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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/09/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana in nome del Popolo italiano il Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 5114 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta per la decisione in data 11.3.2021 ex art. 281-quinquies
c.p.c., vertente tra
rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo De Parte_1
Porcellinis in virtù della procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, alla Via Monte Zebio n.19,
e
rappresentata e difesa dai professori avvocati Valerio Pescatore e Controparte_1
Gabriele Pescatore in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, alla Via L. Spallanzani n.22,
e
rappresentata e difesa dagli avvocati professori Bruno De Maria e Controparte_2 in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente Controparte_3 domiciliata presso lo studio dei difensori in Napoli, alla Piazza della Repubblica n.2,
e
rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Licata e Controparte_4
Massimo Giordano in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II n.187.
e
rappresentata e difesa dagli Controparte_5 avvocati Serena Giovidelli e Claudia Cimmino in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocata Tamara Coluzzi in Velletri, alla Via Privata Jori n.17.
Oggetto: urto tra aeroplani - responsabilità contrattuale.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 26.7.2021 la ha Parte_1 convenuto in giudizio e Controparte_1 Controparte_4 [...] [...
[...] per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti (euro 17.145,68) a Controparte_6 seguito del danneggiamento, riparazione e controllo di due aeromobili di proprietà.
La citante ha riferito: che è titolare della proprietà di due aeromobili: CE Controparte_7
e FA 00 I-SEAE; che l'aereo CE , durante una sosta nell'aeroporto Controparte_7 di Roma-Ciampino, è stato danneggiato da un urto con un aeroplano TU 8A, sospinto in avanti da un aeromobile FA 00 Y-; che lo scontro è dipeso dal disinserimento dei freni di stazionamento e dall'inesatto ancoraggio a terra degli aerei di proprietà di terzi;
che lo spostamento degli altri aeromobili è stato causato da raffiche di vento;
che per la riparazione dell'aeromobile CE TA D-CLDF ha speso la somma di euro 14.877,87; che per l'ispezione tecnica del ha speso la somma di euro 2.267,81; che Parte_2 [...]
gestore dell'aeroporto, società di handling CP_1 CP_4 Controparte_4 del FA 00 Y-, e società di handling del TU 8A, hanno Controparte_8 trasgredito le prescrizioni del Regolamento di Scalo e dell'art. 705 lett. e cod. nav.. ha replicato: che è gestore aeroportuale;
che ha verificato il rispetto, Controparte_1 da parte degli handlers, delle prescrizioni del regolamento di scalo;
che ha affidato alle due società di handling (tra altro) la gestione delle attività di parcheggio degli aeromobili;
che la e la hanno trasgredito le istruzioni incluse Controparte_4 Controparte_8 nei documenti tecnici (“Gestione Piazzole e movimentazione aeromobili sull'Apron” e
“Operazioni in condizioni meteorologiche avverse”); che il danno reclamato dalla controparte
è esagerato;
che la responsabilità dell'incidente è degli handlers, per inadeguato ancoraggio degli aeromobili;
che in ogni caso deve essere pattiziamente garantita dalle predette società. ha esposto: che il diritto dell'attrice è prescritto, ai sensi dell'art.487 cod. Controparte_2 nav.; che nelle piazzole usate per il parcheggio degli aeromobili non erano installati ganci per l'ancoraggio dei veicoli;
che l'evento dannoso è quindi attribuibile ad Controparte_1 per inadeguatezza della struttura aeroportuale;
che l'aereo TU 8A è stato mosso dal
FA 00 Y-, con esclusiva responsabilità della Controparte_4 che deve essere garantita da Controparte_9 con conseguente chiamata nel processo (ex art. 106 c.p.c.). ha espresso: che l' prodotto dalla parte attrice Controparte_4 CP_10
è incerto;
che l'evento atmosferico causante l'urto tra aerei, eccezionale, integra il c.d. caso fortuito;
che ha esattamente parcheggiato l'aeromobile FA 00 OY-CW tramite utilizzo dei tacchi. ha illustrato: che il diritto dell'attrice Controparte_5
è prescritto, ai sensi dell'art.487 cod. nav.; che nella fattispecie sussistono gli estremi della forza maggiore;
che la somma pretesa dalla parte attrice è esagerata.
Il processo è stato istruito con l'interrogatorio di più persone. 3
In data 11.3.2021 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281-quinquies c.p.c..
Motivi della decisione.
L'esistenza e le modalità dell'urto si ricavano dall'Incident Report prodotto, non contestato da
(“[…] Nel momento di massima intensità del vento, l'aeromobile Controparte_1
FA 00 Y- parcheggiato […] sollecitato dalla forza dinamica del vento si svincolava dai tacchi e si muoveva […] venire a contatto con l'aeromobile TU marche8A parcheggiato […] fino ad urtare l'aeromobile TA parcheggiato CP_7
[…] il freno di stazionamento del FA 00 Y- e del TU 8A era disinserito;
il FA 00 Y- ed il TU 8A non erano ancorati […] distanza ravvicinata tra FA 00 Y- e […] Il TU ha urtato contro il CE con Parte_2 la semiala sinistra producendo abrasioni visibili […] Danni aeromobile FA 00 I-SEAE
Non visibili ma non si escludono […]”) (cfr. doc. n.1 fasc. parte attrice). L'evento atmosferico non integra poi il c.d. caso fortuito;
in tema di responsabilità civile, dovendosi ancorare il concetto di caso fortuito al criterio generale della prevedibilità con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, la quale si risolve in un giudizio di probabilità, non si può far carico al soggetto dell'obbligo di prevedere e prevenire, nell'infinita serie di accadimenti naturali o umani che possono teoricamente verificarsi, anche quegli eventi di provenienza esterna che presentino un così elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità da poter essere parificati, in pratica, ai fatti imprevedibili (cfr. C. n.19974/2005). Gli eventi atmosferici integrano dunque l'ipotesi del caso fortuito quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione del luogo (cfr. C.
n.4588/2022 [per i principi espressi]). Ebbene i documenti prodotti dalle parti (articoli di giornale), non includendo alcun dato scientifico, non consentono di dedurre l'esistenza di un c.d. caso fortuito.
Di poi nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa così come desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta, e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta (cfr. C. n.2574/1999).
La parte attrice ha allora ripetutamente ribadito, per contrastare l'eccezione di prescrizione addotta da che l'azione proposta è una azione contrattuale;
la circostanza Controparte_2 che precede è rilevante perché la scelta tra l'azione a titolo di responsabilità contrattuale e l'azione a titolo di responsabilità extracontrattuale rientra nel potere dispositivo della parte, con 4
la conseguenza che, ove la parte opti per una di esse, non è consentito al giudice, in violazione dell'art.112 c.p.c., sostituirsi all'attore nella scelta che avrebbe potuto operare ed accogliere la domanda in base ad un titolo diverso (cfr. C. n.11766/2002 e C. 9911/1998 [per i principi espressi]).
Per la responsabilità di astrattamente inquadrabile nel danno Controparte_1 cagionato da cose in custodia ex art. 2051 c.c. (cfr. C. App. Roma 12.9.2014 e Trib.
Civitavecchia 7.11.2008) o nella responsabilità per esercizio di una attività pericolosa ex art. 2050 c.c. (cfr. Trib. Genova 12.2.2007 e Trib. Genova 5.10.2001), la scelta dell'attore (sopra puntualizzata) impone lo scrutinio circa la possibile ricorrenza di una responsabilità contrattuale, necessitante di un preesistente, rispetto all'evento, vincolo obbligatorio.
L'evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria, da condividere, negli ultimi anni ha ritenuto che l'art. 1218 c.c. regoli tutti i casi di mancato adempimento di una obbligazione preesistente anche se avente fonte diversa dal contratto, con la riconduzione nell'alveo della responsabilità del debitore di fattispecie di inosservanza di obblighi avente fonte nella legge, con tendenziale espansione della responsabilità contrattuale;
l'art. 2 D.L.vo n.18 del 1999 prevede che
[...]
(ente di gestione) amministri e gestisca le infrastrutture aeroportuali, coordini e CP_1 controlli le attività dei vari operatori presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato.
