Sentenza breve 23 aprile 2025
Decreto cautelare 9 maggio 2025
Ordinanza cautelare 30 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/10/2025, n. 7691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7691 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07691/2025REG.PROV.COLL.
N. 03690/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3690 del 2025, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 7901/2025, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra -OMISSIS- ha impugnato di fronte al TAR Lazio un’ordinanza di sgombero adottata dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, relativa ad un immobile sito in -OMISSIS- (CE). L’Amministrazione era intervenuta in seguito a una misura di prevenzione patrimoniale di confisca divenuta definitiva nei confronti del padre della ricorrente.
La ricorrente, residente nell’immobile in questione, lamentava principalmente la carenza motivazionale dell’ordinanza e sosteneva che la liberazione dell’immobile avrebbe privato le proprie figlie minori del diritto a un’abitazione.
2. Il TAR, con sentenza n. 7901 del 2025, ha respinto il ricorso, richiamando la natura vincolata del provvedimento impugnato.
3. Avverso tale sentenza la sig. -OMISSIS-ha proposto appello.
L’appellante lamenta che l’Amministrazione prima e il TAR poi non abbiano considerato l’esigenza delle minori di disporre di un’abitazione, in violazione della Convenzione di New York sui diritti dei fanciulli e della stessa Costituzione italiana. Ove non sia possibile una lettura “costituzionalmente orientata” della pertinente normativa, l’appellante chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale.
Viene stigmatizzato anche il fatto che l’ordine di sgombero deriva da una misura adottata nei confronti di una terza persona (il padre dell’appellante) e che il termine concesso agli occupanti per il rilascio dell’immobile sia troppo breve.
4. Si è costituita l’Amministrazione, depositando documenti.
5. Con ordinanza n. 1957/2025, questa Sezione ha respinto la richiesta di misure cautelari, ravvisando l’assenza di fumus boni iuris .
6. All’udienza del 25 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato.
L’ordinanza impugnata è stata adottata ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, il quale, all’ultimo periodo, prevede che per la tutela dei beni confiscati, anche prima del provvedimento di destinazione, si applichi l’art. 823, comma 2, c.c. Quest’ultima disposizione, come noto, assicura alla pubblica amministrazione la possibilità di agire in autotutela a difesa della proprietà e del possesso dei beni del demanio pubblico.
Come già evidenziato in sede cautelare, l’ordinanza di sgombero è pacificamente considerata un provvedimento vincolato, strettamente consequenziale rispetto all’avvenuta confisca, per effetto della quale il bene immobile viene definitivamente acquisito al patrimonio dello Stato (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 12/06/2024, n. 5264; id., 06/06/2024, n. 5075; id., 30/05/2022, n. 4383).
Il termine di centoventi giorni concesso per il rilascio dell’immobile, a partire dalla notifica dell’ordinanza impugnata, appare congruo e sufficiente alla ricerca di una nuova soluzione abitativa. Si ricorda al riguardo che, anche nell’esecuzione civilistica, “ il giudice dell’esecuzione ordina la liberazione dell’immobile occupato dal debitore e dal suo nucleo familiare con provvedimento emesso contestualmente al decreto di trasferimento ”, come previsto dall’art. 560, comma 8, c.p.c. Il successivo comma 10, relativo all’attuazione di tale ordine, non prevede specifici termini a garanzia del debitore, se non quello per l’asportazione dei beni mobili che non devono essere consegnati, il quale non può essere inferiore a trenta giorni ed è comunque derogabile in caso di urgenza.
Per quanto riguarda le censure di incostituzionalità della normativa di settore, esse sono prive di rilevanza o, comunque, manifestamente infondate.
In particolare, non sono rilevanti le questioni attinenti a norme che regolano il procedimento volto alla confisca di prevenzione, che avrebbero potuto, al più, essere fatte valere di fronte al giudice ordinario.
Le censure riferite all’art. 47, d.lgs. n. 159 del 2011 sono, invece, manifestamente infondate. Non vi è dubbio che tra i compiti della Repubblica vi sia quello di garantire il diritto all’abitazione, specie in favore di soggetti minori. Tuttavia tale diritto deve essere assicurato a tutti coloro che si trovino in stato di indigenza, attraverso strumenti normativi e amministrativi di carattere generale, che permettano l’intervento delle Istituzioni competenti in ogni caso di necessità. Ove le pertinenti norme primarie si rivelassero insufficienti, sarebbe contro di esse che, al limite, potrebbero essere sollevate, nelle opportune sedi, questioni di legittimità costituzionale.
Al contrario, nessuno specifico diritto può vantare colui che occupi abusivamente un immobile acquisito al patrimonio pubblico a seguito di confisca di prevenzione. Sarebbe, anzi, irragionevole una normativa che consentisse di impedire lo sgombero sulla base delle più varie esigenze abitative delle persone appartenenti alla cerchia familiare del soggetto attinto dalla misura di prevenzione, poiché la stessa finirebbe con l’incentivare comportamenti opportunistici, a detrimento degli interessi pubblici tutelati dalla disciplina della prevenzione antimafia.
8. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese processuali, in favore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Le spese sono liquidate in euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in -OMISSIS-nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.