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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/11/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 535/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 535/2025 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 16.09.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Praia a Mare (CS), Via G. Carducci, n. 104, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Norina Scorza
), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti il presente C.F._3 giudizio presso il proprio numero di fax 0985/777130 e/o presso il proprio indirizzo pec così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. Email_1 11.02.2005 n. 68, e presso il cui studio, sito in Praia a Mare (CS) alla via C. Colombo, n. 4, le parti hanno eletto domicilio.
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda cumulativa e congiunta di separazione e divorzio consensuali
Conclusioni: le parti hanno cumulativamente e congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale ed il successivo divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Controparte_1 bis.51 c.p.c. depositato il 14 maggio 2025, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di separazione dei beni in Castel San Giorgio (Sa) in data 24.05.2001 e trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 7, Parte 2 Serie A, anno 2001, hanno proposto domanda cumulativa di separazione personale e divorzio consensuali, precisando, altresì, che dalla loro unione sono nati i figli (c.f. Persona_1
), nato a [...] l'[...] oggi maggiorenne ed C.F._4 economicamente autosufficiente e (c.f. ), nata Persona_2 C.F._5 Lagonegro (PZ) il 16.09.2009, ancora minore.
I coniugi ricorrenti rilevano altresì:
- di avere adibito a casa coniugale, l'immobile sito in Praia a Mare (CS), alla Via Carducci, n. 104, di proprietà per il 75% di e per il rimanente 25% di Parte_1 CP_1 ;
[...]
- che la sig.ra è collaboratrice scolastica attualmente precaria e guadagna Parte_1 all'incirca € 1.100,00 mensili, mentre il sig. è dipendente delle Forze dell'ordine CP_1 con la qualifica di Vicebrigadiere dell'Arma dei CC e percepisce, allo stato, una retribuzione mensile netta, all'incirca di € 1.800,00;
- che da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro è divenuta insostenibile la loro convivenza sotto lo stesso tetto.
Per effetto di tale irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, i ricorrenti, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e non essendo loro intenzione quella di volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inoltre, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione delle parti, fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 16.09.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha apposto regolarmente il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. A tal riguardo il sig. , d'accordo con la sig.ra collocherà altrove la CP_1 Pt_1 propria dimora, lo stesso, in tal senso, preleverà, entro e non oltre 45 gg dalla sottoscrizione
2 della presente, i propri effetti personali e non dalla casa coniugale che resterà nella esclusiva disponibilità della sig.ra che la abiterà con i due figli. Il sig. , da Parte_1 CP_1 parte sua, si obbliga a trasferire, in sede di verbale di separazione, la proprietà pari al 25 % dell'intero immobile ed il possesso dello stesso sito in Praia a Mare (CS) alla via G. Carducci, 104, distinto nel Catasto fabbricati, del Comune di Praia a Mare (CS), al foglio 30, part.lle 768 e 772, rispettivamente sub. 1 e 1, Via G. Carducci, 104; il sottoscritto avvocato, nell'interesse dei predetti come in atti rappresentati, chiede che, nelle more, venga depositato il protocollo da osservare per le modalità di trascrizione, presso la conservatoria dei registri immobiliari, dell'atto per il trasferimento della quota di comproprietà così come concordato dalle parti. Precisa che con la sentenza Cass. civ., Sez. Un., sent. 29 luglio 2021, n. 21761, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che «al fine di trasferire immobili (da un coniuge all'altro o a favore dei figli) in sede di separazione o divorzio, è sufficiente l'atto giudiziario che ratifica l'accordo di separazione o di divorzio, non essendo invece più necessario l'intervento del notaio».
3. La figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e gli stessi Per_2 provvederanno all'educazione ed all'istruzione della medesima attuando, congiuntamente, ogni decisione nel preminente interesse della minore stessa.
4. La minore sarà stabilmente collocata presso la madre, presso l'abitazione coniugale dove la stessa attualmente dimora, in Praia a Mare (CS) alla via G. Carducci, n.104.
5. Entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia minore relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle attività ludiche tenendo conto del suo bisogno, capacità e inclinazioni naturali e aspirazioni. Inoltre, i genitori eserciteranno in maniera congiunta la responsabilità sulla figlia, salvo le decisioni quotidiane che verranno assunte dal genitore con cui in quel momento la stessa si dovesse trovare.
6. Ognuno dei genitori provvederà, con leale collaborazione, a seguire la figlia minore negli studi, ad accompagnarla a scuola, alle attività didattico – sportive, nonché agli incontri con i suoi amici e compagni ed a tutte le manifestazioni a cui sarà interessata.
7. I genitori si impegneranno ad intrattenere tra loro quei rapporti civili che consentiranno di dialogare costruttivamente in ordine alle esigenze, alle aspirazioni ed alle problematiche di vita della figlia, in modo da formarla seguendo un comune programma e progetto educativo, preventivamente concordato tra gli stessi genitori.
8. In attuazione del principio della bigenitorialità e nell'intento di privilegiare i rapporti interpersonali tra il padre e la figlia, il sig. , previo accordo con la madre, Controparte_1 avrà diritto di vedere la figlia in qualsiasi momento, quando ne farà richiesta, compatibilmente con le esigenze e gli impegni della madre stessa e della minore. Natale, Capodanno, Pasqua, i compleanni e le ricorrenze più importanti saranno trascorse dalla figlia con ambedue i genitori. Nelle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilire concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
9. I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra la figlia ed i nonni paterni e materni.
10. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione, alla salute della figlia verranno prese in accordo tra i coniugi (in caso di disaccordo la decisione spetterà al Presidente del Tribunale).
11. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a Controparte_1 Parte_1 decorrere dal mese di giugno 2025, la somma mensile di € 600,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore. Tali somme saranno versate entro il giorno 5 di ogni mese, almeno sino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente. L'assegno di mantenimento per la figlia sarà accreditato direttamente sul c/c Ing Direct Banca intestato alla sig.ra IBAN: IT 52L0347501605CC0012886825 e sarà rivalutabile anno Parte_1 per anno in misura pari al 100% della percentuale dell'aumento ISTAT. Nulla sarà versato per il figlio maggiorenne ad oggi indipendente economicamente (è allievo carabiniere). In tal
3 senso si considerano ricomprese nell'assegno di mantenimento (spese ordinarie) le voci di spesa che soddisfano esigenze della vita quotidiana della figlia, e, in ogni caso, quelle che hanno, quale requisito temporale, la periodicità, come requisito quantitativo, la non gravosità, e per requisito funzionale, l'utilità e/o necessità. Per l'individuazione delle spese ricomprese nell'assegno di mantenimento le parti rimandano alle “Linee Guida svolgimento della fase Presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione di divorzio congiunto” recepite dal Tribunale di Paola con Protocollo n. 2130/2017, le quali, tra le altre, individuano come ordinarie le seguenti spese: 1) visite pediatriche di routine e medicinali da banco;
2) il vitto (in alternativa mensa scolastica se sostitutiva al pranzo); il contributo alle spese abitative;
3) l'abbigliamento ordinario ( inclusi i cambi di stagione); 4) le tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo di studio scuola – superiore;
5) i trasporti pubblici ( tessera autobus, metro ecc.); 6) i trattamenti estetici (limitatamente intesi a parrucchiere ed estetista); 7) la ricarica del cellulare;
8) il materiale scolastico di cancelleria;
9) le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento, 10) le rette di iscrizioni e frequenza di istituti scolastici privati. Le spese straordinarie (necessarie e preventivamente concordate dai coniugi) sostenute nell'interesse della figlia minore [da intendersi quelle sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale come interventi chirurgici e dentistici, connotate dai caratteri della necessità o urgenza, tra cui visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base e spese farmaceutiche conseguenziali, visite oculistiche comprese le spese per l'acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto, spese ortopediche ed acustiche;
ricreative extrascolastiche tra cui spese per attività sportive, acquisti di veicoli di locomozione (biciclette e/o ciclomotori) da concordare tra i genitori e relative spese connesse. Spese scolastiche riguardanti stage, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumenti musicali, gite scolastiche, viaggi studio], dovranno essere documentate dal genitore che le avrà sostenute e dovranno ripartirsi in egual misura tra i genitori stessi in conformità al principio di proporzionalità. Per tali spese, eccedenti l'ambito delle spese ordinarie, il sig. concorrerà a versarne il relativo importo, Controparte_1 previo accordo con la madre, e, se ritenuto, previa esibizione del relativo giustificativo di spesa, nella misura del 50%. Nel caso di anticipazione dell'intera spesa da parte di un solo genitore, quest'ultimo entro trenta giorni dall'effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota, previa esibizione e consegna di idonea documentazione, e l'altro genitore dovrà provvedere entro trenta giorni dalla richiesta. Rispetto all'individuazione delle spese straordinarie, ad ogni buon conto, le parti fanno riferimento alle “Linee Guida sullo svolgimento della fase Presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione di divorzio congiunto” recepite dal Tribunale di Paola con Protocollo n. 2130/2017, che dichiarano di ben conoscere.
12. I genitori, in ogni caso, si impegnano a rispettare l'allegato piano genitoriale indicante gli impegni, le attività quotidiane della figlia relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute.
13. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti, rinunciando a qualsivoglia reciproco mantenimento.
14. Nel contempo gli stessi si danno reciprocamente atto che qualsivoglia rapporto economico, anche pregresso, è stato bonariamente risolto tra di loro e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
15. La sig.ra provvederà a volturare a suo nome tutte le utenze relative alla casa Pt_1 coniugale.
16. Il sig. , da parte sua, con il presente atto trasferisce, la proprietà pari al 25% CP_1 dell'intero immobile ed il possesso dello stesso sito in Praia a Mare (CS) alla via G. Carducci, 104, distinto nel Catasto fabbricati, del Comune di Praia a Mare (CS), distinto nel Catasto fabbricati, del Comune di Praia a Mare (CS), al foglio 30, part.lle 768 e 772, rispettivamente sub. 1 e 1 , Via G. Carducci, 104, alla moglie;
Parte_1
4 17. La sig.ra a fronte del trasferimento del detto 25 % si obbliga dalla sottoscrizione Pt_1 della presente al pagamento delle rate di mutuo ancora gravanti sull'immobile nonché delle rate del finanziamento ancora in essere;
18. L'assegno unico sarà trattenuto al 100% dal sig. ; Controparte_1
19. Le parti si danno ampio reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o di qualsiasi altro documento equipollente valido per l'espatrio per la figlia minore.
20. Per il resto i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi alla presa d'atto delle condizioni e degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo parzialmente sulla domanda cumulativa di separazione e successiva dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e nella causa civile Parte_1 Controparte_1 iscritta al R.G.V.G. n. 535/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in Castel San Giorgio (Sa) in data
[...] 24.05.2001 e trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 7, Parte 2 Serie A, anno 2001;
- omologa le condizioni relative alla figlia minore e prende atto degli accordi tra i coniugi, come sopra indicati e qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castel San Giorgio (Sa) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castel San Giorgio (Sa) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
- riserva di disporre con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Paola, così deciso nella camera di consiglio del 16.09.2025
Il Presidente
dott. Filippo Leonardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 535/2025 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 16.09.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Praia a Mare (CS), Via G. Carducci, n. 104, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Norina Scorza
), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti il presente C.F._3 giudizio presso il proprio numero di fax 0985/777130 e/o presso il proprio indirizzo pec così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. Email_1 11.02.2005 n. 68, e presso il cui studio, sito in Praia a Mare (CS) alla via C. Colombo, n. 4, le parti hanno eletto domicilio.
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda cumulativa e congiunta di separazione e divorzio consensuali
Conclusioni: le parti hanno cumulativamente e congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale ed il successivo divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Controparte_1 bis.51 c.p.c. depositato il 14 maggio 2025, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di separazione dei beni in Castel San Giorgio (Sa) in data 24.05.2001 e trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 7, Parte 2 Serie A, anno 2001, hanno proposto domanda cumulativa di separazione personale e divorzio consensuali, precisando, altresì, che dalla loro unione sono nati i figli (c.f. Persona_1
), nato a [...] l'[...] oggi maggiorenne ed C.F._4 economicamente autosufficiente e (c.f. ), nata Persona_2 C.F._5 Lagonegro (PZ) il 16.09.2009, ancora minore.
I coniugi ricorrenti rilevano altresì:
- di avere adibito a casa coniugale, l'immobile sito in Praia a Mare (CS), alla Via Carducci, n. 104, di proprietà per il 75% di e per il rimanente 25% di Parte_1 CP_1 ;
[...]
- che la sig.ra è collaboratrice scolastica attualmente precaria e guadagna Parte_1 all'incirca € 1.100,00 mensili, mentre il sig. è dipendente delle Forze dell'ordine CP_1 con la qualifica di Vicebrigadiere dell'Arma dei CC e percepisce, allo stato, una retribuzione mensile netta, all'incirca di € 1.800,00;
- che da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro è divenuta insostenibile la loro convivenza sotto lo stesso tetto.
Per effetto di tale irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, i ricorrenti, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e non essendo loro intenzione quella di volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inoltre, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione delle parti, fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 16.09.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha apposto regolarmente il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. A tal riguardo il sig. , d'accordo con la sig.ra collocherà altrove la CP_1 Pt_1 propria dimora, lo stesso, in tal senso, preleverà, entro e non oltre 45 gg dalla sottoscrizione
2 della presente, i propri effetti personali e non dalla casa coniugale che resterà nella esclusiva disponibilità della sig.ra che la abiterà con i due figli. Il sig. , da Parte_1 CP_1 parte sua, si obbliga a trasferire, in sede di verbale di separazione, la proprietà pari al 25 % dell'intero immobile ed il possesso dello stesso sito in Praia a Mare (CS) alla via G. Carducci, 104, distinto nel Catasto fabbricati, del Comune di Praia a Mare (CS), al foglio 30, part.lle 768 e 772, rispettivamente sub. 1 e 1, Via G. Carducci, 104; il sottoscritto avvocato, nell'interesse dei predetti come in atti rappresentati, chiede che, nelle more, venga depositato il protocollo da osservare per le modalità di trascrizione, presso la conservatoria dei registri immobiliari, dell'atto per il trasferimento della quota di comproprietà così come concordato dalle parti. Precisa che con la sentenza Cass. civ., Sez. Un., sent. 29 luglio 2021, n. 21761, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che «al fine di trasferire immobili (da un coniuge all'altro o a favore dei figli) in sede di separazione o divorzio, è sufficiente l'atto giudiziario che ratifica l'accordo di separazione o di divorzio, non essendo invece più necessario l'intervento del notaio».
3. La figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e gli stessi Per_2 provvederanno all'educazione ed all'istruzione della medesima attuando, congiuntamente, ogni decisione nel preminente interesse della minore stessa.
4. La minore sarà stabilmente collocata presso la madre, presso l'abitazione coniugale dove la stessa attualmente dimora, in Praia a Mare (CS) alla via G. Carducci, n.104.
5. Entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia minore relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle attività ludiche tenendo conto del suo bisogno, capacità e inclinazioni naturali e aspirazioni. Inoltre, i genitori eserciteranno in maniera congiunta la responsabilità sulla figlia, salvo le decisioni quotidiane che verranno assunte dal genitore con cui in quel momento la stessa si dovesse trovare.
6. Ognuno dei genitori provvederà, con leale collaborazione, a seguire la figlia minore negli studi, ad accompagnarla a scuola, alle attività didattico – sportive, nonché agli incontri con i suoi amici e compagni ed a tutte le manifestazioni a cui sarà interessata.
7. I genitori si impegneranno ad intrattenere tra loro quei rapporti civili che consentiranno di dialogare costruttivamente in ordine alle esigenze, alle aspirazioni ed alle problematiche di vita della figlia, in modo da formarla seguendo un comune programma e progetto educativo, preventivamente concordato tra gli stessi genitori.
8. In attuazione del principio della bigenitorialità e nell'intento di privilegiare i rapporti interpersonali tra il padre e la figlia, il sig. , previo accordo con la madre, Controparte_1 avrà diritto di vedere la figlia in qualsiasi momento, quando ne farà richiesta, compatibilmente con le esigenze e gli impegni della madre stessa e della minore. Natale, Capodanno, Pasqua, i compleanni e le ricorrenze più importanti saranno trascorse dalla figlia con ambedue i genitori. Nelle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilire concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
9. I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra la figlia ed i nonni paterni e materni.
10. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione, alla salute della figlia verranno prese in accordo tra i coniugi (in caso di disaccordo la decisione spetterà al Presidente del Tribunale).
11. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a Controparte_1 Parte_1 decorrere dal mese di giugno 2025, la somma mensile di € 600,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore. Tali somme saranno versate entro il giorno 5 di ogni mese, almeno sino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente. L'assegno di mantenimento per la figlia sarà accreditato direttamente sul c/c Ing Direct Banca intestato alla sig.ra IBAN: IT 52L0347501605CC0012886825 e sarà rivalutabile anno Parte_1 per anno in misura pari al 100% della percentuale dell'aumento ISTAT. Nulla sarà versato per il figlio maggiorenne ad oggi indipendente economicamente (è allievo carabiniere). In tal
3 senso si considerano ricomprese nell'assegno di mantenimento (spese ordinarie) le voci di spesa che soddisfano esigenze della vita quotidiana della figlia, e, in ogni caso, quelle che hanno, quale requisito temporale, la periodicità, come requisito quantitativo, la non gravosità, e per requisito funzionale, l'utilità e/o necessità. Per l'individuazione delle spese ricomprese nell'assegno di mantenimento le parti rimandano alle “Linee Guida svolgimento della fase Presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione di divorzio congiunto” recepite dal Tribunale di Paola con Protocollo n. 2130/2017, le quali, tra le altre, individuano come ordinarie le seguenti spese: 1) visite pediatriche di routine e medicinali da banco;
2) il vitto (in alternativa mensa scolastica se sostitutiva al pranzo); il contributo alle spese abitative;
3) l'abbigliamento ordinario ( inclusi i cambi di stagione); 4) le tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo di studio scuola – superiore;
5) i trasporti pubblici ( tessera autobus, metro ecc.); 6) i trattamenti estetici (limitatamente intesi a parrucchiere ed estetista); 7) la ricarica del cellulare;
8) il materiale scolastico di cancelleria;
9) le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento, 10) le rette di iscrizioni e frequenza di istituti scolastici privati. Le spese straordinarie (necessarie e preventivamente concordate dai coniugi) sostenute nell'interesse della figlia minore [da intendersi quelle sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale come interventi chirurgici e dentistici, connotate dai caratteri della necessità o urgenza, tra cui visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base e spese farmaceutiche conseguenziali, visite oculistiche comprese le spese per l'acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto, spese ortopediche ed acustiche;
ricreative extrascolastiche tra cui spese per attività sportive, acquisti di veicoli di locomozione (biciclette e/o ciclomotori) da concordare tra i genitori e relative spese connesse. Spese scolastiche riguardanti stage, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumenti musicali, gite scolastiche, viaggi studio], dovranno essere documentate dal genitore che le avrà sostenute e dovranno ripartirsi in egual misura tra i genitori stessi in conformità al principio di proporzionalità. Per tali spese, eccedenti l'ambito delle spese ordinarie, il sig. concorrerà a versarne il relativo importo, Controparte_1 previo accordo con la madre, e, se ritenuto, previa esibizione del relativo giustificativo di spesa, nella misura del 50%. Nel caso di anticipazione dell'intera spesa da parte di un solo genitore, quest'ultimo entro trenta giorni dall'effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota, previa esibizione e consegna di idonea documentazione, e l'altro genitore dovrà provvedere entro trenta giorni dalla richiesta. Rispetto all'individuazione delle spese straordinarie, ad ogni buon conto, le parti fanno riferimento alle “Linee Guida sullo svolgimento della fase Presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione di divorzio congiunto” recepite dal Tribunale di Paola con Protocollo n. 2130/2017, che dichiarano di ben conoscere.
12. I genitori, in ogni caso, si impegnano a rispettare l'allegato piano genitoriale indicante gli impegni, le attività quotidiane della figlia relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute.
13. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti, rinunciando a qualsivoglia reciproco mantenimento.
14. Nel contempo gli stessi si danno reciprocamente atto che qualsivoglia rapporto economico, anche pregresso, è stato bonariamente risolto tra di loro e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
15. La sig.ra provvederà a volturare a suo nome tutte le utenze relative alla casa Pt_1 coniugale.
16. Il sig. , da parte sua, con il presente atto trasferisce, la proprietà pari al 25% CP_1 dell'intero immobile ed il possesso dello stesso sito in Praia a Mare (CS) alla via G. Carducci, 104, distinto nel Catasto fabbricati, del Comune di Praia a Mare (CS), distinto nel Catasto fabbricati, del Comune di Praia a Mare (CS), al foglio 30, part.lle 768 e 772, rispettivamente sub. 1 e 1 , Via G. Carducci, 104, alla moglie;
Parte_1
4 17. La sig.ra a fronte del trasferimento del detto 25 % si obbliga dalla sottoscrizione Pt_1 della presente al pagamento delle rate di mutuo ancora gravanti sull'immobile nonché delle rate del finanziamento ancora in essere;
18. L'assegno unico sarà trattenuto al 100% dal sig. ; Controparte_1
19. Le parti si danno ampio reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o di qualsiasi altro documento equipollente valido per l'espatrio per la figlia minore.
20. Per il resto i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi alla presa d'atto delle condizioni e degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo parzialmente sulla domanda cumulativa di separazione e successiva dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e nella causa civile Parte_1 Controparte_1 iscritta al R.G.V.G. n. 535/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in Castel San Giorgio (Sa) in data
[...] 24.05.2001 e trascritto nei registri dello stato civile del menzionato Comune al n. 7, Parte 2 Serie A, anno 2001;
- omologa le condizioni relative alla figlia minore e prende atto degli accordi tra i coniugi, come sopra indicati e qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castel San Giorgio (Sa) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castel San Giorgio (Sa) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
- riserva di disporre con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Paola, così deciso nella camera di consiglio del 16.09.2025
Il Presidente
dott. Filippo Leonardo
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