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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n.9776/21 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “risarcimento danni”, discussa e decisa all'udienza del 21.03.2025, proposta da
rappresentato e difeso dall'Avv.to De Cicco Silvia, Parte 1 '
mandato in atti;
-attore-
contro
Controparte 1 in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avv.to De Giorgi Anna, mandato in atti;
-convenuto
Con atto di citazione del 9.12.2021, Parte 1 conveniva di CP 1 per sentirla dichiarare Controparte_2
responsabile dell'infortunio occorsogli e per chiedere la condanna al pagamento in proprio favore della complessiva somma di
E.19.549,06 a titolo di risarcimento per i danni patiti, oltre interessi, rivalutazione monetaria, spese e onorari di causa.
L'attore asseriva che: in data 19.02.2020, intorno alle ore 00.30, si trovava alla guida del motociclo piaggio Liberty tg. X8C53H, di proprietà di CP_3 con a bordo come terza trasportata Persona 1 ; nel percorrere Via Agri direzione via Adriatica, giunto in prossimità del piazzale antistante la scuola Persona 2 '
incappava in un dissesto del manto stradale non visibile a causa della scarsa illuminazione legata alla tarda ora, per cui perdeva il controllo del mezzo rovinando in terra.
Con comparsa del 13.04.2022 si costituiva in giudizio il CP 1
[...] , in persona del Sindaco p.t., il quale impugnava e contestava l'avversa domanda in quanto totalmente infondata e sfornita di prova.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'attore, prova testimoniale e CTU medico-legale.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 29.11.2024 il Tribunale
rinviava la causa per la discussione ai sensi dell'art.281 cpc, concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 21.03.2025 la causa veniva discussa e decisa con lettura contestuale di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e dev'essere accolta per quanto di ragione.
Giova premettere come la regola di diritto applicabile al caso di specie debba essere correttamente individuata nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c., rinvenendosi una responsabilità della pubblica amministrazione nel caso di omessa custodia dovuta ad insufficiente o assente manutenzione dei propri beni demaniali, tra cui le strade a libera percorrenza indipendentemente dalla loro estensione, salvo l'amministrazione dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (cfr. ex pluribus Cass.
n. 21508/2011).
Grava, così, in capo all'attore l'onere probatorio del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, ovvero del sinistro occorso, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità - cioè il caso fortuito - in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr.
Cass. n. 11016/2011).
Tale caso fortuito, peraltro, ben può essere integrato dalla condotta dello stesso danneggiato - idonea ad interrompere il nesso eziologico con l'evento dannoso - laddove il suo comportamento non sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di auto- responsabilità necessario per l'utilizzo di beni ad estensione collettiva
(cfr. ex pluribus Cass. n. 4476/11).
Occorre, infine, sottolineare che - sebbene la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. abbia carattere oggettivo essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia - tuttavia "nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno" (Cfr. Cass. n.
2660/2013). Nella fattispecie in esame l'attore ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, provando il nesso causale tra la cosa e il danno, nonché l'obiettiva situazione di pericolosità del bene demaniale.
In sede di interrogatorio formale Parte 1 ha confermato che il giorno del sinistro si trovava a bordo dello scooter insieme alla terza trasportata Persona 1
La circostanza che l'attore abbia fatto confusione sul periodo dell'anno in cui è avvenuto il sinistro è comprensibile, visto il lasso di tempo trascorso dall'evento, e non può minare la credibilità del
Pt 1 in quanto il verificarsi dello stesso è provato dal certificato di pronto soccorso datato 19.02.2020.
L'attore ha confermato l'ora tarda in cui si è verificato il sinistro e la circostanza che sul luogo dello stesso non vi era pubblica illuminazione, ragione per cui non aveva potuto constatare che il manto stradale era dissestato e ammalorato;
egli infatti si era avveduto delle condizioni del manto stradale solo dopo essere caduto sull'asfalto. L'odierno attore ha riconosciuto lo stato dei luoghi nelle foto esibite allo stesso ed ha dichiarato che nell'occasione indossava regolarmente il casco.
Nella stessa udienza è stata ascoltata la teste Persona_1 la '
quale ha confermato la circostanza n. 1 della memoria 183 n. 2 c.p.c. di parte attrice, secondo cui: "in data 19.02.2020 alle ore 00:30 circa, era a bordo, come terza trasportata, dello scooter Piaggio liberty Tg.
X8C53H, nell'occasione condotto dal sig. Parte 1
La teste ha, altresì, confermato anche la posizione n. 2 secondo cui:
"mentre percorrevano via Agri, nell'abitato di CP_1, in direzione via
Adriatica, giunti nel piazzale antistante la scuola Persona 2 '
prima di svoltare a sinistra, incappavano in un dissesto stradale, che li faceva cadere a terra".
La teste Per 1 afferma che il dissesto stradale non era visibile né
facilmente evitabile perché la strada era buia, sebbene ci fosse l'impianto di pubblica illuminazione, aggiungendo: “...preciso che non si vedeva nulla e quindi era impossibile vedere il dissesto". La teste ha poi confermato che sia lei che il sig. Pt 1 venivano condotti dal 118 presso il Pronto Soccorso e riconosceva lo stato dei luoghi nelle foto che le venivano esibite.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c., essendo pacifico, da un lato, che l'Amministrazione convenuta abbia la custodia delle strade cittadine di cui è proprietaria, e che sia obbligata per legge a curarne la manutenzione, e dall'altro che l'evento dannoso sia stato determinato da un ampio dissesto del manto stradale, non segnalato e/o transennato, presente nel piazzale antistante la scuola [...]
