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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott. Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere rel.
3) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 30 gennaio 2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1524/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Parte_1 delle Mimose n. 5, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Emanuele De Lucia (c.f. – pec: C.F._2
- fax: 0691659300) ed elettivamente Email_1 domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Tizzani n. 28, giusta procura in calce al ricorso di primo grado e allegata al fascicolo informatico, e con domicilio digitale ex art. 16-sexies d.l. 179/2012 all'indirizzo pec sopra indicato.
appellante
E
, in persona del Ministro Controparte_1 protempore,
Appellato-non costituito NONCHE'
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Armando Gambino E ( – p.e.c. - CodiceFiscale_3 Email_2
n. fax 081/7552455); (c.f. – p.e.c. Parte_2 C.F._4
t); Email_4 Controparte_3
(c.f.[...]); (c.f. ); Parte_3 C.F._5 CP_4
(c.f. ); giusta procura generale alle liti Notar
[...] C.F._6 Per_1 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed
[...] elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale inNapoli, alla via Alcide De Gasperi n. 55
Appellato
OGGETTO: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 303/2023 (rg. n. 20293/2021) pubblicata il 19.01.2023, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 15.12.2021, Parte_1 esponeva di aver lavorato alle dipendenze del in qualità Controparte_1 di docente di scuola primaria nel periodo dal 01.09.1991 all'11.04.2011, in servizio presso il 2° Circolo di Arzano (Napoli) sino al 01.09.2002, data in cui veniva traferita presso il 28° Circolo didattico di Napoli. Deduceva che, con provvedimento del 30.04.1998, il dirigente della direzione didattica del 2° Circolo di Arzano, a domanda, la aveva collocata in congedo straordinario per motivi di studio, per la frequentazione del corso di specializzazione in Anatomia patologica presso l'Università degli Studi Federico II, facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli, della durata quinquennale, a partire dalla data di immatricolazione del 27.04.1998, che in detto provvedimento si leggeva che “dalla suddetta data e per tutta la durata del corso di specializzazione, l'insegnante non percepirà assegni, con l'obbligo di Parte_1 riprendere immediatamente servizio qualora dovesse cessare l'incarico. Detto periodo è utile ai fini della progressione della carriera del trattamento di quiescenza e di previdenza, giusto il disposo di cui all'art. 453, ultimo comma, del D.L. 16/04/1994, n° 297, che comprende l'applicazione dell'art. 2 della L. 13/08/84, n° 476”. Aggiungeva di aver regolarmente frequentato il predetto corso di studi quinquennale, conseguendo la specializzazione in data 11.04.2003, come certificato dall'Università degli Studi Federico II di Napoli con provvedimento del 21.11.2019; che la frequenza del corso di studi veniva sospesa solo per maternità nel periodo dal 27.04.1998 al 27.07.1998, previa autorizzazione del Rettore del 01.06.1998 Evidenziava di essere iscritta, ai fini del trattamento pensionistico, all' CP_2 gestione dipendenti pubblici ex INPDAP -cassa trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato “CTPS”. Lamentava che non le erano stati versati i contributi previdenziali per il periodo di congedo straordinario dal 27.04.1998 al 13.04.2003, come risultava dall'estratto conto rilasciato dall' in violazione della legge 13 agosto 1984, n. 476. CP_2
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, il e l' Controparte_1 CP_2 chiedendo la condanna del primo al versamento nei confronti dell' dei CP_2 contributi previdenziali e al riconoscimento degli oneri utili al trattamento di quiescenza relativi al periodo di congedo straordinario suindicato, nella misura da quantificarsi in separato giudizio. Il tutto con vittoria delle spese di lite, con distrazione. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_2 giudizio deducendo che il congedo straordinario utile cui le varie leggi si riferivano ,era solo quello relativo al dottorato di ricerca o concesso a favore dei titolari di borse di studio;
che detta normativa era di stretta interpretazione, con la conseguenza che, nel caso in esame, poteva verosimilmente trovare applicazione il complesso di norme relativo all'aspettativa per motivi di famiglia o personali, regolata dagli artt. 66, 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3/1957 e dalle leggi speciali. Concludeva per la decisione del ricorso secondo giustizia, in ogni caso con compensazione delle spese di lite tra la ricorrente e l' CP_2
Il , nonostante la rituale notifica del ricorso, rimaneva Controparte_1 contumace.
