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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3734 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2017, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.tti Parte_1
SPARTACO PONTEDURO e VOCI ANNA MARIA presso il quale elettivamente domicilia ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Controparte_1
FABIO DAVOLI, presso il quale elettivamente domicilia
Resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/07/2017 , premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio in Girifalco il 26/12/1995 con dalla cui unione Controparte_1
sono nati (11/2/1997), (19/05/2000) e (06/08/2004), Persona_1 Per_2 Persona_3
rappresentava la volontà di separarsi in quanto viveva una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Deduceva che il marito dapprima manifestava un disinteresse per la moglie e successivamente anche per i figli, occupando le proprie giornate con impegni extralavorativi e frequentando assiduamente bar e sala giochi, divenendo sempre più dipendente dal gioco e mettendo a rischio le entrate familiari.
Sulla base di tali presupposti, ritenuti fondanti la crisi matrimoniale, la formulava le Pt_1
seguenti conclusioni:
“A) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, portandosi reciproco rispetto e pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. ; Controparte_1
B) Disporre l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre;
Per_2 Persona_3
C) Assegnare la casa coniugale alla ricorrente dove continuerà a vivere insieme ai figli;
D) Regolare le modalità di visita del padre nei confronti dei figli secondo il seguente criterio: il sig. eserciterà il diritto di visita tre volte alla settimana per tre ore al giorno, CP_1
accordandosi, con previo preavviso, con la sig.ra sui giorni della settimana, tenendo Pt_1
conto, in ogni caso, delle esigenze dei minori. Per il periodo estivo e Per_2 Persona_3
trascorreranno con il padre 10 gg consecutivi, periodo da concordarsi di anno ad anno tenendo conto degli impegni dei minori;
per il periodo delle vacanze Natalizie e Pasquali (SS. Natale,
Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Giorno dell'Angelo), i figli minori resteranno con il padre per un periodo pari alla metà delle vacanze;
E) Condannare il a corrispondere alla moglie a titolo di mantenimento per i figli € CP_1
350,00 mensili, cadauno, somma da aggiornarsi annualmente come da indici ISTAT, nonché al versamento delle spese mediche, straordinarie, scolastiche, ludiche ed extrascolastiche nella misura dell'80%;
F) Condannare il a corrispondere alla moglie a titolo di mantenimento della stessa la CP_1
somma di euro 200,00 mensili, da aggiornarsi annualmente con gli indici ISTAT;
G) Condannare il a corrispondere alla moglie la somma corrispondente alla metà della CP_1 rata mensile dei prestiti contratti nell'interesse della famiglia ammontante in € 236,00 oltre €
50,00 somma pari alla metà del premio assicurativo contratto nell'interesse dei figli minori con la
UBI Pramerica S.p.A.;
2 H) nominare il Giudice Istruttore e fissare l'udienza di comparizione e trattazione della causa dinnanzi a quest'ultimo.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre accessori di legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c. i quali si dichiarano antistatari.”
Si costituiva con comparsa del 22 gennaio 2018 , il quale, seppur aderendo alla Controparte_1
richiesta pronuncia di separazione, contestava quanto formulato da controparte.
Deduceva, infatti, di aver sempre subìto passivamente le angherie della consorte, contestava la ricostruzione dei fatti formulata dalla moglie in ordine all'insorgere della crisi coniugale e formulava le seguenti conclusioni “Piaccia al Tribunale:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e , con collocazione Per_2 Persona_3
presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre alle seguenti modalità: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 20.00; nel corso di ciascuna settimana, potrà vederli quando vorrà previo avviso telefonico da dare alla madre almeno 12 ore prima;
durante le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 06 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori potranno trascorrere con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, i figli potranno trascorrere con ciascuno dei du e genitori due settimane, anche consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Quanto al figlio maggiorenne ed a che tra qualche mese Per_2
compirà 18 anni, il padre potrà vederli quando lo vorrà.
3) Dichiarare che entrambi i coniugi avranno il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione dei figli, ed inoltre, le decisioni di maggior rilievo saranno adottate di comune accordo da entrambi i genitori, a tal fine i coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per concordare gli indirizzi da seguire circa l'educazione e l'istruzione degli stessi, nel pieno rispetto delle loro naturali inclinazioni;
3 4) Statuire che i coniugi si danno l'assenso, per il rilascio di documenti validi per l'espatrio relativamente ai figli minori, mentre, rilasciano il proprio consenso a trasferimenti nel territorio nazionale che garantiscano comunque il diritto di visita dei figli ad entrambi i coniugi.
