TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 29/10/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
FR GI, all'udienza del 29/10/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. NAVARRA IU nell'interesse di e dall'avv. AN IO nell'interesse Parte_1 di ritenuta la causa matura per Controparte_1 la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2026/2025 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NAVARRA IU
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. CP_2
AN IO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 11.7.2025, ha esposto che l' Parte_1 CP_2 ha comunicato l'esito negativo della valutazione eseguita per la concessione del
[...] beneficio della “disabilità gravissima” di cui al D.M. del 26.09.2016; ha contestato tale accertamento e ha chiesto all'adito Tribunale di “Ritenere e dichiarare che la sig.ra Parte_1
, per le patologie di cui è affetta, ha diritto all'accesso al beneficio economico per le persone con
[...] disabilità gravissima, sin dalla data della domanda amministrativa, di cui alla L.R. n.4 del 1° marzo
2017 e al D.P. n.532 del 31 marzo 2017 modificato con D.P. n.545 del 10 maggio 2017;
e per l'effetto • Condannare l' quale ente erogatore, a corrispondere alla Controparte_1 sig.ra l'assegno di cura per le prestazioni socio-sanitarie, di cui all'art.1, comma 1 della Parte_1 legge regionale 1 marzo 2017 n.4;
• Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'infrascritto difensore, il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso acconti sugli onorari”
2. L' con memoria depositata in data 8.10.2025, ha contestato la CP_2 fondatezza del ricorso e ha articolato le seguenti conclusioni: “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare il ricorso perché inammissibile, improcedibile ed infondato i motivi dedotti;
nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi la ricorrente titolata alla corresponsione del beneficio per cui è causa, disporre la relativa liquidazione dalla data della domanda, così come disposto dalla normativa di settore.”.
3. La causa è stata decisa all'odierna udienza.
4. Va preliminarmente affrontata la questione relativa alla necessità di previo esperimento dell'accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie utili all'ottenimento della prestazione richiesta.
Al riguardo, si osserva che ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. “
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui a primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso (…)”.
Con la novella legislativa, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di disabilità e invalidità civile, che ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede quale condizione di procedibilità della domanda l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc. Nel caso di specie, la “disabilità gravissima” rientra, a giudizio di questo decidente, nel concetto di “condizione di disabilità” prevista nell'art. 445 bis c.p.c.
La parte alla quale sia stato negato il requisito sanitario in sede amministrativa se intende proporre un giudizio delle materie di cui al comma 1 art. 445 bis cpc, potrà darvi corso solo dopo aver ottenuto un previo accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie mediante il compiuto esperimento dell'accertamento tecnico preventivo e non può quindi proporre direttamente un giudizio ordinario, che ove proposto deve essere quindi definito con una declaratoria di improcedibilità.
In ordine alla natura ed alla forma di tale provvedimento di improcedibilità, si deve tener conto della dichiarata finalità deflattiva della legge (cfr. art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.), tale da rendere incompatibile il nuovo meccanismo processuale con la coesistenza di due giudizi volti alla tutela delle medesime situazioni giuridiche.
Peraltro, il giudizio eventualmente instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo ha carattere sostanzialmente impugnatorio, nella misura in cui si richiede alla parte ricorrente di specificare a pena di inammissibilità del ricorso i motivi di contestazione alla consulenza tecnica espletata ( cfr art. 445 bis comma VI c.p.c.); la sopravvivenza del presente giudizio, pertanto, sarebbe del tutto ultronea poiché ove parte ricorrente dovesse ritenere non satisfattive le conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo, dovrebbe ugualmente promuovere un nuovo e diverso giudizio (previa contestazione delle conclusioni della CTU) nei termini perentori di cui ai commi IV-VI art. 445 bis c.p.c.
In quest'ottica, va letta la previsione normativa dell'improcedibilità del ricorso, improcedibilità che va dunque dichiarata con sentenza definitiva, idonea come tale a chiudere il giudizio proposto senza il previo esperimento e completamento del procedimento speciale.
Il giudice deve assegnare alle parti, contestualmente alla dichiarazione di improcedibilità, il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di ATP o di completamento dello stesso.
Per quanto sopra esposto, che rende superfluo ogni ulteriore accertamento, il ricorso va dichiarato improcedibile.
La natura processuale e vincolata della presente decisione e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in ordine all'applicabilità dell'art. 445 bis c.p.c. suggeriscono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- assegna a parte ricorrente termine di giorni quindici dalla data odierna per la proposizione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c.;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Marsala, il 29/10/2025
IL GIUDICE
FR GI
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. FR GI, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.