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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5316 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4811/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Camillo Romandini Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4811 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 23.9.2025,
vertente
TRA
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Riedi. Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'appellata sentenza ed in accoglimento del proposto appello,
A) In via principale, rigettare integralmente l'avversa opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 6.8.2015 al n. 18890/2015 in esito al procedimento monitorio NRG. 48906/15, dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza in data 2.11.2016, confermandolo in ogni sua parte;
Cont B) In via subordinata, accertare il credito dell'appellante nei confronti del e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento dell'importo ritenuto dovuto;
C) In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
L'appellato ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare il gravame. Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese e compensi di giudizio e salvo ogni diritto”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Il roponeva opposizione, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Roma, avverso il decreto ingiuntivo n. 18890/2015 emesso in favore della per il pagamento della complessiva somma di € 599.963,51 a essa dovuta Parte_1
dalla società capogruppo mandataria dell' - aggiudicataria Parte_2 CP_3
dell'appalto di lavori relativi alla costruzione del nuovo istituto penitenziario di Cagliari, in località Macchiareddu (CA), 1° e 2° lotto - in virtù dei contratti di subfornitura stipulati con l' aventi a oggetto la fornitura e posa in opera di infissi e serrature di sicurezza. CP_3
In particolare, nell'ambito dei contratti di appalto conclusi tra il
[...]
l'Abruzzo Controparte_4
e la Sardegna e la società (Rep. n. 738/2006 e Rep. n. 142/2009) Parte_2
quest'ultima aveva stipulato con la un contratto di subfornitura in data Parte_1
12.7.2013 e due contratti integrativi del 22.7.2013 e del 31.1.2014 in ognuno dei quali all'art. 6 era prevista una delegazione di pagamento, in forza della quale, previa emissione delle relative fatture e di specifica istanza della società appaltatrice,
[...]
vrebbe corrisposto gli importi Controparte_5
dovuti alla subfornitrice.
A fronte dell'integrale esecuzione dei contratti, per un importo complessivo di €
2.520.000,00, nel corso della fornitura il veva Controparte_1
però versato alla la minor somma di € 1.974.578,63, residuando in capo alla Parte_1
stessa un credito di € 545.421,37, come da fatture n. 26/2013, n. 1/2015, n. 2/2015 e n. 4/2015.
Il nell'opposizione eccepiva preliminarmente la litispendenza, in quanto la CP_1
società aveva ottenuto l'ammissione allo stato passivo del per Parte_3
il medesimo importo azionato.
Inoltre eccepiva l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 51 L.F..
Lamentava, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto estraneo al rapporto contrattuale intercorso tra la e la società . Parte_1 Parte_4 Riteneva, infatti, non vincolante nei suoi confronti la delegazione di pagamento contenuta nei contratti di subfornitura e, in ogni caso, considerava il ricorso alla procedura di cui all'art. 118, comma, 3, del D. Lgs. n. 163 del 2006, sulla scorta del quale erano stati effettuati i pagamenti alla subfornitrice, riconducibile esclusivamente a ragioni di interesse pubblico,
avuto riguardo delle difficoltà economiche in cui versava la Opere Parte_2
Infine eccepiva l'avvenuto integrale pagamento del credito maturato dall'appaltatore e deduceva altresì che quest'ultimo aveva contestato la fattura n. 26/2013.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 582/2019, accogliendo l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo che la delegazione di pagamento contenuta nei contratti di subfornitura non fosse idonea a obbligare la stazione appaltante nei confronti del subfornitore.
Escludeva poi l'applicabilità dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs. n. 163 del 2006, ritenendo la disposizione operante solo durante l'esecuzione dell'appalto e non, come nel caso di specie, successivamente al completamento dell'opera.
Riteneva infine che il creditore non avesse fornito la prova della perdurante esistenza del credito, avendo parte opponente eccepito di averlo integralmente soddisfatto.
3. La ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha censurato la sentenza per non aver correttamente interpretato l'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006, che, nel prevedere il pagamento diretto in favore del subappaltatore in ipotesi di crisi dell'appaltatore, sarebbe stato invece applicabile al caso di specie. Difatti, il aveva proceduto a effettuare pagamenti diretti al subappaltatore CP_1
proprio in ragione delle difficoltà economiche dell'appaltatrice, come comprovato dalla nota prot. n. 6011 del 29.9.2015. L'appellante ha inoltre invocato l'art. 1268 c.c., sostenendo che l'adesione della stazione appaltante alla delegazione di pagamento, prevista dall'art. 6 dei contratti di subfornitura, poteva essere ricavata dalla conoscenza da parte della stessa dei contratti di subfornitura, sia dall'avvenuto pagamento diretto al subfornitore.
Con il secondo motivo ha lamentato che il giudice di primo grado non aveva fatto corretta applicazione del principio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., gravando sulla stazione appaltante l'onere di provare l'integrale pagamento del debito nei confronti dell'appaltatrice.
4. Si è costituito il reiterando l'eccezione Controparte_1
di inammissibilità della domanda di controparte per violazione dell'art. 51 L.F. e richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione, n. 5685/2020, che ha interpretato l'art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163/06, limitando l'ambito applicativo della norma esclusivamente all'ipotesi in cui il contratto di appalto intercorra con un'impresa in bonis.
Inoltre ha eccepito che la predetta norma faceva sorgere, non l'obbligo, ma la facoltà
della stazione appaltante di eseguire pagamenti diretti in favore della subappaltatrice, in quanto il fondamento della norma andava ravvisato nell'interesse della Pubblica
Amministrazione al proseguimento dei lavori in caso di difficoltà economiche dell'appaltatore.
Infine ha dedotto di aver dato prova dell'integrale pagamento del proprio credito tramite produzione del decreto provveditoriale n. 4674 del 15.7.2014.
4. Il primo motivo non è fondato.
Deve escludersi la sussistenza di una delegazione di pagamento, vincolante per la stazione appaltante, avente a oggetto anche le fatture azionate in via monitoria.
Invero, può riconoscersi a favore del subappaltatore il diritto al pagamento diretto da parte della stazione appaltante, nella misura in cui vi sia un'assunzione esplicita di tale obbligo da parte di quest'ultima ovvero l'obbligazione in tal senso derivi direttamente dalla legge.
La clausola di cui all'art. 6 dei contratti di subfornitura, che prevede l'obbligo dell'Ufficio
del Commissario Straordinario del Governo per le arcerarie di provvedere CP_1
per conto della società corrispondere alla gli importi Parte_5 Parte_1
dovuti per le prestazioni dalla stessa eseguite, non è vincolante di per sé per la stazione appaltante qualora questa non assuma esplicitamente l'obbligo nei confronti del delegatario. Difatti la stipula del subappalto non determina la costituzione di alcun rapporto giuridico tra stazione appaltante e subappaltatore, ma esclusivamente tra appaltatore e subappaltatore.
Attesa l'estraneità del alla vicenda contrattuale intercorsa tra la CP_1 Parte_1
e la società deve ritenersi che la stazione appaltante non fosse tenuta Parte_5
a corrispondere alcun pagamento diretto al subfornitore.
Parimenti deve escludersi, nel caso di specie, la possibilità di fondare tale pretesa su base legale.
Secondo la previsione dell'art.118, comma 3, del D. Lgs. n.163/2006, nella formulazione
ratione temporis applicabile, il subappaltatore poteva chiedere il pagamento del proprio compenso direttamente alla stazione appaltante qualora quest'ultima avesse riconosciuto detta facoltà prevedendone l'attuazione già nel bando di gara.
Dai contratti di appalto emerge che l'aggiudicazione è avvenuta facendo ricorso rispettivamente a gara informale e trattativa privata, quindi a procedure che non prevedono la pubblicazione del bando di gara.
In ogni caso, non risulta inserita nei contratti di appalto la previsione del pagamento diretto della stazione appaltante a favore del subfornitore.
Né la delegazione di pagamento può ritenersi accettata con riferimento all'intero credito,
vantato dalla nei confronti dell'appaltatrice, per comportamento Parte_1
concludente del a fronte del pacifico pagamento, mediante delegazione, di alcune CP_1
fatture emesse dalla società Parte_5
Risulta dalle missive allegate agli ordinativi di contabilità depositati che i pagamenti delle fatture relativi alla fornitura sono stati effettuati da parte del per conto e su CP_1
richiesta della società sulla base degli stati di avanzamento lavori, Parte_5
detraendo gli importi dalle somme spettanti all'appaltatrice a seguito dell'Atto di
Transazione del 28.3.2012 concluso con la stessa. Il pagamento diretto veniva eseguito ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs n.163/2006.
Tuttavia, in difetto di un espressa previsione nei contratti deve ritenersi che il CP_1
abbia esercitato la relativa facoltà solo con riferimento ai singoli pagamenti effettuati, i quali non sono idonei ad attribuire al subappaltatore alcun diritto al pagamento diretto dei propri corrispettivi da parte della stazione appaltante.
Anche la missiva del 12.7.2013, con cui la società ha comunicato Parte_5
al Ministero di aver stipulato con la il contratto di subfornitura che risulta Parte_1
allegato e ha chiesto il pagamento diretto al subfornitore, non prova l'assunzione del vincolo da parte della stazione appaltante.
Quanto all'operatività dell'art. 118, comma 3, ultima parte, D. Lgs. n. 163 del 2006, nel testo applicabile ratione temporis, si osserva quanto segue.
La norma in esame nel disciplinare il pagamento diretto ai subappaltatori, prevede che tale facoltà possa essere esercitata, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, dalla stazione appaltante qualora ricorrano congiuntamente due condizioni, ossia l'esistenza di un contratto in corso e la crisi di liquidità dell'affidatario.
Dal tenore letterale della disposizione normativa si evince che essa attribuisce alla stazione appaltante pubblica una mera facoltà e non un obbligo giuridico di effettuare il pagamento diretto in favore del subappaltatore.
Inoltre, il meccanismo del pagamento diretto può trovare applicazione solo nel caso in cui si tratti di rapporti in corso.
La giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi sulla prededucibilità del credito del subappaltatore in caso di fallimento dell'appaltatore, ha precisato con riferimento al meccanismo di cui all'art. 118, comma 3, del D. Lgs. n. 163 del 2006, riguardante la sospensione dei pagamenti della stazione appaltante in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti di quest'ultimo al subappaltatore, come lo stesso fosse volto a garantire il regolare e tempestivo completamento dell'opera appaltata (Cass. n. 33350 del
2018).
La medesima ratio sorregge anche l'ipotesi di pagamento diretto da parte della stazione appaltante in caso di crisi di liquidità dell'appaltatore e giustifica pertanto l'applicabilità
della disposizione solo ai casi di contratto in corso.
Pertanto, correttamente il tribunale ha rilevato che nella fattispecie per cui vi è causa,
essendo stato il contratto di appalto eseguito, come attestato dal certificato di esecuzione dei lavori, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del
2006.
Non sussiste quindi un diritto di credito nei confronti del in capo alla CP_1
essendo quest'ultima creditrice solo del . Parte_1 Parte_3
L'art. 52 L.F. stabilisce che il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. La dichiarazione di fallimento apre il concorso di creditori sul patrimonio del debitore, sostituendo la tutela individuale con quella collettiva, esercitata secondo i principi della concorsualità e della universalità.
5. Resta assorbito il secondo motivo di appello.
L'appello pertanto deve essere rigettato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore del Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida rispettivamente in €
[...]
26.155,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 23.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Camillo Romandini