Decreto cautelare 29 novembre 2024
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01016/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00739/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 739 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Latina, Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del provvedimento emesso dalla Prefettura di Latina - Ufficio Territoriale del Governo in data 03.10.2024, prot. uscita n. 0061865, notificato in pari data, con cui è stato revocato il Nulla Osta al lavoro subordinato (istanza P-LT/L/Q/2023/100968) e rigettata la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche non cognito, comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
e per la condanna
- dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Latina e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa LA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 28 novembre 2024 il Sig. -OMISSIS-., cittadino indiano, espone che:
- veniva invitato a prestare attività lavorativa in Italia nell’ambito del “Decreto Flussi 2023” dal legale rappresentante della Alpha Works S.r.l., che in data 27.03.2023 presentava domanda di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato presso la Prefettura di Latina (n. istanza P-LT/L/Q/2023/100968);
- in data 1 maggio 2023 veniva emesso il nulla osta; il ricorrente faceva quindi ingresso nel territorio nazionale; tuttavia, nonostante i tentativi di contattare il datore di lavoro così da provvedere ai necessari adempimenti, lo stesso si rendeva irreperibile, impedendogli di concludere il contratto di lavoro e di regolarizzare la propria posizione;
- il 31 luglio 2024 la Prefettura di Latina avviava il procedimento di revoca del nulla osta rilasciato, fondato sul rilievo che il datore di lavoro aveva invitato ben 1414 lavoratori stranieri a prestare attività in proprio favore senza, tuttavia, disporre dei requisiti necessari;
- presentava una memoria alla Prefettura di Latina con cui faceva presente la propria buona fede e chiedeva quanto meno il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 22 T.U.I.;
- in data 4 settembre 2024 presentava, inoltre, una denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Latina nella quale esponeva di essere stato ingannato da un mediatore, un proprio connazionale conosciuto nel 2022, che gli aveva richiesto il pagamento di ingenti somme di denaro per le spese burocratiche relative all’ingresso in Italia, assicurandogli la regolarità dell’operazione;
- ciononostante il 3 ottobre 2024 la Prefettura di Latina disponeva la revoca del nulla osta, sul presupposto della mancata dimostrazione dei requisiti economici-reddituali da parte del datore di lavoro, negando altresì la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, con la motivazione secondo cui « le parti non hanno ottemperato agli obblighi di legge prescritti dall'art. 22 del T.U.I .».
2. Di tale provvedimento il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I) - « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 e 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 d.lgs. 286/1998; eccesso di potere per: violazione di legge, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; eccesso di potere »; il ricorrente avrebbe agito in buona fede cercando, sin dal suo arrivo in Italia, di regolarizzare la propria posizione e di concludere il contratto di lavoro e non sarebbe in alcun modo responsabile del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e degli adempimenti inerenti il permesso di soggiorno; di tali circostanze l’amministrazione avrebbe dovuto tenere conto, concedendogli un permesso per attesa occupazione, come previsto anche dalla Circolare prot. 3836 del 20 agosto 2007;
II) - « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 e 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 L. 241/1990 per disparità di trattamento »; il trattamento ricevuto dall’amministrazione sarebbe ingiustificatamente diverso e deteriore rispetto a quello riservato ad altri cittadini stranieri trovatisi in situazioni analoghe, come dimostrato dai numerosi casi in cui altre Prefetture avrebbero consentito ai richiedenti di formalizzare la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione anche in circostanze simili;
III) - « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 e 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione della L. 241/1990 per mancanza di motivazione » in quanto non sarebbe presente nel provvedimento un’adeguata e sufficiente motivazione nella parte relativa al rigetto dell’istanza di formalizzare la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione.
3. Nel giudizio così introdotto si è costituita, con memorie di stile, l’amministrazione intimata.
4. Con ordinanza n. 3 del 13 gennaio 2025 è stata accolta l’istanza cautelare, in considerazione del pregiudizio grave e irreparabile discendente dall’esecuzione del provvedimento impugnato, e fissata, per la discussione del merito, la pubblica udienza del 19 novembre 2025.
5. All’esito di quest’ultima la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e non può quindi essere accolto.
6.1. Deve, in via preliminare, essere rilevata la tardività del deposito documentale effettuato dall’amministrazione il 17 novembre 2025, due giorni prima dell’udienza di discussione nella quale, comunque, l’Avvocatura erariale è stata ammessa a svolgere oralmente le proprie difese; di tali atti deve essere, quindi, disposto lo stralcio.
6.2. Premesso quanto sopra in rito, nel merito osserva il Collegio che è pacifico che il ricorrente abbia fatto ingresso nel territorio nazionale in forza di nulla osta rilasciatogli 1 maggio 2023 al fine di concludere un contratto di lavoro subordinato con la società Alpha Works S.r.l. e che tale contratto, ancorché per cause non imputabili al lavoratore, non sia mai stato concluso.
6.3. Questa Sezione ha recentemente affermato (sent. 839 e 839 del 14 ottobre 2025) e deve in questa sede ribadire, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., i seguenti i principi:
- dal combinato disposto delle norme contenute nell’art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) e nell’art. 24 (Lavoro stagionale) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, emerge che « in caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro tra l'immigrato e l’impresa, dopo l'ingresso dello straniero in Italia, il nulla-osta al lavoro dipendente subordinato, risulta privo di efficacia. Ciò in quanto esso è rilasciato per l’assunzione dell’extracomunitario presso uno specifico datore di lavoro e il conseguente permesso di soggiorno risulta condizionato all'esecuzione di quello specifico contratto di lavoro subordinato ed all'effettivo espletamento dell'attività lavorativa presso il predetto datore di lavoro (ex multis: T.A.R. Basilicata, 27 novembre 2008, n. 901; Cons. Stato, sez. III, 15 settembre 2022, n. 8006; Cons. St., sez. III, ord. 21 ottobre 2022, n. 5053) » (TAR Sardegna, sez. II, 29 ottobre 2024 n. 753, confermata in appello da Cons. St., sez. III, 11 aprile 2025, n. 3158, secondo cui « l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore »);
- l’ingresso del cittadino straniero nel territorio nazionale è, dunque, motivato con specifico riferimento all’assunzione in presso l’impresa richiedente il nulla osta, e la mancata conclusione del contratto con quest’ultima, secondo la giurisprudenza citata, può costituire il presupposto per il rilascio, in via eccezionale, del c.d. permesso (provvisorio) per ricerca di occupazione, solo se dovuta a documentato caso di forza maggiore (es.: morte, fallimento, evento calamitoso, etc.) che abbia impedito al datore di lavoro di assumere il lavoratore (in termini, TAR Sardegna, sent. cit.).
6.4. Alla luce di tali principi, che non si ha motivo per disattendere, i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, si manifestano privi di fondamento.
6.4.1. La mancata conclusione del rapporto di lavoro tra l’impresa che aveva chiesto il nulla osta ed il ricorrente, sebbene dovuta a motivi estranei alla volontà di quest’ultimo, determina infatti l’insussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, il quale presuppone, infatti, pur sempre che un rapporto di lavoro si sia instaurato (in termini, Cons. Stato, sent. cit.; id., Sez. III, nn. 399/2025, 7245/2022; 4151/2021; 4237/2018); ciò, per quanto affermato dalla richiamata giurisprudenza, in via del tutto oggettiva ed indipendente da eventuali comportamenti fraudolenti di cui il ricorrente possa essere stato vittima.
6.4.2. Quanto all’affermata disparità di trattamento, oltre a non risultare in atti gli affermati casi in cui, a fronte di situazioni identiche a quella in esame, sarebbe stato rilasciato tale permesso, deve ricordarsi che l’emanazione di provvedimenti non conformi al dettato normativo non costituisce un precedente idoneo a fondare una forma di affidamento; l'eccesso di potere per disparità di trattamento non può, infatti, secondo unanime affermazione della giurisprudenza, fondarsi su precedenti provvedimenti illegittimi (tra le tante, TAR Emilia R., sez. II, 14 ottobre 2022, n. 791).
6.4.3. Con riferimento, infine, alla motivazione del provvedimento, reputa il Collegio che nella stessa siano adeguatamente rappresentati sia il parere negativo dell’Ispettorato del Lavoro, che ha rilevato l’insussistenza dei requisiti reddituali del datore di lavoro, sia l’impossibilità di procedere al rilascio del premesso di soggiorno per attesa occupazione, in applicazione dell’art. 22, comma 5- quater , del d.lgs. 286/1998 (secondo cui « Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno »).
7. Alla luce di quanto sopra esposto, i motivi di censura veicolati avverso il provvedimento impugnato si rivelano privi di fondamento; il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
8. La materia trattata e le difese tardivamente svolte dall’amministrazione costituiscono, infine, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO LA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
LA IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA IN | DO LA |
IL SEGRETARIO