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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/06/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1418 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv.DE FALCO DANIELA, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. ASCHERO FRANCESCA, giusta delega in CP_1
atti
RESISTENTE
NONCHE'
e , in persona del Curatore Speciale Avv. Carla Adorno CP_2 CP_3
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla giurisdizione, sulla competenza e sulla legge applicabile
L'odierna ricorrente ha presentato richiesta per la separazione giudiziale dei coniugi assumendo di essere cittadina marocchina e di aver contratto matrimonio con il resistente, anch'egli cittadino marocchino, in Marocco in data 11.09.2008.
Il matrimonio non risulta essere stato trascritto in Italia. A tal proposito, come noto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia: “Ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio
1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma,
se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno
dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale
momento; tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla
trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di
pubblicità di un atto già di per sé valido. Ne deriva che in tal caso il figlio va considerato, a tutti gli
effetti, nato in [...] matrimonio, onde competente a decidere della regolamentazione dei
rapporti personali ed economici fra questi e i genitori è il tribunale ordinario” (Cass. Civ., n.
17620/2013; conf, Cass. Civ., n. 10351/1998, secondo cui: “Le norme di diritto internazionale
privato attribuiscono ai matrimoni celebrati all'estero tra cittadini italiani o tra italiani e stranieri
immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento, sempre che essi risultino celebrati secondo
le forme previste dalla legge straniera (e, quindi, spieghino effetti civili nell'ordinamento dello
Stato straniero) e sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità
delle persone previsti dalla legge italiana. Tale principio non è condizionato dall'osservanza delle
norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente
certificativa, e scopo di pubblicità di un atto già di per sè valido sulla base del principio "locus
regit actum"”; cfr. nella giurisprudenza di merito anche Trib. Mantova 14.11.2017, che ha dichiarato inammissibile un ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. presentato da soggetti unitisi in matrimonio all'estero con il quale si chiedeva la regolamentazione completa dei rapporti tra i genitori ed i figli, ritenuta inammissibile in presenza del vincolo matrimoniale, a nulla rilevando che il matrimonio non fosse stato trascritto in Italia, atteso che tale formalità non ha natura costitutiva ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido nel nostro ordinamento sulla base del principio locus regit actum;
cfr. più di recente, sempre nella giurisprudenza di merito, Trib. Pisa, 24.03.2020 n. 334 secondo cui “Ai fini della pronuncia di
separazione in Italia, il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadini stranieri,
anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro
ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95)” e Trib. Pavia, sez. II, 28.11.2019 n. 4120, che ha affermato: “Il matrimonio contratto all'estero è valido in Italia anche se non trascritto.
Conseguentemente non è possibile chiedere la regolamentazione dell'affido del figlio nato da quel
matrimonio ai sensi dell'art. 337-bis c.c., che riguarda i soli casi di separazione tra i coniugi,
scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio o figli nati fuori
del matrimonio”). Nel caso specifico, poiché non vi è da dubitare circa la validità formale e sostanziale del matrimonio contratto all'estero dalle parti, la mancata trascrizione dello stesso in
Italia non osta ad una pronuncia di separazione. La domanda è pertanto ammissibile.
Ciò posto, trattandosi di matrimonio contratto all'estero da due cittadini stranieri (e, segnatamente marocchini) ci si deve interrogare circa la giurisdizione e la competenza del Tribunale adito, nonché
in merito alla legge applicabile.
A tal proposito, ritiene il Collegio che sia applicabile al caso di specie il Regolamento CE n°
1111/2019 (Reg. Bruxelles II ter entrato in vigore, per ciò che qui interessa, il 01.08.2022) sulla competenza, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e sulla sottrazione internazionale di minori, con conseguente sussistenza - sulla base del disposto dell'art. 3 par. 1 lett. a) del regolamento - della giurisdizione italiana in relazione alle decisioni sullo status, e ciò in considerazione del fatto che la residenza abituale delle parti è in Italia. Entrambe le parti del giudizio risultano infatti attualmente ed abitualmente residenti in Italia. Il fatto poi che le parti siano cittadini marocchini (Stato terzo rispetto all'Unione Europea) non esclude l'applicabilità, negli Stati membri, della disciplina europea su richiamata, tenuto conto della portata universale del Reg. CE n. 1111/2019. Infatti, già
sotto la vigenza del Reg. CE 2201/2003 la Corte di Giustizia Europea, nella sentenza del
29.11.2007 (causa C-68/07), aveva precisato che il regolamento “si applica anche ai cittadini di
Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri” (cfr.
