CA
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di conIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
CARMELA MASCARELLO PRESIDENTE REL.
CARLA BELTRAMINO CONSIGLIERE
ANNA GIULIA MELILLI CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1432/2023
promossa in sede di appello da
Parte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Torino, Via Paolo Sacchi n. 28 bis, presso lo studio dell'Avv. Stefania Ibba, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Vargiu del Foro di Oristano per procura in atti
Appellante
contro
Controparte_1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Novara, Via Canobio n. 16, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Melone e Cinzia Alviani entrambi del Foro di Novara che lo rappresentano e difendono per procura in atti, Parte appellata e appellante in via incidentale avverso
1 la sentenza del Tribunale di Novara n. 588/2023, pubblicata il 04/09/2023, resa con decisione del 31/08/2023 nella causa civile iscritta al numero R.G. 1214/2019 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale dei coniugi”
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“…IN VIA ISTRUTTORIA: previa occorrendo ammissione delle prove dedotte in memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc e pertanto: - Disporre lo svolgimento di accertamento a mezzo della polizia tributaria ai sensi degli articoli 155 e 337 ter cc sul reale reddito del IGnor e sulla rispondenza delle sue dichiarazioni CP_1 rispetto al reddito;
- Disporre consulenza tecnica onde stimare il valore del magazzino della società unipersonale facente capo al IGnor . - Ammettere i CP_1 seguenti capitoli di prova con i testi indicati:
1. Durante il matrimonio e precisamente negli ultimi quattro anni la famiglia ha effettuato numerosi viaggi durante l'anno all'estero come risulta dalla documentazione fotografica che si produce (doc. 28).
2. La famiglia ha effettuato un viaggio in Cina dal CP_1
5.8.2017 al 25.8.2017, con visita a Beijing, Guangzhou, Guilin, isola di Hainan,
Shanghai, Mongolia continentale.
3. La famiglia ha trascorso vacanze in CP_1 montagna in albergo a Merano nei periodi 2-8/1/2016, 2-7/1/2017 e 2-7/1/2018. 4. La famiglia ha trascorso vacanze estive in albergo dal 1.6.2015 al CP_1
15.6.2015 all' isola di Elba;
dal 14.6 al 30.6.2016 a San Vincenzo in Toscana;
dal 20.7.2016 al 6.8.2016 al Lago di Molveno;
dal 16.7.2018 al 31.7.2018 a Jesolo.
5. Il IG. ha acquistato due orologi (Rolex) di cui alle fotografie che si CP_1 rammostrano uno per sé e uno per la moglie (doc. 25).
6. Il figlio svolge o ha Per_1 svolto negli anni pregressi le seguenti attività sportive: calcio, piscina e sci.
7. La figlia svolge o ha svolto le seguenti attività: pattinaggio, danza, tennis, piscina e Per_2 sci.
8. Nel mese di ottobre 2017 ho acquistato tappeti dalla ditta Mansour tappeti di Part RI di Via Biglieri pagandone una parte in nero (doc. 29).
9. La IGnora ha lavorato per la ditta Mansour PE di RI prima del 2009 non in regola. 10. Part Ho prestato le seguenti somme alla IGnora in data 29.10.2018 €. 3.000,00; in data 6.8.2018 €. 2.000,00; in data 28.2.2019 €. 200,00; in data 19.9.2019 €. 1.000,00; in data 25.7.2019 €. 2.000,00. Testimoni: residente Novara;
Tes_1
residente in [...]; residente in [...]; Tes_2 Testimone_3 Tes_4 residente in [...]; , residente in [...]. NEL MERITO: 1) Testimone_5
Disporre che il mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale, le spese condominiali e le utenze vengano interamente pagate dal marito. 2) Porre a carico del marito IG. un assegno mensile di €1.000,00 da rivalutarsi Controparte_1 annualmente in base al confronto con gli indici ISTAT, quale contributo al mantenimento della moglie da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso in primo grado (16.04.2019) o da quell'altra data
2 ritenuta equa e di giustizia. 3) SULL'APPELLO INCIDENTALE: rigettarsi tutti i motivi d'appello incidentale, in quanto infondati in fatto ed in diritto;
4) con vittoria delle competenze professionali del presente grado di giudizio, comprensive di spese vive, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Si chiede che il Collegio voglia tenere la causa in decisione con concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.”.
