Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 653/2022 R.G.L., vertente TRA
( ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (CF. ), presso i cui uffici, in Parte_1 P.IVA_2 [...]
, Via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato Pt_1 appellante CONTRO
, nato a [...], il [...], C.F. , in proprio CP_1 C.F._1 ed in qualità di socio accomandatario della Controparte_2 C.F. , rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. P.IVA_3 Maria Assunta Puterio, (CF: ) con studio in Bisignano (CS), alla Via C.F._2 Foresta, n. 95, presso cui è elettivamente domiciliato, fax 0984.949345, pec
Email_1 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato, innanzi al Tribunale di Locri in data 17.12.2018, CP_1 in proprio e n.q. di socio accomandatario, e la GE. CP_2 Parte_2
, in persona del legale rappresentante, proponevano opposizione avverso l'ordinanza
[...] ingiunzione n. 639/2918-639/l/2018 del 29.10.2018, notificata il 16.11.2018, irrogata dall' , per la Controparte_3 somma complessiva di € 1.056,20 per asserita violazione degli art. 39 co. 1 e 2 D.L. n. 112/2008 e art. 9 co. 1 D. Lgs. n. 66/2003 per aver rispettivamente registrato sul LUL ore di lavoro inferiori a quelle effettivamente prestate dai lavoratori e RT [...]
, nonché per non aver garantito al lavoratore la fruizione del Parte_4 RT riposo settimanale. Eccepiva, preliminarmente, la decadenza dalla contestazione posto che l'accertamento da cui aveva tratto origine l'ordinanza-ingiunzione opposta era stato effettuato in data 27.07.2017, mentre la notificazione della contestazione era avvenuta il 05.01.2018, oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981. Nel merito contestava le avverse deduzioni, chiedendone il rigetto per infondatezza.
Concludeva chiedendo annullare l'ordinanza ingiunzione perché illegittima e infondata, dichiararla inefficace unitamente ad ogni atto presupposto e consequenziale;
in via subordinata, ridurre l'importo della sanzione e, in via ulteriormente subordinata, ammettere l'opponente al pagamento rateale dell'importo che dovesse essere riconosciuto come dovuto. Con memoria depositata il 21.03.2019, si costituiva l , Controparte_3 sede territoriale di , chiedendo la conferma dell'ordinanza-ingiunzione con Parte_1 conseguente rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 162/2022 emessa il 14.03.2022, il Tribunale di Locri, così statuiva: “in accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 639/201g, emessa dall' il 29.10.2018; - condanna il resistente al Parte_1 pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente per il presente giudizio, liquidate in €. 900,00 per onorario, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”. La vicenda da cui aveva tratto origine il provvedimento opposto promanava dal verbale di ispezione del 27.07.2017, allorquando quando i funzionari ispettivi Controparte_4
e , congiuntamente a personale della Guardia Costiera di Controparte_5 CP
, si erano recati nell'attività commerciale "Lido Mediterraneo" gestita dalla
[...] CP_2 CP_2
[...] Parte_5 Dal sopralluogo era emerso che tre lavoratori si trovavano sul posto: RT (trovato interno dell'area cucina, intento a tagliare prezzemolo con abiti da lavoro), R_
(trovata intenta a servire al banco del bar con grembiule rosso), e
[...] Parte_4 (trovato intento al lavoro presso l'area cucina con abiti da lavoro). aveva dichiarato all'ispettore : "Lavoro con RT Controparte_4 contratto a termine dal 03/07/2017 fino al 31/08/2017 come cuoco. Fino ad oggi ho lavoralo in modo continuativo per tutti i giorni della settimana senza riposo settimanale". Aveva, altresì, riferito di prestare servizio dalle ore 11:00 alle ore 15:00 e dalle 19:30 alle ore 23:00. TT aveva dichiarato all'ispettore : "Lavoro dal 3 luglio Parte_4 Controparte_5 2017 come pizzaiolo osservando un orario di lavoro di 4 ore al giorno per 6 giorni a settimana". Aveva riferito di prestare servizio dalle 19:00 alle 23:00. Entrambi i lavoratori avevano sottoscritto le dichiarazioni rese agli ispettori. Così ricostruita la vicenda il Tribunale accoglieva il ricorso ritenendo fondata la decadenza ex art. 14 L.689/81 della pretesa sanzionatoria vantata dall'ente resistente. Tale previsione statuiva: "La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa" (comma 1),"Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificali agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento" (comma 2), " Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'unità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione" (comma 3)”. Osservava che, se la notifica della contestazione doveva intervenire entro 90 giorni dall'accertamento, il momento di decorrenza di tale ultimo termine era quello in cui era stata compiuta - o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie – l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, atteso che l'accertamento presupponeva il completamento, da parte dell'autorità amministrativa, delle 3
indagini finalizzate a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione medesima. Pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, le indagini dovevano comunque avvenire entro un termine congruo a seconda delle circostanze e spettava al giudice di merito valutare quando la conoscenza si fosse concretamente formata, potendo anche tenere conto della minore o maggiore difficoltà del caso. Nel caso di specie, il primo accesso ispettivo era avvenuto il 27.07.2017 a cura dell' di (la stessa Autorità che poi aveva Parte_1 Parte_1 emesso il verbale di contestazione del 21.12.2017). In quella occasione gli ispettori avevano consultato la documentazione (LUL, copia delle comunicazioni obbligatorie di assunzione, contratti di lavoro e prospetti paga), sentito i lavoratori PA e TT e dal narrato degli stessi era emersa chiaramente la violazione delle disposizioni in materia di lavoro successivamente contestata. Ne conseguiva che fin dal primo accesso ispettivo l'Autorità procedente aveva avuto conoscenza di tutti gli elementi essenziali (oggettivi e soggettivi) di un comportamento sanzionato come illecito amministrativo. Stante l'assenza di qualsivoglia giustificato motivo per cui gli agenti accertatori avessero completato gli accertamenti circa tre mesi dopo il 27.07.2017, pur essendo già in possesso di tutti i dati conoscitivi necessari per la contestazione della violazione amministrativa, avevano proceduto alla notifica del verbale di contestazione solo in data 05.01.2018, allorquando l'autorità amministrativa doveva ritenersi decaduta dalla potestà sanzionatoria per decorso del termine di giorni novanta da ritenersi decorrente appunto dal 27.07.2017. Decideva, quindi, come in premessa riportato.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' Parte_1
, che ne invocava la riforma.
[...]
Esponeva che il Tribunale aveva ritenuto che sin dall'accesso ispettivo l'Amministrazione avesse portato a termine l'accertamento, con la conseguenza di far decorrere da tale data il termine di 90 giorni previsti per la notificazione dell'infrazione. In realtà, come risultava dal verbale redatto in tale occasione e specificamente dedotto dall' in sede di comparsa, la violazione contestata era stata compiutamente Parte_1 individuata solo a seguito dell'esame della documentazione prodotta dallo il 14-16 CP_1 ottobre 2017, conclusosi il 30 ottobre dello stesso mese. Il verbale di primo accesso ispettivo, redatto il 27 luglio 2017, indicava in maniera specifica la documentazione esaminata in tale occasione: i contratti di lavoro sottoscritti dai lavoratori indicati nella sezione I e le relative comunicazioni obbligatorie di assunzione. La ricostruzione del Tribunale contrastava con quanto riportato nel verbale, a mente del quale era stata fissata la data del successivo 5 settembre per la produzione, da parte del datore di lavoro, della seguente documentazione: Libro unico del lavoro, Copia delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione del di lavoro ai