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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5598/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 8730/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 26.09.2023, non notificata, pendente:
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Carlo Dama (C.F. , come da procura C.F._2
rilasciata in calce alla citazione di primo grado;
APPELLANTE
E (C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._3
difeso dall'Avv. Ugo Caristo (C.F. ), giusta procura C.F._4
in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado;
APPELLATO
Oggetto: azione di ingiustificato arricchimento.
Conclusioni:
per l'appellante: “1. Accogliere il seguente appello e riformare totalmente la impugnata sentenza;
accertare che il sig. CP_1
prelevando illegittimamente la somma di € 17.500,00
[...]
attraverso n. 4 bonifici bancari effettuati con accredito in favore del proprio conto corrente personale, ha abusato del mandato ad egli conferito dalla sua ex coniuge per l'utilizzo dell'internet banking del conto corrente bancario IBAN [...].
2. Per lo effetto, ovvero in applicazione dell'art. 2041 c.c., poiché egli senza una valida causa giustificativa si è arricchito a danno della sig.ra
, condannarlo alla ripetizione della somma di € Parte_1
17.500,00, ovvero a quella diversa somma ritenuta equa dal Giudice, tenuto conto, altresì, di quanto indicato dall'art. 192 c.c., il tutto oltre interessi maturati e maturandi, dal giorno dell'illegittimo pagamento fino alla data del soddisfo.
3. Rivalere l'appellante delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”;
pag. 2/34 per l'appellato: “1. Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra stante la violazione dell'art. 342 c.p.c., Pt_1
come innanzi esposto e con ogni pronuncia consequenziale;
2. Accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, di ogni domanda formulata dall'appellante ovvero rigettare nel merito l'appello, per le causali innanzi esposte e, dun-que, confermare in toto la sentenza
n. 8730/23 emessa dal Tribunale di Napoli dott. Notaro nel procedimento rg.n.19577/2020;
3. Accertare e dichiarare l'abuso del diritto posto in essere dall'appellante per quanto in-nanzi esposto e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma che l'Adito Giudice riterrà giusta ed equa, ai sensi di quanto sancito dall'art. 96 c.p.c;
4. Nella denegata e seppur non temuta ipotesi di accoglimento dell'appello accogliere l'eccezione in compensazione formulata dal per i motivi innanzi indicati con ogni pronuncia CP_1
consequenziale;
5. Condannare l'appellante alle spese e competenze legali anche del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, ritualmente notificata in data 22.9.2020, Pt_1
conveniva, dinanzi al Tribunale di Napoli, ,
[...] Controparte_1
deducendo che: nel contesto di una ordinaria e pacifica convivenza pag. 3/34 coniugale con , consegnava al proprio coniuge tutti i Controparte_1
codici di accesso inerenti all'Internet Banking relativamente al conto corrente presso banca Fideuram IBAN
[...], al fine di eseguire le spese di ordinaria amministrazione per conto della famiglia ovvero adempiere alle incombenze relative alle spese personali di essa, quale partecipazione a corsi o congressi, tasse automobilistiche e polizze assicurative relative alla propria autovettura Citroen C1 targata
EY266DP; in data 11.02.2020, in seguito alla crisi coniugale e conseguente separazione dei coniugi (formalizzatasi il 16.01.2020), essa istante apprendeva che il convenuto, abusando del mandato ad esso conferito per l'utilizzo dell'internet banking relativamente al suddetto conto corrente bancario, si era arricchito in suo danno per il complessivo importo di € 19.039,88, mediante l'esecuzione di sei disposizioni di bonifico, effettuate, a beneficio del conto personale del medesimo, ad insaputa di essa attrice;
prima dell'insorgere della crisi coniugale, essa non si era mai preoccupata né di accedere al sistema internet banking e né tantomeno di acquisire copia della documentazione cartacea che, per ragioni di opportunità suggerite a suo tempo dallo stesso marito, veniva recapitata presso lo studio di
, padre di , sito in Napoli alla via Persona_1 Controparte_1
A. Scarlatti n. 126; quindi, in costanza di matrimonio, l'unico soggetto che in forma esclusiva aveva avuto accesso alle informazioni relative a movimentazioni o estratti del suddetto conto corrente era stato il convenuto;
in seguito alla crisi coniugale e conseguente separazione dei coniugi, ella aveva iniziato ad interessarsi in forma diretta alla pag. 4/34 propria gestione economica e ad accedere a tutte le informazioni relative al proprio conto corrente ed in tal modo, in data 11.02.2020, veniva a conoscenza dei bonifici abusivamente disposti dal marito;
aveva diritto a ripetere dall'ex coniuge la somma di € 19.039,88 per esercizio abusivo del mandato ad esso conferito, ovvero in applicazione dell'art. 2041 c.c. poiché egli, senza una valida causa giustificatrice, si era arricchito a danno di essa attrice.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice così concludeva: “
1. Accertare che il sig. prelevando illegittimamente la somma di € Controparte_1
19.039,88 attraverso n. 6 bonifici bancari effettuati con accredito in favore del proprio conto corrente personale, ha abusato del mandato ad egli conferito dalla sua ex coniuge per l'utilizzo dell'internet banking del conto corrente bancario cod. IBAN [...].
Per lo effetto, ovvero in applicazione dell'art. 2041 c.c., poiché egli senza una valida causa giustificativa si è arricchito a danno della sig.ra
[...]
, si chiede la sua condanna alla ripetizione della somma di Parte_1
€ 19.039,88, oltre interessi maturati e maturandi, dal giorno dell'illegittimo pagamento fino alla data del soddisfo ..”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto, resistendo per quanto di ragione alla domanda, e deducendo che: durante il vincolo matrimoniale, protrattosi dal 2007 al 2020, esso aveva provveduto, mediante proprie personali sostanze, al pagamento delle spese di gestione della casa, nonché delle spese personali della moglie;
l'attrice mai gli aveva consegnato i codici di accesso al servizio di home banking e, del resto, l'esecuzione dei bonifici bancari, tramite tale pag. 5/34 servizio, richiedeva, dopo l'inserimento di codice utente e password,
l'inserimento del codice o-key e l'arrivo di un SMS di conferma di avvenuta operazione sul cellulare del correntista;
tanto smentiva la pretesa non conoscenza, da parte dell'attrice, delle operazioni di bonifico oggetto di domanda;
non rispondeva al vero che la si Pt_1
fosse del tutto disinteressata della gestione del proprio conto corrente, come emergeva dall'esame degli estratti conto, i quali comprovavano il compimento, oltre che di quelli oggetto di causa, anche di una serie di numerosi ulteriori bonifici a beneficio di terzi;
la documentazione bancaria non era stata mai in possesso di esso convenuto, perché disponibile tramite rendicontazione online e quindi facilmente reperibile dal correntista e considerato che, solo per un periodo di tempo limitato, la stessa veniva inoltrata dalla banca allo studio del dott. , ma, poi, consegnata alla peraltro, Persona_1 Pt_1
esso convenuto aveva chiesto alla propria banca il rilascio di un duplicato della carta Platino American Express collegata al proprio conto corrente, per consegnarla alla moglie al fine di permetterle di fronteggiare tutte le spese familiari;
la avvalendosi Pt_1
impropriamente di tale carta, aveva effettuato acquisti personali per un importo di euro 3.312,89.
Alla stregua delle esposte difese, il convenuto concludeva come segue:
“- rigettare la domanda, per l'inesistenza del credito vantato dalla
Dott.ssa e, solo in estremo subordine, perché lo stesso è estinto Pt_1
per compensazione col credito a sua volta spettante al Prof. CP_1
per tutti i motivi su esposti e con tutti i provvedimenti consequenziali.. ”.
pag. 6/34 Venivano accordati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., l'attrice ribadiva che la domanda aveva ad oggetto “le attribuzioni economico patrimoniali che abbiano esulato dal mero adempimento delle obbligazioni normalmente connesse e originate dal rapporto di convivenza e che hanno avuto come effetto esclusivo l'arricchimento del partner e travalicato i limiti della proporzionalità e dell'adeguatezza”.
Peraltro, la stessa aveva cura di ridurre il petitum alla minore somma di € 17.500,00, pari al complessivo ammontare delle seguenti disposizioni di bonifico effettuate dal a sua totale insaputa e CP_1
direttamente sul proprio conto corrente personale: “a) 03/09/2013 €
5.000,00 con causale “spese varie”; b) 29/04/16 € 5.000,00 con causale
“investimenti”; c) 06/04/17 € 3.000,00 con causale “spese varie familiari”; d) 17/09/18 € 4.500,00 con causale “investimenti” ...”.
Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., il convenuto ribadiva le proprie contestazioni, rilevando che tutti i bonifici oggetto di contestazione erano stati eseguiti se non direttamente, comunque nella piena consapevolezza della Pt_1
proprio perché si trattava di sue contribuzioni al menage familiare.
Confermava che, stante le modalità operative del servizio di internet banking, mai avrebbe potuto eseguire operazioni sul conto corrente della moglie ad insaputa della stessa.
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., l'attrice, in replica alle difese del convenuto, deduceva ulteriormente come le stesse causali delle operazioni di bonifico smentivano la tesi di una destinazione dei fondi pag. 7/34 ad esigenze familiari, atteso che le disposizioni del 29/4/2016 di €
5.000,00 e del 17.09.2018 di € 4.500,00 riportavano quale causale
“investimenti”. La inoltre, al fine di dimostrare che, Pt_1
unicamente a decorrere dal 14 settembre 2019, non era stato più possibile utilizzare in forma esclusiva la chiavetta “O-Key” e che, solo da tale periodo, era stato imposto l'obbligo della sua associazione alla modalità di autenticazione O-Key + SMS, dunque, a conferma dell'assunto secondo il quale per l'intero periodo relativo alle contestate diposizioni bancarie (antecedente all'anno 2019) era sufficiente il possesso della chiavetta o-key, di cui Controparte_1
aveva piena ed esclusiva disponibilità, produceva copia della guida ai servizi bancari Fideuram.
Con la stessa memoria l'attrice deferiva l'interrogatorio formale del convenuto ed articolava prova per testi.
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., il convenuto ribadiva ancora di essersi occupato della gestione economica familiare attraverso il pagamento di tutte le spese di casa dal proprio conto corrente e che, sporadicamente, la contribuiva attraverso la disposizione dei Pt_1
bonifici da essa personalmente eseguiti. Deduceva, altresì, che la moglie, in costanza di matrimonio, gli aveva rilasciato solo una procura ad operare, in suo nome e per suo conto, allo sportello o ad emettere assegni, mentre negava di avere mai ricevuto alcun mandato ad operare sull'internet banking.
Con la medesima memoria, anche il convenuto deferiva all'attrice interrogatorio formale ed articolava prova per testi.
pag. 8/34 Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., l'attrice, in replica alle deduzioni del convenuto, produceva copia della procura rilasciata all'allora coniuge, per operare sul conto corrente, evidenziando che da essa esulava l'operatività dell'internet banking, che, invece, era stato oggetto dell'ulteriore ed autonomo mandato in rem propriam conferito al in forma verbale e nel contesto CP_1
delle dinamiche familiari al tempo esistenti, allo scopo di assolvere alle spese del ménage familiare.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., il convenuto ribadiva, ulteriormente, che alcun mandato in rem propriam ad operare sul servizio di home banking gli era stato conferito dall'attrice.