Per l'appellato e appellante incidentale
“- Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, attesi i motivi di cui alla memoria contenente atto di appello incidentale datata 24.01.2024, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, NEL MERITO ED ANCHE IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
- Respingere integralmente l'appello proposto dalla IG.ra avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Novara n. 588/2023 del 31/08/2023, resa dal Tribunale di Novara omissis pubblicata il 04/09/2023 in proc. R.G. n. 1214/2019, in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato in alcuna sua parte.
- In accoglimento del dispiegato appello incidentale avente ad oggetto richiesta di addebito della separazione in capo alla IG.ra (capo 3 della sentenza) Parte_1 riformare la sentenza qui impugnata in parte qua, dichiarando l'addebito della separazione in capo alla moglie, conseguentemente dichiarando che nulla è dovuto alla stessa a titolo di assegno di mantenimento, così respingendo in toto le di lei istanze e domande anche sul punto.
- In ogni caso e comunque, per la denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda di addebito della separazione in capo alla IG.ra Pt_1
e in riforma del capo 6 di sentenza, sempre in accoglimento delle domande di
[...] appello incidentale, accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti e condizioni di legge per il riconoscimento in favore della moglie di contribuzione al suo mantenimento per tutte le ragioni dedotte in narrativa.
- In accoglimento del dispiegato appello incidentale avente ad oggetto il capo di sentenza relativo al contributo al mantenimento della prole (capo 5 di sentenza), disporre in capo al IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1 attraverso il pagamento alla madre dell'importo mensile di Euro 250,00 ciascuno, oltre al 50 % delle spese straordinarie e ciò sino a che la madre non avrà reperito nuova occupazione, impegnandosi a far fronte direttamente a tutte le loro eIGenze per il tempo in cui i figli staranno presso il padre. IN VIA ISTRUTTORIA
in accoglimento del dispiegato appello incidentale sul capo 1) della sentenza con riferimento alle istanze istruttorie , ammettersi occorrendo la prova per CP_1 interpello e testi, a prova diretta e contraria, sui capi di prova di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 datata 03/03/2021 da intendersi integralmente ritrascritti. Con rigetto di tutte le istanze anche istruttorie della IG.ra .”. Parte_1
Il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio :
3 “..omissis.. ESPRIME parere contrario all'accoglimento degli atti di gravame proposti e per l'effetto chiede confermarsi la sentenza impugnata.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso innanzi al Tribunale di Novara iscritto il 6 maggio 2019 il IGnor
esponeva di aver contratto matrimonio con la IGnora Controparte_1 Parte_1 il 15/02/1997 in Novara, con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 8, Parte I, anno 1997; che dall'unione sono nati i figli il Per_1
16/04/2003 e il 04/07/2006; che dopo un lungo e felice matrimonio il rapporto Per_2 coniugale si è evoluto negativamente in conseguenza dei comportamenti tenuti dalla moglie in violazione dei doveri nascenti del matrimonio. Stante il venir meno dell'affectio coniugalis chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, l'affido condiviso dei figli minori con collocazione degli stessi paritaria e alternata presso ciascuno genitore, l'assegnazione a sé della casa coniugale, la previsione di un contributo paterno al mantenimento dei figli di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Costituitasi in giudizio con memoria difensiva, la IGnora aderiva alla Parte_1 richiesta di separazione dei coniugi formulata dal marito, chiedendo però il rigetto della domanda di addebito stante l'indeterminatezza dei fatti posti a fondamento della stessa. Ella aderiva alla richiesta di affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, chiedendo tuttavia la prevalente collocazione della prole presso di sé, la previsione di un regime di incontri padre/figli rimesso ad accordi tra gli stessi, l'assegnazione a sé della casa coniugale, un contributo del IGnor al mantenimento dei Controparte_1 figli di euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascun figlio) mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, un contributo al proprio mantenimento di euro 1.000,00 mensili e la previsione dell'obbligo del marito di provvedere al pagamento dell'intera rata del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale e delle relative spese condominiali e utenze. All'udienza del 17/12/2019 il Presidente esperiva con esito negativo il tentativo di conciliazione dei coniugi e con ordinanza pronunciata in pari data autorizzava i coniugi a vivere separati e pronunciava i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 708, co. 3, c.p.c. . L'ordinanza presidenziale affidava i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori stabilendone la residenza abituale presso la dimora della madre con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé concordando di volta in volta le modalità con i figli stessi e con la moglie. Disponeva che il padre contribuisse al mantenimento dei figli versando al coniuge la somma di euro 800 mensili ( euro 400 per ciascun figlio) oltre al 60% delle spese straordinarie. Disponeva che il IGnor versasse alla moglie a titolo di assegno Controparte_1 per il suo mantenimento la somma mensile di euro 600 oltre rivalutazione annuale Istat e con l'obbligo di pagare per intero i ratei del mutuo relativo all'abitazione familiare.
