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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/03/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1838/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(p.i. ) in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore con l'avv. Mattia Simone Rossetti
Appellante contro
(c.f. ) con l'avv.to Giulia Marchiori CP_1 C.F._1
Appellati
e contro
(c.f. ) Controparte_2 C.F._2
(c.f. in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_3 P.IVA_2
quale mandataria e procuratrice di
[...]
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 P.IVA_3
tempore
Appellati contumaci
Oggetto: Fideiussione.Appello avverso la sentenza n. 305/22 pubblicata in data 25 febbraio 2022 del Tribunale di Vicenza CONCLUSIONI
Per parte appellante
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, richiamato ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, respinta ogni contraria eccezione, deduzione, difesa ed istanza, per tutte le ragioni di cui al presente atto e, comunque, per quelle di giustizia:
1) nel merito, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 305/2022 Pubblicata il 25.02.2022 R.G. n. 223/2018 Repert.
n. 528/2022 del 25.02.2022, resa inter-partes dal Tribunale - 37 - di Vicenza, Giudice
Dott. Vittoria Cuogo, in data 21.02.2022, depositata in Cancelleria in data 25.02.2022, e pubblicata in data 25.02.2022 Repert. 528/2022 del 25.02.2022, a definizione del procedimento recante RG n. 223/2018, Tribunale di Vicenza, promosso da on ricorso ex art. 702 bis c.p.c. contro Controparte_4 Controparte_2 CP_1
e la società mai notificata, fermo quanto occorrer possa, tutto
[...] Parte_1
quanto di favorevole già acclarato e disposto nei confronti della appellante disposto dal
Tribunale di prime cure, accertare e dichiarare per le ragioni indicate in narrativa, -la mancata corresponsione del prezzo di acquisto della nuda proprietà da parte della sig.ra cui all'atto del 08.04.2014 a rogito del Notaio di CP_1 Persona_1
Arzignano, Repertorio n. 2758, Raccolta n. 2136 trascritto a Padova il 10/04/2014 al n.
11442 R.G. al n. 8463 R.P., alla sig.ra intervenuta nell'atto in qualità Controparte_2
di procuratrice speciale della società dante causa della nuda proprietà Parte_1
alla sig.ra mentre la prima ha continuato a mantenere il diritto di CP_1 abitazione e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa disattesa,
A) Accertare e dichiarare, per le ragioni in narrativa cui al punto 1), l'insussistenza dei presupposti cui all'art. 2901 codice civile e per l'effetto disattendere/respingere e in ogni caso non accogliere, la domanda di revoca - 38 - dell'atto a rogito della Dott.ssa
Notaio in Arzignano, del 04 giugno 2013, Repertorio n. 2316 - Persona_1
pag. 2/13 Raccolta n. 1819, trascritto a Padova il06/06/2013 al n. 18397 R.G. al n. 12331 R.P, stipulato tra la società e la sig.ra Parte_1 Controparte_2
B) IN VIA RICONVENZIONALE
Principale
1) Accertare e dichiarare che il contratto di compravendita immobiliare, stipulato in data
08 aprile 2014, a rogito del Notaio, Dott.ssa Repertorio n. 2758 - Persona_1
Raccolta n. 2136, trascritto a Padova 10/04/2014 al n. 11442 R.G. al n. 8463 R.P, tra la sig.ra in proprio e la sig.ra c.f. CP_1 Controparte_2 C.F._2
in qualità di procuratrice della società proprietaria degli immobili Parte_1
ceduti, è stato stipulato dalla Procuratrice in conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. con la mandante per le ragioni tutte indicate in narrativa cui al punto 1, e per Parte_1
l'effetto, annullare il su indicato contratto nonché ordinare/dichiarare la caducazione di ogni suo effetto e il ri-trasferimento della titolarità della nuda proprietà sugli immobili alla società attrice, nonché disporre ogni altro provvedimento Parte_1
necessario a tale fine Principale gradata
2) Accertare e dichiarare che il contratto di compravendita immobiliare, stipulato in data
08 aprile 2014, a rogito del Notaio, Dott.ssa Repertorio n. 2758 - Persona_1
Raccolta n. 2136, trascritto a Padova 10/04/2014 al n. 11442 R.G. al n. 8463 R.P, tra la sig.ra in proprio e la sig.ra c.f. CP_1 Controparte_2 C.F._2
in qualità di procuratrice della società proprietaria degli Controparte_5
immobili ceduti, è un contratto simulato, ed in ogni caso stipulato dalla Procuratrice in assenza e/o eccedendo i limiti dei poteri conferitegli con la procura speciale rilasciata dalla società attrice, e per l'effetto dichiarare la compravendita inefficace ex art. 1398
c.c. ragioni tutte indicate in narrativa cui al punto 2, ordinando/disponendo la caducazione di ogni suo effetto e il ritrasferimento della titolarità della nuda proprietà sugli immobili alla società attrice, nonché disporre ogni altro Parte_1
provvedimento necessario a tale fine.
In via subordinata
3) Accertato e dichiarato il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. della sig.ra CP_1
parte acquirente della nuda proprietà ceduta dalla venditrice società
[...] Parte_1
con contratto di compravendita immobiliare, stipulato in data 08 aprile 2014, a
[...]
pag. 3/13 rogito del Notaio, Dott.ssa Repertorio n. 2758 - Raccolta n. 2136, Persona_1
trascritto a Padova 10/04/2014 al n. 11442 R.G. al n. 8463 R.P, perché mai ha versato il prezzo di vendita pari ad euro 150.000 alla società venditrice odierna attrice, dichiarare la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. del su indicato contratto e con gli effetti cui all'art. 1458 c.c., disponendo/ordinando il ri-trasferimento della titolarità della nuda proprietà sugli immobili alla società attrice, nonché disporre ogni altro Parte_1
provvedimento necessario a tale fine. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. - 40 - In ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi di lite del doppio grado di giudizio, liquidate ai sensi di legge, oltre al rimborso spese generali Iva e cpa nelle rispettive misure di legge.
Per parte appellata CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare: nel merito in via principale Per i motivi tutti esposti in atti: rigettare integralmente l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 305/22, resa dal Tribunale di Vicenza,
Sez. II, G. Cuogo, a definizione del giudizio RG 223/18, resa in data 21.02.2022, pubblicata in data 25.02.2022. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di appello.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. conveniva in giudizio Controparte_4 [...]
e chiedendo dichiarare inefficace ex art. CP_2 Parte_1 CP_1
2901 c.c. l'atto di compravendita immobiliare del 4.6.2023 con cui Controparte_2
vendeva a riservandosi il diritto di abitazione vita natural durante, beni Parte_1
immobili e terreni siti in Limena, nonché del successivo atto di compravendita immobiliare del 8.4.2014 con cui rappresentata dal procuratore Parte_1
speciale cedeva i medesimi beni di cui al precedente atto del 2013 a Controparte_2
contestualmente mantenendo il diritto di abitazione a vita. CP_1
La banca ricorrente rappresentava di andare creditrice nei confronti di Controparte_2 giusta fideiussione omnibus da quest'ultima prestata in data 25.10.2010 per pag. 4/13 l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti Controparte_6
della banca fino alla concorrenza della somma di euro 1.480.000,00 (unitamente al sig.
), in forza della quale chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo Persona_2 provvisoriamente esecutivo n. 3835/2017 emesso dall'intestato Tribunale in data
20.11.2017 nei confronti della società e dei garanti.
Si costituiva in giudizio contestando la sussistenza dei presupposti per Parte_1
l'accoglimento della domanda revocatoria, nonché svolgendo domande in via riconvenzionale diretta ad ottenere, in via principale, l'annullamento del contratto di vendita del 8.4.2014 in quanto stipulato da in conflitto di interessi ex Controparte_2
art. 1394 c.c. con la società rappresentata, in subordine, dichiarazione di inefficacia del detto contratto ex art. 1398 c.c. in quanto concluso dalla medesima eccedendo i limiti della procura speciale lei conferita da e in estremo subordine, dichiarare Parte_1
risolto per inadempimento imputabile alla acquirente il contratto del CP_1
8.4.2014 in difetto di prova del versamento del prezzo di vendita degli immobili.
Si costituiva, infine, la quale chiedeva il rigetto della domanda CP_1
revocatoria promossa dalla banca e delle domande riconvenzionali proposte da
[...]
[...]
rimaneva contumace. Controparte_7
Nelle more del giudizio interveniva cessione dei crediti della banca attrice in favore di che si costituiva per mezzo della procuratrice mandataria con CP_4 CP_3
comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c.
Con la sentenza n.305/22 pubblicata in data 25 febbraio 2022 il Tribunale di Vicenza rigettava le domande proposte dall'attrice e tutte le domande riconvenzionali proposte da . Condannava e con vincolo di Parte_1 Controparte_4 CP_3
solidarietà tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
Le spese di lite sostenute da venivano poste nella misura dei 2/3 a CP_1
carico di e di e di 1/3 a carico di con Controparte_4 CP_3 Parte_1
vincolo di solidarietà tra loro.
Il giudice di primo grado, quanto alla domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto notarile di compravendita del 4.6.2013 con cui aveva ceduto immobili Controparte_2
e terreni alla società rilevava come tale compravendita risultava Parte_1
pag. 5/13 strettamente collegata ad un precedente contratto preliminare del 21 marzo 2003 concluso tra e , per sé o per persona da nominare ex Controparte_2 Parte_2 art. 1401 c.c., dei quali l'atto revocando rappresentava il c.d. definitivo, rilevando come trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito incombeva sulla banca attrice dar prova della sussistenza di entrambi i requisiti soggettivi alla data della conclusione del contratto preliminare del 21.3.2003, onere che non veniva assolto dalla banca con conseguente rigetto della domanda.
Il giudice rilevava che a ciò conseguiva anche il rigetto dell'ulteriore domanda revocatoria con riferimento al contratto di vendita dell'8 aprile 2014 anche tenuto conto che non vi era prova della malafede e che la domanda di revocatoria non era stata trascritta anteriormente alla conclusione della compravendita.
Quanto alle domande riconvenzionali proposte da rilevava Parte_1
l'insussistenza del conflitto d'interessi rilevando l'asserito mancato pagamento del prezzo sul diverso piano dei rapporti interni tra società e procuratore speciale e, in ogni caso, la mancata indicazione del pregiudizio/danno arrecato alla società in ragione della conclusione della compravendita.
Rilevava inoltre l'assenza di elementi a comprova che la procuratrice avesse inteso favorire l'acquirente in pregiudizio della società e la mancata prova della conoscenza o conoscibilità da parte dell'acquirente dell'esistenza del conflitto d'interessi.
Rigettava la domanda di inefficacia ex art.1398 c.c. tenuto conto che la stipula della compravendita del 8.4.2014 rientrava nel perimetro della procura a vendere attribuita dalla società a e la domanda di risoluzione del contratto di Controparte_2
compravendita notarile del 8.4.2013 per asserito inadempimento della acquirente per omesso versamento del prezzo, risultando tale pagamento dal CP_1 contenuto dell'atto notarile e non essendoci prova di un diverso accadimento dei fatti.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.305/2022 del Tribunale di Vicenza ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento delle domande riconvenzionali Parte_1
dalla medesima già proposte in primo grado.
Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto del gravame con la conferma CP_1
della sentenza impugnata.
pag. 6/13 All'udienza del 5 marzo 2024 le parti costituite hanno precisato le conclusioni e successivamente depositato gli scritti conclusivi.
Con ordinanza 8 giugno 2024 la causa veniva rimessa sul ruolo ritenuta la necessità, ai fini del decidere, di ordinare a di produrre in atti distinta bancaria CP_1 attestante l'avvenuto incasso dell'assegno bancario da lei consegnato a
[...]
intestato a quest'ultima, a pagamento del prezzo nella compravendita di data CP_2
Contr 8.4.2014, n. 0872029831-10, non trasferibile, tratto in data 8.4.2014 su filiale di
Limena.
All'udienza del 17 dicembre 2024 le parti costituite hanno nuovamente precisato le conclusioni e successivamente depositato gli scritti conclusivi.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
L'appellante critica la sentenza impugnata ove ha ritenuto sussistente la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo della compravendita in relazione alla mera dazione dell'assegno bancario.
Secondo motivo d'impugnazione
L'appellante contesta la sentenza impugnata ove ha attribuito erroneamente alla dichiarazione di scienza della procuratrice valore di quietanza in Controparte_2
senso tecnico e cioè quale dichiarazione di aver riscosso la somma indicata nel titolo.
Terzo motivo d'impugnazione
L'appellante critica la sentenza impugnata ove non ha ritenuto che in materia di conflitto di interessi, il mancato incasso dell'assegno da parte della procuratrice, rileva sugli stati soggettivi dei partecipanti all'atto “un eventuale accordo tra le persone fisiche in ordine al mancato pagamento rappresenta la esclusione della buona fede del terzo, e la sua conoscenza e consapevolezza del conflitto di interessi del rappresentante con il rappresentante”.
Quarto motivo d'impugnazione
L'appellante critica il rigetto della domanda riconvenzionale circa la denunciata stipula del contratto da parte della procuratrice, priva dei relativi poteri ex art. 1398 c.c. in quanto stipulato dal rappresentante senza avere e/o eccedendo i poteri laddove si è ritenuta la rilevanza solo ed esclusivamente tra rappresentata e rappresentante della pag. 7/13 mancata consegna del prezzo alla società tenuto conto che non vi è Parte_1 stata prova dell'incasso dell'assegno da parte della procuratrice.
Quinto motivo d'impugnazione
L'appellante rileva un errore sulle circostanze di fatto in violazione dell'articolo 1218
c.c. tenuto conto che dall'atto notarile, emergeva una dichiarazione di scienza in ordine al fatto della avvenuta dazione degli assegni bancari ma non certo una quietanza di pagamento
Ragioni della decisione
Va preliminarmente rilevato come l'appellante deduce quale principale motivo di contestazione l'erroneità della sentenza ove ha ritenuto che il tenore delle espressioni utilizzate nell'atto di compravendita denoterebbe la volontà di rilasciare una dichiarazione con effetto liberatorio e trattandosi di “quietanza tipica a saldo” essa farebbe piena prova dell'avvenuto pagamento e il quietanzante non sarebbe ammesso alla prova contraria per testi, salvo dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 cod. civ., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza, o salvo che se ne deduca la simulazione.
In proposito ritiene il Collegio di dare seguito al principio di diritto di recente ribadito da Cass. Sez. III, ordinanza n. 1572/2019 secondo cui: “Il creditore che rilasci al debitore dichiarazione di ricezione di pagamento di un assegno bancario non circolare assevera, indipendentemente dall'utilizzo del nomen quietanza, non il fatto dell'adempimento dell'obbligazione, ma il mero fatto del ricevimento dell'assegno”.
L'assegno bancario, a differenza dell'assegno circolare che viene emesso da un istituto di credito previo addebito della corrispondente somma a carico del richiedente, rappresenta una promessa di pagamento che il traente fa al prenditore e che presuppone, per determinare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento, la sussistenza della provvista sufficiente a coprire l'importo dedotto. La quietanza, come è noto, costituisce una dichiarazione di scienza con la quale il soggetto dichiarante dà atto di un determinato fatto passato. Essa non può determinare la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto giuridico e consegue che, in caso di pagamento con assegno bancario, diversamente che per quanto avviene con assegno circolare (cfr. Cass. n.
pag. 8/13 27158/2006 e Cass. N. 3254/2007), l'effetto liberatorio si verifica con la corresponsione della somma portata dal titolo e non con la mera dazione del documento.
L'effetto estintivo dell'obbligazione non deriva dall'asseverazione contenuta nella quietanza, la quale, in presenza di un assegno bancario, non può che limitarsi ad attestare il ricevimento del titolo in funzione di pagamento e non anche la riscossione della somma portata dal titolo che può (e deve) essere provata con gli ordinari mezzi di prova.
La dichiarazione di ricezione del pagamento mediante assegno non documenta quindi l'adempimento dell'obbligazione, ma la mera circostanza della ricezione dell'assegno, dovendo l'effetto estintivo dell'obbligazione essere imputabile alla riscossione del medesimo assegno
Nel caso in esame, il tenore della clausola contrattuale (“ il pagamento del prezzo come sopra pattuito viene contestualmente corrisposto alla presente stipula dalla parte acquirente alla parte venditrice mediante numero un assegno bancario n.0872029831-
10, non trasferibile, del corrisponde importo, tratto sulla Banca Monte dei Paschi di
Siena, Filiale di Limena (PD), in data odierna;
Essendo stato così interamente regolato il prezzo, la parte venditrice, come sopra rappresentata, con la sottoscrizione del presente atto pubblico di vendita, dichiara di rilasciare ampia e finale quietanza di saldo, attestando di non aver più altro a pretendere per qualsiasi titolo, in dipendenza della presente vendita”) non può attribuire alla consegna dell'assegno valenza liberatoria e ciò anche in considerazione della contestualità tra la data del rogito e la presunta data di pagamento (rectius: di incasso).
Ciò posto va inoltre sottolineato come parte appellata non ha dato seguito all'ordine di esibizione ammesso da questa Corte ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ( ordinanza di remissione in istruttoria 8 giugno 2024: “Ritenuta la necessità, ai fini del decidere, di ordinare a di produrre in atti distinta bancaria attestante l'avvenuto CP_1 incasso dell'assegno bancario da lei consegnato a intestato a Controparte_2 quest'ultima, a pagamento del prezzo nella compravendita di data 8.4.2014, n. Contr 0872029831-10, non trasferibile, tratto in data 8.4.2014 su filiale di Limena”) limitandosi a dedurre sul punto che “quanto documento non rinvenuto, anche alla luce del tempo trascorso, non apparendo sussistere, in analogia a quanto previsto dall'art.
pag. 9/13 2220 c.c., un obbligo di conservazione ultradecennale in capo all'odierna appellata (ciò, in particolare, anche alla luce della “ampia e finale quietanza di saldo” rilasciata all'atto della stipula dalla parte venditrice). Si osserva, peraltro – e per quanto occorrer possa – che, come noto, ex art. 119, co. 4, TUB, è previsto anche per gli Istituti di credito l'obbligo di conservare gli estratti conto bancari e la documentazione inerente le singole operazioni bancarie per un tempo non superiore ai dieci anni, e risultando la richiesta coprire un periodo ultradecennale (aprile 2014 – maggio 2024)” (cfr. nota depositata in data 18.10.2024).
