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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/04/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. 959/2020 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Eleonora GRECO (C.F. ) C.F._2
- opponente -
contro
(C.F. & P.I. e, per essa, (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
& P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Davide PIRROTTINA (C.F. P.IVA_2
) C.F._3
- opposta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato il 26.8.2020, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'atto di precetto (ricevuto il 7.8.2020), con il quale la e, per essa, la , ha intimato al medesimo , quale CP_1 CP_2 Pt_1 ex socio della TUR MED SRL, di corrisponderle la somma di € 312.409,6 (oltre interessi e spese), oggetto del decreto ingiuntivo n. 23374/2018 emesso dal Tribunale di
Roma (confermato dallo stesso ufficio giudiziario con sentenza n. 505/2016 nel giudizio di opposizione e dichiarato esecutivo il 19.2.2016 con decreto ex art. 654 cpc) a carico della successivamente incorporata, per fusione, nella Controparte_3
TUR MED SRL, cancellata dal registro delle imprese il 7.5.2019.
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito: Parte_1
1) la mancata notifica del titolo esecutivo;
2) la mancata notifica del titolo esecutivo entro l'anno dalla cancellazione della TUR
MED SRL dal registro delle prese;
3) il difetto di prova di percezione di somme dalla liquidazione della società giacché soltanto nei limiti di esse l'opponente potrebbe essere chiamato a rispondere ex art. 2495, 2° comma, cc dei debiti sociali;
4) l'inefficacia del decreto ingiuntivo emesso il 24.12.2008 perché avrebbe dovuto essere notificato entro il 24.2.2009 ex art. 644 cpc, mentre è stato notificato circa dodici anni dopo, il 7.8.2020;
5) l'estinzione del credito per prescrizione decorrente da 31.12.2007, data di chiusura del conto corrente il cui scoperto è divenuto oggetto di ingiunzione.
Ha, quindi, chiesto di accertare l'invalidità o inefficacia dell'atto di precetto e, quindi, della relativa procedura esecutiva intrapresa dall'opposta, dichiarando che egli nulla le deve.
1.2. – Si è costituita la e, per essa, la quale ha Controparte_1 CP_2 chiesto di rigettare l'opposizione per infondatezza.
A tal fine ha premesso che:
- l'atto di precetto è stato notificato in forza del decreto ingiuntivo n. 23374/2008 emesso dal Tribunale di Roma il 24.12.2008 nei confronti della
[...]
(successivamente incorporata, per fusione, nella TUR MED Controparte_3
SRL) in forza dello scoperto, alla data del 31.12.2007, sul c/c n.15345/V
2 intrattenuto da (già Controparte_3 Controparte_4
presso l'Agenzia n. 17 di Roma della
[...] [...]
– successivamente, fusa per incorporazione nella Controparte_5 CP_6
con atto stipulato il 22.12.2008 per AR i (rep. n. 27255,
[...] Per_1 CP_1
racc. 11860) – sulla base del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulato il 25.1.2006 per AR di Cosenza Persona_2
(repertorio n. 108801 raccolta n.25653 del 25.1.2006);
- a garanzia delle obbligazioni di cui predetto contratto di apertura di credito in conto corrente, aveva concesso ipoteca, per il valore di € Controparte_7
375.000,00, sugli vari immobili di sua proprietà;
- tuttavia, dopo l'introduzione della procedura esecutiva promossa, ex art. 603 c.p.c., nei confronti di è emerso che costei aveva alienato, con atto del Controparte_7
19.6.2019 per AR (rep. 124078, racc. 36714), i predetti beni alla Per_2
Parte_2
- intendendo procedere all'escussione dell'ipoteca nei confronti della terza acquirente, ha proceduto alla notifica ai sensi dell'art. 603 c.p.c. dell'atto di precetto oggetto della presente opposizione;
- emersa la cancellazione della TUR MED SRL dal registro delle imprese, l'opposta ha inteso procedere anche nei confronti dell'ex socio nei limiti Parte_1
di quanto ricevuto in sede di liquidazione.
