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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 3242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3242 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 22.07.2025 è presente l'avv. Bruno il quale vista la costituzione del comune convenuto anche nel giudizio riassunto,
discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi, ivi comprese note conclusive e chiede che la causa venga decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il G.O.T.
si ritira in camera di consiglio
Il G.O.T
Elisabetta La Franca
I l G i u d i c e dopo camera di consiglio, riaperto il verbale, provvede come di seguito ad ore 16.50.
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Elisabetta La Franca, all'esito della discussione orale, ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 1903 /2021 R.G. vertente
TRA
, elettivamente dom.ta in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. Parte_1
BRUNO FRANCESCO, dalla quale è rappr.ta e difesa, giusta procura in atti
ATTRICE
E
, in persona del suo titolare pro tempore, elett.te dom.to presso lo studio CP_1
dell'avv. LAURA S.M. PISCITELLO, giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Condannatorio
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico Elisabetta La Franca, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede :
1) accoglie la domanda avanzata da parte attrice e per l'effetto condanna il CP_2
, in persona del suo legale rappr.te pro tempore, al pagamento, in favore della sig.ra
[...]
della somma di € 7.609,50, oltre interessi da determinarsi con le modalità Parte_1
indicate in parte motiva dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo, ed oltre rivalutazione monetaria sulla sola somma di € 205,00;
2) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della sollecitata C.T.U medico legale;
3) condanna, infine il Comune convenuto a rifondere alla sig.ra le spese Parte_1
di lite che si liquidano in € 2.540,00 oltre spese vive documentate, iva, cassa e spese generali di studio.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è la domanda, avanzata dalla sig.ra volta Parte_1
ad ottenere il risarcimento del danno fisico dalla stessa patito in conseguenza del sinistro occorsogli in data 14.12.2019. Precisava l'attore che, mentre percorreva la via Nina Siciliana all'altezza del
“Parcheggio degli Emiri”, perdeva l'equilibrio a causa di una buca presente lungo la carreggiata,
rovinando a terra.
La domanda di parte attrice merita accoglimento, nei limiti di seguito specificati.
Va innanzitutto osservato che è stato provato il fatto storico del verificarsi del sinistro e la sua riconducibilità ad una anomalia della carreggiata di proprietà del . Controparte_2
Il teste sentito nel corso del giudizio, il quale ha dichiarato di trovarsi nella stessa via lungo la quale ebbe a cadere la sig.ra sebbene non abbia visto la sig.ra incappare nella Pt_1 Pt_1 buca o in qualcos'altro, ha comunque riferito di essersi accorta della presenza di una buca nel punto in cui era caduta la sig.ra nell'avvicinarsi alla predetta per prestarle soccorso. Il teste ha Pt_1
anche dichiarato che la buca non fosse visibile in quanto vi era ancora buio e presentava lo stesso colore della carreggiata.
Il teste ha invero riferito “ … io ho assistito all'incidente occorso alla sig.ra Tes_1
Io mi trovavo alla fermata dell'autobus della via Nina Siciliana, precisamente dove vi è Pt_1
un piazzale in cui vi sono le fermate dell'autobus e vi è il parcheggio degli autobus. Erano le 7 del
mattino circa, e quindi era ancora buio e mentre aspettavo ho visto una signora camminare dalla
parte opposta della strada in cui mi trovavo venire dal mio stesso lato. Arrivato ad un certo punto
la signora è caduta in avanti sbattendo le ginocchia. Io così mi sono avvicinato a lei per prestarle
soccorso e mi sono accorto che la signora era sopra un fosso che le ha fatto perdere l'equilibrio. In
questa strada non vi sono strisce pedonali ma comunque si può attraversare in quanto è tutta
pedonale e le persone fanno avanti e indietro per raggiungere le fermate dei diversi autobus. Il
buco era di diametro di circa 20 cm e profonda circa 15 cm. Tra l'altro non si notava in quanto
aveva lo stesso colore del manto stradale. E poi, come ho detto prima, c'era ancora buio. A seguito
della caduta, poichè la signora non riusciva ad alzarsi ho chiesto aiuto al personale dell' lì CP_3
presente, che l'ha fatta sedere in attesa dell'arrivo dell'autoambulanza, che io ho visto arrivare.
Ma poiché nel frattempo era arrivato l'autobus e che io dovevo prendere, sono salito sull'autobus e
sono andato via”.
Sulla base, quindi, degli elementi certi acquisiti, confortati, peraltro, da quanto riferito dal
C.T.U. medico, il quale, nel proprio elaborato peritale, ha precisato “…La dinamica del sinistro che
mi è stata riferita, durante la visita medica, può essere compatibile con il tipo e l'entità delle lesioni
riportate a seguito del trauma patito…”, non può escludersi la connessione causale tra il danno e l'evento lesivo lamentato dall'attrice.
Dai fatti noti, dei quali non vi è ragione e motivo di dubitare, - stante la linearità delle dichiarazioni rese dal teste e non smentite da alcun elemento di segno contrario, anzi confortate dalla perizia medico legale, - è desumibile come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità che la sig.ra sia caduta proprio a causa della anomalia presente Pt_1
lungo la carreggiata dalla stessa percorsa.
Del resto una diversa ricostruzione del sinistro appare inverosimile poiché dovrebbe considerarsi una mera casualità che la sig.ra sia caduta, senza nessuna valida ragione, Pt_1
proprio vicino all'anomalia sopra evidenziata ed in assenza peraltro, di un eventuale malore.
Proprio tale circostanza, invero, conferma che la sig.ra sia caduta a terra dopo Pt_1
essere incappata nella buca presente lungo la carreggiata, peraltro non visibile a causa dell'orario, e quindi dell'assenza di adeguata luce artificiale, nonché a causa del fatto che presentava il medesimo colore dell'asfalto.
Ora, posto che nessun elemento, tale da inficiare l'attendibilità delle deposizioni del teste,
può, in concreto, rinvenirsi nelle sue parole, può reputarsi che le circostanze narrate dal teste, la cui attendibilità non è stata peraltro posta in discussione, siano in piena concordanza con i fatti che l'attrice narra in atto di citazione;
nonché dimostrata l'astratta idoneità della condizione in cui si trovava la carreggiata a provocare la caduta degli utenti che lo percorrevano, tra l'altro non segnalata, così come riferito dal teste escusso.
Va ora osservato che è indubbio che la carreggiata su cui si è verificato il sinistro è di proprietà del convenuto, non essendo stato peraltro oggetto di contestazione da parte del CP_2
medesimo. Sul punto va rilevato, invero, che il nel costituirsi in CP_2 Controparte_2
giudizio non ha contestato la titolarità del luogo teatro del sinistro, ma si è limitato ad impostare la propria difesa assumendo la responsabilità dell'attrice per non avere usato la dovuta diligenza nel percorrere la carreggiata.
In diritto va ora osservato che per lungo tempo si è affermato che in presenza di beni della pubblica amministrazione di non modeste dimensioni ovvero di uso generale era da escludere una responsabilità ex art. 2051 c.c., stante l'impossibilità per la pubblica amministrazione di esercitare quel controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose per i consociati, residuando l'applicazione di tale disposizione qualora tale potere di controllo fosse concretamente esercitabile.
Rimaneva chiaramente ferma la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni prodotti da beni pubblici qualora il danneggiato avesse provato la lesione quale conseguenza diretta di un'insidia o trabocchetto, cioè di una situazione di fatto costituente pericolo occulto per l'utente in quanto non prevedibile ed evitabile. Tale orientamento del Supremo Collegio aveva peraltro trovato avallo nella stessa Corte Costituzionale n. 156/1999, che aveva fatto riferimento al “diritto vivente”.
Fino a poco tempo addietro si riteneva quindi che la disciplina di elaborazione giurisprudenziale in materia di insidie o trabocchetti si applicasse nel caso in cui la p.a. non fosse in grado di garantire – per la notevole estensione e per le modalità d'uso, diretto e generale, da parte di terzi – sul bene di sua proprietà (indipendentemente dal suo carattere demaniale) un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti;
in caso contrario, invece, sarebbe stato operativo il generale disposto dell'art. 2051 c.c., con la sua disciplina di maggior favore per il danneggiato (cfr., per tutte, Corte cost. 156/1999; Cass.
11446/03; 17152/02; 11366/02; 16179/01; 699/1999; 3991/1999; 7742/1997).
Nella più recente giurisprudenza del Supremo Collegio l'orientamento in questione ha però
trovato un condivisibile ripensamento. Si è infatti ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 2051
c.c. anche in relazione ai beni di uso generale (Cass. n. 19653/04, 3651/06 e già in precedenza Cass.
n. 488/03; v. però in senso contrario Cass. 10654/04; e da ultimo;
2410/05; 26997/05; 16770/06.).
In particolare, si è osservato come gli indici generalmente utilizzati per escludere l'applicazione dell'art. 2051 c.c. – demanialità o patrimonialità del bene, l'essere adibito ad uso generale e diretto e la sua notevole estensione – non comportano di per sé l'esclusione dall'applicazione dell'art. 2051 c.c., ma implicano che nell'applicazione di tal norma (e quindi nell'individuazione delle condizioni alle quali la pubblica amministrazione può ritenersi esente da responsabilità in base ad essa) quelle caratteristiche debbano indurre ad una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per tale applicazione, in modo che venga considerata la possibilità che la situazione pericolosa originata dal bene possa determinarsi in vari modi.
Sotto questo profilo si è sottolineata la necessità di un diverso apprezzamento tra situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale e di quelle che invece possono originarsi da comportamenti riferibili ad utenti ovvero ad una repentina o imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Mentre con riferimento alle prime situazioni l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri dell'imprevedibilità e inevitabilità.
In merito al tipo di prova liberatoria rilevante ex art. 2051 c.c. si sono quindi tenute distinte le situazioni pericolose immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene (caso nel quale deve dimostrarsi l'espletamento da parte dell'ente di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta, cioè per presunzione, giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia) dalle situazioni pericolose determinate dagli utenti o da un'alterazione della cosa assolutamente repentina ed inevitabile (caso nel quale va verificata l'esigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti nel lasso di tempo tra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito nel senso che il bene è
stato soltanto occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, per il citato fattore temporale, come bene soggetto a relazione di custodia).
La Suprema Corte ha dunque affermato che “l'applicabilità dell'articolo 2051 c.c. (nei
confronti della PA o del gestore) non è automaticamente esclusa allorquando il bene demaniale o
patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito all'uso diretto da parte della collettività… e si presenti di notevole estensione… Queste caratteristiche del bene, infatti, quando
ricorrano congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze, le quali – in ragione dell'incidenza
che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del
bene e avuto riguardo alle peculiarità dell'evento – possono assumere rilievo, sulla base di una
specifica e adeguata valutazione del caso concreto, ai fini dell'individuazione del caso fortuito e,
quindi, dell'onere che la PA (o il gestore) deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta
che sia dimostrata l'esistenza del nesso causale… Allorquando invochi la responsabilità di cui
all'articolo 2051 del c.c. contro una PA (o il gestore) in relazione a danno originatosi da bene
demaniale o patrimoniale soggetto a uso generale, il danneggiato non è onerato della
dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione
qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente – come di regola per l'invocazione
della suddetta norma – dell'evento dannoso e del nesso causale fra la cosa e la sua verificazione”
(cfr. Cass. 19653/04; 298/03; 488/03; 11446/03 e le precedenti Cass. 4070/98; 11749/98; 4673/96;
da ultimo vedi Cass. 3651/06).
Configurandosi il rapporto di custodia di cui al citato articolo 2051 cod. civ. come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne “il potere di governo” (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa), solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che configura la responsabilità del custode come oggettiva, salva la prova del fortuito, da intendersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno e da provarsi dal custode. E l'eventuale comportamento colposo dello stesso soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo)
può valere ad escludere la responsabilità della P.A. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno, ovvero può atteggiarsi come concorso causale colposo – ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ. – con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato
(Cass. 15779/06).
Tale più recente orientamento del Supremo Collegio pare maggiormente rispondere all'esigenza di parificare la posizione della pubblica amministrazione a quella dei privati, facendo venir meno qualsiasi forma di privilegio riconosciuto alla prima, ferma rimanendo la necessità di valutare le specificità del caso concreto.
Consegue che la vicenda in esame va ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c., trattandosi di situazione pericolosa determinata da un bene in proprietà ed in custodia alla pubblica amministrazione.
Venendo in rilievo un bene di uso generale, al fine di escludere la responsabilità
dell'amministrazione è necessario che questa dimostri l'espletamento della normale attività di vigilanza e di manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, sicché possa pervenirsi alla conclusione, anche mediante presunzioni, che la situazione pericolosa è sorta in modo del tutto imprevedibile ed inevitabile e quindi per caso fortuito, pur se lo specifico evento non risulti identificato.
In ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo, come detto, la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Ora, venendo all'individuazione del responsabile, onerato, pertanto, di fornire la prova liberatoria, esso deve essere indicato nel soggetto che all'epoca aveva la strada in custodia ex art. 2051 c.c.: e tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel , proprietario e Controparte_2
custode della sede stradale percorsa dall'attrice.
Era, dunque, sulla P.A. convenuta che incombeva l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, offerta.
Né può riconoscersi alcun pregio all'eccezione spiegata dal convenuto relativa alla condotta del danneggiato, la cui imperizia e negligenza avrebbe cagionato (o concorso a cagionare) il sinistro, che è rimasta del tutto indimostrata.
Infatti, nessuna prova è stata adeguatamente offerta e nessun elemento è emerso tale da lasciare intendere che l'attricee, deviando da un modello di condotta improntato ad adeguata diligenza e prudenza, si fosse posto in condizione di concorrere alla determinazione dell'evento dannoso, creando le condizioni per non avvedersi dell'anomalia o non evitarla. A tanto aggiungasi tra l'altro che il non ha neppure ritenuto di dover provare che l'insidia de quo si Controparte_2
trovasse sui luoghi da tempo non sufficiente a rendere esigibile un intervento di messa in sicurezza;
di tal che nessun elemento è emerso che liberasse dalla responsabilità l'ente proprietario, custode della strada percorsa dall'attrice, per avere rimosso o tempestivamente segnalato, la presenza dell'anomalia.
In ogni caso, non appare superfluo ribadire che, affinché si configuri la responsabilità del custode è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa
(che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. Civ., sez. III, n. 20427/08).
Dunque, non essendo stata in concreto fornita la prova della sussistenza del caso fortuito
(l'unica, si ribadisce, che avrebbe esentato il custode dalla responsabilità per l'occorso), non può
essere esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del mentre nessuna Controparte_2 responsabilità, invece è emersa nei confronti dell'attore, il quale sebben fosse della zona, comunque non poteva avvedersi della presenza della buca considerata l'orario e l'assenza di adeguata illuminazione artificiale.
Occorre adesso procedere alla quantificazione del danno risarcibile avuto riguardo alle conclusioni attendibili cui è pervenuto il C.T.U. nominato in corso di causa il quale, all'esito di un indagine coerente e lineare, sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti, ha accertato che sulla persona di residuano Parte_1
ancora, ad esito delle lesioni sofferte a causa dell'incidente, postumi che provocano un'invalidità
permanente quantificata nella misura del 2%, percentuale che si rivela del tutto congrua.
Con indicazione ugualmente congrua il C.T.U ha poi quantificato in complessivi 70 giorni
(di cui 30 per ITT;
20 per ITP al 75%; 10 al 50% e 10 al 25%) il periodo di inabilità temporanea a seguito del sinistro.
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che,
recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce”
integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal
Supremo Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-
26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché
esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già
ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità
della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.,
salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n.
12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U., n. 26972/08).
Ecco, pertanto, che – tenuto conto delle tabelle in vigore presso questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico, dei giorni di inabilità temporanea e delle sofferenze morali subite dall'attrice, e considerato che non risultano provate circostanze soggettive comportanti una
personalizzazione del danno biologico con riguardo al suo aspetto dinamico relazionale – può
complessivamente liquidarsi in favore di un danno non patrimoniale, Parte_1
riconosciuto all'attualità, di € 7.609,50 di cui € 205,00 per spese mediche ed € 58,00 per l'acquisizione della registrazione della chiamata di emergenza al 118.
Risultano, invero documentate spese mediche per € 205,00 ritenute congrue dal nominato
C.T.U.
Le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario,
al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte
con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito, tra le altre, da Cassazione sez. II civile sentenza
3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo secondo le modalità sopra indicate quindi la somma di € 7.609,50, dovrà essere aumentata degli interessi dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo.
Le spese di CT (già liquidate) vanno poste definitivamente a carico del CP_2
convenuto.
Il va, infine, condannato a rifondere all'attore le spese del presente procedimento CP_2
che si liquidano come in dispositivo.
