TRIB
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 07/08/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII VVAASSTTOO
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabrizio Pasquale, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nel procedimento civile iscritto al n. 503/2020 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.) MOBILIARE;
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FANGHELLA MARCO, presso il cui studio, con sede in Casalbordino (CH), alla Via A.
Vespucci n. 18, è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE
E
(c.f./p.iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MANZI ANGELO, presso il cui studio, con sede in Gessopalena (CH), al Vico Calvario n. 4, è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
FATTO
1. ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la Parte_1 TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2
[...]
[...]
[...]
[...]
[...] per opporsi all'atto di precetto da questa notificatogli in Controparte_2
data 05/06/2020, per il complessivo importo di € 28.661,54, oltre interessi e spese accessorie, sulla scorta di n. 9 titoli cambiari di vario importo.
A sostegno della opposizione, il ha dedotto che: 1) le cambiali sarebbero affette Pt_1
da un vizio di regolarità formale, derivante dall'omesso assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per legge, che priverebbe, a suo dire, i titoli cambiari dell'efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.; 2) il precetto emesso in virtù dei menzionati titoli sarebbe, conseguentemente, nullo;
3) in ogni caso, il rapporto giuridico sottostante alla emissione dei titoli cambiari in contestazione non sussisterebbe, dal momento che, a suo dire, egli avrebbe sottoscritto le cambiali quale mero fideiussore della società (di cui il è socio, amministratore e legale Parte_2 Pt_1
rappresentante), a garanzia del pagamento del corrispettivo di una fornitura di carburante da parte della poiché, però, tale prestazione è rimasta Controparte_1
inadempiuta, non residuerebbe alcuna obbligazione in capo ad esso opponente.
Sulla base delle circostanze appena riferite, ha chiesto all'adito Parte_1
Tribunale di dichiarare la nullità e la inefficacia del precetto, stante l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, previa sospensione della efficacia esecutiva dei titoli cambiari sottesi al precetto oggetto di opposizione, il tutto
con vittoria di spese ed onorari di causa, “da distrarsi in favore del procuratore (…) antistatario”.
2. Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato il merito Controparte_1
delle deduzioni difensive addotte a sostegno della opposizione, precisando che la irregolarità fiscale riguarderebbe solo quattro dei nove vaglia cambiari posti a base del precetto e concludendo per il rigetto dell'opposizione, in ragione dell'assoluta
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto
Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 3 Setto re Civile
infondatezza della stessa.
3. La controversia, implicando esclusivamente la soluzione di questioni giuridiche, non ha necessitato di attività istruttoria, potendo essere decisa sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.
DIRITTO
1. L'opposizione è parzialmente fondata e merita di essere accolta per quanto di ragione.
2. Con il primo motivo di opposizione, l'opponente ha eccepito che gli effetti cambiari sarebbero viziati per mancato assolvimento dell'imposta di bollo, con conseguente perdita della loro caratteristica di titoli esecutivi.
L'art. 104, primo comma, del R.D. n. 1669/1933 (legge cambiaria) stabilisce che “la validità della cambiale e del vaglia cambiario, compresi quelli a vista o a certo tempo
vista, non è subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Essi, tuttavia, se non siano stati regolarmente bollati originariamente, o nel tempo
prescritto dalla legge, non hanno la qualità di titolo esecutivo”, precisando, al secondo comma, che “Il portatore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non
abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagato la relativa penalità”
La richiamata previsione normativa comporta, innanzitutto, la subordinazione dell'esercizio dei diritti cambiari inerenti al titolo alla regolarizzazione fiscale dello stesso, dovendosi, tuttavia, escludere che detta regolarizzazione sia condizione per l'esercizio di tutti gli altri diritti che dal titolo derivano e che si azionano al di fuori del processo: in caso contrario, infatti, si perverrebbe all'assurda conclusione che la cambiale fiscalmente irregolare non potrebbe essere girata e neppure presentata per l'accettazione o il pagamento, con palese violazione del principio in base al quale “la
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto
Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 4 Setto re Civile
validità della cambiale e del vaglia cambiario ... non è subordinata alla osservanza
delle disposizioni della legge sul bollo” (cfr., sul punto, Corte App. Milano 29.10.2004.
In arg., v. anche Cass. 27.2.1975, n. 790; Cass. 15.12.1960, n. 3253).
Inoltre, la irregolarità fiscale di un titolo cambiario, in caso di assenza o insufficienza originaria del bollo, sebbene non infici la validità del titolo e non pregiudichi la esperibilità degli atti di esercizio stragiudiziale dei diritti dallo stesso derivanti (quali la girata, la presentazione per l'accettazione o per il pagamento, la levata del protesto),
priva, tuttavia, il titolo medesimo dell'efficacia esecutiva, rendendolo fino alla sua regolarizzazione inidoneo ad essere azionato in sede giudiziaria [cfr., Cass., n.
11333/1995: “l'art. 104 L.C. dispone che l'inosservanza delle disposizioni sul bollo priva
la cambiale della sua efficacia di titolo esecutivo, ma non ne esclude la validità, né impedisce l'esercizio dei diritti cambiari una volta corrisposta la tassa dovuta e pagata
la relativa penalità”; ed ancora, “la cambiale priva di bollo o che non sia stata bollata nei termini di legge perde la qualità di titolo esecutivo, ma conserva ugualmente la sua
validità, fra cui la possibilità, che più interessa, per il portatore di esercitare i diritti cambiari una volta corrisposta la tassa sul bollo e la relativa penalità (art. 104 Legge
cambiaria)”].
Pertanto, la regolarità del bollo di una cambiale, onde riconoscerle la qualità di titolo esecutivo, deve essere valutata con riferimento alla data di negoziazione del titolo e non al momento in cui viene esercitata l'azione espropriativa.
Ne consegue che, una volta accertato che una cambiale non era in regola con il bollo secondo la legge applicabile nel momento in cui, mediante la consegna dall'emittente al prenditore, ne era avvenuta la negoziazione, non assume alcuna rilevanza, al fine di attribuirle la qualità di titolo esecutivo, la circostanza che la stessa sia conforme alla
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto
Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 5 Setto re Civile
disciplina dell'imposta sul bollo vigente all'epoca nella quale è stata promossa l'espropriazione forzata (cfr. Cass. 18 gennaio 1974, n. 151).
Nel caso al vaglio, la circostanza contestata da parte opponente circa la non regolare bollatura delle cambiali all'atto della loro emissione risulta pacifica, in quanto documentalmente provata dalla produzione in giudizio dei vaglia cambiari (allegati in copia fotostatica all'atto di precetto notificato: cfr., atto di citazione, doc. n.1): di questi, uno (con data di scadenza prevista per il pagamento 15/08/2019 e pari ad €
3.000,00) risulta azionato con bollo insufficiente e tre (con data di scadenza prevista per il pagamento, rispettivamente, 28/02/2020, 30/03/2020 e 30/04/2020, ciascuno pari ad € 3.000,00) risultano azionati con bolli recanti data successiva a quella di emissione dei titoli cambiari medesimi.
Sulla scorta di quanto precede, deve, dunque, dichiararsi l'insussistenza del diritto della di procedere ad esecuzione forzata limitatamente ai titoli cambiari Controparte_1
con data di scadenza prevista per il pagamento: 15/08/2019, 28/02/2020, 30/03/2020 e
30/04/2020, per un ammontare complessivo pari ad € 12.000,00.
3. Per quanto riguarda, invece, l'eccezione sollevata dall'opponente, in ordine alla insussistenza del rapporto giuridico sottostante alla emissione dei titoli cambiari in atti, giova ricordare quanto segue.
Nel caso in cui venga azionato un credito fondato su cambiale, una volta emesso o ceduto mediante girata il titolo, per la regola di cui all'art. 1988 c.c., ai fini dell'inversione dell'onere della prova, il portatore deve solo esibire il titolo, mentre il debitore cambiario è onerato della prova delle eccezioni fondate sul rapporto causale
(Cass., 11/07/2007, n. 15476). In conseguenza della astrazione processuale della causa
debendi (e del sotteso effetto di relevatio ab onere probandi in favore del creditore), il
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto
Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 6 Setto re Civile
destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria, mentre il debitore cambiario ha l'onere di dimostrare in giudizio la nullità o l'inesistenza del rapporto obbligatorio.
Ne consegue che, nel presente giudizio di opposizione a precetto, emesso in virtù di titoli esecutivi, ai quali è applicabile la regola di cui all'art. 1988 c.c., incombeva sull'opponente l'onere di provare i fatti in grado di togliere validità al rapporto fondamentale sottostante. Il invece, si è limitato a formulare doglianze del tutto Pt_1
inidonee a paralizzare la pretesa creditoria avversaria. Egli, infatti, ha meramente dedotto l'esistenza di un rapporto di fornitura di gasolio tra la società intimante e la società “ , di cui egli è amministratore e legale Parte_3
rappresentante, precisando che - in detta qualità - egli avrebbe sottoscritto gli effetti cambiari a garanzia del pagamento della fornitura medesima. Avendo eccepito l'inadempimento dell'obbligazione gravante sulla società intimante - la quale non avrebbe, a suo dire, consegnato la quantità di carburante pattuito – il ha Pt_1
sostenuto che il rapporto negoziale sottostante si sarebbe risolto, con conseguente estinzione della obbligazione da lui stesso garantita, senza però offrire il benché minimo supporto probatorio delle proprie allegazioni, non deponendo in tal senso la corrispondenza epistolare intercorsa tra le parti in giudizio e versata in atti.