lavoratori, Prospetti di paga sottoscritti, Ricevute di versamento dci contributi mod. F24. mod.DMl0, attestazioni INPS delle denunce mensili, Delega al professionista dell'associazione di categoria, ex ad. 40, comma l, L. 133/2008. Il libro unico del lavoro, in particolare, il cui esame era stata condizione necessaria per identificare con certezza l'avvenuta violazione contestata, non era stato esibito in occasione dell'accesso, ma era pervenuto solo il 16 ottobre 2017 agli ispettori e CP_4 CP_5 autori dell'accertamento. La piena cognizione dell'illecito si era realizzata il 30 ottobre 2017, come emergeva dal verbale del 21 dicembre 2017 n. RC00003/2017-958-03, che riportava, tra l'altro: “Ai fini della definizione degli accertamenti sono stati esaminati i seguenti atti e/o 4
documenti: Libro unico del lavoro”; “Dall'esame del libro unico del lavoro si è rilevato che la ditta ha registrato ore di lavoro inferiori a quelle effettivamente prestate dal lavoratore in questione” per i lavoratori PA e TT. Quanto alla mancanza di trasparenza dell'Amministrazione per non aver consentito l'accesso alle dichiarazioni dei lavoratori acquisite in sede di ispezione, richiamava il D.M. 4.11.1994, n. 757 (regolamento concernente le categorie di documenti, formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto di accesso) che, in via attuativa, inseriva fra le categorie sottratte al diritto di accesso “i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie, o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”. La disposizione normativa evidenziava non solo la necessità di tutelare la riservatezza di coloro che rendevano dichiarazioni agli organi ispettivi e che avrebbero potuto subire pressioni, ma ancor prima poneva al centro l'interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione da parte degli ispettori del lavoro, che prevaleva sul diritto di difesa nella prospettiva pubblicistica di preservare la funzione della vigilanza. Andavano disattese le contestazioni nel merito circa la fondatezza dell'accertamento ispettivo. Non solo gli ufficiali di P.G. autori dell'accesso avevano rilevato ictu oculi la presenza dei signori , e , intenti al lavoro RT Persona_2 Persona_3 presso il lido, oggetto di controllo — circostanza questa non censurabile se non tramite querela di falso - ma anche il datore di lavoro aveva prestato acquiescenza ai riscontri effettuati provvedendo ad esibire contestualmente le comunicazioni di assunzione agli ispettori del lavoro. Concludeva chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'ordinanza – ingiunzione 639/2018 – 639/1/2018 opposta. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva , in proprio ed in qualità di socio accomandatario della CP_1 [...]
Controparte_2 Preliminarmente eccepiva “l'inammissibilità dell'appello per difetto di giurisdizione e incompetenza funzionale per materia del giudice adito”. Affermava l'incompetenza funzionale per materia della Corte di Appello Sez. Lavoro e, conseguentemente, l'inammissibilità dell'appello. L'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione che aveva ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, appartenevano alla competenza del Giudice Ordinario - Sez. Civile. Infatti, il primo grado di giudizio era stato instaurato innanzi alla sezione Civile del Tribunale di Locri atteso che in subiecta materia a norma dell'art. 3 della L. n. 742/1969, si tratta di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c. p. c.. Sul punto, le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n. 2145 del 29 gennaio 2021, avevano ribadito che «nei giudizi di opposizione all'ordinanza di irrogazione di una sanzione amministrativa l'oggetto del contendere è costituito dalla esistenza o meno dei presupposti per l'esercizio della potestà sanzionatoria pubblica;
il collegamento con il rapporto di lavoro subordinato è, invece, soltanto indiretto poiché ciò che rileva - e che costituisce il tratto comune dell'esercizio della potestà sanzionatoria - è la reazione all'illecito amministrativo e non il settore dell'ordinamento in cui siffatta violazione si consuma». Già le Sezioni unite con la pronuncia n. 63/2000 (e da ultimo, Cass. n. 8673/2018), in linea con i propri precedenti, avevano definito l'oggetto del giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione come «accertamento negativo della pretesa sanzionatoria della 5
amministrazione»: l'oggetto non mutava con riguardo alle opposizioni ad ingiunzioni per il pagamento di sanzioni lavoristiche, restando invece indifferente il settore dell'ordinamento inciso dal comportamento integrativo della violazione. Doveva essere dichiarata l'incompetenza funzionale per materia della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Reggio Calabria e l'instaurazione del giudizio d'appello da parte dell' innanzi alla Sezione Lavoro della Parte_1 Corte di Appello di Reggio Calabria integrava la condotta di abuso del diritto. Affermava l'inammissibilità dell'appello, poiché l'appellante si era limitato a criticare la sentenza impugnata senza indicare la corretta ricostruzione dei fatti e, soprattutto, senza indicare la norma violata, le circostanze che avevano comportato la violazione di legge e la loro rilevanza. Ribadiva l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza, posto che già a seguito del primo accesso ispettivo, 27.07.2017, gli ispettori erano in grado di procedere con la contestazione immediata dell'eventuale infrazione e dal 27.07.2018 fino al Co 21.12.2017, l non aveva compiuto altra attività di accertamento o attività di altro genere nei confronti della . al fine di ottenere la Pt_6 Controparte_8 documentazione richiesta entro il termine stabilito. Dalla ricezione della documentazione trasmessa dalla erano Pt_6 Parte_2 poi decorsi altri 68 giorni prima che l Parte_1 emettesse il verbale di contestazione del 21.12.2017 e tale protrazione dei tempi era dipesa inequivocabilmente dall'inerzia dell' . Parte_1 Parte_1 Nel merito, affermava che l'ordinanza ingiunzione opposta era stata emessa su erronei presupposti. Essa era stata fondata sulle sole dichiarazioni di e , RT Parte_4 non suffragate da riscontri. Non risultava che gli Ispettori avessero visto personalmente i lavoratori osservare l'orario di lavoro indicato nelle dichiarazioni poste a fondamento della sanzione, e che, per altro verso, era stato disatteso il dettato dell'art. 12 del Codice di Comportamento degli Ispettori del Lavoro (D.M. del 15 gennaio 2014), a norma del quale «Le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva devono essere riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese da lavoratori o da terzi». La stessa Pubblica Amministrazione, dunque, evidenzia come la semplice dichiarazione del lavoratore non possa costituire di per sé piena prova, ma richieda un riscontro, sia attraverso dichiarazioni incrociate con altri soggetti, sia con prove documentali. Tale riscontro era mancato e, anzi, i testi escussi nel giudizio di primo grado avevano confermato tutte le circostanze riportate nell'atto introduttivo di cui al detto giudizio, R.G. 1849/2018, Tribunale di Locri - sez. Civile, smentendo quanto riportato nei verbali ispettivi. Eccepiva l'illegittimità ed infondatezza dell'ordinanza ingiunzione per violazione trasparenza amministrativa, atteso che non aveva riscontrato l'istanza di accesso agli atti ex artt. 22 ss. L. 241/1990 presentata da all' CP_1 Parte_1 di in data 12.01.2018, al fine di acquisire le dichiarazioni dei soggetti assunti Parte_1 a SIT in sede di accesso ispettivo (ovvero, e RT Parte_4 Per_3
), con grave lesione del diritto di difesa degli odierni ricorrenti.
[...]
Nell'ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, chiedeva che le sanzioni venissero irrogate in misura pari al minimo edittale o, comunque, in misura inferiore alla somma ingiunta, atteso il disposto di cui all'art. 11 L. 689 del 1981. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore costituito ex art. 93 c.p.c..
L'ordinanza che disponeva la sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte. 6
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall'appellato è infondata. In verità, essa è stata solo menzionata nell'intestazione del primo motivo di resistenza, in uno con l'eccepita incompetenza funzionale del giudice adito, ed in alcun modo illustrata. Essa non è, comunque, assistita da pregio posto che la giurisdizione appartiene all'A.G.O. e non potrebbe mai esser mutata neanche ove sussistesse la dedotta incompetenza per materia, posto che altro è la giurisdizione, altro è la competenza funzionale. Infondata è pure l'eccezione di incompetenza funzionale di questa Corte, adita in grado di appello, quale giudice del lavoro. Sul punto basti solo richiamare il consolidato il principio secondo cui la ripartizione, all'interno del medesimo ufficio, degli affari alle sezioni specializzate in materia di impresa, lavoro e fallimento non implica la costituzione di un organo giudiziario autonomo, distinto dalle sezioni ordinarie del medesimo tribunale, di talché, non mettendo capo tale ripartizione a questioni di competenza per materia, trattandosi di mera distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio giudiziario, non è configurabile rispetto ai provvedimenti che vi danno luogo il ricorso per regolamento di competenza (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 12433/2020; 14137 del 2018, 13138 del 2017, 12326 del 2015, 21668 del 2013, 24656 del 2011). Esclusa ogni questione di incompetenza, la questione dell'articolazione interna agli uffici e della ripartizione del lavoro va risolta con la rimessione della questione al Presidente della Corte di Appello, che, nell'ambito dei propri poteri, ha la facoltà di riassegnare il provvedimento alla sezione competente internamente. È questo il principio affermato da Cass. civ. SS.UU., 06/12/2021, n.38596: “La violazione delle norme che disciplinano la ripartizione della potestas iudicandi tra giudice civile e penale non può costituire oggetto di un'istanza di regolamento di competenza ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.c.. Qualora il giudice civile, ricevuti gli atti dal giudice penale del medesimo ufficio, non si ritenga competente a propria volta deve rimettere la questione al Presidente del Tribunale medesimo”. Tuttavia, nel presente giudizio tale soluzione non sarebbe utilmente percorribile, poiché, con decreto del Presidente della Corte di Appello in data 20.10.2017, la Sezione Lavoro è stata delegata alla trattazione, fra le altre materie, dei procedimenti aventi ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione, tale che, all'interno della Corte di Appello di Reggio Calabria la Sezione cui, per previsione tabellare, vanno assegnate le controversie di opposizione ad ordinanza ingiunzione è proprio la Sezione Lavoro.
5. Infondata è l'eccezione, sempre proposta dall'appellato, di inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del paradigma di cui agli art. 342 – 434 c.p.c.. La Suprema Corte, SS.UU. 16.11.2017 n. 27199, ha affermato: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Ha chiarito che quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole 7
durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il contenuto della censura proposta e censurando le ragioni della decisione. È necessario, perché l'appello sia ammissibile, che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043). Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017). Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e, dunque, l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
6. È fondato il primo motivo di appello con cui è stata contestata la decadenza, ritenuta dal Tribunale, sul rilievo che sin dal verbale di primo accesso ispettivo, del 27.07.2017, l'Amministrazione avesse ultimato “l'accertamento”, con la conseguenza da tale data decorreva il termine di 90 giorni previsti per la notificazione dell'infrazione. Così non è, posto che dallo stesso verbale del 27.07.2017 risulta che era stata richiesta la produzione, da parte del datore di lavoro, della seguente documentazione: Libro unico del lavoro, Copia delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione del di lavoro ai lavoratori, Prospetti di paga sottoscritti, Ricevute di versamento dci contributi mod. F24. mod.DMl0, attestazioni INPS delle denunce mensili, Delega al professionista dell'associazione di categoria, ex ad. 40, comma l, L. 133/2008. Il libro unico del lavoro, in particolare, il cui esame era stata condizione necessaria per identificare con certezza l'avvenuta violazione, era pervenuto solo il 16.10.2017 agli ispettori e autori dell'accertamento. CP_4 CP_5 La valutazione degli atti pervenuti si era conclusa il 30.10.2017, come riportato nel verbale conclusivo dai pubblici ufficiali procedenti, i quali hanno attestato: “Ai fini della definizione degli accertamenti sono stati esaminati i seguenti atti e/o documenti: Libro unico del lavoro”; “Dall'esame del libro unico del lavoro si è rilevato che la ditta ha registrato ore di lavoro inferiori a quelle effettivamente prestate dal lavoratore in questione” per i lavoratori PA e TT”. L'intervallo temporale tra la data di ricezione della documentazione, 16.10.2017, e la data di conclusione della valutazione degli atti pervenuti, è ragionevole e rispetto ad esso nessuna inerzia può addebitarsi all'autorità procedente. Poiché la piena cognizione dell'illecito si era realizzata solo il 30.10.2017, come emergeva dal verbale del 21.12.2017 n. RC00003/2017-958-03, la notifica del verbale di 8
contestazione in data 05.01.2018 era tempestiva, in quanto avvenuta nel rispetto del termine di novanta giorni. In accoglimento del motivo di appello, la sentenza deve essere, quindi, riformata.
