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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, nella persona del giudice dott.ssa Milena Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3972 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Parte_2
), (C.F. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F. ), Parte_4 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._4 Parte_6
), rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Marina giusta procura in C.F._5 atti
- opponenti
e
(C.F. ) e, per essa, quale procuratrice speciale, Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), a sua volta quale mandataria della CP_2 P.IVA_3 [...]
(già Controparte_3 Controparte_4
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo e dall'avv. Rossana Buda, giusta procura in atti
- opposta
pagina 1 di 8 OGGETTO: Contratti bancari.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 22.3.2021 , Parte_1 Pt_2
e ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 questi ultimi in qualità di fideiussori, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 441/2021, emesso da questo Tribunale il 29.1.2021, notificato in data 15.2.2021, 19.2.2021,
11.3.2021, 17.3.2021 e 23.3.2021, con il quale è stato loro intimato il pagamento in favore di dell'importo complessivo di € 169.419,67, oltre interessi e spese della procedura, Controparte_1 quale debito residuo nascente dal contratto di conto corrente n. 10769 del 15.3.2013 concluso da con Banco Popolare società cooperativa. Parte_1
Gli opponenti hanno disconosciuto, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la conformità agli originali delle copie fotostatiche della documentazione bancaria prodotta a fondamento del decreto ingiuntivo, nonché, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., l'autenticità delle sottoscrizioni apposte su detti documenti;
hanno, altresì, eccepito la mancanza di legittimazione attiva dell'opposta, non essendo stata documentata la comunicazione di chiusura del conto corrente;
hanno, poi, lamentato l'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi e di mora, l'applicazione della commissione di massimo scoperto in assenza di una esplicita pattuizione e l'applicazione di interessi usurari;
infine, hanno chiesto l'accertamento della nullità delle fideiussioni per violazione delle norme antitrust.
In via riconvenzionale, previa rideterminazione del saldo del conto corrente, hanno chiesto la condanna dell'opposta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate in applicazione delle clausole contestate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e hanno invocato l'applicazione dell'art. 96 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.10.2021 si è costituita Controparte_5
contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo la concessione della provvisoria
[...] esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Ha proposto istanza di verificazione dell'autenticità delle firme apposte sul contratto di conto corrente e sulle lettere fideiussorie.
pagina 2 di 8 All'udienza del 5.10.2021 è stato assegnato il termine per espletare la mediazione, conclusasi negativamente per mancata adesione delle parti;
all'udienza dell'1.2.2022 (sostituita dal deposito di note) sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.; all'udienza del 12.9.2022, sostituita dal deposito di note, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica al fine di ottenere ogni utile elemento con riguardo alla autenticità delle firme presenti sui documenti in atti, onerando la parte opposta al deposito degli originali dei relativi documenti, non prodotti con le memorie ex art. 183 c.p.c..
Non essendo stati depositati gli originali, con provvedimento del 7.2.2023 è stata revocata la
CTU e la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 12.6.2023.
Sono seguiti taluni rinvii a causa della mancanza del giudice titolare;
all'udienza del 24.6.2024, la prima tenuta dallo scrivente Giudice, subentrato nella gestione del ruolo, la causa è stata rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 27.11.2024, alla quale, sulle conclusioni precisate dalle parti, implicitamente revocata l'ordinanza con la quale è stata disposta la discussione orale, la causa è stata posta in decisione senza l'assegnazione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, in quanto la causa era già stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Va innanzitutto affermata la legittimazione dell'opposta, avendo provato di Controparte_1 essere diventata titolare del credito oggetto di causa.
Occorre al riguardo richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte in casi siffatti: “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa
pagina 3 di 8 azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.”(Cass. Civ. n.21821/23).
Nel caso di specie, l'opposta ha depositato in giudizio l'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, parte seconda, n. 5 del 13.1.2018 (doc. 3 fascicolo monitorio), la procura a CP_1
la procura a la copia del contratto di conto corrente n. 10769 concluso da
[...] Controparte_2
la copia della fideiussione rilasciata dagli opponenti persone fisiche, il Parte_1 relativo estratto conto ex art. 50 T.U.B., le lettere di passaggio a sofferenza (allegate alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.).
Si osserva, peraltro, che anche la giurisprudenza della Suprema Corte, nel valutare i requisiti necessari per la prova della titolarità del credito, attribuisce importanza dirimente al solo fatto che gli elementi complessivi consentano di individuare senza incertezza i rapporti oggetto di cessione
(ex multis, Cass. civ., Sez. I, n. 31188/2017).
Tali elementi risultano sussistere nel caso di specie, dunque va affermata la legittimazione dell'opposta.
Va infine evidenziato che la notifica della cessione al debitore ceduto, adempimento previsto dall'art. 1264 c.c., non è requisito di esistenza o validità del contratto di cessione, che intercorre tra creditore cedente e creditore cessionario e rispetto al quale il debitore ceduto è soggetto terzo. La notificazione della cessione, rilevante soltanto ai fini dell'efficacia nei confronti del debitore e dell'esclusione dell'efficacia liberatoria del pagamento al creditore ceduto, costituisce inoltre atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (in questo senso, ex multis, Cass. civ., nn. 1770/2014, 20143/2005, 14610/2004,
8387/1997, 10280/1990, 4077/1990).
Tale conclusione è coerente con l'affermazione – anch'essa ricorrente in giurisprudenza (si veda Cass. civ., n. 18016/2018) e saldamente ancorata al disposto dell'art. 1260 c.c. – dell'immediata vincolatività della cessione del credito, quale contratto traslativo ad effetti obbligatori, il cui perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario. Quest'ultimo, dunque, assume la qualità di nuovo titolare della posizione creditoria,
pagina 4 di 8 unico legittimato a pretendere la prestazione, indipendentemente dalla conoscenza che della cessione abbia il debitore ceduto e pur se sia del tutto mancata la comunicazione di cui all'art. 1264 c.c. La conclusione è inoltre in linea con la natura della comunicazione della cessione al debitore, che, nel sistema del codice, come accennato, assolve alla funzione tipica di rendere l'obbligato consapevole del mutamento nella titolarità dal lato attivo del rapporto, al fine di escludere efficacia liberatoria al pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di successive cessioni del medesimo credito, al fine risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale (Cass. civ., sez. I, 28.07.2010, n. 17669). Il debitore è, dunque, soggetto estraneo alla cessione del credito e, comunque, la notifica dell'ingiunzione ha permesso di raggiungere il medesimo risultato.
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito illustrati.
Gli opponenti hanno innanzitutto lamentato la mancanza di prova del credito.
Al riguardo deve osservarsi che, come ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., risultando in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n. 9351 del 19.4.2007; Cass. SS.UU n. 13533 del
30.10.2001).
Gli opponenti hanno disconosciuto le copie dei documenti in atti e l'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte.
L'art. 2719 c.c. attribuisce alle copie fotografiche di scrittura privata la stessa efficacia di quelle autentiche di scrittura privata sempreché la loro conformità con l'originale sia attestata da un pagina 5 di 8 pubblico ufficiale competente, ovvero qualora non sia espressamente disconosciuta dalla parte verso la quale la stessa è formata.
Il disconoscimento deve avvenire entro la prima udienza (in ultimo, Cass. Civ. Sez. II, ordinanza n. 5755 del 24.2.2023) e non richiede formule sacramentali, potendosi ritenere assolta attraverso una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, priva di contraddizioni e incertezze, in modo da rendere inequivocabile la volontà del dichiarante di negare l'autenticità della scrittura e/o della sottoscrizione.
Sul punto, in particolare, la Corte di Cassazione ha recentemente reso il principio di diritto secondo cui, l'art. 2719 c.c. “il quale esige che intervenga un espresso disconoscimento della conformità con
l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione” (cfr. Cass. Civ., Sez. V, ordinanza n. 19850/2024).
Con l'atto di citazione in opposizione gli opponenti hanno contestato la conformità agli originali delle copie fotostatiche dei documenti posti a fondamento del credito azionato nei loro confronti, specificando che: “ e i - attesa la produzione in sede monitoria di Parte_1 Pt_1 un contratto di conto corrente e documento di sintesi (doc. 1) e di garanzie prestate dai (doc. 3) - Pt_1 disconosce ex art. 2719 c.c. la conformità all'originale dei documenti […]. Il disconoscimento, a vario titolo, dei documenti sui quali fonda la propria pretesa la società ricorrente/attrice sostanziale impedisce, sino a quando la stessa non avrà assolto gli obblighi a suo carico previsti dalla legge, qualsivoglia indagine sul merito della questione, indagine alla quale potrà darsi ingresso solo dopo l'esperimento della prescritta verificazione di tale scrittura, con esito (che non si teme) positivo” (atto di citazione, pagg. 4 e 5), reiterando tale contestazione anche attraverso le memorie ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c..
Nel caso di specie, dunque, non vi è alcuna incertezza circa la volontà degli opponenti di operare il disconoscimento della documentazione bancaria prodotta e delle sottoscrizioni ivi apposte.
pagina 6 di 8 Gli opponenti hanno parimenti disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui documenti depositati in copia. E in relazione a tale profilo è stata disposta la CTU.
Come affermato dalla Suprema Corte, solo per i contratti per i quali sia richiesta, per legge o per volontà delle parti, la forma scritta ad probationem ovvero ad substantiam, colui che intenda avvalersi del documento in giudizio ha, ove la sottoscrizione non sia stata autenticata al momento dell'apposizione né riconosciuta, ancorché tacitamente, dalla controparte, l'onere di avviare, pur senza formule sacramentali, il procedimento di verificazione, salvo che ne abbia previamente dedotto e dimostrato la perdita incolpevole dell'originale (C. Cass., n.
315/2024); ed ancora: In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità (C. Cass.,
n. 7267/2014); ai sensi dell'art. 216 c.p.c., la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve provvedere su richiesta delle parti, ovvero del Giudice, al deposito dell'originale della scrittura contestata al fine di poterne permettere la sua verificazione giacché solo dal documento originale è possibile individuare gli elementi la cui peculiarità o addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 20484 del 29.9.2014).
Nel caso di specie, l'opposta ha chiesto la verificazione dei documenti dei quali è stata contestata l'autenticità delle sottoscrizioni, ma non ha depositato gli originali, in tal modo ha impedito di procedere con la verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni.
I predetti documenti disconosciuti non possono essere utilizzati ai fini della decisione.
A questo punto, in difetto di prova dei titoli azionati – titoli per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 -
l'opposizione proposta deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Va rigettata la domanda di condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c., non sussistendone i relativi presupposti.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in base al dm n.
55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'effettiva sua complessità e all'attività processuale espletata, in € 7.052,00 (di cui € 1.276,00 per la fase di pagina 7 di 8 studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria ed € 2.127,00 per la fase decisionale) oltre € 406,50 per esborsi (contributo unificato e bollo).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell'opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 3972/2021, vertente tra
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, , Parte_1 Parte_2
, , (opponenti) Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e e, per essa, quale procuratrice, a sua volta mandataria della Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (opposta), Controparte_3 disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 441/2021 emesso da questo Tribunale in data 29.1.2021;
2. condanna e, per essa, al pagamento in favore degli CP_1 Controparte_6 opponenti in solido delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi e € 406,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge;
3. pone definitivamente a carico dell'opposta le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Catania il 09/01/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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