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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/01/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Aquilina Picciocchi, dopo l'udienza del 7.01.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA nei termini e nei modi di cui alla richiamata disciplina, nella causa per la controversia di lavoro iscritta al n. 9714/2024 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Archidiacono Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1 [...]
Controparte_2
,
[...]
RESISTENTE - CONTUMACE
OGGETTO: Riconoscimento diritto alla corresponsione della Retribuzione
Professionale Docenti ex art. 7 CCNL Comparto Scuola
Conclusioni della parte ricorrente:
“- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
, ora - Per l'effetto, condannare il Controparte_3 Controparte_1
, ora in Controparte_3 Controparte_1 persona del pro tempore, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione CP_4 dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso in €
1.522,24 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere stata docente temporanea, per i giorni e le ore dettagliatamente indicate in ricorso (dal 06.10.2021 al 30.12.2021, dal 31.12.2021 al 31.03.2022 e dall'1.04.2022 al
30.06.2022, per 25 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “V. Dafeltre – N.
Zingarelli”, v. pag. 1 ricorso), ha lamentato di essere stata utilizzata dall'Amministrazione scolastica per l'attività di docenza indicata senza percepire la retribuzione professionale docente prevista dall'art. 7 CCNL 2001, corrisposta esclusivamente ai docenti di ruolo o ai docenti precari che avevano ricoperto supplenze annuali al 31 agosto o al 30 giugno.
Parte ricorrente assume, dunque, di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente e, richiamata l'ordinanza della Corte di Cassazione 20015/2018, conclude domandando al Tribunale di accertare il diritto alla retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato e conseguentemente di condannare il CP_3
convenuto al pagamento delle relative differenze retributive. Vinte le spese con attribuzione.
Il , nonostante la regolarità della notifica del Controparte_1 ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si è costituito.
Dopo l'udienza del 7.01.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., acquisite brevi note di trattazione scritta, la causa viene decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
***** Cont 1. - Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia del , nonostante la regolarità della notifica avvenuta in data 25.11.2024.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che si illustrano. Ciò posto, si osserva che, con recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema
Corte ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del
15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo“.
Ed invero, deve rilevarsi che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma
1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma
3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”
e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del
CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n.
17773/2017).
Ciò determina la conseguenza che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione
e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi).
Ciò premesso, nella specie deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea, seppure per coprire diverse vacanze per i giorni di cui ai contratti a termine allegati al ricorso (cfr. allegato al ricorso), in quanto assunta per ragioni sostitutive, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n.
368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo. Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito più recente, con valutazioni che si condividono, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti
a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile CP_3 con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015).
L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere.
Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito. Il ricorso deve, in definitiva, essere accolto per le giornate di lavoro svolte nei periodi rivendicati in ricorso.
Ne consegue la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento dell'importo di € 1.522,24, a titolo di retribuzione professionale docenti, correttamente calcolata dal ricorrente secondo i criteri di quantificazione di cui al CCNL comparto scuola.
2. - Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n.
147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore della procuratrice antistataria, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Così definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale
Docenti - istituita dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001 per i periodi indicati in ricorso;
- per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento delle differenze CP_3
retributive quantificate in euro 1.522,24, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo, da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria;
- condanna il convenuto al pagamento delle spesse di lite, che si liquidano CP_3
in €.1.314,00, oltre CU (versato), IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Rosa Archidiacono, dichiaratasi antistataria.
Foggia, dopo l'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 7.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aquilina Picciocchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Aquilina Picciocchi, dopo l'udienza del 7.01.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA nei termini e nei modi di cui alla richiamata disciplina, nella causa per la controversia di lavoro iscritta al n. 9714/2024 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Archidiacono Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1 [...]
Controparte_2
,
[...]
RESISTENTE - CONTUMACE
OGGETTO: Riconoscimento diritto alla corresponsione della Retribuzione
Professionale Docenti ex art. 7 CCNL Comparto Scuola
Conclusioni della parte ricorrente:
“- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
, ora - Per l'effetto, condannare il Controparte_3 Controparte_1
, ora in Controparte_3 Controparte_1 persona del pro tempore, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione CP_4 dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso in €
1.522,24 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere stata docente temporanea, per i giorni e le ore dettagliatamente indicate in ricorso (dal 06.10.2021 al 30.12.2021, dal 31.12.2021 al 31.03.2022 e dall'1.04.2022 al
30.06.2022, per 25 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “V. Dafeltre – N.
Zingarelli”, v. pag. 1 ricorso), ha lamentato di essere stata utilizzata dall'Amministrazione scolastica per l'attività di docenza indicata senza percepire la retribuzione professionale docente prevista dall'art. 7 CCNL 2001, corrisposta esclusivamente ai docenti di ruolo o ai docenti precari che avevano ricoperto supplenze annuali al 31 agosto o al 30 giugno.
Parte ricorrente assume, dunque, di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente e, richiamata l'ordinanza della Corte di Cassazione 20015/2018, conclude domandando al Tribunale di accertare il diritto alla retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato e conseguentemente di condannare il CP_3
convenuto al pagamento delle relative differenze retributive. Vinte le spese con attribuzione.
Il , nonostante la regolarità della notifica del Controparte_1 ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si è costituito.
Dopo l'udienza del 7.01.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., acquisite brevi note di trattazione scritta, la causa viene decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
***** Cont 1. - Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia del , nonostante la regolarità della notifica avvenuta in data 25.11.2024.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che si illustrano. Ciò posto, si osserva che, con recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema
Corte ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del
15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo“.
Ed invero, deve rilevarsi che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma
1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma
3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”
e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del
CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n.
17773/2017).
Ciò determina la conseguenza che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione
e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi).
Ciò premesso, nella specie deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea, seppure per coprire diverse vacanze per i giorni di cui ai contratti a termine allegati al ricorso (cfr. allegato al ricorso), in quanto assunta per ragioni sostitutive, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n.
368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo. Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito più recente, con valutazioni che si condividono, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti
a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile CP_3 con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015).
L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere.
Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito. Il ricorso deve, in definitiva, essere accolto per le giornate di lavoro svolte nei periodi rivendicati in ricorso.
Ne consegue la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento dell'importo di € 1.522,24, a titolo di retribuzione professionale docenti, correttamente calcolata dal ricorrente secondo i criteri di quantificazione di cui al CCNL comparto scuola.
2. - Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n.
147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore della procuratrice antistataria, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Così definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale
Docenti - istituita dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001 per i periodi indicati in ricorso;
- per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento delle differenze CP_3
retributive quantificate in euro 1.522,24, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo, da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria;
- condanna il convenuto al pagamento delle spesse di lite, che si liquidano CP_3
in €.1.314,00, oltre CU (versato), IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Rosa Archidiacono, dichiaratasi antistataria.
Foggia, dopo l'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 7.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aquilina Picciocchi