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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15760 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18597/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 18597/25 promossa da
nata in [...] il [...], cittadina italiana, C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Superchi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Parma, borgo Zaccagni, 3;
- Ricorrente-
Contro
, Controparte_1
(CF. ) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-Resistente -
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente impugna il provvedimento di diniego del visto di ingresso per familiare al seguito di cittadino italiano emesso dall'Ambasciata di Italia ad Accra in data 20.12.24 relativo al coniuge, nato in [...] il [...]. L'Ambasciata ha ritenuto che il matrimonio Persona_1 fosse un'unione di comodo, conclusa al fine esclusivo di eludere le norme sull'immigrazione. Si legge nel provvedimento di diniego impugnato che “non sono risultati elementi che permettano di ricostruire pagina 1 di 5 una conoscenza prematrimoniale… Non vi sono evidenze della formazione di un legame sentimentale dopo la celebrazione del matrimonio, ne prove di genuino affetto o intimità mentre invece appare chiaro l'interesse a raggiungere il territorio italiano… Non appare una progettualità di vita comune tra l'invitante e il richiedente…”.
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente lamenta l'omessa valutazione dei presupposti fondanti il diritto all'unità familiare e sostiene che “è possibile, come anche nel caso del sig. che le Per_1 incongruenze derivino dalla scarsa comprensione delle domande fatte, (e della difficoltà ad ammettere di non aver capito la domanda), dalla limitata conoscenza della situazione oggetto di approfondimento,
o semplicemente della ricostruzione distorta degli avvenimenti”. La ricorrente deduce inoltre che “in base a quanto previsto dalla direttiva europea e dalla normativa italiana i coniugi siano chiamati a dimostrare unicamente l'esistenza formale e la validità del matrimonio”.
Chiede pertanto “in via cautelare: sospendere gli effetti del provvedimento fino alla definizione del presente giudizio, ricorrendone de plano i presupposti legge;
nel merito: in accoglimento del presente ricorso accertare e dichiarare illegittimo il provvedimento di diniego visto per motivi familiari n
20240003614 emesso dall' Ambasciata d'Italia in Ghana in data 20.12.2024 e conseguente richiesta di condanna dell'Amministrazione al rilascio del già menzionato visto d' ingresso”.
Viene prodotta la seguente documentazione: copia carta di identità, copia certificato di matrimonio, provvedimento di diniego del 8.12.22, provvedimento di diniego del 20.12.24.
Parte resistente si è costituita in giudizio. Tuttavia, la memoria di costituzione risulta inconferente rispetto all'oggetto del presente giudizio, in quanto riferita ad un procedimento diverso (ricorso avverso la mancata fissazione di un appuntamento presso, peraltro, l'Ambasciata d'Italia a Islamabad).
Con le note sostitutive dell'udienza del 4.11.25, la ricorrente si riporta al ricorso introduttivo.
Il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 30 del 2007 il cittadino italiano o UE, nonché il cittadino straniero che abbia ottenuto la cittadinanza italiana, può far entrare in Italia “il coniuge;
il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)”.
pagina 2 di 5 Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art.30 comma 1 bis del d.lgs. 286/98 il permesso deve essere negato qualora il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilevo le linee guida elaborate dalla Commissione europea. (Cass. civ. ord. 13189/24)
Invero, in tema di permesso di soggiorno per motivi familiari, il citato articolo 30 dispone che “la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1 lettera a) è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato”.
Per accertare il carattere fittizio del legame matrimoniale, il Manuale redatto dalla Commissione europea prevede un “meccanismo di doppia sicurezza”. In primo luogo, devono essere considerati tutti gli indizi di mancanza di abuso (quali la lunga durata della relazione, gli impegni giuridici e finanziari comuni, la presenza di prole) e, soltanto se l'esame di tali indizi non conferma la natura autentica del matrimonio su cui si indaga, le autorità devono procedere a verificare la sussistenza di “indici di abuso”, tra cui mancanza di convivenza, condizioni economiche precarie, assenza di un legame affettivo, assenza di comportamenti coerenti con il matrimonio.
