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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1772/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
In persona del giudice dott. Massimo Morandini
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
n. Padova il 12.12.1966 (C.F. ) e residente in [...] – Parte_1 C.F._1
Via Redentore n. 11, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Guiducci (C.F. ) e C.F._2 dall'avv. Paolo Nitti (C.F. ) del Foro di Padova con elezione di domicilio presso il C.F._3 loro studio in Padova – Via Trieste n. 14, giusto mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore dott. Controparte_1 P.IVA_1 convenuta con gli avv. Andrea Cesare (C.F. e giusta delibera Controparte_2 C.F._4 della Giunta Provinciale dell'8.10.2021 (Reg. delib. N. 1628 – Prot. n. CIV 27/2021 SA), che si produce quale doc. 1, e come da mandato firmato digitalmente e prodotto in copia analogica su foglio separato e congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA pagina 1 di 11 E
(C.F. , in persona del sindaco pro tempore, con sede in Marzin (TN) – Controparte_3 P.IVA_2
Strada Dolomites n. 41, ed elettivamente domiciliata in – Via del Brennero n. 139 presso lo CP_1 studio dell'avv. Andrea Girardi (C.F. che la rappresenta e difende in forza della C.F._5 procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
IN PUNTO: responsabilità ex art 2051 c.c. o ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE
Nel merito – in via principale
Accertarsi e dichiararsi la responsabilità della in persona del suo Controparte_1 presidente pro tempore, per il sinistro di cui all'esposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. e conseguentemente condannarsi la stessa in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali ed extrapatrimoniali patiti dal signor che si quantificano in € 19.868,00 ovvero in quella diversa, maggiore o Parte_1 minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 29.09.2020 al saldo effettivo.
Nel merito – in via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni svolte in via principale, salvo gravame, accertarsi e dichiararsi la responsabilità della Controparte_1 in persona del suo presidente pro tempore, per il sinistro di cui all'esposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c., che impone l'osservanza del principio del neminem ledere e, conseguentemente condannarsi la stessa in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dal signor che si quantificano in Parte_1
€19.868,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 29.09.2020 al saldo effettivo.
Nei confronti del terzo chiamato e in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra rassegnate, condannarsi la e il in solido tra loro, ovvero ciascuno per la Controparte_1 Controparte_4 rispettiva quota e fonte di responsabilità, così come risulterà accertata in corso di causa, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali ed extra patrimoniali patiti dal signor Parte_1 all'esito del sinistro di cui in narrativa, danni che prudentemente si quantificano in € 19.868,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria del 29.09.2020 al saldo effettivo.
In ogni caso: spese e compensi della presente causa integralmente rifusi.
pagina 2 di 11 CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
Nel merito in principalità:
-respingersi la domanda attorea perché infondata;
-con rifusione di spese, e competenze di lite.
Nel merito in via subordinata: per la denegata ipotesi di ritenuta responsabilità della nella produzione Controparte_1 dell'evento, accertarsi la concorrente responsabilità dell'attore, da determinarsi in misura maggioritaria.
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle circostanze di cui alle pagg.
2-4 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd. 28.04.2022.
Si indica a teste il vice – capo squadra e il responsabile di settore geom. Testimone_1 Tes_2
c/o Servizio Gestione Strade Via Gazzoletti n. 33 – 38122 . CP_1
CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA
-In via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
-In via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro;
-In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 18.06.2021, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la , chiedendo accertarsi e dichiararsi la responsabilità di Controparte_1 quest'ultima in ordine al sinistro verificatosi in data 25.07.2020 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. e conseguentemente condannarsi la convenuta a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non, quantificati in € 19.868,00, ovvero nella somma accertata in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal 29.09.2020 al saldo effettivo;
in subordine formulava domanda risarcitoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c. nella misura sopra indicata;
spese di giudizio rifuse.
Esponeva in particolare l'attore a sostegno delle domande formulate: 1) che alle ore 23,07 dd. 25.07.2020 il alla guida della propria autovettura Nissan Quasqai tg FY466WN, transitava, Pt_1 in compagnia della moglie , della figlia e di sulla S.S. Parte_2 Parte_3 Controparte_5
48 delle Dolomiti proveniente da Moena e diretto a Canazei;
2) che giunto alla progressiva chilometrico 60+600 su un tratto di strada non illuminato, l'attore impattava contro un masso presente sulla carreggiata, per poi fermarsi pochi metri più avanti;
3) che usciva dall'autovettura per pagina 3 di 11 constatare i danni e per rimuovere il masso dalla sede stradale, allorquando, dall'opposto senso di marcia, sopraggiungeva un'autovettura Toyota Rav 4 condotta da tale , la quale impattava Persona_1 anch'essa contro il predetto ostacolo, come rilevato dai Carabinieri intervenuti in loco (v. docc. 1-2); 4)che risultando la vettura inutilizzabile a causa dell'impatto, il contattava l'assistenza Pt_1
Nissan ed il carro attrezzi di Autonuova di Cavalese, il quale provvedeva al trasporto del mezzo presso la concessionaria Nissan di Faedo (TN), Rotalnord Auto;
5) che pur non riportando i passeggeri alcuna conseguenza di danno, l'autovettura, per effetto dell'impatto, subiva il danneggiamento del paraurti anteriore e delle componenti in plastica sottostanti il motore, nonché la perdita di liquido da quest'ultimo, danni quantificati nel preventivo redatto da Rotalnord Auto in € 13.507,72 (v. docc. 3-
4); 6) che consentendo la gravità dei danni una riparazione immediata, il , non disponendo Pt_1 di altro mezzo, si vedeva costretto per la prima settimana successiva al sinistro a noleggiare un'autovettura per far fronte alle proprie esigenze lavorative e di vita quotidiana (v. doc. 5); 7) che il provvedeva a far riparare l'autovettura, sostenendo una spesa pari ad € 17.188,75, come Pt_1 da fattura Rotalnord Auto n. 5044/6 dd. 21.12.2020 (v. doc. 6); 8) che l'attore aveva diritto, oltre alla liquidazione del danno per la totalità delle riparazioni, anche al risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico in relazione alla durata dell'indisponibilità dell'autovettura quantificato in € 1.679,99 (v. doc.5), oltre alle spese necessarie per il rientro alla propria abitazione dopo il sinistro, per il ritiro dell'auto sostitutiva presso la e per la riconsegna di tale autovettura ed il ritiro Controparte_6 del proprio veicolo una volta riparato, quantificate nell'ulteriore importo di €1.000,00; 9) che la richiesta risarcitoria formulata dall'attore, a mezzo del proprio legale, dapprima con pec dd. 29.07.2020 e, quindi, con pec dd. 18.08.2020 (v. docc. 7-10), veniva riscontrata in data 21.08.2020 dalla Provincia Autonoma di , la quale comunicava che le richieste di risarcimento danni CP_1 pervenute in data 30.07.2020 e 19.08.2020 erano state inoltrate alla compagnia assicurativa
[...] con sede in (v. doc. 11); 10) che con mail dd. 14.09.2020 Controparte_7 CP_1 detta compagnia assicurativa richiedeva tutta la documentazione relativa al sinistro, cui provvedeva il legale attoreo con molteplici invii (v. doc. 12); 11) che nonostante il lungo tempo trascorso nulla era stato corrisposto all'attore.
Costituitasi con comparsa in data 13.10.2021 la , nell'eccepire il difetto Controparte_1 di legittimazione passiva in quanto “il muretto sovrastante la predetta carreggiata dal quale l'attore asserisce essersi staccato il sasso in questione non è di proprietà della provincia Autonoma di , CP_1 ma è di proprietà del ” e comunque il difetto dei presupposti fondanti Controparte_8 qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta in ordine all'occorso, chiedeva, nel merito in principalità, respingersi la domanda attorea in quanto infondata;
spese di giudizio rifuse;
in via subordinata, un' ipotesi di ritenuta responsabilità della convenuta, accertarsi la concorrente responsabilità dell'attore, da determinarsi in misura maggioritaria.
A seguito di chiamata di terzo dell'attore, autorizzata dal G.I. con ordinanza dd. 04.11.2021, si costituiva il con comparsa dd. 04.02.2022, il quale, nel contestare in punto ?? la Controparte_8 domanda attorea, ritenendo che la condotta del danneggiato aveva assunto un'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento lesivo, tale da integrare un caso fortuito, nonché la pagina 4 di 11 quantificazione delle voci di danno così come operata dall'attore, chiedeva, in via principale, il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, ridurre il risarcimento eventualmente spettante all'attore, tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del concorso di colpa dello stesso nella causazione del sinistro;
spese di giudizio rifuse.
A seguito di ordinanza istruttoria dd. 13.07.2022, venivano assunti alle udienze dd.23.12.2022, 12.04.2023 e 02.10.2023, oltre all'interrogatorio formale dell'attore, n. 2 testi di parte attorea, n. 2 testi di parte convenuta ed un teste di parte terza chiamata.
Con ordinanza dd. 14.07.2023 il G.I. ammetteva la C.T.U. dedotta dall'attore e, per l'effetto, nominava quale C.T.U. il sig. , a cui poneva i quesiti ivi formulati. Persona_2
All'udienza dd. 31.01.2024 il G.I., su concorde richiesta delle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza dd. 27.11.2024 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art.190 cpc.
Ciò premesso, le domande attoree vanno accolte in termini di seguito esposti.
Invero, quanto alla ricostruzione del sinistro vale richiamare quanto accertato dal nominato C.T.U. sulla scorta dei rilievi eseguiti dai carabinieri intervenuti in loco nell'immediatezza dell'occorso (v. docc. 1), 2), 3) e 13) parte attorea), di cui si dà certezza nell'elaborato peritale dd.24.11.2023: “Il giorno 25 luglio 2020, alle ore 23.07 circa, il Signor alla guida della proopria Parte_1 autovettura Nissan Qashqai targata FY466WN transitava in compagnia della moglie signora Pt_2
, della figlia signora e del signor sulla strada statale 48 delle
[...] Parte_3 Controparte_5 dolomiti proveniente da Moena e diretto verso Canazei. Giunto al km 60+600 lungo un tratto non illuminato, il signor impattava contro un sasso presente sulla carreggiata fermandosi pochi Pt_1 metri più avanti senza avere possibilità e tempo di evitare il masso.
Nel mentre che il Signor usciva dall'autoveicolo per constatare i danni e per rimuovere il Pt_1 mezzo dalla sede stradale dal senso di marcia opposto sopraggiungeva un'autovettura Toyota Rav 4 condotta dalla signora (di proprietà del marito ) che impattava anch'essa _9 CP_10 contro l'ostacolo citato presente sulla sua corsia di marcia di pertinenza subendo danni materiali al veicolo da lei condotto. Arrestava immediatamente il veicolo e chiamava il signor , suo Testimone_3 amico.
Presente in qualità di passeggero la figlia di anni 8. Il signor diceva che, Persona_3 Pt_1 alla vista del veicolo Rav 4 presente dal senso opposto, tentava di segnalare il pericolo, invano.
I militari intervenuti sul luogo del sinistro dopo aver effettuato delle verifiche sul costone adiacente la corsia di marcia Canazei – Moena e dopo aver percorso a piedi il costone erboso e raggiunto un pagina 5 di 11 Pianoro vicino alla boscaglia constatavano la presenza di un muretto composto da massi della stessa specie di quello rinvenuto sulla sede stradale.
Inoltre, a ridosso del muretto di cui sopra, nel manto erboso, notavano un altro masso distaccatosi.
La strada provinciale nella zona oggetto del sinistro, percorsa dalle autovetture coinvolte nell'evento dannoso del 25.07.2020, è risultata completamente priva di strutture architettoniche idonee a mantenere intatta la carreggiata da pericoli di caduta massi e priva di illuminazione” (v. pag. 14
C.T.U.).
Preme sottolineare che la riferita assenza di illuminazione pubblica sul tratto di strada interessata dal sinistro ha trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi ud. Testimone_4
23.12.2022 ( “Ricordo che il tratto di strada era buio. Non ricordo illuminazione artificiale”) CP_5 ud. 23.12.2022 (“non era illuminato”), ud. 23.12.2022 (“… non viè
[...] Testimone_1 illuminazione”), ud. 12.04.2023 8” Nel punto preciso (ovvero al km. 60+600) la strada non Parte_4
è illuminata, essendo il tratto di strada in questione fuori dal centro abitato”) e ud. Controparte_11
02.10.2023 (“Vi è un tratto precedente che non è illuminato (tra e )”. Per_4 Per_5
In punto di diritto si rammenta che la strada su cui si è verificato il sinistro è di proprietà dello Stato e nella custodia della , come si evince dal D. L.vo n. 320/1997, in forza del Controparte_1 quale sono state delegate a decorrere dal 01.07.1998 alle province autonome di e Bolzano le CP_1 funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) , ivi comprese quelle di cui al D. L.vo n. 143/1994, escluse le autostrade.
A conferma di ciò nel sito istituzionale della si legge che la stessa, Controparte_1 tramite il Servizio Gestione Strade “provvede alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria nelle strade provinciali, nelle strade statali oggetto della delega di cui al decreto, nel
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 381 come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 320, nonché all'assunzione in manutenzione delle strade comunali” (v. doc. 15) parte attorea).
A ciò si aggiunga che l'art. 14 co. 1 C.d.S. stabilisce che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla opposizione e manutenzione della segnaletica prescritta” e che l'art. 30 co. 4 C.d.S. pone a carico dell'ente proprietario della strada la costruzione o la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle stesse.
Per analogia tali disposizioni si applicano anche a carico dell'ente cui è demandata la gestione, ovvero alla , per quanto attiene al caso di specie. Controparte_1
pagina 6 di 11 Ciò posto, avendo gli enti proprietari e quelli cui sono demandate le funzioni in materia di viabilità stradale precisi obblighi di manutenzione delle strade e delle loro pertinenze, essi assumono la qualifica di “custodi”, la cui condotta è disciplinata dall'aart. 2051 c.c., secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
A tal riguardo giova rammentare che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettiva e non si fonda su una presunzione di colpa, ma sul mero rapporto di custodia;
pertanto perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della stessa e senza che solevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza;
il nesso di causalità deve essere escluso quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito. Sia l'accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva che quello in ordine all'intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni … che, come tali, sono riservate al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici” (v. Cass. nn. 5741/2009, 4279/2008, 20317/2017 e 20427/2008).
Ed ancora: “L'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un effettivo potere fisico, che implica il governo, l'uso della cosa e il potere di escludere i terzi del contatto con la cosa, a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non lesivi danno ad altri …. La nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro conto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta” (v. Cass. nn. 479/2008,
26086/2005 e 15429/2004).
Sotto il profilo probatorio la Suprema Corte ha affermato che “Giova sull'attore – che agisce per il risarcimento dei danni. L'onere di fornire la prova dell'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode e dell'obbligo di questi di vigilarla e ??? il controllo, mentre resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, inteso nel senso più ampio comprensivo cioè anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato. Il fatto del terzo e la colpa del danneggiato, infatti, intanto escludono la responsabilità del custode in quanto intervengono, nella ??? dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e inevitabilità …” (v. Cass. nn. 15383/2006,
20359/2005 e 2062/2004).
In termini analoghi Cass. n. 8811/2020, secondo cui “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ???? al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire pagina 7 di 11 e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. Della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso”.
Orbene, alla luce degli enunciati principi, la situazione di obiettivo pericolo avrebbe dovuto imporre alla , custode della strada in quanto gestore l'adozione di qualsivoglia Controparte_1 misura idonea a scongiurare un potenziale pericolo per gli utenti della stessa, garantendo quindi che il transito potesse avvenire in condizioni di sicurezza, sia per i mezzi che per le persone.
Ed in effetti, per quanto si evince dall'elaborato peritale e dai rilievi dei Carabinieri, il sinistro per cui è causa, verificatosi al km. + della S.S. 48 alle ore 23,07 dd. 25.07.2020, è stato determinato dall'impatto dell'autovettura condotta dal “contro un masso presente sulla carreggiata”, precipitato Pt_1 sulla carreggiata da “un muretto composto da massi della stessa specie di quello rinvenuto sulla sede stradale”, posto “sul costone adiacente la corsia di marcia Canazei-Moena” (v. pag. 14 C.T.U. e docc.
1), 2), 3), e 13) parte attorea).
Né vale sostenere da parte della convenuta , al fine di esimersi da Controparte_1 qualsivoglia responsabilità in ordine all'occorso, che “Dagli accertamenti eseguiti per conto della deducente amministrazione è emerso che il muretto sovrastante la predetta carreggiata dal quale l'attore asserisce essersi staccato il sasso in questione non è di proprietà della Controparte_1
, ma è di proprietà del di Morrin, come da estratto catasto fondiario, e allegate
[...] CP fotografie ritraenti il punto di distacco e lo stato dei luoghi, che si produce (doc. 2)… Non vi sono dubbi: il muretto sovrastante la carreggiata dal quale asserisce essersi staccato il masso in questione è pertanto di pertinenza del che ne cura anche la manutenzione. Da quanto sin qui dedotto è CP evidente che spetta al , la custodia, la manutenzione e la vigilanza del luogo di cui è Parte_5 causa. Di conseguenza alcuna responsabilità può essere attribuita all'ente odierno convenuto, essendo al contrario unico responsabile del sinistro il ” (v. pagg.
3-4 comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta).
Orbene, l'eccepito difetto di legittimazione passiva in capo alla P.A.T. si rivela infondato.
Invero, se è ben vero che la convenuta ha predisposto sul tratto di strada interessato dal sinistro apposita segnaletica (v.pag. 5 comp. Cit.) ed ha disposto periodici interventi in loco da parte del personale di sorveglianza, è altrettanto vero che tale attività non consentono di escludere in capo alla stessa, quale gestore della strada, la responsabilità ex art. 2051 c.c.
In effetti, prescindendo dall'identità del soggetto proprietario del muretto, da cui, secondo gli accertamenti svolti dai Carabinieri, è precipitato il masso che ha cagionato il sinistro (v. doc. 13) parte attorea) e del soggetto tenuto alla sua manutenzione, ciò che rileva nel presente giudizio è che “La strada Provinciale nella zona oggetto del sinistro, percorsa dalle autovetture coinvolte nell'evento dannoso del 25 luglio 2020, è risultata completamente prova di strutture architettoniche idonee a pagina 8 di 11 mantenere intatta la carreggiata da pericoli di caduta massi e priva di illuminazione” (v. pag. 14 C.T.U.
e docc. 1), 2), 3) e 13) parte attorea).
Si rammenta che la responsabilità ex art. 2051 c.c., configurabile nella fattispecie in esame in capo alla convenuta, non è esclusa nel caso in cui l'evento lesivo patito dell'utente della strada sia diretta conseguenza dell'omessa o inadeguata manutenzione di fondi e/o manufatti di terzi.
Sul punto vale richiamare Cass. n. 23562/2011, secondo cui “In tema di circolazione stradale e dovere primario dell'ente proprietario della strada (e dell'ANAS, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivi trova origine nella cattiva o emessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza”.
Quanto al nesso di causalità tra le conseguenze di danno riportate dall'autovettura del e la Pt_1 cosa in custodia, la cui sussistenza risulta contestata dalla convenuta (v. pag. 2 comp. Concl. dd.
24.01.2025), preme evidenziare, sulla scorta dell'elaborato peritale e dei rilievi eseguiti dai Carabinieri intervenuti in loco nell'immediatezza (v. doc. 13) parte attorea), che la , Controparte_1 in spregio agli specifici obblighi che l'ordinamento impone all'ente proprietario o gestore della rete viaria nazionale, non ha posto in essere, nel tratto stradale interessato dal sinistro, vi è i presidi necessari ad impedire il precipitare di sassi sulla carreggiata, né l'illuminazione che avrebbe consentito di percepire il pericolo – costituito dalla presenza del masso sulla sede stradale – e quindi di evitarlo.
Ne consegue che l'affermazione di parte convenuta, secondo cui “il tratto di strada ??? del sinistro era datato il giorno del fatto (25.07.2020) di illuminazione artificiale funzionante” (v. pag. 6 comp. , Pt_6 risulta smentito dagli accertamenti svolti dagli operanti e dalle testimonianze rese (v. supra).
Quanto all'affermazione della P.A.T. “di avere effettuato anche il giorno del sinistro i controlli di sorveglianza e monitoraggio della strada in questione” (v. pag. 4 comp. Concl.), preme evidenziare che i testi di parte convenuta non si sono dimostrati in grado di confermare detta circostanza, in quanto sia il teste che il teste , entrambi di parte convenuta, hanno dichiarato, Testimone_1 Tes_2 rispettivamente, alle udienze dd. 23.12.2022 e 12.04.2023, in relazione al cap. 3), di non aver preso parte alla verifica, asseritamente avvenuta alle ore 16,00 dd. 24.07.2020, limitandosi a riferire di aver appreso dell'assenza di anomalie da altri.
Quanto all'assunto del terzo chiamato, secondo cui “Il danneggiato inoltre poteva evitare il sinistro de quo se avesse osservato le norme che regolano la circolazione stradale, oltre alla sua negligenza e disattenzione nel transitare nel luogo in questione ad elevata velocità in presenza di curve, tanto da pagina 9 di 11 non avvedersi in tempo della presenza del presunto ostacolo” (v. pag. 2 comp. Concl. dd. 27.01.2025),
è agevole osservare che quanto affermato dal è privo del benchè minimo riscontro CP_12 probatorio.
Anzi, dall'espletata istruttoria è emerso: 1) che il sinistro si è verificato alle ore 23.07 circa su una strada priva di fonti di illuminazione ed in una località sconosciuta al danneggiato giacché posta a circa km. 100 dalla propria abitazione sita in AN (VE) (v. doc. 17); 2) che, come si evince dalla documentazione fotografica allegata al rapporto dei Carabinieri, il masso presentava modeste dimensioni ed aveva una collocazione, nell'oscurità, simile a quella della sede stradale (v. doc. 2) parte attorea – foto nn. 2), 3) e 5)), tant'è che la presenza dello stesso non era stata percepita da _9
,la quale percorreva la medesima strada in direzione opposta, nonostante le segnalazioni poste in
[...] essere dal medesimo (v. pag. 2 doc. 13) parte attorea). Pt_1
Indefinitiva, in punto “au”, ferma la responsabilità della in ordine al Controparte_1 sinistro per le ragioni ampiamente esposte, risulta altresì privata la corresponsabilità del CP
, proprietario del muretto sovrastante la carreggiata, da cui porrebbe essersi staccato il masso
[...] in questione – come si evince dall'astratto catasto fondiario e dalle allegate fotografie (v. doc. 2)
P.A.T.), nonché dalla missiva dd. 19.05.2021 (v. doc. 3) P.A.T.), con cuui Servizio Gestione Strade invitava il a provvedere alla messa in sicurezza di detto manufatto -, stanti le Controparte_8 evidenti carenze manutentive del medesimo e segnatamente l'omessa adozione di qualsivoglia misura idonea per scongiurarne il crollo e/o il cedimento.
In relazione all'entità del danno patito dall'attore in conseguenza dell'occorso, preme evidenziare che già in allegato all'atto introduttivo del giudizio l'attore ha prodotto sia la fattura Rotalnord n. 5044/6 dd. 21.12.2020 relativa alle riparazioni del veicolo (v. doc. 6), sia la fattura Rotal nord n. 173/5 dd.
10.09.2020 relativa al noleggio di un'autovettura sostitutiva (v. doc. 5).
Quanto alla prima, emessa per l'importo di €17.188,75, comprensivo di IVA, il C.T.U. in sede di conclusioni ha affermato che “le riparazioni eseguite dalla (n. fattura n. Controparte_13
5044/6 dd. 21.12.2020 – doc. 6) parte attorea) in conseguenza del sinistro verificatosi il 25.07.2020 h. 23.00 circa al km 60+600 della S.S. 48, e dai prezzi praticati nell'occasione della concessionaria Nissan di Cavalese (TN) sono da ritenere nel complesso congrue” (v. pag. 20 C.T.U.).
Quanto all'ulteriore voce di danno, il C.T.U. si è espresso nei seguenti termini: “il costo di noleggio dell'autovettura sostitutuva Nissan Qashqai tg. GA281ZX per 28 giorni (v. fattura n. 173/5 dd.
10.09.2020 – doc. 5) parte attorea comprende non solo il fermo tecnico ma anche il fermo del veicolo dovuto a circostanze estranee alla riparazione tant' court. Si confermano giorni 5 riferito al fermo tecnico e si rimanda all'equo apprezzamento del Giudice il parere in merito ai tempi da considerare in relazione al fermo totale del veicolo dovuto da cause estranee ai meri tempi necessari per la riparazione del danno (circostanza di carattere giuridico)” (v. pag. 20 cit.).
pagina 10 di 11 Afferma sul punto l'attore che “Indipendentemente dai reali tempi di riparazione del veicolo – che il
C.T.U. stima in 5 giorni – è certo che gli interventi necessari al ripristino del mezzo danneggiato furono rallentati dal forte ritardo con cui taluni pezzi di ricambio (in particolare il cambio) giunse all'officina
Rotalnord. Detta circostanza rese necessario l'affitto di una vettura sostitutiva per 28 giorni il che comporto per il sig. ulteriori oneri per il complessivo ammontare di € 1.679,99 (cfr. doc. 5)” Pt_1
(v. pag. 15 comp. Concl. dd. 16.12.2022, rectius 16.12.2024).
In definitiva la convenuta ed il terzo chiamato sono tenute al pagamento in favore dell'attore, della somma complessiva di €17.488,74, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal 29.09.2020 (data di ricezione della missiva sub doc.
12) parte attorea / e sono il saldo effettivo.
Tuttavia, non avendo trovato riscontro tale assunto né documentalmente, né in sede testimoniale, tale voce di danno va liquidata alla stregua di quanto accertato dal C.T.U., ovvero del tempo necessario per l'esecuzione delle riparazioni, quantificato in 5 giorni.
Ne consegue che, avendo quantificato il costo relativo a 28 giorni di noleggio in complessivi €
1.679,99, va riconosciuto all'attore l'importo di € 299.99, comprensivo di IVA.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, e di C.T.U. vanno poste a carico della convenuta e del terzo chiamato, in solido.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, il tribunale di Trento così provvede:
-accertata e dichiarata la corresponsabilità della , in persona del Controparte_1
Presidente pro-tempore, e del , nella persona del Sindaco pro-tempore, nella Controparte_8 causazione del sinistro verificatosi in data 25.07.2020 sulla S.S. 48; condanna i medesimi in solido al risarcimento dei danni patrimoniali patiti da , che liquida, in favore di quest'ultimo, Parte_1 in complessivi €17.488.74 IVA inclusa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal
29.09.2020 (v. doc. 12) attore) e sino al saldo effettivo;
-condanna la convenuta ed il terzo chiamato, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio sostenuto dall'attore, che liquida in complessivi €7.695,32, di cui € 7.431,32 aumentati del 30% ex art. 4 co. 2
D.M. 55/2024 per compensi professionali (€ 875,00 per fase di studio, €740,00 per fase introduttiva,
€2.400,00 aumenti del 50% ex art. 4 co. 5 lett. c) D.M. 55/2014 per fase istruttoria, € 1.701,00 per fase decisionale) ed €264,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori;
-pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico della convenuta e del terzo chiamato, in solido.
Trento, 19.03.2025 Dott. M. Morandini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
In persona del giudice dott. Massimo Morandini
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
n. Padova il 12.12.1966 (C.F. ) e residente in [...] – Parte_1 C.F._1
Via Redentore n. 11, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Guiducci (C.F. ) e C.F._2 dall'avv. Paolo Nitti (C.F. ) del Foro di Padova con elezione di domicilio presso il C.F._3 loro studio in Padova – Via Trieste n. 14, giusto mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore dott. Controparte_1 P.IVA_1 convenuta con gli avv. Andrea Cesare (C.F. e giusta delibera Controparte_2 C.F._4 della Giunta Provinciale dell'8.10.2021 (Reg. delib. N. 1628 – Prot. n. CIV 27/2021 SA), che si produce quale doc. 1, e come da mandato firmato digitalmente e prodotto in copia analogica su foglio separato e congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA pagina 1 di 11 E
(C.F. , in persona del sindaco pro tempore, con sede in Marzin (TN) – Controparte_3 P.IVA_2
Strada Dolomites n. 41, ed elettivamente domiciliata in – Via del Brennero n. 139 presso lo CP_1 studio dell'avv. Andrea Girardi (C.F. che la rappresenta e difende in forza della C.F._5 procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
IN PUNTO: responsabilità ex art 2051 c.c. o ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE
Nel merito – in via principale
Accertarsi e dichiararsi la responsabilità della in persona del suo Controparte_1 presidente pro tempore, per il sinistro di cui all'esposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. e conseguentemente condannarsi la stessa in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali ed extrapatrimoniali patiti dal signor che si quantificano in € 19.868,00 ovvero in quella diversa, maggiore o Parte_1 minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 29.09.2020 al saldo effettivo.
Nel merito – in via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni svolte in via principale, salvo gravame, accertarsi e dichiararsi la responsabilità della Controparte_1 in persona del suo presidente pro tempore, per il sinistro di cui all'esposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c., che impone l'osservanza del principio del neminem ledere e, conseguentemente condannarsi la stessa in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dal signor che si quantificano in Parte_1
€19.868,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 29.09.2020 al saldo effettivo.
Nei confronti del terzo chiamato e in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra rassegnate, condannarsi la e il in solido tra loro, ovvero ciascuno per la Controparte_1 Controparte_4 rispettiva quota e fonte di responsabilità, così come risulterà accertata in corso di causa, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali ed extra patrimoniali patiti dal signor Parte_1 all'esito del sinistro di cui in narrativa, danni che prudentemente si quantificano in € 19.868,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria del 29.09.2020 al saldo effettivo.
In ogni caso: spese e compensi della presente causa integralmente rifusi.
pagina 2 di 11 CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
Nel merito in principalità:
-respingersi la domanda attorea perché infondata;
-con rifusione di spese, e competenze di lite.
Nel merito in via subordinata: per la denegata ipotesi di ritenuta responsabilità della nella produzione Controparte_1 dell'evento, accertarsi la concorrente responsabilità dell'attore, da determinarsi in misura maggioritaria.
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle circostanze di cui alle pagg.
2-4 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd. 28.04.2022.
Si indica a teste il vice – capo squadra e il responsabile di settore geom. Testimone_1 Tes_2
c/o Servizio Gestione Strade Via Gazzoletti n. 33 – 38122 . CP_1
CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA
-In via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
-In via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro;
-In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 18.06.2021, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la , chiedendo accertarsi e dichiararsi la responsabilità di Controparte_1 quest'ultima in ordine al sinistro verificatosi in data 25.07.2020 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. e conseguentemente condannarsi la convenuta a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non, quantificati in € 19.868,00, ovvero nella somma accertata in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal 29.09.2020 al saldo effettivo;
in subordine formulava domanda risarcitoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c. nella misura sopra indicata;
spese di giudizio rifuse.
Esponeva in particolare l'attore a sostegno delle domande formulate: 1) che alle ore 23,07 dd. 25.07.2020 il alla guida della propria autovettura Nissan Quasqai tg FY466WN, transitava, Pt_1 in compagnia della moglie , della figlia e di sulla S.S. Parte_2 Parte_3 Controparte_5
48 delle Dolomiti proveniente da Moena e diretto a Canazei;
2) che giunto alla progressiva chilometrico 60+600 su un tratto di strada non illuminato, l'attore impattava contro un masso presente sulla carreggiata, per poi fermarsi pochi metri più avanti;
3) che usciva dall'autovettura per pagina 3 di 11 constatare i danni e per rimuovere il masso dalla sede stradale, allorquando, dall'opposto senso di marcia, sopraggiungeva un'autovettura Toyota Rav 4 condotta da tale , la quale impattava Persona_1 anch'essa contro il predetto ostacolo, come rilevato dai Carabinieri intervenuti in loco (v. docc. 1-2); 4)che risultando la vettura inutilizzabile a causa dell'impatto, il contattava l'assistenza Pt_1
Nissan ed il carro attrezzi di Autonuova di Cavalese, il quale provvedeva al trasporto del mezzo presso la concessionaria Nissan di Faedo (TN), Rotalnord Auto;
5) che pur non riportando i passeggeri alcuna conseguenza di danno, l'autovettura, per effetto dell'impatto, subiva il danneggiamento del paraurti anteriore e delle componenti in plastica sottostanti il motore, nonché la perdita di liquido da quest'ultimo, danni quantificati nel preventivo redatto da Rotalnord Auto in € 13.507,72 (v. docc. 3-
4); 6) che consentendo la gravità dei danni una riparazione immediata, il , non disponendo Pt_1 di altro mezzo, si vedeva costretto per la prima settimana successiva al sinistro a noleggiare un'autovettura per far fronte alle proprie esigenze lavorative e di vita quotidiana (v. doc. 5); 7) che il provvedeva a far riparare l'autovettura, sostenendo una spesa pari ad € 17.188,75, come Pt_1 da fattura Rotalnord Auto n. 5044/6 dd. 21.12.2020 (v. doc. 6); 8) che l'attore aveva diritto, oltre alla liquidazione del danno per la totalità delle riparazioni, anche al risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico in relazione alla durata dell'indisponibilità dell'autovettura quantificato in € 1.679,99 (v. doc.5), oltre alle spese necessarie per il rientro alla propria abitazione dopo il sinistro, per il ritiro dell'auto sostitutiva presso la e per la riconsegna di tale autovettura ed il ritiro Controparte_6 del proprio veicolo una volta riparato, quantificate nell'ulteriore importo di €1.000,00; 9) che la richiesta risarcitoria formulata dall'attore, a mezzo del proprio legale, dapprima con pec dd. 29.07.2020 e, quindi, con pec dd. 18.08.2020 (v. docc. 7-10), veniva riscontrata in data 21.08.2020 dalla Provincia Autonoma di , la quale comunicava che le richieste di risarcimento danni CP_1 pervenute in data 30.07.2020 e 19.08.2020 erano state inoltrate alla compagnia assicurativa
[...] con sede in (v. doc. 11); 10) che con mail dd. 14.09.2020 Controparte_7 CP_1 detta compagnia assicurativa richiedeva tutta la documentazione relativa al sinistro, cui provvedeva il legale attoreo con molteplici invii (v. doc. 12); 11) che nonostante il lungo tempo trascorso nulla era stato corrisposto all'attore.
Costituitasi con comparsa in data 13.10.2021 la , nell'eccepire il difetto Controparte_1 di legittimazione passiva in quanto “il muretto sovrastante la predetta carreggiata dal quale l'attore asserisce essersi staccato il sasso in questione non è di proprietà della provincia Autonoma di , CP_1 ma è di proprietà del ” e comunque il difetto dei presupposti fondanti Controparte_8 qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta in ordine all'occorso, chiedeva, nel merito in principalità, respingersi la domanda attorea in quanto infondata;
spese di giudizio rifuse;
in via subordinata, un' ipotesi di ritenuta responsabilità della convenuta, accertarsi la concorrente responsabilità dell'attore, da determinarsi in misura maggioritaria.
A seguito di chiamata di terzo dell'attore, autorizzata dal G.I. con ordinanza dd. 04.11.2021, si costituiva il con comparsa dd. 04.02.2022, il quale, nel contestare in punto ?? la Controparte_8 domanda attorea, ritenendo che la condotta del danneggiato aveva assunto un'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento lesivo, tale da integrare un caso fortuito, nonché la pagina 4 di 11 quantificazione delle voci di danno così come operata dall'attore, chiedeva, in via principale, il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, ridurre il risarcimento eventualmente spettante all'attore, tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del concorso di colpa dello stesso nella causazione del sinistro;
spese di giudizio rifuse.
A seguito di ordinanza istruttoria dd. 13.07.2022, venivano assunti alle udienze dd.23.12.2022, 12.04.2023 e 02.10.2023, oltre all'interrogatorio formale dell'attore, n. 2 testi di parte attorea, n. 2 testi di parte convenuta ed un teste di parte terza chiamata.
Con ordinanza dd. 14.07.2023 il G.I. ammetteva la C.T.U. dedotta dall'attore e, per l'effetto, nominava quale C.T.U. il sig. , a cui poneva i quesiti ivi formulati. Persona_2
All'udienza dd. 31.01.2024 il G.I., su concorde richiesta delle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza dd. 27.11.2024 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art.190 cpc.
Ciò premesso, le domande attoree vanno accolte in termini di seguito esposti.
Invero, quanto alla ricostruzione del sinistro vale richiamare quanto accertato dal nominato C.T.U. sulla scorta dei rilievi eseguiti dai carabinieri intervenuti in loco nell'immediatezza dell'occorso (v. docc. 1), 2), 3) e 13) parte attorea), di cui si dà certezza nell'elaborato peritale dd.24.11.2023: “Il giorno 25 luglio 2020, alle ore 23.07 circa, il Signor alla guida della proopria Parte_1 autovettura Nissan Qashqai targata FY466WN transitava in compagnia della moglie signora Pt_2
, della figlia signora e del signor sulla strada statale 48 delle
[...] Parte_3 Controparte_5 dolomiti proveniente da Moena e diretto verso Canazei. Giunto al km 60+600 lungo un tratto non illuminato, il signor impattava contro un sasso presente sulla carreggiata fermandosi pochi Pt_1 metri più avanti senza avere possibilità e tempo di evitare il masso.
Nel mentre che il Signor usciva dall'autoveicolo per constatare i danni e per rimuovere il Pt_1 mezzo dalla sede stradale dal senso di marcia opposto sopraggiungeva un'autovettura Toyota Rav 4 condotta dalla signora (di proprietà del marito ) che impattava anch'essa _9 CP_10 contro l'ostacolo citato presente sulla sua corsia di marcia di pertinenza subendo danni materiali al veicolo da lei condotto. Arrestava immediatamente il veicolo e chiamava il signor , suo Testimone_3 amico.
Presente in qualità di passeggero la figlia di anni 8. Il signor diceva che, Persona_3 Pt_1 alla vista del veicolo Rav 4 presente dal senso opposto, tentava di segnalare il pericolo, invano.
I militari intervenuti sul luogo del sinistro dopo aver effettuato delle verifiche sul costone adiacente la corsia di marcia Canazei – Moena e dopo aver percorso a piedi il costone erboso e raggiunto un pagina 5 di 11 Pianoro vicino alla boscaglia constatavano la presenza di un muretto composto da massi della stessa specie di quello rinvenuto sulla sede stradale.
Inoltre, a ridosso del muretto di cui sopra, nel manto erboso, notavano un altro masso distaccatosi.
La strada provinciale nella zona oggetto del sinistro, percorsa dalle autovetture coinvolte nell'evento dannoso del 25.07.2020, è risultata completamente priva di strutture architettoniche idonee a mantenere intatta la carreggiata da pericoli di caduta massi e priva di illuminazione” (v. pag. 14
C.T.U.).
Preme sottolineare che la riferita assenza di illuminazione pubblica sul tratto di strada interessata dal sinistro ha trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi ud. Testimone_4
23.12.2022 ( “Ricordo che il tratto di strada era buio. Non ricordo illuminazione artificiale”) CP_5 ud. 23.12.2022 (“non era illuminato”), ud. 23.12.2022 (“… non viè
[...] Testimone_1 illuminazione”), ud. 12.04.2023 8” Nel punto preciso (ovvero al km. 60+600) la strada non Parte_4
è illuminata, essendo il tratto di strada in questione fuori dal centro abitato”) e ud. Controparte_11
02.10.2023 (“Vi è un tratto precedente che non è illuminato (tra e )”. Per_4 Per_5
In punto di diritto si rammenta che la strada su cui si è verificato il sinistro è di proprietà dello Stato e nella custodia della , come si evince dal D. L.vo n. 320/1997, in forza del Controparte_1 quale sono state delegate a decorrere dal 01.07.1998 alle province autonome di e Bolzano le CP_1 funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) , ivi comprese quelle di cui al D. L.vo n. 143/1994, escluse le autostrade.
A conferma di ciò nel sito istituzionale della si legge che la stessa, Controparte_1 tramite il Servizio Gestione Strade “provvede alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria nelle strade provinciali, nelle strade statali oggetto della delega di cui al decreto, nel
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 381 come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 320, nonché all'assunzione in manutenzione delle strade comunali” (v. doc. 15) parte attorea).
A ciò si aggiunga che l'art. 14 co. 1 C.d.S. stabilisce che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla opposizione e manutenzione della segnaletica prescritta” e che l'art. 30 co. 4 C.d.S. pone a carico dell'ente proprietario della strada la costruzione o la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle stesse.
Per analogia tali disposizioni si applicano anche a carico dell'ente cui è demandata la gestione, ovvero alla , per quanto attiene al caso di specie. Controparte_1
pagina 6 di 11 Ciò posto, avendo gli enti proprietari e quelli cui sono demandate le funzioni in materia di viabilità stradale precisi obblighi di manutenzione delle strade e delle loro pertinenze, essi assumono la qualifica di “custodi”, la cui condotta è disciplinata dall'aart. 2051 c.c., secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
A tal riguardo giova rammentare che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettiva e non si fonda su una presunzione di colpa, ma sul mero rapporto di custodia;
pertanto perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della stessa e senza che solevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza;
il nesso di causalità deve essere escluso quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito. Sia l'accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva che quello in ordine all'intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni … che, come tali, sono riservate al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici” (v. Cass. nn. 5741/2009, 4279/2008, 20317/2017 e 20427/2008).
Ed ancora: “L'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un effettivo potere fisico, che implica il governo, l'uso della cosa e il potere di escludere i terzi del contatto con la cosa, a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non lesivi danno ad altri …. La nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro conto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta” (v. Cass. nn. 479/2008,
26086/2005 e 15429/2004).
Sotto il profilo probatorio la Suprema Corte ha affermato che “Giova sull'attore – che agisce per il risarcimento dei danni. L'onere di fornire la prova dell'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode e dell'obbligo di questi di vigilarla e ??? il controllo, mentre resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, inteso nel senso più ampio comprensivo cioè anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato. Il fatto del terzo e la colpa del danneggiato, infatti, intanto escludono la responsabilità del custode in quanto intervengono, nella ??? dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e inevitabilità …” (v. Cass. nn. 15383/2006,
20359/2005 e 2062/2004).
In termini analoghi Cass. n. 8811/2020, secondo cui “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ???? al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire pagina 7 di 11 e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. Della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso”.
Orbene, alla luce degli enunciati principi, la situazione di obiettivo pericolo avrebbe dovuto imporre alla , custode della strada in quanto gestore l'adozione di qualsivoglia Controparte_1 misura idonea a scongiurare un potenziale pericolo per gli utenti della stessa, garantendo quindi che il transito potesse avvenire in condizioni di sicurezza, sia per i mezzi che per le persone.
Ed in effetti, per quanto si evince dall'elaborato peritale e dai rilievi dei Carabinieri, il sinistro per cui è causa, verificatosi al km. + della S.S. 48 alle ore 23,07 dd. 25.07.2020, è stato determinato dall'impatto dell'autovettura condotta dal “contro un masso presente sulla carreggiata”, precipitato Pt_1 sulla carreggiata da “un muretto composto da massi della stessa specie di quello rinvenuto sulla sede stradale”, posto “sul costone adiacente la corsia di marcia Canazei-Moena” (v. pag. 14 C.T.U. e docc.
1), 2), 3), e 13) parte attorea).
Né vale sostenere da parte della convenuta , al fine di esimersi da Controparte_1 qualsivoglia responsabilità in ordine all'occorso, che “Dagli accertamenti eseguiti per conto della deducente amministrazione è emerso che il muretto sovrastante la predetta carreggiata dal quale l'attore asserisce essersi staccato il sasso in questione non è di proprietà della Controparte_1
, ma è di proprietà del di Morrin, come da estratto catasto fondiario, e allegate
[...] CP fotografie ritraenti il punto di distacco e lo stato dei luoghi, che si produce (doc. 2)… Non vi sono dubbi: il muretto sovrastante la carreggiata dal quale asserisce essersi staccato il masso in questione è pertanto di pertinenza del che ne cura anche la manutenzione. Da quanto sin qui dedotto è CP evidente che spetta al , la custodia, la manutenzione e la vigilanza del luogo di cui è Parte_5 causa. Di conseguenza alcuna responsabilità può essere attribuita all'ente odierno convenuto, essendo al contrario unico responsabile del sinistro il ” (v. pagg.
3-4 comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta).
Orbene, l'eccepito difetto di legittimazione passiva in capo alla P.A.T. si rivela infondato.
Invero, se è ben vero che la convenuta ha predisposto sul tratto di strada interessato dal sinistro apposita segnaletica (v.pag. 5 comp. Cit.) ed ha disposto periodici interventi in loco da parte del personale di sorveglianza, è altrettanto vero che tale attività non consentono di escludere in capo alla stessa, quale gestore della strada, la responsabilità ex art. 2051 c.c.
In effetti, prescindendo dall'identità del soggetto proprietario del muretto, da cui, secondo gli accertamenti svolti dai Carabinieri, è precipitato il masso che ha cagionato il sinistro (v. doc. 13) parte attorea) e del soggetto tenuto alla sua manutenzione, ciò che rileva nel presente giudizio è che “La strada Provinciale nella zona oggetto del sinistro, percorsa dalle autovetture coinvolte nell'evento dannoso del 25 luglio 2020, è risultata completamente prova di strutture architettoniche idonee a pagina 8 di 11 mantenere intatta la carreggiata da pericoli di caduta massi e priva di illuminazione” (v. pag. 14 C.T.U.
e docc. 1), 2), 3) e 13) parte attorea).
Si rammenta che la responsabilità ex art. 2051 c.c., configurabile nella fattispecie in esame in capo alla convenuta, non è esclusa nel caso in cui l'evento lesivo patito dell'utente della strada sia diretta conseguenza dell'omessa o inadeguata manutenzione di fondi e/o manufatti di terzi.
Sul punto vale richiamare Cass. n. 23562/2011, secondo cui “In tema di circolazione stradale e dovere primario dell'ente proprietario della strada (e dell'ANAS, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivi trova origine nella cattiva o emessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza”.
Quanto al nesso di causalità tra le conseguenze di danno riportate dall'autovettura del e la Pt_1 cosa in custodia, la cui sussistenza risulta contestata dalla convenuta (v. pag. 2 comp. Concl. dd.
24.01.2025), preme evidenziare, sulla scorta dell'elaborato peritale e dei rilievi eseguiti dai Carabinieri intervenuti in loco nell'immediatezza (v. doc. 13) parte attorea), che la , Controparte_1 in spregio agli specifici obblighi che l'ordinamento impone all'ente proprietario o gestore della rete viaria nazionale, non ha posto in essere, nel tratto stradale interessato dal sinistro, vi è i presidi necessari ad impedire il precipitare di sassi sulla carreggiata, né l'illuminazione che avrebbe consentito di percepire il pericolo – costituito dalla presenza del masso sulla sede stradale – e quindi di evitarlo.
Ne consegue che l'affermazione di parte convenuta, secondo cui “il tratto di strada ??? del sinistro era datato il giorno del fatto (25.07.2020) di illuminazione artificiale funzionante” (v. pag. 6 comp. , Pt_6 risulta smentito dagli accertamenti svolti dagli operanti e dalle testimonianze rese (v. supra).
Quanto all'affermazione della P.A.T. “di avere effettuato anche il giorno del sinistro i controlli di sorveglianza e monitoraggio della strada in questione” (v. pag. 4 comp. Concl.), preme evidenziare che i testi di parte convenuta non si sono dimostrati in grado di confermare detta circostanza, in quanto sia il teste che il teste , entrambi di parte convenuta, hanno dichiarato, Testimone_1 Tes_2 rispettivamente, alle udienze dd. 23.12.2022 e 12.04.2023, in relazione al cap. 3), di non aver preso parte alla verifica, asseritamente avvenuta alle ore 16,00 dd. 24.07.2020, limitandosi a riferire di aver appreso dell'assenza di anomalie da altri.
Quanto all'assunto del terzo chiamato, secondo cui “Il danneggiato inoltre poteva evitare il sinistro de quo se avesse osservato le norme che regolano la circolazione stradale, oltre alla sua negligenza e disattenzione nel transitare nel luogo in questione ad elevata velocità in presenza di curve, tanto da pagina 9 di 11 non avvedersi in tempo della presenza del presunto ostacolo” (v. pag. 2 comp. Concl. dd. 27.01.2025),
è agevole osservare che quanto affermato dal è privo del benchè minimo riscontro CP_12 probatorio.
Anzi, dall'espletata istruttoria è emerso: 1) che il sinistro si è verificato alle ore 23.07 circa su una strada priva di fonti di illuminazione ed in una località sconosciuta al danneggiato giacché posta a circa km. 100 dalla propria abitazione sita in AN (VE) (v. doc. 17); 2) che, come si evince dalla documentazione fotografica allegata al rapporto dei Carabinieri, il masso presentava modeste dimensioni ed aveva una collocazione, nell'oscurità, simile a quella della sede stradale (v. doc. 2) parte attorea – foto nn. 2), 3) e 5)), tant'è che la presenza dello stesso non era stata percepita da _9
,la quale percorreva la medesima strada in direzione opposta, nonostante le segnalazioni poste in
[...] essere dal medesimo (v. pag. 2 doc. 13) parte attorea). Pt_1
Indefinitiva, in punto “au”, ferma la responsabilità della in ordine al Controparte_1 sinistro per le ragioni ampiamente esposte, risulta altresì privata la corresponsabilità del CP
, proprietario del muretto sovrastante la carreggiata, da cui porrebbe essersi staccato il masso
[...] in questione – come si evince dall'astratto catasto fondiario e dalle allegate fotografie (v. doc. 2)
P.A.T.), nonché dalla missiva dd. 19.05.2021 (v. doc. 3) P.A.T.), con cuui Servizio Gestione Strade invitava il a provvedere alla messa in sicurezza di detto manufatto -, stanti le Controparte_8 evidenti carenze manutentive del medesimo e segnatamente l'omessa adozione di qualsivoglia misura idonea per scongiurarne il crollo e/o il cedimento.
In relazione all'entità del danno patito dall'attore in conseguenza dell'occorso, preme evidenziare che già in allegato all'atto introduttivo del giudizio l'attore ha prodotto sia la fattura Rotalnord n. 5044/6 dd. 21.12.2020 relativa alle riparazioni del veicolo (v. doc. 6), sia la fattura Rotal nord n. 173/5 dd.
10.09.2020 relativa al noleggio di un'autovettura sostitutiva (v. doc. 5).
Quanto alla prima, emessa per l'importo di €17.188,75, comprensivo di IVA, il C.T.U. in sede di conclusioni ha affermato che “le riparazioni eseguite dalla (n. fattura n. Controparte_13
5044/6 dd. 21.12.2020 – doc. 6) parte attorea) in conseguenza del sinistro verificatosi il 25.07.2020 h. 23.00 circa al km 60+600 della S.S. 48, e dai prezzi praticati nell'occasione della concessionaria Nissan di Cavalese (TN) sono da ritenere nel complesso congrue” (v. pag. 20 C.T.U.).
Quanto all'ulteriore voce di danno, il C.T.U. si è espresso nei seguenti termini: “il costo di noleggio dell'autovettura sostitutuva Nissan Qashqai tg. GA281ZX per 28 giorni (v. fattura n. 173/5 dd.
10.09.2020 – doc. 5) parte attorea comprende non solo il fermo tecnico ma anche il fermo del veicolo dovuto a circostanze estranee alla riparazione tant' court. Si confermano giorni 5 riferito al fermo tecnico e si rimanda all'equo apprezzamento del Giudice il parere in merito ai tempi da considerare in relazione al fermo totale del veicolo dovuto da cause estranee ai meri tempi necessari per la riparazione del danno (circostanza di carattere giuridico)” (v. pag. 20 cit.).
pagina 10 di 11 Afferma sul punto l'attore che “Indipendentemente dai reali tempi di riparazione del veicolo – che il
C.T.U. stima in 5 giorni – è certo che gli interventi necessari al ripristino del mezzo danneggiato furono rallentati dal forte ritardo con cui taluni pezzi di ricambio (in particolare il cambio) giunse all'officina
Rotalnord. Detta circostanza rese necessario l'affitto di una vettura sostitutiva per 28 giorni il che comporto per il sig. ulteriori oneri per il complessivo ammontare di € 1.679,99 (cfr. doc. 5)” Pt_1
(v. pag. 15 comp. Concl. dd. 16.12.2022, rectius 16.12.2024).
In definitiva la convenuta ed il terzo chiamato sono tenute al pagamento in favore dell'attore, della somma complessiva di €17.488,74, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal 29.09.2020 (data di ricezione della missiva sub doc.
12) parte attorea / e sono il saldo effettivo.
Tuttavia, non avendo trovato riscontro tale assunto né documentalmente, né in sede testimoniale, tale voce di danno va liquidata alla stregua di quanto accertato dal C.T.U., ovvero del tempo necessario per l'esecuzione delle riparazioni, quantificato in 5 giorni.
Ne consegue che, avendo quantificato il costo relativo a 28 giorni di noleggio in complessivi €
1.679,99, va riconosciuto all'attore l'importo di € 299.99, comprensivo di IVA.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, e di C.T.U. vanno poste a carico della convenuta e del terzo chiamato, in solido.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, il tribunale di Trento così provvede:
-accertata e dichiarata la corresponsabilità della , in persona del Controparte_1
Presidente pro-tempore, e del , nella persona del Sindaco pro-tempore, nella Controparte_8 causazione del sinistro verificatosi in data 25.07.2020 sulla S.S. 48; condanna i medesimi in solido al risarcimento dei danni patrimoniali patiti da , che liquida, in favore di quest'ultimo, Parte_1 in complessivi €17.488.74 IVA inclusa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal
29.09.2020 (v. doc. 12) attore) e sino al saldo effettivo;
-condanna la convenuta ed il terzo chiamato, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio sostenuto dall'attore, che liquida in complessivi €7.695,32, di cui € 7.431,32 aumentati del 30% ex art. 4 co. 2
D.M. 55/2024 per compensi professionali (€ 875,00 per fase di studio, €740,00 per fase introduttiva,
€2.400,00 aumenti del 50% ex art. 4 co. 5 lett. c) D.M. 55/2014 per fase istruttoria, € 1.701,00 per fase decisionale) ed €264,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori;
-pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico della convenuta e del terzo chiamato, in solido.
Trento, 19.03.2025 Dott. M. Morandini
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