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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 21/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
in persona del Giudice Unico Dr. Massimo Canosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 818/2022 R.G., rimessa a decisione all'udienza a trattazione scritta del 20.3.2025, vertente tra
TRA
n. a Vico Equense il 6.5.1965 – CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Silvio Rustignoli C.F._1
ATTRICE
C/
NA , n. a Lanciano il 8.4.1969 – CF , difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. Marisa D'Ippolito
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
L'Avv. Silvio Rustignoli per l'attrice conclude: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale
adito disattesa ogni contraria istanza, previa ammissione di CTU, così provvedere: dichiarare la dott. responsabile dei fanni causati alla CP_2
concludente per le causali e la misura sopra descritta, condannandola al
pagamento della somma di euro 25.770,54, sulla scorta degli esperendi
accertamenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo,
salva diversa stima maggiore o minore di giustizia;
con vittoria di spese e
competenze di giudizio”
L'Avv. Marisa D'Ippolito per la convenuta conclude: “Voglia l'On.le
Tribunale, contrariis rejectis, rigettare integralmente la domanda attorea per
tutti i motivi su esposti che qui abbiansi per ritrascritti;
condannare l'attrice
al pagamento delle spese tutte del presente giudizio, nonché in quelle Pt_1
di ATP”
RAGIONI IN FATTO
ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'azione giudiziaria promossa dalla ricorrente è finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno causatole da un intervento di chirurgia implantare osteointegrata (sul primo incisivo dell'arcata superiore sinistra) che aveva determinato dei problemi gengivali (e segnatamente l'arretramento della gengiva) ed un ripetuto distacco dell'impianto provvisorio inzialmente installatole, tale da aver generato la necessità di reimpiantare l'impianto presso altro medico (oltretutto fratello della convenuta) e di realizzare ben sei nuovi interventi chirurgici;
nel ricorso si denuncia anche la mancata raccolta del consenso informato della paziente ad opera della professionista convenuta.
La difesa della evidenzia (e documenta) l'effettiva sottoscrizione, da parte CP_2 della del modulo di consenso informato sulla entità e sui rischi Pt_1 dell'intervento eseguito (con particolare riguardo alle possibili complicanze), contesta la sussistenza di una propria responsabilità, addebitando al comportamento della stessa ricorrente la causazione del danno da lei lamentato (essendosi la rivolta ad altro professionista al fine di chiudere il lamentato Pt_1 spazio tra la protesi provvisoria installata ed il tessuto gengivale, senza attendere la rigeneraazione dei tessuti molli che in tal modo si infiammavano a causa di ritenzione della placca batterica); contesta inoltre che il fratello ( ) CP_3 avesse dovuto sostituire l'impianto installato dalla resistente.
Prima di esaminare nel merito le prove raccolte e definire in quali termini le stesse possano portare all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, giova ricordare i principi in materia di responsabilità medica nel processo civile;
secondo la giurisprudenza di legittimità, il paziente che intende ottenere un risarcimento per i danni subiti deve dimostrare il danno patito ed il nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso subito;
non è invece tenuto a provare la violazione delle leges artis durante l'esecuzione della prestazione sanitaria, onere che ricade sul professionista (o sulla struttura sanitaria) che contesta la domanda e che deve quindi dimostrare la correttezza della propria prestazione (Cass. 5922/2024). Quanto alla regola probatoria per l'accertamento del nesso causale, la stessa si specifica in due distinti criteri, quello del 'più probabile che non' (secondo cui il Giudice valuta se una certa condotta è causa di un evento dannoso basandosi sulla probabilità maggiore che l'evento sia conseguenza della condotta piuttosto che no) e quello della prevalenza relativa (secondo cui il Giudice valuta se la probabilità che una condotta sia la causa di un evento dannoso prevale sulle probabilità delle altre cause alternative o concause esistenti); ovviamente, secondo la Suprema Corte, nell'effettuare siffatta valutazione, il Giudice deve valutare la quantità, qualità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili al fine di poter formulare il proprio giudizio probabilistico.
Orbene, in punto di fatto, nel presente giudizio sono state raccolte alcune delle prove orali richieste dalle parti (quelle che avevano più diretta attinenza con i fatti di causa), è stata prodotta la relazione di consulenza redatta nell'ambito del precedente accertamento tecnico preventivo svoltosi sempre presso questo Tribunale e sono stati acquisiti ulteriori documenti (tra cui la stampa della cartella della presso il dott. ) sulla base di un ordine di esibizione Pt_1 CP_3 formalmente richiesto da parte attrice al termine dell'esame del , richiesta CP_2 cui comunque la difesa della convenuta non si è opposta.
Con riferimento alla consulenza tecnica espletata in data 21.9.2020 dal dott.
nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo Persona_1 instaurato dall'odierna ricorrente, alcune circostanze sono indubbiamente rilevanti ai fini delle valutazioni richieste a questo giudicante:
Il consulente tecnico riferisce che la situazione di partenza della Pt_1 prima di qualsiasi intervento della era quella di una pregressa terapia CP_2 incongrua del primo incisivo dell'arcata superiore sinistra (2.1), con terapia canalare mal eseguita e radice protesizzata con perno moncone ed una capsula
Il primo intervento della convenuta fu quello della estrazione della radice del 2.1, intervento eseguito correttamente, ma accompagnato da un immediato posizionamento di un impianto post-estrattivo: tale scelta terapeutica è stata ritenuta incongrua dal consulente, perché tale immediatezza non consentiva una adeguata, pregressa guarigione dei tessuti duri e molli della gengiva
Secondo il consulente tecnico, l'installazione immediata dell'impianto protesico è tale da determinare problemi quali le infezioni attive, un posizionamento non corretto dell'impianto ed una adeguata stabilità morfologica dei tessuti gengivali precedentemente alterati, con conseguenze anche sotto l'aspetto estetico
Il consulente indica in un lasso di tempo tra i 4 ed i 12 mesi il periodo di attesa congruo prima della installazione di un impianto post estrattivo
Il dott. individua altresì, quale intervento necessariamente Persona_1 collaterale all'installazione di un impianto protesico immediato, l'incremento di tessuti duri e molli sì da consentire il ristabilimento di picchi ossei che sostengano le papille gengivali;
tale forma di intervento non risulta essere stato eseguito dalla resistente.
Il nuovo impianto installato dalla stessa alla in sostituzione CP_2 Pt_1 del primo non ha dato gli effetti sperati: a pagina 4 del proprio elaborato peritale il dott. elenca le possibili cause di tale fallimento (tra Persona_1 cui anche eventuali comportamenti della paziente), tra le quali non è però in grado indicare quella (o quelle) che possano averlo provocato
Il secondo impianto è stato inserito correttamente, così come la sostituzione dell'elemento mancante con un RY bridge
Le ulteriori terapie di assestamento del secondo impianto sono state eseguite da altro professionista (il dott. ). CP_3
Sulla base degli accertamenti eseguiti, il dott. quantifica nei seguenti Persona_1 termini l'invalidità temporanea in capo alla Pt_1
10 giorni al 75%
15 giorni al 50%
15 giorni al 25%
Nel corso del presente giudizio (ed in particolare all'udienza del 7.5.2024) è stata espletata l'istruttoria orale nei termini ammessi con l'ordinanza del 27.2.2024; tale istruttoria ha consentito di confermare molti degli aspetti fattuali riferiti dal CTU nella propria relazione del 21.9.2020, ed in particolare: , marito della ricorrente, seppure riferisca esclusivamente Persona_2 degli interventi praticati dalla d.ssa solo a partire dal mese di CP_2 novembre del 2018, ha comunque affermato che i problemi lamentati dalla già dopo il primo impianto consistevano nel dolore e nel distacco Pt_1 del dente superiore impiantato, sì da non consentirle di nutrirsi reagolarmente, dovendosi limitare ad assumere bevande liquide o cibi teneri;
i problemi fisici si sono riverberati anche sull'aspetto psicologico, anche perché l'odierna attrice vide notevolmente peggiorato il proprio aspetto estetico, dovendosi a volte piazzare manualmente il dente che si era distaccato. Per tale motivo, la utilizzò la mascherina a protezione Pt_1 del viso anche dopo che era cessato il periodo della pandemia poiché si vergognava di farsi vedere la bocca
AN , amica della ricorrente, riferiva dei problemi Controparte_4 connessi e conseguenti all'intervento eseguito dalla presso la Pt_1 professionista convenuta e che poteva constatare anche sul posto di lavoro, avendo modo di osservare che la si nutriva solo di yogurt e liquidi, Pt_1 si appartava spesso per sistemarsi il dente che le cadeva, usava sempre la mascherina per coprirsi il volto ed a volte si isolava e si metteva a piangere.
