Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Messina Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 11 giugno 2025 davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 4368/2023, alle ore 11,17 è comparso l'Avv. DE LUCA PAOLO, per parte ricorrente, che rileva la tardività della costituzione del CP_1
invocando le preclusioni e decadenze conseguenti, dichiarando di non
[...] accettare il contraddittorio, facendo presente che non è contestata la consegna del modello di pagamento utilizzato e del pagamento medesimo;
è presente altresì l'Avv. Alessandro Gangemi per delega dell'Avv. Grasso per il che Controparte_1 rileva che le eccezioni formulate in comparsa non sono soggette a decadenza per costituzione tardiva, ribadisce quanto eccepito in atti ed, in particolare, che il verbale avrebbe dovuto essere pagato secondo le modalità in esso specificate;
i procuratori discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza dell'11.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile, iscritta nel registro generale degli affari contenziosi al n.
4368/2023
TRA
nata il [...] a (c.f. Parte_1 CP_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti De Luca Ernesto e C.F._1
De Luca Paolo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in CP_1
Via XXVII Luglio n. 62, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
CONTRO
l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Fortunata Grasso, per procura in atti;
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'11.06.2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.11.2023, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 4675 del 26/10/2023 del
Comandante della Polizia Municipale di emessa in forza del verbale di CP_1 accertamento di violazione amministrativa n. 57825L/2020 del 18/1/2020 della
Polizia Municipale elevato a carico della istante per aver violato l'art. 5 Ord. Sind. n. 261/16 e art. 2 punto g) della Delib. Giunta 487/19, perché “conferiva rifiuti solidi urbani all'interno dell'apposito cassonetto, in giornata non consentita (sabato)”. La ricorrente poneva a fondamento dell'opposizione il fatto che in data 10.03.2020, presso l'Ufficio Postale 8 di Viale della Libertà, avrebbe CP_1 pagato la sanzione irrogatale in misura ridotta.
Deduceva, pertanto, l'illegittimità del provvedimento impugnato, emesso dalla
Polizia Municipale alla luce del mancato pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, determinante, dunque, una indebita duplicazione della sanzione irrogata.
Proseguiva, poi, che in conseguenza della non dovutezza delle somme e dell'illegittima emissione del provvedimento impugnato, non sarebbero neppure dovute le somme oggetto di ingiunzione, richieste a titolo di spese di notifica alla dell'ordinanza opposta ed a qualunque altro titolo. Pt_1
Chiedeva, dunque, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Instauratosi, regolarmente, il contraddittorio, il si costituiva Controparte_1 resistendo al ricorso.
La causa non richiedeva istruzione, all'udienza del 09.05.2025 il GI sospendeva gli effetti esecutivi dell'atto impugnato e, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Passando all'esame del merito della controversia si osserva che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento attesa l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione.
Va evidenziato, in relazione alla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e al relativo riparto dell'onere probatorio, che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma è un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione (Cassazione civile , sez. II,
11/05/2022 , n. 14861).
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che sull'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (cfr. Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass.
n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n.
20930/2009; Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015).
Passando all'esame del caso di specie, risulta fatto incontestato e pacifico che a seguito dell'elevazione del verbale del 18.01.2020, Parte_1 provvedeva, tempestivamente, al pagamento della sanzione (cfr. all. ricorrente).
Più segnatamente, tale pagamento avveniva prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, datata 26.10.2023 n. 4675 (cfr. all.)
Risulta, pertanto, fatto incontestato che la sanzione ingiunta con l'ordinanza ingiunzione opposta, dell'entità di € 465,50, è stata integralmente pagata. Ciò posto, la ricorrente, come primo ed assorbente motivo di ricorso, asserisce l'illegittimità delle pretese avanzate dalla Polizia Municipale di CP_1 sostenendo l'assoluta identità sostanziale tra le richieste formulate di contestazione e quelle riproposte nell'ordinanza ingiunzione oggetto d'impugnazione. Dal raffronto del verbale di contestazione con l'ordinanza ingiunzione opposta emerge la sostanziale sovrapponibilità delle richieste formulate nel suddetto verbale e quelle formulate nell'ordinanza ingiunzione opposta.
Invero, emerge che sia il numero del verbale, 57825L/2020 del 18.01.2020, che la contestazione sono coincidenti.
Ebbene, è stato documentato dalla che la sanzione comminata all'odierna Pt_1 ricorrente con l'ordinanza ingiunzione n. 4675 era già stata pagata dalla stessa in data 10.03.2020, quindi tempestivamente, al fine di fruire del pagamento in misura ridotta e, in ogni caso, prima della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Ciò si evince dalla produzione della ricorrente, la quale ha allegato il modello di pagamento F23, da questo, infatti, è stato possibile individuare che è stato effettuato il pagamento del verbale del 18.01.2020 n. 57825L/2020, che il pagamento aveva ad oggetto, appunto, una sanzione e, infine, che era stato indirizzato alla Polizia Municipale.
Ora, se il pagamento viene effettuato tempestivamente, il procedimento sanzionatorio si estingue senza alcuna conseguenza per il trasgressore, pertanto,
l'avvenuto pagamento, che è stato documentato dall'odierna opponente, ha piena efficacia estintiva del relativo procedimento amministrativo.
Quanto alla prova del pagamento questo risulta incontestato da controparte, in secondo luogo, i modelli F23 allegati al ricorso introduttivo costituiscono valida prova del pagamento.
Infine, per completezza, occorre precisare che alla luce di quanto prospettato e provato dalla ricorrente, il non ha neppure dimostrato la Controparte_1 legittimità dell'ordinanza ingiunzione successivamente emessa per omesso pagamento della sanzione.
Pertanto, l'ordinanza ingiunzione impugnata è illegittima e viene annullata, per l'effetto le somme richieste alla parte opponente a titolo di sanzioni amministrative per un totale di € 465,50 non sono dovute. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 e ss. modifiche, tenuto conto della non particolare complessità e del valore della causa, seguono la soccombenza e gravano sul e in favore di Controparte_1
. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 annulla l'ordinanza ingiunzione n. 4675 del 26/10/2023 del Comandante della Polizia Municipale di CP_1
- Condanna il in persona del sindaco pro tempore, alla Controparte_1 rifusione in favore di delle spese processuali che si Parte_1 liquidano in complessivi € 732,00, di cui € 662,00 per compensi e € 70,00 per spese vive, oltre oneri e accessori, spese generali, come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Clarissa Nania, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, 11 Giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna