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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/03/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 6291 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa da
(C.F.: , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
GALASSI EUGENIO in forza di procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attrice opponente
contro
(C.F.: , succeduta in forza di atto unico di Controparte_1 P.IVA_2
fusione e scissione parziale e proporzionale a rogito Notaio i Milano Persona_1
in data 21/6/2023 (rep. n. 59.037, racc. n. 27.767) a Controparte_2
(C.F.: ), in persona del procuratore speciale, avv.
[...] P.IVA_3 [...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Moraschi e Lorenzo Scofone CP_3
in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta opposta
In punto: polizza fideiussoria;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella
“succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che
per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006); richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta e quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti, il Giudice osserva quanto segue.
L ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1860/2023, emesso dal Tribunale di Verona il 27.6.2023 – con quale era stato ad essa ingiunto di pagare a la somma Controparte_2 di euro 57.330,69 in forza della polizza fideiussoria n. 5100691000809, emessa da in favore della a garanzia dell'obbligo di restituzione Controparte_2 CP_4 dell'anticipazione da quest'ultima concessa all'odierna opponente, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria – eccependo che la polizza sarebbe stata escussa a causa di un'incompleta rendicontazione del progetto ammesso a finanziamento, imputabile esclusivamente ai consulenti incaricati da essa opponente
( e facenti capo alla società Aurea L&G Trading Persona_2 Persona_3
LTD, con sede a Malta), e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la predetta Aurea L&G Trading LTD e CP_4
Costituendosi in giudizio, succeduta a Controparte_1 [...] in forza di atto unico di fusione e scissione parziale e Controparte_2 proporzionale in data 21.6.2023, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Ora, è circostanza pacifica e documentata (doc. 1 del fascicolo monitorio) che ha emesso nell'interesse dell'odierna opponente la Controparte_2 polizza fideiussoria n. 5100691000809 in favore della a garanzia dell'obbligo CP_4 di restituzione dell'anticipazione da quest'ultima concessa all'odierna opponente.
Sono parimenti circostanze pacifiche e documentate: che ha escusso CP_4 la garanzia (doc. 2 del fascicolo monitorio), allegando l'inadempimento dell'odierna opponente, e che ha provveduto al pagamento in favore di Controparte_2 della somma di euro 57.330,69 (doc. 3 del fascicolo monitorio). CP_4
Dall'esame della polizza risulta che la stessa è “a prima richiesta” e prevede all'art. 2 delle condizioni generali di polizza che “Il pagamento dell'importo richiesto da sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo CP_4 automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad alcuna eccezione, anche CP_4 nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati…”.
Come autorevolmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'inseri- mento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (S.U. 3947/2010).
L'introduzione nelle condizioni generali di contratto di clausole di pagamento con diciture “a semplice" o "a prima richiesta”, "senza eccezioni" o altre analoghe
("incondizionatamente", “a insindacabile giudizio del beneficiario" etc.) manifesta, infatti, una rilevante deroga alla disciplina legale della fideiussione, che si sostanzia nell'attribuzione al beneficiario del potere di esigere dal garante il pagamento immediato a prescindere da qualsiasi accertamento in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale (non diversamente da quanto accade per l'incameramento della cauzione) e nel precludere al garante la possibilità di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale (S.U. 3947/2010). Di qui l'incompatibilità di tali clausole con la disciplina propria della fideiussione (Cass. 4446/2008;
Cass. 10486/2004). La qualificazione dell'obbligazione assunta da come Controparte_2
“autonoma” non è smentita, ed anzi trova piena conferma, nella regolamentazione del rapporto. In tal senso depongono chiaramente: i) l'impegno a pagare, a prima e semplice richiesta scritta, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta scritta del beneficiario e dunque entro un termine breve, inidoneo ad effettuare eventuali accertamenti in ordine all'inadempimento del contraente debitore principale;
ii) la rinuncia alla preventiva escussione del debitore.
Dalla natura autonoma della garanzia discende l'impossibilità per il garante di opporre al beneficiario che escuta la garanzia le tipiche eccezioni fideiussorie, relative al rapporto debitore-beneficiario.
Resta invece ferma la possibilità per il garante di far valere le sole eccezioni attinenti alla validità del contratto di garanzia (Cass. 3326/2002) o al rapporto garante- beneficiario (Cass. 6728/2002, sul diritto del garante di opporre al beneficiario la compensazione legale per un credito vantato direttamente nei suoi confronti),
l'inesistenza del rapporto garantito (Cass. 10652/2008, ove si afferma che si tratta pur sempre di un contratto di garanzia la cui funzione essenziale è pur sempre quella di garantire un determinato adempimento) o la nullità del contratto base derivante da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa, per evitare che attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare comunque il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. 5044/2009; Cass. 26262/2007; Cass. 3326/2002).
Al garante è consentito inoltre sollevare la cd. exceptio doli generalis seu presentis, alla quale è possibile fare ricorso quando vi sia prova liquida del carattere abusivo o fraudolento della richiesta di pagamento avanzata dal beneficiario. Tale eccezione rappresenta il limite funzionale all'operatività della garanzia autonoma, rappresentato dall'abuso del diritto da parte del beneficiario, che si verifica qualora la richiesta appaia fraudolenta, con esclusione della buona fede del beneficiario.
La natura autonoma della garanzia reagisce anche sulla regolamentazione del rapporto tra garante e contraente.
L'art. 7 delle condizioni generali di polizza prevede, infatti, l'obbligo a carico del contraente di rimborsare a “a semplice richiesta”, tutte le Controparte_2 somme da questa versate, con espressa rinuncia “ad ogni eventuale eccezione in ordine al pagamento effettuato, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.”, dove l'obbligo di rimborso di tutto quanto pagato con espressa rinuncia ad ogni eccezione vale di per sé a connotare in termini autonomi l'obbligazione di regresso a carico del contraente. A spetta dunque l'azione di regresso nei confronti del Controparte_2 contraente, senza possibilità per quest'ultimo di opporsi, in sede di regresso, al pagamento richiesto né di eccepire alcunché in merito all'avvenuto pagamento (Cass.
14853/2007; Cass. 7502/2004; Cass. 8324/2001).
E così, dalla preclusione per il garante e per il contraente in sede di regresso di far valere eccezioni fondate sul rapporto tra contraente e beneficiario discende l'irrilevanza, in questa sede, di tutto quanto dedotto da parte opponente in ordine ad eventuali responsabilità dei consulenti dallo stesso incaricati (Aurea L&G Trading
LTD, con sede a Malta), né si ravvisano o sono state allegate circostanze che avrebbero potuto legittimare a sollevare la cd. exceptio doli. Controparte_2
Quanto infine alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della società Aurea L&G Trading LTD, con sede a Malta, e di va ribadito quanto CP_4 affermato nel decreto in data 13.2.2024 in ordine al fatto che, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., il provvedimento di fissazione di nuova udienza per consentire la citazione del terzo è discrezionale, con la conseguenza che qualora sia stata chiesta la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice ben può rifiutare di fissare una nuova udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo (S.U. 4309/2010). Ebbene, posto che tanto la Aurea L&G Trading LTD, quanto sono estranee alla causa CP_4 introdotta da con il ricorso per ingiunzione, stante la natura Controparte_2 autonoma della garanzia azionata in via monitoria rispetto al rapporto tra odierna opponente e terzi chiamati, ragioni di economia processuale e di celere definizione del giudizio, avente natura prettamente documentale, conducono ad escludere l'opportunità di estendere il contraddittorio ai terzi, ferma ovviamente la facoltà per l'opponente di far valere le proprie ragioni nei confronti dei predetti in autonomo giudizio.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione va respinta e l'attrice opponente va condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere alla convenuta opposta le spese processuali, con i compensi liquidati ai sensi del d.m. 55/2014, in base alla natura e al valore della controversia, in complessivi euro 7.052,00 oltre accessori come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione, istanza e ragione disattese, così provvede: a) respinge l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1860/2023, emesso da questo Tribunale in
[...] data 27.6.2023;
b) condanna a rifondere a Parte_1 le spese processuali, che liquida in euro 7.052,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Verona, il 21.3.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)