La teste , segretaria della d.ssa , ha operato una accurata Tes_1 CP_2 descrizione dell'intervento praticato alla segnatamente nel mese di Pt_1 novembre del 2018: in particolare, la teste confermava che, non essendo stato sufficiente il primo intervento di cementazione della corona del dente incisivo superiore (in quanto non adeguatamente fissato), intervento eseguito nell'estate del 2018, si decise di installare un impianto provvisorio immediatamente dopo l'estrazione del dente, intervento non risolutivo sì da richiedere successivamente l'installazione di un dente finto collegato a quelli vicini con delle alette metalliche (RY). La realizzazione di tali impianti comportava di per sé delle limitazioni nel loro uso, nel senso che la paziente avrebbe dovuto alimentarsi evitando una sollecitazione dell'incisivo superiore. La teste riferisce di problemi esclusivamente estetici della ed è stata molto sicura nell'affermare che dopo ogni intervento alla Pt_1 paziente fu prescritta una adeguata terapia antibiotica ed antiinfiammatoria
Il teste riferisce dell'intervento da lui stesso praticato CP_3
(applicazione di tessuti molli prelevati dal palato della paziente, cd. muco gengivale) in quanto la lamentava il distacco della protesi Pt_1 provvisoria applicata ai denti adiacenti, ai quali aderiva mediante una sottile lamina metallica;
il teste comunque ha reso una deposizione molto generica e pertanto è stata disposta l'acquisizione della cartella clinica relativa agli interventi praticati sulla (dei quali si riferirà a parte). Il teste Pt_1 comunque riferisce di problemi di natura pressochè esclusivamente estetica della al momento in cui la stessa si recò per la prima volta nel suo Pt_1 studio
Sempre all'udienza del 7 maggio 2024 si è proceduto all'interrogatorio formale della convenuta, la quale, con specifico riferimento agli inconvenienti lamentati da controparte riferiva di soli problemi di carattere estetico (la presenza di uno spazio tra il piano gengivale ed il dente che provocava dei fischi quando parlava); la CP_2 invece esclude che dopo il primo intervento vi fossero dei problemi di distacco del dente incisivo, ma solo una mobilità dell'impianto cui si pensò di sopperire con un nuovo impianto, collegato ai denti adiacenti mediante un RY.
Dalla cartella clinica redatta dal dott. , acquisita sulla base di un CP_3 ordine di esibizione emesso da questo ufficio con ordinanza dell'8.5.2024, si evince che:
Nel mese di marzo 2019 si recava presso il suo studio al Parte_1 fine di ricementare (ossia stabilizzare) un 'RY Bridge' che tendeva a staccarsi continuamente;
la lamentava altresì possibili problemi Pt_1 estetici connessi all'eccessiva lunghezza della corona provvisoria rispetto all'incisivo adiacente
Il dott. eseguiva una radiografia sull'arcata dentaria della paziente, CP_2 dall quale emergeva un corretto posizionamento dell'impianto e la necessità di un semplice incremento del volume dei tessuti attraverso un innesto connettivale (che veniva attuato nelle sedute del 31 luglio e del 10 settembre 2019) al fine di risolvere il problema estetico e consentire quindi un allineamento degli incisivi dell'arcata superiore;
il tutto si evince dalla relazione del 20.9.2019 e dalla documentazione ad essa allegata.
§§§
Alla luce delle prove in tal modo raccolte, deve ritenersi che la domanda proposta da non possa trovare accoglimento. Parte_1
In primo luogo, la domanda appare palesemente infondata sotto il profilo della esecuzione dell'intervento della sulla paziente senza la preventiva ricezione CP_2 del consenso informato della stessa, posto che la difesa della convenuta ha esaurientemente documentato che tale modulo è stato debitamente compilato e sottoscritto dalla Pt_1
In secondo luogo, sia dalla relazione di consulenza tecnica del dott. Persona_1 che dalla relazione del dott. (redatta nell'immediatezza del proprio CP_3 intervento, ben prima che nascesse il contenzioso tra le odierne parti processuali, e quindi immune da sospetti di connivenza con la sorella) emerge chiaramente come l'impianto post-estrattivo sia stato correttamente installato.
