Sentenza 30 maggio 2001
Massime • 1
Ove l'attore abbia chiesto con l'atto di citazione una sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. sulla base di una scrittura privata da lui erroneamente qualificata come preliminare di vendita immobiliare, costituisce mera "emendatio libelli", consentita anche in appello, la richiesta di una pronuncia dichiarativa dell'avvenuto trasferimento della proprietà del medesimo immobile, oggetto del contratto qualificato come contratto definitivo di compravendita, trattandosi di semplice specificazione della pretesa originaria restando il "thema decidendum" circoscritto all'accertamento dell'esistenza di uno strumento giuridico idoneo al trasferimento di proprietà e rimanendo così identico nella sostanza il bene effettivamente richiesto ed identica la "causa petendi" costituita dal contratto del quale viene prospettata, rispetto alla domanda originaria, soltanto una diversa qualificazione giuridica.
Commentario • 1
- 1. Passaggio da azione costitutiva ex art. 2932 c.c. ad azione dichiarativa dell’effetto reale da contratto definitivo – “Emendatio” o “Mutatio libelli”?Andrea Ippoliti · https://www.diritto.it/ · 7 febbraio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/2001, n. 7383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7383 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RU BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VOLTERRA 23, presso lo studio FIUMARA A., difeso dall'avvocato ROBERTO DI FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO IO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. MERCALLI 6, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO M. LEVANTI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
CO OS, CO AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TRIPOLI 38, difesi dall'avvocato RODOLFO IPPOLITO, per procura notarile notaio Eugenio TARSIA rep. 37658 Roma 22/01/01;
- resistenti con procura -
nonché contro
RAPISARDI IOLANDA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 00310/00 proposto da:
CO AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIPOLI 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOMBACI, che lo difende unitamente agli avvocati DELIA PETRAGLIA, AN PALMIERI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
RU BE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2112/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 30/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Alessandro LEVANTI, difensore della resistente CO LL, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Rodolfo IPPOLITO difensore dei resistenti CO OS e ST, che ha chiesto il rigetto del ricorso e deposita nota spese;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibile il ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 2/2/1987 BE IO conveniva in giudizio ST, OS e LL CO, nella qualità di eredi del genitore LE CO, perché fosse emessa "sentenza sostitutiva di trasferimento della metà indivisa" del locale magazzino sito in Roma alla via del Trullo 126. L'attore esponeva che, con scrittura 13/10/1984, il defunto LE CO gli aveva ceduto la proprietà dell'immobile cointestato a DA DI assicurandogli che quest'ultima avrebbe dato il suo consenso al trasferimento. Poiché la DI aveva rifiutato di cedere la propria quota, egli aveva di fatto acquistato solo la metà indivisa del bene.
I fratelli CO e la DI contestavano la pretesa dell'attore e chiedevano il rilascio del locale detenuto illegittimamente dal IO.
L'adito tribunale di Roma rigettava le contrapposte domande con decisione avverso la quale l'attore e la DI proponevano gravame che la corte di appello di Roma, con sentenza 30/6/1999, rigettava osservando: che il primo giudice aveva ricondotto la domanda principale all'art. 2932 c.c. e l'aveva respinta perché la scrittura invocata dall'attore conteneva una compravendita definitiva;
che il IO, con l'appello, aveva lamentato di aver chiesto sentenza "sostitutiva di trasferimento" e non costitutiva;
che il tenore letterale delle premesse e delle conclusioni della citazione introduttiva deponeva per l'interpretazione data dal tribunale;
che comunque la domanda, anche a volerla interpretare come di accertamento, era infondata;
che, secondo lo stesso attore, la volontà negoziale era diretta a trasferire la proprietà dell'intero immobile sicché il IO non poteva pretendere di averne acquistato la metà appartenente a LE CO posto che detta quota costituiva un bene, diverso dall'intera proprietà, che non aveva formato oggetto di pattuizione;
che la scrittura del 13/10/1984 era stata prodotta in fotocopia contestata e la prova testimoniale offerta sull'esistenza dell'originale era inammissibile non concernendo la circostanza relativa alla perdita del documento "senza colpa" dell'attore il quale non aveva neanche spiegato perché l'atto in questione sarebbe stato in possesso di altra persona.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chiesta da IO BE con ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria. LL CO ha resistito con controricorso. Anche ST CO ha resistito con atto intestato "controricorso e ricorso incidentale". RD DA e CO OS non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità. ST CO ha depositato memoria. Motivi della decisione
Il ricorso principale del IO e quello incidentale di ST CO vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c.. In via preliminare la Corte rileva l'inammissibilità del ricorso incidentale per mancanza di quel contenuto minimo essenziale per il raggiungimento del suo scopo. L'atto, pur se intestato come "controricorso e ricorso incidentale", non contiene ne' la richiesta di cassazione della sentenza impugnata dalla controparte, ne' l'esposizione sommaria dei fatti di causa.