7. Esclusa la decadenza, deve procedersi all'esame dei motivi posti a fondamento dell'opposizione e ribaditi dall'appellato in questo grado di giudizio. Questi ha dedotto che l'ordinanza ingiunzione n. 639/2018-639/1/2018 del 29.10.2018 era stata emessa sulla base delle sole dichiarazioni di e , RT Parte_4 non suffragate da riscontri, e che i testi escussi nel giudizio di primo grado, RT e , avevano confermato tutte le circostanze riportate nell'atto introduttivo del Testimone_1 giudizio, smentendo quanto riportato nei verbali ispettivi. Il motivo di opposizione è infondato. Nel corso dell'ispezione, aveva dichiarato all'ispettore : RT CP_4
"Lavoro con contratto a termine dal 03/07/2017 fino al 31/08/2017 come cuoco. Fino ad oggi ho lavoralo in modo continuativo per tutti i giorni della settimana senza riposo settimanale"; il suo orario di servizio era dalle ore 11:00 alle ore 15:00 e dalle 19:30 alle ore 23:00. TT aveva dichiarato all'ispettore "Lavoro dal 3 luglio 2017 come Parte_4 CP_5 pizzaiolo osservando un orario di lavoro di 4 ore al giorno per 6 giorni a settimana". Aveva riferito di prestare servizio dalle 19:00 alle 23:00. Entrambi i lavoratori avevano sottoscritto le dichiarazioni rese. Orbene, la dichiarazione rese dal PA all'Ispettore e dallo stesso sottoscritta, di aver lavorato in modo continuativo per tutti i giorni della settimana senza riposo settimanale, con una precisa indicazione delle fasce orarie 11:00 -15:00 e 19:30 - 23:00, orari tutti compatibili con quelli della ristorazione, sono palesemente confliggenti con le allegazioni dell'opponente, secondo cui lo svolgimento dell'attività lavorativa si articolava in due turni, di tre ore per quattro giorni a settimana e di quattro ore per due giorni a settimana, a volte terminando il turno in anticipo e recuperando il tempo non lavorato in un turno successivo, senza mai superare le 20 ore pattuite. Mentre chiare, univoche e dettagliate sono state le dichiarazioni rese dal PA all'ispettore, meno plausibili sono le dichiarazioni rese dallo stesso PA all'udienza dell'11.01.2021, con cui, negando quanto dichiarato all'ispettore, ha affermato di aver fruito del riposto settimanale, senza, tuttavia, ricordare quale fosse il giorno del riposo settimanale e di aver avuto un orario settimanale flessibile, la cui durata non superava le venti ore. Prive di persuasività sono le spiegazioni rese dal PA a giustificazione dell'evidente contraddittorietà dei contenuti dichiarativi offerti agli ispettori rispetto a quelli offerti nella deposizione, a distanza di quattro anni. Il nel corso della deposizione testimoniale, ha affermato di non ricordare Pt_3 quanto dichiarato agli ispettori, adducendo un disturbo ansioso fobico, dal quale era affetto dal 2006, ed ha richiamato la contestuale presenza della Guardia Costiera. Osserva la Corte che - a tacere dei contenuti stringati della deposizione, priva di idonei apporti conoscitivi e dei quali, per tale motivo, non è consentito poter apprezzare l'idoneità dimostrativa: - “confermo la circostanza di cui al capo 8 del ricorso”; “confermo la circostanza di cui al capo 9”; “non confermo la circostanza di cui al capo 10”; “non corrisponde la circostanza di cui al capitolo 13” –, non appare plausibile ritenere che il disturbo ansioso fobico avesse annebbiato il ricordo del lavoratore solo su quanto riferito all'ispettore, ma non sui medesimi fatti, dei quali, invece, riferiva quale testimone. Tali dichiarazioni, pertanto, non sono assistite da credibilità e coerenza intrinseca. In caso contrario, dovrebbe ritenersi che trattavasi di un disturbo intermittente, che avrebbe contestualmente escluso solo il ricordo legato alle dichiarazioni ispettive, mantenendolo, invece, intatto e lucido per la ricostruzione, resa all'udienza dell'11.01.2021, dei medesimi accadimenti. 9