La giustificazione non coglie tuttavia nel segno tenuto conto che aveva Parte_1
inviato già in data 3.4.2017 una diffida ad adempiere (doc. 4 allegato alla comparsa di risposta in primo grado) e contestato sin dalla costituzione in primo grado, depositata il
14.4.2018, l'avvenuto incasso dell'assegno con espressa formulazione dell'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. nella memoria ex art.183 c.p.c. depositata il 11.1.2019.
Come osservato dalla Suprema Corte: “nel caso in cui, nel corso di un giudizio civile, venga formulata istanza di esibizione documentale ex art. 210 cod. proc. civ., la parte nei cui confronti tale istanza è formulata è tenuta - in ossequio al dovere di lealtà e probità processuale ex art. 88 cod. proc. civ. e alla stregua del principio di acquisizione della prova, in forza del quale, un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa - a conservare la relativa documentazione fino a quando il giudice non abbia definitivamente e negativamente provveduto sulla stessa, sicché, ove la documentazione venga distrutta dopo la presentazione dell'istanza e durante il tempo di attesa per la formazione della decisione definitiva sulla stessa, la mancata conservazione è suscettibile di essere valutata come argomento di prova ex art. 116 cod. proc. civ.” Cass.civ. n.27231/2017 e conf.
n.24590/2008))
Deve pertanto ritenersi che non sia stato provato l'avvenuto incasso dell'assegno bancario consegnato da a intestato a quest'ultima, a CP_1 Controparte_2
pagamento del prezzo nella compravendita di data 8.4.2014, n. 0872029831-10, non
Contr trasferibile, tratto in data 8.4.2014 su filiale di Limena e conseguentemente acclarato l'inadempimento dell'acquirente.
pag. 10/13 Ciò posto va rilevato come in relazione alle domande riconvenzionali di conflitto d'interessi e di eccesso di procura l'appellante omette di confrontarsi con le ragioni che sorreggono la sentenza impugnata e che hanno condotto il giudice di prime cure a ritenere inammissibile tale domanda. L'impugnazione si atteggia sul punto come se non fosse intervenuta la sentenza di prime cure: poiché non denuncia gli errori nei quali sarebbe incorso il primo giudice e non prende in esame e sottopone a censura, quand'anche sinteticamente, la ratio decidendi espressa dalla sentenza appellata in relazione a tali domande e in particolare la mancata indicazione del pregiudizio/danno arrecato alla società in ragione della conclusione della compravendita, l'assenza di elementi a comprova che la procuratrice avesse inteso favorire l'acquirente in pregiudizio della società e la mancata prova della conoscenza o conoscibilità da parte dell'acquirente dell'esistenza del conflitto d'interessi.
L'appellante assume che se il prezzo non è stato corrisposto e che“l'atto cui afferisce non può essere qualificato come di compravendita in quanto manca il corrispettivo, elemento la cui assenza implica una riconducibilità dell'atto a figure ed istituti giuridici ben diversi. Fondata risulta pertanto le censura che evidenzia che i poteri conferiti alla procuratrice erano limitati alla stipula di contratti di compravendita e non di altre tipologie negoziali;
pertanto, stante la non sussumibilità dell'atto alla compravendita, esso è stato sottoscritto dalla procuratrice in assenza di ogni potere e pertanto era ed è da considerarsi nullo/annullabile”
L'assunto non è tuttavia condivisibile. A ben vedere le domande proposte si fondano sull'assunto, indimostrato, che le parti abbiano posto in essere una simulazione relativa e tuttavia, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, in relazione alla domanda di accertamento della simulazione non è stata fornita idonea allegazione e in ogni caso del contratto dissimulato non è stata fornita prova.
Tanto premesso va osservato come l'inadempimento accertato è senz'altro qualificabile come di non scarsa importanza, trattandosi del versamento dell'intero prezzo della compravendita e pertanto tale da giustificare la risoluzione del contratto.
In accoglimento del gravame va dunque accertato e dichiarato il grave inadempimento ex art. 1455 cod.civ. da parte di in relazione al contratto di CP_1
compravendita immobiliare, stipulato in data 08 aprile 2014, a rogito del Notaio,
pag. 11/13 Dott.ssa Repertorio n. 2758 - Raccolta n. 2136, trascritto a Padova Persona_1
10/04/2014 al n. 11442 R.G. al n. 8463 R.P. non avendo corrisposto il prezzo di vendita pari ad euro 150.000 alla società e dichiarata la risoluzione ai sensi Parte_1 dell'art. 1453 cod.civ.
Conclusivamente per le ragioni indicate, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta, la sentenza appellata va riformata in relazione ai soli capi 2 e 4 (non impugnati i capi 1 e 3) con accoglimento della domanda di risoluzione ex art.1453 cod.civ. del contratto di compravendita immobiliare, stipulato in data 08 aprile 2014, a rogito del Notaio, Dott.ssa Repertorio n. 2758 - Raccolta n. 2136, Persona_1
trascritto a Padova 10/04/2014 al n. 11442 R.G. al n. 8463 R.P.
Giusta soccombenza di vanno poste a suo carico le spese di entrambi i CP_1
gradi di giudizio sostenute da spese che si liquidano secondo il dm Parte_1
n.55/2014 in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro
260.000,00 per il primo grado in euro 14.103,00 per compensi ed euro 786,00 per spese, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado euro 14.317,00 per compensi ed euro 1.165,50 per spese oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza ai soli capi 1 e 4:
1. Accoglie la domanda di risoluzione ex art.1453 cod.civ. e dichiara risolto per inadempimento di il contratto di compravendita immobiliare, stipulato CP_1
in data 08 aprile 2014, a rogito del Notaio, Dott.ssa Repertorio n. Persona_1
2758 - Raccolta n. 2136, trascritto a Padova 10/04/2014 al n. 11442 R.G. al n. 8463
R.P.,
2. condanna a rifondere a le spese di lite CP_1 Parte_1
• del primo grado che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi ed euro
786,00 per spese, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
pag. 12/13 • del secondo grado che si liquidano in euro 14.317,00 per compensi ed euro 1.165,50 per spese, euro 1.500,00 oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
Venezia 11 marzo 2025
Il Presidente
Caterina Passarelli
L'estensore
Martina Gasparini
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1838/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(p.i. ) in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore con l'avv. Mattia Simone Rossetti
Appellante contro
(c.f. ) con l'avv.to Giulia Marchiori CP_1 C.F._1
Appellati
e contro
(c.f. ) Controparte_2 C.F._2
(c.f. in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_3 P.IVA_2
quale mandataria e procuratrice di
[...]