5) Assegnare la casa coniugale alla moglie;
6) Stabilire a carico della moglie un assegno di mantenimento di € 300,00 a favore del marito;
7) Accertare e dichiarare che il matrimonio è fallito per esclusiva responsabilità della sig.ra
e, pertanto, addossare alla stessa il relativo addebito. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Comparsi i coniugi all'udienza presidenziale del 23 gennaio 2018, e tentato invano la conciliazione delle parti, con ordinanza del 7.06.18 il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separatamente, con affido condiviso del figlio, allora minore, , e collocamento Persona_3
presso la madre, cui assegnava la casa coniugale sita in Girifalco, ove abitare unitamente ai figli e disponendo, altresì, un calendario di visita padre/figlio e assegno di Persona_3 Per_2
mantenimento a carico del in favore dei figli e per € 360,00. CP_1 Persona_3 Per_2
Rigettata la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale proposta da parte resistente e concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc, la causa veniva istruita con interrogatorio formale del resistente e l'escussione di quattro testi per parte attrice, tra cui le due figlie della coppia.
Rinviata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 22 aprile 2024, con concessione dei termini di legge.
La ricorrente nelle proprie memorie conclusionali rinunciava alla domanda di affido esclusivo dei figli, stante il raggiungimento della maggiore età, e concludeva domandando:
a) Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, sig.
[...]
, per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e per aver causato con il CP_1
proprio comportamento la fine di ogni rapporto e la dissoluzione del vincolo matrimoniale;
b) Assegnare la casa coniugale alla moglie sig.ra perché continui ad abitarla Parte_1
unitamente ai figli e;
Persona_3 Per_2
4 c) Condannare il a corrispondere alla moglie a titolo di mantenimento per i figli € 350,00 CP_1
mensili, cadauno, somma da aggiornarsi annualmente come da indici ISTAT, nonché al versamento delle spese mediche, straordinarie, scolastiche, ludiche ed extrascolastiche nella misura dell'80%;
d) Condannare il a corrispondere alla moglie la somma:1) € 236,50 mensili, CP_1 corrispondente alla metà di nr. due rate mensili (ammontanti ad € 473,00 mensili) che quest'ultima corrisponde mensilmente a titolo di cessione di un quinto per i finanziamenti di cui agli all. 2 e 3 delle memorie integrative, a far data dalla domanda di separazione fino ad estinzione nonché il rimborso dei seguenti debiti:
2) € 16.945,61 (già all. 4 alla memoria integrativa dell'8.9.2018)
3) € 14.710,50 (già all.5 alla memoria integrativa dell'8.9.2018)
4) € 50,00 somma pari alla metà del premio assicurativo contratto nell'interesse dei figli minori con la UBI Pramerica S.p.A. a far data dalla domanda di separazione fino ad estinzione.
In ogni caso condannare il resistente alle spese, diritti ed onorari di giudizio, iva, cpa oltre spese generali al 15%, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati, il quali si dichiarano antistatari ex art 93 c.p.c.
Il resistente non modificava le domande e depositava le proprie memorie.
***
Sulla domanda di separazione dei coniugi
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c. Ritiene il Collegio, infatti, che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, confermata anche dalle reciproche domande di addebito formulate dalle parti, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse della prole, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano
5 agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Sulla richiesta di addebito avanzata dalle parti
Sulla domanda di addebito formulata dal CP_1
Il resistente, nella propria comparsa di costituzione, attribuisce la causa della crisi coniugale alla moglie, deducendo un comportamento della stessa prevaricatore e del tutto insensibile alle esigenze del tanto da essere stato costretto a dormire sul divano e ad abbandonare il CP_1
primo lavoro, su richiesta della stessa consorte.
La stessa è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Va, in primo luogo, osservato che è ormai consolidato il principio secondo il quale affinché si possa giungere ad una pronuncia di separazione con addebito è necessario che venga prima accertata, in maniera rigorosa, la sussistenza di un nesso causale tra la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ovvero del grave pregiudizio all'educazione della prole. Il comportamento legittimante l'addebito deve essere oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c. anche cosciente e volontario e la violazione deve essere la causa determinante la crisi coniugale. «Ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I,
2010, n. 21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566).
A giudizio del Collegio la domanda del resistente non ha trovato adeguato riscontro probatorio e pertanto va rigettata, non avendo la parte provato in cosa sarebbe consistito il comportamento della moglie contrario ai dover coniugali. Nella comparsa di costituzione, nonché in sede di conclusioni, la difesa di parte resistente ha chiesto l'addebito della separazione in capo alla ricorrente, attesa il comportamento tenuto in costanza di matrimonio dalla che avrebbe Pt_1
causato la crisi coniugale, ma quanto asserito risulta sfornito di supporto probatorio.
Sulla domanda di addebito proposta dalla ricorrente
6 nel ricorso introduttivo, ribadito nelle comparse conclusionali, chiedeva al Tribunale di Parte_2
accertare che la causa della separazione fosse da addebitarsi al marito, il quale nel corso della convivenza aveva violato i doveri coniugali, disinteressandosi della stessa in un primo momento e dei figli successivamente. Aggiungeva, altresì, che la separazione fosse da addebitarsi al marito, in quanto la dipendenza dello stesso dal gioco d'azzardo, avrebbe causato la crisi matrimoniale, mandando in rovina l'economica della famiglia.
A supporto delle suesposte deduzioni, la ricorrente domandava ammissione della prova p er testi, per il tramite delle due figlie, nonché del proprio germano e del genero, e produceva documentazione attinente azioni esecutive intraprese nei suoi confronti per il recupero di debiti contratti con agenzie di credito.
Entrambe le figlie e il genero confermavano l'assiduità della presenza del presso il bar CP_1
a Girifalco, la figlia così dichiarava all'udienza dell'8/10/2019 “Più in Pt_3 Persona_1 particolare devo dire che mio padre era dedito al gioco d'azzardo che praticava in prevalenza presso il , dove passava le giornate dopo il lavoro fino a sera tardi. Arrivava a casa Parte_4 quando noi stavamo dormendo”, mentre all'udienza del 12/01/2021 affermava “ricordo Per_4
che nel periodo 2016-2017, tutti i giorni, dopo il lavoro, mio padre si recava al bar in quanto vedevo l'auto di mio padre parcheggiata davanti al bar;
[…] so che mio padre era dedito Pt_3 al gioco d'azzardo, quando mio padre era ancora a casa con noi;
una volta, avevo circa 14 anni, ero con mio sorella e mio papà al centro commerciale ai due mari e ricordo che si è fermato a giocare, ma non ricordo il luogo esatto né il gioco;
ricordo che è entrato nel posto, e io l'ho aspettato fuori.”
Escusso all'udienza del 12 gennaio 2021 anche lo stesso genero della ricorrente, , Persona_5 confermava l'assunto delle precedenti testimoni, dichiarando “ricordo che quando tornavo a casa dal lavoro, per recarmi a casa di mia suocera, vedevo sempre, tutte le sere, l'auto di CP_1 parcheggiata davanti al bar;
io vedevo l'auto ma so che lui si intratteneva nel bar a Pt_3
giocare in quanto lo diceva a casa alle figlie e anche a me che dormivo a casa loro, da dicembre
2015 fino ad aprile 2016. Da quando ho conosciuto so che egli era sempre al bar anche CP_1
dopo che sono andato a vivere con per conto nostro. […] io so che quando Persona_1
rientrava a casa si parlava con lui;
c'erano sempre discussioni in casa per questioni economiche, per quanto io sappia non si faceva carico delle spese di casa. […] io non ho mai visto il CP_1
giocare ma ricordo che ne parlavano i familiari e che giocasse a carte me lo ha detto lui. CP_1
Non so a quali giochi di carte giocasse. […] ricordo che quando abitavo a casa , il CP_1
7 rientrava la sera verso le dieci. Capitava tutte le sere e non cenava mai con noi. Era CP_1
veramente raro che il consumasse i pranzi in casa in famiglia, ricordo a Natale e qualche CP_1 pranzo, era veramente raro.”
Le dichiarazioni rese dai testi, sebbene descrivono che il quasi sempre frequentava il bar CP_1
sito nella sua città, non sono sufficienti a provare l'esistenza del nesso di causalità tra tale condotta e l'insorgere della crisi familiare.
Difatti, rileva il Collegio che le dichiarazioni testimoniali rese in udienza non sono tali da dimostrare l'efficienza causale dell'asserita ludopatia con la rottura dell'affectio coniugalis, posto che sebbene tutte le deposizioni abbiano confermato l'inclinazione del al gioco, nessuna CP_1
ha reso evidente che tale condotta abbia generato la crisi coniugale.
Neppure il carteggio prodotto dalla ricorrente dimostra l'effettivo addebito delle passività economiche familiari al solo non potendo evincere da tale produzione la finalità per cui è CP_1
stato fatto accesso al credito, che sembrerebbe stato contratto anche per precedenti debiti della ricorrente.
Del resto, va ricordato che, per costante giurisprudenza, l'indagine sull'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi non può derivare semplicemente dalla valutazione di singoli episodi della vita coniugale, ma deve scaturire da un globale e rigoroso accertamento delle reciproche condotte.
Inoltre, la pronuncia di addebito postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri che l'art.143 cc pone a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente collegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevante la condotta successiva al verificarsi di tale situazione.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza.