Inconferenti, inoltre, appaiono le argomentazioni difensive dell'opponente a sostegno della natura fideiussoria della obbligazione su di lui gravante, in qualità di amministratore e legale rappresentante della società Parte_3
, dal momento che la costante giurisprudenza di legittimità e di merito – nel
[...]
silenzio di una specifica disciplina sulla emissione di titoli cambiari da parte di enti diversi dalle persone fisiche - superando la previsione dell'art. 8 l.camb., a norma del quale “ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto
Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 7 Setto re Civile
colui che si obbliga (…)”, esige che la cambiale (così come l'assegno bancario) rechi il timbro dell'ente e la sottoscrizione della persona fisica che ha il potere di obbligarlo, con la menzione della qualifica (Corte App. Salerno, 11.2.2002; Corte App. Milano,
18.8.2000; Cass., 28.6.1988, n. 4367; Cass., 15.10.1999, n. 11621; Trib. Verona,
29.10.1997; Trib. Roma, 6.10.1997; Trib. Napoli, 10.6.1997; Corte App. Catania,
3.10.1997; Trib. Milano, 29.4.1994).
Conseguentemente, ove manchi la contemplatio domini, come nel caso al vaglio,
l'obbligazione cambiaria si ritiene assunta dalla persona fisica che l'ha materialmente sottoscritta, al pari del rappresentante senza poteri o di chi li abbia ecceduti (cfr., art. 11 l. camb.).
A prescindere dal predetto rilievo, giova evidenziare che il per un verso, non ha Pt_1
offerto alcuna dimostrazione dell'esistenza di un presunto contratto di fideiussione tra se stesso e la e, per altro verso, ha sottoscritto le Parte_3
cambiali poste a fondamento del precetto opposto in veste di obbligato cambiario principale e non di mero avallante.
Ne consegue che è completamente destituita di fondamento giuridico l'argomentazione difensiva dell'opponente circa l'assimilazione della posizione dell'avallante cambiario a quella del fideiussore, al fine di poterne dedurre la facoltà (invero insussistente) per l'avallante cambiario di opporre al possessore della cambiale tutte le eccezioni proponibili da parte del fideiussore.
4. Alla luce delle considerazioni esposte, considerata la parziale fondatezza dell'opposizione (sia pure limitatamente al motivo relativo alla validità delle cambiali con data di scadenza prevista per il pagamento: 15/08/2019, 15/08/2019, 28/02/2020,
30/03/2020 e 30/04/2020 e per un ammontare pari ad € 12.000,00), deve
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto
Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 8 Setto re Civile
conclusivamente dichiararsi l'insussistenza del diritto della di Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata per la contestata somma di € 12.000,00, con conseguente riduzione dell'efficacia del precetto per il corrispondente importo.
5. Quanto al regime delle spese processuali, considerata la misura della soccombenza reciproca delle parti, determinata dalla circostanza soltanto un motivo di opposizione è risultato fondato, esse devono essere compensate per il 50% e poste a carico della nella misura del restante 50%. Quanto alla Controparte_1
determinazione dell'importo, esse si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia, determinato avendo riguardo alla minore somma attribuita alla parte opposta rispetto a quella da essa domandata. In
particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n.
147 del 13.08.2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal
23.10.2022.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a precetto proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni diversa CP_1
richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione di cui in epigrafe per quanto di ragione;
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto
Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 9 Setto re Civile
DICHIARA che la non ha diritto di procedere ad esecuzione Controparte_1
forzata per le somme oggetto di contestazione, quantificate in € 12.000,00;
LIMITA, per l'effetto, l'efficacia del precetto opposto alla somma di € 16.661,54;
CONDANNA al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1
del 50% delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.016,78 (di cui € 97,50 per spese documentate, € 2.538,50 per compensi professionali ed € 380,78 per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
DICHIARA compensate le spese del presente giudizio tra le parti, per la residua misura del 50%;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
Così deciso in Vasto, 06/08/2025.
IL GIUDICE dott. Fabrizio Pasquale
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto
Il Giudice Istruttore