Ha, quindi, replicato che:
- il precetto opposto è stato espressamente notificato ai sensi dell'art. 603 c.p.c. al solo fine di procedere esecutivamente nei confronti del terzo proprietario dei beni immobili ipotecati a garanzia del credito;
- la verifica delle condizioni di cui all'art. 2495 c.c. è irrilevante in quanto il precetto non ha preannunziato l'azione esecutiva nei confronti del ma dei terzi Pt_1
acquirenti degli immobili ipotecati;
- in ogni caso, la cancellazione della TUR MED SRL, per quanto risulta dalla relativa visura camerale, è stata disposta ai sensi dell'art. 2490 c.c. per “mancato deposito del bilancio di esercizio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi”, sicché, per il principio di vicinanza della prova, è il debitore ad essere onerato della prova della limitazione di cui all'art. 2495 c.c.; in mancanza,
3 deve presumersi che all'ex socio abbia ricevuto almeno il controvalore delle quote sociali possedute, pari, nel caso dell'opponente, ad € 82.332,96;
- il decreto ingiuntivo è stato correttamente e tempestivamente notificato alla il 13.2.2009 mediante consegna nelle mani del suo Controparte_3 legale rappresentante, l'odierno opponente (la correttezza Parte_1 dell'attività notificatoria era stata confermata anche dalla sentenza n. 505/2016 del
Tribunale di Roma che ha rigettato l'opposizione proposta dalla predetta società);
- in ogni caso, l'opponente non ha neppure dedotto il pregiudizio derivatogli dall'omessa notifica del titolo esecutivo;
- il credito non si è estinto per prescrizione in quanto è tuttora pendente davanti alla
Corte di Appello di Roma il giudizio di appello avverso la citata sentenza
505/2016 del Tribunale di Roma.
1.3. – Dopo il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto, le parti si sono scambiate le memorie ex art. 183, 6° comma,
c.p.c..
In particolare, con la prima memoria, l'opponente ha ulteriormente dedotto che: Contr
- con riferimento alla cessione del credito effettuata dalla in favore di
[...]
“non è chiaro se sia stata ceduta anche l'ipoteca”; Controparte_1
- in ogni caso non è stata annotata, a margine dell'iscrizione di ipoteca, ex art. 2843 cc, la sua eventuale cessione;
- inoltre, aveva concesso ipoteca esclusivamente della Controparte_7 [...]
e successivamente non ha esteso la garanzia alla CP_4 CP_3
[...]
Con la seconda memoria, l'opposta ha eccepito l'inammissibilità per tardività e, comunque, l'infondatezza ex art. 2504 bis, 1° comma, cc, delle ulteriori eccezioni proposte dall'opponente con la prima memoria.
2. – L'opposizione va rigettata.
I primi quattro motivi, che richiedono trattazione unitaria, sono infondati.
Invero, le SS.UU. della Suprema Corte hanno chiarito che, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, subentrano alla
4 società i soci alla stregua di un fenomeno successorio a titolo universale (cfr. S.U. n.
6070 del 12/3/2013: “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del
2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 11411 del 29/4/2024; Sez. 5, Sentenza n. 17404 del
24/06/2024).
Il descritto fenomeno successorio è, quindi, condizionato esclusivamente dal residuare di rapporti giuridici in esito all'estinzione della società e non anche dall'effettiva riscossione di somme da parte del socio sulla base del bilancio di liquidazione, circostanza che, invece, limita la pretesa nei suoi confronti da parte dei creditori sociali ai sensi dell'art. 2495, 2° comma c.c. (cfr., analogamente, Sez. 2, Sentenza n. 10752 del
21/4/2023, in motivazione: “la circostanza che i soci della società di capitali (o il socio accomandante della società in accomandita semplice) abbiano beneficiato effettivamente di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non configura una condizione da cui dipende la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società: i soci sono comunque destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità pari alle somme riscosse in base al bilancio finale”).
5 L'illustrato fenomeno successorio – non condizionato dalla prova della riscossione di somme dal bilancio di liquidazione – consente, quindi, di ritenere non necessaria, ai fini dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 654, 2° comma, cpc, la notifica, nei confronti del socio successore (a titolo universale), del decreto ingiuntivo già notificato alla società il
13.2.2009 e dichiarato esecutivo ex art. 654, 1° comma, cpc dopo il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, secondo le specifiche menzioni contenute nel precetto opposto in conformità al predetto secondo comma.