Ammesse ed espletate le prove orali articolate dalle parti, all'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale rigettava la domanda, condannando l'attrice alla rifusione, in favore della controparte, delle spese processuali.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata il 21/12/2023, nell'osservanza del termine semestrale ex art. 327 c.p.c., sollecitandone l'integrale riforma in conformità delle conclusioni dinanzi riportate.
Costituendosi con comparsa tempestivamente depositata in data
20.3.2024, l'appellato resisteva al gravame, chiedendo dichiararsene pag. 9/34 l'inammissibilità, per assunta inosservanza dell'art. 342 cp.c., e contestandone nel merito la fondatezza.
All'esito dell'udienza ex art. 350 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte fissava per la rimessione della causa in decisione, ex art. 352 c.p.c., l'udienza del
18.4.2025, autorizzando le parti al deposito delle memorie conclusive nei termini di cui al predetto articolo.
Quindi, disposta la sostituzione della citata udienza con la concessione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., del termine per il deposito di note scritte, la causa, con ordinanza del 19.4.2025, era rimessa alla decisione del
Collegio.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli riteneva, per un verso, pacifico, oltre che documentalmente provato, il rilascio, da parte della di una Pt_1
procura che abilitava il coniuge alla gestione del conto corrente ad essa intestato. Per contro, ad avviso del Giudice di primo grado, doveva ritenersi recisamente contestato dal convenuto, il conferimento, ad opera della di un mandato in rem propriam afferente alla Pt_1
gestione del servizio di internet banking connesso al medesimo conto corrente di cui essa era titolare, come pure la disponibilità, da parte del del cd. codice o-key indispensabile per la relativa CP_1
funzionalità.
Posta tale premessa, il Giudice osservava che gli esiti della prova testimoniale non consentivano di ritenere dimostrato il compimento,
pag. 10/34 ad opera del dei bonifici oggetto di contestazione, in assenza CP_1
di autorizzazione ed in violazione dei limiti di proporzionalità ed adeguatezza dell'obbligo di contribuzione al menage familiare posto a carico di ciascun coniuge ai sensi dell'art. 143 c.c..
Secondo il Giudice, invero, i testi, indotti dall'attrice, ed Testimone_1
rispettivamente fratello e cognata della non Tes_2 Pt_1
avevano reso deposizioni da cui poteva desumersi che il CP_1
avesse agito all'insaputa della moglie, né tantomeno che avesse esorbitato dai citati limiti operativi del mandato.
Inoltre, ad avviso del Tribunale, i testi indotti dal convenuto dichiaravano di non sapere se il accedesse o meno al conto CP_1
on line della moglie.
Ed ancora, avendo la ammesso l'autorizzazione di svariate Pt_1
operazioni al fine di contribuire al menage familiare oltre che utilizzato in autonomia la carta di credito ed il bancomat, doveva ritenersi inverosimile che la stessa” al momento della separazione non fosse a conoscenza del saldo e delle movimentazioni connesse, le quali peraltro fino all'accordo di separazione non risultano essere mai state oggetto di contestazione tra i coniugi”.
Infine, il Tribunale valorizzava il fatto che i bonifici erano stati eseguiti in costanza di matrimonio, prima dell'emergere della crisi, sicché dovevano ritenersi “corrispondenti al principio di solidarietà matrimoniale ed al dovere di collaborazione e di assistenza morale e materiale tra i coniugi come sancito dall'art. 143 c.c.”.
pag. 11/34 Da tanto il Tribunale desumeva l'irripetibilità dei conferimenti patrimoniali spontaneamente eseguiti dal coniuge in costanza di matrimonio, anche alla luce del fatto che l'attrice non aveva dimostrato la non adeguatezza delle elargizioni patrimoniali alle circostanze ed all'entità del suo patrimonio.
Per tale ragione, riteneva che anche la domanda di ingiustificato arricchimento dovesse considerarsi infondata.
§ 4.
L'appellante, nel censurare la sentenza, sosteneva che la stessa era frutto di un'insufficiente disamina delle risultanze di causa da parte del
Giudice.
Infatti, nel qualificare le contestate elargizioni patrimoniali come sorrette da uno spirito di liberalità, il Giudice non aveva considerato che, nella specie, ne difettava il presupposto, costituito dall'essere tali atti stati consapevolmente effettuati dalla Pt_1
Ed invero, nel caso in esame, l'attrice, nel momento in cui esse venivano effettuate e fino a dopo l'accordo di separazione, era completamente all'oscuro delle disposizioni di bonifico oggetto di causa.
A riprova del fatto che il Tribunale aveva malamente apprezzato le risultanze di causa, deponeva la mancata valorizzazione, da parte del
Giudice, del contenuto della mail del 23.03.2020, inviata da CP_1
a .
[...] Parte_1
pag. 12/34 Secondo l'istante, il tenore di tale mail confermava che le operazioni di bonifico erano state eseguite dal convenuto all'insaputa della moglie.
Del resto, la tesi di una destinazione degli importi al soddisfacimento del menage familiare era contrastata dall'essere i bonifici stati eseguiti a beneficio, non di terzi, ma del conto personale del CP_1
Del pari erronea si rivelava l'affermazione del Giudice, a mente della quale mancava la prova della non adeguatezza delle disposizioni di bonifico all'entità del patrimonio di essa appellante.
Ed invero, al riguardo, l'istante deduceva di avere documentato, mediante la produzione di tutti gli estratti conto, che, sul suo conto corrente, vi era stata una giacenza che variava da un minimo di €
6.857,48 fino ad un massimo di € 17.079,52 e l'accredito mensile dello stipendio pari a € 1.871,60. Assumeva, altresì, che, anche alla luce delle condizioni economiche dell'accordo di separazione, le quali contemplavano il versamento in suo favore di un assegno mensile, da parte dell'ex coniuge, di € 1.350,00, quale contributo al mantenimento delle due figlie minori, doveva ritenersi provato che l'importo, oggetto di causa, pari a complessivi “ € 17.500,00 rappresentava una somma per la quale non sussisteva alcun rapporto di proporzionalità, nell'ambito delle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia, tra quanto sborsato e i doveri morali e sociali assunti reciprocamente dagli stessi soggetti”.
Secondo l'appellante, poi, la sentenza era affetta da intrinseca contraddittorietà, avendo, da un lato, considerato pacifico che la
[...]
Parte_2
[...] avesse affidato al marito la gestione del suo conto al fine di
[...]
contribuire alle necessità familiari, dall'altro ritenuto non dimostrata l'esecuzione, da parte del dei contestati bonifici in assenza di CP_1
autorizzazione.
L'appellante lamentava, altresì, che il Giudice non aveva opportunamente valorizzato le deposizioni dei testi, posto che, invero, mentre il germano di essa attrice aveva confermato la circostanza della consegna, al da parte della moglie, dei codici dell'home CP_1
banking ed il fatto che solo il marito eseguiva operazioni dal conto on line, essendo l'attrice incapace di farlo, l'altra teste, cognata della
[...]
riferiva che quest'ultima, solo dopo settembre 2019, le aveva Pt_1
chiesto di essere istruita circa il modo di utilizzo del servizio di internet banking.
Invero, a detta dell'istante, le prove testimoniali dimostravano che, prima del settembre 2019, la non aveva accesso al proprio Pt_1
conto corrente, avendo demandato l'incombenza al coniuge.
Peraltro, a confutazione di una destinazione delle somme alla contribuzione al menage familiare, deponeva anche la causale delle disposizioni del 29/4/2016 di € 5.000,00 e del 17.09.2018 di €
4.500,00, inequivocamente riferita ad investimenti.
Peraltro, a riprova del fatto che, solo a partire dal 14 settembre 2019, non era più possibile utilizzare la chiavetta “O-Key” in forma esclusiva,
e che solo da tale periodo (in avanti) era stato imposto l'obbligo della sua associazione alla modalità di autenticazione O-Key + SMS, dunque,
pag. 14/34 a conferma dell'assunto attoreo secondo il quale per l'intero periodo relativo alle contestate diposizioni bancarie (antecedente all'anno
2019) era sufficiente il possesso della chiavetta o-key, di cui CP_1
aveva piena ed esclusiva disponibilità, l'istante invocava il
[...]
documento, da essa prodotto in atti, costituito dalla copia della guida ai servizi bancari Fideuram.
Deduceva, altresì, l'appellante che essa, solo nel mese di settembre
2019, accedendo al proprio Internet Banking, aveva appreso che il marito, operando sul suo conto on line, aveva eseguito una disposizione di bonifico, a beneficio del conto personale di esso convenuto, di euro 8.000,00, della quale era stata prevista, nell'accordo di separazione dei coniugi, la restituzione.
Inoltre, asseriva che, solo successivamente alla negoziazione per la separazione dei coniugi, nei mesi di febbraio e marzo dell'anno 2020, aveva accertato, tramite gli ulteriori estratti conto frattanto acquisiti dalla banca, le movimentazioni eseguite dall'ex coniuge nel periodo precedente al 2018.
A conferma della condotta del deponeva, quindi, anche il CP_1
comportamento dallo stesso tenuto in sede di accordo di separazione, atteso che, in tale occasione, il convenuto aveva acconsentito alla restituzione degli ottomila euro oggetto del solo bonifico di cui, a quella data, essa istante aveva appreso l'esistenza.
Del resto, in sede di separazione, mentre essa ignorava le restanti operazioni di bonifico, poi oggetto della domanda portata al vaglio del pag. 15/34 Tribunale, eseguite dall'ex coniuge con modalità analoghe, il CP_1
le aveva taciute, a riprova ulteriore della sua colpevolezza.
Il primo Giudice, in definitiva, aveva operato una valutazione atomistica e frazionata delle prove, anziché procedere ad un esame complessivo di tutto il materiale istruttorio.
§ 5.
L'appello è fondato.
Riguardo alla qualificazione della domanda, azionata in giudizio dall'odierna appellante, la Corte ritiene che la stessa debba ricondursi all'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., che, come dinanzi detto, la stessa attrice aveva, sia pure in subordine, invocato.
Come noto, di recente, le sezioni unite della Cassazione, componendo un contrasto di giurisprudenza circa l'interpretazione del requisito della sussidiarietà, posto dall'art. 2042 c.c. come limite all'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento, hanno affermato il principio secondo il quale “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del
pag. 16/34 pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (cfr. sentenza n. 33954 del 5 dicembre 2023).
In base a tale pronuncia, quindi, nel caso in cui l'azione principale sia fondata su un titolo contrattuale, occorre distinguere le ragioni del mancato accoglimento della domanda principale di adempimento (o di risoluzione): ove queste rimontino alla nullità o inesistenza del titolo,
l'art. 2042 c.c. non funge da ostacolo alla proponibilità della domanda di arricchimento senza causa, dal momento che l'originaria carenza del titolo impedisce la stessa riconduzione della fattispecie concreta a quella astratta, in tesi preclusiva dell'accesso alla tutela residuale;
ove, invece, ferma restando la validità del contratto, la domanda principale
(di adempimento o di risarcimento del danno conseguente alla risoluzione) venga rigettata nel merito (vale a dire, essenzialmente, per mancata prova della sussistenza del pregiudizio), allora lo sbarramento correlato al requisito della sussidiarietà torna in auge.
Ora, nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha ritenuto che difetti la prova di un titolo negoziale che potrebbe legittimare la ad Pt_1
esigere, dall'ex coniuge, la restituzione di somme di cui questi si sarebbe abusivamente appropriato eccedendo i limiti del mandato ad esso conferito.
