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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 14/03/2025, celebrata in presenza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 447/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1
Rotundo, in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
1 APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Atanasio Maurizio Greco, in virtù di procura generale ad lites del
23/01/2023 n. 37590 Rep. per notaio di Roma, ed elettivamente Per_1
domiciliato in Salerno, corso Garibaldi n. 38;
APPELLATO
OGGETTO: Fondo di Garanzia – pagamento crediti di lavoro CP_1
diversi dal TFR.
Appello avverso la sentenza n. 515/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: condannare l' al pagamento di € 6.329,63, oltre CP_1
accessori e spese processuali.
Per l'appellato: rigettare l'appello, vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/12/2020 , premesso Parte_1
che aveva lavorato alle dipendenze di “ Controparte_2
[...
[...] ” dal 01/10/2008 al 18/04/2015 come operaio
[...]
banconista (livello 5 del CCNL commercio); che non aveva percepito le mensilità da novembre 2014 ad aprile 2015 e la quota del TFR, pari a complessivi € 14.456,66; che otteneva dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n. 570/2016, non opposto e dichiarato esecutivo;
che la
Cooperativa veniva dichiarata fallita con sentenza n. 43/17 del Tribunale
di Salerno depositata in data 04/07/2017; che l'istanza di insinuazione al passivo veniva accolta, con ammissione del credito privilegiato pari ad €
14.456,66; che in data 15/10/2019 presentava all' la domanda per il CP_1
pagamento ad opera del Fondo di Garanzia dei crediti diversi dal TFR (€
6.329,63); che l'Istituto respingeva l'istanza, ritenendo il periodo richiesto non incluso nell'arco temporale di 1 anno dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
che, contrariamente a quanto ravvisato dall'ente previdenziale, le mensilità oggetto di domanda rientravano nel periodo tutelato;
tanto premesso, adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di
Salerno, chiedendo la condanna dell' al pagamento di € 6.329,63, CP_1
oltre accessori e spese.
L si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, CP_1
deducendone l'infondatezza.
3 Con sentenza depositata in data 25/03/2022 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato in data 27/09/2022, censurando l'impugnata sentenza.
L'appellante ribadiva la fondatezza del credito vantato verso l' , CP_1
esponendo che il rapporto di lavoro era cessato in data 18/04/2015 e che il diritto era stato utilmente azionato entro il termine di 1 anno, mediante il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 18/04/2016.
Concludeva chiedendo la condanna dell' al pagamento di € 6.329,63, CP_1
oltre accessori e spese.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
23/10/2023 l deduceva l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il CP_1
rigetto.
La causa veniva decisa, all'esito della discussione in presenza, con dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile in quanto tardivo.
In difetto di notifica della sentenza di primo grado, va pacificamente considerato il termine c.d. “lungo” di 6 mesi previsto dall'art. 327 c.p.c.
4 (come novellato dall'art. 46, co. 17, legge n. 69/2009 con effetto, ex art. 58, co. 1, della stessa legge, per i giudizi instaurati successivamente al
04/07/2009 quale il presente), decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza del Tribunale (pubblicazione nella specie avvenuta in data
25/03/2022).
Attesa la natura della controversia, il predetto termine non è soggetto alla sospensione per il periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 legge n. 742/1969.
Inoltre, a prescindere dall'oggetto della domanda proposta in giudizio, nel rito del lavoro non si applica comunque la sospensione feriale dei termini.
“Ove pure non si trattasse di controversia riguardante un rapporto
compreso tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 c.p.c., ma trattata
con il rito del lavoro, non sarebbe comunque applicabile il regime della
sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, giacché il
rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura
della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa
valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di
riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione
dell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'art. 3 della legge 7
5 ottobre 1969, n. 742” (Cass. Sez. Un. n. 10978/2001; Cass. n.
24649/2007).
Nel caso di specie, a fronte della data di deposito della sentenza di primo grado del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno in data 25/03/2022,
il gravame doveva essere proposto dal entro il 25/09/2022 Parte_1
(domenica), con slittamento del termine a lunedì 26/09/2022.
Il presente appello è stato invece depositato oltre tale data, cioè il
27/09/2022 alle ore 21,04 (martedì), come si evince dal fascicolo telematico di secondo grado.
Ai fini della tempestività, infatti, nel rito del lavoro occorre tenere conto della data di deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito (Cass.
civ., Sez. III, 08/02/2013, n. 3077).
Giova precisare che il termine di sei mesi di cui all'art. 327 cpc va computato a prescindere dalla durata dei singoli mesi (30 o 31 giorni, o 28
giorni per febbraio), onde nel caso di specie i 6 mesi, decorrenti dal
25/03/2022, scadevano comunque in data 25/09/2022 con slittamento a lunedì 26/09/2022.
Infatti, “In tema dei termini processuali, a norma dell'art. 155 c.p.c., i
termini a mese (o ad anno) si computano non ex numero, bensì ex
6 nominatione dierum, senza tenere conto del dies a quo;
ne consegue che la
scadenza del termine coincide con lo spirare del giorno corrispondente a
quello di decorrenza dello stesso, senza tenere conto del numero di giorni
intercorrenti, ma solo del numero di mesi e di anni calcolati con
riferimento al calendario comune” (Cass. n. 12935/2000).
Il decorso del tempo si verifica, dunque, indipendentemente dal numero dei giorni compresi nel periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.
Il presente appello, a fronte del deposito della sentenza del Tribunale
avvenuto pacificamente in data 25/03/2022, è stato depositato – come si evince dal fascicolo telematico - il giorno 27/09/2022 (martedì) alle ore
21,04.
Si aggiunge che l'inammissibilità dell'appello non può essere sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. n.
10440/2013).
Non assume pertanto rilevanza sanante nel caso di specie l'avvenuta costituzione in secondo grado dell' . CP_1
7 Né può farsi decorrere il termine di 6 mesi per l'impugnazione dalla data di comunicazione della sentenza tramite pec al difensore ad opera della
Cancelleria del Tribunale di Nocera Inferiore (comunicazione nel caso di specie avvenuta il 28/03/2022).
Come affermato dalla S.C., in caso di redazione integrale della sentenza direttamente dal giudice estensore in formato elettronico, "dal momento in
cui il documento, conforme al modello normativo (art. 132 cod. proc. civ.,
e art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), è consegnato ufficialmente in
cancelleria - ovvero è trasmesso in formato elettronico per via telematica
mediante PEC (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48) - il procedimento della
decisione si completa e si esterna e dalla relativa data la sentenza diviene
irretrattabile dal giudice che l'ha pronunziata;
è legalmente nota a tutti;
inizia a decorrere il termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui
all'art. 327 cod. proc. civ., comma 1; produce tutti i suoi effetti giuridici"
(Cass. Sez. Un. n. 13794/2012).
Di regola il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono, e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati,
8 dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (Cass. Sez. Un. n. 18569/2016).
“Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano
nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina
l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con assegnazione del
numero identificativo: in quel momento la sentenza diviene conoscibile e
dunque impugnabile ai sensi dell'art. 327 c.p.c.. Ove i due momenti del
deposito e della pubblicazione risultino impropriamente scissi, il giudice
deve accertare - mediante istruttoria documentale, o, nel caso, attraverso
presunzioni semplici o secondo la regola che, ex art. 2697 c.c., impone
alla parte di provare la tempestività dell'impugnazione - il momento in cui
la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale con
l'inserimento nell'elenco cronologico e l'assegnazione del numero
identificativo. Una sentenza può dirsi depositata solo a seguito del suo
inserimento nell'elenco cronologico, con conseguente assegnazione del
numero identificativo” (Cass. ord. n. 3536/2020).
Nel caso di specie costituisce circostanza pacifica e altresì documentata il deposito in data 25/03/2022 della sentenza di primo grado in formato
9 elettronico n. 515/2022, cioè quella qui impugnata, munita -in verticale,
sul lato di ciascun foglio del documento informatico - della stringa recante la firma digitale del giudice decidente e del funzionario della Cancelleria
del Tribunale e -in orizzontale, in alto su ciascun foglio- della stringa recante il numero della sentenza e la data di deposito.
Tale sentenza risulta regolarmente acquisita dal sistema informatico sempre in data 25/03/2022, con contestuale attribuzione del numero cronologico di sentenza n. 515/2022.
Trattasi di sentenza emessa e depositata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con motivazione contestuale in data 25/03/2022.
La mera comunicazione in data 28/03/2022 della sentenza ai difensori, da parte della Cancelleria del Tribunale, inoltre, non era comunque idonea a far slittare in avanti il termine semestrale per proporre l'appello.
La S.C. ha infatti statuito che “in materia di controversie soggette al rito
del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53,
comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del
2008 – applicabile “ratione temporis” – prevede che il giudice all'udienza
di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle
ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema
10 dell'art. 281-sexies c.p.c., il termine “lungo” per proporre
l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che
equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del
giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c.,
con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della
sentenza” (Cass. ord. n. 17286/2022, che richiama Cass. n. 3394/2021 e n.
13617/2017).
La tardività in cui è incorsa la parte qui appellante, poi, non può ritenersi incolpevole e tale da giustificare la rimessione in termini.
“Il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione
della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto,
da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle
parti; inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se
siano state compiute attività processuali a sua insaputa” (Cass. n.
5946/2017).
“L'art. 327 cod. proc. civ. opera un non irragionevole bilanciamento tra
l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche
e il diritto di difesa, poiché l'ampiezza del termine consente al
soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo
11 riguarda e la decorrenza, fissata avuto riguardo alla pubblicazione,
costituisce corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di
tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione
della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quo
dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe
contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe
irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di
impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la
sentenza è comunicata ex officio” (Cass. n. 26402/2014).
Nel caso che ci occupa il termine semestrale decorreva dalla data di deposito della sentenza n. 515/2022, cioè dal 25/03/2022, giorno in cui il
Tribunale aveva depositato la sentenza in formato elettronico munita di firma digitale e la stessa era stata anche regolarmente acquisita dalla
Cancelleria e dal sistema informatico nel fascicolo telematico con attribuzione del relativo numero cronologico.
Del resto, anche la copia della sentenza allegata al ricorso di appello reca chiaramente – nella parte superiore di ciascuna pagina - la stringa orizzontale che riporta la dicitura “sentenza n. 515/2022 pubbl. il
12 25/03/2022”, onde nel caso di specie non risulta alcuna discrasia fra la data di deposito e quella della pubblicazione.
L'appello, depositato solo in data 27/09/2022 (considerando lo slittamento della scadenza del termine semestrale da domenica 25/09/2022 a lunedì
26/09/2022), risulta pertanto inammissibile in quanto tardivo.
Nulla per le spese del presente grado, avendo l'appellante reso la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp att cpc.
Trattandosi di pronunzia di inammissibilità, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Come affermato dalla S.C., “al giudice la norma dell'art. 13-quater
richiede solo l'attestazione dell'avere adottato una decisione incasellabile
o come pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o come di
<> … competendo poi esclusivamente
all'Amministrazione (cioè alla cancelleria dell'ufficio ricevente
l'impugnazione) valutare se nonostante l'attestato tenore della pronuncia,
che evidenzia il presupposto giurisdizionale dell'esito del processo di
impugnazione legittimante in astratto la debenza del doppio contributo, in
concreto la doppia contribuzione spetti” … essendo il Giudice civile
13 “privo di un vero e proprio potere decisionale sulla debenza del
contributo e del doppio del contributo e, dunque su una vicenda di natura
tributaria” (così da ultimo Cass. n. 26907/2018).
Infatti, il pagamento del Contributo Unificato (laddove esistenti i requisiti di legge) è un atto dovuto, non collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 447/2022
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 515/2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, così
provvede:
1)dichiara inammissibile l'appello;
2)nulla per le spese del secondo grado;
14 3)dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-
quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 14/03/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 14/03/2025, celebrata in presenza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 447/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1
Rotundo, in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
1 APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Atanasio Maurizio Greco, in virtù di procura generale ad lites del
23/01/2023 n. 37590 Rep. per notaio di Roma, ed elettivamente Per_1
domiciliato in Salerno, corso Garibaldi n. 38;
APPELLATO
OGGETTO: Fondo di Garanzia – pagamento crediti di lavoro CP_1
diversi dal TFR.
Appello avverso la sentenza n. 515/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: condannare l' al pagamento di € 6.329,63, oltre CP_1
accessori e spese processuali.
Per l'appellato: rigettare l'appello, vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/12/2020 , premesso Parte_1
che aveva lavorato alle dipendenze di “ Controparte_2
[...
[...] ” dal 01/10/2008 al 18/04/2015 come operaio
[...]
banconista (livello 5 del CCNL commercio); che non aveva percepito le mensilità da novembre 2014 ad aprile 2015 e la quota del TFR, pari a complessivi € 14.456,66; che otteneva dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n. 570/2016, non opposto e dichiarato esecutivo;
che la
Cooperativa veniva dichiarata fallita con sentenza n. 43/17 del Tribunale
di Salerno depositata in data 04/07/2017; che l'istanza di insinuazione al passivo veniva accolta, con ammissione del credito privilegiato pari ad €
14.456,66; che in data 15/10/2019 presentava all' la domanda per il CP_1
pagamento ad opera del Fondo di Garanzia dei crediti diversi dal TFR (€
6.329,63); che l'Istituto respingeva l'istanza, ritenendo il periodo richiesto non incluso nell'arco temporale di 1 anno dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
che, contrariamente a quanto ravvisato dall'ente previdenziale, le mensilità oggetto di domanda rientravano nel periodo tutelato;
tanto premesso, adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di
Salerno, chiedendo la condanna dell' al pagamento di € 6.329,63, CP_1
oltre accessori e spese.
L si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, CP_1
deducendone l'infondatezza.
3 Con sentenza depositata in data 25/03/2022 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato in data 27/09/2022, censurando l'impugnata sentenza.
L'appellante ribadiva la fondatezza del credito vantato verso l' , CP_1
esponendo che il rapporto di lavoro era cessato in data 18/04/2015 e che il diritto era stato utilmente azionato entro il termine di 1 anno, mediante il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 18/04/2016.
Concludeva chiedendo la condanna dell' al pagamento di € 6.329,63, CP_1
oltre accessori e spese.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
23/10/2023 l deduceva l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il CP_1
rigetto.
La causa veniva decisa, all'esito della discussione in presenza, con dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile in quanto tardivo.
In difetto di notifica della sentenza di primo grado, va pacificamente considerato il termine c.d. “lungo” di 6 mesi previsto dall'art. 327 c.p.c.
4 (come novellato dall'art. 46, co. 17, legge n. 69/2009 con effetto, ex art. 58, co. 1, della stessa legge, per i giudizi instaurati successivamente al
04/07/2009 quale il presente), decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza del Tribunale (pubblicazione nella specie avvenuta in data
25/03/2022).
Attesa la natura della controversia, il predetto termine non è soggetto alla sospensione per il periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 legge n. 742/1969.
Inoltre, a prescindere dall'oggetto della domanda proposta in giudizio, nel rito del lavoro non si applica comunque la sospensione feriale dei termini.
“Ove pure non si trattasse di controversia riguardante un rapporto
compreso tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 c.p.c., ma trattata
con il rito del lavoro, non sarebbe comunque applicabile il regime della
sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, giacché il
rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura
della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa
valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di
riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione
dell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'art. 3 della legge 7
5 ottobre 1969, n. 742” (Cass. Sez. Un. n. 10978/2001; Cass. n.
24649/2007).
Nel caso di specie, a fronte della data di deposito della sentenza di primo grado del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno in data 25/03/2022,
il gravame doveva essere proposto dal entro il 25/09/2022 Parte_1
(domenica), con slittamento del termine a lunedì 26/09/2022.
Il presente appello è stato invece depositato oltre tale data, cioè il
27/09/2022 alle ore 21,04 (martedì), come si evince dal fascicolo telematico di secondo grado.
Ai fini della tempestività, infatti, nel rito del lavoro occorre tenere conto della data di deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito (Cass.
civ., Sez. III, 08/02/2013, n. 3077).
Giova precisare che il termine di sei mesi di cui all'art. 327 cpc va computato a prescindere dalla durata dei singoli mesi (30 o 31 giorni, o 28
giorni per febbraio), onde nel caso di specie i 6 mesi, decorrenti dal
25/03/2022, scadevano comunque in data 25/09/2022 con slittamento a lunedì 26/09/2022.
Infatti, “In tema dei termini processuali, a norma dell'art. 155 c.p.c., i
termini a mese (o ad anno) si computano non ex numero, bensì ex
6 nominatione dierum, senza tenere conto del dies a quo;
ne consegue che la
scadenza del termine coincide con lo spirare del giorno corrispondente a
quello di decorrenza dello stesso, senza tenere conto del numero di giorni
intercorrenti, ma solo del numero di mesi e di anni calcolati con
riferimento al calendario comune” (Cass. n. 12935/2000).
Il decorso del tempo si verifica, dunque, indipendentemente dal numero dei giorni compresi nel periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.
Il presente appello, a fronte del deposito della sentenza del Tribunale
avvenuto pacificamente in data 25/03/2022, è stato depositato – come si evince dal fascicolo telematico - il giorno 27/09/2022 (martedì) alle ore
21,04.
Si aggiunge che l'inammissibilità dell'appello non può essere sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. n.
10440/2013).
Non assume pertanto rilevanza sanante nel caso di specie l'avvenuta costituzione in secondo grado dell' . CP_1
7 Né può farsi decorrere il termine di 6 mesi per l'impugnazione dalla data di comunicazione della sentenza tramite pec al difensore ad opera della
Cancelleria del Tribunale di Nocera Inferiore (comunicazione nel caso di specie avvenuta il 28/03/2022).
Come affermato dalla S.C., in caso di redazione integrale della sentenza direttamente dal giudice estensore in formato elettronico, "dal momento in
cui il documento, conforme al modello normativo (art. 132 cod. proc. civ.,
e art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), è consegnato ufficialmente in
cancelleria - ovvero è trasmesso in formato elettronico per via telematica
mediante PEC (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48) - il procedimento della
decisione si completa e si esterna e dalla relativa data la sentenza diviene
irretrattabile dal giudice che l'ha pronunziata;
è legalmente nota a tutti;
inizia a decorrere il termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui
all'art. 327 cod. proc. civ., comma 1; produce tutti i suoi effetti giuridici"
(Cass. Sez. Un. n. 13794/2012).
Di regola il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono, e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati,
8 dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (Cass. Sez. Un. n. 18569/2016).
“Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano
nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina
l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con assegnazione del
numero identificativo: in quel momento la sentenza diviene conoscibile e
dunque impugnabile ai sensi dell'art. 327 c.p.c.. Ove i due momenti del
deposito e della pubblicazione risultino impropriamente scissi, il giudice
deve accertare - mediante istruttoria documentale, o, nel caso, attraverso
presunzioni semplici o secondo la regola che, ex art. 2697 c.c., impone
alla parte di provare la tempestività dell'impugnazione - il momento in cui
la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale con
l'inserimento nell'elenco cronologico e l'assegnazione del numero
identificativo. Una sentenza può dirsi depositata solo a seguito del suo
inserimento nell'elenco cronologico, con conseguente assegnazione del
numero identificativo” (Cass. ord. n. 3536/2020).
Nel caso di specie costituisce circostanza pacifica e altresì documentata il deposito in data 25/03/2022 della sentenza di primo grado in formato
9 elettronico n. 515/2022, cioè quella qui impugnata, munita -in verticale,
sul lato di ciascun foglio del documento informatico - della stringa recante la firma digitale del giudice decidente e del funzionario della Cancelleria
del Tribunale e -in orizzontale, in alto su ciascun foglio- della stringa recante il numero della sentenza e la data di deposito.
Tale sentenza risulta regolarmente acquisita dal sistema informatico sempre in data 25/03/2022, con contestuale attribuzione del numero cronologico di sentenza n. 515/2022.
Trattasi di sentenza emessa e depositata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con motivazione contestuale in data 25/03/2022.
La mera comunicazione in data 28/03/2022 della sentenza ai difensori, da parte della Cancelleria del Tribunale, inoltre, non era comunque idonea a far slittare in avanti il termine semestrale per proporre l'appello.
La S.C. ha infatti statuito che “in materia di controversie soggette al rito
del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53,
comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del
2008 – applicabile “ratione temporis” – prevede che il giudice all'udienza
di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle
ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema
10 dell'art. 281-sexies c.p.c., il termine “lungo” per proporre
l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che
equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del
giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c.,
con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della
sentenza” (Cass. ord. n. 17286/2022, che richiama Cass. n. 3394/2021 e n.
13617/2017).
La tardività in cui è incorsa la parte qui appellante, poi, non può ritenersi incolpevole e tale da giustificare la rimessione in termini.
“Il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione
della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto,
da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle
parti; inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se
siano state compiute attività processuali a sua insaputa” (Cass. n.
5946/2017).
“L'art. 327 cod. proc. civ. opera un non irragionevole bilanciamento tra
l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche
e il diritto di difesa, poiché l'ampiezza del termine consente al
soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo
11 riguarda e la decorrenza, fissata avuto riguardo alla pubblicazione,
costituisce corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di
tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione
della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quo
dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe
contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe
irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di
impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la
sentenza è comunicata ex officio” (Cass. n. 26402/2014).
Nel caso che ci occupa il termine semestrale decorreva dalla data di deposito della sentenza n. 515/2022, cioè dal 25/03/2022, giorno in cui il
Tribunale aveva depositato la sentenza in formato elettronico munita di firma digitale e la stessa era stata anche regolarmente acquisita dalla
Cancelleria e dal sistema informatico nel fascicolo telematico con attribuzione del relativo numero cronologico.
Del resto, anche la copia della sentenza allegata al ricorso di appello reca chiaramente – nella parte superiore di ciascuna pagina - la stringa orizzontale che riporta la dicitura “sentenza n. 515/2022 pubbl. il
12 25/03/2022”, onde nel caso di specie non risulta alcuna discrasia fra la data di deposito e quella della pubblicazione.
L'appello, depositato solo in data 27/09/2022 (considerando lo slittamento della scadenza del termine semestrale da domenica 25/09/2022 a lunedì
26/09/2022), risulta pertanto inammissibile in quanto tardivo.
Nulla per le spese del presente grado, avendo l'appellante reso la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp att cpc.
Trattandosi di pronunzia di inammissibilità, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Come affermato dalla S.C., “al giudice la norma dell'art. 13-quater
richiede solo l'attestazione dell'avere adottato una decisione incasellabile
o come pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o come di
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all'Amministrazione (cioè alla cancelleria dell'ufficio ricevente
l'impugnazione) valutare se nonostante l'attestato tenore della pronuncia,
che evidenzia il presupposto giurisdizionale dell'esito del processo di
impugnazione legittimante in astratto la debenza del doppio contributo, in
concreto la doppia contribuzione spetti” … essendo il Giudice civile
13 “privo di un vero e proprio potere decisionale sulla debenza del
contributo e del doppio del contributo e, dunque su una vicenda di natura
tributaria” (così da ultimo Cass. n. 26907/2018).
Infatti, il pagamento del Contributo Unificato (laddove esistenti i requisiti di legge) è un atto dovuto, non collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 447/2022
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 515/2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, così
provvede:
1)dichiara inammissibile l'appello;
2)nulla per le spese del secondo grado;
14 3)dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-
quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 14/03/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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