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 P.IVA_3
tempore
Appellati contumaci
Oggetto: Fideiussione.Appello avverso la sentenza n. 305/22 pubblicata in data 25 febbraio 2022 del Tribunale di Vicenza CONCLUSIONI
Per parte appellante
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, richiamato ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, respinta ogni contraria eccezione, deduzione, difesa ed istanza, per tutte le ragioni di cui al presente atto e, comunque, per quelle di giustizia:
1) nel merito, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 305/2022 Pubblicata il 25.02.2022 R.G. n. 223/2018 Repert.
n. 528/2022 del 25.02.2022, resa inter-partes dal Tribunale - 37 - di Vicenza, Giudice
Dott. Vittoria Cuogo, in data 21.02.2022, depositata in Cancelleria in data 25.02.2022, e pubblicata in data 25.02.2022 Repert. 528/2022 del 25.02.2022, a definizione del procedimento recante RG n. 223/2018, Tribunale di Vicenza, promosso da on ricorso ex art. 702 bis c.p.c. contro Controparte_4 Controparte_2 CP_1
e la società mai notificata, fermo quanto occorrer possa, tutto
[...] Parte_1
quanto di favorevole già acclarato e disposto nei confronti della appellante disposto dal
Tribunale di prime cure, accertare e dichiarare per le ragioni indicate in narrativa, -la mancata corresponsione del prezzo di acquisto della nuda proprietà da parte della sig.ra cui all'atto del 08.04.2014 a rogito del Notaio di CP_1 Persona_1
Arzignano, Repertorio n. 2758, Raccolta n. 2136 trascritto a Padova il 10/04/2014 al n.
11442 R.G. al n. 8463 R.P., alla sig.ra intervenuta nell'atto in qualità Controparte_2
di procuratrice speciale della società dante causa della nuda proprietà Parte_1
alla sig.ra mentre la prima ha continuato a mantenere il diritto di CP_1 abitazione e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa disattesa,
A) Accertare e dichiarare, per le ragioni in narrativa cui al punto 1), l'insussistenza dei presupposti cui all'art. 2901 codice civile e per l'effetto disattendere/respingere e in ogni caso non accogliere, la domanda di revoca - 38 - dell'atto a rogito della Dott.ssa
Notaio in Arzignano, del 04 giugno 2013, Repertorio n. 2316 - Persona_1
pag. 2/13 Raccolta n. 1819, trascritto a Padova il06/06/2013 al n. 18397 R.G. al n. 12331 R.P, stipulato tra la società e la sig.ra Parte_1 Controparte_2
B) IN VIA RICONVENZIONALE
Principale
1) Accertare e dichiarare che il contratto di compravendita immobiliare, stipulato in data
08 aprile 2014, a rogito del Notaio, Dott.ssa Repertorio n. 2758 - Persona_1
Raccolta n. 2136, trascritto a Padova 10/04/2014 al n. 11442 R.G. al n. 8463 R.P, tra la sig.ra in proprio e la sig.ra c.f. CP_1 Controparte_2 C.F._2
in qualità di procuratrice della società proprietaria degli immobili Parte_1
ceduti, è stato stipulato dalla Procuratrice in conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. con la mandante per le ragioni tutte indicate in narrativa cui al punto 1, e per Parte_1
l'effetto, annullare il su indicato contratto nonché ordinare/dichiarare la caducazione di ogni suo effetto e il ri-trasferimento della titolarità della nuda proprietà sugli immobili alla società attrice, nonché disporre ogni altro provvedimento Parte_1
necessario a tale fine Principale gradata
2) Accertare e dichiarare che il contratto di compravendita immobiliare, stipulato in data
08 aprile 2014, a rogito del Notaio, Dott.ssa Repertorio n. 2758 - Persona_1
Raccolta n. 2136, trascritto a Padova 10/04/2014 al n. 11442 R.G. al n. 8463 R.P, tra la sig.ra in proprio e la sig.ra c.f. CP_1 Controparte_2 C.F._2
in qualità di procuratrice della società proprietaria degli Controparte_5
immobili ceduti, è un contratto simulato, ed in ogni caso stipulato dalla Procuratrice in assenza e/o eccedendo i limiti dei poteri conferitegli con la procura speciale rilasciata dalla società attrice, e per l'effetto dichiarare la compravendita inefficace ex art. 1398
c.c. ragioni tutte indicate in narrativa cui al punto 2, ordinando/disponendo la caducazione di ogni suo effetto e il ritrasferimento della titolarità della nuda proprietà sugli immobili alla società attrice, nonché disporre ogni altro Parte_1
provvedimento necessario a tale fine.
In via subordinata
3) Accertato e dichiarato il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. della sig.ra CP_1
parte acquirente della nuda proprietà ceduta dalla venditrice società
[...] Parte_1
con contratto di compravendita immobiliare, stipulato in data 08 aprile 2014, a
[...]
pag. 3/13 rogito del Notaio, Dott.ssa Repertorio n. 2758 - Raccolta n. 2136, Persona_1
trascritto a Padova 10/04/2014 al n. 11442 R.G. al n. 8463 R.P, perché mai ha versato il prezzo di vendita pari ad euro 150.000 alla società venditrice odierna attrice, dichiarare la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. del su indicato contratto e con gli effetti cui all'art. 1458 c.c., disponendo/ordinando il ri-trasferimento della titolarità della nuda proprietà sugli immobili alla società attrice, nonché disporre ogni altro Parte_1
provvedimento necessario a tale fine. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. - 40 - In ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi di lite del doppio grado di giudizio, liquidate ai sensi di legge, oltre al rimborso spese generali Iva e cpa nelle rispettive misure di legge.
