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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/04/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 08/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 190/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”
e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Gennaro Feo giusto mandato in atti;
ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniela Guarino in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio Persona_1
in Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 15/02/2017, adiva al Parte_1
presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“annullare integralmente l'avviso di addebito n. 400 2016 00089150 27 000 impugnato per i profili di illegittimità richiamati e, in sintesi, per
l'infondatezza della pretesa contributiva impugnata, in quanto avanzata dall' in aperto contrasto con la disciplina vigente in materia”; 2) CP_1
“accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata dell , secondo CP_1 quanto dimostrato nei motivi di impugnazione”; 3) “accertata e dichiarata
l'insussistenza e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata dell ordinare la cancellazione del CP_1
ricorrente dalla Gestione separata dell' con effetto retroattivo dalla Pt_1 CP_1
data di iscrizione d'ufficio”; 4) “sempre nel merito, in via meramente subordinata, dichiarare l'illegittimità della pretesa contributiva contenuta nell'impugnato avviso di addebito n. 400 2016 00089150 27 000 per intervenuta prescrizione.”;. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva RT
, il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse
[...]
dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa
è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Si ritiene infondata l'eccezione relativa alla prescrizione del credito: il ricorrente ritiene che “Applicando i corretti criteri per il computo dei termini prescrizionali, il saldo per i contributi dovuti alla gestione separata per il
2010 avrebbe dovuto essere versato entro il 16 giugno 2011 e, pertanto, la decadenza del potere dell' di poter richiedere il versamento dei contributi CP_1
relativi all'anno 2010 è intervenuta il 16 giugno 2016”.
Corretta è l'individuazione, ormai pacifica in giurisprudenza, del computo quinquennale del termine prescrizionale dei contributi. Non risulta, invece, corretta l'individuazione del termine in sè: in primo luogo l'anno di riferimento del credito contestato è il 2009, non il 2010, e quindi il termine è più favorevole al ricorrente. Eppure, in mancanza di prova della comunicazione del reddito professionale all' , la conoscibilità per la CP_1
stessa del mancato pagamento (in caso di mancata iscrizione alla gestione separata) la prescrizione non decorre dalla data in cui il ricorrente avrebbe
Pag. 2 di 5 dovuto pagare, ma piuttosto dalla data della dichiarazione dei redditi (data di effettiva conoscibilità da parte dell della presenza di crediti CP_1
professionali non dichiarati), presentata l'01/09/2010. SI precisa che la data di presentazione della dichiarazione si evince da quanto prodotto da parte ricorrente (essendo la dichiarazione dei redditi depositata da parte ricorrente sprovvista di riferimenti in relazione al deposito). Pertanto, il termine è precedente a quello indicato da parte ricorrente (01/09/2015).
Fatta questa precisazione, in ogni caso la prescrizione risulta essere stata interrotta dalla comunicazione dell inviata con racc. n° 65032474375-5, CP_1
datata 11/06/2015 e ricevuta il 30/06/2015, depositata in uno alla costituzione dall' e mai contestata da parte ricorrente. CP_1
L'eccezione di prescrizione risulta, pertanto, infondata.
2.3 Il ricorrente inoltre non ha dato prova dell'iscrizione ad INARCASSA. Ai sensi dello statuto della previdenziale, infatti, all'art. 7, comma 5, si Pt_2
legge: “Sono esclusi dall'iscrizione ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata”. La mera iscrizione all'albo, pertanto, non comporta necessariamente l'obbligatorietà dell'iscrizione alla che anzi viene esclusa da statuto Pt_2
stesso nel caso (come quello di specie) di iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
E' il caso di rammentare che il mero versamento del contributo non presuppone la formazione di una posizione previdenziale: non può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, fatto genericamente riferimento ad un "versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata,
Pag. 3 di 5 ossia la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Tanto, emerge anche da indirizzo della Suprema Corte (n.
30344/2017; 3240/2010) cui aderisce il giudicante.
L'iscrizione ad altra forma di previdenza non esclude, quindi, il pagamento di contributi ad RC (quali il contributo integrativo). La circostanza, del pagamento del contributo integrativo non prova l'iscrizione alla stessa. Pt_2
Ugualmente è irrilevante l'iscrizione all'albo professionale, che è circostanza autonoma e slegata dall'iscrizione all'ente previdenziale.
Pertanto, risulta infondata la domanda della ricorrente e legittima l'iscrizione alla gestione separata per i redditi professionali derivanti dall'attività autonoma.
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di
[...] RT
, così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali nei Parte_1
confronti dell' , liquidate in complessivi € 1.400,00= per compensi CP_1
professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
si comunichi.