Nel caso di specie, il diniego dell'Amministrazione si fonda sulla carenza di elementi che permettano di ricostruire una conoscenza prematrimoniale, la formazione di un legame sentimentale dopo la celebrazione del matrimonio o l'esistenza di un progetto di vita comune. Premesso che il matrimonio risulta celebrato in data 27.04.21, il coniuge dell'odierna ricorrente presentava due domande di visto precedenti a quella oggetto del presente giudizio, rispettivamente nel 2022 e nel 2023. In entrambi i casi, l'Ambasciata si pronunciava con un diniego determinato da dubbi sull'effettività del rapporto matrimoniale.
Nel procedimento conclusosi con l'adozione del provvedimento impugnato, l'Amministrazione in sede di istruttoria ha effettuato un'intervista al richiedente, dalla quale emergevano elementi rivelatori del carattere fittizio del matrimonio. Difatti, il coniuge intervistato dichiarava che prima del matrimonio non veniva mai invitato dalla ricorrente in Italia perché “non era sicura che una semplice amicizia mi avrebbe permesso di avere un visto. Quindi abbiamo iniziato a parlare di matrimonio”, che dopo il matrimonio incontrava la coniuge una sola volta nel 2024 e che doveva arrivare in Italia prima del 24 ottobre per poter lavorare al posto della moglie come badante.
pagina 3 di 5 Inoltre, nel provvedimento impugnato si osserva che “le conversazioni whatsapp dal 2021-2022 mostrano solo messaggi su argomenti tecnici per l'espletamento della pratica di richiesta visto e su scambio di denaro” mentre, al contempo, non emerge l'esistenza di un progetto di vita comune, circostanza ribadita dalle dichiarazioni dell'intervistato (“la coppia non prevede di avere figli. Il richiedente dice all'inizio di voler insegnare inglese, poi di voler studiare, poi di voler andare a lavorare come badante al posto della moglie… Durante l'intervista lascia intendere che desidera migliorare la sua posizione economica grazie al matrimonio”).
Ebbene, a fronte di queste circostanze, la ricorrente non ha fornito ulteriori allegazioni o documenti in merito a contatti che per regolarità e frequenza evidenzino l'esistenza di un' effettiva relazione personale con il coniuge che intende ricongiungere. Invero, nel ricorso introduttivo la ricorrente si limita ad allegare genericamente che è “madre di una figlia che studia a Londra, che lavora in qualità di operaia” e che “dal 2021 contribuisce al mantenimento del marito (militare in Ghana per 10 anni) inviandogli periodicamente soldi” (pag.4 del ricorso), senza tuttavia fornire alcuna documentazione al riguardo .
Neppure possono ritenersi rilevanti le contestazioni della ricorrente sulla difficoltà del coniuge intervistato a comprendere le domande e a ricostruire gli avvenimenti, atteso che la ricorrente non compie alcuno sforzo, nei propri scritti difensivi, nel ricostruire il legame sentimentale e nel provare l'effettività del rapporto coniugale, che a sua detta dura da quattro anni, ma sul quale non fornisce alcuna specifica informazione.
In definitiva , l'amministrazione ha accertato evidenti indici di strumentalità del vincolo, che la ricorrente ha genericamente censurato, senza peraltro dedurre circostanze sintomatiche di un progetto di vita comune e significative di una comunione spirituale e materiale con il coniuge che intende ricongiungere. Neppure l'interrogatorio libero della ricorrente, porterebbe ad un diverso esito, tenuto conto che seppure positivamente espletato avrebbe potuto avere soltanto una funzione chiarificatrice dei fatti di causa, e costituire un argomento di prova, meramente sussidiario ed integrativo di un quadro probatorio che allo stato è gravemente insufficiente e consta di allegazioni in evidente contraddizione con le dichiarazioni rese dal coniuge all'autorità consolare.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite sono compensate tenuto conto che la memoria di parte resistente risulta del tutto inconferente rispetto all'oggetto del giudizio.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 - rigetta il ricorso.
- si compensano le spese di lite.
Roma, 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 18597/25 promossa da
nata in [...] il [...], cittadina italiana, C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Superchi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Parma, borgo Zaccagni, 3;
- Ricorrente-
Contro
, Controparte_1
(CF. ) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-Resistente -
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente impugna il provvedimento di diniego del visto di ingresso per familiare al seguito di cittadino italiano emesso dall'Ambasciata di Italia ad Accra in data 20.12.24 relativo al coniuge, nato in [...] il [...]. L'Ambasciata ha ritenuto che il matrimonio Persona_1 fosse un'unione di comodo, conclusa al fine esclusivo di eludere le norme sull'immigrazione. Si legge nel provvedimento di diniego impugnato che “non sono risultati elementi che permettano di ricostruire pagina 1 di 5 una conoscenza prematrimoniale… Non vi sono evidenze della formazione di un legame sentimentale dopo la celebrazione del matrimonio, ne prove di genuino affetto o intimità mentre invece appare chiaro l'interesse a raggiungere il territorio italiano… Non appare una progettualità di vita comune tra l'invitante e il richiedente…”.
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente lamenta l'omessa valutazione dei presupposti fondanti il diritto all'unità familiare e sostiene che “è possibile, come anche nel caso del sig. che le Per_1 incongruenze derivino dalla scarsa comprensione delle domande fatte, (e della difficoltà ad ammettere di non aver capito la domanda), dalla limitata conoscenza della situazione oggetto di approfondimento,
o semplicemente della ricostruzione distorta degli avvenimenti”. La ricorrente deduce inoltre che “in base a quanto previsto dalla direttiva europea e dalla normativa italiana i coniugi siano chiamati a dimostrare unicamente l'esistenza formale e la validità del matrimonio”.
Chiede pertanto “in via cautelare: sospendere gli effetti del provvedimento fino alla definizione del presente giudizio, ricorrendone de plano i presupposti legge;
nel merito: in accoglimento del presente ricorso accertare e dichiarare illegittimo il provvedimento di diniego visto per motivi familiari n
20240003614 emesso dall' Ambasciata d'Italia in Ghana in data 20.12.2024 e conseguente richiesta di condanna dell'Amministrazione al rilascio del già menzionato visto d' ingresso”.
Viene prodotta la seguente documentazione: copia carta di identità, copia certificato di matrimonio, provvedimento di diniego del 8.12.22, provvedimento di diniego del 20.12.24.
Parte resistente si è costituita in giudizio. Tuttavia, la memoria di costituzione risulta inconferente rispetto all'oggetto del presente giudizio, in quanto riferita ad un procedimento diverso (ricorso avverso la mancata fissazione di un appuntamento presso, peraltro, l'Ambasciata d'Italia a Islamabad).
Con le note sostitutive dell'udienza del 4.11.25, la ricorrente si riporta al ricorso introduttivo.
Il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 30 del 2007 il cittadino italiano o UE, nonché il cittadino straniero che abbia ottenuto la cittadinanza italiana, può far entrare in Italia “il coniuge;
il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)”.
pagina 2 di 5 Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art.30 comma 1 bis del d.lgs. 286/98 il permesso deve essere negato qualora il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilevo le linee guida elaborate dalla Commissione europea. (Cass. civ. ord. 13189/24)
Invero, in tema di permesso di soggiorno per motivi familiari, il citato articolo 30 dispone che “la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1 lettera a) è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato”.
Per accertare il carattere fittizio del legame matrimoniale, il Manuale redatto dalla Commissione europea prevede un “meccanismo di doppia sicurezza”. In primo luogo, devono essere considerati tutti gli indizi di mancanza di abuso (quali la lunga durata della relazione, gli impegni giuridici e finanziari comuni, la presenza di prole) e, soltanto se l'esame di tali indizi non conferma la natura autentica del matrimonio su cui si indaga, le autorità devono procedere a verificare la sussistenza di “indici di abuso”, tra cui mancanza di convivenza, condizioni economiche precarie, assenza di un legame affettivo, assenza di comportamenti coerenti con il matrimonio.
Nel caso di specie, il diniego dell'Amministrazione si fonda sulla carenza di elementi che permettano di ricostruire una conoscenza prematrimoniale, la formazione di un legame sentimentale dopo la celebrazione del matrimonio o l'esistenza di un progetto di vita comune. Premesso che il matrimonio risulta celebrato in data 27.04.21, il coniuge dell'odierna ricorrente presentava due domande di visto precedenti a quella oggetto del presente giudizio, rispettivamente nel 2022 e nel 2023. In entrambi i casi, l'Ambasciata si pronunciava con un diniego determinato da dubbi sull'effettività del rapporto matrimoniale.
Nel procedimento conclusosi con l'adozione del provvedimento impugnato, l'Amministrazione in sede di istruttoria ha effettuato un'intervista al richiedente, dalla quale emergevano elementi rivelatori del carattere fittizio del matrimonio. Difatti, il coniuge intervistato dichiarava che prima del matrimonio non veniva mai invitato dalla ricorrente in Italia perché “non era sicura che una semplice amicizia mi avrebbe permesso di avere un visto. Quindi abbiamo iniziato a parlare di matrimonio”, che dopo il matrimonio incontrava la coniuge una sola volta nel 2024 e che doveva arrivare in Italia prima del 24 ottobre per poter lavorare al posto della moglie come badante.
pagina 3 di 5 Inoltre, nel provvedimento impugnato si osserva che “le conversazioni whatsapp dal 2021-2022 mostrano solo messaggi su argomenti tecnici per l'espletamento della pratica di richiesta visto e su scambio di denaro” mentre, al contempo, non emerge l'esistenza di un progetto di vita comune, circostanza ribadita dalle dichiarazioni dell'intervistato (“la coppia non prevede di avere figli. Il richiedente dice all'inizio di voler insegnare inglese, poi di voler studiare, poi di voler andare a lavorare come badante al posto della moglie… Durante l'intervista lascia intendere che desidera migliorare la sua posizione economica grazie al matrimonio”).
Ebbene, a fronte di queste circostanze, la ricorrente non ha fornito ulteriori allegazioni o documenti in merito a contatti che per regolarità e frequenza evidenzino l'esistenza di un' effettiva relazione personale con il coniuge che intende ricongiungere. Invero, nel ricorso introduttivo la ricorrente si limita ad allegare genericamente che è “madre di una figlia che studia a Londra, che lavora in qualità di operaia” e che “dal 2021 contribuisce al mantenimento del marito (militare in Ghana per 10 anni) inviandogli periodicamente soldi” (pag.4 del ricorso), senza tuttavia fornire alcuna documentazione al riguardo .
Neppure possono ritenersi rilevanti le contestazioni della ricorrente sulla difficoltà del coniuge intervistato a comprendere le domande e a ricostruire gli avvenimenti, atteso che la ricorrente non compie alcuno sforzo, nei propri scritti difensivi, nel ricostruire il legame sentimentale e nel provare l'effettività del rapporto coniugale, che a sua detta dura da quattro anni, ma sul quale non fornisce alcuna specifica informazione.
In definitiva , l'amministrazione ha accertato evidenti indici di strumentalità del vincolo, che la ricorrente ha genericamente censurato, senza peraltro dedurre circostanze sintomatiche di un progetto di vita comune e significative di una comunione spirituale e materiale con il coniuge che intende ricongiungere. Neppure l'interrogatorio libero della ricorrente, porterebbe ad un diverso esito, tenuto conto che seppure positivamente espletato avrebbe potuto avere soltanto una funzione chiarificatrice dei fatti di causa, e costituire un argomento di prova, meramente sussidiario ed integrativo di un quadro probatorio che allo stato è gravemente insufficiente e consta di allegazioni in evidente contraddizione con le dichiarazioni rese dal coniuge all'autorità consolare.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite sono compensate tenuto conto che la memoria di parte resistente risulta del tutto inconferente rispetto all'oggetto del giudizio.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 - rigetta il ricorso.
- si compensano le spese di lite.
Roma, 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
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