Per parte appellata CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare: nel merito in via principale Per i motivi tutti esposti in atti: rigettare integralmente l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 305/22, resa dal Tribunale di Vicenza,
Sez. II, G. Cuogo, a definizione del giudizio RG 223/18, resa in data 21.02.2022, pubblicata in data 25.02.2022. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di appello.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. conveniva in giudizio Controparte_4 [...]
e chiedendo dichiarare inefficace ex art. CP_2 Parte_1 CP_1
2901 c.c. l'atto di compravendita immobiliare del 4.6.2023 con cui Controparte_2
vendeva a riservandosi il diritto di abitazione vita natural durante, beni Parte_1
immobili e terreni siti in Limena, nonché del successivo atto di compravendita immobiliare del 8.4.2014 con cui rappresentata dal procuratore Parte_1
speciale cedeva i medesimi beni di cui al precedente atto del 2013 a Controparte_2
contestualmente mantenendo il diritto di abitazione a vita. CP_1
La banca ricorrente rappresentava di andare creditrice nei confronti di Controparte_2 giusta fideiussione omnibus da quest'ultima prestata in data 25.10.2010 per pag. 4/13 l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti Controparte_6
della banca fino alla concorrenza della somma di euro 1.480.000,00 (unitamente al sig.
), in forza della quale chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo Persona_2 provvisoriamente esecutivo n. 3835/2017 emesso dall'intestato Tribunale in data
20.11.2017 nei confronti della società e dei garanti.
Si costituiva in giudizio contestando la sussistenza dei presupposti per Parte_1
l'accoglimento della domanda revocatoria, nonché svolgendo domande in via riconvenzionale diretta ad ottenere, in via principale, l'annullamento del contratto di vendita del 8.4.2014 in quanto stipulato da in conflitto di interessi ex Controparte_2
art. 1394 c.c. con la società rappresentata, in subordine, dichiarazione di inefficacia del detto contratto ex art. 1398 c.c. in quanto concluso dalla medesima eccedendo i limiti della procura speciale lei conferita da e in estremo subordine, dichiarare Parte_1
risolto per inadempimento imputabile alla acquirente il contratto del CP_1
8.4.2014 in difetto di prova del versamento del prezzo di vendita degli immobili.
Si costituiva, infine, la quale chiedeva il rigetto della domanda CP_1
revocatoria promossa dalla banca e delle domande riconvenzionali proposte da
[...]
[...]
rimaneva contumace. Controparte_7
Nelle more del giudizio interveniva cessione dei crediti della banca attrice in favore di che si costituiva per mezzo della procuratrice mandataria con CP_4 CP_3
comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c.
Con la sentenza n.305/22 pubblicata in data 25 febbraio 2022 il Tribunale di Vicenza rigettava le domande proposte dall'attrice e tutte le domande riconvenzionali proposte da . Condannava e con vincolo di Parte_1 Controparte_4 CP_3
solidarietà tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
Le spese di lite sostenute da venivano poste nella misura dei 2/3 a CP_1
carico di e di e di 1/3 a carico di con Controparte_4 CP_3 Parte_1
vincolo di solidarietà tra loro.
Il giudice di primo grado, quanto alla domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto notarile di compravendita del 4.6.2013 con cui aveva ceduto immobili Controparte_2
e terreni alla società rilevava come tale compravendita risultava Parte_1
pag. 5/13 strettamente collegata ad un precedente contratto preliminare del 21 marzo 2003 concluso tra e , per sé o per persona da nominare ex Controparte_2 Parte_2 art. 1401 c.c., dei quali l'atto revocando rappresentava il c.d. definitivo, rilevando come trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito incombeva sulla banca attrice dar prova della sussistenza di entrambi i requisiti soggettivi alla data della conclusione del contratto preliminare del 21.3.2003, onere che non veniva assolto dalla banca con conseguente rigetto della domanda.
Il giudice rilevava che a ciò conseguiva anche il rigetto dell'ulteriore domanda revocatoria con riferimento al contratto di vendita dell'8 aprile 2014 anche tenuto conto che non vi era prova della malafede e che la domanda di revocatoria non era stata trascritta anteriormente alla conclusione della compravendita.
Quanto alle domande riconvenzionali proposte da rilevava Parte_1
l'insussistenza del conflitto d'interessi rilevando l'asserito mancato pagamento del prezzo sul diverso piano dei rapporti interni tra società e procuratore speciale e, in ogni caso, la mancata indicazione del pregiudizio/danno arrecato alla società in ragione della conclusione della compravendita.
Rilevava inoltre l'assenza di elementi a comprova che la procuratrice avesse inteso favorire l'acquirente in pregiudizio della società e la mancata prova della conoscenza o conoscibilità da parte dell'acquirente dell'esistenza del conflitto d'interessi.
Rigettava la domanda di inefficacia ex art.1398 c.c. tenuto conto che la stipula della compravendita del 8.4.2014 rientrava nel perimetro della procura a vendere attribuita dalla società a e la domanda di risoluzione del contratto di Controparte_2
compravendita notarile del 8.4.2013 per asserito inadempimento della acquirente per omesso versamento del prezzo, risultando tale pagamento dal CP_1 contenuto dell'atto notarile e non essendoci prova di un diverso accadimento dei fatti.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.305/2022 del Tribunale di Vicenza ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento delle domande riconvenzionali Parte_1
dalla medesima già proposte in primo grado.
Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto del gravame con la conferma CP_1
della sentenza impugnata.
pag. 6/13 All'udienza del 5 marzo 2024 le parti costituite hanno precisato le conclusioni e successivamente depositato gli scritti conclusivi.
Con ordinanza 8 giugno 2024 la causa veniva rimessa sul ruolo ritenuta la necessità, ai fini del decidere, di ordinare a di produrre in atti distinta bancaria CP_1 attestante l'avvenuto incasso dell'assegno bancario da lei consegnato a
[...]
intestato a quest'ultima, a pagamento del prezzo nella compravendita di data CP_2
Contr 8.4.2014, n. 0872029831-10, non trasferibile, tratto in data 8.4.2014 su filiale di
Limena.
All'udienza del 17 dicembre 2024 le parti costituite hanno nuovamente precisato le conclusioni e successivamente depositato gli scritti conclusivi.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
L'appellante critica la sentenza impugnata ove ha ritenuto sussistente la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo della compravendita in relazione alla mera dazione dell'assegno bancario.