Con la sentenza in epigrafe indicata , il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese di lite tra le parti costituite e nulla per le spese nei confronti del . Controparte_1
Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 28.6.2023 deducendo: 1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 cpc per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto che il periodo di congedo straordinario durante l'espletamento delle scuole di specializzazione fosse utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza soltanto in caso di titolari di borse di studio, omettendo di considerare che il decreto del 30.04.1998 (prot. n. 1472/B/3) del dirigente della Direzione didattica del 2° Circolo di Arzano con il quale era stata collocata in congedo straordinario per motivi di studio (e non familiari), in modo chiaro ed inequivocabile prevedeva che “detto periodo è utile ai fini della progressione della carriera del trattamento di quiescenza e di previdenza, giusto il disposo di cui all'art. 453, ultimo comma, del D.L. 16/04/1994, N° 297, che comprende l'applicazione dell'art. 2 della L. 13/08/84, N° 476”; aggiungeva che , avendo il esaminato la richiesta CP_1 dell'appellante e ritenuto sussistenti tutte le condizioni per disporre il congedo straordinario per motivi di studio (e non di famiglia) , lo stesso aveva sostanzialmente riconosciuto per tale periodo il diritto della lavoratrice a vedersi versati i contributi previdenziali;
che , in ogni caso , il alcuna CP_1 contestazione aveva sollevato anche nel presente giudizio.
2)Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 2-bis, Legge 241/1990, dell'art. 97 co. 2 della Costituzione in quanto, aderendo la decisione impugnata alla diversa qualificazione giuridica della vicenda prospettata solo nel presente giudizio da parte dell' , (in modo ipotetico e probabilistico), di ritenere il CP_2 congedo non per motivi di studio bensì familiari, costituiva una violazione del principio del legittimo affidamento dell'appellante al provvedimento della Pubblica Amministrazione, mai impugnato e/o revisionato, così da minare alla certezza del rapporto giuridico a cui si riferiva, con ciò incorrendo nel vizio di ultrapetizione (avendo il giudice integrato e/o ampliato gli effetti giuridici della domanda rispetto a quanto richiesto dalle parti) e/o di extrapetizione (avendo il giudice sostituito altri effetti rispetto a quelli connessi alla domanda proposta), ai sensi dell'art. 112 cpc.
Chiedeva , pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che, sulla base di CP_2 plurime argomentazioni , resisteva al gravame, concludendo di decidere il ricorso in appello secondo Giustizia con integrale compensazione delle spese di lite tra la parte ricorrente e l' . CP_2
Rimaneva invece contumace il appellato. CP_1
Nelle more del giudizio, veniva disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Indi , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Premesso che può ritenersi pacifica ed incontroversa la legittimazione passiva dell' ,posto che nei giudizi promossi dal dipendente al fine di vedersi CP_2 riconosciuta la contribuzione omessa, sussista un litisconsorzio necessario tra il datore di lavoro e l'Istituto di previdenza, essendo quest'ultimo diretto interessato all'accertamento giudiziale quale destinatario del pagamento ( v. Cass. n. 17320 del 19/08/2020 , Cass. n. 8956/2020), la questione sottoposta al Collegio attiene alla corretta interpretazione dell'art. 2 della l. n. 476 del 1984.
Il citato art. 2 della l. 13 agosto 1984, n. 476, "Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università", nella versione originaria, recitava: "Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.". Pertanto, nella prima formulazione la disciplina non contemplava il diritto al trattamento retributivo, ma considerava il periodo di congedo straordinario ai fini della progressione di carriera, oltre che del trattamento di quiescenza e di previdenza.