nello stesso senso anche Trib. Belluno 5.11.2010 e 30.12.2011). Con specifico riferimento alla domanda di addebito, valgono le medesime considerazioni già effettuate sotto la vigenza del precedente Reg. CE n. 2201/2003 ed, in particolare, sebbene la dottrina prevalente ritenesse che le questioni relative alla colpa o alla responsabilità della crisi coniugale fossero escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 2201/2003 (così come lo sono nel Reg. CE n. 1111/2019), non si può non rilevare come la richiesta di addebito - pur costituendo una domanda autonoma e soltanto eventuale (v. Cass. Civ., 8.2.2006 n. 2818, Cass. Civ., 7.12.2007 n. 25618) - risulti, nel nostro sistema, inscindibilmente connessa alla domanda di separazione personale, tanto da non poter essere proposta in un diverso giudizio (v. Cass. 30.7.1999 n. 8272, Cass. 29.3.2005 n. 6625, Cass.
20.3.2008 n. 7450, con riferimento all'inammissibilità del c.d. mutamento del titolo della separazione: "La dichiarazione di addebito della separazione personale dei coniugi può essere
richiesta e adottata solo nell'ambito del giudizio di separazione, dovendosi escludere l'esperibilità,
in tema di addebito, di domande successive a tale giudizio, poiché il capoverso dell'art. 151 c.c.
espressamente attribuisce la cognizione della relativa domanda alla competenza esclusiva del
giudice della separazione"). Da ciò consegue che la richiesta di addebito non appare assoggettabile,
nell'ordinamento processuale vigente, a norme sulla giurisdizione diverse da quelle previste (nella specie, dal Regolamento CE n. 2201/2003 ed oggi dal Reg. CE n. 1111/2019) per la domanda principale di separazione personale (in questo senso cfr. anche Trib. Parma, 1623/2016; Trib.
Belluno, 30.12.2011). Con riferimento alle domande relative all'affidamento dei figli minori, la disciplina è invece dettata dall'art. 7 del Regolamento CE n. 1111/2019, che attribuisce la giurisdizione alle autorità dello Stato
membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data in cui sono adite. Nel caso in esame, i figli minorenni delle parti risiedono con la madre in un'abitazione sita in Albenga (SV).
Deve pertanto ritenersi sussistente la giurisdizione italiana anche con riferimento alla domanda di affidamento dei figli minori delle parti.
Sulle ulteriori domande relative all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore dei figli va ricordato che il Regolamento CE n. 1111/2019, all'art. 1 comma 4 lett. e) dispone espressamente che “il presente regolamento non si applica alle obbligazioni alimentari”. Tali obbligazioni rientrano, tuttavia, nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 4/2009, relativo “alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”, che ha sostituito il precedente Reg. CE n.
44/2001. L'art. 3 del citato Reg. CE n. 4/2009 individua uno speciale titolo di connessione,
prevedendo che, in materia di obbligazioni alimentari, il debitore possa essere convenuto presso
“l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa
allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a
detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle
parti; (...)”. A questo proposito, le obbligazioni alimentari soggette alle norme del Regolamento CE
n. 4/2009 vanno individuate nell'autonoma accezione propria del diritto comunitario, caratterizzata dalla prevalenza dello scopo di sostentamento (cfr. Corte giustizia CE, sez. V, 27.2.1997 n. 220, nel procedimento C-220/95, van den Boogaard v. Laumen, pt. 22), intesa in senso ampio e quindi comprensiva dei diversi istituti dell'obbligazione di mantenimento e di quella di alimenti previste dall'ordinamento italiano (cfr. Cass. sez. un.
1.10.2009 n. 21053, estesa "a tutte le obbligazioni
alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità"; cfr. 11°
considerando del Regolamento CE del Consiglio n. 4/2009). La disciplina de qua deve ritenersi applicabile alla domanda di mantenimento promossa dalla ricorrente rispetto ai figli, stante l'accezione (notevolmente ampia) che il concetto di obbligazione alimentare assume nell'ambito del diritto europeo. Anche con riferimento a tale domanda, accessoria all'azione relativa allo stato personale, deve pertanto ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano.
Quanto alla competenza territoriale, ritiene il Collegio che la causa sia correttamente radicata presso il Tribunale di Savona, quale luogo residenza dei figli minori.
Per quanto poi concerne il diritto sostanziale applicabile alla controversia in esame, va ritenuto, ai sensi dell'art. 8 Reg. UE 1259/2010 che sia applicabile la legge italiana quale legge dello Stato
“della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso concreto risulta che entrambe le parti del giudizio risiedano stabilmente in Italia.
Per quanto poi attiene alla gestione dei figli minori, residenti in Italia, l'art. 17 della L. 18.6.2015, n.
101, che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, stabilisce che “l'esercizio della
responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore”,
sicché anche nel caso de quo la legge applicabile in punto affido, collocazione e visite è la legge italiana.
Da ultimo, in tema di obbligazioni alimentari (concetto nel quale rientrano, come sopra riscontrato,
gli obblighi di mantenimento nei confronti della moglie e dei figli), occorre fare riferimento ai criteri di collegamento previsti dal Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, cui rinvia l'art. 15 del
Reg. 4/2009. In particolare, l'art. 3 dispone che “Salvo disposizioni contrarie del presente protocollo, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”. Per i motivi sopra addotti si deve ritenere applicabile anche alla domanda sul mantenimento dei figli minori la disciplina prevista dall'ordinamento italiano.
2. Sulla separazione e sulla domanda di addebito
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta Parte_1 CP_1
intollerabile. Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni in proposito rese da entrambe le parti nei propri scritti difensivi. Risulta inoltre pacifico in atti che la convivenza matrimoniale sia cessata a far data dall'anno 2021.
Per quanto concerne la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, la stessa è fondata e deve essere accolta. La ricorrente ha infatti allegato la sussistenza di comportamenti violenti ed aggressivi tenuti dal marito ai suoi danni durante la convivenza matrimoniale ed anche successivamente alla disgregazione famigliare, anche alla presenza dei figli minori.
A tal proposito, basti in questa sede rilevare che l'odierno resistente è stato condannato, con sentenza ormai passata in giudicato, per il reato di maltrattamenti in famiglia commessi in danno della ricorrente anche alla presenza dei figli minori nel periodo 2018-2020 (cfr. sentenza emessa dal
Tribunale penale di Savona in data 08.03.2022). Il resistente, peraltro, è stato condannato per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. commesso in danno dell'odierna ricorrente con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova in data 03.02.2025, relativamente a fatti avvenuti dopo la cessazione della convivenza matrimoniale. Si rileva, infine, che l'odierno resistente, regolarmente,
seppur tardivamente costituito, mai ha contestato la commissione dei fatti e dei maltrattamenti allegati dalla ricorrente, che devono pertanto ritenersi provati, anche sotto tale profilo.
A tal proposito, come noto, secondo l'ormai costante ed assolutamente condivisibile orientamento giurisprudenziale in materia: “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed
inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche
concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in
quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua
addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai
fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima
delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al
manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. Cass. Civ., n. 7388/2017; sul punto cfr. anche Cass. Civ. n.
433/2016, secondo cui: “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia
di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a
sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di
ogni persona”).
Ne deriva, pertanto, che le condotte violente ed aggressive tenute dal marito ai danni della moglie durante il matrimonio risultano di per sé sufficienti a determinare non solo la cessazione della convivenza matrimoniale, ma anche la sua addebitabilità all'autore della violenza, trattandosi di comportamento radicalmente contrario ai doveri coniugali, idoneo a determinare di per sé solo la definitiva disgregazione dell'unità matrimoniale.
Conseguentemente, stante l'estrema gravità delle condotte tenute dall'odierno resistente, la separazione deve essere a lui addebitata.
3. Sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori nonché sul diritto di visita in favore del
genitore non collocatario
Dal matrimonio contratto dalle parti sono nati i figli (12.05.2011) e (24.03.2015). CP_2 CP_3
In relazione alle capacità genitoriali paterne, si osserva, in primo luogo che i gravi episodi di violenza fisica perpetrati dal padre in danno della madre alla presenza dei figli minori costituiscono già di per sé un forte elemento di inidoneità genitoriale in capo alla figura paterna, che osta alla previsione di un affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli. Il comportamento violento tenuto dal padre dimostra, infatti, la sua incapacità di controllare gli impulsi e gli agiti violenti,
esponendo i minori a violenza assistita e, dunque, a vissuti traumatici, denotando, pertanto,
l'incapacità del padre di comprendere i bisogni e le necessità primarie della prole. D'altra parte,
dalla CTU svolta in corso di causa è emerso che il padre “fatica a mantenere l'attenzione sui figli,
di cui minimizza lo stato data la situazione, in quanto maggiormente concentrato a descrivere i
comportamenti da prostituta della Il padre pare non ricordare neppure l'età dei figli e Pt_1
tantomeno la classe che frequentano, colloca in IV elementare e in II. Evidente per il CP_2 CP_3
signor la difficoltà a lenire la ferita della fine del rapporto coniugale;
il suo modo di porsi CP_1
evidenzia difficoltà nello “sciogliere il legame” che, per essere sciolto, necessita di un lavoro psichico generativo di auspicabile cambiamento. Il signor non risparmia la sua ex moglie di CP_1
severe critiche che culminano con l'attribuzione della totale responsabilità di quanto sta
accadendo ai figli. (…) Il signore si irrigidisce, se lo si contraddice, rifiutando le sollecitazioni alle
riflessioni e non considerando altro che non sia già suo pensiero consolidato;
rimane su un piano
superficiale minimizzando o esagerando agiti, vissuti e fatti accaduti” (cfr. pag. 22 CTU). Sebbene
nelle fasi finali delle operazioni peritali si dia atto di una “buona adesione del alla cura, CP_1
psicoterapeutica e farmacologica nel frattempo prescritta, tanto da contenere lo stato ansioso ed
ossessivo come lo stato depressivo permettendo al periziando di reperire un'occupazione
lavorativa” (cfr. pag. 22 CTU;
cfr. anche relazione del 30.12.2024 nella quale si dà CP_4
atto di una “discreta capacità di critica rispetto alla propria condizione” e di una certa consapevolezza in merito alla propria inadeguatezza genitoriale) ciò non pare ancora sufficiente a far ritenere superate le sue profonde lacune genitoriali paterne.
Per ciò che attiene alla figura materna devono senza dubbio sottolinearsi le buone risorse genitoriali sotto il profilo dell'attenzione agli stati emotivi dei figli e nelle funzioni di cura soprattutto nelle questioni pratiche (cfr. pag. 21 CTU). Tuttavia, non può inoltre non rilevarsi come l'odierna ricorrente abbia manifestato, anche con il contegno tenuto nel corso del presente giudizio, una forte fragilità rispetto alla situazione famigliare ed, in particolare, nel rapporto con il resistente, che induce a ritenere che la necessiti di un supporto nelle proprie funzioni genitoriali, al fine Pt_1
di incrementare le sue capacità di resistere ad alcune erronee “pretese” paterne e rafforzare le competenze genitoriali soprattutto relative alla funzione di tutela e protezione nei confronti dei minori (a titolo meramente esemplificativo basti citare il “ripensamento” manifestato dalla ricorrente alla prosecuzione del presente giudizio durante l'udienza del 10.05.2024 oppure all'ambiguità della situazione relativa al rispetto del provvedimento provvisorio emesso dal Giudice
relatore che imponeva la celebrazione di incontri padre-figli nella forma protetta: cfr. a tal proposito comunicazione inviata dai Servizi Sociali in data 19.06.2024, dalla quale emerge che “in data
18.06.2024 il nucleo in oggetto, nello specifico la sig.ra il sig. e i due minori Pt_1 CP_1 e sono stati visti a passeggio per le vie di Albenga” e relazione inviata in data CP_3 CP_2
16.07.2024, ove si legge che “tutti gli interventi in essere non sono supportati dalla collaborazione
dei genitori che riferiscono versioni diverse dei fatti che accadono a seconda del loro interlocutore,
portando di conseguenza anche i minori alla menzogna”). Ad ogni modo, dalla concreta situazione dei minori si evincono le difficoltà materne quantomeno sotto l'aspetto normativo-contenitivo: si pensi ad esempi all'andamento scolastico di entrambi i minori ovvero a quanto riportato nella relazione del 16.07.2024 ove i Servizi Sociali richiamano la nota redatta dalla responsabile del campo solare presso il quale sono stati iscritti i minori, nella quale si legge: si presenta con CP_2
un atteggiamento teatralmente presuntuoso e saccente, non partecipa a nessuna attività proposta
dalle educatrici o dalle sue compagne, non solo rimane in disparte ma denigra il lavoro e i giochi
fatti con parolacce di ogni tipo, io stessa sono stata chiamata “P grassa”, molti dei suoi
compagni “mongoloidi GL. È davvero difficoltoso confrontarsi, ma anche semplicemente
avere un dialogo con lei. è da tenere costantemente sotto controllo perché si azzuffa con CP_3
tutti, anche senza motivo. Mercoledì sono stata contatta dalla mamma, mi ha mandato un audio in
cui lamentava che i bambini arrivavano sempre a casa con lividi e che “è stata picchiata da CP_2
un bambino con problemi che si chiama N., queste cazzo di educatrici cosa fanno?”. Risulta
evidente, pertanto, almeno in tale occasione l'inadeguatezza del comportamento materno.
Dunque, alla luce delle considerazioni sin qui effettuate risulta evidente come anche la figura materna – seppur dotata di competenze genitoriali di gran lunga superiori a quelle dell'altro genitore
– necessiti comunque di supporto e sostegno. Il Collegio ritiene, nell'ottica della massima tutela dell'interesse dei minori, che i figli minori delle parti risultino maggiormente tutelati da un loro affidamento ai Servizi Sociali territorialmente competenti, che in tal modo possono più facilmente monitorare la situazione del nucleo famigliare in oggetto, peraltro riferendo al GT nell'ambito della procedura di vigilanza, nonché adottare ogni strumento ritenuto utile. Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il Collegio ritiene di dover disporre l'affidamento dei figli minori delle parti ed ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il periodo di 24 mesi, CP_2 CP_3 conferendo all'ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse dei minori e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie con ciò limitando la responsabilità genitoriale dei genitori.
Tenuto conto dei vissuti traumatici subiti dai figli minori delle parti e dello stato di disagio manifestato da entrambi, i Servizi Sociali territorialmente competenti devono essere incaricati di predisporre in favore di entrambi i minori idoneo percorso psicologico “mirato a promuovere una
comprensione più equilibrata e consapevole delle relazioni con entrambi i genitori. Questo lavoro
di supporto potrebbe aiutare i minori a elaborare eventuali tensioni o conflitti interni, favorendo lo
sviluppo di una visione relazionale più sana e armoniosa, oltre a contribuire al loro benessere
emotivo e psicologico complessivo” (cfr. pag. 23 CTU). I Servizi Sociali territorialmente competenti devono, inoltre, essere incaricati di proseguire e/o attivare ogni ulteriore intervento ritenuto utile in favore dei minori e del nucleo famigliare in oggetto.
Tenuto conto delle gravi inidoneità genitoriali riscontrate in capo alla figura paterna, nonché
considerate le fragilità materne, il Collegio ritiene opportuno confermare i provvedimenti già
emessi in relazione all'attivazione, in favore di entrambi i genitori, di percorso di sostegno alla genitorialità, nonché, per ciò che attiene al padre, anche di idoneo percorso terapeutico presso il
Cont
.
Pertanto, i Servizi Sociali territorialmente competenti devono essere incaricati di attivare in favore di entrambi i genitori – qualora dagli stessi richiesti – idoneo percorso di sostegno alla genitorialità,
al fine di superare le lacune genitoriali e le fragilità riscontrate. Il padre deve inoltre essere invitato a proseguire il percorso terapeutico già avviato presso il CSM territorialmente competente.
Quanto al collocamento dei figli minori delle parti non vi è dubbio che gli stessi debbano rimanere prevalentemente collocati presso la madre, con la quale pacificamente hanno convissuto sin dalla disgregazione dell'unità famigliare e considerata la sostanziale adeguatezza, almeno in termini di cure basilari, della madre. Stante il collocamento prevalente dei minori, la ex casa coniugale deve essere assegnata alla madre,
affinché vi coabiti con i figli sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi.
Per ciò che attiene al regime di visita da disporre in favore del genitore non collocatario, tenuto conto dei gravissimi comportamenti posti in essere dal padre nei confronti della madre, che hanno comunque esposto i minori a violenza assistita, nonché considerate le perduranti inadeguatezze genitoriali paterne, deve disporsi che i Servizi Sociali territorialmente competenti provvedano a redigere un calendario di incontri tra il padre ed i figli, anche disgiuntamente, da svolgersi in regime protetto alla presenza di un educatore o di analoga figura professionale, in luogo neutro ed anche in spazio aperto, sempre che ciò non risulti pregiudizievole per i minori.
4. Sul contributo al mantenimento dei figli minori
Relativamente alle condizioni economiche, si osserva quanto segue:
1. la ricorrente, di anni 34, ha dichiarato in sede di udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. di lavorare come addetta alle pulizie presso un albergo con contratto a tempo determinato percependo una retribuzione mensile oscillante tra euro
700,00 ed euro 1.100,00 mensili, oltre all'assegno unico per i figli pari, secondo quanto dichiarato,
ad euro 350,00 mensili;
2. nel corso del giudizio, la ricorrente ha dato atto di essersi dimessa da tale impiego lavorativo, al fine di aver più tempo per i figli, percependo, per un periodo, la sola indennità NA;
nel corso della CTU, la ricorrente ha dichiarato di prestare attività lavorativa come aiuto cuoca presso un ristorante di Albenga;
3. la ricorrente vive nella ex casa coniugale di proprietà esclusiva del , non sostenendo oneri alloggiativi;
4. la ricorrente ha depositato CP_1
unicamente la certificazione unica relativa all'anno 2022 emessa da Ponente Servizi Società
Cooperativa dalla quale risulta che la abbia percepito per l'attività lavorativa prestata nel Pt_1
periodo 06.05.2022-31.10.2022 l'importo complessivo di euro 5.826,00; 5. la ricorrente ha versato in atti le buste paga relative al periodo aprile - dicembre 2023 di importi variabili, pari ad una media mensile di circa euro 800,00; 6. la ha inoltre depositato gli estratti di un conto a sé Pt_1
intestato acceso presso nel periodo 2021-2023, alimentato dagli importi dell'assegno CP_5
unico versato dall'INPS, da ultimo pari a circa euro 380,00 mensili, nonché da ricariche di importi variabili e dagli accrediti degli stipendi percepiti dalla ricorrente;
7. viceversa, il resistente, di anni
39, ha da ultimo dichiarato di essere disoccupato (cfr. verbale udienza dell'11.04.2025): il per CP_1
lungo tempo, e comunque durante la convivenza matrimoniale, ha prestato attività lavorativa quale operaio specializzato presso una ditta;
a seguito della condanna inflittagli in sede penale, tuttavia,
tale rapporto lavorativo è venuto meno e, dopo un periodo di disoccupazione, il aveva da CP_1
ultimo reperito attività lavorativa presso un frantoio percependo una retribuzione lorda mensile pari ad euro 1.826,00 per 14 mensilità: tale contratto risulta scaduto in data 31.03.2025 ed il resistente ha presentato domanda di NA (cfr. documentazione allegata all'udienza dell'11.04.2025);
8. il resistente vive in un immobile di sua esclusiva proprietà sito in Ortovero sul quale grava un mutuo con rata mensile, secondo quanto dichiarato, di euro 168,00 mensili;
9. il resistente è altresì
proprietario esclusivo della ex casa coniugale sita in Albenga, sulla quale grava un mutuo con rata mensile, sempre secondo quanto dichiarato, pari ad euro 565,00 mensili;
10. il resistente ha depositato in atti una richiesta di bonifico per l'importo di euro 8.000,00 in favore della ricorrente effettuata in data 30.01.2025 con causale “saldo danni”, evidentemente riferita alla provvisionale disposta in sede penale;
11. il resistente non ha versato in atti ulteriore documentazione economica:
non risultano pertanto depositati né le dichiarazioni dei redditi né gli estratti dei conti correnti relativi all'ultimo triennio.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come sopra riportate, valutata in particolare la capacità lavorativa del padre, tenuto conto della giovane età e del buono stato di salute fisica, nonché considerate le esperienze lavorative pregresse, tenuto, tuttavia, conto degli oneri economici gravanti sul relativi ai mutui accesi sulle abitazioni di sua proprietà, una delle CP_1
quali, abitata dalla ricorrente e dai figli minori, considerata l'età dei figli minori e le esigenze ad essi connesse, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore
(allo stato quasi integralmente a carico della madre), il Collegio ritiene di dover porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo complessivo di Euro 400,00
mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come segue tenuto conto delle particolarità del caso concreto. Per quanto riguarda le spese straordinarie attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ''spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una ''spesa ordinaria'' in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza
(Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 06 ottobre 2010). Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero (Cass. Civ., n. 19607, del 2011), la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport (Tribunale di Roma, n. 147, del 2013) esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ''spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ''spese ordinarie'', tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del 2006).
Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura,
vengono a volte ricomprese nelle ''spese ordinarie'' ed altre volte qualificate come ''spese straordinarie'', si deve ritenere che rientrino tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. ''cure ordinarie'', come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di
Catania, 04 dicembre 2008; Corte d'App. di Catania, 29 maggio 2008 e 05 dicembre 2011). Anche
quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi
''spesa ordinaria'' essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. civ., n. 18618, del 2011). Diversamente dovranno essere qualificate come ''straordinarie'' le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia, n. 967, del 2011).Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come ''spesa straordinaria'', od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa,
n. 278, del 2011; n. 243, del 2011).
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento, stante l'estrema semplicità in fatto ed in diritto della presente controversia – seguono la soccombenza prevalente e sono pertanto poste a carico del resistente, con distrazione in favore dell'Erario in caso di definitiva ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.
Parimenti, stante l'esito del giudizio e considerato che la necessità della nomina del curatore speciale dei minori è dipesa principalmente dalle colpe ed inadeguatezze paterne, anche le spese sostenute dal Curatore Speciale dei minori – liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento stante l'estrema semplicità in fatto ed in diritto della presente controversia – devono essere poste a carico del padre, con distrazione in favore dell'Erario.
Analogo ragionamento deve essere effettuato in relazione alle spese di CTU – liquidate come da separato provvedimento – che devono essere definitivamente ed integralmente poste a carico del padre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
* dichiara la separazione personale di e coniugi per Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in Marocco in data 11.09.2008, con addebito al marito;
* dispone, visti gli artt. 333 c.c., 5 bis legge 4 maggio 1983 n. 184, l'affidamento dei figli minori delle parti ed ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il periodo di 24 CP_2 CP_3
mesi;
- conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse dei minori e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie con ciò limitando la responsabilità genitoriale dei genitori. L'Ente affidatario, per l'effetto,
eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio
sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I genitori conservano la responsabilità
genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente;
- incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, ove occorra con la collaborazione con i
Servizi Sanitari:
- di predisporre, in favore dei minori, adeguato percorso psicologico con gli obiettivi di cui alla parte motiva;
- di proseguire e/o attivare ogni ulteriore intervento ritenuto utile in favore dei minori e del nucleo famigliare in oggetto;
- di predisporre in favore di entrambi i genitori, qualora dagli stessi richiesto, idoneo percorso di sostegno alla genitorialità; - di redigere un calendario di incontri tra il padre ed i figli, anche disgiuntamente, da svolgersi in regime protetto alla presenza di un educatore o di analoga figura professionale, in luogo neutro ed anche in spazio aperto, sempre che ciò non risulti pregiudizievole per i minori;
- dispone che decorso il periodo di affido: se si riterranno raggiunti gli obiettivi di cui alla parte motiva, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sia da intendersi automaticamente cessato;
qualora il Servizio Sociale ravvisi la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela del minore, con limitazione della responsabilità genitoriale, provveda ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo cui: “A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala
al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga”;
- dispone che i Servizi Sociali riferiscano al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale, salvo comunicazioni urgenti,
precisando che in caso di criticità ovviabili solo con una modifica del vigente regime i Servizi
Sociali dovranno effettuare la relativa comunicazione alla Procura della Repubblica per le richieste del caso;
- dispone la trasmissione del presente decreto al G.T. per l'apertura del procedimento di vigilanza ex art. 337 cc.;
* invita il padre a proseguire il percorso terapeutico già avviato presso il CSM territorialmente competente;
* dispone che i figli minori delle parti restino collocati presso la madre;
* assegna la casa coniugale alla madre affinché vi coabiti con i figli minori sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi;
* dispone che corrisponda entro i primi cinque giorni di ogni mese a CP_1 [...]
uale contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma complessiva mensile Pt_1
di Euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuno) annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come in motivazione;
* condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che CP_1
liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Erario in caso di definitiva ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
* condanna al pagamento delle spese di lite sostenute per la costituzione in CP_1
giudizio del Curatore Speciale, che liquida in euro 3.809,00, con distrazione in favore dell'Erario;
* pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate come da separato CP_1
provvedimento.
Savona, camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)