Secondo motivo d'impugnazione
L'appellante contesta la sentenza impugnata ove ha attribuito erroneamente alla dichiarazione di scienza della procuratrice valore di quietanza in Controparte_2
senso tecnico e cioè quale dichiarazione di aver riscosso la somma indicata nel titolo.
Terzo motivo d'impugnazione
L'appellante critica la sentenza impugnata ove non ha ritenuto che in materia di conflitto di interessi, il mancato incasso dell'assegno da parte della procuratrice, rileva sugli stati soggettivi dei partecipanti all'atto “un eventuale accordo tra le persone fisiche in ordine al mancato pagamento rappresenta la esclusione della buona fede del terzo, e la sua conoscenza e consapevolezza del conflitto di interessi del rappresentante con il rappresentante”.
Quarto motivo d'impugnazione
L'appellante critica il rigetto della domanda riconvenzionale circa la denunciata stipula del contratto da parte della procuratrice, priva dei relativi poteri ex art. 1398 c.c. in quanto stipulato dal rappresentante senza avere e/o eccedendo i poteri laddove si è ritenuta la rilevanza solo ed esclusivamente tra rappresentata e rappresentante della pag. 7/13 mancata consegna del prezzo alla società tenuto conto che non vi è Parte_1 stata prova dell'incasso dell'assegno da parte della procuratrice.
Quinto motivo d'impugnazione
L'appellante rileva un errore sulle circostanze di fatto in violazione dell'articolo 1218
c.c. tenuto conto che dall'atto notarile, emergeva una dichiarazione di scienza in ordine al fatto della avvenuta dazione degli assegni bancari ma non certo una quietanza di pagamento
Ragioni della decisione
Va preliminarmente rilevato come l'appellante deduce quale principale motivo di contestazione l'erroneità della sentenza ove ha ritenuto che il tenore delle espressioni utilizzate nell'atto di compravendita denoterebbe la volontà di rilasciare una dichiarazione con effetto liberatorio e trattandosi di “quietanza tipica a saldo” essa farebbe piena prova dell'avvenuto pagamento e il quietanzante non sarebbe ammesso alla prova contraria per testi, salvo dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 cod. civ., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza, o salvo che se ne deduca la simulazione.
In proposito ritiene il Collegio di dare seguito al principio di diritto di recente ribadito da Cass. Sez. III, ordinanza n. 1572/2019 secondo cui: “Il creditore che rilasci al debitore dichiarazione di ricezione di pagamento di un assegno bancario non circolare assevera, indipendentemente dall'utilizzo del nomen quietanza, non il fatto dell'adempimento dell'obbligazione, ma il mero fatto del ricevimento dell'assegno”.
L'assegno bancario, a differenza dell'assegno circolare che viene emesso da un istituto di credito previo addebito della corrispondente somma a carico del richiedente, rappresenta una promessa di pagamento che il traente fa al prenditore e che presuppone, per determinare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento, la sussistenza della provvista sufficiente a coprire l'importo dedotto. La quietanza, come è noto, costituisce una dichiarazione di scienza con la quale il soggetto dichiarante dà atto di un determinato fatto passato. Essa non può determinare la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto giuridico e consegue che, in caso di pagamento con assegno bancario, diversamente che per quanto avviene con assegno circolare (cfr. Cass. n.
pag. 8/13 27158/2006 e Cass. N. 3254/2007), l'effetto liberatorio si verifica con la corresponsione della somma portata dal titolo e non con la mera dazione del documento.
L'effetto estintivo dell'obbligazione non deriva dall'asseverazione contenuta nella quietanza, la quale, in presenza di un assegno bancario, non può che limitarsi ad attestare il ricevimento del titolo in funzione di pagamento e non anche la riscossione della somma portata dal titolo che può (e deve) essere provata con gli ordinari mezzi di prova.
La dichiarazione di ricezione del pagamento mediante assegno non documenta quindi l'adempimento dell'obbligazione, ma la mera circostanza della ricezione dell'assegno, dovendo l'effetto estintivo dell'obbligazione essere imputabile alla riscossione del medesimo assegno
Nel caso in esame, il tenore della clausola contrattuale (“ il pagamento del prezzo come sopra pattuito viene contestualmente corrisposto alla presente stipula dalla parte acquirente alla parte venditrice mediante numero un assegno bancario n.0872029831-
10, non trasferibile, del corrisponde importo, tratto sulla Banca Monte dei Paschi di
Siena, Filiale di Limena (PD), in data odierna;
Essendo stato così interamente regolato il prezzo, la parte venditrice, come sopra rappresentata, con la sottoscrizione del presente atto pubblico di vendita, dichiara di rilasciare ampia e finale quietanza di saldo, attestando di non aver più altro a pretendere per qualsiasi titolo, in dipendenza della presente vendita”) non può attribuire alla consegna dell'assegno valenza liberatoria e ciò anche in considerazione della contestualità tra la data del rogito e la presunta data di pagamento (rectius: di incasso).
Ciò posto va inoltre sottolineato come parte appellata non ha dato seguito all'ordine di esibizione ammesso da questa Corte ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ( ordinanza di remissione in istruttoria 8 giugno 2024: “Ritenuta la necessità, ai fini del decidere, di ordinare a di produrre in atti distinta bancaria attestante l'avvenuto CP_1 incasso dell'assegno bancario da lei consegnato a intestato a Controparte_2 quest'ultima, a pagamento del prezzo nella compravendita di data 8.4.2014, n. Contr 0872029831-10, non trasferibile, tratto in data 8.4.2014 su filiale di Limena”) limitandosi a dedurre sul punto che “quanto documento non rinvenuto, anche alla luce del tempo trascorso, non apparendo sussistere, in analogia a quanto previsto dall'art.
pag. 9/13 2220 c.c., un obbligo di conservazione ultradecennale in capo all'odierna appellata (ciò, in particolare, anche alla luce della “ampia e finale quietanza di saldo” rilasciata all'atto della stipula dalla parte venditrice). Si osserva, peraltro – e per quanto occorrer possa – che, come noto, ex art. 119, co. 4, TUB, è previsto anche per gli Istituti di credito l'obbligo di conservare gli estratti conto bancari e la documentazione inerente le singole operazioni bancarie per un tempo non superiore ai dieci anni, e risultando la richiesta coprire un periodo ultradecennale (aprile 2014 – maggio 2024)” (cfr. nota depositata in data 18.10.2024).
