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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/09/2025, n. 3411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3411 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3019/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 24 settembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3019/2025 R.G. e vertente
TRA
C.F.: , nata a [...] il [...], residente in [...]
Belpasso (CT), Via III Retta Levante n. 375, ed elettivamente domiciliata in Catania, Via
Tripolitania n. 17, presso lo studio dell'Avv. Stefano Davide Andrea Melluso che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 aprile 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 5 7458/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha contestato l'esito dell'accertamento chiedendo “… accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente di patologie tali da renderla invalida in misura non inferiore al 74%, con conseguente diritto in capo alla stessa ad ottenere i benefici all'uopo previsti dalla legge, e segnatamente la pensione di inabilità o, in subordine, l'assegno mensile di assistenza, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (31.07.2023) o dalla diversa data accertata in corso di causa;
(…)”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 17 aprile 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo “… respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
pagina 2 di 5 In esito all'udienza del 24 settembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 28 marzo 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata il 16 marzo 2025 (domenica) entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 13 febbraio 2025 che sarebbe scaduto il 17 marzo 2025, primo giorno successivo alla scadenza di sabato 15 marzo 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposta a visita la ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che ella fosse affetta da “COD. Sclerosi Multipla forma Recidivante Remittente 60% (valutazione operata per Invalidità complessiva 60%)”.
Il ctu, nominato nella presente fase del giudizio, sottoposta a visita la ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto che sia affetta da “Sclerosi Multipla forma Recidivante Remittente”, ritenendola invalida nella misura del 60%, in ciò concordando con il consulente nominato nella precedente fase del giudizio.
In relazione alla superiore patologia ha osservato “Tale infermità ha carattere di permanenza ed è sicuramente invalidante. Trattasi di malattia demielinizzante conclamatasi nel 2020, trattata con terapia specifica e stabilizzazione del quadro clinico neurologico” e, illustrata la EDSS (Expanded disability Status Scale), proposta da Kurtzke, è una scala di misura della disabilità di pazienti affetti da sclerosi multipla, ha altresì rilevato “… sulla base delle valutazioni neurologiche vagliate e delle conseguenti disabilità accertate, la malattia demielinizzante sofferta dalla ricorrente, in assenza di attuali deficit neurologici risulta essere ben controllata farmacologicamente. Stante quanto sin qui espresso ed, in particolare, da quanto emerge dalle suddette scale di valutazione è comprensibile come in realtà la paziente in oggetto non sia affetta da molteplici malattie (concorrenti – cooesistenti), come dichiarato dall'avvocato di parte ricorrente nell'atto di dissenso, la sindrome depressiva citata dallo stesso e riportati in atti in forma lieve, in assenza di trattamento farmacologico pagina 3 di 5 specifico e continuativo, è l'espressione sintomatologica di un'unica patologia che si identifica nella Sclerosi Multipla. … Dovendo valutare il giudizio d'invalidità relativo ai soggetti infrasessantacinquenni in base alle ripercussioni patologiche sulla capacità lavorativa generica secondo i parametri percentuali previsti dalle tabelle allegate al D.M.
05/02/92, in considerazione di quanto su ampiamente descritto, appare ragionevole, secondo il criterio analogico, fare riferimento al codice 7335 delle predette tabelle, che comprende l'insieme dei disturbi neurologici presenti nella paziente che caratterizzano la malattia chiamata Sclerosi multipla. Al suddetto codice è associata una percentuale invalidante minima del 51% e massima del 60%. Non si comprende, infatti, a quale codice delle predette tabelle fa riferimento l'avvocato di parte ricorrente, dato che la Sclerosi Multipla non è tabellata e la sua valutazione è del tutto di tipo clinico sulla base delle compromissioni neurologiche che da essa ne derivano. Nel caso in oggetto è stata riconosciuta abbondantemente la percentuale massima, ovvero del 60%, sia dalla Commissione di prima istanza che dal CTU in fase di ATP;
che la sottoscritta riconferma per la forma depressiva che affligge la ricorrente, quale unica espressione sintomatologica della Sclerosi Multipla, in assenza di attuali altri deficit neurologici”.
Le conclusioni del consulente, nemmeno contestate nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate da parte della ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza tenuto conto della doppia valutazione conforme dei periti nominati dal tribunale, convergente con la valutazione già resa in sede amministrativa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 28 marzo 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
pagina 4 di 5 - esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze CP_1 tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 25 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 24 settembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3019/2025 R.G. e vertente
TRA
C.F.: , nata a [...] il [...], residente in [...]
Belpasso (CT), Via III Retta Levante n. 375, ed elettivamente domiciliata in Catania, Via
Tripolitania n. 17, presso lo studio dell'Avv. Stefano Davide Andrea Melluso che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 aprile 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 5 7458/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha contestato l'esito dell'accertamento chiedendo “… accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente di patologie tali da renderla invalida in misura non inferiore al 74%, con conseguente diritto in capo alla stessa ad ottenere i benefici all'uopo previsti dalla legge, e segnatamente la pensione di inabilità o, in subordine, l'assegno mensile di assistenza, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (31.07.2023) o dalla diversa data accertata in corso di causa;
(…)”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 17 aprile 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo “… respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
pagina 2 di 5 In esito all'udienza del 24 settembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 28 marzo 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata il 16 marzo 2025 (domenica) entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 13 febbraio 2025 che sarebbe scaduto il 17 marzo 2025, primo giorno successivo alla scadenza di sabato 15 marzo 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposta a visita la ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che ella fosse affetta da “COD. Sclerosi Multipla forma Recidivante Remittente 60% (valutazione operata per Invalidità complessiva 60%)”.
Il ctu, nominato nella presente fase del giudizio, sottoposta a visita la ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto che sia affetta da “Sclerosi Multipla forma Recidivante Remittente”, ritenendola invalida nella misura del 60%, in ciò concordando con il consulente nominato nella precedente fase del giudizio.
In relazione alla superiore patologia ha osservato “Tale infermità ha carattere di permanenza ed è sicuramente invalidante. Trattasi di malattia demielinizzante conclamatasi nel 2020, trattata con terapia specifica e stabilizzazione del quadro clinico neurologico” e, illustrata la EDSS (Expanded disability Status Scale), proposta da Kurtzke, è una scala di misura della disabilità di pazienti affetti da sclerosi multipla, ha altresì rilevato “… sulla base delle valutazioni neurologiche vagliate e delle conseguenti disabilità accertate, la malattia demielinizzante sofferta dalla ricorrente, in assenza di attuali deficit neurologici risulta essere ben controllata farmacologicamente. Stante quanto sin qui espresso ed, in particolare, da quanto emerge dalle suddette scale di valutazione è comprensibile come in realtà la paziente in oggetto non sia affetta da molteplici malattie (concorrenti – cooesistenti), come dichiarato dall'avvocato di parte ricorrente nell'atto di dissenso, la sindrome depressiva citata dallo stesso e riportati in atti in forma lieve, in assenza di trattamento farmacologico pagina 3 di 5 specifico e continuativo, è l'espressione sintomatologica di un'unica patologia che si identifica nella Sclerosi Multipla. … Dovendo valutare il giudizio d'invalidità relativo ai soggetti infrasessantacinquenni in base alle ripercussioni patologiche sulla capacità lavorativa generica secondo i parametri percentuali previsti dalle tabelle allegate al D.M.
05/02/92, in considerazione di quanto su ampiamente descritto, appare ragionevole, secondo il criterio analogico, fare riferimento al codice 7335 delle predette tabelle, che comprende l'insieme dei disturbi neurologici presenti nella paziente che caratterizzano la malattia chiamata Sclerosi multipla. Al suddetto codice è associata una percentuale invalidante minima del 51% e massima del 60%. Non si comprende, infatti, a quale codice delle predette tabelle fa riferimento l'avvocato di parte ricorrente, dato che la Sclerosi Multipla non è tabellata e la sua valutazione è del tutto di tipo clinico sulla base delle compromissioni neurologiche che da essa ne derivano. Nel caso in oggetto è stata riconosciuta abbondantemente la percentuale massima, ovvero del 60%, sia dalla Commissione di prima istanza che dal CTU in fase di ATP;
che la sottoscritta riconferma per la forma depressiva che affligge la ricorrente, quale unica espressione sintomatologica della Sclerosi Multipla, in assenza di attuali altri deficit neurologici”.
Le conclusioni del consulente, nemmeno contestate nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate da parte della ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza tenuto conto della doppia valutazione conforme dei periti nominati dal tribunale, convergente con la valutazione già resa in sede amministrativa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 28 marzo 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
pagina 4 di 5 - esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze CP_1 tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 25 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
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