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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/07/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 2 aprile 2025, iscritta al n. 825 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
[...]
[...] nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Vittorio Veneto n. 28, presso lo studio dell'Avv. Antonio Maria Carnassale che li rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successivo scioglimento del ma- trimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate il 27 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 Parte_2
corso per la loro separazione personale e per lo scioglimento del matrimonio civile, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 30 gennaio 2016 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Vitorchiano (VT), parte I, n. 1); che dalla loro unione è nato il figlio a Viterbo il 16 marzo 2016; che Persona_1
la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono ricon- ciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il periodo della separazione sia il pe- riodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. Quanto al figlio minore accogliere il concordato regime di affidamento condi- viso ad entrambi i genitori, con adozione del regime di frequentazione e di riparti- zione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore secondo il piano genitoriale qui dedotto. Il figlio sarà collocato a settimane alternate presso i due genitori e ciascuno, durante il periodo di rispettiva permanenza, si impegnerà ad accompagnare/riprendere il figlio a scuola, alle attività extrascolastiche, dal pediatra e/o alle visite mediche specialistiche. I giorni di permanenza con i genitori nei pe- riodi di vacanza dalla scuola e le relative villeggiature saranno organizzati dagli istanti entro il 31 maggio di ogni anno in base alle giornate e alla durata delle ferie di ciascun genitore.
2. Le parti hanno concordato in ordine agli oneri di mantenimento del figlio un assegno, quale contributo al mantenimento da parte del sig. a Parte_2
favore della sig.r nella misura di euro 450,00 mensili, importo aggior- Parte_1
nato annualmente su base Istat, da versarsi entro il giorno 27 di ogni mese, e ripar- tizione paritetica al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo del
11/09/2018 adottato dal Tribunale di Viterbo che le parti dichiarano di conoscere e accettare.
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
3. L'assegno unico percepito dall'Inps per il figlio verrà riscosso totalmente dalla sig.r e rimarrà nella sua completa disponibilità. Parte_1
4. Il patrimonio mobiliare cointestato e composto da titoli/buoni per complessivi €
80.000,00 e dal conto corrente, sempre cointestato, con saldo ad oggi pari ad €
13.000,00, verrà diviso equamente tra i ricorrenti al 50%.
5. La casa familiare, sita in Viterbo via Monte Santo n. 9, di intera proprietà del sig.
, rimarrà nella titolarità e disponibilità esclusiva di quest'ultimo. Parte_2
6. La sig.r rinuncia al diritto di abitazione senza alcun corrispettivo”. Parte_1
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio, quando saranno maturate le relative condizioni dell'azione (procedi- bilità della domanda e passaggio in giudicato della sentenza di separazione dei co- niugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Vitor- chiano (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 2 aprile 2025, iscritta al n. 825 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
[...]
[...] nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Vittorio Veneto n. 28, presso lo studio dell'Avv. Antonio Maria Carnassale che li rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successivo scioglimento del ma- trimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate il 27 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 Parte_2
corso per la loro separazione personale e per lo scioglimento del matrimonio civile, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 30 gennaio 2016 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Vitorchiano (VT), parte I, n. 1); che dalla loro unione è nato il figlio a Viterbo il 16 marzo 2016; che Persona_1
la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono ricon- ciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il periodo della separazione sia il pe- riodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. Quanto al figlio minore accogliere il concordato regime di affidamento condi- viso ad entrambi i genitori, con adozione del regime di frequentazione e di riparti- zione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore secondo il piano genitoriale qui dedotto. Il figlio sarà collocato a settimane alternate presso i due genitori e ciascuno, durante il periodo di rispettiva permanenza, si impegnerà ad accompagnare/riprendere il figlio a scuola, alle attività extrascolastiche, dal pediatra e/o alle visite mediche specialistiche. I giorni di permanenza con i genitori nei pe- riodi di vacanza dalla scuola e le relative villeggiature saranno organizzati dagli istanti entro il 31 maggio di ogni anno in base alle giornate e alla durata delle ferie di ciascun genitore.
2. Le parti hanno concordato in ordine agli oneri di mantenimento del figlio un assegno, quale contributo al mantenimento da parte del sig. a Parte_2
favore della sig.r nella misura di euro 450,00 mensili, importo aggior- Parte_1
nato annualmente su base Istat, da versarsi entro il giorno 27 di ogni mese, e ripar- tizione paritetica al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo del
11/09/2018 adottato dal Tribunale di Viterbo che le parti dichiarano di conoscere e accettare.
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
3. L'assegno unico percepito dall'Inps per il figlio verrà riscosso totalmente dalla sig.r e rimarrà nella sua completa disponibilità. Parte_1
4. Il patrimonio mobiliare cointestato e composto da titoli/buoni per complessivi €
80.000,00 e dal conto corrente, sempre cointestato, con saldo ad oggi pari ad €
13.000,00, verrà diviso equamente tra i ricorrenti al 50%.
5. La casa familiare, sita in Viterbo via Monte Santo n. 9, di intera proprietà del sig.
, rimarrà nella titolarità e disponibilità esclusiva di quest'ultimo. Parte_2
6. La sig.r rinuncia al diritto di abitazione senza alcun corrispettivo”. Parte_1
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio, quando saranno maturate le relative condizioni dell'azione (procedi- bilità della domanda e passaggio in giudicato della sentenza di separazione dei co- niugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Vitor- chiano (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4