La giustificazione non coglie tuttavia nel segno tenuto conto che aveva Parte_1
inviato già in data 3.4.2017 una diffida ad adempiere (doc. 4 allegato alla comparsa di risposta in primo grado) e contestato sin dalla costituzione in primo grado, depositata il
14.4.2018, l'avvenuto incasso dell'assegno con espressa formulazione dell'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. nella memoria ex art.183 c.p.c. depositata il 11.1.2019.
Come osservato dalla Suprema Corte: “nel caso in cui, nel corso di un giudizio civile, venga formulata istanza di esibizione documentale ex art. 210 cod. proc. civ., la parte nei cui confronti tale istanza è formulata è tenuta - in ossequio al dovere di lealtà e probità processuale ex art. 88 cod. proc. civ. e alla stregua del principio di acquisizione della prova, in forza del quale, un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa - a conservare la relativa documentazione fino a quando il giudice non abbia definitivamente e negativamente provveduto sulla stessa, sicché, ove la documentazione venga distrutta dopo la presentazione dell'istanza e durante il tempo di attesa per la formazione della decisione definitiva sulla stessa, la mancata conservazione è suscettibile di essere valutata come argomento di prova ex art. 116 cod. proc. civ.” Cass.civ. n.27231/2017 e conf.
n.24590/2008))
Deve pertanto ritenersi che non sia stato provato l'avvenuto incasso dell'assegno bancario consegnato da a intestato a quest'ultima, a CP_1 Controparte_2
pagamento del prezzo nella compravendita di data 8.4.2014, n. 0872029831-10, non
Contr trasferibile, tratto in data 8.4.2014 su filiale di Limena e conseguentemente acclarato l'inadempimento dell'acquirente.
pag. 10/13 Ciò posto va rilevato come in relazione alle domande riconvenzionali di conflitto d'interessi e di eccesso di procura l'appellante omette di confrontarsi con le ragioni che sorreggono la sentenza impugnata e che hanno condotto il giudice di prime cure a ritenere inammissibile tale domanda. L'impugnazione si atteggia sul punto come se non fosse intervenuta la sentenza di prime cure: poiché non denuncia gli errori nei quali sarebbe incorso il primo giudice e non prende in esame e sottopone a censura, quand'anche sinteticamente, la ratio decidendi espressa dalla sentenza appellata in relazione a tali domande e in particolare la mancata indicazione del pregiudizio/danno arrecato alla società in ragione della conclusione della compravendita, l'assenza di elementi a comprova che la procuratrice avesse inteso favorire l'acquirente in pregiudizio della società e la mancata prova della conoscenza o conoscibilità da parte dell'acquirente dell'esistenza del conflitto d'interessi.
L'appellante assume che se il prezzo non è stato corrisposto e che“l'atto cui afferisce non può essere qualificato come di compravendita in quanto manca il corrispettivo, elemento la cui assenza implica una riconducibilità dell'atto a figure ed istituti giuridici ben diversi. Fondata risulta pertanto le censura che evidenzia che i poteri conferiti alla procuratrice erano limitati alla stipula di contratti di compravendita e non di altre tipologie negoziali;
pertanto, stante la non sussumibilità dell'atto alla compravendita, esso è stato sottoscritto dalla procuratrice in assenza di ogni potere e pertanto era ed è da considerarsi nullo/annullabile”
L'assunto non è tuttavia condivisibile. A ben vedere le domande proposte si fondano sull'assunto, indimostrato, che le parti abbiano posto in essere una simulazione relativa e tuttavia, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, in relazione alla domanda di accertamento della simulazione non è stata fornita idonea allegazione e in ogni caso del contratto dissimulato non è stata fornita prova.
Tanto premesso va osservato come l'inadempimento accertato è senz'altro qualificabile come di non scarsa importanza, trattandosi del versamento dell'intero prezzo della compravendita e pertanto tale da giustificare la risoluzione del contratto.
In accoglimento del gravame va dunque accertato e dichiarato il grave inadempimento ex art. 1455 cod.civ. da parte di in relazione al contratto di CP_1
compravendita immobiliare, stipulato in data 08 aprile 2014, a rogito del Notaio,
pag. 11/13 Dott.ssa Repertorio n. 2758 - Raccolta n. 2136, trascritto a Padova Persona_1
10/04/2014 al n. 11442 R.G. al n. 8463 R.P. non avendo corrisposto il prezzo di vendita pari ad euro 150.000 alla società e dichiarata la risoluzione ai sensi Parte_1 dell'art. 1453 cod.civ.
Conclusivamente per le ragioni indicate, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta, la sentenza appellata va riformata in relazione ai soli capi 2 e 4 (non impugnati i capi 1 e 3) con accoglimento della domanda di risoluzione ex art.1453 cod.civ. del contratto di compravendita immobiliare, stipulato in data 08 aprile 2014, a rogito del Notaio, Dott.ssa Repertorio n. 2758 - Raccolta n. 2136, Persona_1
trascritto a Padova 10/04/2014 al n. 11442 R.G. al n. 8463 R.P.
Giusta soccombenza di vanno poste a suo carico le spese di entrambi i CP_1
gradi di giudizio sostenute da spese che si liquidano secondo il dm Parte_1
n.55/2014 in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro
260.000,00 per il primo grado in euro 14.103,00 per compensi ed euro 786,00 per spese, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado euro 14.317,00 per compensi ed euro 1.165,50 per spese oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza ai soli capi 1 e 4:
1. Accoglie la domanda di risoluzione ex art.1453 cod.civ. e dichiara risolto per inadempimento di il contratto di compravendita immobiliare, stipulato CP_1
in data 08 aprile 2014, a rogito del Notaio, Dott.ssa Repertorio n. Persona_1
2758 - Raccolta n. 2136, trascritto a Padova 10/04/2014 al n. 11442 R.G. al n. 8463
R.P.,
2. condanna a rifondere a le spese di lite CP_1 Parte_1
• del primo grado che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi ed euro
786,00 per spese, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
pag. 12/13 • del secondo grado che si liquidano in euro 14.317,00 per compensi ed euro 1.165,50 per spese, euro 1.500,00 oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
Venezia 11 marzo 2025
Il Presidente
Caterina Passarelli
L'estensore
Martina Gasparini
pag. 13/13