La conservazione del trattamento economico è stata disposta con la l. 28 dicembre 2001, n. 448, il cui art. 52, comma 57, ha modificato l'art. 2, comma 1, come segue: "All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984. n. 476, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo""
La Corte Costituzionale ha chiarito che la disposizione di cui all'art. 2 della Legge 476/1984 “regola la condizione di chi è ammesso ai corsi di dottorato ed è titolare di un rapporto di pubblico impiego, senza distinzione alcuna quanto all'amministrazione di appartenenza”. La ratio della disposizione in esame è chiaramente quella di costituire un favor per il dipendente ammesso a corsi di ricerca e studio, garantendogli non soltanto la conservazione del posto di lavoro già occupato, ma anche un trattamento retributivo in caso di oggettivo non percepimento di altro sostegno economico.
Inoltre, così come ha precisato la circolare 4 dicembre 1984, n. 376 anche il vincitore di concorso che non può assumere servizio,perché impegnato in attività proprie del dottorato di ricerca, deve essere collocato in congedo straordinario. A sua volta la legge 30.11.1989 n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie – G.U. 14.12.1989, n. 291) ha esteso quanto disposto dalla legge n. 476 anche ai titolari di borse di studio post dottorato ed ai beneficiari di borse per i corsi di perfezionamento / scuole di specializzazione universitaria. La legge finanziaria del 23.12.1992 n. 498, art.4, comma 2, ha ulteriormente esteso il congedo straordinario senza assegni per motivi di studio, stabilendo testualmente che “al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di Enti pubblici, di Stati ed Enti stranieri, di Organismi o Enti internazionali, si applica il disposto di cui all'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476”.
L'estensione alle borse di studio post-dottorato della disciplina del congedo già prevista per il dottorato di ricerca rende applicabile anche a tale istituto l' indicazione contenuta nella circolare n. 376 del 1984, sopra richiamata. Pertanto
-come si è detto-anche il vincitore di concorso (oltre che immesso in ruolo sulla base dei soli titoli) che non può assumere servizio, perché impegnato in attività proprie della borsa di studio post dottorato, deve essere collocato in congedo straordinario.
Anche il , con le Circolare Controparte_5 ministeriale n. 120 del 4.11.2002 e n. 15 del 22.2.2011 ha precisato, con precipuo riferimento al congedo straordinario per dottorato di ricerca del personale docente, che:
• la concessione del congedo straordinario non è subordinata all'effettuazione dell'anno di prova;
• . la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato;
• il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità;
• il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 2 della legge 476/84. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall' – con Controparte_6 nota prot. 1181 del 19 ottobre 1999;
• il vincitore di concorso, che non può assumere servizio, perché impegnato in attività proprie del dottorato di ricerca, deve essere collocato in congedo straordinario, così come precisato dalla circolare n. 376 del 4.12.1984.
Il precetto richiamato è stato poi integralmente ripreso nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art. 453, comma 9). È opportuno precisare che nell'art. 453 sono confluite due diverse disposizioni. La prima è quella di cui all'art. 65 del D.P.R. n. 417 del 1974 (emanato quando ancora non esisteva il dottorato di ricerca) relativo ai docenti “distaccati” presso ed enti per incarichi temporanei, con oneri a carico del . Tale CP_7 CP_1 disposizione è confluita pressoché integralmente nei commi 1-8 del citato articolo 453 del Testo Unico, peraltro, modificato dalla legge n. 448 del 1998. La seconda normativa cui fare riferimento, confluita nel comma 9 dell'art. 453, riprende l'art.
4 - comma 2 - della legge finanziaria, legge 23 dicembre 1992, n. 498 è relativa al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati ed enti stranieri o di Organismi o enti internazionali cui viene applicato lo stesso istituto del congedo straordinario già previsto per il dottorato di ricerca.