Pertanto, la separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c
Su provvedimenti di carattere economico
8 Sulla domanda formulata dalla ricorrente in ordine al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti
Va premesso che nelle more del giudizio tutti i figli della coppia sono diventati maggiorenni per cui le domande in merito all'affido e al collocamento si intendono caducate.
In relazione all'assegno di mantenimento in favore dei due figli della coppia, e Per_2 Per_3
[...
, entrambi maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, in via preliminare deve osservarsi che sussiste la legittimazione della ricorrente ad agire iure proprio per la determinazione di un assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge in favore dei figli maggiorenni. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n. 9238)“Il genitore separato cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato iure proprio, in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento. Ne consegue che, essendo stati i figli e affidati alla Per_2 Persona_3
madre con ordinanza presidenziale ed essendo, come già detto, tutt'ora conviventi con la stessa, permane in capo alla predetta la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Sempre in via preliminare va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., introdotto dal d.lgs.
154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente del resto a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies c.c.. La giurisprudenza ha ulteriormente approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c.”: si prevede che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto)
9 del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato
(Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006); deve osservarsi che il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari
(Cass.23673/2006; 4765/2002).
Ciò premesso, in ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, maggiorenni ma pacificamente non autosufficienti, soccorrono i criteri contenuti nel novellato art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c., disposizione applicabile anche in materia di divorzio. In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli (rispettivamente di anni 25 e di anni 21), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle loro esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055). In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre.
Dagli atti è emerso che attualmente i due figli della coppia e non sono Per_2 Persona_3
economicamente autosufficienti.
Alla stregua delle emergenze processuali, considerato che parte resistente non ha mai prodotto i suoi redditi, allegando alla comparsa di costituzione la sola copia del certificato di disoccupazione,
e deducendo di essere privo di occupazione, sussiste comunque l'obbligo del mantenimento in favore dei due figli, e si ritiene congrua, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma
10 mensile di € 360,00 (trecentosessanta,00) da ripartirsi in € 180,00 (centoottanta,00) cadauno per i figli maggiorenni ma non autosufficienti e . La somma come stabilita andrà Per_2 Persona_3
versata alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di marzo 2025.
in merito all'assegno di mantenimento richiesto dal in suo favore CP_1
La giurisprudenza rileva che: “in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di una attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte ed ipotetiche”(Cass. 5817 del 2018 18820/2022).
Ne deriva quindi, che in materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertato in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire una occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art.156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo.
Ebbene, applicando tali coordinate al caso in esame, e non avendo il fornito alcuna prova CP_1
a supporto della propria domanda, non può che essere rigettata.
Sulla assegnazione della casa coniugale
Per quanto attiene all'assegnazione della casa coniugale, il previgente art. 155 quater cod. civ. e l'attuale art 337 sexies cc facendo riferimento all'interesse dei figli, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori” (Cass n 21334 del 18/09/2013). Il criterio di assegnazione è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli, individuato alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 14553 del 2011) nel loro diritto a conservare l'habitat domestico nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori. Il legislatore ha, quindi, ancorato l'assegnazione della
11 casa all'affidamento ed alla collocazione dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, escludendo la necessità di provvedere sull'assegnazione negli altri casi.
Considerato che i figli e maggiorenni ma non economicamente Per_2 Persona_3
autosufficienti, convivono con la madre presso la casa coniugale, questa deve essere assegnata alla
Pt_1
Sul punto si fa presente che parte resistente non si oppone aderendo all'assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
Sulle ulteriori richieste di carattere economico formulate dalla ricorrente
Non avendo il Collegio competenza a decidere in ordine alle ulteriori domande formulate dalla ricorrente, esulando dall'oggetto dell'odierno giudizio, si dichiara l'inammissibilità delle stese.
Sulle spese di giudizio.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, della soccombenza reciproca, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso di come indicata in epigrafe, così Parte_1
provvede:
a) pronunzia la separazione dei coniugi (atto Parte_5
n. 26, parte 2, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1995);
b) rigetta le richiesta di addebito formulate reciprocamente dai coniugi;
c) rigetta la richiesta di assegno di mantenimento formulata dal;
CP_1
d) pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma complessiva mensile di euro 360,00 (trecentosessanta,00) da ripartirsi in € 180,00 (centoottanta,00) e , entro il giorno 10 di ogni Per_2 Persona_3
mese; detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato, secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla moglie il 50 % delle spese CP_1
straordinarie in favore dei figli, previamente concordate;
f) assegna la casa coniugale a;
Parte_1
g) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalla Pt_1
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
12 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Girifalco per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 12/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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