Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/2001, n. 7383
CASS
Sentenza 30 maggio 2001

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Massime1

Ove l'attore abbia chiesto con l'atto di citazione una sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. sulla base di una scrittura privata da lui erroneamente qualificata come preliminare di vendita immobiliare, costituisce mera "emendatio libelli", consentita anche in appello, la richiesta di una pronuncia dichiarativa dell'avvenuto trasferimento della proprietà del medesimo immobile, oggetto del contratto qualificato come contratto definitivo di compravendita, trattandosi di semplice specificazione della pretesa originaria restando il "thema decidendum" circoscritto all'accertamento dell'esistenza di uno strumento giuridico idoneo al trasferimento di proprietà e rimanendo così identico nella sostanza il bene effettivamente richiesto ed identica la "causa petendi" costituita dal contratto del quale viene prospettata, rispetto alla domanda originaria, soltanto una diversa qualificazione giuridica.

Commentario1

  • 1Passaggio da azione costitutiva ex art. 2932 c.c. ad azione dichiarativa dell’effetto reale da contratto definitivo – “Emendatio” o “Mutatio libelli”?
    Andrea Ippoliti · https://www.diritto.it/ · 7 febbraio 2014
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/2001, n. 7383
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7383
Data del deposito : 30 maggio 2001

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