Così chiarito il quadro di riferimento, dal complesso di norme sopra richiamate si evince chiaramente che il congedo straordinario cui le varie leggi fanno riferimento, è solo quello relativo al dottorato di ricerca o concesso a favore dei titolari di borse di studio;
e non è questo il caso dell'odierna appellante la quale , pacificamente, è stata collocata in congedo straordinario per motivi di studio per la frequentazione del corso di specializzazione in Anatomia Patologica presso l'Università degli Studi Federico II, facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli, La normativa è di stretta applicazione e quindi non può riguardare ipotesi diverse da quelle contemplate che, dunque, non troverebbero giustificazione in alcuna disposizione di legge . Ciò trova conferma anche nell'orientamento della S. C. la quale ha escluso, sempre in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca , anche la possibilità di concessione di una proroga del congedo straordinario oltre il limite della durata del corso ex “ L. n. 476 del 1984, articolo 2, come modificato dalla L. n. 448 del 2001, articolo 52, comma 57, riconoscendosi il diritto soggettivo del dipendente pubblico ad essere collocato in aspettativa ed a conservare il trattamento economico previdenziale e di quiescenza in godimento presso l'amministrazione di appartenenza per il solo periodo di durata normale del corso, con esclusione, quindi ,della proroga, anche se autorizzata secondo il regolamento di ateneo” (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 432 del 10.1.2019). A maggior ragione deve escludersi la possibilità di ampliare la platea dei soggetti oltre i casi espressamente previsti (dottorato di ricerca o titolari di borse di studio) dalla normativa sopra richiamata. Conseguentemente non coglie nel segno l'obiezione di parte appellante secondo cui con provvedimento del 30.04.1998 (prot. n. 1472/B/3), il dirigente della Direzione didattica del 2° Circolo di Arzano, in accoglimento della richiesta della ricorrente, ebbe a collocarla in congedo straordinario per motivi di studio, con la precisazione che “… Detto periodo è utile ai fini della progressione della carriera del trattamento di quiescenza e di previdenza, giusto il disposo di cui all'art. 453, ultimo comma, del D.L. 16/04/1994, N° 297, che comprende l'applicazione dell'art. 2 della L. 13/08/84, N° 476”. Il parere espresso dall'Amministrazione in seno al predetto provvedimento è del tutto irrilevante ed inconferente in quanto –giova ribadire- non sussistono indicazioni normative a sostegno della tesi dell'appellante.
Per le medesime ragioni alcuna rilevanza può rivestire il principio di non contestazione , pure evocato dall'appellante ,in quanto la non contestazione attiene ai fatti, e non all'interpretazione delle norme che -come si è visto—nella specie ancorano il diritto a vedersi versati i contributi previdenziali, in caso di congedo straordinario per motivi di studio, a determinati presupposti soggettivi ( titolari di borse di studio, dottorato di ricerca ), non rinvenibili nella specie.
Infine per completezza motivazionale non sussiste alcun vizio di ultrapetizione o di extrapetizione , non avendo il primo giudice dato una diversa qualificazione giuridica alla vicenda ma avendo semplicemente affermato che nel caso della ricorrente, trovava piuttosto applicazione il complesso di norme relativo all'aspettativa per motivi di famiglia o personali, che continua ad essere regolata dagli artt. 66, 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. In conclusione l'interpretazione adottata dal primo giudice risulta conforme al fondamentale canone letterale ed è assistita anche da convergenti criteri sistematici.
Ritiene, dunque, la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice , il quale ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze processuali acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dall'appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza. Nulla per le spese nei confronti del rimasto contumace. CP_1
In ragione della novità e complessità della questione controversa, le spese tra le parti costituite vengono compensate , così come , peraltro , richiesto anche dallo stesso . Controparte_8
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello e , per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
-compensa tra l'appellante e l' le spese del grado;
CP_2
-nulla per le spese nei confronti del appellato. CP_1
Così deciso in Napoli lì 30 gennaio 2025 Il cons. est. rel. Il Presidente dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott. Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere rel.
3) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 30 gennaio 2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1524/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Parte_1 delle Mimose n. 5, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Emanuele De Lucia (c.f. – pec: C.F._2
- fax: 0691659300) ed elettivamente Email_1 domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Tizzani n. 28, giusta procura in calce al ricorso di primo grado e allegata al fascicolo informatico, e con domicilio digitale ex art. 16-sexies d.l. 179/2012 all'indirizzo pec sopra indicato.
appellante
E
, in persona del Ministro Controparte_1 protempore,
Appellato-non costituito NONCHE'
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Armando Gambino E ( – p.e.c. - CodiceFiscale_3 Email_2
n. fax 081/7552455); (c.f. – p.e.c. Parte_2 C.F._4
t); Email_4 Controparte_3
(c.f.[...]); (c.f. ); Parte_3 C.F._5 CP_4
(c.f. ); giusta procura generale alle liti Notar
[...] C.F._6 Per_1 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed
[...] elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale inNapoli, alla via Alcide De Gasperi n. 55
Appellato
OGGETTO: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 303/2023 (rg. n. 20293/2021) pubblicata il 19.01.2023, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 15.12.2021, Parte_1 esponeva di aver lavorato alle dipendenze del in qualità Controparte_1 di docente di scuola primaria nel periodo dal 01.09.1991 all'11.04.2011, in servizio presso il 2° Circolo di Arzano (Napoli) sino al 01.09.2002, data in cui veniva traferita presso il 28° Circolo didattico di Napoli. Deduceva che, con provvedimento del 30.04.1998, il dirigente della direzione didattica del 2° Circolo di Arzano, a domanda, la aveva collocata in congedo straordinario per motivi di studio, per la frequentazione del corso di specializzazione in Anatomia patologica presso l'Università degli Studi Federico II, facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli, della durata quinquennale, a partire dalla data di immatricolazione del 27.04.1998, che in detto provvedimento si leggeva che “dalla suddetta data e per tutta la durata del corso di specializzazione, l'insegnante non percepirà assegni, con l'obbligo di Parte_1 riprendere immediatamente servizio qualora dovesse cessare l'incarico. Detto periodo è utile ai fini della progressione della carriera del trattamento di quiescenza e di previdenza, giusto il disposo di cui all'art. 453, ultimo comma, del D.L. 16/04/1994, n° 297, che comprende l'applicazione dell'art. 2 della L. 13/08/84, n° 476”. Aggiungeva di aver regolarmente frequentato il predetto corso di studi quinquennale, conseguendo la specializzazione in data 11.04.2003, come certificato dall'Università degli Studi Federico II di Napoli con provvedimento del 21.11.2019; che la frequenza del corso di studi veniva sospesa solo per maternità nel periodo dal 27.04.1998 al 27.07.1998, previa autorizzazione del Rettore del 01.06.1998 Evidenziava di essere iscritta, ai fini del trattamento pensionistico, all' CP_2 gestione dipendenti pubblici ex INPDAP -cassa trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato “CTPS”. Lamentava che non le erano stati versati i contributi previdenziali per il periodo di congedo straordinario dal 27.04.1998 al 13.04.2003, come risultava dall'estratto conto rilasciato dall' in violazione della legge 13 agosto 1984, n. 476. CP_2
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, il e l' Controparte_1 CP_2 chiedendo la condanna del primo al versamento nei confronti dell' dei CP_2 contributi previdenziali e al riconoscimento degli oneri utili al trattamento di quiescenza relativi al periodo di congedo straordinario suindicato, nella misura da quantificarsi in separato giudizio. Il tutto con vittoria delle spese di lite, con distrazione. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_2 giudizio deducendo che il congedo straordinario utile cui le varie leggi si riferivano ,era solo quello relativo al dottorato di ricerca o concesso a favore dei titolari di borse di studio;
che detta normativa era di stretta interpretazione, con la conseguenza che, nel caso in esame, poteva verosimilmente trovare applicazione il complesso di norme relativo all'aspettativa per motivi di famiglia o personali, regolata dagli artt. 66, 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3/1957 e dalle leggi speciali. Concludeva per la decisione del ricorso secondo giustizia, in ogni caso con compensazione delle spese di lite tra la ricorrente e l' CP_2
Il , nonostante la rituale notifica del ricorso, rimaneva Controparte_1 contumace.
Con la sentenza in epigrafe indicata , il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese di lite tra le parti costituite e nulla per le spese nei confronti del . Controparte_1
Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 28.6.2023 deducendo: 1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 cpc per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto che il periodo di congedo straordinario durante l'espletamento delle scuole di specializzazione fosse utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza soltanto in caso di titolari di borse di studio, omettendo di considerare che il decreto del 30.04.1998 (prot. n. 1472/B/3) del dirigente della Direzione didattica del 2° Circolo di Arzano con il quale era stata collocata in congedo straordinario per motivi di studio (e non familiari), in modo chiaro ed inequivocabile prevedeva che “detto periodo è utile ai fini della progressione della carriera del trattamento di quiescenza e di previdenza, giusto il disposo di cui all'art. 453, ultimo comma, del D.L. 16/04/1994, N° 297, che comprende l'applicazione dell'art. 2 della L. 13/08/84, N° 476”; aggiungeva che , avendo il esaminato la richiesta CP_1 dell'appellante e ritenuto sussistenti tutte le condizioni per disporre il congedo straordinario per motivi di studio (e non di famiglia) , lo stesso aveva sostanzialmente riconosciuto per tale periodo il diritto della lavoratrice a vedersi versati i contributi previdenziali;
che , in ogni caso , il alcuna CP_1 contestazione aveva sollevato anche nel presente giudizio.
2)Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 2-bis, Legge 241/1990, dell'art. 97 co. 2 della Costituzione in quanto, aderendo la decisione impugnata alla diversa qualificazione giuridica della vicenda prospettata solo nel presente giudizio da parte dell' , (in modo ipotetico e probabilistico), di ritenere il CP_2 congedo non per motivi di studio bensì familiari, costituiva una violazione del principio del legittimo affidamento dell'appellante al provvedimento della Pubblica Amministrazione, mai impugnato e/o revisionato, così da minare alla certezza del rapporto giuridico a cui si riferiva, con ciò incorrendo nel vizio di ultrapetizione (avendo il giudice integrato e/o ampliato gli effetti giuridici della domanda rispetto a quanto richiesto dalle parti) e/o di extrapetizione (avendo il giudice sostituito altri effetti rispetto a quelli connessi alla domanda proposta), ai sensi dell'art. 112 cpc.
Chiedeva , pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che, sulla base di CP_2 plurime argomentazioni , resisteva al gravame, concludendo di decidere il ricorso in appello secondo Giustizia con integrale compensazione delle spese di lite tra la parte ricorrente e l' . CP_2
Rimaneva invece contumace il appellato. CP_1
Nelle more del giudizio, veniva disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Indi , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Premesso che può ritenersi pacifica ed incontroversa la legittimazione passiva dell' ,posto che nei giudizi promossi dal dipendente al fine di vedersi CP_2 riconosciuta la contribuzione omessa, sussista un litisconsorzio necessario tra il datore di lavoro e l'Istituto di previdenza, essendo quest'ultimo diretto interessato all'accertamento giudiziale quale destinatario del pagamento ( v. Cass. n. 17320 del 19/08/2020 , Cass. n. 8956/2020), la questione sottoposta al Collegio attiene alla corretta interpretazione dell'art. 2 della l. n. 476 del 1984.
Il citato art. 2 della l. 13 agosto 1984, n. 476, "Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università", nella versione originaria, recitava: "Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.". Pertanto, nella prima formulazione la disciplina non contemplava il diritto al trattamento retributivo, ma considerava il periodo di congedo straordinario ai fini della progressione di carriera, oltre che del trattamento di quiescenza e di previdenza.
La conservazione del trattamento economico è stata disposta con la l. 28 dicembre 2001, n. 448, il cui art. 52, comma 57, ha modificato l'art. 2, comma 1, come segue: "All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984. n. 476, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo""
La Corte Costituzionale ha chiarito che la disposizione di cui all'art. 2 della Legge 476/1984 “regola la condizione di chi è ammesso ai corsi di dottorato ed è titolare di un rapporto di pubblico impiego, senza distinzione alcuna quanto all'amministrazione di appartenenza”. La ratio della disposizione in esame è chiaramente quella di costituire un favor per il dipendente ammesso a corsi di ricerca e studio, garantendogli non soltanto la conservazione del posto di lavoro già occupato, ma anche un trattamento retributivo in caso di oggettivo non percepimento di altro sostegno economico.
Inoltre, così come ha precisato la circolare 4 dicembre 1984, n. 376 anche il vincitore di concorso che non può assumere servizio,perché impegnato in attività proprie del dottorato di ricerca, deve essere collocato in congedo straordinario. A sua volta la legge 30.11.1989 n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie – G.U. 14.12.1989, n. 291) ha esteso quanto disposto dalla legge n. 476 anche ai titolari di borse di studio post dottorato ed ai beneficiari di borse per i corsi di perfezionamento / scuole di specializzazione universitaria. La legge finanziaria del 23.12.1992 n. 498, art.4, comma 2, ha ulteriormente esteso il congedo straordinario senza assegni per motivi di studio, stabilendo testualmente che “al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di Enti pubblici, di Stati ed Enti stranieri, di Organismi o Enti internazionali, si applica il disposto di cui all'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476”.
L'estensione alle borse di studio post-dottorato della disciplina del congedo già prevista per il dottorato di ricerca rende applicabile anche a tale istituto l' indicazione contenuta nella circolare n. 376 del 1984, sopra richiamata. Pertanto
-come si è detto-anche il vincitore di concorso (oltre che immesso in ruolo sulla base dei soli titoli) che non può assumere servizio, perché impegnato in attività proprie della borsa di studio post dottorato, deve essere collocato in congedo straordinario.
Anche il , con le Circolare Controparte_5 ministeriale n. 120 del 4.11.2002 e n. 15 del 22.2.2011 ha precisato, con precipuo riferimento al congedo straordinario per dottorato di ricerca del personale docente, che:
• la concessione del congedo straordinario non è subordinata all'effettuazione dell'anno di prova;
• . la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato;
• il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità;
• il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 2 della legge 476/84. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall' – con Controparte_6 nota prot. 1181 del 19 ottobre 1999;
• il vincitore di concorso, che non può assumere servizio, perché impegnato in attività proprie del dottorato di ricerca, deve essere collocato in congedo straordinario, così come precisato dalla circolare n. 376 del 4.12.1984.
Il precetto richiamato è stato poi integralmente ripreso nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art. 453, comma 9). È opportuno precisare che nell'art. 453 sono confluite due diverse disposizioni. La prima è quella di cui all'art. 65 del D.P.R. n. 417 del 1974 (emanato quando ancora non esisteva il dottorato di ricerca) relativo ai docenti “distaccati” presso ed enti per incarichi temporanei, con oneri a carico del . Tale CP_7 CP_1 disposizione è confluita pressoché integralmente nei commi 1-8 del citato articolo 453 del Testo Unico, peraltro, modificato dalla legge n. 448 del 1998. La seconda normativa cui fare riferimento, confluita nel comma 9 dell'art. 453, riprende l'art.
4 - comma 2 - della legge finanziaria, legge 23 dicembre 1992, n. 498 è relativa al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati ed enti stranieri o di Organismi o enti internazionali cui viene applicato lo stesso istituto del congedo straordinario già previsto per il dottorato di ricerca.