Inoltre, in questa sede di opposizione ad un precetto che ha preannunciato l'azione esecutivo non già nei confronti del debitore ma esclusivamente a carico del terzo datore di ipoteca non assume rilievo la limitazione della responsabilità del socio ai sensi ex art. 2495, 2° comma, cc. Il precetto opposto, infatti, pur contenendo l'imprescindibile intimazione di pagamento nei confronti del debitore (l'odierno opponente quale ex socio della TUR MED SRL), ha formulato l'espresso avvertimento che “in caso di mancato pagamento nel termine di dieci giorni, si procederà ad esecuzione forzata per espropriazione a norma di legge sugli immobili sopra descritti, già gravati da ipoteca in favore della creditrice di proprietà della Parte_2
alla quale il presente atto di precetto viene notificato ai sensi degli artt. 602 e
[...]
603 c.p.c.”, così minacciando l'espropriazione forzata esclusivamente degli immobili gravati da ipoteca (originariamente di proprietà di ed attualmente nella Per_3 Per_4 titolarità dell' ). Parte_3
L'atto di precetto opposto è, quindi, stato notificato al debitore al fine di consentirgli di partecipare nel processo esecutivo per ragioni di garanzia e non per subire aggressioni al proprio patrimonio. Invero, per consolidata giurisprudenza, “nell'espropriazione contro il terzo proprietario, in sostanza, il debitore diretto si trova in una situazione peculiare.
Egli non è legittimato passivo dell'azione esecutiva, ma resta parte necessaria del procedimento esecutivo, cui partecipa a titolo diverso da quello del terzo proprietario,
e in tale veste dev'essere sentito ogni volta che le norme regolatrici del procedimento prevedano questa garanzia nei suoi confronti” (Sez. 3 Sentenza n. 10808 del 5/6/2020, in motivazione;
in precedenza, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 1620 del 28/1/2016 e Sez.
3, Sentenza n. 535 del 17/1/2012); “tale partecipazione trova la sua giustificazione nell'interesse, indubbiamente vantato dal debitore diretto, a far valere le proprie eventuali ragioni nei confronti del creditore, e comunque a far sì che l'espropriazione si
6 concluda nel modo più vantaggioso per quest'ultimo, così che lo stesso possa soddisfarsi interamente o nella maggior misura possibile sul bene del terzo, e le conseguenze negative sul suo patrimonio rimangano escluse, o comunque limitate al massimo” (Sez. 1, Sentenza n. 1620 del 28/1/2016, in motivazione).
Ancora, la notifica del decreto ingiuntivo, emesso il 24.12.2008, è ritualmente avvenuta nei confronti della società, come detto, il 13.2.2009, e, quindi, entro il termine di 60 giorni ex art. 644 cpc, che scadeva il 24.2.2009. Non vi era, del resto, alcuna necessità di notificare il decreto nei confronti del socio nel medesimo termine atteso che la società sarebbe stata cancellata dal registro delle imprese oltre 10 anni dopo, il 7.5.2019.
Quanto all'eccepita decadenza per notifica del precetto al socio oltre un anno dopo dalla cancellazione della società, nessuna norma prevede siffatta decadenza. Non è un caso se alcuna disposizione normativa sia stata citata dall'opponente, mentre l'art. 2495, 2° comma, 2° periodo, c.c. stabilisce soltanto una semplificazione notificatoria entro l'anno dalla cancellazione.
Infine, il credito non è estinto per prescrizione in quanto il relativo termine è rimasto sospeso per tutto il giudizio di opposizione che era ancora pendente all'epoca della notifica dell'atto di precetto (con sentenza della Corte di Appello di Roma del 22.4.2021
è stato rigettato l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n.
505/2016 di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 23374/2008).
Quanto alle ulteriori eccezioni formulate dall'opponente con la prima memoria, è sufficiente rilevare la loro tardività, oltre che la carenza d'interesse dell'opponente, attenendo al diritto di ipoteca su beni di altri.
