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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 13151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13151 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 45941 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Simona Rossi Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. 45941/2024 proposta da C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Archinà, giusta procura in atti nei confronti di
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2 avv. Loredana Rodi, giusta procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare, alle condizioni di cui Parte_1 in atti, la sua separazione dalla moglie con cui aveva contratto Controparte_1 matrimonio in Nettuno in data 08.01.2000 e da cui aveva avuto i figli e Per_1 Per_2
, nati rispettivamente il 26.07.2000 e il 24.08.2000.
[...]
costituendosi in data 27.08.2025, ha rappresentato, congiuntamente a Controparte_1 controparte, di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 10.09.2025, trattata cartolarmente ex art. 127-ter
c.p.c., le parti hanno chiesto concordemente di separarsi alle seguenti condizioni: “1. Affidamento e collocamento del figlio minore: il figlio minore resterà affidato Per_2 alla madre, sig.ra con collocamento presso l'abitazione principale Controparte_1 della stessa, anche in ragione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare disposto dal Tribunale Penale di Roma nei confronti del padre.
2. Mantenimento del figlio minore: Le spese ordinarie e straordinarie relative al figlio minore saranno integralmente a carico della madre, in considerazione delle condizioni economiche e di salute del padre, invalido civile al 100%.
3. Assegnazione della casa familiare:
l'immobile sito in Roma, Via Ugento n. 24, scala D, int. 10, attuale residenza familiare, viene assegnato alla sig.ra unitamente ai mobili e arredi ivi presenti. Controparte_1
4. Contributo economico a favore del marito: in considerazione della condizione economica e sanitaria del sig. , e al fine di consentirgli di sostenere Parte_1 le spese abitative, la sig.ra si impegna a corrispondergli un contributo Controparte_1 economico pari ad € 200,00 (duecento/00) mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, a decorrere dal mese successivo all'omologa della separazione. 5.
Rapporti economici tra i coniugi: salvo quanto previsto al punto precedente, ciascun coniuge dichiara la propria piena autosufficienza economica e rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa di mantenimento personale, presente o futura.
6. Rapporti con il figlio maggiorenne: il figlio maggiorenne nato a [...] il [...], provvederà Per_1 autonomamente al proprio mantenimento”.
Il GD, visto l'art 473-bis. 22 cpc, ha autorizzato i coniugi a vivere separati alle condizioni come concordate a verbale e ha rimesso la decisione al Collegio.
L'indisponibilità delle parti alla riconciliazione, le rispettive allegazioni delle parti, il tempo decorso dalla separazione di fatto convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
Nulla osta, stante l'accordo delle parti e valutatane la rispondenza agli interessi della prole, al recepimento delle condizioni di separazione sopra riportate.
Sussistono giustificati motivi, atteso l'esito del giudizio, per la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
1) dichiara la separazione personale di , nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], alle condizioni come Controparte_1 integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nettuno di procedere all' annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 1, Parte 1,
Anno 2000);
3) spese compensate.
Così deciso in Roma, 10/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Simona Rossi dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Simona Rossi Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. 45941/2024 proposta da C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Archinà, giusta procura in atti nei confronti di
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2 avv. Loredana Rodi, giusta procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare, alle condizioni di cui Parte_1 in atti, la sua separazione dalla moglie con cui aveva contratto Controparte_1 matrimonio in Nettuno in data 08.01.2000 e da cui aveva avuto i figli e Per_1 Per_2
, nati rispettivamente il 26.07.2000 e il 24.08.2000.
[...]
costituendosi in data 27.08.2025, ha rappresentato, congiuntamente a Controparte_1 controparte, di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 10.09.2025, trattata cartolarmente ex art. 127-ter
c.p.c., le parti hanno chiesto concordemente di separarsi alle seguenti condizioni: “1. Affidamento e collocamento del figlio minore: il figlio minore resterà affidato Per_2 alla madre, sig.ra con collocamento presso l'abitazione principale Controparte_1 della stessa, anche in ragione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare disposto dal Tribunale Penale di Roma nei confronti del padre.
2. Mantenimento del figlio minore: Le spese ordinarie e straordinarie relative al figlio minore saranno integralmente a carico della madre, in considerazione delle condizioni economiche e di salute del padre, invalido civile al 100%.
3. Assegnazione della casa familiare:
l'immobile sito in Roma, Via Ugento n. 24, scala D, int. 10, attuale residenza familiare, viene assegnato alla sig.ra unitamente ai mobili e arredi ivi presenti. Controparte_1
4. Contributo economico a favore del marito: in considerazione della condizione economica e sanitaria del sig. , e al fine di consentirgli di sostenere Parte_1 le spese abitative, la sig.ra si impegna a corrispondergli un contributo Controparte_1 economico pari ad € 200,00 (duecento/00) mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, a decorrere dal mese successivo all'omologa della separazione. 5.
Rapporti economici tra i coniugi: salvo quanto previsto al punto precedente, ciascun coniuge dichiara la propria piena autosufficienza economica e rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa di mantenimento personale, presente o futura.
6. Rapporti con il figlio maggiorenne: il figlio maggiorenne nato a [...] il [...], provvederà Per_1 autonomamente al proprio mantenimento”.
Il GD, visto l'art 473-bis. 22 cpc, ha autorizzato i coniugi a vivere separati alle condizioni come concordate a verbale e ha rimesso la decisione al Collegio.
L'indisponibilità delle parti alla riconciliazione, le rispettive allegazioni delle parti, il tempo decorso dalla separazione di fatto convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
Nulla osta, stante l'accordo delle parti e valutatane la rispondenza agli interessi della prole, al recepimento delle condizioni di separazione sopra riportate.
Sussistono giustificati motivi, atteso l'esito del giudizio, per la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
1) dichiara la separazione personale di , nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], alle condizioni come Controparte_1 integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nettuno di procedere all' annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 1, Parte 1,
Anno 2000);
3) spese compensate.
Così deciso in Roma, 10/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Simona Rossi dott.ssa Marta Ienzi