Le competenze dell'ente di gestione comprendono dunque la adeguata predisposizione di un sistema di tutela degli aeromobili parcheggiati in caso di eventi atmosferici.
ha illustrato: “[…] conosco il luogo dove erano in sosta gli aeromobili […] Testimone_1 ad agosto 2018 non erano presenti ancoraggi nell'area in cui erano parcheggiati gli aeromobili
[…] gli spazi per la sosta sono indicati dal controllo voli di A.D.R. […] dopo il sinistro sono stati impiantati ganci nell'area […]”; ha esposto: “[…] il luogo della sosta Controparte_11 degli aeromobili è indicato da A.D.R. […]”; ha enunciato: “[…] l'assegnazione CP_12 delle piazzole di sosta degli aeromobili è fatta dal personale di A.D.R. […] il FA era in sosta in piazzola sprovvista di ancoraggi […]”.
Le dichiarazioni (sinteticamente) riprodotte manifestano che non ha Controparte_1 adottato adeguate misure di tutela degli aeromobili (mancanza di ancoraggi) con responsabilità contrattuale della predetta società.
La responsabilità contrattuale delle società di handling è viceversa non ipotizzabile;
gli handlers prestano servizi di assistenza a terra in aeroporto all'aeromobile, ai passeggeri e alle cose, ovvero un insieme di attività, necessarie ai fini dell'esercizio della navigazione aerea e dell'esecuzione del contratto di trasporto aereo di persone e cose, che possono essere svolte dal vettore in autonomia (c.d. self-handling o autoproduzione), oppure possono essere fornite, su richiesta del vettore, dalla società di gestione aeroportuale o da un'impresa avente specificamente ad oggetto la prestazione dei servizi di handling. 5
Per quanto precede non è possibile ravvisare un preesistente vincolo obbligatorio tra Leader –
e le società di handling. Parte_1
Di seguito va appurata l'esistenza dei danni reclamati dall'attrice, proprietaria degli aeromobili, tenuto conto che ciò che si imputa nella responsabilità contrattuale è un danno, come insieme di conseguenze risarcibili, non l'inadempimento in quanto tale. Esattamente, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, deve essere fornita la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il nesso causale con la condotta illecita, escludendosi che il giudice possa fare ricorso alle presunzioni in mancanza dell'allegazione e della prova di circostanze di fatto gravi, univoche concordanti dalle quali desumere il danno nella sua effettività; il danno da risarcire è ontologicamente differente ed ulteriore rispetto all'inadempimento contrattuale e quindi l'inadempimento non è automaticamente fonte di risarcimento (cfr. C. n.16530/2004).
La danneggiata non ha fornito la prova dell'esistenza di un nesso causale (ex art. 1223 c.c.) tra l'incidente e le spese indicate nei documenti prodotti (fatture).
La antecedente riparazione dell'aeromobile importa l'inutilità di una consulenza tecnica di ufficio, inidonea a provare lo stato del veicolo in un momento anteriore e posteriore l'urto.
Il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto non è di fatto riconosciuto dall'ordinamento con caratteristiche e finalità punitive (salvo il recente [non consolidato] orientamento in tema di danni c.d. punitivi), ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso ed, al contempo, lo stesso ordinamento non consente l'arricchimento ove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro, anche nelle ipotesi per le quali il danno sia ritenuto in re ipsa e trovi la sua causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dalla controparte, la presunzione attiene alla sola possibilità della sussistenza del danno, non alla sua effettiva sussistenza e, tanto meno, alla sua entità materiale (cfr. C. n.9286/2014).
Le argomentazioni che precedono determinano l'utilizzazione del criterio di cui all'art.1226
c.c., con conseguente valutazione equitativa del danno.
Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in 6
termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (cfr. C. Ord. n.13515/2022); la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento (cfr. C. Ord. n.18795/2021).
Ai fini della liquidazione equitativa di cui sopra vanno dunque valorizzati i seguenti elementi:
1)tipologia delle abrasioni prodotte (cfr. Incident Report [punto 3.1.3]); 2)incidenza della riparazione sull'impiego dell'aereo; 3)costo di riparazione dell'aeroplano alla data dell'incidente considerata una riparazione effettuata da personale specializzato e le operazioni accessorie e necessarie.
Va quindi riconosciuto alla parte attrice, per il risarcimento del danno subito dal CE TA
D-CLDF, il diritto di percepire da la somma di euro 8.000 (somma Controparte_1 attualizzata [anche con interessi legali]).
L'assenza di danni al preclude la liquidazione di una somma in favore Parte_2 della parte attrice.
Dalla responsabilità di segue la necessità di scrutinare la domanda di Controparte_1 garanzia, pattizia ed impropria, proposta nei confronti degli handlers.
La domanda riconvenzionale traversale è stata tempestivamente proposta entro la prima udienza di trattazione (cfr. C. n.8847/2025); si ha garanzia impropria quando la chiamata in causa sia diretta a riversare sul terzo gli effetti della domanda giudiziale dell'attore in base ad un collegamento di fatti fra loro accennati da una concomitanza di fattori causali nella produzione del danno (cfr. C. n.3265/1973).
I contratti sottoscritti tra il gestore aeroportuale e le società di handling prevedono: “[…] Il
Contraente assume ogni responsabilità derivante dall'utilizzo dei beni, impianti ed attrezzature aeroportuali messi a sua disposizione da ADR […] si impegna a tenere totalmente indenne
ADR da ogni responsabilità, addebito e/o richiesta di risarcimento e/o indenizzo, per fatto del
Contraente, da chiunque avanzata con riferimento all'utilizzo dei predetti beni, impianti ed attrezzature […]”. Ebbene la responsabilità dell'ente di gestione non discende da utilizzo di beni, impianti ed attrezzatture aeroportuali ma da inadeguatezza delle strutture (mancanza di ancoraggi), con impossibilità di far valere la norma pattizia e con rigetto della domanda di garanzia.
Le spese seguono la soccombenza nel rapporto processuale – Pt_1 Parte_1
e le spese di lite negli altri rapporti processuali sono compensate
[...] Controparte_1 perché l'esistenza di violazioni delle regole di prudenza (pur non rilevanti a fini contrattuali 7
[come sopra]) e l'esistenza di stipulazioni prevedenti la garanzia invocata dall'ente di gestione sono idonee ad ingenerare aspettative di diritto (cfr. C.Cost. n.77/2018).
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 8.000 (attualizzata), per il risarcimento del danno patrimoniale (come
[...] in motivazione);
-rigetta le altre domande;
-condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che liquida in euro 264 per spese ed euro 3.000 per compensi
[...] professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.);
-compensa, tra le altre parti, le spese di lite.
Velletri, lì 21.9.2025 Il Giudice
Repubblica Italiana in nome del Popolo italiano il Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 5114 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta per la decisione in data 11.3.2021 ex art. 281-quinquies
c.p.c., vertente tra
rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo De Parte_1
Porcellinis in virtù della procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, alla Via Monte Zebio n.19,
e
rappresentata e difesa dai professori avvocati Valerio Pescatore e Controparte_1
Gabriele Pescatore in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, alla Via L. Spallanzani n.22,
e
rappresentata e difesa dagli avvocati professori Bruno De Maria e Controparte_2 in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente Controparte_3 domiciliata presso lo studio dei difensori in Napoli, alla Piazza della Repubblica n.2,
e
rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Licata e Controparte_4
Massimo Giordano in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II n.187.
e
rappresentata e difesa dagli Controparte_5 avvocati Serena Giovidelli e Claudia Cimmino in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocata Tamara Coluzzi in Velletri, alla Via Privata Jori n.17.
Oggetto: urto tra aeroplani - responsabilità contrattuale.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 26.7.2021 la ha Parte_1 convenuto in giudizio e Controparte_1 Controparte_4 [...] [...
[...] per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti (euro 17.145,68) a Controparte_6 seguito del danneggiamento, riparazione e controllo di due aeromobili di proprietà.
La citante ha riferito: che è titolare della proprietà di due aeromobili: CE Controparte_7
e FA 00 I-SEAE; che l'aereo CE , durante una sosta nell'aeroporto Controparte_7 di Roma-Ciampino, è stato danneggiato da un urto con un aeroplano TU 8A, sospinto in avanti da un aeromobile FA 00 Y-; che lo scontro è dipeso dal disinserimento dei freni di stazionamento e dall'inesatto ancoraggio a terra degli aerei di proprietà di terzi;
che lo spostamento degli altri aeromobili è stato causato da raffiche di vento;
che per la riparazione dell'aeromobile CE TA D-CLDF ha speso la somma di euro 14.877,87; che per l'ispezione tecnica del ha speso la somma di euro 2.267,81; che Parte_2 [...]
gestore dell'aeroporto, società di handling CP_1 CP_4 Controparte_4 del FA 00 Y-, e società di handling del TU 8A, hanno Controparte_8 trasgredito le prescrizioni del Regolamento di Scalo e dell'art. 705 lett. e cod. nav.. ha replicato: che è gestore aeroportuale;
che ha verificato il rispetto, Controparte_1 da parte degli handlers, delle prescrizioni del regolamento di scalo;
che ha affidato alle due società di handling (tra altro) la gestione delle attività di parcheggio degli aeromobili;
che la e la hanno trasgredito le istruzioni incluse Controparte_4 Controparte_8 nei documenti tecnici (“Gestione Piazzole e movimentazione aeromobili sull'Apron” e
“Operazioni in condizioni meteorologiche avverse”); che il danno reclamato dalla controparte
è esagerato;
che la responsabilità dell'incidente è degli handlers, per inadeguato ancoraggio degli aeromobili;
che in ogni caso deve essere pattiziamente garantita dalle predette società. ha esposto: che il diritto dell'attrice è prescritto, ai sensi dell'art.487 cod. Controparte_2 nav.; che nelle piazzole usate per il parcheggio degli aeromobili non erano installati ganci per l'ancoraggio dei veicoli;
che l'evento dannoso è quindi attribuibile ad Controparte_1 per inadeguatezza della struttura aeroportuale;
che l'aereo TU 8A è stato mosso dal
FA 00 Y-, con esclusiva responsabilità della Controparte_4 che deve essere garantita da Controparte_9 con conseguente chiamata nel processo (ex art. 106 c.p.c.). ha espresso: che l' prodotto dalla parte attrice Controparte_4 CP_10
è incerto;
che l'evento atmosferico causante l'urto tra aerei, eccezionale, integra il c.d. caso fortuito;
che ha esattamente parcheggiato l'aeromobile FA 00 OY-CW tramite utilizzo dei tacchi. ha illustrato: che il diritto dell'attrice Controparte_5
è prescritto, ai sensi dell'art.487 cod. nav.; che nella fattispecie sussistono gli estremi della forza maggiore;
che la somma pretesa dalla parte attrice è esagerata.
Il processo è stato istruito con l'interrogatorio di più persone. 3
In data 11.3.2021 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281-quinquies c.p.c..
Motivi della decisione.
L'esistenza e le modalità dell'urto si ricavano dall'Incident Report prodotto, non contestato da
(“[…] Nel momento di massima intensità del vento, l'aeromobile Controparte_1
FA 00 Y- parcheggiato […] sollecitato dalla forza dinamica del vento si svincolava dai tacchi e si muoveva […] venire a contatto con l'aeromobile TU marche8A parcheggiato […] fino ad urtare l'aeromobile TA parcheggiato CP_7
[…] il freno di stazionamento del FA 00 Y- e del TU 8A era disinserito;
il FA 00 Y- ed il TU 8A non erano ancorati […] distanza ravvicinata tra FA 00 Y- e […] Il TU ha urtato contro il CE con Parte_2 la semiala sinistra producendo abrasioni visibili […] Danni aeromobile FA 00 I-SEAE
Non visibili ma non si escludono […]”) (cfr. doc. n.1 fasc. parte attrice). L'evento atmosferico non integra poi il c.d. caso fortuito;
in tema di responsabilità civile, dovendosi ancorare il concetto di caso fortuito al criterio generale della prevedibilità con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, la quale si risolve in un giudizio di probabilità, non si può far carico al soggetto dell'obbligo di prevedere e prevenire, nell'infinita serie di accadimenti naturali o umani che possono teoricamente verificarsi, anche quegli eventi di provenienza esterna che presentino un così elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità da poter essere parificati, in pratica, ai fatti imprevedibili (cfr. C. n.19974/2005). Gli eventi atmosferici integrano dunque l'ipotesi del caso fortuito quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione del luogo (cfr. C.
n.4588/2022 [per i principi espressi]). Ebbene i documenti prodotti dalle parti (articoli di giornale), non includendo alcun dato scientifico, non consentono di dedurre l'esistenza di un c.d. caso fortuito.
Di poi nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa così come desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta, e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta (cfr. C. n.2574/1999).
La parte attrice ha allora ripetutamente ribadito, per contrastare l'eccezione di prescrizione addotta da che l'azione proposta è una azione contrattuale;
la circostanza Controparte_2 che precede è rilevante perché la scelta tra l'azione a titolo di responsabilità contrattuale e l'azione a titolo di responsabilità extracontrattuale rientra nel potere dispositivo della parte, con 4
la conseguenza che, ove la parte opti per una di esse, non è consentito al giudice, in violazione dell'art.112 c.p.c., sostituirsi all'attore nella scelta che avrebbe potuto operare ed accogliere la domanda in base ad un titolo diverso (cfr. C. n.11766/2002 e C. 9911/1998 [per i principi espressi]).
Per la responsabilità di astrattamente inquadrabile nel danno Controparte_1 cagionato da cose in custodia ex art. 2051 c.c. (cfr. C. App. Roma 12.9.2014 e Trib.
Civitavecchia 7.11.2008) o nella responsabilità per esercizio di una attività pericolosa ex art. 2050 c.c. (cfr. Trib. Genova 12.2.2007 e Trib. Genova 5.10.2001), la scelta dell'attore (sopra puntualizzata) impone lo scrutinio circa la possibile ricorrenza di una responsabilità contrattuale, necessitante di un preesistente, rispetto all'evento, vincolo obbligatorio.
L'evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria, da condividere, negli ultimi anni ha ritenuto che l'art. 1218 c.c. regoli tutti i casi di mancato adempimento di una obbligazione preesistente anche se avente fonte diversa dal contratto, con la riconduzione nell'alveo della responsabilità del debitore di fattispecie di inosservanza di obblighi avente fonte nella legge, con tendenziale espansione della responsabilità contrattuale;
l'art. 2 D.L.vo n.18 del 1999 prevede che
[...]
(ente di gestione) amministri e gestisca le infrastrutture aeroportuali, coordini e CP_1 controlli le attività dei vari operatori presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato.
Le competenze dell'ente di gestione comprendono dunque la adeguata predisposizione di un sistema di tutela degli aeromobili parcheggiati in caso di eventi atmosferici.
ha illustrato: “[…] conosco il luogo dove erano in sosta gli aeromobili […] Testimone_1 ad agosto 2018 non erano presenti ancoraggi nell'area in cui erano parcheggiati gli aeromobili
[…] gli spazi per la sosta sono indicati dal controllo voli di A.D.R. […] dopo il sinistro sono stati impiantati ganci nell'area […]”; ha esposto: “[…] il luogo della sosta Controparte_11 degli aeromobili è indicato da A.D.R. […]”; ha enunciato: “[…] l'assegnazione CP_12 delle piazzole di sosta degli aeromobili è fatta dal personale di A.D.R. […] il FA era in sosta in piazzola sprovvista di ancoraggi […]”.
Le dichiarazioni (sinteticamente) riprodotte manifestano che non ha Controparte_1 adottato adeguate misure di tutela degli aeromobili (mancanza di ancoraggi) con responsabilità contrattuale della predetta società.
La responsabilità contrattuale delle società di handling è viceversa non ipotizzabile;
gli handlers prestano servizi di assistenza a terra in aeroporto all'aeromobile, ai passeggeri e alle cose, ovvero un insieme di attività, necessarie ai fini dell'esercizio della navigazione aerea e dell'esecuzione del contratto di trasporto aereo di persone e cose, che possono essere svolte dal vettore in autonomia (c.d. self-handling o autoproduzione), oppure possono essere fornite, su richiesta del vettore, dalla società di gestione aeroportuale o da un'impresa avente specificamente ad oggetto la prestazione dei servizi di handling. 5
Per quanto precede non è possibile ravvisare un preesistente vincolo obbligatorio tra Leader –
e le società di handling. Parte_1
Di seguito va appurata l'esistenza dei danni reclamati dall'attrice, proprietaria degli aeromobili, tenuto conto che ciò che si imputa nella responsabilità contrattuale è un danno, come insieme di conseguenze risarcibili, non l'inadempimento in quanto tale. Esattamente, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, deve essere fornita la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il nesso causale con la condotta illecita, escludendosi che il giudice possa fare ricorso alle presunzioni in mancanza dell'allegazione e della prova di circostanze di fatto gravi, univoche concordanti dalle quali desumere il danno nella sua effettività; il danno da risarcire è ontologicamente differente ed ulteriore rispetto all'inadempimento contrattuale e quindi l'inadempimento non è automaticamente fonte di risarcimento (cfr. C. n.16530/2004).
La danneggiata non ha fornito la prova dell'esistenza di un nesso causale (ex art. 1223 c.c.) tra l'incidente e le spese indicate nei documenti prodotti (fatture).
La antecedente riparazione dell'aeromobile importa l'inutilità di una consulenza tecnica di ufficio, inidonea a provare lo stato del veicolo in un momento anteriore e posteriore l'urto.
Il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto non è di fatto riconosciuto dall'ordinamento con caratteristiche e finalità punitive (salvo il recente [non consolidato] orientamento in tema di danni c.d. punitivi), ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso ed, al contempo, lo stesso ordinamento non consente l'arricchimento ove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro, anche nelle ipotesi per le quali il danno sia ritenuto in re ipsa e trovi la sua causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dalla controparte, la presunzione attiene alla sola possibilità della sussistenza del danno, non alla sua effettiva sussistenza e, tanto meno, alla sua entità materiale (cfr. C. n.9286/2014).
Le argomentazioni che precedono determinano l'utilizzazione del criterio di cui all'art.1226
c.c., con conseguente valutazione equitativa del danno.
Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in 6
termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (cfr. C. Ord. n.13515/2022); la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento (cfr. C. Ord. n.18795/2021).
Ai fini della liquidazione equitativa di cui sopra vanno dunque valorizzati i seguenti elementi:
1)tipologia delle abrasioni prodotte (cfr. Incident Report [punto 3.1.3]); 2)incidenza della riparazione sull'impiego dell'aereo; 3)costo di riparazione dell'aeroplano alla data dell'incidente considerata una riparazione effettuata da personale specializzato e le operazioni accessorie e necessarie.
Va quindi riconosciuto alla parte attrice, per il risarcimento del danno subito dal CE TA
D-CLDF, il diritto di percepire da la somma di euro 8.000 (somma Controparte_1 attualizzata [anche con interessi legali]).
L'assenza di danni al preclude la liquidazione di una somma in favore Parte_2 della parte attrice.
Dalla responsabilità di segue la necessità di scrutinare la domanda di Controparte_1 garanzia, pattizia ed impropria, proposta nei confronti degli handlers.
La domanda riconvenzionale traversale è stata tempestivamente proposta entro la prima udienza di trattazione (cfr. C. n.8847/2025); si ha garanzia impropria quando la chiamata in causa sia diretta a riversare sul terzo gli effetti della domanda giudiziale dell'attore in base ad un collegamento di fatti fra loro accennati da una concomitanza di fattori causali nella produzione del danno (cfr. C. n.3265/1973).
I contratti sottoscritti tra il gestore aeroportuale e le società di handling prevedono: “[…] Il
Contraente assume ogni responsabilità derivante dall'utilizzo dei beni, impianti ed attrezzature aeroportuali messi a sua disposizione da ADR […] si impegna a tenere totalmente indenne
ADR da ogni responsabilità, addebito e/o richiesta di risarcimento e/o indenizzo, per fatto del
Contraente, da chiunque avanzata con riferimento all'utilizzo dei predetti beni, impianti ed attrezzature […]”. Ebbene la responsabilità dell'ente di gestione non discende da utilizzo di beni, impianti ed attrezzatture aeroportuali ma da inadeguatezza delle strutture (mancanza di ancoraggi), con impossibilità di far valere la norma pattizia e con rigetto della domanda di garanzia.
Le spese seguono la soccombenza nel rapporto processuale – Pt_1 Parte_1
e le spese di lite negli altri rapporti processuali sono compensate
[...] Controparte_1 perché l'esistenza di violazioni delle regole di prudenza (pur non rilevanti a fini contrattuali 7
[come sopra]) e l'esistenza di stipulazioni prevedenti la garanzia invocata dall'ente di gestione sono idonee ad ingenerare aspettative di diritto (cfr. C.Cost. n.77/2018).
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 8.000 (attualizzata), per il risarcimento del danno patrimoniale (come
[...] in motivazione);
-rigetta le altre domande;
-condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che liquida in euro 264 per spese ed euro 3.000 per compensi
[...] professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.);
-compensa, tra le altre parti, le spese di lite.
Velletri, lì 21.9.2025 Il Giudice