3. – Segue, per la soccombenza, la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014 per le fasi studio, introduttiva e decisionale in relazione ai procedimenti di cognizione davanti al
Tribunale relative al sesto scaglione – in € 11.229,00 per compenso (pari alla sommatoria di € 1.772,00, € 1.169,00, € 5.206,00 ed € 3.082, rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 11.229,00 per
7 compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore della parte opposta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 5 aprile 2024
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
8
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Eleonora GRECO (C.F. ) C.F._2
- opponente -
contro
(C.F. & P.I. e, per essa, (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
& P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Davide PIRROTTINA (C.F. P.IVA_2
) C.F._3
- opposta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato il 26.8.2020, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'atto di precetto (ricevuto il 7.8.2020), con il quale la e, per essa, la , ha intimato al medesimo , quale CP_1 CP_2 Pt_1 ex socio della TUR MED SRL, di corrisponderle la somma di € 312.409,6 (oltre interessi e spese), oggetto del decreto ingiuntivo n. 23374/2018 emesso dal Tribunale di
Roma (confermato dallo stesso ufficio giudiziario con sentenza n. 505/2016 nel giudizio di opposizione e dichiarato esecutivo il 19.2.2016 con decreto ex art. 654 cpc) a carico della successivamente incorporata, per fusione, nella Controparte_3
TUR MED SRL, cancellata dal registro delle imprese il 7.5.2019.
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito: Parte_1
1) la mancata notifica del titolo esecutivo;
2) la mancata notifica del titolo esecutivo entro l'anno dalla cancellazione della TUR
MED SRL dal registro delle prese;
3) il difetto di prova di percezione di somme dalla liquidazione della società giacché soltanto nei limiti di esse l'opponente potrebbe essere chiamato a rispondere ex art. 2495, 2° comma, cc dei debiti sociali;
4) l'inefficacia del decreto ingiuntivo emesso il 24.12.2008 perché avrebbe dovuto essere notificato entro il 24.2.2009 ex art. 644 cpc, mentre è stato notificato circa dodici anni dopo, il 7.8.2020;
5) l'estinzione del credito per prescrizione decorrente da 31.12.2007, data di chiusura del conto corrente il cui scoperto è divenuto oggetto di ingiunzione.
Ha, quindi, chiesto di accertare l'invalidità o inefficacia dell'atto di precetto e, quindi, della relativa procedura esecutiva intrapresa dall'opposta, dichiarando che egli nulla le deve.
1.2. – Si è costituita la e, per essa, la quale ha Controparte_1 CP_2 chiesto di rigettare l'opposizione per infondatezza.
A tal fine ha premesso che:
- l'atto di precetto è stato notificato in forza del decreto ingiuntivo n. 23374/2008 emesso dal Tribunale di Roma il 24.12.2008 nei confronti della
[...]
(successivamente incorporata, per fusione, nella TUR MED Controparte_3
SRL) in forza dello scoperto, alla data del 31.12.2007, sul c/c n.15345/V
2 intrattenuto da (già Controparte_3 Controparte_4
presso l'Agenzia n. 17 di Roma della
[...] [...]
– successivamente, fusa per incorporazione nella Controparte_5 CP_6
con atto stipulato il 22.12.2008 per AR i (rep. n. 27255,
[...] Per_1 CP_1
racc. 11860) – sulla base del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulato il 25.1.2006 per AR di Cosenza Persona_2
(repertorio n. 108801 raccolta n.25653 del 25.1.2006);
- a garanzia delle obbligazioni di cui predetto contratto di apertura di credito in conto corrente, aveva concesso ipoteca, per il valore di € Controparte_7
375.000,00, sugli vari immobili di sua proprietà;
- tuttavia, dopo l'introduzione della procedura esecutiva promossa, ex art. 603 c.p.c., nei confronti di è emerso che costei aveva alienato, con atto del Controparte_7
19.6.2019 per AR (rep. 124078, racc. 36714), i predetti beni alla Per_2
Parte_2
- intendendo procedere all'escussione dell'ipoteca nei confronti della terza acquirente, ha proceduto alla notifica ai sensi dell'art. 603 c.p.c. dell'atto di precetto oggetto della presente opposizione;
- emersa la cancellazione della TUR MED SRL dal registro delle imprese, l'opposta ha inteso procedere anche nei confronti dell'ex socio nei limiti Parte_1
di quanto ricevuto in sede di liquidazione.
Ha, quindi, replicato che:
- il precetto opposto è stato espressamente notificato ai sensi dell'art. 603 c.p.c. al solo fine di procedere esecutivamente nei confronti del terzo proprietario dei beni immobili ipotecati a garanzia del credito;
- la verifica delle condizioni di cui all'art. 2495 c.c. è irrilevante in quanto il precetto non ha preannunziato l'azione esecutiva nei confronti del ma dei terzi Pt_1
acquirenti degli immobili ipotecati;
- in ogni caso, la cancellazione della TUR MED SRL, per quanto risulta dalla relativa visura camerale, è stata disposta ai sensi dell'art. 2490 c.c. per “mancato deposito del bilancio di esercizio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi”, sicché, per il principio di vicinanza della prova, è il debitore ad essere onerato della prova della limitazione di cui all'art. 2495 c.c.; in mancanza,
3 deve presumersi che all'ex socio abbia ricevuto almeno il controvalore delle quote sociali possedute, pari, nel caso dell'opponente, ad € 82.332,96;
- il decreto ingiuntivo è stato correttamente e tempestivamente notificato alla il 13.2.2009 mediante consegna nelle mani del suo Controparte_3 legale rappresentante, l'odierno opponente (la correttezza Parte_1 dell'attività notificatoria era stata confermata anche dalla sentenza n. 505/2016 del
Tribunale di Roma che ha rigettato l'opposizione proposta dalla predetta società);
- in ogni caso, l'opponente non ha neppure dedotto il pregiudizio derivatogli dall'omessa notifica del titolo esecutivo;
- il credito non si è estinto per prescrizione in quanto è tuttora pendente davanti alla
Corte di Appello di Roma il giudizio di appello avverso la citata sentenza
505/2016 del Tribunale di Roma.
1.3. – Dopo il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto, le parti si sono scambiate le memorie ex art. 183, 6° comma,
c.p.c..
In particolare, con la prima memoria, l'opponente ha ulteriormente dedotto che: Contr
- con riferimento alla cessione del credito effettuata dalla in favore di
[...]
“non è chiaro se sia stata ceduta anche l'ipoteca”; Controparte_1
- in ogni caso non è stata annotata, a margine dell'iscrizione di ipoteca, ex art. 2843 cc, la sua eventuale cessione;
- inoltre, aveva concesso ipoteca esclusivamente della Controparte_7 [...]
e successivamente non ha esteso la garanzia alla CP_4 CP_3
[...]
Con la seconda memoria, l'opposta ha eccepito l'inammissibilità per tardività e, comunque, l'infondatezza ex art. 2504 bis, 1° comma, cc, delle ulteriori eccezioni proposte dall'opponente con la prima memoria.
2. – L'opposizione va rigettata.
I primi quattro motivi, che richiedono trattazione unitaria, sono infondati.
Invero, le SS.UU. della Suprema Corte hanno chiarito che, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, subentrano alla
4 società i soci alla stregua di un fenomeno successorio a titolo universale (cfr. S.U. n.
6070 del 12/3/2013: “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del
2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 11411 del 29/4/2024; Sez. 5, Sentenza n. 17404 del
24/06/2024).
Il descritto fenomeno successorio è, quindi, condizionato esclusivamente dal residuare di rapporti giuridici in esito all'estinzione della società e non anche dall'effettiva riscossione di somme da parte del socio sulla base del bilancio di liquidazione, circostanza che, invece, limita la pretesa nei suoi confronti da parte dei creditori sociali ai sensi dell'art. 2495, 2° comma c.c. (cfr., analogamente, Sez. 2, Sentenza n. 10752 del
21/4/2023, in motivazione: “la circostanza che i soci della società di capitali (o il socio accomandante della società in accomandita semplice) abbiano beneficiato effettivamente di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non configura una condizione da cui dipende la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società: i soci sono comunque destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità pari alle somme riscosse in base al bilancio finale”).
5 L'illustrato fenomeno successorio – non condizionato dalla prova della riscossione di somme dal bilancio di liquidazione – consente, quindi, di ritenere non necessaria, ai fini dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 654, 2° comma, cpc, la notifica, nei confronti del socio successore (a titolo universale), del decreto ingiuntivo già notificato alla società il
13.2.2009 e dichiarato esecutivo ex art. 654, 1° comma, cpc dopo il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, secondo le specifiche menzioni contenute nel precetto opposto in conformità al predetto secondo comma.