E, sul punto, deve ritenersi che la sentenza resista alle critiche dell'appellante, dal momento che, a fronte della recisa contestazione del convenuto, non è stata raggiunta la prova del conferimento, da pag. 17/34 parte della di un mandato affinché il gestisse il Pt_1 CP_1
proprio conto corrente.
Infatti, è condivisibile l'affermazione del primo Giudice, secondo la quale, dalle deposizioni testimoniali, non è possibile ricavare la dimostrazione di un accordo, in base al quale vi era stata un'espressa autorizzazione della moglie affinché il marito accedesse, tramite il servizio internet banking, al conto personale della prima per eseguire le spese relative al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
A tacere d'altro, manca la prova di quali fossero i termini dell'accordo che sarebbe intercorso tra i coniugi e dei limiti che avrebbero dovuto regolare l'azione del mandatario.
Sul punto, invero, il germano dell'attrice, , ha riferito di Testimone_1
un'operatività del sul conto on line della moglie, ma nulla ha CP_1
dichiarato in merito al contenuto ed ai limiti del dedotto mandato in rem propriam.
Analoga considerazione deve svolgersi rispetto alla deposizione della teste , compagna del primo teste e cognata dell'appellante, Tes_2
la quale riferiva di non conoscere quale fosse l'andamento delle vicende patrimoniali degli odierni litiganti in costanza di matrimonio.
Né, invero, la mail del 23.3.2020, richiamata dall'appellante, prova l'esistenza del dedotto mandato, perché, ancora una volta, la dimostrazione di quest'ultimo, pur non essendo assoggettata a vincoli di forma, esigeva, in ogni caso, l'emersione, con sufficiente chiarezza, del contenuto dell'intesa raggiunta tra i coniugi.
pag. 18/34 § 6.
Ciò premesso, siccome, per quanto dinanzi detto, l'attrice non disponeva di un'azione contrattuale, in base alla quale poter esigere la ripetizione delle somme che assumeva essere state abusivamente distratte dal suo conto corrente, a beneficio di quello del coniuge, la stessa poteva legittimamente avvalersi del rimedio residuale configurato dall'art. 2041 c.c..
§ 7.
Posta l'ammissibilità della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, proposta con l'originario atto di citazione, si deve, poi, rammentare che, secondo la giurisprudenza della S.C., peraltro richiamata anche dal Giudice di primo grado, “Un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente "more uxorio" configura
l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens” (cfr. Cass. n. 3713 del
13/03/2003).
In particolare, si è ritenuto che “L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza
o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente
pag. 19/34 more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (cfr.
Cass. n. 11330 del 15/05/2009; conf. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n.
14732 del 07/06/2018).
§ 8.
Facendo applicazione dei richiamati principi, la pretesa dell'appellante merita accoglimento.
Anzitutto, deve ritenersi dimostrato, in fatto, che l'odierno appellato abbia posto in essere le contestate disposizioni di bonifico.
Sul punto, soccorre, in primo luogo, la deposizione del teste Tes_1
cui dinanzi si è già accennato, dalla quale emerge che, come
[...]
dedotto dall'attrice, effettivamente, il aveva accesso al conto CP_1
on line della moglie.
Lo stesso teste, invero, pur riportando, quanto riferitogli dalla sorella, laddove affermava che “Mia sorella mi disse che aveva consegnato all'ex marito i codici di accesso all'internet banking del suo conto, con i quali eseguiva i pagamenti relativi alle spese familiari”, soggiungeva, tuttavia, che “Ricordo che una volta, nel 2015 vendetti un I-phone a mia sorella e dovetti aspettare qualche giorno che il marito eseguisse dal conto di mia sorella il bonifico .. Solo il eseguiva pagamenti dal conto on CP_1
line, perché mia sorella era incapace di farlo. Ha iniziato ad operare sul
pag. 20/34 conto on line solo a partire dal settembre 2019, quando io e la mia compagna le spiegammo come si faceva .. I bonifici indicati nel capo d)
(n.d.r.: che si identificano in quelli oggetto di causa) vennero eseguiti dal sul conto on line di mia sorella. Non ero presente quando CP_1
vennero eseguiti i bonifici, ma ero insieme a mia sorella quando nel luglio 2020, accedendo al conto on line notammo per la prima volta questi pagamenti, dei quali mia sorella non sapeva nulla. Ribadisco che prima di luglio 2020 mia sorella non sapeva dell'esistenza di tali bonifici
e quindi non ne era a conoscenza neanche al momento della sottoscrizione dell'accordo di negoziazione”.
Orbene, se, in ordine alla circostanza della consegna al dei CP_1
codici di accesso all'internet banking della la deposizione, in Pt_1
quanto de relato actoris, è priva di valenza probatoria, in merito alle altre circostanze, invece, il teste riferiva di eventi caduti sotto la sua diretta percezione, che possono indubbiamente valorizzarsi ai fini del formarsi del convincimento del Collegio.
D'altra parte, in senso conforme a quanto riferito dal citato teste, circa l'iniziale ritrosia dell'attrice ad utilizzare il servizio di internet banking,
l'altra testimone indotta dalla dichiarava che “a settembre Pt_1
2019 mi chiese aiuto per imparare ad eseguire l'accesso al Pt_1
proprio conto on line perché mi disse che fino ad allora non aveva mai utilizzato questa modalità. Quindi io le spiegai in che modo effettuare
l'accesso e i pagamenti .. Al momento dell'accordo di negoziazione
aveva scoperto solo l'esistenza di un bonifico di € 8.000,00 da Pt_1
lei non eseguito. Le consigliai quindi di approfondire la ricerca e quindi,
pag. 21/34 facendo una ricerca in banca, solo a luglio 2020 si accorse dell'esistenza di pagamenti da lei non eseguiti per un ammontare di circa 17-18 mila euro”.
Le riportate deposizioni inducono, pertanto, a ritenere sufficientemente provato che: in costanza di matrimonio, fino al settembre 2019, l'attrice non utilizzava personalmente il servizio di internet banking;
la stessa, al momento della separazione dal coniuge, aveva appreso dell'esecuzione, dal suo conto corrente personale, di un bonifico di euro 8.000,00 a beneficio del conto del marito, mentre ignorava ancora l'esistenza delle ulteriori disposizioni di bonifico per cui è causa.
Quanto riferito dai testi smentisce, inoltre, l'assunto dell'appellato, volto a sostenere l'oggettiva impossibilità tecnica, per la stessa configurazione del servizio di internet banking, di effettuare operazioni dispositive in via telematica in assenza di autorizzazione della moglie.
Del resto, l'assunto del oltre che dalle deposizioni CP_1
testimoniali dinanzi richiamate, appare contrastato anche dalla copia delle condizioni del servizio di internet banking della banca Fideuram, presso cui era operativo il c/c dell'appellante, da quest'ultima prodotte in primo grado.
Ed invero, la versione di tale guida, aggiornata a dicembre 2020, prova che “dal 14 settembre 2019 la chiavetta “O-Key” può essere utilizzata un'ultima volta su www.fideuramonline.it per scegliere una delle
pag. 22/34 modalità di autenticazione che recepiscono le previsioni della direttiva europea PSD2” (cfr. pag. 3, n. 1 del documento allegato alla memoria istruttoria della . Pt_1
Peraltro, le deposizioni dei testi sono coerenti anche con il contenuto dell'accordo di separazione raggiunto dai coniugi in data 13.1.2020, ritualmente prodotto in primo grado dall'odierna appellante.
Infatti, al punto 21 di tale intesa, si prevedeva che il avrebbe CP_1
provveduto a restituire, alla la somma di euro 8.000,00 che Pt_1
era stata oggetto di una precedente disposizione di bonifico dal conto della moglie a quello del marito.
Orbene, se, come sostenuto dall'odierno appellato, questi non aveva mai avuto la disponibilità dei codici di accesso all'home banking della moglie, non si comprende perché mai abbia accettato di restituire alla l'importo di cui alla menzionata disposizione di bonifico. Pt_1
Né, invero, appare convincente il riferimento, operato nei suoi scritti difensivi dall'appellato, ad una finalità meramente conciliativa della pattuizione in esame, dal momento che, sebbene il fine perseguito dalle parti fosse quello di regolare i reciproci rapporti, dal testo dell'accordo non emerge affatto che la restituzione dell'importo di euro 8.000,00 sia stata convenuta a titolo di contributo alle spese che la avrebbe Pt_1
dovuto sostenere dopo la rottura del vincolo coniugale.
Il fatto stesso che le parti abbiano inteso riferirsi alla restituzione di un bonifico disposto dal conto della a quello del Pt_1 CP_1
smentisce, invero, l'assunto difensivo dell'appellato e corrobora il pag. 23/34 convincimento del Collegio in ordine alla disponibilità che il marito aveva, in costanza di matrimonio, delle credenziali per l'accesso in via telematica al conto corrente della moglie.
Peraltro, l'omesso riferimento, nel predetto accordo di separazione, alle ulteriori disposizioni di bonifico, sottese alla domanda azionata in giudizio dalla conferma la credibilità delle deposizioni Pt_1
testimoniali, laddove le stesse riportavano che l'attrice, al momento della firma dell'accordo di separazione, non era ancora venuta a conoscenza dell'esistenza di tali ulteriori operazioni.
In caso contrario, stante anche il clima di accesa conflittualità esistente tra i coniugi, è arduo credere che la non pretendesse, in sede Pt_1
di definizione dei rapporti con il marito, di dare atto dell'esistenza di altre operazioni da essa non approvate e di ottenerne la restituzione.
Ad ulteriore conforto dell'assunto difensivo dell'appellante milita, poi, la mancata previsione, nel predetto accordo di separazione, di una clausola che, dando atto del carattere tombale dell'intesa, avrebbe precluso a ciascuno dei coniugi di avanzare, verso l'altro, ulteriori pretese di carattere patrimoniale.
Come evidenziato dall'appellante, il primo Giudice ha, poi, ingiustificatamente omesso di valorizzare il contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti e, in specie, della mail del
23.3.2020, inoltrata dal alla CP_1 Pt_1
Con siffatta mail, invero, in risposta ad una precedente comunicazione dell'ex moglie, che gli contestava l'esecuzione di varie disposizioni di pag. 24/34 bonifico da essa non autorizzate mediante accesso al proprio conto corrente, l'odierno appellato finiva, implicitamente, con l'ammetterne la paternità.
Infatti, nella mail in esame, il testualmente replicava: “Io ho CP_1
sempre e soltanto agito nell'interesse della comunione familiare, tuo e delle bambine;
né è prova che tu mi avevi autorizzato da sempre ad avere operatività sul tuo cc. (avendomi fatto la procura) perché non ti sei mai voluta interessare della gestione economica della famiglia che hai affidato a me. Ed in questa ottica sei sempre stata avvisata di ogni movimentazione e trovo raccapriccianti e menzognere queste tue affermazioni. Tutte le movimentazioni che hai trovato erano in un'ottica di contribuzione all'economia della famiglia da parte tua per le spese di cui mi sono sempre fatto carico io, che ovviamente non avendo risorse illimitate, dovevo periodicamente anche gestire con una tua contribuzione”.
Il tenore complessivo dello scritto non dà adito a dubbi di sorta circa il fatto che, con esso, il abbia riconosciuto di avere avuto la CP_1
disponibilità del conto della moglie, non solo in forza della procura che lo abilitava ad eseguire operazioni allo sportello, ma anche, di fatto, mediante accesso al servizio di home banking.
Infatti, nel respingere le richieste della moglie, il senza CP_1
negare di avere eseguito i contestati bonifici, sosteneva che essi servivano a bilanciare tutti gli esborsi che lui, a sua volta, aveva sostenuto con proprie risorse.
pag. 25/34 Né, invero, appare decisivo che, in una successiva mail del 24.3.2020, il correggendo parzialmente il tiro, sostenesse che si trattava CP_1
di operazioni di bonifico eseguite personalmente dalla a Pt_3
beneficio del conto corrente di esso convenuto, destinate ad investimenti familiari come contribuzione forfettaria per coprire le spese che lo stesso sosteneva per la famiglia.
Appare, invero, ragionevole ipotizzare che tale precisazione, successiva ad un'ulteriore mail con la quale la aveva preannunciato all'ex Pt_1
coniuge la sua intenzione di agire a tutela delle proprie ragioni, sia stata redatta dall'odierno appellato anche nella prospettiva di una possibile futura lite giudiziale.
Da ultimo, non meno rilevante, in senso contrario alle ragioni dell'appellato, è la circostanza che le diposizioni di bonifico, oggetto di causa, avessero quali destinatari, non terzi, potenziali fornitori di beni e servizi, ma il conto corrente del e che, per giunta, due delle CP_1
quattro operazioni – precisamente quella del 29/04/16 di € 5.000,00 e del 17/09/18 di € 4.500,00 – rechino la causale “investimenti”, di per sé oggettivamente incompatibile con il fine di un soddisfacimento di bisogni della famiglia, specie considerando che l'appellato non ha fornito alcuna prova di avere impiegato siffatte provviste per acquistare prodotti finanziari intestati alle figlie o, comunque, riconducibili al nucleo familiare.
Le esposte considerazioni inducono a ritenere oggettivamente inattendibile la tesi dell'appellato, volta a prospettare una volontaria esecuzione dei bonifici, ad opera della finalizzata a Pt_1
pag. 26/34 riequilibrare, in qualche misura, le spese che il aveva CP_1
sostenuto per fare fronte alle esigenze familiari.
Lo stesso dicasi per il bonifico del 03/09/2013, di € 5.000,00, con causale “spese varie”, trattandosi anche in questo caso di un'indicazione, per giunta assolutamente generica, che male si concilia con l'assunto che la volesse, tramite siffatta operazione, Pt_1
restituire, in parte al marito, gli importi che questi aveva sostenuto per fare fronte ai bisogni della famiglia.
Infine, non dirimente è la causale, del pari generica, “spese varie familiari”, riportata dal bonifico del 06/04/17 di € 3.000,00.
In generale, infatti, l'impianto difensivo dell'appellato non appare convincente, essendo arduo credere che, in un contesto familiare nel quale il coniuge aveva la gestione pressoché esclusiva delle spese, la moglie procedesse, senza peraltro nemmeno una cadenza predeterminata, ad eseguire saltuariamente dei bonifici, dal proprio conto a quello del coniuge, per contribuire in tal modo al menage familiare.
All'accoglimento di tale conclusione, invero, oltre all'oggettiva inconferenza delle causali riportate in almeno tre dei quattro bonifici di cui si discorre, osta la pacifica esistenza, tra le parti, di un significativo squilibrio economico, essendo il professore CP_1
universitario di medicina dell'Università Federico II e la per Pt_1
quanto anch'essa professionalmente affermata, quale ricercatrice presso il Laboratorio di Immunologia della stessa Università, titolare di pag. 27/34 un reddito mensile oggettivamente non elevato, di importo mediante pari a circa € 1.800,00/1.900,00.
Inoltre, come dedotto e documentato dall'appellante, il conto corrente di cui la stessa è titolare ha presentato, nell'arco temporale di riferimento, un saldo mai superiore, nei periodi di massima consistenza, ad € 17.079,52.
Né, peraltro, ha trovato conferma la deduzione difensiva del CP_1
secondo la quale la eseguiva spontaneamente i contestati Pt_1
bonifici per rimpinguare il conto corrente dell'odierno appellato, quando lo stesso risultava insufficiente a fronteggiare le spese familiari.
Invero, una simile deduzione non è stata in alcun modo provata, avendo l'originario convenuto depositato gli estratti del proprio c/c, oscurati, tuttavia, nella parte relativa all'indicazione del relativo saldo tempo per tempo esistente (cfr. copia dei citati estratti, allegati alla produzione telematica di primo grado del nei quali risultano CP_1
non leggibili, siccome coperti con cancellature a penna, né il saldo contabile del conto, né le entrate affluenti sullo stesso).
Ed ancora, riguardo al rilievo dell'appellato, teso a confutare la dedotta non conoscenza, da parte della delle contestate disposizioni di Pt_1
bonifico, potendo la stessa, mediante gli estratti del conto corrente, avere contezza di ogni movimentazione, giova replicare, anzitutto, che, come riferito dal teste l'odierna appellante, fino a quando non Pt_1
si è verificata la crisi del rapporto coniugale, non utilizzava le pag. 28/34 credenziali di accesso telematiche al suo conto corrente, avendone affidato la sostanziale gestione al coniuge.
Peraltro, costituisce finanche circostanza incontestata, oltre che provata dalla copia degli e/c, che, in relazione al rapporto di conto corrente intrattenuto con la banca Fideuram, l'odierna appellante avesse eletto domicilio presso il suocero, (cfr. Controparte_1
prima pagina degli estratti conto allegati alla produzione di primo grado dell'attrice).
Tale dato confuta la tesi dell'appellato, inducendo a ritenere assolutamente credibile che la non ricevesse materialmente Pt_1
gli estratti conto, essendo i medesimi recapiti al domicilio del suocero.
Né, invero, il ha provato di avere curato, volta per volta, la CP_1
trasmissione di tali estratti alla moglie ovvero di averla messa al corrente dell'andamento del conto.
Inoltre, la corrispondenza intercorsa tra la e i funzionari della Pt_1
banca Fideuram, pure allegati alla produzione telematica dell'attrice, dimostra che quest'ultima, solo a partire da febbraio 2020, aveva richiesto all'istituto di credito, dopo averne vanamente sollecitato la consegna al la copia degli estratti conto relativi agli anni dal CP_1
2015 al 2019.
Tali risultanze documentali corroborano l'attendibilità dell'assunto attoreo, in base al quale la in costanza di matrimonio, non si Pt_1
era curata della gestione del conto corrente, avendo confidato nell'operato del coniuge.
pag. 29/34 Diversamente, non si spiega come mai la stessa, solo dopo la rottura del matrimonio, abbia avvertito la necessità di sollecitare la consegna degli estratti conto al fine di verificare l'andamento del suo conto corrente nel corso degli anni pregressi.
Alla stregua delle indicate emergenze istruttorie le contestate disposizioni di bonifico travalicano, quindi, i limiti di proporzionalità e di adeguatezza che, secondo il sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, debbono connotare l'entità del contributo economico dovuto da ciascun coniuge alle esigenze di mantenimento del nucleo familiare.
Significativo, in particolare, è che i citati bonifici abbiano comportato, di volta in volta, il trasferimento, dal conto della a quello del Pt_1
coniuge, di importi di entità affatto modesta, se rapportati alle sostanze dell'odierna appellante, variabili da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 5.000,00, che, come pure dinanzi evidenziato, non erano destinati all'esecuzione di specifiche spese (di acquisto di beni o di servizi), nell'interesse della famiglia, ma, secondo la prospettazione difensiva dell'appellato, a reintegrare parzialmente lo stesso degli esborsi sostenuti per fare fronte al menage familiare.
Orbene, a fronte dell'oggettiva manifesta esorbitanza delle menzionate disposizioni di bonifico rispetto allo scopo di provvedere alla copertura di spese di ordinaria gestione familiare, nel cui ambito avrebbe potuto ritenersi giustificato l'utilizzo, da parte del CP_1
dei fondi giacenti sul conto della moglie, spettava all'appellato, se del pag. 30/34 caso, fornire la prova del consenso del coniuge all'esecuzione di siffatte operazioni.
Tale prova, tuttavia, non risulta essere stata in alcun modo offerta, essendosi i testi indotti dal convenuto limitati a riferire che era il ad eseguire le spese familiari, senza, tuttavia, sapere indicare CP_1
attraverso quali fondi.
In conclusione, deve, pertanto, ritenersi che l'esecuzione delle contestate operazioni, oltre a non avere ricevuto il preventivo avallo dell'odierna appellante, travalichi anche i limiti entro i quali le stesse avrebbero potuto considerarsi giustificate dalla contribuzione al menage familiare.
Ne segue che, integrando gli estremi di un ingiustificato arricchimento in danno della meriti accoglimento la pretesa dalla stessa Pt_1
avanzata in giudizio di condanna del alla restituzione CP_1
dell'indicata somma di € 17.500,00.
§ 8.
Come in premessa esposto, l'appellato aveva, in subordine, eccepito, sin dal primo grado, la compensazione del credito vantato dalla
[...]
con quello, di cui a suo dire esso era titolare, nascente da tutte le Pt_1
spese che aveva sostenuto, con fondi propri, per fare fronte alle esigenze familiari.
L'eccezione, reiterata con la comparsa di costituzione in appello, su cui il primo Giudice non si era pronunciato, avendola, implicitamente, ritenuta assorbita, è, tuttavia, infondata.
pag. 31/34 Ed invero, nella specie, gli esborsi sostenuti dall'appellato, costituendo adempimento dell'obbligo di contribuzione dello stesso al mantenimento della famiglia, non sono ripetibili, in ossequio a quella giurisprudenza, richiamata anche dal Giudice di primo grado, a tenore della quale” Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio”
(cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10927 del
07/05/2018).
§ 9.
In accoglimento dell'appello, quindi, deve essere Controparte_1
condannato a pagare, in favore di l'importo di € Parte_1
17.500,00, oltre agli interessi legali al tasso di cui all'art. 1282 co. 1 c.c. dalla data delle singole disposizioni di bonifico e fino al soddisfo.
§ 10.
All'accoglimento dell'appello deve seguire una rinnovata regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio da operarsi in relazione all'esito complessivo della lite.
Avuto riguardo alla riconosciuta fondatezza della domanda proposta dall'odierna appellante, le spese di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza del . CP_1
pag. 32/34 La liquidazione delle spese processuali viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
19989 del 13/07/2021), con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del decisum, e riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria dell'appello, per la quale si giustifica l'applicazione dei minimi, tenuto conto della ridotta attività difensiva in concreto espletata in questo grado di giudizio.
Le spese processuali di entrambi i gradi debbono, infine, distrarsi in favore dell'Avv. Carlo Dama, dichiaratosi antistatario.
L'accoglimento dell'appello importa, ovviamente, il rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dal
CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento, condanna a pagare, in favore Controparte_1
di , l'importo di € 17.500,00, oltre agli interessi Parte_1
pag. 33/34 legali al tasso di cui all'art. 1282 co. 1 c.c. dalla data delle singole disposizioni di bonifico e fino al soddisfo;
b) condanna alla rifusione, in favore Controparte_1
dell'appellante, delle spese processuali che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 272,96 per esborsi, euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di appello, in euro 382,50 per esborsi, euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carlo Dama, procuratore antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 28/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 34/34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5598/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 8730/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 26.09.2023, non notificata, pendente:
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Carlo Dama (C.F. , come da procura C.F._2
rilasciata in calce alla citazione di primo grado;
APPELLANTE
E (C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._3
difeso dall'Avv. Ugo Caristo (C.F. ), giusta procura C.F._4
in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado;
APPELLATO
Oggetto: azione di ingiustificato arricchimento.
