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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/11/2024, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1594/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Raffaele Iannucci Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1594 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in VIA APPIA Parte_1
N. 635 MINTURNO ITALIA, presso lo studio dell'Avv. MINUTOLO SONIA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_2
APPIA N. 1625 MINTURNO ITALIA, presso lo studio dell'Avv. PALUMBO DANIEL che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 27.11.2024
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato l'11.07.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 5.05.2018 in FORMIA (LT) e di aver avuto durante la convivenza i figli:
(il 29.10.2019) e (l'1.02.2021) , hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione Per_1 Per_2
consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole (affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
disciplina del diritto di visita paterno;
un obbligo di mantenimento a carico del padre a favore delle figlie di euro mensili complessivi 500,00, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 del mese, nonché il
50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico INPS sarà percepito interamente dalla madre). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1594 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
27.11.2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in il 05/05/2018, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di FORMIA (LT) dell'anno 2018 , al n.5 , parte II, serie A, Uff.1);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 27.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Raffaele Iannucci Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1594 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in VIA APPIA Parte_1
N. 635 MINTURNO ITALIA, presso lo studio dell'Avv. MINUTOLO SONIA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_2
APPIA N. 1625 MINTURNO ITALIA, presso lo studio dell'Avv. PALUMBO DANIEL che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 27.11.2024
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato l'11.07.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 5.05.2018 in FORMIA (LT) e di aver avuto durante la convivenza i figli:
(il 29.10.2019) e (l'1.02.2021) , hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione Per_1 Per_2
consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole (affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
disciplina del diritto di visita paterno;
un obbligo di mantenimento a carico del padre a favore delle figlie di euro mensili complessivi 500,00, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 del mese, nonché il
50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico INPS sarà percepito interamente dalla madre). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1594 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
27.11.2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in il 05/05/2018, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di FORMIA (LT) dell'anno 2018 , al n.5 , parte II, serie A, Uff.1);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 27.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari)