Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/06/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4052/ 2022 TRA
, (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura in atti , dall'avv. Pasquale Biondi (C.F
) elettivamente domiciliato presso lo studio legale in CodiceFiscale_2 indirizzo telematico
Ricorrente
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall' avv.to ALLOCCA PASQUALE ( C.F. ) e dall'avv. ROBERTA TROIANO (C.F. C.F._3
) , con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al C.F._4
Corso Garibaldi n. 387
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Con ricorso depositato il 15.07.2022 il ricorrente, premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta, lamenta che la retribuzione ricevuta per le giornate Contr in cui ha goduto delle ferie è stata inferiore a quanto spettante, avendo l illegittimamente escluso dalla base di calcolo di alcune indennità intrinsecamente connesse all'espletamento delle sue mansioni e/o collegate al
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In particolare il ricorrente deduce che, durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, non ha percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio, in quanto la società datrice di lavoro non aveva ricompreso nell'indennità versatagli, per i periodi di fruizione delle ferie annuali, le seguenti spettanze intrinsecamente connesse all'espletamento delle sue mansioni e/o collegate al suo status personale e professionale: 1) indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011 (erogata per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione); 2) indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011 (erogata per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione); 3) oltre alla indennità di turno e domenicale, previste dall'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981. Contr Si è costituita tempestivamente in giudizio l' che, contestando il fondamento della domanda, ed eccependo in ogni caso la parziale prescrizione, ha concluso per il rigetto del ricorso. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione, in quanto alla luce del recente orientamento della Cassazione di cui alla sentenza n. 26246/2022, considerato che tutte le pretese retributive fatte valere partono da settembre 2014, la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, che nel caso di specie non vi è ancora stata.
Ai fini di una compiuta individuazione della materia del contendere, va rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente a vedere incluse nella retribuzione, versata durante il periodo di fruizione feriale, l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011, l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 e l'indennità domenicale di cui all'Accordo Nazionale del 1981. Secondo la prospettazione attorea, tali voci, venendo corrisposte in maniera costante ed essendo legate alle mansioni effettivamente svolte, sarebbero, infatti, da ricondurre nel concetto di retribuzione globale di fatto. Il ricorso deve ritenersi fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza Per_1
del 2006, ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite"
[...] contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003, si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale
2 periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). CP_3
La giurisprudenza della Cassazione – ex multis: Cass. civ. sez. lav 17/05/2019 n.13425; Cass. civ. sez. lav. 30/11/2021 n.30/11/2021; Cass. civ. sez. lav. 23/06/2022 n.20216; da ultimo Cass. civ. sez.lav. 11/07/2023 n.19663 - nell'esaminare la questione della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione Europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore". Dunque, nel caso di retribuzione composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore.
Diversamente gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Detta interpretazione intende salvaguardare il diritto all'effettivo godimento delle ferie da parte dei lavoratori e, dunque, evitare che una retribuzione "non paragonabile" a quella "ordinaria" abbia un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo del diritto alle stesse e non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Una retribuzione feriale inferiore a quella ordinaria, tuttavia, ben potrebbe essere in linea con la giurisprudenza Europea, a condizione che le diminuzioni non siano tali da dissuadere il lavoratore dall'esercitare il suo diritto alle ferie. Invero, ove il giudice comunitario avesse inteso ritenere che la retribuzione dovesse essere identica/uguale con quella erogata durante il servizio, non avrebbe utilizzato aggettivi come "paragonabile" o "in linea di principio" o, ancora, non avrebbe fatto riferimento alla diminuzione di retribuzione che fosse idonea a dissuadere i lavoratori dal godimento delle ferie. Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in
3 contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e Per_2 altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Occorre, quindi, anche verificare se la retribuzione corrisposta possa costituire una dissuasione dal godimento delle ferie;
in tale prospettiva, un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione, essendo idonea a dissuadere il lavoratore dal beneficiare del diritto irrinunciabile alle ferie. Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). 2.3 È appena il caso di ricordare - come già ritenuto nella sentenza Cass. 20216/2022 citata - "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589). E' opportuno, poi, rammentare che, come già evidenziato dalla Cassazione nella sentenza del 23/06/2022 n. 20216 (con cui si è affermato che nel calcolo del compenso dovuto al personale navigante di compagnia aerea nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva, segnatamente dell'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185
4 del 2005 di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale “sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è, pertanto, tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria, conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 CP_4
p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più CP_5 estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso. Tanto premesso, ai fini della presente decisione, il Giudice, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dichiara di prestare adesione alle ordinanze n. 25840/2024 e n. 25850/2024 della Corte di Cassazione, che si sono espressamente espresse su identica questione in relazione alle prime tre voci (indennità perequativa a.r. 2011, indennità compensativa a.r. 2011, l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981). Ebbene, prendendo le mosse dall'indennità perequativa a.r. 2011 e dall'indennità compensativa a.r. 2011, va rilevato che le richiamate ordinanze n. 25840/24 e n. 25850/24 hanno confermato, condividendolo, il ragionamento della Corte d'Appello sia in ordine alla verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di tali voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse che alla pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita. In particolare, la Corte d'appello, considerati gli accordi collettivi applicabili, riteneva che l'interpretazione di tali norme collettive inducesse a ritenere che tutte le indennità precedentemente riconosciute ed assorbite nelle indennità perequativa e compensativa erano attribuite per compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte, nell'ottica di una omogeneizzazione del costo del lavoro con abolizione delle precedenti indennità e riconoscimento ai lavoratori dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa. Ciò era confermato dal fatto che l'indennità perequativa era stata attribuita sulla base della figura professionale rivestita e calcolata prendendo, quale riferimento, il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, mentre
5 l'indennità compensativa era stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequativa e quanto già percepito, sulla base della previgente contrattazione aziendale;
da ciò, a parere del giudice di secondo grado, appariva chiara ed evidente l'intenzione di correlare il riconoscimento delle due indennità agli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni svolte, prevedendo – nel caso di variazione di figura professionale nel corso del rapporto di lavoro – la variazione anche dei valori riconosciuti a titolo di indennità perequativa e compensativa, senza che ciò comportasse l'introduzione di alcun principio di omnicomprensitivà della retribuzione feriale. Alla luce di tale autorevole orientamento, che questo Giudice condivide ed al quale ritiene di uniformarsi, la domanda va in parte qua accolta. Venendo all'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981, soccorrono poi le argomentazioni contenute nell'ordinanza della ordinanza della Cassazione n. 25850/2024 confermativa della decisione di merito, che aveva a tal proposito ritenuto che “l''indennità di turno è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incommodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore allora appellante era tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza, e che essa non aveva alcun nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento della prestazione, e andava a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni ed era, quindi, assimilabile a quelle “integrazioni collegate (…) alle qualifiche professionali”, che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie”. Anche in parte qua la domanda deve essere pertanto accolta, in quanto fondata. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per la indennità domenicale. Dette indennità appaiono, invero, stabilmente connesse all'esecuzione delle mansioni di lavoro dei ricorrenti e vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse derivanti dalle ordinarie modalità del loro svolgimento;
quindi, sono assimilabili a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie. Deve, pertanto, ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - Accordo Nazionale del 21.5.1981 - che escludono o, meglio, non includono il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, con conseguente nullità di esse. Nel merito - evidenziato che l resistente non ha mosso rilievi mirati ai dati CP_1 ex adverso desunti dai cedolini paga prodotti, il che implica la non contestazione
6 delle modalità di lettura di tale supporto cartolare - deve ulteriormente rilevarsi che l'articolo 29 comma 2 CCNL Autoferrotranvieri Mobilità – TPL 28/11/2015, previo riconoscimento di ulteriori 4 giornate di ferie o permessi retribuiti per le ex festività soppresse di cui al comma 1, dispone che nel caso di mancata fruizione degli stessi “sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie”, vale a dire la “retribuzione normale” (stante l'implicito richiamo alla disciplina dettata in materia di retribuzione delle ferie annue dall'art. 5 CCNL 23/07/1976 es.m.i.). Ne consegue che il ragionamento svolto in relazione alla retribuzione normale dovuta al lavoratore per i giorni di ferie, vale anche per i giorni di permesso. Inoltre, il suindicato assunto trova conferma anche nell'originaria disciplina legale delle festività soppresse dettata dall'art. 5 l n. 260/1949, come sostituito dall'art.1 l.n. 90/1954, a norma del quale ai lavoratori dipendenti retribuiti in misura fissa e non fissa che non prestino la loro opera nelle festività soppresse deve essere corrisposta “la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio.”. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con riconoscimento della somma di € 1.516,94 in favore di . Parte_1
Con riguardo al governo delle spese di lite del presente giudizio sussistono gravi ed eccezionali ragioni, considerata la natura interpretativa delle questioni trattate e le oscillazioni della giurisprudenza di merito sulla fattispecie, che ne impongono la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso, condanna la al pagamento di euro €
1.516,94, in favore di al lordo Parte_1 delle ritenute di legge, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del credito al soddisfo;
2) compensa le spese;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 9/6/2025
Il Giudice
(dott. Giovanni Favi)
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