Sempre dalla relazione del CTU della procedura di accertamento tecnico preventivo si evince che il principale degli inconvenienti connessi ad un posizionamento implantare immediato è di carattere estetico (pag. 3 della CTU); in ogni caso, il CTU reputa (ma solo in via ipotetica) l'esistenza di danni temporanei connessi esclusivamente alla installazione del primo impianto, che peraltro non è stato possibile visionare, poiché già rimosso;
il consulente tecnico esclude invece, sulla scorta proprio di quanto dichiarato dalla perizianda, che il secondo impianto sia stato rimosso per particolari problemi connessi alla sua installazione (ed in particolare che tale impianto sia stato rimosso dal dott. ). CP_3
Ulteriore conferma, sia pure indiretta, del carattere puramente estetico del disagio patito dalla ricorrente si ottiene valutando globalmente le deposizioni dei testi assunti all'udienza del 7 maggio 2024, se si considera che:
L'uso costante della mascherina (quale riferito dai testi e ) è Per_2 CP_4 chiaramente riferibile al disagio psicologico connesso alla disarticolazione morfologica dei tessuti gengivali indicata come principale controindicazione dal dott. nella propria relazione Persona_1
Il nutrimento della tramite cibi liquidi o yogurt, più che un Pt_1 inconveniente dell'intervento, deve ritenersi l'ottemperanza, ad opera della paziente, alle indicazioni fornitele dalla (ossia di non sollecitare i denti CP_2 incisivi perché ciò avrebbe potuto determinare il distacco del RY Bridge installato)
Sia il teste che la teste riferiscono della permanenza dei Per_2 CP_4 problemi fino al 2021, ma il primo dei due testimoni (sotto questo profilo più attendibile perché convivente con la ricorrente) affermava testualmente che 'mia moglie ha iniziato a soffrire problemi di natura psicologica dopo i primi interventi presso il dott. , in ragione della loro invasività e CP_3 dolorosità nonché per i problemi conseguenti alla loro esecuzione;
in particolare, dopo tali interventi, mia moglie non poteva mangiare e nemmeno bere per alcuni giorni senza patire forti dolori'; in definitiva, con specifico riferimento al periodo dicembre 2018-aprile 2019 (cioè i mesi nei quali la fu in cura presso la resistente) gli inconvenienti lamentati dovevano Pt_1 ritenersi ridotti alla difficoltà di mangiare normalmente ed al problema connesso al distacco del ponte provvisorio ed all'alterazione della morfologia gengivale, poi risolto attraverso degli innesti connettivali che stabilizzavano l'impianto.
Dall'ultima nota del dott. del 9.3.2020 si evince che la CP_3 persistenza di problemi (in base ai quali si conveniva la realizzazione di ulteriori innesti ed impianti) riguardava solo ed esclusivamente l'aspetto estetico.
Un ulteriore aspetto emerge dalla prima relazione del dott. (ed in minima CP_2 parte riscontrata dalle dichiarazioni della teste all'udienza del 7.5.2024), Tes_1 ossia l'intervento di altro professionista: in tale relazione si legge infatti che: “a distanza di qualche mese la paziente tornava a chiedermi di fare l'innesto connettivale e di continuare il lavoro presso il mio studio, in quanto, nel frattempo, le era stato detto che non necessitava di alcun aumento di tessuto e che l'inestetismo fosse legato al mio intervento di cementazione, a detta del collega, troppo compressiva”; in sostanza, da tale passaggio deve ritenersi sicuramente dimostrato che la (che dal mese di marzo 2019 si rivolse al dott. e non più Pt_1 CP_2 alla odierna convenuta), dopo il primo intervento praticato dal fratello della ,
CP_2 si fosse fatta (quantomeno) visitare da altro dentista, la cui diagnosi oltretutto, secondo quanto riportato dal dott. , appariva ancora una volta escludere
CP_2 problemi connessi all'instaurazione dell'impianto da parte di ,
CP_2 problemi invece ricondotti alla cementazione operata dal dott. .
CP_2
Ma al di là di tale aspetto (del tutto secondario nella determinazione di possibili responsabilità della d.ssa ), ciò che più conta è che, alla luce CP_2 dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, nel presente giudizio non può dirsi raggiunta alcuna prova né in ordine ad un vero e proprio danno patito dalla ricorrente e men che meno di un nesso di causalità tra i problemi dalla stessa lamentati ed eventuali condotte negligenti o imprudenti della , se si CP_2 considera quanto espresso nella propria relazione dal dott. , ossia: Persona_1
La corretta installazione del secondo impianto
La mancanza di elementi per affermare le ragioni del fallimento del primo impianto provvisorio
La correttezza della scelta di impiantare un ponte RY provvisorio alla paziente
Gli interventi che la (per una sua libera e legittima scelta) decideva Pt_1 di far eseguire al dott. erano comunque dovuti e sono analiticamente CP_2 indicati a pagina 4 della relativa relazione, per cui non può dirsi che le relative spese (peraltro non ancora sostenute all'epoca della redazione della CTU, come riferito dallo stesso consulente tecnico) costituiscano voci di danno connesse alla errata prestazione professionale della prima dentista
Il danno indicato nella perizia del dott. appare genericamente ed Persona_1 immotivatamente quantificato senza alcuna specificazione della sua natura, entità e nesso causale con un eventuale profilo di imperizia della d.ssa
. CP_2
Sia dalla CTU in atti che dalla relazione del dott. (nonché da quanto CP_2 riferito nella stessa in ordine alle valutazioni espresse da altro professionista contattato dalla si evince il corretto posizionamento del secondo Pt_1 impianto provvisorio
In punto di diritto, è orientamento ormai costante della giurisprudenza della Corte di Cassazione, il principio per cui il cd. danno estetico non è un danno autonomamente risarcibile, ma è una componente del più ampio danno biologico (Cass. 26584/2022); ma anche al di là dell'affermazione di tale principio, è ovvio che di danno estetico può parlarsi solo ove si ravvisi e si accerti che vi sia stata una alterazione peggiorativa effettiva, più o meno grave, dell'aspetto fisico (in questo caso del volto) del paziente;
nel caso di specie, le testimonianze assunte hanno riferito di un semplice disagio (anche psicologico) della connesso non Pt_1 tanto all'installazione dell'impianto provvisorio, quanto al ponte RY (anch'esso provvisorio) che, non essendo stato cementato, tendeva a distaccarsi;
quanto alla mancanza di allineamento del dente incisivo installato con quelli vicini, a tale inconveniente si sarebbe comunque provveduto con gli interventi che sono stati praticati dal fratello della convenuta, per una precisa scelta della ricorrente;
orbene, non può parlarsi di un vero e proprio danno nella semplice situazione (transitoria) connessa all'installazione di un impianto per sua natura provvisorio e che necessitava di ulteriori interventi di stabilizzazione;
anche sotto questo profilo, pertanto, deve ritenersi del tutto indimostrata l'esistenza di un danno risarcibile.
Da un punto di vista processuale, la difesa di parte ricorrente lamenta l'espletamento della CTU ad opera di un solo consulente tecnico, laddove la L. 24/2017 (art. 15) prevede la nomina di un collegio peritale: in realtà, la norma in questione non sanziona con la nullità la perizia eseguita da un solo consulente tecnico, per cui, sotto questo profilo, deve parlarsi di mera irregolarità nella procedura di accertamento tecnico preventivo, irregolarità che doveva essere fatta eventualmente valere immediatamente prima del conferimento dell'incarico; ciò in quanto in tema di nullità processuali vige il principio della loro tassatività (art. 156 cpc); del resto, paradossalmente, la dichiarazione di nullità della procedura di ATP comporterebbe l'improcedibilità della domanda di parte attrice, in quanto non preceduta da una valida condizione di procedibilità quale sancita dal menzionato art. 15 L. 24/2017.
D'altro canto, quand'anche si voglia considerare l'eccezione della difesa di parte attrice finalizzata ad ottenere l'ammissione di una nuova CTU (come è stato fatto), questo giudicante non può che ribadire il rigetto già operato con la precedente ordinanza del 5.10.2024, e ciò in ragione del fatto che:
Il danno lamentato dall'esponente non risulta in alcun modo chiaro né tantomeno certificato dalla consulenza del dott. Persona_1
Di conseguenza, è del tutto indimostrata l'esistenza di un nesso causale tra la condotta medica della convenuta ed i danni lamentati nel proprio atto di citazione dalla difesa della Pt_1
Agli atti vi sono plurime valutazioni circa la correttezza della apposizione del secondo impianto provvisorio e del ponte RY ad opera della d.ssa
CP_2
Quanto al primo impianto provvisorio, se non è stato possibile ad un consulente tecnico nominato a distanza di un anno dai fatti rilevarne eventuali profili di criticità (se non quelli attinenti alla strategia terapeutica attuata al momento della sua installazione immediatamente dopo la rimozione della radice preesistente, oltretutto tale da generare possibili, ma non certi, danni in gran parte diversi da quelli lamentati dall'esponente) appare oggettivamente certo che nessuna utilità può riconnettersi ad una consulenza eseguita ben 5 anni dopo l'intervento eseguito dalla odierna convenuta, oltretutto su una arcata ormai completamente ed irreversibilmente modificata dagli interventi eseguiti dal dott. . CP_3
Le domande risarcitorie avanzate da devono quindi essere Parte_1 rigettate in toto (per assoluta infondatezza quanto alla mancanza di consenso informato e per totale mancanza di prova di un danno risarcibile in ordine alle altre voci di danno indicate nel ricorso), con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali come dettagliate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitvamente pronunciandosi nel procedimento n. 818/2022, così decide:
Rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1
CP_2
Condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore di , che si liquidano in euro 5.200 più accessori CP_2 di legge
Lanciano, 21.3.2025 Giudice Massimo Canosa