Per 2 pertanto in un luogo che I avrebbe dovuto CP 4
maggiormente controllare, in quanto frequentato da una moltitudine di utenti
Dall'istruttoria peraltro non è emerso alcun comportamento anomalo tenuto dall'attore.
Nel caso di specie detto dislivello si presentava particolarmente insidioso, in quanto si confondeva con il colore dell'asfalto sgretolato e rattoppato in più punti, come da foto in atti, e al momento del sinistro, alle ore 00,30 di sera del mese di febbraio, la strada era buia, nonostante l'esistenza della pubblica illuminazione, come riferito dalla teste Per 1 .
Il dislivello in questione costituisce un vizio di manutenzione indipendente dalle altrui modalità di uso, di cui l'ente territoriale non poteva ignorare l'esistenza, e che avrebbe dovuto eliminare o quanto meno segnalare, affinchè non costituisse pericolo per gli utenti della strada, considerato peraltro l'ubicazione nei pressi di un edificio scolastico molto frequentato.
All'esito dell'istruttoria espletata, il CP 1 convenuto non ha fornito la richiesta prova liberatoria del fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, compreso quello imputabile alla condotta della stessa vittima, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità o di assoluta eccezionalità.
Nella fattispecie si ritiene tuttavia che l'evento dannoso sia riconducibile nella misura del 20% al comportamento colposo dell'attore, il quale, qualora avesse proceduto con maggiore cautela in orario notturno e in assenza di illuminazione adeguata, avrebbe potuto quantomeno contenere i danni.
Tale comportamento colposo non interrompe comunque il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, ma integra, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, un concorso di colpa idoneo a diminuire la responsabilità della P.A. (Cass. Civ. n.21328/10).
Ciò posto, si tratta ora di quantificare i danni subiti dall'attore.
Il CTU dott. Persona 3 ha riconosciuto il nesso causale tra l'evento oggetto di causa e i danni riportati dall'attore affermando che trattasi di soggetto affetto da “...esiti cicatriziali al volto con pregiudizio estetico complessivo lieve". Il Consulente ha poi quantificato: nn. 15 gg. di ITP al 50%; nn. 5 gg. di ITP al 25%; postumi invalidanti nella misura del 2%; spese mediche documentate pari ad € 210,00.
Sulla base di quanto emerso dalla C.T.U., il danno non patrimoniale e patrimoniale complessivamente riportato dall'attore, che aveva 20 anni al momento del sinistro, sulla base delle tabelle del danno biologico di lieve entità (art.139 Codice delle Assicurazioni) ammonta ad € 3.165,85, di cui € 1.979,86 quale danno biologico permanente
2%; € 414,30 per invalidità temporanea parziale al 50%; € 69,05 per invalidità temporanea parziale al 25%; € 492,64 per danno morale, €
210,00 per spese mediche documentate.
Ai fini della necessaria personalizzazione del danno morale, che dev'essere liquidato anche in assenza di reato qualora venga leso un diritto costituzionalmente garantito quale quello alla salute, si è tenuto conto dell'età del soggetto danneggiato e delle naturali sofferenze legate al trauma subito.
L'importo di cui innanzi, decurtato della percentuale di responsabilità imputabile all'attore (20%), si riduce ad € 2.532,68, oltre interessi legali dal dì dell'evento sino al saldo.
Trattandosi di debito di valore lo stesso, determinato alla data odierna, va devalutato e riportato al valore che aveva alla data dell'evento; su tale importo, come devalutato, vanno applicati gli interessi sulle somme anno per anno rivalutate, così come affermato da Giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Unite,
17/02/1995, n.1712).
All'esito del giudizio le spese di lite sostenute dall'attore devono essere poste nella misura dell'80% a carico del CP_1 convenuto e nella misura del 20% devono essere compensate tra le parti.
Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente nella misura dell'80% a carico del CP 1 convenuto e nella misura del 20% a carico dell'attore.
PTM
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del 9.12.2021 da nei Parte_1
Controparte 1 , in persona del Sindaco in carica: confronti del
- dichiara che il sinistro de quo è avvenuto nella misura dell'80% per responsabilità del e nella misura del 20% perControparte_1
responsabilità dell'attore;
- per l'effetto condanna il Controparte_1 in persona del Sindaco '
in carica, al risarcimento dell'80% dei danni subiti dall'attore Pt 1
[...] in occasione del sinistro, che già decurtati del dovuto vengono quantificati in € 2.532,68, oltre interessi legali come sopra specificato;
'- condanna Il in persona del Controparte_5
Sindaco in carica, al pagamento in favore dell'Avv. De Cicco Silvia, procuratore distrattario dell'attore, dell'80% delle spese e competenze del presente giudizio, che già decurtate del dovuto si quantificano in € 1.600,00, di cui € 200,00 per spese ed € 1.400,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e cap come per legge;
pone definitivamente le spese di CTU nella misura dell'80% a carico del CP 1 convenuto e nella misura del 20% a carico dell'attore.
Così deciso in Lecce, 21.03.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Avv. Grazia Carignani