Così chiarito il quadro di riferimento, dal complesso di norme sopra richiamate si evince chiaramente che il congedo straordinario cui le varie leggi fanno riferimento, è solo quello relativo al dottorato di ricerca o concesso a favore dei titolari di borse di studio;
e non è questo il caso dell'odierna appellante la quale , pacificamente, è stata collocata in congedo straordinario per motivi di studio per la frequentazione del corso di specializzazione in Anatomia Patologica presso l'Università degli Studi Federico II, facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli, La normativa è di stretta applicazione e quindi non può riguardare ipotesi diverse da quelle contemplate che, dunque, non troverebbero giustificazione in alcuna disposizione di legge . Ciò trova conferma anche nell'orientamento della S. C. la quale ha escluso, sempre in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca , anche la possibilità di concessione di una proroga del congedo straordinario oltre il limite della durata del corso ex “ L. n. 476 del 1984, articolo 2, come modificato dalla L. n. 448 del 2001, articolo 52, comma 57, riconoscendosi il diritto soggettivo del dipendente pubblico ad essere collocato in aspettativa ed a conservare il trattamento economico previdenziale e di quiescenza in godimento presso l'amministrazione di appartenenza per il solo periodo di durata normale del corso, con esclusione, quindi ,della proroga, anche se autorizzata secondo il regolamento di ateneo” (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 432 del 10.1.2019). A maggior ragione deve escludersi la possibilità di ampliare la platea dei soggetti oltre i casi espressamente previsti (dottorato di ricerca o titolari di borse di studio) dalla normativa sopra richiamata. Conseguentemente non coglie nel segno l'obiezione di parte appellante secondo cui con provvedimento del 30.04.1998 (prot. n. 1472/B/3), il dirigente della Direzione didattica del 2° Circolo di Arzano, in accoglimento della richiesta della ricorrente, ebbe a collocarla in congedo straordinario per motivi di studio, con la precisazione che “… Detto periodo è utile ai fini della progressione della carriera del trattamento di quiescenza e di previdenza, giusto il disposo di cui all'art. 453, ultimo comma, del D.L. 16/04/1994, N° 297, che comprende l'applicazione dell'art. 2 della L. 13/08/84, N° 476”. Il parere espresso dall'Amministrazione in seno al predetto provvedimento è del tutto irrilevante ed inconferente in quanto –giova ribadire- non sussistono indicazioni normative a sostegno della tesi dell'appellante.
Per le medesime ragioni alcuna rilevanza può rivestire il principio di non contestazione , pure evocato dall'appellante ,in quanto la non contestazione attiene ai fatti, e non all'interpretazione delle norme che -come si è visto—nella specie ancorano il diritto a vedersi versati i contributi previdenziali, in caso di congedo straordinario per motivi di studio, a determinati presupposti soggettivi ( titolari di borse di studio, dottorato di ricerca ), non rinvenibili nella specie.
Infine per completezza motivazionale non sussiste alcun vizio di ultrapetizione o di extrapetizione , non avendo il primo giudice dato una diversa qualificazione giuridica alla vicenda ma avendo semplicemente affermato che nel caso della ricorrente, trovava piuttosto applicazione il complesso di norme relativo all'aspettativa per motivi di famiglia o personali, che continua ad essere regolata dagli artt. 66, 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. In conclusione l'interpretazione adottata dal primo giudice risulta conforme al fondamentale canone letterale ed è assistita anche da convergenti criteri sistematici.
Ritiene, dunque, la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice , il quale ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze processuali acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dall'appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza. Nulla per le spese nei confronti del rimasto contumace. CP_1
In ragione della novità e complessità della questione controversa, le spese tra le parti costituite vengono compensate , così come , peraltro , richiesto anche dallo stesso . Controparte_8
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello e , per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
-compensa tra l'appellante e l' le spese del grado;
CP_2
-nulla per le spese nei confronti del appellato. CP_1
Così deciso in Napoli lì 30 gennaio 2025 Il cons. est. rel. Il Presidente dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.