Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/04/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 52/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BONSIGNORE MARZIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. BONSIGNORE MARZIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. i coniugi danno atto di essere, allo stato, economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto alla richiesta di assegni divorzili;
2. a totale definizione dei rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi, la signora trasferirà al coniuge Pt_1
con separato atto da rogitarsi avanti al Notaio in data da concordarsi, Controparte_1 Persona_1 la propria quota di proprietà, pari al 50%, della casa coniugale sita in Novara, viale Alessandro Volta n. 90 e le relative pertinenze, come di seguito identificata: unità immobiliare di compendio di fabbricato eretto su aria distinta
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3. il signor proseguirà a versare le rate del contratto di mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione anzidetta, CP_1 pari ad € 650,00 mensili circa, sino alla totale estinzione del debito;
4. il signor proseguirà a pagare le rate della polizza di assicurazione sul mutuo stipulata presso CP_1
EurizonVita S.p.A. dell'importo di € 50,00 mensili, sino alla scadenza della medesima;
5. le parti danno atto che, sin dal trasferimento della signora presso altra abitazione a seguito della Pt_1 separazione personale dei coniugi, le spese condominiali dell'immobile di viale Volta n. 90 sono sempre state sostenute in via esclusiva dal signor CP_1
6. quest'ultimo provvederà in tal senso sino alla data in cui verrà formalizzato il trasferimento della quota di proprietà da parte della signora manlevando quest'ultima da ogni obbligazione pecuniaria a riguardo;
Pt_1
7. entrambi i coniugi contribuiranno in maniera diretta al mantenimento del figlio per il tempo che lo stessa trascorrerà con ciascuno di loro;
8. il signor inoltre, continuerà a contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento CP_1 Per_2 dell'importo mensile di € 330,00, somma rivalutabile dopo un anno e ad ogni anno secondo gli indici ISTAT (FOI);
9. i coniugi s'impegnano a concorrere nella misura del 30% (madre) e 70% (padre) nelle spese straordinarie di secondo quanto previsto e stabilito dal Protocollo del Tribunale di Torino;
Per_2
10. l'A.U.U. verrà percepito interamente dalla signora Pt_1
11. i signori e prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
Pt_1 CP_1
12. spese integralmente compensate tra le parti. Si produce (segue da numerazione precedente): 12) note di trattazione scritta sottoscritte dai coniugi.”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Novara in data 12.08.2002 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 101, parte I, anno 2002. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (23.04.2006) maggiorenne ma non Per_2 economicamente indipendente. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.
Pag. 2 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Novara in data 12.08.2002 da Pt_1
e con atto trascritto nei registri dello stato civile del
[...] Controparte_1 predetto comune al n. 101, parte I, anno 2002.
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 28.3.2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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