Conclusioni:
per l'appellante: “1. Accogliere il seguente appello e riformare totalmente la impugnata sentenza;
accertare che il sig. CP_1
prelevando illegittimamente la somma di € 17.500,00
[...]
attraverso n. 4 bonifici bancari effettuati con accredito in favore del proprio conto corrente personale, ha abusato del mandato ad egli conferito dalla sua ex coniuge per l'utilizzo dell'internet banking del conto corrente bancario IBAN [...].
2. Per lo effetto, ovvero in applicazione dell'art. 2041 c.c., poiché egli senza una valida causa giustificativa si è arricchito a danno della sig.ra
, condannarlo alla ripetizione della somma di € Parte_1
17.500,00, ovvero a quella diversa somma ritenuta equa dal Giudice, tenuto conto, altresì, di quanto indicato dall'art. 192 c.c., il tutto oltre interessi maturati e maturandi, dal giorno dell'illegittimo pagamento fino alla data del soddisfo.
3. Rivalere l'appellante delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”;
pag. 2/34 per l'appellato: “1. Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra stante la violazione dell'art. 342 c.p.c., Pt_1
come innanzi esposto e con ogni pronuncia consequenziale;
2. Accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, di ogni domanda formulata dall'appellante ovvero rigettare nel merito l'appello, per le causali innanzi esposte e, dun-que, confermare in toto la sentenza
n. 8730/23 emessa dal Tribunale di Napoli dott. Notaro nel procedimento rg.n.19577/2020;
3. Accertare e dichiarare l'abuso del diritto posto in essere dall'appellante per quanto in-nanzi esposto e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma che l'Adito Giudice riterrà giusta ed equa, ai sensi di quanto sancito dall'art. 96 c.p.c;
4. Nella denegata e seppur non temuta ipotesi di accoglimento dell'appello accogliere l'eccezione in compensazione formulata dal per i motivi innanzi indicati con ogni pronuncia CP_1
consequenziale;
5. Condannare l'appellante alle spese e competenze legali anche del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, ritualmente notificata in data 22.9.2020, Pt_1
conveniva, dinanzi al Tribunale di Napoli, ,
[...] Controparte_1
deducendo che: nel contesto di una ordinaria e pacifica convivenza pag. 3/34 coniugale con , consegnava al proprio coniuge tutti i Controparte_1
codici di accesso inerenti all'Internet Banking relativamente al conto corrente presso banca Fideuram IBAN
[...], al fine di eseguire le spese di ordinaria amministrazione per conto della famiglia ovvero adempiere alle incombenze relative alle spese personali di essa, quale partecipazione a corsi o congressi, tasse automobilistiche e polizze assicurative relative alla propria autovettura Citroen C1 targata
EY266DP; in data 11.02.2020, in seguito alla crisi coniugale e conseguente separazione dei coniugi (formalizzatasi il 16.01.2020), essa istante apprendeva che il convenuto, abusando del mandato ad esso conferito per l'utilizzo dell'internet banking relativamente al suddetto conto corrente bancario, si era arricchito in suo danno per il complessivo importo di € 19.039,88, mediante l'esecuzione di sei disposizioni di bonifico, effettuate, a beneficio del conto personale del medesimo, ad insaputa di essa attrice;
prima dell'insorgere della crisi coniugale, essa non si era mai preoccupata né di accedere al sistema internet banking e né tantomeno di acquisire copia della documentazione cartacea che, per ragioni di opportunità suggerite a suo tempo dallo stesso marito, veniva recapitata presso lo studio di
, padre di , sito in Napoli alla via Persona_1 Controparte_1
A. Scarlatti n. 126; quindi, in costanza di matrimonio, l'unico soggetto che in forma esclusiva aveva avuto accesso alle informazioni relative a movimentazioni o estratti del suddetto conto corrente era stato il convenuto;
in seguito alla crisi coniugale e conseguente separazione dei coniugi, ella aveva iniziato ad interessarsi in forma diretta alla pag. 4/34 propria gestione economica e ad accedere a tutte le informazioni relative al proprio conto corrente ed in tal modo, in data 11.02.2020, veniva a conoscenza dei bonifici abusivamente disposti dal marito;
aveva diritto a ripetere dall'ex coniuge la somma di € 19.039,88 per esercizio abusivo del mandato ad esso conferito, ovvero in applicazione dell'art. 2041 c.c. poiché egli, senza una valida causa giustificatrice, si era arricchito a danno di essa attrice.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice così concludeva: “
1. Accertare che il sig. prelevando illegittimamente la somma di € Controparte_1
19.039,88 attraverso n. 6 bonifici bancari effettuati con accredito in favore del proprio conto corrente personale, ha abusato del mandato ad egli conferito dalla sua ex coniuge per l'utilizzo dell'internet banking del conto corrente bancario cod. IBAN [...].
Per lo effetto, ovvero in applicazione dell'art. 2041 c.c., poiché egli senza una valida causa giustificativa si è arricchito a danno della sig.ra
[...]
, si chiede la sua condanna alla ripetizione della somma di Parte_1
€ 19.039,88, oltre interessi maturati e maturandi, dal giorno dell'illegittimo pagamento fino alla data del soddisfo ..”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto, resistendo per quanto di ragione alla domanda, e deducendo che: durante il vincolo matrimoniale, protrattosi dal 2007 al 2020, esso aveva provveduto, mediante proprie personali sostanze, al pagamento delle spese di gestione della casa, nonché delle spese personali della moglie;
l'attrice mai gli aveva consegnato i codici di accesso al servizio di home banking e, del resto, l'esecuzione dei bonifici bancari, tramite tale pag. 5/34 servizio, richiedeva, dopo l'inserimento di codice utente e password,
l'inserimento del codice o-key e l'arrivo di un SMS di conferma di avvenuta operazione sul cellulare del correntista;
tanto smentiva la pretesa non conoscenza, da parte dell'attrice, delle operazioni di bonifico oggetto di domanda;
non rispondeva al vero che la si Pt_1
fosse del tutto disinteressata della gestione del proprio conto corrente, come emergeva dall'esame degli estratti conto, i quali comprovavano il compimento, oltre che di quelli oggetto di causa, anche di una serie di numerosi ulteriori bonifici a beneficio di terzi;
la documentazione bancaria non era stata mai in possesso di esso convenuto, perché disponibile tramite rendicontazione online e quindi facilmente reperibile dal correntista e considerato che, solo per un periodo di tempo limitato, la stessa veniva inoltrata dalla banca allo studio del dott. , ma, poi, consegnata alla peraltro, Persona_1 Pt_1
esso convenuto aveva chiesto alla propria banca il rilascio di un duplicato della carta Platino American Express collegata al proprio conto corrente, per consegnarla alla moglie al fine di permetterle di fronteggiare tutte le spese familiari;
la avvalendosi Pt_1
impropriamente di tale carta, aveva effettuato acquisti personali per un importo di euro 3.312,89.
Alla stregua delle esposte difese, il convenuto concludeva come segue:
“- rigettare la domanda, per l'inesistenza del credito vantato dalla
Dott.ssa e, solo in estremo subordine, perché lo stesso è estinto Pt_1
per compensazione col credito a sua volta spettante al Prof. CP_1
per tutti i motivi su esposti e con tutti i provvedimenti consequenziali.. ”.
pag. 6/34 Venivano accordati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., l'attrice ribadiva che la domanda aveva ad oggetto “le attribuzioni economico patrimoniali che abbiano esulato dal mero adempimento delle obbligazioni normalmente connesse e originate dal rapporto di convivenza e che hanno avuto come effetto esclusivo l'arricchimento del partner e travalicato i limiti della proporzionalità e dell'adeguatezza”.
Peraltro, la stessa aveva cura di ridurre il petitum alla minore somma di € 17.500,00, pari al complessivo ammontare delle seguenti disposizioni di bonifico effettuate dal a sua totale insaputa e CP_1
direttamente sul proprio conto corrente personale: “a) 03/09/2013 €
5.000,00 con causale “spese varie”; b) 29/04/16 € 5.000,00 con causale
“investimenti”; c) 06/04/17 € 3.000,00 con causale “spese varie familiari”; d) 17/09/18 € 4.500,00 con causale “investimenti” ...”.
Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., il convenuto ribadiva le proprie contestazioni, rilevando che tutti i bonifici oggetto di contestazione erano stati eseguiti se non direttamente, comunque nella piena consapevolezza della Pt_1
proprio perché si trattava di sue contribuzioni al menage familiare.
Confermava che, stante le modalità operative del servizio di internet banking, mai avrebbe potuto eseguire operazioni sul conto corrente della moglie ad insaputa della stessa.
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., l'attrice, in replica alle difese del convenuto, deduceva ulteriormente come le stesse causali delle operazioni di bonifico smentivano la tesi di una destinazione dei fondi pag. 7/34 ad esigenze familiari, atteso che le disposizioni del 29/4/2016 di €
5.000,00 e del 17.09.2018 di € 4.500,00 riportavano quale causale
“investimenti”. La inoltre, al fine di dimostrare che, Pt_1
unicamente a decorrere dal 14 settembre 2019, non era stato più possibile utilizzare in forma esclusiva la chiavetta “O-Key” e che, solo da tale periodo, era stato imposto l'obbligo della sua associazione alla modalità di autenticazione O-Key + SMS, dunque, a conferma dell'assunto secondo il quale per l'intero periodo relativo alle contestate diposizioni bancarie (antecedente all'anno 2019) era sufficiente il possesso della chiavetta o-key, di cui Controparte_1
aveva piena ed esclusiva disponibilità, produceva copia della guida ai servizi bancari Fideuram.
Con la stessa memoria l'attrice deferiva l'interrogatorio formale del convenuto ed articolava prova per testi.
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., il convenuto ribadiva ancora di essersi occupato della gestione economica familiare attraverso il pagamento di tutte le spese di casa dal proprio conto corrente e che, sporadicamente, la contribuiva attraverso la disposizione dei Pt_1
bonifici da essa personalmente eseguiti. Deduceva, altresì, che la moglie, in costanza di matrimonio, gli aveva rilasciato solo una procura ad operare, in suo nome e per suo conto, allo sportello o ad emettere assegni, mentre negava di avere mai ricevuto alcun mandato ad operare sull'internet banking.
Con la medesima memoria, anche il convenuto deferiva all'attrice interrogatorio formale ed articolava prova per testi.
pag. 8/34 Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., l'attrice, in replica alle deduzioni del convenuto, produceva copia della procura rilasciata all'allora coniuge, per operare sul conto corrente, evidenziando che da essa esulava l'operatività dell'internet banking, che, invece, era stato oggetto dell'ulteriore ed autonomo mandato in rem propriam conferito al in forma verbale e nel contesto CP_1
delle dinamiche familiari al tempo esistenti, allo scopo di assolvere alle spese del ménage familiare.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., il convenuto ribadiva, ulteriormente, che alcun mandato in rem propriam ad operare sul servizio di home banking gli era stato conferito dall'attrice.