Con il primo motivo di ricorso IO BE denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio. Sostiene il ricorrente che la corte di merito ha errato nel ritenere corretta l'interpretazione fornita dal tribunale della domanda proposta da esso IO e che il primo giudice aveva qualificato riconducendola all'articolo 2932 c.c.. La detta domanda, invece, era volta ad ottenere una sentenza di accertamento della proprietà della metà indivisa del bene e non una sentenza costitutiva ex citato articolo 2932 c.c.: trattandosi di azione di accertamento di intervenuto acquisto della proprietà, era stata richiesta una decisione sostitutiva del rogito notarile. Esso IO, come risultava dalla lettura integrale dell'atto di citazione, aveva acquistato sostanzialmente solo la metà indivisa del bene in virtù di una scrittura privata di cessione ed aveva interesse a vedersi accertata e riconosciuta tale proprietà: nelle conclusione era stata infatti richiesta l'emissione di una sentenza sostitutiva (e non costitutiva) del rogito notarile relativo alla metà indivisa dell'immobile.
Con il secondo motivo il ricorrente principale, denunciando violazione e falsa applicazione di norma di diritto, deduce che l'inefficacia del contratto di compravendita in questione - con riferimento all'intero bene in quanto stipulato da uno solo dei comproprietari - è soltanto relativa e può essere fatta valere solo dal titolare dell'interesse all'acquisto dell'intero immobile al quale, pertanto, va riconosciuta la facoltà di chiedere l'accertamento dell'efficacia del contratto in relazione alla quota del comproprietario validamente intervenuto alla stipula. Di conseguenza ben poteva esso IO promuovere la domanda di accertamento dell'intercorso acquisto della quota di proprietà del CO e dallo stesso alienata.
Con il terzo motivo di ricorso IO BE denuncia violazione degli articoli 2724 e 2725 c.c. per aver la corte di appello errato nel ritenere inammissibile la prova per testi chiesta da esso ricorrente. Ad avviso di quest'ultimo nella fattispecie non si può riscontrare un'ipotesi di "colpa" tale da escludere l'espletamento di una prova per testi ex articolo 2725 c.c.: detta prova era quindi ammissibile e rilevante ai fini della decisione attesa l'impossibilità a depositare l'originale della scrittura in questione in quanto la stessa era stata oggetto di furto come dimostrato dalla esibita denuncia.
I detti motivi - che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza - sono o infondati o inammissibili.
Occorre premettere che, come riportato nella parte narrativa che precede, la corte di appello ha prima confermato l'interpretazione data dal tribunale alla domanda proposta dal IO come formulata nella citazione introduttiva - volta ad ottenere una sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c. e non "sostitutiva di accertamento" - ed ha poi posto in evidenza la superfluità dell'esame della questione relativa alla interpretazione ed alla qualificazione della detta domanda, atteso che comunque la stessa "ancorché interpretata come d'accertamento, sarebbe infondata". Ciò posto è evidente l'inammissibilità del primo motivo di ricorso in quanto relativo ad una questione - asserita erroneità della qualificazione data dal tribunale alla domanda proposta dall'attore - superata dalla parte della decisione della corte di appello con la quale è stata esaminata la detta domanda anche interpretata e qualificata nel senso indicato dal IO (e dallo stesso ribadito e chiarito con l'atto di appello) ossia connessa ad un'azione di accertamento di intervenuto acquisto della proprietà volta alla pronuncia di una sentenza sostitutiva del rogito notarile. In proposito è appena il caso di rilevare che correttamente la corte territoriale, pur confermando la decisione del tribunale, ha esaminato nel merito la richiesta - espressamente formulata con l'atto di appello - di emissione di "sentenza di accertamento della - proprietà in favore del IO della metà indivisa dell'immobile sito in via del Trullo 126".
Il giudice di secondo grado, così operando, si è attenuto al principio più volte affermato da questa Corte secondo cui, ove l'attore abbia chiesto con l'atto di citazione una sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c. sulla base di una scrittura privata da lui erroneamente qualificata come preliminare di vendita immobiliare, costituisce mera "emendatio libelli" consentita anche in appello, la richiesta di una pronuncia dichiarativa dell'avvenuto trasferimento della proprietà del medesimo immobile oggetto del contratto qualificato come contratto definitivo di compravendita, trattandosi di semplice specificazione della pretesa originaria restando il "thema decidendum" circoscritto all'accertamento dell'esistenza di uno strumento giuridico idoneo al trasferimento di proprietà e rimanendo così identico nella sostanza il bene effettivamente richiesto ed identica la "causa petendi" costituita dal contratto del quale viene prospettata, rispetto alla domanda originaria, soltanto una diversa qualificazione giuridica (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 29/12/1999 n. 14643); 6/11/1991 n. 11840; 28/1/1987 n. 781).
La domanda di accertamento è stata rigettata dalla corte di merito la quale al riguardo ha rilevato: a) che secondo lo stesso IO il contratto stipulato con LE CO aveva ad oggetto il trasferimento della proprietà dell'intero immobile in questione, sicché non poteva essere accolta la tesi dell'acquisto della metà indivisa di detto bene e ciò perché tale quota non aveva formato oggetto della pattuizione;
b) che "del resto" la scrittura 13/10/1984, posta a base della domanda, era stata prodotta in fotocopia contestata e che era inammissibile la chiesta prova testimoniale in ordine all'esistenza dell'originale. La seconda delle dette ragioni - preliminare sul piano logico e giuridico rispetto alla prima ed idonea autonomamente a sorreggere la decisione impugnata indipendentemente dall'esattezza dell'altra - è ineccepibile.
Contestata dalle controparti la esibita fotocopia della scrittura 13/10/1984 posta a base della domanda di accertamento dell'avvenuto trasferimento di proprietà di un immobile, incombeva al IO l'onere di esibire l'originale di detta scrittura, ovvero di fornire altre prove della sua tesi anche a mezzo di testimoni previa dimostrazione di aver senza sua colpa smarrito il documento e ciò ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal n. 3 dell'articolo 2724 c.c.. La previsione di tale norma, espressamente richiamata dal capoverso dell'articolo 2752 c.c., per il caso di contratti (quali le compravendite immobiliari) per i quali la legge esige a pena di nullità la forma scritta, richiede ai fini dell'ammissibilità della prova testimoniale sul contenuto del documento che il contraente interessato alleghi e dimostri di averlo smarrito senza sua colpa. Sono pertanto necessarie la prospettazione e l'esistenza di un fatto positivo consistente nella prestazione della diligenza del "buon padre di famiglia" nella custodia del documento, cioè di una condotta spoglia di elementi di imprudenza e di negligenza riferibili alle contingenze in cui si è verificata la perdita.
Nell'ipotesi che lo smarrimento sia avvenuto ad opera del terzo consegnatario del documento, è necessario che la condotta dell'interessato, rapportata alle particolari circostanze e ragioni dell'affidamento al terzo, appaia immune da imprudenza o negligenza, dovendo la mancanza di colpa riferirsi al contraente che invoca il contenuto del documento e non al comportamento del terzo che lo abbia smarrito.
Da quanto precede deriva logicamente l'infondatezza della censura (sviluppata nel terzo motivo di ricorso) relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale chiesta dal IO in ordine all'esistenza, dell'originale della scrittura privata in questione che sarebbe stato trafugato da ignoti ladri unitamente all'autovettura (di proprietà della convivente del ricorrente) nella quale il documento si trovava.
L'impugnata sentenza ha precisato che la chiesta prova testimoniale non poteva essere ammessa sia perché non concerneva la circostanza relativa alla avvenuta perdita del documento "senza colpa" del IO, sia perché non era stato spiegato il motivo per il quale la scrittura in questione si trovava in possesso di altra persona.
La valutazione del giudice del merito circa l'inammissibilità della prova per testi per insussistenza del requisito di cui al n. 3 del citato articolo 2724 c.c. costituisce pertanto apprezzamento di merito non suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità in quanto sorretta da motivazione adeguata e congrua oltre che immune da vizi logici e da errori di diritto non avendo il ricorrente chiarito come mai un documento così importante sarebbe stato consegnato a terzi e lasciato in un'auto che come è noto rientra, in una con le cose depositate, tra i beni che più frequentemente sono oggetto di furto: ciò consente di affermare che il IO nella custodia del documento non ha usato la dovuta diligenza. Il ricorrente non ha pertanto dato la prova dell'esistenza della scrittura privata posta a base della sua domanda che coerentemente è stata rigettata dalla corte di appello con motivazione che, come già segnalato, è idonea autonomamente a sorreggere sul piano logico e giuridico la decisione impugnata indipendentemente dall'esattezza dell'altra concernente l'impossibilità di pronunciare una sentenza di accertamento del trasferimento di un bene diverso da quello oggetto del contratto di compravendita. Soccorre al riguardo il noto principio secondo cui se una sentenza è sorretta da una molteplicità di ragioni giuridiche, tra loro indipendenti, è sufficiente che una sola di esse sia valida a giustificare la decisione, sicché l'impugnazione inerente alle altre deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse posto che anche la sua eventuale fondatezza non varrebbe a scalfire al pronuncia di cui si chiede l'annullamento. È pertanto sufficiente che sia respinta la censura relativa ad una delle predette ragioni - come appunto nel caso di specie - perché il ricorso debba essere respinto nella sua interezza, con l'ulteriore conseguenza che i motivi di doglianza relativi alle altre ragioni divengono inammissibili per difetto di interesse all'impugnazione.
Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato. Per la sussistenza di giusti motivi le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale e compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2001