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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 3459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3459 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro 23288/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a Francavilla in [...] - PZ - il 28.7.1958) Parte_1
(nato a [...] - CE - il 5.5.1958) Parte_2
(nato a [...] - RM - il 5.7.1961) Parte_3
(nato a [...] Parte_4
Sant'Andrea - PZ - il 1.12.1962)
(nato a [...] - RC - il 29.11.1961) Parte_5
(nato a [...] il [...]) Parte_6
(nato a [...] il [...]) Parte_7
(nato a [...] il [...]) Parte_8
tutti elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Milizie 18, presso lo studio dell'avv. Teresa Santulli che li rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrenti
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliata in Roma, Borgo Santo Spirito 3, rappresentata e difesa dall'avv.
Andrea Mollo in virtù di procura in atti convenuta all'esito dell'udienza del 20.3.2025 (sostituita con il deposito di note ex art. 127- ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO condanna la a pagare a: CP_1
la somma di € 65.144,00; Parte_1
la somma di € 86.873,00; Parte_2
la somma di € 49.138,00; Parte_3 la somma di €. 68.095,00; Parte_4
la somma di € 64.822,00; Parte_5
la somma di € 44.809,00; Parte_6
la somma di €. 93.939,00; Parte_7
la somma di € 49.973,00, Parte_8
oltre, su tutti detti importi, interessi legali dalla maturazione al saldo;
condanna l' convenuta a rimborsare in favore del procuratore CP_2
antistatario dei ricorrenti i compensi legali che si liquidano in € 7.647,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, nonché a rimborsare le spese sostenute (contributo unificato) pari a € 1.266,50.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e gli altri sette ricorrenti sopra indicati sono medici Parte_1 chirurghi che prestano servizio presso l'Istituto penitenziario Regina Coeli di
Roma, a norma della legge n. 740/1970.
Il rapporto di lavoro che lega i ricorrenti all'Amministrazione Cont penitenziaria, rapporto trasferito ex lege alla onvenuta, è di tipo autonomo e non subordinato ed è regolato dall'art. 51 della legge citata.
Tutti i ricorrenti si sono già visti riconoscere in via giudiziale (con sentenza della Corte di appello di Roma n. 2512/2023 del 13.6.2023) il loro diritto alla “rideterminazione biennale del loro compenso orario”, con conseguente condanna per la (presso la quale, come detto, il CP_1 rapporto di lavoro dei medici era stato trasferito per legge dall'ottobre 2008) a risarcire loro il danno “in ragione della mancata rideterminazione biennale del compenso orario dagli stessi percepito nel rispetto di quanto previsto dalla L.
n. 740/70 per il periodo dal 2008 al 12.7.2018, oltre interessi come per legge”.
Sulla base di detta statuizione (passata in giudicato) i sette ricorrenti agiscono per la quantificazione del loro credito. Cont Nel costituirsi in giudizio la convenuta ha eccepito la sperequazione del criterio di quantificazione utilizzato dai ricorrenti.
La causa è stata quindi decisa.
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2 La pretesa dei ricorrenti, così come formulata, è fondata. Cont Come detto, sussiste già una condanna della sia pure in via generica)
a risarcire il danno subìto dai ricorrenti per la mancata rideterminazione biennale del loro compenso orario.
Il criterio di quantificazione del danno invocato dai ricorrenti, seguendo analoghi precedenti giurisprudenziali, è costituito dalla stessa misura dell'aumento del compenso determinato dall'ultimo decreto interministeriale del 19 novembre 2007 che ha disposto detto aumento, pari a € 1,85 ogni ora lavorata.
Si tratta di un criterio già costantemente utilizzato da analoghi precedenti di merito (per tutte, sentenza Corte di appello di Roma n. 2249/2021, richiamata dalla sentenza della stessa Corte di appello n. 2512/2023 che ha dato origine al presente procedimento), preso a riferimento e a parametro per quantificare, in via equitativa, il danno economico sofferto dai sanitari per ogni biennio.
Tenuto conto che l'ultimo aumento del compenso previsto per i medici è quello indicato nel decreto interministeriale del lontano 19.11.2007 (aumento di
€ 1,85 per ogni ora lavorata), a detta misura dovrà essere equiparato il danno sofferto dai ricorrenti e come detto, già riconosciuto dalla sentenza della Corte di appello che ha dato luogo al presente procedimento.
Pertanto, la quantificazione del danno subìto dai ricorrenti è pari a € 1,85 per ogni ora lavorata nel biennio gennaio 2009/dicembre 2010, pari a € 3,70 per ogni ora lavorata nel biennio gennaio 2011/dicembre 2012, pari a € 5,55 per ogni ora lavorata nel biennio gennaio 2013/dicembre 2014, pari a € 7,40 per ogni ora lavorata nel biennio gennaio 2015/dicembre 2016, e pari a € 9,25 per ogni ora lavorata nel periodo gennaio 2017/luglio 2018.
Sul punto, i conteggi di parte ricorrente - effettuati secondo le maggiorazioni sopra esposte e tenuto conto di quanto percepito da ciascun medico (percepito ricavato dalle relative e corrispondenti certificazioni annuali)
- sono corretti, con la conseguenza che la quantificazione del danno subito da ciascun ricorrente (danno, si ribadisce, già affermato con sentenza passata in giudicato) è la seguente: € 65.144,00; € Parte_1 Parte_2
86.873,00; € 49.138,00; € Parte_3 Parte_4
3 68.095,00; € 64.822,00; € 44.809,00; Parte_5 Parte_6 [...]
€ 93.939,00; € 49.973,00. Parte_7 Parte_8
L' convenuta va pertanto condannata a pagare a ciascun CP_2 ricorrente l'importo per ciascuno indicato, oltre interessi come indicato nella stessa sentenza di appello.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93
c.p.c., vanno poste a carico dell' convenuta. CP_2
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 3 (cause di lavoro) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia
(da € 260.000,01 a € 520.000,00); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale), e si è infine disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi - ex art. 4, comma 1, del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022 - considerata la non difficoltà della questione trattata.
Roma, 21.3.2025
Il giudice
Massimo Pagliarini
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