TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/11/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 871/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott.ssa Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopraindicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata il [...] a [...] cittadinanza ITALIANA, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
Parte_2 nato il [...] a [...] cittadinanza ITALIANA, Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] entrambi assistiti dall'Avv. DAMIANO PASQUALE del Foro di Como
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Grassano (MT), in data 27 aprile 2013 (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Grassano (MT), atto n.
1 - parte I, anno 2013) e si sono separati consensualmente con verbale del 4.6.2019 omologato con decreto del Tribunale di Matera del 12.6.2019
con la : Parte_3
, nata a [...] il [...] Parte_4
1 FATTO
I coniugi sopraindicati hanno richiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni:
I coniugi hanno già concordato in sede di separazione consensuale ed avuto l'affidamento condiviso della figlia minorenne con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le sole questioni di Pt_4 ordinaria amministrazione;
La figlia minorenne ha continuato come oggi a mantenere il collocamento principale presso Pt_4
l'abitazione della madre, attualmente in territorio elvetico, come da consenso formale espresso ed autorizzazione scritta del padre;
In relazione alla distanza dei luoghi di residenza di entrambi i genitori si stabilisce che il padre potrà comunicare con la figlia giornalmente tramite telefono o altri mezzi telematici di comunicazione audiovisiva, ad esempio Skype;
Il padre durante il periodo scolastico potrà fare visita alla figlia presso l'attuale residenza, nei giorni Pt_4 di permanenza nel suddetto comune, previo accordo con la madre, con cadenza quantomeno mensile;
Durante il periodo estivo, il padre potrà tenere la figlia a Grassano per un periodo di giorni 28 da stabilire su accordo, tenendo conto delle esigenze della minore, entro il 30 maggio di ogni anno;
Durante le festività natalizie il padre potrà tenere la figlia per una settimana consecutiva, in particolare nel periodo dal 23 al 29 dicembre ovvero quello dal 30 dicembre al 6 gennaio, alternativamente negli anni con la madre;
La festività pasquale verrà regolata alternativamente con la madre;
Successivamente alla separazione legale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione ed è trascorso oramai il tempo previsto dalla legge per accedere alla pronuncia del divorzio che i coniugi qui entrambi chiedono congiuntamente al Tribunale di Como, confermando e lasciando in accordo tutto quanto previsto e dettato nelle condizioni economiche della separazione coniugale nonché accettando espressamente in piena coscienza
e conoscenza il Protocollo di codesto Tribunale in relazione alla suddivisione delle spese straordinarie;
I genitori assumono reciproco impegno a provvedere congiuntamente al mantenimento della figlia, il padre si obbliga a versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento la somma di euro 300,00 mensili e gli arretrati aumenti ISTAT degli anni precedenti e non corrisposti sino ad oggi, inoltre l'assegno sarà adeguato annualmente al 31 dicembre di ogni anno secondo l'indice ISTAT;
Comunque, ed in ogni caso le spese straordinarie saranno a carico ad entrambi i genitori nella misura del
50% nel caso dovessero rendersi necessarie per la figlia per la cui specificazione si fa rinvio a quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
Inoltre, le spese straordinarie di particolare rilevanza da affrontare nell'interesse della figlia, come da protocollo, dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto, anche tramite mail o semplice messaggio, all'altro genitore in modo da poter valutare soluzioni diverse e/o più vantaggiose, la mancata risposta nel termine di giorni dieci (10) dalla comunicazione equivale ad assenso della spesa;
Se le spese straordinarie di particolare rilevanza fossero anticipate da uno dei genitori, l'altro si obbliga a versare la sua quota parte contestualmente alla esibizione del relativo documento giustificativo.
2 Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Matera, nel procedimento di separazione e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_2 Pt_1
in data 27.4.2013, in Grassano (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GRASSANO
[...]
- atto n. 1, parte I, anno 2013);
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GRASSANO (MT), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 25.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott.ssa Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopraindicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata il [...] a [...] cittadinanza ITALIANA, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
Parte_2 nato il [...] a [...] cittadinanza ITALIANA, Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] entrambi assistiti dall'Avv. DAMIANO PASQUALE del Foro di Como
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Grassano (MT), in data 27 aprile 2013 (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Grassano (MT), atto n.
1 - parte I, anno 2013) e si sono separati consensualmente con verbale del 4.6.2019 omologato con decreto del Tribunale di Matera del 12.6.2019
con la : Parte_3
, nata a [...] il [...] Parte_4
1 FATTO
I coniugi sopraindicati hanno richiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni:
I coniugi hanno già concordato in sede di separazione consensuale ed avuto l'affidamento condiviso della figlia minorenne con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le sole questioni di Pt_4 ordinaria amministrazione;
La figlia minorenne ha continuato come oggi a mantenere il collocamento principale presso Pt_4
l'abitazione della madre, attualmente in territorio elvetico, come da consenso formale espresso ed autorizzazione scritta del padre;
In relazione alla distanza dei luoghi di residenza di entrambi i genitori si stabilisce che il padre potrà comunicare con la figlia giornalmente tramite telefono o altri mezzi telematici di comunicazione audiovisiva, ad esempio Skype;
Il padre durante il periodo scolastico potrà fare visita alla figlia presso l'attuale residenza, nei giorni Pt_4 di permanenza nel suddetto comune, previo accordo con la madre, con cadenza quantomeno mensile;
Durante il periodo estivo, il padre potrà tenere la figlia a Grassano per un periodo di giorni 28 da stabilire su accordo, tenendo conto delle esigenze della minore, entro il 30 maggio di ogni anno;
Durante le festività natalizie il padre potrà tenere la figlia per una settimana consecutiva, in particolare nel periodo dal 23 al 29 dicembre ovvero quello dal 30 dicembre al 6 gennaio, alternativamente negli anni con la madre;
La festività pasquale verrà regolata alternativamente con la madre;
Successivamente alla separazione legale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione ed è trascorso oramai il tempo previsto dalla legge per accedere alla pronuncia del divorzio che i coniugi qui entrambi chiedono congiuntamente al Tribunale di Como, confermando e lasciando in accordo tutto quanto previsto e dettato nelle condizioni economiche della separazione coniugale nonché accettando espressamente in piena coscienza
e conoscenza il Protocollo di codesto Tribunale in relazione alla suddivisione delle spese straordinarie;
I genitori assumono reciproco impegno a provvedere congiuntamente al mantenimento della figlia, il padre si obbliga a versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento la somma di euro 300,00 mensili e gli arretrati aumenti ISTAT degli anni precedenti e non corrisposti sino ad oggi, inoltre l'assegno sarà adeguato annualmente al 31 dicembre di ogni anno secondo l'indice ISTAT;
Comunque, ed in ogni caso le spese straordinarie saranno a carico ad entrambi i genitori nella misura del
50% nel caso dovessero rendersi necessarie per la figlia per la cui specificazione si fa rinvio a quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
Inoltre, le spese straordinarie di particolare rilevanza da affrontare nell'interesse della figlia, come da protocollo, dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto, anche tramite mail o semplice messaggio, all'altro genitore in modo da poter valutare soluzioni diverse e/o più vantaggiose, la mancata risposta nel termine di giorni dieci (10) dalla comunicazione equivale ad assenso della spesa;
Se le spese straordinarie di particolare rilevanza fossero anticipate da uno dei genitori, l'altro si obbliga a versare la sua quota parte contestualmente alla esibizione del relativo documento giustificativo.
2 Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Matera, nel procedimento di separazione e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_2 Pt_1
in data 27.4.2013, in Grassano (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GRASSANO
[...]
- atto n. 1, parte I, anno 2013);
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GRASSANO (MT), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 25.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi
3