L'intermittenza è ancor più evidente, laddove si consideri che il teste Pt_3 contraddicendo quanto dichiarato all'ispettore, ha affermato di aver fruito del riposo settimanale, ma di non ricordare in quale giorno della settimana ne avrebbe fruito. L'intermittenza dei ricordi non può esser posta a fondamento della decisione. Analogamente insufficienti sono le dichiarazioni del teste , che frequentava Tes_1 quale cliente il lido balneare, senza avere orari precisi, e che ha dichiarato di conoscere i dipendenti della struttura e in particolare il PA, cuoco, e il TT, pizzaiolo. Il teste ha riferito che il non era sempre presente nella struttura, in quanto la Pt_4 pizzeria era aperta in relazione al numero della richieste che venivano fatte (dovrebbe intendersi al numero di prenotazioni giornaliere, come riferito in ricorso, n.d.e.) e di aver accompagnato diverse volte personalmente il pizzaiolo a casa intorno le 19:00, perché non aveva lavoro. Le dichiarazioni del teste, in quanto generiche sulle indicazioni orarie, non sono idonee a destituire di valenza le dichiarazioni rese dal TT agli ispettori sul suo orario di lavoro:
“Lavoro dal 3 luglio 2017 come pizzaiolo osservando un orario di lavoro di 4 ore al giorno per 6 giorni a settimana", prestando servizio dalle 19:00 alle 23:00. Al fine al fine di trarre una qualche utilità dalle dichiarazioni del teste, sarebbe stato necessario dimostrare che la pizzeria offriva il servizio solo su prenotazione e respingeva gli avventori che tale prenotazione non avessero, pur essendo la sala vuota. Solo a fronte di siffatta evenienza, indimostrata, avrebbe potuto assumere valenza dimostrativa la dichiarazione del , secondo cui avrebbe accompagnato a casa il Tes_1 lavoratore verso le ore 19:00, perché non aveva lavoro. Deve concludersi che per le intrinseche insufficienze riscontrate nelle dichiarazioni dei testi, esse non possono esser poste a fondamento della decisione e non sono idonee a smentire le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva. Quanto al valore probatorio delle dichiarazioni rese da terzi o dai lavoratori nel corso di un'attività ispettiva, va richiamato che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che i funzionari attestano essere avvenuti in loro presenza o che abbiano potuto direttamente conoscere. Per le altre circostanze accertate, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, che può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto. Esse ex art. 116 c.p.c., sono liberamente apprezzate dal giudice, che può anche considerarle prova sufficiente avuto riguardo al loro specifico contenuto probatorio alla luce di complessiva valutazione dei dati concreti emersi in giudizio o il concorso di ulteriori elementi renda inutile il ricorso ad altri mezzi istruttori che confermino o meno le risultanze ispettive (Cass. 6 giugno 2008, n. 15073; Cass. n. 10427/2014, n. 22743/2010, n. 8335/2010). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass n. 24208/2020, ha affermato che "la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n.17555\02, e che in sostanza i verbali ... forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari ..sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (Cass. n. 11900\03, n.3527\01, n. 9384\95)". In esito a tutte le considerazioni sopra esposte ed all'esito insufficiente della prova testimoniale assunta nel giudizio di primo grado, il motivo di opposizione è infondato e va rigettato. 10
8. Infondato è l'ulteriore motivo di doglianza proposto dall'opponente secondo cui era stata violata la trasparenza amministrativa, per non essere stata riscontrata l'istanza di accesso agli atti ex artt. 22 ss. L. 241/1990, presentata da all' CP_1 [...]