Ammesse ed espletate le prove orali articolate dalle parti, all'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale rigettava la domanda, condannando l'attrice alla rifusione, in favore della controparte, delle spese processuali.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata il 21/12/2023, nell'osservanza del termine semestrale ex art. 327 c.p.c., sollecitandone l'integrale riforma in conformità delle conclusioni dinanzi riportate.
Costituendosi con comparsa tempestivamente depositata in data
20.3.2024, l'appellato resisteva al gravame, chiedendo dichiararsene pag. 9/34 l'inammissibilità, per assunta inosservanza dell'art. 342 cp.c., e contestandone nel merito la fondatezza.
All'esito dell'udienza ex art. 350 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte fissava per la rimessione della causa in decisione, ex art. 352 c.p.c., l'udienza del
18.4.2025, autorizzando le parti al deposito delle memorie conclusive nei termini di cui al predetto articolo.
Quindi, disposta la sostituzione della citata udienza con la concessione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., del termine per il deposito di note scritte, la causa, con ordinanza del 19.4.2025, era rimessa alla decisione del
Collegio.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli riteneva, per un verso, pacifico, oltre che documentalmente provato, il rilascio, da parte della di una Pt_1
procura che abilitava il coniuge alla gestione del conto corrente ad essa intestato. Per contro, ad avviso del Giudice di primo grado, doveva ritenersi recisamente contestato dal convenuto, il conferimento, ad opera della di un mandato in rem propriam afferente alla Pt_1
gestione del servizio di internet banking connesso al medesimo conto corrente di cui essa era titolare, come pure la disponibilità, da parte del del cd. codice o-key indispensabile per la relativa CP_1
funzionalità.
Posta tale premessa, il Giudice osservava che gli esiti della prova testimoniale non consentivano di ritenere dimostrato il compimento,
pag. 10/34 ad opera del dei bonifici oggetto di contestazione, in assenza CP_1
di autorizzazione ed in violazione dei limiti di proporzionalità ed adeguatezza dell'obbligo di contribuzione al menage familiare posto a carico di ciascun coniuge ai sensi dell'art. 143 c.c..
Secondo il Giudice, invero, i testi, indotti dall'attrice, ed Testimone_1
rispettivamente fratello e cognata della non Tes_2 Pt_1
avevano reso deposizioni da cui poteva desumersi che il CP_1
avesse agito all'insaputa della moglie, né tantomeno che avesse esorbitato dai citati limiti operativi del mandato.
Inoltre, ad avviso del Tribunale, i testi indotti dal convenuto dichiaravano di non sapere se il accedesse o meno al conto CP_1
on line della moglie.
Ed ancora, avendo la ammesso l'autorizzazione di svariate Pt_1
operazioni al fine di contribuire al menage familiare oltre che utilizzato in autonomia la carta di credito ed il bancomat, doveva ritenersi inverosimile che la stessa” al momento della separazione non fosse a conoscenza del saldo e delle movimentazioni connesse, le quali peraltro fino all'accordo di separazione non risultano essere mai state oggetto di contestazione tra i coniugi”.
Infine, il Tribunale valorizzava il fatto che i bonifici erano stati eseguiti in costanza di matrimonio, prima dell'emergere della crisi, sicché dovevano ritenersi “corrispondenti al principio di solidarietà matrimoniale ed al dovere di collaborazione e di assistenza morale e materiale tra i coniugi come sancito dall'art. 143 c.c.”.
pag. 11/34 Da tanto il Tribunale desumeva l'irripetibilità dei conferimenti patrimoniali spontaneamente eseguiti dal coniuge in costanza di matrimonio, anche alla luce del fatto che l'attrice non aveva dimostrato la non adeguatezza delle elargizioni patrimoniali alle circostanze ed all'entità del suo patrimonio.
Per tale ragione, riteneva che anche la domanda di ingiustificato arricchimento dovesse considerarsi infondata.
§ 4.
L'appellante, nel censurare la sentenza, sosteneva che la stessa era frutto di un'insufficiente disamina delle risultanze di causa da parte del
Giudice.
Infatti, nel qualificare le contestate elargizioni patrimoniali come sorrette da uno spirito di liberalità, il Giudice non aveva considerato che, nella specie, ne difettava il presupposto, costituito dall'essere tali atti stati consapevolmente effettuati dalla Pt_1
Ed invero, nel caso in esame, l'attrice, nel momento in cui esse venivano effettuate e fino a dopo l'accordo di separazione, era completamente all'oscuro delle disposizioni di bonifico oggetto di causa.
A riprova del fatto che il Tribunale aveva malamente apprezzato le risultanze di causa, deponeva la mancata valorizzazione, da parte del
Giudice, del contenuto della mail del 23.03.2020, inviata da CP_1
a .
[...] Parte_1
pag. 12/34 Secondo l'istante, il tenore di tale mail confermava che le operazioni di bonifico erano state eseguite dal convenuto all'insaputa della moglie.
Del resto, la tesi di una destinazione degli importi al soddisfacimento del menage familiare era contrastata dall'essere i bonifici stati eseguiti a beneficio, non di terzi, ma del conto personale del CP_1
Del pari erronea si rivelava l'affermazione del Giudice, a mente della quale mancava la prova della non adeguatezza delle disposizioni di bonifico all'entità del patrimonio di essa appellante.
Ed invero, al riguardo, l'istante deduceva di avere documentato, mediante la produzione di tutti gli estratti conto, che, sul suo conto corrente, vi era stata una giacenza che variava da un minimo di €
6.857,48 fino ad un massimo di € 17.079,52 e l'accredito mensile dello stipendio pari a € 1.871,60. Assumeva, altresì, che, anche alla luce delle condizioni economiche dell'accordo di separazione, le quali contemplavano il versamento in suo favore di un assegno mensile, da parte dell'ex coniuge, di € 1.350,00, quale contributo al mantenimento delle due figlie minori, doveva ritenersi provato che l'importo, oggetto di causa, pari a complessivi “ € 17.500,00 rappresentava una somma per la quale non sussisteva alcun rapporto di proporzionalità, nell'ambito delle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia, tra quanto sborsato e i doveri morali e sociali assunti reciprocamente dagli stessi soggetti”.
Secondo l'appellante, poi, la sentenza era affetta da intrinseca contraddittorietà, avendo, da un lato, considerato pacifico che la
[...]
Parte_2
[...] avesse affidato al marito la gestione del suo conto al fine di
[...]
contribuire alle necessità familiari, dall'altro ritenuto non dimostrata l'esecuzione, da parte del dei contestati bonifici in assenza di CP_1
autorizzazione.
L'appellante lamentava, altresì, che il Giudice non aveva opportunamente valorizzato le deposizioni dei testi, posto che, invero, mentre il germano di essa attrice aveva confermato la circostanza della consegna, al da parte della moglie, dei codici dell'home CP_1
banking ed il fatto che solo il marito eseguiva operazioni dal conto on line, essendo l'attrice incapace di farlo, l'altra teste, cognata della
[...]
riferiva che quest'ultima, solo dopo settembre 2019, le aveva Pt_1
chiesto di essere istruita circa il modo di utilizzo del servizio di internet banking.
Invero, a detta dell'istante, le prove testimoniali dimostravano che, prima del settembre 2019, la non aveva accesso al proprio Pt_1
conto corrente, avendo demandato l'incombenza al coniuge.
Peraltro, a confutazione di una destinazione delle somme alla contribuzione al menage familiare, deponeva anche la causale delle disposizioni del 29/4/2016 di € 5.000,00 e del 17.09.2018 di €
4.500,00, inequivocamente riferita ad investimenti.
Peraltro, a riprova del fatto che, solo a partire dal 14 settembre 2019, non era più possibile utilizzare la chiavetta “O-Key” in forma esclusiva,
e che solo da tale periodo (in avanti) era stato imposto l'obbligo della sua associazione alla modalità di autenticazione O-Key + SMS, dunque,
pag. 14/34 a conferma dell'assunto attoreo secondo il quale per l'intero periodo relativo alle contestate diposizioni bancarie (antecedente all'anno
2019) era sufficiente il possesso della chiavetta o-key, di cui CP_1
aveva piena ed esclusiva disponibilità, l'istante invocava il
[...]
documento, da essa prodotto in atti, costituito dalla copia della guida ai servizi bancari Fideuram.
Deduceva, altresì, l'appellante che essa, solo nel mese di settembre
2019, accedendo al proprio Internet Banking, aveva appreso che il marito, operando sul suo conto on line, aveva eseguito una disposizione di bonifico, a beneficio del conto personale di esso convenuto, di euro 8.000,00, della quale era stata prevista, nell'accordo di separazione dei coniugi, la restituzione.
Inoltre, asseriva che, solo successivamente alla negoziazione per la separazione dei coniugi, nei mesi di febbraio e marzo dell'anno 2020, aveva accertato, tramite gli ulteriori estratti conto frattanto acquisiti dalla banca, le movimentazioni eseguite dall'ex coniuge nel periodo precedente al 2018.
A conferma della condotta del deponeva, quindi, anche il CP_1
comportamento dallo stesso tenuto in sede di accordo di separazione, atteso che, in tale occasione, il convenuto aveva acconsentito alla restituzione degli ottomila euro oggetto del solo bonifico di cui, a quella data, essa istante aveva appreso l'esistenza.
Del resto, in sede di separazione, mentre essa ignorava le restanti operazioni di bonifico, poi oggetto della domanda portata al vaglio del pag. 15/34 Tribunale, eseguite dall'ex coniuge con modalità analoghe, il CP_1
le aveva taciute, a riprova ulteriore della sua colpevolezza.
Il primo Giudice, in definitiva, aveva operato una valutazione atomistica e frazionata delle prove, anziché procedere ad un esame complessivo di tutto il materiale istruttorio.
§ 5.
L'appello è fondato.
Riguardo alla qualificazione della domanda, azionata in giudizio dall'odierna appellante, la Corte ritiene che la stessa debba ricondursi all'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., che, come dinanzi detto, la stessa attrice aveva, sia pure in subordine, invocato.
Come noto, di recente, le sezioni unite della Cassazione, componendo un contrasto di giurisprudenza circa l'interpretazione del requisito della sussidiarietà, posto dall'art. 2042 c.c. come limite all'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento, hanno affermato il principio secondo il quale “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del
pag. 16/34 pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (cfr. sentenza n. 33954 del 5 dicembre 2023).
In base a tale pronuncia, quindi, nel caso in cui l'azione principale sia fondata su un titolo contrattuale, occorre distinguere le ragioni del mancato accoglimento della domanda principale di adempimento (o di risoluzione): ove queste rimontino alla nullità o inesistenza del titolo,
l'art. 2042 c.c. non funge da ostacolo alla proponibilità della domanda di arricchimento senza causa, dal momento che l'originaria carenza del titolo impedisce la stessa riconduzione della fattispecie concreta a quella astratta, in tesi preclusiva dell'accesso alla tutela residuale;
ove, invece, ferma restando la validità del contratto, la domanda principale
(di adempimento o di risarcimento del danno conseguente alla risoluzione) venga rigettata nel merito (vale a dire, essenzialmente, per mancata prova della sussistenza del pregiudizio), allora lo sbarramento correlato al requisito della sussidiarietà torna in auge.
Ora, nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha ritenuto che difetti la prova di un titolo negoziale che potrebbe legittimare la ad Pt_1
esigere, dall'ex coniuge, la restituzione di somme di cui questi si sarebbe abusivamente appropriato eccedendo i limiti del mandato ad esso conferito.
E, sul punto, deve ritenersi che la sentenza resista alle critiche dell'appellante, dal momento che, a fronte della recisa contestazione del convenuto, non è stata raggiunta la prova del conferimento, da pag. 17/34 parte della di un mandato affinché il gestisse il Pt_1 CP_1
proprio conto corrente.
Infatti, è condivisibile l'affermazione del primo Giudice, secondo la quale, dalle deposizioni testimoniali, non è possibile ricavare la dimostrazione di un accordo, in base al quale vi era stata un'espressa autorizzazione della moglie affinché il marito accedesse, tramite il servizio internet banking, al conto personale della prima per eseguire le spese relative al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
A tacere d'altro, manca la prova di quali fossero i termini dell'accordo che sarebbe intercorso tra i coniugi e dei limiti che avrebbero dovuto regolare l'azione del mandatario.
Sul punto, invero, il germano dell'attrice, , ha riferito di Testimone_1
un'operatività del sul conto on line della moglie, ma nulla ha CP_1
dichiarato in merito al contenuto ed ai limiti del dedotto mandato in rem propriam.
Analoga considerazione deve svolgersi rispetto alla deposizione della teste , compagna del primo teste e cognata dell'appellante, Tes_2
la quale riferiva di non conoscere quale fosse l'andamento delle vicende patrimoniali degli odierni litiganti in costanza di matrimonio.
Né, invero, la mail del 23.3.2020, richiamata dall'appellante, prova l'esistenza del dedotto mandato, perché, ancora una volta, la dimostrazione di quest'ultimo, pur non essendo assoggettata a vincoli di forma, esigeva, in ogni caso, l'emersione, con sufficiente chiarezza, del contenuto dell'intesa raggiunta tra i coniugi.
pag. 18/34 § 6.
Ciò premesso, siccome, per quanto dinanzi detto, l'attrice non disponeva di un'azione contrattuale, in base alla quale poter esigere la ripetizione delle somme che assumeva essere state abusivamente distratte dal suo conto corrente, a beneficio di quello del coniuge, la stessa poteva legittimamente avvalersi del rimedio residuale configurato dall'art. 2041 c.c..
§ 7.
Posta l'ammissibilità della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, proposta con l'originario atto di citazione, si deve, poi, rammentare che, secondo la giurisprudenza della S.C., peraltro richiamata anche dal Giudice di primo grado, “Un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente "more uxorio" configura
l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens” (cfr. Cass. n. 3713 del
13/03/2003).
In particolare, si è ritenuto che “L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza
o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente
pag. 19/34 more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (cfr.
Cass. n. 11330 del 15/05/2009; conf. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n.
14732 del 07/06/2018).
§ 8.
Facendo applicazione dei richiamati principi, la pretesa dell'appellante merita accoglimento.
Anzitutto, deve ritenersi dimostrato, in fatto, che l'odierno appellato abbia posto in essere le contestate disposizioni di bonifico.
Sul punto, soccorre, in primo luogo, la deposizione del teste Tes_1
cui dinanzi si è già accennato, dalla quale emerge che, come
[...]
dedotto dall'attrice, effettivamente, il aveva accesso al conto CP_1
on line della moglie.
Lo stesso teste, invero, pur riportando, quanto riferitogli dalla sorella, laddove affermava che “Mia sorella mi disse che aveva consegnato all'ex marito i codici di accesso all'internet banking del suo conto, con i quali eseguiva i pagamenti relativi alle spese familiari”, soggiungeva, tuttavia, che “Ricordo che una volta, nel 2015 vendetti un I-phone a mia sorella e dovetti aspettare qualche giorno che il marito eseguisse dal conto di mia sorella il bonifico .. Solo il eseguiva pagamenti dal conto on CP_1
line, perché mia sorella era incapace di farlo. Ha iniziato ad operare sul
pag. 20/34 conto on line solo a partire dal settembre 2019, quando io e la mia compagna le spiegammo come si faceva .. I bonifici indicati nel capo d)
(n.d.r.: che si identificano in quelli oggetto di causa) vennero eseguiti dal sul conto on line di mia sorella. Non ero presente quando CP_1
vennero eseguiti i bonifici, ma ero insieme a mia sorella quando nel luglio 2020, accedendo al conto on line notammo per la prima volta questi pagamenti, dei quali mia sorella non sapeva nulla. Ribadisco che prima di luglio 2020 mia sorella non sapeva dell'esistenza di tali bonifici
e quindi non ne era a conoscenza neanche al momento della sottoscrizione dell'accordo di negoziazione”.
Orbene, se, in ordine alla circostanza della consegna al dei CP_1
codici di accesso all'internet banking della la deposizione, in Pt_1
quanto de relato actoris, è priva di valenza probatoria, in merito alle altre circostanze, invece, il teste riferiva di eventi caduti sotto la sua diretta percezione, che possono indubbiamente valorizzarsi ai fini del formarsi del convincimento del Collegio.
D'altra parte, in senso conforme a quanto riferito dal citato teste, circa l'iniziale ritrosia dell'attrice ad utilizzare il servizio di internet banking,
l'altra testimone indotta dalla dichiarava che “a settembre Pt_1
2019 mi chiese aiuto per imparare ad eseguire l'accesso al Pt_1
proprio conto on line perché mi disse che fino ad allora non aveva mai utilizzato questa modalità. Quindi io le spiegai in che modo effettuare
l'accesso e i pagamenti .. Al momento dell'accordo di negoziazione
aveva scoperto solo l'esistenza di un bonifico di € 8.000,00 da Pt_1
lei non eseguito. Le consigliai quindi di approfondire la ricerca e quindi,
pag. 21/34 facendo una ricerca in banca, solo a luglio 2020 si accorse dell'esistenza di pagamenti da lei non eseguiti per un ammontare di circa 17-18 mila euro”.
Le riportate deposizioni inducono, pertanto, a ritenere sufficientemente provato che: in costanza di matrimonio, fino al settembre 2019, l'attrice non utilizzava personalmente il servizio di internet banking;
la stessa, al momento della separazione dal coniuge, aveva appreso dell'esecuzione, dal suo conto corrente personale, di un bonifico di euro 8.000,00 a beneficio del conto del marito, mentre ignorava ancora l'esistenza delle ulteriori disposizioni di bonifico per cui è causa.
Quanto riferito dai testi smentisce, inoltre, l'assunto dell'appellato, volto a sostenere l'oggettiva impossibilità tecnica, per la stessa configurazione del servizio di internet banking, di effettuare operazioni dispositive in via telematica in assenza di autorizzazione della moglie.
Del resto, l'assunto del oltre che dalle deposizioni CP_1
testimoniali dinanzi richiamate, appare contrastato anche dalla copia delle condizioni del servizio di internet banking della banca Fideuram, presso cui era operativo il c/c dell'appellante, da quest'ultima prodotte in primo grado.
Ed invero, la versione di tale guida, aggiornata a dicembre 2020, prova che “dal 14 settembre 2019 la chiavetta “O-Key” può essere utilizzata un'ultima volta su www.fideuramonline.it per scegliere una delle
pag. 22/34 modalità di autenticazione che recepiscono le previsioni della direttiva europea PSD2” (cfr. pag. 3, n. 1 del documento allegato alla memoria istruttoria della . Pt_1
Peraltro, le deposizioni dei testi sono coerenti anche con il contenuto dell'accordo di separazione raggiunto dai coniugi in data 13.1.2020, ritualmente prodotto in primo grado dall'odierna appellante.
Infatti, al punto 21 di tale intesa, si prevedeva che il avrebbe CP_1
provveduto a restituire, alla la somma di euro 8.000,00 che Pt_1
era stata oggetto di una precedente disposizione di bonifico dal conto della moglie a quello del marito.
Orbene, se, come sostenuto dall'odierno appellato, questi non aveva mai avuto la disponibilità dei codici di accesso all'home banking della moglie, non si comprende perché mai abbia accettato di restituire alla l'importo di cui alla menzionata disposizione di bonifico. Pt_1
Né, invero, appare convincente il riferimento, operato nei suoi scritti difensivi dall'appellato, ad una finalità meramente conciliativa della pattuizione in esame, dal momento che, sebbene il fine perseguito dalle parti fosse quello di regolare i reciproci rapporti, dal testo dell'accordo non emerge affatto che la restituzione dell'importo di euro 8.000,00 sia stata convenuta a titolo di contributo alle spese che la avrebbe Pt_1
dovuto sostenere dopo la rottura del vincolo coniugale.
Il fatto stesso che le parti abbiano inteso riferirsi alla restituzione di un bonifico disposto dal conto della a quello del Pt_1 CP_1
smentisce, invero, l'assunto difensivo dell'appellato e corrobora il pag. 23/34 convincimento del Collegio in ordine alla disponibilità che il marito aveva, in costanza di matrimonio, delle credenziali per l'accesso in via telematica al conto corrente della moglie.
Peraltro, l'omesso riferimento, nel predetto accordo di separazione, alle ulteriori disposizioni di bonifico, sottese alla domanda azionata in giudizio dalla conferma la credibilità delle deposizioni Pt_1
testimoniali, laddove le stesse riportavano che l'attrice, al momento della firma dell'accordo di separazione, non era ancora venuta a conoscenza dell'esistenza di tali ulteriori operazioni.
In caso contrario, stante anche il clima di accesa conflittualità esistente tra i coniugi, è arduo credere che la non pretendesse, in sede Pt_1
di definizione dei rapporti con il marito, di dare atto dell'esistenza di altre operazioni da essa non approvate e di ottenerne la restituzione.
Ad ulteriore conforto dell'assunto difensivo dell'appellante milita, poi, la mancata previsione, nel predetto accordo di separazione, di una clausola che, dando atto del carattere tombale dell'intesa, avrebbe precluso a ciascuno dei coniugi di avanzare, verso l'altro, ulteriori pretese di carattere patrimoniale.
Come evidenziato dall'appellante, il primo Giudice ha, poi, ingiustificatamente omesso di valorizzare il contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti e, in specie, della mail del
23.3.2020, inoltrata dal alla CP_1 Pt_1
Con siffatta mail, invero, in risposta ad una precedente comunicazione dell'ex moglie, che gli contestava l'esecuzione di varie disposizioni di pag. 24/34 bonifico da essa non autorizzate mediante accesso al proprio conto corrente, l'odierno appellato finiva, implicitamente, con l'ammetterne la paternità.
Infatti, nella mail in esame, il testualmente replicava: “Io ho CP_1
sempre e soltanto agito nell'interesse della comunione familiare, tuo e delle bambine;
né è prova che tu mi avevi autorizzato da sempre ad avere operatività sul tuo cc. (avendomi fatto la procura) perché non ti sei mai voluta interessare della gestione economica della famiglia che hai affidato a me. Ed in questa ottica sei sempre stata avvisata di ogni movimentazione e trovo raccapriccianti e menzognere queste tue affermazioni. Tutte le movimentazioni che hai trovato erano in un'ottica di contribuzione all'economia della famiglia da parte tua per le spese di cui mi sono sempre fatto carico io, che ovviamente non avendo risorse illimitate, dovevo periodicamente anche gestire con una tua contribuzione”.
Il tenore complessivo dello scritto non dà adito a dubbi di sorta circa il fatto che, con esso, il abbia riconosciuto di avere avuto la CP_1
disponibilità del conto della moglie, non solo in forza della procura che lo abilitava ad eseguire operazioni allo sportello, ma anche, di fatto, mediante accesso al servizio di home banking.
Infatti, nel respingere le richieste della moglie, il senza CP_1
negare di avere eseguito i contestati bonifici, sosteneva che essi servivano a bilanciare tutti gli esborsi che lui, a sua volta, aveva sostenuto con proprie risorse.
pag. 25/34 Né, invero, appare decisivo che, in una successiva mail del 24.3.2020, il correggendo parzialmente il tiro, sostenesse che si trattava CP_1
di operazioni di bonifico eseguite personalmente dalla a Pt_3
beneficio del conto corrente di esso convenuto, destinate ad investimenti familiari come contribuzione forfettaria per coprire le spese che lo stesso sosteneva per la famiglia.
Appare, invero, ragionevole ipotizzare che tale precisazione, successiva ad un'ulteriore mail con la quale la aveva preannunciato all'ex Pt_1
coniuge la sua intenzione di agire a tutela delle proprie ragioni, sia stata redatta dall'odierno appellato anche nella prospettiva di una possibile futura lite giudiziale.
Da ultimo, non meno rilevante, in senso contrario alle ragioni dell'appellato, è la circostanza che le diposizioni di bonifico, oggetto di causa, avessero quali destinatari, non terzi, potenziali fornitori di beni e servizi, ma il conto corrente del e che, per giunta, due delle CP_1
quattro operazioni – precisamente quella del 29/04/16 di € 5.000,00 e del 17/09/18 di € 4.500,00 – rechino la causale “investimenti”, di per sé oggettivamente incompatibile con il fine di un soddisfacimento di bisogni della famiglia, specie considerando che l'appellato non ha fornito alcuna prova di avere impiegato siffatte provviste per acquistare prodotti finanziari intestati alle figlie o, comunque, riconducibili al nucleo familiare.
Le esposte considerazioni inducono a ritenere oggettivamente inattendibile la tesi dell'appellato, volta a prospettare una volontaria esecuzione dei bonifici, ad opera della finalizzata a Pt_1
pag. 26/34 riequilibrare, in qualche misura, le spese che il aveva CP_1
sostenuto per fare fronte alle esigenze familiari.
Lo stesso dicasi per il bonifico del 03/09/2013, di € 5.000,00, con causale “spese varie”, trattandosi anche in questo caso di un'indicazione, per giunta assolutamente generica, che male si concilia con l'assunto che la volesse, tramite siffatta operazione, Pt_1
restituire, in parte al marito, gli importi che questi aveva sostenuto per fare fronte ai bisogni della famiglia.
Infine, non dirimente è la causale, del pari generica, “spese varie familiari”, riportata dal bonifico del 06/04/17 di € 3.000,00.
In generale, infatti, l'impianto difensivo dell'appellato non appare convincente, essendo arduo credere che, in un contesto familiare nel quale il coniuge aveva la gestione pressoché esclusiva delle spese, la moglie procedesse, senza peraltro nemmeno una cadenza predeterminata, ad eseguire saltuariamente dei bonifici, dal proprio conto a quello del coniuge, per contribuire in tal modo al menage familiare.
All'accoglimento di tale conclusione, invero, oltre all'oggettiva inconferenza delle causali riportate in almeno tre dei quattro bonifici di cui si discorre, osta la pacifica esistenza, tra le parti, di un significativo squilibrio economico, essendo il professore CP_1
universitario di medicina dell'Università Federico II e la per Pt_1
quanto anch'essa professionalmente affermata, quale ricercatrice presso il Laboratorio di Immunologia della stessa Università, titolare di pag. 27/34 un reddito mensile oggettivamente non elevato, di importo mediante pari a circa € 1.800,00/1.900,00.
Inoltre, come dedotto e documentato dall'appellante, il conto corrente di cui la stessa è titolare ha presentato, nell'arco temporale di riferimento, un saldo mai superiore, nei periodi di massima consistenza, ad € 17.079,52.
Né, peraltro, ha trovato conferma la deduzione difensiva del CP_1
secondo la quale la eseguiva spontaneamente i contestati Pt_1
bonifici per rimpinguare il conto corrente dell'odierno appellato, quando lo stesso risultava insufficiente a fronteggiare le spese familiari.
Invero, una simile deduzione non è stata in alcun modo provata, avendo l'originario convenuto depositato gli estratti del proprio c/c, oscurati, tuttavia, nella parte relativa all'indicazione del relativo saldo tempo per tempo esistente (cfr. copia dei citati estratti, allegati alla produzione telematica di primo grado del nei quali risultano CP_1
non leggibili, siccome coperti con cancellature a penna, né il saldo contabile del conto, né le entrate affluenti sullo stesso).
Ed ancora, riguardo al rilievo dell'appellato, teso a confutare la dedotta non conoscenza, da parte della delle contestate disposizioni di Pt_1
bonifico, potendo la stessa, mediante gli estratti del conto corrente, avere contezza di ogni movimentazione, giova replicare, anzitutto, che, come riferito dal teste l'odierna appellante, fino a quando non Pt_1
si è verificata la crisi del rapporto coniugale, non utilizzava le pag. 28/34 credenziali di accesso telematiche al suo conto corrente, avendone affidato la sostanziale gestione al coniuge.
Peraltro, costituisce finanche circostanza incontestata, oltre che provata dalla copia degli e/c, che, in relazione al rapporto di conto corrente intrattenuto con la banca Fideuram, l'odierna appellante avesse eletto domicilio presso il suocero, (cfr. Controparte_1
prima pagina degli estratti conto allegati alla produzione di primo grado dell'attrice).
Tale dato confuta la tesi dell'appellato, inducendo a ritenere assolutamente credibile che la non ricevesse materialmente Pt_1
gli estratti conto, essendo i medesimi recapiti al domicilio del suocero.
Né, invero, il ha provato di avere curato, volta per volta, la CP_1
trasmissione di tali estratti alla moglie ovvero di averla messa al corrente dell'andamento del conto.
Inoltre, la corrispondenza intercorsa tra la e i funzionari della Pt_1
banca Fideuram, pure allegati alla produzione telematica dell'attrice, dimostra che quest'ultima, solo a partire da febbraio 2020, aveva richiesto all'istituto di credito, dopo averne vanamente sollecitato la consegna al la copia degli estratti conto relativi agli anni dal CP_1
2015 al 2019.
Tali risultanze documentali corroborano l'attendibilità dell'assunto attoreo, in base al quale la in costanza di matrimonio, non si Pt_1
era curata della gestione del conto corrente, avendo confidato nell'operato del coniuge.
pag. 29/34 Diversamente, non si spiega come mai la stessa, solo dopo la rottura del matrimonio, abbia avvertito la necessità di sollecitare la consegna degli estratti conto al fine di verificare l'andamento del suo conto corrente nel corso degli anni pregressi.
Alla stregua delle indicate emergenze istruttorie le contestate disposizioni di bonifico travalicano, quindi, i limiti di proporzionalità e di adeguatezza che, secondo il sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, debbono connotare l'entità del contributo economico dovuto da ciascun coniuge alle esigenze di mantenimento del nucleo familiare.
Significativo, in particolare, è che i citati bonifici abbiano comportato, di volta in volta, il trasferimento, dal conto della a quello del Pt_1
coniuge, di importi di entità affatto modesta, se rapportati alle sostanze dell'odierna appellante, variabili da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 5.000,00, che, come pure dinanzi evidenziato, non erano destinati all'esecuzione di specifiche spese (di acquisto di beni o di servizi), nell'interesse della famiglia, ma, secondo la prospettazione difensiva dell'appellato, a reintegrare parzialmente lo stesso degli esborsi sostenuti per fare fronte al menage familiare.
Orbene, a fronte dell'oggettiva manifesta esorbitanza delle menzionate disposizioni di bonifico rispetto allo scopo di provvedere alla copertura di spese di ordinaria gestione familiare, nel cui ambito avrebbe potuto ritenersi giustificato l'utilizzo, da parte del CP_1
dei fondi giacenti sul conto della moglie, spettava all'appellato, se del pag. 30/34 caso, fornire la prova del consenso del coniuge all'esecuzione di siffatte operazioni.
Tale prova, tuttavia, non risulta essere stata in alcun modo offerta, essendosi i testi indotti dal convenuto limitati a riferire che era il ad eseguire le spese familiari, senza, tuttavia, sapere indicare CP_1
attraverso quali fondi.
In conclusione, deve, pertanto, ritenersi che l'esecuzione delle contestate operazioni, oltre a non avere ricevuto il preventivo avallo dell'odierna appellante, travalichi anche i limiti entro i quali le stesse avrebbero potuto considerarsi giustificate dalla contribuzione al menage familiare.
Ne segue che, integrando gli estremi di un ingiustificato arricchimento in danno della meriti accoglimento la pretesa dalla stessa Pt_1
avanzata in giudizio di condanna del alla restituzione CP_1
dell'indicata somma di € 17.500,00.
§ 8.
Come in premessa esposto, l'appellato aveva, in subordine, eccepito, sin dal primo grado, la compensazione del credito vantato dalla
[...]
con quello, di cui a suo dire esso era titolare, nascente da tutte le Pt_1
spese che aveva sostenuto, con fondi propri, per fare fronte alle esigenze familiari.
L'eccezione, reiterata con la comparsa di costituzione in appello, su cui il primo Giudice non si era pronunciato, avendola, implicitamente, ritenuta assorbita, è, tuttavia, infondata.
pag. 31/34 Ed invero, nella specie, gli esborsi sostenuti dall'appellato, costituendo adempimento dell'obbligo di contribuzione dello stesso al mantenimento della famiglia, non sono ripetibili, in ossequio a quella giurisprudenza, richiamata anche dal Giudice di primo grado, a tenore della quale” Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio”
(cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10927 del
07/05/2018).
§ 9.
In accoglimento dell'appello, quindi, deve essere Controparte_1
condannato a pagare, in favore di l'importo di € Parte_1
17.500,00, oltre agli interessi legali al tasso di cui all'art. 1282 co. 1 c.c. dalla data delle singole disposizioni di bonifico e fino al soddisfo.
§ 10.
All'accoglimento dell'appello deve seguire una rinnovata regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio da operarsi in relazione all'esito complessivo della lite.
Avuto riguardo alla riconosciuta fondatezza della domanda proposta dall'odierna appellante, le spese di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza del . CP_1
pag. 32/34 La liquidazione delle spese processuali viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
19989 del 13/07/2021), con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del decisum, e riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria dell'appello, per la quale si giustifica l'applicazione dei minimi, tenuto conto della ridotta attività difensiva in concreto espletata in questo grado di giudizio.
Le spese processuali di entrambi i gradi debbono, infine, distrarsi in favore dell'Avv. Carlo Dama, dichiaratosi antistatario.
L'accoglimento dell'appello importa, ovviamente, il rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dal
CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento, condanna a pagare, in favore Controparte_1
di , l'importo di € 17.500,00, oltre agli interessi Parte_1
pag. 33/34 legali al tasso di cui all'art. 1282 co. 1 c.c. dalla data delle singole disposizioni di bonifico e fino al soddisfo;
b) condanna alla rifusione, in favore Controparte_1
dell'appellante, delle spese processuali che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 272,96 per esborsi, euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di appello, in euro 382,50 per esborsi, euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carlo Dama, procuratore antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 28/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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