Inoltre, in questa sede di opposizione ad un precetto che ha preannunciato l'azione esecutivo non già nei confronti del debitore ma esclusivamente a carico del terzo datore di ipoteca non assume rilievo la limitazione della responsabilità del socio ai sensi ex art. 2495, 2° comma, cc. Il precetto opposto, infatti, pur contenendo l'imprescindibile intimazione di pagamento nei confronti del debitore (l'odierno opponente quale ex socio della TUR MED SRL), ha formulato l'espresso avvertimento che “in caso di mancato pagamento nel termine di dieci giorni, si procederà ad esecuzione forzata per espropriazione a norma di legge sugli immobili sopra descritti, già gravati da ipoteca in favore della creditrice di proprietà della Parte_2
alla quale il presente atto di precetto viene notificato ai sensi degli artt. 602 e
[...]
603 c.p.c.”, così minacciando l'espropriazione forzata esclusivamente degli immobili gravati da ipoteca (originariamente di proprietà di ed attualmente nella Per_3 Per_4 titolarità dell' ). Parte_3
L'atto di precetto opposto è, quindi, stato notificato al debitore al fine di consentirgli di partecipare nel processo esecutivo per ragioni di garanzia e non per subire aggressioni al proprio patrimonio. Invero, per consolidata giurisprudenza, “nell'espropriazione contro il terzo proprietario, in sostanza, il debitore diretto si trova in una situazione peculiare.
Egli non è legittimato passivo dell'azione esecutiva, ma resta parte necessaria del procedimento esecutivo, cui partecipa a titolo diverso da quello del terzo proprietario,
e in tale veste dev'essere sentito ogni volta che le norme regolatrici del procedimento prevedano questa garanzia nei suoi confronti” (Sez. 3 Sentenza n. 10808 del 5/6/2020, in motivazione;
in precedenza, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 1620 del 28/1/2016 e Sez.
3, Sentenza n. 535 del 17/1/2012); “tale partecipazione trova la sua giustificazione nell'interesse, indubbiamente vantato dal debitore diretto, a far valere le proprie eventuali ragioni nei confronti del creditore, e comunque a far sì che l'espropriazione si
6 concluda nel modo più vantaggioso per quest'ultimo, così che lo stesso possa soddisfarsi interamente o nella maggior misura possibile sul bene del terzo, e le conseguenze negative sul suo patrimonio rimangano escluse, o comunque limitate al massimo” (Sez. 1, Sentenza n. 1620 del 28/1/2016, in motivazione).
Ancora, la notifica del decreto ingiuntivo, emesso il 24.12.2008, è ritualmente avvenuta nei confronti della società, come detto, il 13.2.2009, e, quindi, entro il termine di 60 giorni ex art. 644 cpc, che scadeva il 24.2.2009. Non vi era, del resto, alcuna necessità di notificare il decreto nei confronti del socio nel medesimo termine atteso che la società sarebbe stata cancellata dal registro delle imprese oltre 10 anni dopo, il 7.5.2019.
Quanto all'eccepita decadenza per notifica del precetto al socio oltre un anno dopo dalla cancellazione della società, nessuna norma prevede siffatta decadenza. Non è un caso se alcuna disposizione normativa sia stata citata dall'opponente, mentre l'art. 2495, 2° comma, 2° periodo, c.c. stabilisce soltanto una semplificazione notificatoria entro l'anno dalla cancellazione.
Infine, il credito non è estinto per prescrizione in quanto il relativo termine è rimasto sospeso per tutto il giudizio di opposizione che era ancora pendente all'epoca della notifica dell'atto di precetto (con sentenza della Corte di Appello di Roma del 22.4.2021
è stato rigettato l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n.
505/2016 di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 23374/2008).
Quanto alle ulteriori eccezioni formulate dall'opponente con la prima memoria, è sufficiente rilevare la loro tardività, oltre che la carenza d'interesse dell'opponente, attenendo al diritto di ipoteca su beni di altri.
3. – Segue, per la soccombenza, la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014 per le fasi studio, introduttiva e decisionale in relazione ai procedimenti di cognizione davanti al
Tribunale relative al sesto scaglione – in € 11.229,00 per compenso (pari alla sommatoria di € 1.772,00, € 1.169,00, € 5.206,00 ed € 3.082, rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 11.229,00 per
7 compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore della parte opposta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 5 aprile 2024
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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