di in data 12.01.2018, al fine di acquisire le Parte_1 Parte_1 dichiarazioni dei soggetti assunti a SIT in sede di accesso ispettivo (ovvero,
[...]
e ), con lesione del diritto di difesa degli odierni Pt_3 Parte_4 Persona_3 ricorrenti. La doglianza è infondata, poiché ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 757/1994, sono inclusi tra le categorie di atti sottratte all'accesso, formati o detenuti dal Ministero del lavoro, i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi, finché perduri il rapporto di lavoro. Il diniego all'ostensione di tali atti trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di salvaguardare la riservatezza e la vita privata dei lavoratori, anche e soprattutto considerando la loro condizione di "parte debole" del rapporto, e di prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte delle società datrici di lavoro (o di quelle obbligate in solido con le medesime), preservando, in tal modo, l'interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro
…” (T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 03/10/2024, n. 602). Nelle situazioni come quella in esame, in concreto, si rivelava prioritaria la tutela dei lavoratori al rischio di possibili discriminazioni, indebite pressioni o pregiudizi. La tutela della posizione dei dipendenti che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva assume sicura preminenza, dovendosi tutelare la riservatezza a coloro che abbiano reso dichiarazioni sfavorevoli al datore di lavoro in seno al procedimento ispettivo, esponendosi a potenziali rischi.
9. Da ultimo, l'appellato, riproponendo l'analoga domanda già proposta nel giudizio di primo grado, ha chiesto che, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso in appello proposto dall' , le sanzioni venissero irrogate in Parte_1 misura pari al minimo edittale o, comunque, in misura inferiore alla somma ingiunta, atteso il disposto di cui all'art. 11 L. 689 del 1981. Osserva la Corte che la domanda è generica, non essendo stato neanche allegate le ragioni per le quali sarebbe stato violato il disposto del richiamato art. 11 L. 689/1981, considerato parimenti che, nel provvedimento opposto è stato dato atto della gravità delle condotte, ma anche e correlativamente, delle attenuanti della condotta collaborativa, tenuta nel corso degli accertamenti e dell'assenza di precedenti infrazioni nell'ultimo quinquennio. Per tutti i motivi esposti, riformata la sentenza emessa dal Tribunale di Locri, l'opposizione proposta da in proprio e n.q. di socio accomandatario della CP_1 [...]
deve essere rigettata. CP_2 Controparte_2
In applicazione del principio della soccombenza, l'opponente/appellato va condannato alla rifusione, in favore dell' , delle spese Parte_1 del giudizio di primo grado, liquidate, ex art. 152 bis disp. att. c.p.c., in complessivi € 529,60 oltre accessori come per legge, se dovuti, e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 673,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , in proprio CP_1 ed in qualità di socio accomandatario della Controparte_2 avverso la sentenza n. 162/2022 emessa il 14.03.2022 dal Tribunale di Locri, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede: 11
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da , in proprio e n.q. di socio accomandatario CP_1 della GE. CP_2 Parte_2
2. Condanna , in proprio ed in qualità di socio accomandatario della CP_1 [...] alla rifusione, in favore Controparte_2 [...]
, delle spese del giudizio di primo grado, Parte_1 liquidate in complessivi € 529,60 oltre accessori come per legge, se dovuti, e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 673,00, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti