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Decreto 8 marzo 2025
Decreto 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, decreto 08/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Maria Sechi
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al numero 32 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025.
Con ricorso pervenuto telematicamente in data 17.2.2025 la Parte_1
ha chiesto la condanna del al pagamento di una somma equa e
[...] Controparte_1
giusta, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale, per l'eccessiva durata della procedura fallimentare aperta nei confronti della società TO OI Eredi s.a.s. di OI AU & C. con sentenza del Tribunale di Cagliari n.116/16; procedura ancora pendente.
La ricorrente ha lamentato l'irragionevole durata del procedimento presupposto, considerando il periodo intercorso tra la data di deposito dell'istanza di ammissione del credito al passivo, alla data di deposito del presente ricorso.
Nella specie, deve rilevarsi che, secondo il principio espresso da ultimo dalla Suprema Corte, ai fini per cui è causa, “in tema di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89 del 2001, il termine dal quale
decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare per il creditore va
individuato nella domanda d'insinuazione al passivo, atteso che solo con essa si instaura il rapporto
processuale coerentemente con quanto statuito dell'art. 94” (Cass. 324/24; conf. Cass. 2041/24)
Dallo stato passivo risulta che la data di ammissione al passivo della ricorrente è del 29.9.2017, e pertanto, alla data di deposito del presente ricorso, sono decorsi 7 anni 4 mesi e 19 giorni, quindi 7 anni non dovendosi considerare le frazioni di anno inferiori ai sei mesi.
Ai fini della determinazione della misura dell'equo indennizzo si deve tenere conto ex art. 2 bis L. n.
89/2011, della complessità del caso, dell'oggetto del procedimento, del comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.
pagina 1 di 2 Conseguentemente, tenuto conto nel caso di specie della forbice prevista dall'art. 2 bis, si liquida la somma di euro 500,00 in favore della ricorrente, con gli interessi dalla data della domanda al saldo, in ragione di euro 500,00 per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi, riconoscendo la stessa giurisprudenza della Corte EDU congrua la somma di euro 500,00 per cause di natura economica
(Cass. n. 14974/15, n. 5277/15), e giudicato come congrua nell'ormai prevalente e più recente giurisprudenza della Corte Suprema in relazione alle procedure fallimentari (Cass. 16311/2014).
Le spese della presente procedura sono liquidate ex D.M. 147/22, in relazione alla somma liquidata,
secondo la tabella n. 8 delle tariffe forensi rubricata procedimenti monitori (Cass. Civ., n°16512/2020),
applicato il parametro minimo, in considerazione della semplicità della causa.
Deve infine disporsi la distrazione delle spese in favore del difensore come da istanza.
P.Q.M.
Ingiunge al di pagare senza dilazione la somma di euro 500,00, liquidata a Controparte_2
titolo di equa riparazione, in favore della società Parte_1
con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione, nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 237,00 per compensi professionali,
€ 103,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Michele Torre.
Cagliari 7 marzo 2025
Il Consigliere delegato dott. Maria Sechi
pagina 2 di 2
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Maria Sechi
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al numero 32 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025.
Con ricorso pervenuto telematicamente in data 17.2.2025 la Parte_1
ha chiesto la condanna del al pagamento di una somma equa e
[...] Controparte_1
giusta, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale, per l'eccessiva durata della procedura fallimentare aperta nei confronti della società TO OI Eredi s.a.s. di OI AU & C. con sentenza del Tribunale di Cagliari n.116/16; procedura ancora pendente.
La ricorrente ha lamentato l'irragionevole durata del procedimento presupposto, considerando il periodo intercorso tra la data di deposito dell'istanza di ammissione del credito al passivo, alla data di deposito del presente ricorso.
Nella specie, deve rilevarsi che, secondo il principio espresso da ultimo dalla Suprema Corte, ai fini per cui è causa, “in tema di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89 del 2001, il termine dal quale
decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare per il creditore va
individuato nella domanda d'insinuazione al passivo, atteso che solo con essa si instaura il rapporto
processuale coerentemente con quanto statuito dell'art. 94” (Cass. 324/24; conf. Cass. 2041/24)
Dallo stato passivo risulta che la data di ammissione al passivo della ricorrente è del 29.9.2017, e pertanto, alla data di deposito del presente ricorso, sono decorsi 7 anni 4 mesi e 19 giorni, quindi 7 anni non dovendosi considerare le frazioni di anno inferiori ai sei mesi.
Ai fini della determinazione della misura dell'equo indennizzo si deve tenere conto ex art. 2 bis L. n.
89/2011, della complessità del caso, dell'oggetto del procedimento, del comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.
pagina 1 di 2 Conseguentemente, tenuto conto nel caso di specie della forbice prevista dall'art. 2 bis, si liquida la somma di euro 500,00 in favore della ricorrente, con gli interessi dalla data della domanda al saldo, in ragione di euro 500,00 per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi, riconoscendo la stessa giurisprudenza della Corte EDU congrua la somma di euro 500,00 per cause di natura economica
(Cass. n. 14974/15, n. 5277/15), e giudicato come congrua nell'ormai prevalente e più recente giurisprudenza della Corte Suprema in relazione alle procedure fallimentari (Cass. 16311/2014).
Le spese della presente procedura sono liquidate ex D.M. 147/22, in relazione alla somma liquidata,
secondo la tabella n. 8 delle tariffe forensi rubricata procedimenti monitori (Cass. Civ., n°16512/2020),
applicato il parametro minimo, in considerazione della semplicità della causa.
Deve infine disporsi la distrazione delle spese in favore del difensore come da istanza.
P.Q.M.
Ingiunge al di pagare senza dilazione la somma di euro 500,00, liquidata a Controparte_2
titolo di equa riparazione, in favore della società Parte_1
con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione, nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 237,00 per compensi professionali,
€ 103,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Michele Torre.
Cagliari 7 marzo 2025
Il Consigliere delegato dott. Maria Sechi
pagina 2 di 2