4 Il giudice istruttore con ordinanza pronunciata fuori udienza in data 12 gennaio 2022 rigettava le richieste di prove formulate dalle parti rinviando la causa per precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale di Novara con sentenza n. 588/2023 pubblicata il 04/09/2023 ribadiva il rigetto delle richieste istruttorie;
pronunciava la separazione personale dei coniugi;
rigettava la domanda di addebito della separazione alla moglie;
affidava la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori;
disponeva che i medesimi, Per_2 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potessero esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Disponeva che la figlia minore avesse residenza abituale presso la madre cui assegnava la casa di abitazione familiare;
disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia concordandone di volta in volta le modalità previamente con essa (data la sua età) e con il coniuge. Poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando al coniuge in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 1.200,00 mensili (euro 600,00 per ciascun figlio), con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) relative ai figli, come ivi di seguito specificate;
disponeva che, una volta effettuate tali spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso avrebbe dovuto effettuarsi entro e non oltre
30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Disponeva inoltre che l'assegno unico e universale per i figli a carico avrebbe dovuto essere percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Poneva a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versandole, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di importo pari a euro 450,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI); compensava tra le parti le spese di lite. Il Giudice di prime cure nella sentenza osservava che il IGnor Controparte_1 non aveva neppure allegato gli specifici atti contrari ai doveri del matrimonio che la moglie avrebbe posto in essere e che avrebbero causato la crisi coniugale. Si dava atto che nel corso del giudizio il primogenito della coppia, , aveva Per_1 raggiunto la maggiore età. Disponeva l'affido condiviso della figlia minore considerate le convergenti Per_2 richieste delle parti e non emergendo dagli atti e documenti di causa elementi tali da far rendere, allo stato, il suddetto regime pregiudizievole per la ragazzina. Confermava la prevalente collocazione della figlia minore presso la madre già disposta in sede presidenziale, tenuto conto della coabitazione della minore con la IG.ra sin dalla cessazione della convivenza dei genitori risalente al Parte_1 novembre 2018. Tenuto conto dell'età di ormai diciassettenne, disponeva che Per_2 gli incontri padre/figlia avvenissero in base ad accordi diretti tra loro.
Quanto alle condizioni economiche delle parti in causa, il Tribunale rilevava che il IGnor era amministratore unico e socio unico della società NS Controparte_1
Tappetti d'RI S.r.l.; che dalla documentazione in atti emergeva che lo stesso
5 aveva dichiarato per il periodo di imposta 2021 un reddito imponibile (al netto di quanto corrisposto alla moglie a titolo di assegni di mantenimento) di euro 28.668,00; che egli era comproprietario della casa coniugale - assegnata alla moglie - per l'acquisto della quale i coniugi avevano contratto un mutuo con rata mensile di circa euro 900,00 (circa euro 450,00 pro capite); che attualmente egli viveva in un immobile condotto in locazione con esborso mensile di euro 650,00, oltre alle spese condominiali;
che successivamente alla pronuncia dell'ordinanza presidenziale (non reclamata), il IGnor aveva corrisposto mensilmente alla moglie la somma CP_1 di euro 1.400,00 a titolo di assegni di mantenimento, pagando per intero la rata del predetto mutuo, nonché il canone di locazione dell'immobile in cui risiedeva così sopportando un esborso mensile di circa euro 3.100,00, dunque superiore al reddito documentato di circa euro 2.500,00 mensili. Inoltre, nel mese di maggio 2022,
aveva contratto un finanziamento per consentire al figlio di Controparte_1 Per_1 frequentare il corso di studi universitari dal medesimo scelto, sostenendo il pagamento della relativa rata di importo pari a euro 160,50. Orbene, la sproporzione tra entrate e uscite induceva presuntivamente a ritenere, in assenza di allegazione e prova del possesso di risparmi, che i redditi effettivi del IG.
fossero sensibilmente superiori a quelli risultanti dalle dichiarazioni dei CP_1 redditi. La IGnora , invece, aveva svolto attività lavorativa alle dipendenze della Pt_1 società NS Tappetti d'RI S.r.l. con retribuzione mensile netta di quasi euro 700,00 (v. CU 2018) fino al 2019, allorché era stata licenziata per giusta causa, come accertato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Novara con sentenza n. 75/2022, passata in giudicato. Nel corso del giudizio la medesima non aveva provato di essersi attivata per la ricerca di una nuova occupazione lavorativa. Ella era certamente dotata di capacità lavorativa quantomeno generica, pur considerate le difficoltà per una donna ultracinquantenne di ricollocarsi nel mondo del lavoro. Il Tribunale riteneva che il possesso da parte del marito, a differenza della IG.ra
[...]
, di redditi continuativi giustificasse il riconoscimento alla moglie di un Pt_1 assegno di mantenimento. Tenuto conto della durata del matrimonio e del fatto che in costanza di convivenza coniugale l'unica fonte di reddito della famiglia era costituita dai proventi dell'attività esercitata dal marito in forma societaria;
che gli oneri di gestione dell'immobile già adibito a residenza familiare dovevano essere sostenuti integralmente dalla IG.ra
, assegnataria dell'immobile; che i coniugi dovevano poi onorare pro Parte_1 quota la rata del mutuo contratto l'acquisto della casa coniugale, secondo le previsioni contrattuali, l'assegno di mantenimento per la moglie veniva determinato in 450 euro mensili a carico marito. Le spese di lite venivano compensate per intero.
Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Novara, con ricorso in appello . depositato in data 23/11/2023 ha proposto tempestiva impugnazione la IGnora
[...] la quale, con il primo motivo, ha censurato la statuizione del Primo giudice Pt_1
6 nella parte in cui ha ritenuto l'irrilevanza della CTU economico-patrimoniale ai fini decisori nonché l'inammissibilità della richiesta di indagini a mezzo polizia tributaria. In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale, obliterando le risultanze di cui ai capi 1 – 7, avrebbe omesso di considerare il reale tenore di vita della famiglia , ben superiore rispetto alle risultanze delle dichiarazioni fiscali versate in atti dal IGnor
, che si appalesavano per ciò solo del tutto inattendibili. CP_1
La corretta valutazione dell'alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio avrebbe dovuto condurre il Tribunale all'accoglimento integrale della domanda dell'appellante diretta alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per lei a carico del marito in euro 1000 mensili. Con il secondo motivo la IGnora ha lamentato che il Tribunale avrebbe Pt_1 omesso di considerare una serie di voci di spesa sostenute da Controparte_1 limitandosi a considerare quelle dell'anno solare 2020 notoriamente caratterizzato da difficoltà economiche dovute alla pandemia da Covid 19. In particolare il Giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare altre componenti dell'ingente patrimonio del IGnor : la proprietà esclusiva avente CP_1 ad oggetto il fabbricato in cui veniva esercitata l'attività commerciale della NS PE D'RI RL e la valutazione del magazzino della NS PE D'RI RL costituito da numerosissimi tappeti di pregio, antichi e moderni, del valore di svariate migliaia di euro ciascuno. Affermava in particolare che “Tale componente patrimoniale, inoltre, viene indicata nei bilanci societari nello Stato Patrimoniale alla voce attivo circolante, rimanenze, valutate al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato, con importo, ad esempio, di € 606.837,00 al 31.12.2014 e in €579.587,00 al 31.12.2015” (Doc. n. 4 parte ricorrente). Sosteneva che i redditi effettivi del IG. fossero sensibilmente superiori a CP_1 quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ciò che non poteva che indurre a dubitare anche delle dichiarazioni del IGnor sul valore a bilancio delle CP_1 rimanenze di magazzino. Aggiungeva che il IGnor deteneva il cento per cento (100%) Controparte_1 delle partecipazioni sociali della NS PE D'RI RL unipersonale e ne era l'amministratore unico. L'appellante rimarcava che ella, seppur in costante ricerca di occasioni lavorative, data l'età raggiunta (57 anni), non era riuscita a ricollocarsi nel locale mercato del lavoro e che le patologie allergiche da cui era affetta contribuivano a restringere il potenziale campo di scelta delle offerte lavorative. Concludeva, pertanto, richiamando le soprariportate conclusioni.
Con memoria contenente appello incidentale, depositata in data 25/01/2024, si costituiva in giudizio il IGnor il quale, con riferimento al Controparte_1 Parte primo motivo di appello istruttorio formulato dalla IGnora deduceva l'infondatezza del motivo trattandosi di mezzi di prova inammissibili e comunque irrilevanti ai fini del decidere mentre l'istanza di indagini a mezzo di polizia tributaria era stata dedotta in modo generico ed esplorativo.
7 Precisava che la propria famiglia non aveva mai potuto godere di un elevato tenore di vita, e ciò in quanto egli, sacrificando le proprie eIGenze in un contesto in cui la moglie, per contro, sperperava e dissipava denaro, aveva sempre anteposto ad ogni propria soddisfazione le eIGenze dei figli, cercando per quanto possibile, di assecondare prioritariamente le loro eIGenze. Con riferimento al secondo motivo di gravame, riguardante l'obbligo a carico dello stesso di contribuire al mantenimento della moglie, oggetto anche di impugnazione incidentale, l'appellato deduceva : che l'autoveicolo AUDI A3 targato GP545GX non era a lui intestato ma era di proprietà della società Alba Leasing e che il locatario della stessa era la Mansour PE d'RI Srl;
che, una volta esaurito l'accesso al credito bancario, aveva dovuto fare ricorso alla benevolenza dei parenti propri, per ottemperare ai provvedimenti qui impugnati ed aveva dovuto contrarre finanziamenti di liquidità anche per permettere al figlio di frequentare l'Università. Per_1
Insisteva sulla veridicità dei dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi in atti. Precisava che la propria attività commerciale resisteva grazie all'impegno enorme profuso dallo stesso, pur in costanza di propri rilevanti problemi di salute cardiaci ed in assenza di ricorso a risorse lavorative terze che la società non poteva più permettersi in un contesto di oggettiva contrazione dei volumi di affari. Purtuttavia la società aveva un indebitamento finanziario per circa 100 mila Euro, in linea coi precedenti esercizi, ma con lieve aumento nell'esercizio corrente. Precisava che la sindrome di Sjogren e la documentazione medica prodotta in primo grado dalla moglie , era assai risalente nel tempo (2007) e che nessun profilo di invalidità o inabilità al lavoro discendeva fortunatamente da tale sindrome. Inoltre il IGnor proponeva appello incidentale per la riforma dei capi di CP_1 sentenza relativi: 1) al rigetto della domanda di addebito della separazione alla Parte IGnora previa ammissione dei capitoli di prova da 1 a 35 della memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma n. 2 cpc, 2) alla determinazione del contributo al mantenimento di moglie e figli e 3) al rigetto delle istanze istruttorie dallo stesso avanzate. Deduceva in particolare che egli si era visto costretto ad allontanarsi dall'abitazione familiare a causa esclusivamente delle condotte e dell'atteggiamento della moglie;
che quotidianamente la moglie provocava ragioni di contrasto prive di motivazione , affiancate da incomprensibili ed ingiuste invettive contro il marito;
il tutto per questioni prevalentemente economiche;
che per il benessere dei figli, e anche a tutela della propria salute, egli manifestava alla moglie l'intenzione di trovare, almeno temporaneamente, una nuova collocazione abitativa per sé. Parte Precisava che la IGnora era stata licenziata dalla NS PE d'RI Srl in modo legittimo e per giusta causa, come accertato e dichiarato dal Tribunale di
Novara, Sezione Lavoro, con sentenza passata in giudicato n. 75/2022, pubblicata in data 25/06/2022, e che la stessa, come valorizzato nella sentenza del Giudice del
8 lavoro di Novara, si era fatto lecito di denunziare falsamente il marito, amministratore unico della società datrice di lavoro per il reato di lesioni. Tuttavia , all'esito delle indagini, il Pubblico Ministero formulava istanza di archiviazione e con decreto dell'11/11/2019, il Giudice di Pace procedeva ad archiviare il procedimento motivando che “…la lesione alla mano era stata causata da un tentativo della persona offesa di prelevare un tappeto dal negozio dell'indagato”. Affermava che il contributo al mantenimento ordinario dei figli stabilito dal Tribunale di Novara appariva esorbitante, sia con riferimento alla situazione economica dello stesso, sia in considerazione del tempo che i figli trascorrevano con lui. Aggiungeva che il pagamento del mutuo rappresenta una componente della contribuzione al mantenimento dei figli e un grande risparmio per la moglie e che egli sosteneva , da solo, tutte le spese straordinarie universitarie per il figlio . Per_1
Inoltre per poter pagare le rate dei finanziamenti contratti, nel mese di dicembre 2023, egli si era visto costretto a domandare un prestito a sua sorella, IGnora
, dell'importo di Euro 5.000,00. Persona_3
Precisava di aver pagato la rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, ammontante nel mese di gennaio 2024 ad Euro 976,84 totali , fino alla sentenza del Tribunale di Novara mentre successivamente era stato costretto ad Parte operare una compensazione con quanto spettante alla IGnora a titolo di contribuzione al mantenimento mensile.
Con nota depositata il 12/03/2024 per la IG.ra venivano prodotte: la Parte_1 certificazione unica 2023, la certificazione unica 2022 e l' autocertificazione situazione reddituale anno imposta 2023 riguardanti la medesima appellante. All'udienza del 13 settembre 2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti su fogli caricati telematicamente, la causa veniva assunta a decisione previa concessione dei termini di giorni 60 per le conclusionali e di giorni 20 per le repliche.
*** L'appello principale è in parte fondato e deve essere accolto. Va preliminarmente osservato che le istanze istruttorie di parte appellante risultano in parte irrilevanti in parte esplorative e quindi inammissibili. In particolare la prima istanza volta a disporre un'indagine della Polizia Tributaria sulla consistenza del patrimonio del IGnor ha natura esplorativa in Controparte_1 quanto manca del tutto l'allegazione di indici di ricchezza in capo al destinatario dell'indagine di cui si chiede la disposizione. La disposizione di una CTU diretta a stimare il valore del magazzino della società di cui è titolare il IGnor cioè la NS PE d'RI RL , allo Controparte_1 stato attuale, risulta irrilevante in quanto la consistenza del magazzino può variare anche rapidamente nell'arco di un breve periodo e , pur essendo un dato dello stato patrimoniale di una società, non è di per sé sufficiente a fornire prova dell'entità degli utili che siano stati percepiti dal socio e amministratore di tale società. Pertanto le istanze istruttorie dell'appellante debbono essere rigettate.
9 Per quanto concerne la ricostruzione dei redditi del IGnor si Controparte_1 ritengono corrette le valutazioni del giudice di prime cure che ha ritenuto che tali redditi siano “sensibilmente superiori a quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi” . Infatti dalle dichiarazioni dei redditi, periodi di imposta 2021 e 2022 risulta un reddito imponibile rispettivamente di euro 28.668 e di euro 28.467. Tuttavia , il fatto che il IGnor abbia sopportato esborsi mensili Controparte_1 per pagamento di assegni di mantenimento disposti dall'ordinanza presidenziali pari a euro 1400 mensili, nonché per il pagamento della rata del mutuo per l'acquisto della casa ex coniugale ( oltre 900 euro mensili) oltre al canone di locazione per una nuova abitazione ( circa 650 euro mensili) , ha indotto logicamente il primo giudice a ritenere che il reddito percepito da sia superiore ai 3.000 euro Parte_2 mensili.
Per contro la IGnora che è stata dipendente della società NS PE Parte_1
d'RI RL fino al 2019 con retribuzione mensile netta di circa 700 euro mensili . Dopo essere stata licenziata ( peraltro per giusta causa come accertato dal Giudice del lavoro del Tribunale di Novara con sentenza 75/2022) , non risulta avere ancora reperito un'attività di lavoro in grado di fornirle un'autonomia economica. Alla data del 21 settembre 2023 essa risulta ancora disoccupata ( vedasi attestato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l'Impiego di Novara). Se , nel reperire un'attività lavorativa, può avere avuto incidenza l'età non più giovanile della IGnora Parte ( è nata nel 1966) , non può invece ritenersi dimostrato che la sindrome di Sjogren, lussazione del ginocchio destro e l'allergia agli acari,l'asma e la rinite allergica, siano insorte solo successivamente alla cessazione dell'attività lavorativa come dipendente svolta fino al 2019 e impediscano,allo stato attuale, il reperimento di un'attività di lavoro. Essa quindi, seppur dotata di capacità lavorativa generica, non ha in alcun modo provato di essersi concretamente attivata per la ricerca di una nuova attività lavorativa. Tuttavia la lunga durata del matrimonio ( circa 22 anni) , il fatto che durante la vita matrimoniale la IGnora abbia sempre lavorato come dipendente per la Parte_1 società del marito e poi sia stata licenziata, seppure per giusta causa , la difficoltà dovuta all'età di reperire allo stato attuale una nuova attività lavorativa, fanno sì che sussistano i presupposti di cui all'art. 156 c.c. per riconoscere a favore della IGnora Parte un assegno di mantenimento. Essa, in quanto collocataria della figlia minore ( nata nel 2006), ha avuto dal Per_2 giudice di primo grado l'assegnazione della casa coniugale. Tuttavia sono a suo carico le utenze necessarie per il funzionamento della casa ( gas , Parte luce) e le spese per la manutenzione ordinaria della casa. Inoltre la IGnora in quanto comproprietaria della casa e mutuataria, insieme al marito, è tenuta, in base alle norme di diritto civile, al pagamento del 50% della rata del mutuo contratto per l'acquisto di tale abitazione ( circa 450 euro mensili). Tenuto conto del tenore di vita medio della coppia durante la vita matrimoniale, Parte ritiene questa Corte che a favore della IGnora debba essere riconosciuto un assegno di mantenimento pari a 600 euro mensili con rivalutazione annuale secondo
10 gli indici Istat a far data dal mese successivo al deposito del ricorso di primo grado ( maggio 2019). Pertanto, in parte qua, l'appello deve essere in parte accolto con aumento dell'assegno mensile dovuto dal IGnor a favore di da Controparte_1 Parte_1
450 euro al mese a 600 euro mensili oltre rivalutazione annuale. Venendo ad esaminare l'appello incidentale proposto dal IGnor , ritiene la CP_1
Corte che esso sia del tutto infondato. Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione alla moglie, ritiene la Corte che le accuse di comportamenti contrari ai doveri coniugali che sarebbero stati Parte tenuti dalla IGnora a partire dal 2018 e consistiti in freddezza, ingiurie e continue richieste di denaro, non si siano estrinsecate nella precisa descrizione di atti o condotte IGnificative del venir meno dell'affectio coniugalis. In ogni caso l'appellante non ha aggiunto argomenti idonei a superare le argomentazioni del primo giudice circa la genericità delle circostanze capitolate sub. 1 e sub. 2, l'irrilevanza dei capitoli da 3 a 20 , la tardività delle deduzioni contenute nei capitoli da 21 a 35 ed in ogni caso l'irrilevanza ai fini del decidere trattandosi di fatti collocati in periodo successivo al novembre 2018, epoca di allontanamento del marito dalla casa coniugale e quindi privi di rilevanza sotto il profilo causale. Per quanto concerne il motivo di appello incidentale relativo all'entità del contributo al mantenimento dei figli, si rileva, in via preliminare, che i documenti G, H, e I prodotti dall'appellato con la memoria di costituzione sono documenti nuovi e inammissibili perché avrebbero potuto essere già prodotti in primo grado. Parimenti inammissibili debbono ritenersi i documenti prodotti dalle due parti con i fogli di precisazione delle conclusioni in quanto la produzione è tardiva e non rispettosa del principio del contraddittorio. E' da ritenersi ammissibile invece la documentazione prodotta sub. M dal IGnor
con la comparsa costitutiva in quanto comprova i pagamenti effettuati dal CP_1 IGnor per il corso universitario seguito dal figlio presso l'università CP_1 Per_1
Liuc. Inoltre il IGnor ha allegato di aver sostenuto tutte le spese universitarie per CP_1 il figlio comprese quelle di un periodo di studio all'estero a Glasgow a partire Per_1 dal giugno 2024.
Il IGnor , sebbene affetto da problemi cardiaci, tanto che nel 2018 aveva CP_1 subito un intervento chirurgico, ha assunto di avere fatto grandi sacrifici e di essersi addirittura indebitato per garantire al figlio il percorso universitario. Tuttavia le spese che lo stesso ammette di aver sostenuto per il figlio, senza CP_1 Parte concorso alcuno da parte della madre IGnora sono ad avviso di questa Corte ancora una volta prova della capacità economica non modesta del IGnor . CP_1
Premesso che le spese straordinarie come quelle di un corso universitario presso un'università privata possono formare oggetto di ripetizione nei confronti dell'altro coniuge soltanto se preventivamente concordate, mentre nel caso di specie Parte sembrerebbe mancare la prova del previo accordo con la IGnora occorre rimarcare che esse non esimono il genitore dal corrispondere il contributo al
11 mantenimento per il figlio nei periodi in cui quest'ultimo abbia la dimora presso la madre. Ciò posto , si ritiene, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti che il contributo al mantenimento a carico del IGnor possa essere CP_1 quantificato in 500 euro al mese per ciascuno dei due figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a far data dalla sentenza di primo grado, oltre al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e poi documentate. In parte qua, deve quindi essere in parte accolto l'appello incidentale con parziale riforma della sentenza di primo grado che prevedeva invece 600 euro al mese per ciascun figlio. Per quanto concerne la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie, si è già detto che sussistono , invece, i presupposti per il suo riconoscimento e la misura di tale assegno è già stata sopra quantificata. Di conseguenza l'appello incidentale deve essere in parte accolto. Per quanto concerne la decisione in punto spese di lite si ritiene che considerata la reciproca soccombenza le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti tanto per il primo quanto per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente decidendo e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie in parte l'appello principale proposto da e, per l'effetto, Parte_1 dispone che il IGnor corrisposta a far data dal maggio Controparte_1
2019 alla IGnora un assegno mensile di euro 600 oltre alla Parte_1 rivalutazione Istat-costo vita FOI annuale. Rigetta per il resto l'appello principale. Accoglie in parte l'appello incidentale proposto da e per Controparte_1
l'effetto riduce il contributo al mantenimento dei figli alla somma di euro 500 mensili per ciascuno di loro, a far data dalla sentenza di primo grado, con rivalutazione monetaria annuale secondo indici Istat -Foi costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate. Dichiara compensate le spese di lite anche per il presente grado. Così deciso in Torino, nella camera di conIGlio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 24 gennaio 2025 Si comunichi
Il Presidente estensore
Dott.ssa Carmela Mascarello
12