Sul punto delle spese si ricorda che per giurisprudenza oramai costante, il valore della causa
è determinato, in caso di accoglimento parziale della domanda, avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella domandata
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 22/07/2025
Il G.O.T
Elisabetta La Franca
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Elisabetta La Franca in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44
discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi, ivi comprese note conclusive e chiede che la causa venga decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il G.O.T.
si ritira in camera di consiglio
Il G.O.T
Elisabetta La Franca
I l G i u d i c e dopo camera di consiglio, riaperto il verbale, provvede come di seguito ad ore 16.50.
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Elisabetta La Franca, all'esito della discussione orale, ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 1903 /2021 R.G. vertente
TRA
, elettivamente dom.ta in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. Parte_1
BRUNO FRANCESCO, dalla quale è rappr.ta e difesa, giusta procura in atti
ATTRICE
E
, in persona del suo titolare pro tempore, elett.te dom.to presso lo studio CP_1
dell'avv. LAURA S.M. PISCITELLO, giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Condannatorio
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico Elisabetta La Franca, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede :
1) accoglie la domanda avanzata da parte attrice e per l'effetto condanna il CP_2
, in persona del suo legale rappr.te pro tempore, al pagamento, in favore della sig.ra
[...]
della somma di € 7.609,50, oltre interessi da determinarsi con le modalità Parte_1
indicate in parte motiva dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo, ed oltre rivalutazione monetaria sulla sola somma di € 205,00;
2) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della sollecitata C.T.U medico legale;
3) condanna, infine il Comune convenuto a rifondere alla sig.ra le spese Parte_1
di lite che si liquidano in € 2.540,00 oltre spese vive documentate, iva, cassa e spese generali di studio.
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Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è la domanda, avanzata dalla sig.ra volta Parte_1
ad ottenere il risarcimento del danno fisico dalla stessa patito in conseguenza del sinistro occorsogli in data 14.12.2019. Precisava l'attore che, mentre percorreva la via Nina Siciliana all'altezza del
“Parcheggio degli Emiri”, perdeva l'equilibrio a causa di una buca presente lungo la carreggiata,
rovinando a terra.
La domanda di parte attrice merita accoglimento, nei limiti di seguito specificati.
Va innanzitutto osservato che è stato provato il fatto storico del verificarsi del sinistro e la sua riconducibilità ad una anomalia della carreggiata di proprietà del . Controparte_2
Il teste sentito nel corso del giudizio, il quale ha dichiarato di trovarsi nella stessa via lungo la quale ebbe a cadere la sig.ra sebbene non abbia visto la sig.ra incappare nella Pt_1 Pt_1 buca o in qualcos'altro, ha comunque riferito di essersi accorta della presenza di una buca nel punto in cui era caduta la sig.ra nell'avvicinarsi alla predetta per prestarle soccorso. Il teste ha Pt_1
anche dichiarato che la buca non fosse visibile in quanto vi era ancora buio e presentava lo stesso colore della carreggiata.
Il teste ha invero riferito “ … io ho assistito all'incidente occorso alla sig.ra Tes_1
Io mi trovavo alla fermata dell'autobus della via Nina Siciliana, precisamente dove vi è Pt_1
un piazzale in cui vi sono le fermate dell'autobus e vi è il parcheggio degli autobus. Erano le 7 del
mattino circa, e quindi era ancora buio e mentre aspettavo ho visto una signora camminare dalla
parte opposta della strada in cui mi trovavo venire dal mio stesso lato. Arrivato ad un certo punto
la signora è caduta in avanti sbattendo le ginocchia. Io così mi sono avvicinato a lei per prestarle
soccorso e mi sono accorto che la signora era sopra un fosso che le ha fatto perdere l'equilibrio. In
questa strada non vi sono strisce pedonali ma comunque si può attraversare in quanto è tutta
pedonale e le persone fanno avanti e indietro per raggiungere le fermate dei diversi autobus. Il
buco era di diametro di circa 20 cm e profonda circa 15 cm. Tra l'altro non si notava in quanto
aveva lo stesso colore del manto stradale. E poi, come ho detto prima, c'era ancora buio. A seguito
della caduta, poichè la signora non riusciva ad alzarsi ho chiesto aiuto al personale dell' lì CP_3
presente, che l'ha fatta sedere in attesa dell'arrivo dell'autoambulanza, che io ho visto arrivare.
Ma poiché nel frattempo era arrivato l'autobus e che io dovevo prendere, sono salito sull'autobus e
sono andato via”.
Sulla base, quindi, degli elementi certi acquisiti, confortati, peraltro, da quanto riferito dal
C.T.U. medico, il quale, nel proprio elaborato peritale, ha precisato “…La dinamica del sinistro che
mi è stata riferita, durante la visita medica, può essere compatibile con il tipo e l'entità delle lesioni
riportate a seguito del trauma patito…”, non può escludersi la connessione causale tra il danno e l'evento lesivo lamentato dall'attrice.
Dai fatti noti, dei quali non vi è ragione e motivo di dubitare, - stante la linearità delle dichiarazioni rese dal teste e non smentite da alcun elemento di segno contrario, anzi confortate dalla perizia medico legale, - è desumibile come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità che la sig.ra sia caduta proprio a causa della anomalia presente Pt_1
lungo la carreggiata dalla stessa percorsa.
Del resto una diversa ricostruzione del sinistro appare inverosimile poiché dovrebbe considerarsi una mera casualità che la sig.ra sia caduta, senza nessuna valida ragione, Pt_1
proprio vicino all'anomalia sopra evidenziata ed in assenza peraltro, di un eventuale malore.
Proprio tale circostanza, invero, conferma che la sig.ra sia caduta a terra dopo Pt_1
essere incappata nella buca presente lungo la carreggiata, peraltro non visibile a causa dell'orario, e quindi dell'assenza di adeguata luce artificiale, nonché a causa del fatto che presentava il medesimo colore dell'asfalto.
Ora, posto che nessun elemento, tale da inficiare l'attendibilità delle deposizioni del teste,
può, in concreto, rinvenirsi nelle sue parole, può reputarsi che le circostanze narrate dal teste, la cui attendibilità non è stata peraltro posta in discussione, siano in piena concordanza con i fatti che l'attrice narra in atto di citazione;
nonché dimostrata l'astratta idoneità della condizione in cui si trovava la carreggiata a provocare la caduta degli utenti che lo percorrevano, tra l'altro non segnalata, così come riferito dal teste escusso.
Va ora osservato che è indubbio che la carreggiata su cui si è verificato il sinistro è di proprietà del convenuto, non essendo stato peraltro oggetto di contestazione da parte del CP_2
medesimo. Sul punto va rilevato, invero, che il nel costituirsi in CP_2 Controparte_2
giudizio non ha contestato la titolarità del luogo teatro del sinistro, ma si è limitato ad impostare la propria difesa assumendo la responsabilità dell'attrice per non avere usato la dovuta diligenza nel percorrere la carreggiata.
In diritto va ora osservato che per lungo tempo si è affermato che in presenza di beni della pubblica amministrazione di non modeste dimensioni ovvero di uso generale era da escludere una responsabilità ex art. 2051 c.c., stante l'impossibilità per la pubblica amministrazione di esercitare quel controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose per i consociati, residuando l'applicazione di tale disposizione qualora tale potere di controllo fosse concretamente esercitabile.
Rimaneva chiaramente ferma la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni prodotti da beni pubblici qualora il danneggiato avesse provato la lesione quale conseguenza diretta di un'insidia o trabocchetto, cioè di una situazione di fatto costituente pericolo occulto per l'utente in quanto non prevedibile ed evitabile. Tale orientamento del Supremo Collegio aveva peraltro trovato avallo nella stessa Corte Costituzionale n. 156/1999, che aveva fatto riferimento al “diritto vivente”.
Fino a poco tempo addietro si riteneva quindi che la disciplina di elaborazione giurisprudenziale in materia di insidie o trabocchetti si applicasse nel caso in cui la p.a. non fosse in grado di garantire – per la notevole estensione e per le modalità d'uso, diretto e generale, da parte di terzi – sul bene di sua proprietà (indipendentemente dal suo carattere demaniale) un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti;
in caso contrario, invece, sarebbe stato operativo il generale disposto dell'art. 2051 c.c., con la sua disciplina di maggior favore per il danneggiato (cfr., per tutte, Corte cost. 156/1999; Cass.
11446/03; 17152/02; 11366/02; 16179/01; 699/1999; 3991/1999; 7742/1997).
Nella più recente giurisprudenza del Supremo Collegio l'orientamento in questione ha però
trovato un condivisibile ripensamento. Si è infatti ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 2051
c.c. anche in relazione ai beni di uso generale (Cass. n. 19653/04, 3651/06 e già in precedenza Cass.
n. 488/03; v. però in senso contrario Cass. 10654/04; e da ultimo;
2410/05; 26997/05; 16770/06.).
In particolare, si è osservato come gli indici generalmente utilizzati per escludere l'applicazione dell'art. 2051 c.c. – demanialità o patrimonialità del bene, l'essere adibito ad uso generale e diretto e la sua notevole estensione – non comportano di per sé l'esclusione dall'applicazione dell'art. 2051 c.c., ma implicano che nell'applicazione di tal norma (e quindi nell'individuazione delle condizioni alle quali la pubblica amministrazione può ritenersi esente da responsabilità in base ad essa) quelle caratteristiche debbano indurre ad una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per tale applicazione, in modo che venga considerata la possibilità che la situazione pericolosa originata dal bene possa determinarsi in vari modi.
Sotto questo profilo si è sottolineata la necessità di un diverso apprezzamento tra situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale e di quelle che invece possono originarsi da comportamenti riferibili ad utenti ovvero ad una repentina o imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Mentre con riferimento alle prime situazioni l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri dell'imprevedibilità e inevitabilità.
In merito al tipo di prova liberatoria rilevante ex art. 2051 c.c. si sono quindi tenute distinte le situazioni pericolose immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene (caso nel quale deve dimostrarsi l'espletamento da parte dell'ente di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta, cioè per presunzione, giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia) dalle situazioni pericolose determinate dagli utenti o da un'alterazione della cosa assolutamente repentina ed inevitabile (caso nel quale va verificata l'esigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti nel lasso di tempo tra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito nel senso che il bene è
stato soltanto occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, per il citato fattore temporale, come bene soggetto a relazione di custodia).
La Suprema Corte ha dunque affermato che “l'applicabilità dell'articolo 2051 c.c. (nei
confronti della PA o del gestore) non è automaticamente esclusa allorquando il bene demaniale o
patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito all'uso diretto da parte della collettività… e si presenti di notevole estensione… Queste caratteristiche del bene, infatti, quando
ricorrano congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze, le quali – in ragione dell'incidenza
che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del
bene e avuto riguardo alle peculiarità dell'evento – possono assumere rilievo, sulla base di una
specifica e adeguata valutazione del caso concreto, ai fini dell'individuazione del caso fortuito e,
quindi, dell'onere che la PA (o il gestore) deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta
che sia dimostrata l'esistenza del nesso causale… Allorquando invochi la responsabilità di cui
all'articolo 2051 del c.c. contro una PA (o il gestore) in relazione a danno originatosi da bene
demaniale o patrimoniale soggetto a uso generale, il danneggiato non è onerato della
dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione
qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente – come di regola per l'invocazione
della suddetta norma – dell'evento dannoso e del nesso causale fra la cosa e la sua verificazione”
(cfr. Cass. 19653/04; 298/03; 488/03; 11446/03 e le precedenti Cass. 4070/98; 11749/98; 4673/96;
da ultimo vedi Cass. 3651/06).
Configurandosi il rapporto di custodia di cui al citato articolo 2051 cod. civ. come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne “il potere di governo” (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa), solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che configura la responsabilità del custode come oggettiva, salva la prova del fortuito, da intendersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno e da provarsi dal custode. E l'eventuale comportamento colposo dello stesso soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo)
può valere ad escludere la responsabilità della P.A. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno, ovvero può atteggiarsi come concorso causale colposo – ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ. – con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato
(Cass. 15779/06).
Tale più recente orientamento del Supremo Collegio pare maggiormente rispondere all'esigenza di parificare la posizione della pubblica amministrazione a quella dei privati, facendo venir meno qualsiasi forma di privilegio riconosciuto alla prima, ferma rimanendo la necessità di valutare le specificità del caso concreto.
Consegue che la vicenda in esame va ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c., trattandosi di situazione pericolosa determinata da un bene in proprietà ed in custodia alla pubblica amministrazione.
Venendo in rilievo un bene di uso generale, al fine di escludere la responsabilità
dell'amministrazione è necessario che questa dimostri l'espletamento della normale attività di vigilanza e di manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, sicché possa pervenirsi alla conclusione, anche mediante presunzioni, che la situazione pericolosa è sorta in modo del tutto imprevedibile ed inevitabile e quindi per caso fortuito, pur se lo specifico evento non risulti identificato.
In ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo, come detto, la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Ora, venendo all'individuazione del responsabile, onerato, pertanto, di fornire la prova liberatoria, esso deve essere indicato nel soggetto che all'epoca aveva la strada in custodia ex art. 2051 c.c.: e tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel , proprietario e Controparte_2
custode della sede stradale percorsa dall'attrice.
Era, dunque, sulla P.A. convenuta che incombeva l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, offerta.
Né può riconoscersi alcun pregio all'eccezione spiegata dal convenuto relativa alla condotta del danneggiato, la cui imperizia e negligenza avrebbe cagionato (o concorso a cagionare) il sinistro, che è rimasta del tutto indimostrata.
Infatti, nessuna prova è stata adeguatamente offerta e nessun elemento è emerso tale da lasciare intendere che l'attricee, deviando da un modello di condotta improntato ad adeguata diligenza e prudenza, si fosse posto in condizione di concorrere alla determinazione dell'evento dannoso, creando le condizioni per non avvedersi dell'anomalia o non evitarla. A tanto aggiungasi tra l'altro che il non ha neppure ritenuto di dover provare che l'insidia de quo si Controparte_2
trovasse sui luoghi da tempo non sufficiente a rendere esigibile un intervento di messa in sicurezza;
di tal che nessun elemento è emerso che liberasse dalla responsabilità l'ente proprietario, custode della strada percorsa dall'attrice, per avere rimosso o tempestivamente segnalato, la presenza dell'anomalia.
In ogni caso, non appare superfluo ribadire che, affinché si configuri la responsabilità del custode è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa
(che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. Civ., sez. III, n. 20427/08).
Dunque, non essendo stata in concreto fornita la prova della sussistenza del caso fortuito
(l'unica, si ribadisce, che avrebbe esentato il custode dalla responsabilità per l'occorso), non può
essere esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del mentre nessuna Controparte_2 responsabilità, invece è emersa nei confronti dell'attore, il quale sebben fosse della zona, comunque non poteva avvedersi della presenza della buca considerata l'orario e l'assenza di adeguata illuminazione artificiale.
Occorre adesso procedere alla quantificazione del danno risarcibile avuto riguardo alle conclusioni attendibili cui è pervenuto il C.T.U. nominato in corso di causa il quale, all'esito di un indagine coerente e lineare, sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti, ha accertato che sulla persona di residuano Parte_1
ancora, ad esito delle lesioni sofferte a causa dell'incidente, postumi che provocano un'invalidità
permanente quantificata nella misura del 2%, percentuale che si rivela del tutto congrua.
Con indicazione ugualmente congrua il C.T.U ha poi quantificato in complessivi 70 giorni
(di cui 30 per ITT;
20 per ITP al 75%; 10 al 50% e 10 al 25%) il periodo di inabilità temporanea a seguito del sinistro.
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che,
recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce”
integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal
Supremo Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-
26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché
esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già
ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità
della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.,
salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n.
12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U., n. 26972/08).
Ecco, pertanto, che – tenuto conto delle tabelle in vigore presso questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico, dei giorni di inabilità temporanea e delle sofferenze morali subite dall'attrice, e considerato che non risultano provate circostanze soggettive comportanti una
personalizzazione del danno biologico con riguardo al suo aspetto dinamico relazionale – può
complessivamente liquidarsi in favore di un danno non patrimoniale, Parte_1
riconosciuto all'attualità, di € 7.609,50 di cui € 205,00 per spese mediche ed € 58,00 per l'acquisizione della registrazione della chiamata di emergenza al 118.
Risultano, invero documentate spese mediche per € 205,00 ritenute congrue dal nominato
C.T.U.
Le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario,
al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte
con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito, tra le altre, da Cassazione sez. II civile sentenza
3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo secondo le modalità sopra indicate quindi la somma di € 7.609,50, dovrà essere aumentata degli interessi dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo.
Le spese di CT (già liquidate) vanno poste definitivamente a carico del CP_2
convenuto.
Il va, infine, condannato a rifondere all'attore le spese del presente procedimento CP_2
che si liquidano come in dispositivo.
Sul punto delle spese si ricorda che per giurisprudenza oramai costante, il valore della causa
è determinato, in caso di accoglimento parziale della domanda, avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella domandata
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Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 22/07/2025
Il G.O.T
Elisabetta La Franca
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Elisabetta La Franca in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44