Vallo della Lucania, così deciso il 08/04/2025
Il giudice
Pag. 4 di 5 Dott. Mario Miele
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 08/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 190/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”
e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Gennaro Feo giusto mandato in atti;
ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniela Guarino in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio Persona_1
in Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 15/02/2017, adiva al Parte_1
presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“annullare integralmente l'avviso di addebito n. 400 2016 00089150 27 000 impugnato per i profili di illegittimità richiamati e, in sintesi, per
l'infondatezza della pretesa contributiva impugnata, in quanto avanzata dall' in aperto contrasto con la disciplina vigente in materia”; 2) CP_1
“accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata dell , secondo CP_1 quanto dimostrato nei motivi di impugnazione”; 3) “accertata e dichiarata
l'insussistenza e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata dell ordinare la cancellazione del CP_1
ricorrente dalla Gestione separata dell' con effetto retroattivo dalla Pt_1 CP_1
data di iscrizione d'ufficio”; 4) “sempre nel merito, in via meramente subordinata, dichiarare l'illegittimità della pretesa contributiva contenuta nell'impugnato avviso di addebito n. 400 2016 00089150 27 000 per intervenuta prescrizione.”;. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva RT
, il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse
[...]
dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa
è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Si ritiene infondata l'eccezione relativa alla prescrizione del credito: il ricorrente ritiene che “Applicando i corretti criteri per il computo dei termini prescrizionali, il saldo per i contributi dovuti alla gestione separata per il
2010 avrebbe dovuto essere versato entro il 16 giugno 2011 e, pertanto, la decadenza del potere dell' di poter richiedere il versamento dei contributi CP_1
relativi all'anno 2010 è intervenuta il 16 giugno 2016”.
Corretta è l'individuazione, ormai pacifica in giurisprudenza, del computo quinquennale del termine prescrizionale dei contributi. Non risulta, invece, corretta l'individuazione del termine in sè: in primo luogo l'anno di riferimento del credito contestato è il 2009, non il 2010, e quindi il termine è più favorevole al ricorrente. Eppure, in mancanza di prova della comunicazione del reddito professionale all' , la conoscibilità per la CP_1
stessa del mancato pagamento (in caso di mancata iscrizione alla gestione separata) la prescrizione non decorre dalla data in cui il ricorrente avrebbe
Pag. 2 di 5 dovuto pagare, ma piuttosto dalla data della dichiarazione dei redditi (data di effettiva conoscibilità da parte dell della presenza di crediti CP_1
professionali non dichiarati), presentata l'01/09/2010. SI precisa che la data di presentazione della dichiarazione si evince da quanto prodotto da parte ricorrente (essendo la dichiarazione dei redditi depositata da parte ricorrente sprovvista di riferimenti in relazione al deposito). Pertanto, il termine è precedente a quello indicato da parte ricorrente (01/09/2015).
Fatta questa precisazione, in ogni caso la prescrizione risulta essere stata interrotta dalla comunicazione dell inviata con racc. n° 65032474375-5, CP_1
datata 11/06/2015 e ricevuta il 30/06/2015, depositata in uno alla costituzione dall' e mai contestata da parte ricorrente. CP_1
L'eccezione di prescrizione risulta, pertanto, infondata.
2.3 Il ricorrente inoltre non ha dato prova dell'iscrizione ad INARCASSA. Ai sensi dello statuto della previdenziale, infatti, all'art. 7, comma 5, si Pt_2
legge: “Sono esclusi dall'iscrizione ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata”. La mera iscrizione all'albo, pertanto, non comporta necessariamente l'obbligatorietà dell'iscrizione alla che anzi viene esclusa da statuto Pt_2
stesso nel caso (come quello di specie) di iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
E' il caso di rammentare che il mero versamento del contributo non presuppone la formazione di una posizione previdenziale: non può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, fatto genericamente riferimento ad un "versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata,
Pag. 3 di 5 ossia la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Tanto, emerge anche da indirizzo della Suprema Corte (n.
30344/2017; 3240/2010) cui aderisce il giudicante.
L'iscrizione ad altra forma di previdenza non esclude, quindi, il pagamento di contributi ad RC (quali il contributo integrativo). La circostanza, del pagamento del contributo integrativo non prova l'iscrizione alla stessa. Pt_2
Ugualmente è irrilevante l'iscrizione all'albo professionale, che è circostanza autonoma e slegata dall'iscrizione all'ente previdenziale.
Pertanto, risulta infondata la domanda della ricorrente e legittima l'iscrizione alla gestione separata per i redditi professionali derivanti dall'attività autonoma.
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di
[...] RT
, così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali nei Parte_1
confronti dell' , liquidate in complessivi € 1.400,00= per compensi CP_1
professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
si comunichi.
Vallo della Lucania, così deciso il 08/04/2025
Il giudice
Pag. 4 di 5 Dott. Mario Miele
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