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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 01/04/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tri bunal e Civil e di Pi acenza, riuni to in Cam era di Consiglio nell e persone dei Si gg. M agistrati :
Dott.ssa Maris ella Gatti Presiden te Rel . Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia G iudice
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P.
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nell a caus a civil e di 1°grado prom ossa con ri corso deposi tato i n dat a
8.6.2024 da
c.f. nata il 1°.
9.1985 a Bangalore (India), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Perotti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, Via Torta n.8/10, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE-
Contro
c.f. nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Martina De Vecchi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Luigi Sala n.12, in virtù di procura in calce alla comparsa su foglio separato.
-RESISTENTE- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 4.2.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE: precisate come in atti
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.6.2024 deduceva che: dalla Parte_1
relazione sentimentale intrattenuta dalla ricorrente con il resistente era nato, il 12.4.2015, il figlio minore;
che i rapporti tra le parti erano sempre stati conflittuali, Persona_1 di tal che l'intensificarsi delle liti portava ad una rottura definitiva della relazione sentimentale;
che vani erano stati i tentativi per una regolamentazione congiunta tra le parti. Sulla base di tali motivi, la ricorrente chiedeva di sentire disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita del padre, ponendo a carico del padre un contributo per il mantenimento a favore del minore pari a euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso ed oltre all'assegnazione della casa familiare, con Assegno Unico da versare interamente alla madre.
Con decreto in data 12.6.2024 la Presidente di sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, fissava l'udienza del 22.10.2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con memoria depositata in data 20.9.2024 si costituiva in giudizio il resistente aderendo alla domanda di affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, ma contestando la richiesta della ricorrente in punto di mantenimento.
All'udienza del 22.10.2024, il Presidente delegato, su richiesta di parte ricorrente, rinviava ad altra udienza la comparizione delle parti.
All'udienza del 4.2.2025 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi
Difensori, le quali dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine all'affidamento e al regolamento di frequentazione del minore con entrambi i genitori come da foglio che veniva acquisito e allegato al verbale d'udienza
Il Presidente delegato, in via temporanea ed urgente, recepiva il regolamento concordato delle parti, disponendo in conformità. A fronte delle conclusioni congiunte formulate dalle Parti, all'esito della discussione orale, la causa veniva così trattenuta in decisione, con riserva di riferire al
Collegio per la decisione.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che le condizioni così come concordate dalle Parti
e riportate in dispositivo – laddove prevedono l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con residenza abituale presso la madre, assicurano una presenza continuativa di entrambi nella vita del figlio, regolando di conseguenza anche gli aspetti relativi al mantenimento dello stesso, con il versamento ad opera del padre di un contributo che risulta congruo – rispondano all'interesse del figlio minore di tal che non si configurano attualmente ragioni per discostarsi dalla regolamentazione concordata dai genitori del minore.
Nella specie, rileva in particolare evidenziare che non risultano riscontrati comportamenti dei genitori del minore suscettibili di incidere sull'adeguatezza genitoriale e tali da motivare la deroga all'affidamento condiviso dello stesso ad entrambi i genitori, come dalle parti concordemente richiesto.
Ne consegue che possono essere recepite le conclusioni precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 4.2.2025.
Quanto alle spese processuali, in conformità alle conformi conclusioni rassegnate dalle parti, deve essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, così decide:
- in conformità al regolamento concordato dalle Parti,
1. dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, in Gragnano Trebbiense (PC), Loc. Noce, n. 4;
2. i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita del figlio che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di
. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del figlio presso di sé;
3. i genitori si impegnino, inoltre, a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione e allo studio di . Per_1
4. la casa familiare verrà assegnata alla sig.ra sita in Gragnano Trebbiense (PC), Pt_1
località Noce n°4, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverci insieme al figlio;
5. tenuto conto dei turni e degli orari lavorativi del IG , le parti disciplineranno CP_1
di volta in volta il diritto di visita del padre e le festività;
6. il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre Per_1
collocataria, a mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, sul conto corrente indicato dalla IGa l'assegno mensile di € 300,00. Detto Pt_1
importo mensile verrà rivalutato annualmente ex indice ISTAT, con decorrenza dal mese di febbraio 2025;
7. le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura pari al 50% e suddivise come dettagliatamente indicato dalle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal CNF;
8. l'Assegno unico verrà versato interamente alla madre collocataria del minore;
9. Spese di giudizio compensate.
Piacenza, 1° aprile 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti