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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/12/2024, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI VITERBO SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di
-dott. Eugenio Maria Turco - PRESIDENTE
-dott.ssa Francesca Capuzzi – GIUDICE
-dott. Paolo Bonofiglio - GIUDICE REL.EST. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. 1063/2024, avente per oggetto: affido e mantenimento minori;
promossa da:
- ( , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giuseppe Mazzotta
( ) come da procura in atti;
Email_1
RICORRENTE contro
- ( , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Emanuele Salerno
( ) come da Email_2 procura in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PM;
posta in decisione sulle conclusioni congiunte, come da verbale di udienza del 28/11/2024.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis e segg. cpc., Pt_1
ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli
[...]
nato il [...], e , nata il Persona_1 Per_2
16/10/2015, con collocazione prevalente presso la madre e permanenza presso di sé (in ipotesi del mancato rientro dei minori a Roma, in tesi concordato) come specificato nel ricorso stesso;
ha inoltre chiesto di stabilire il contributo di mantenimento a suo carico in euro 300,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Negando l'accordo sul trasferimento, ha CP_1 chiesto a sua volta l'affidamento condiviso e la collocazione dei minori presso di sé, domandando di regolare la visita paterna come da memoria di costituzione;
ha inoltre chiesto il contributo di euro 1.000,00 mensili per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre alla restituzione dell'assegno unico, indebitamente goduto da controparte negli anni 2020 e 2021.
Nella pendenza dei termini di rito, successivamente alla comunicazione al PM, è stata in via urgente autorizzata l'iscrizione scolastica della minore in accoglimento della richiesta della Persona_3 convenuta.
Dopo il deposito delle memorie integrative, sono state sentite le parti ed è stata formulata la proposta conciliativa, successivamente modificata ed assentita dalle parti stesse, nei termini di seguito riportati: “a) trasferimento della madre con i minori a Roma o zone limitrofe, entro l'inizio dell'anno scolastico 2025/2026; b) contributo fisso di euro
2 700,00 mensili per l'affitto di un'abitazione a Roma
o zone limitrofe (quale contributo la cui destinazione non è vincolante); c) contributo per il mantenimento ordinario di euro 150,00 per figlio e così per euro 300,00 mensili oltre alle spese straordinarie al 50%, d) contributo in via temporanea fino al trasferimento di euro 500,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) nelle more del trasferimento, permanenza infra-settimanale dei minori presso la madre, che trascorreranno con il padre due fine settimana consecutivi alternati ad uno della madre, con riaccompagno a carico di ciascuno al
50%; f) rilascio di garanzia a carico del per Pt_1 il pagamento dei canoni locativi;
g) versamento della cauzione fino ad euro 2.100,00 per la stipula della locazione, quale somma che verrà restituita integralmente alla sig.ra al termine della CP_1 durata contrattuale della locazione;
h) pagamento della somma almeno pari ad euro 2.600,00, o a quella maggior non impiegata per la cauzione, mediante due rate entro il termine finale del 15 settembre 2025;
i) regolazione della permanenza dei minori al rientro a Roma con collocazione prevalente presso la madre, fine settimana alternati e pomeriggi infra- settimanali nei seguenti termini: mediante due pomeriggi settimanali, individuati in maniera fissa, fino alle 21,00 al padre nelle settimane in cui il fine settimana è di permanenza della madre, un pomeriggio a settimana fino alle 21,00 quando il fine settimana è di spettanza del padre;
l) le vacanze scolastiche saranno divise equamente (50%), con in particolare il periodo estivo suddiviso in due metà,
3 senza rotazioni ogni due settimane. I calendari di festività saranno definiti con almeno due mesi di anticipo, modificabili solo per circostanze eccezionali;
i genitori si impegnano a mantenere un comportamento civile nei momenti di scambio, evitando urla e atteggiamenti aggressivi in presenza dei figli;
inoltre non potranno presentarsi a scuola o presso l'abitazione dell'altro al di fuori dei giorni stabiliti o senza preavviso, salvo stretta necessità
e con previo accordo”.
I procuratori delle parti hanno quindi formulato corrispondenti conclusioni congiunte.
Tanto premesso, va innanzitutto constatato che non sussiste contrasto sull'affidamento condiviso, secondo il regime stabilito in via ordinaria ex art. 337 bis e segg. cc..
Secondo l'accordo fra le parti, inoltre, i minori sono collocati presso la convenuta in Torre Alfina, trascorrendo con il padre due fine settimana consecutivi -alternati ad uno della madre- con riparto al 50% dell'impegno al trasferimento presso l'uno o l'altra; il contributo è stabilito in euro
500,00 complessivi (e quindi in euro 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Va poi dato atto dell'impegno della al suo CP_1 trasferimento con i minori “a Roma o zone limitrofe, entro l'inizio dell'anno scolastico 2025/2026”.
In tale diverso contesto, ferma la collocazione prevalente presso la madre, i minori staranno con il padre nei “fine settimana alternati e pomeriggi infra-settimanali nei seguenti termini: mediante due
4 pomeriggi settimanali, individuati in maniera fissa, fino alle 21,00 al padre nelle settimane in cui il fine settimana è di permanenza della madre, un pomeriggio a settimana fino alle 21,00 quando il fine settimana è di spettanza del padre”.
Sul piano economico, il contributo per il mantenimento ordinario sarà ridotto ad euro 150,00 per figlio, e così sino ad euro 300,00 mensili oltre alle spese straordinarie al 50%. Al contempo, il ricorrente si è impegnato al pagamento del
“contributo fisso di euro 700,00 mensili per l'affitto di un'abitazione a Roma o zone limitrofe
(quale contributo la cui destinazione non è vincolante)”, altresì provvedendo al rilascio della garanzia per i canoni locativi ed al versamento della cauzione fino ad euro 2.100,00 “quale somma che verrà restituita integralmente alla sig.ra al termine CP_1 della durata contrattuale della locazione”; il Pt_1 si è inoltre obbligato al pagamento della “somma almeno pari ad euro 2.600,00, o a quella maggior non impiegata per la cauzione, mediante due rate entro il termine finale del 15 settembre 2025”: tale complessiva regolamentazione è funzionale alla definizione transattiva della vertenza, rispetto alla domanda della di restituzione delle somme pari CP_1 all'assegno unico del 2020/2021.
I periodi festivi/extra-scolastici sono sin d'ora regolati nei seguenti termini: “l) le vacanze scolastiche saranno divise equamente (50%), con in particolare il periodo estivo suddiviso in due metà, senza rotazioni ogni due settimane. I calendari di festività saranno definiti con almeno due mesi di
5 anticipo, modificabili solo per circostanze eccezionali”; resta inoltre sempre attuale l'impegno
“a mantenere un comportamento civile nei momenti di scambio, evitando urla e atteggiamenti aggressivi in presenza dei figli;
inoltre non potranno presentarsi a scuola o presso l'abitazione dell'altro al di fuori dei giorni stabiliti o senza preavviso, salvo stretta necessità e con previo accordo”.
Ciò posto, non sussistono ragioni ostative all'accoglimento di tali conclusioni, in quanto conformi all'interesse della prole in assenza di contrarietà a norma imperativa.
Stante l'esito del giudizio, le spese restano integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dispone l'affido condiviso dei minori
[...]
nato il [...], e Persona_4 _3
, nata il [...], con collocazione
[...] prevalente presso la madre e CP_1 permanenza presso il padre come Parte_1 da accordo riportato in motivazione;
- pone a carico di l'obbligo di Parte_1 versare a il contributo pari ad CP_1 euro 250,00 per il mantenimento di ciascun figlio e così complessivamente la somma di euro
500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie, come da accordo riportato in motivazione;
6 - dà atto degli ulteriori impegni reciprocamente assunti come da accordo riportato in motivazione;
- compensa integralmente le spese del procedimento.
VITERBO, 3/12/2024
Il GIUDICE EST. Il PRESIDENTE
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Il TRIBUNALE DI VITERBO SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di
-dott. Eugenio Maria Turco - PRESIDENTE
-dott.ssa Francesca Capuzzi – GIUDICE
-dott. Paolo Bonofiglio - GIUDICE REL.EST. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. 1063/2024, avente per oggetto: affido e mantenimento minori;
promossa da:
- ( , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giuseppe Mazzotta
( ) come da procura in atti;
Email_1
RICORRENTE contro
- ( , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Emanuele Salerno
( ) come da Email_2 procura in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PM;
posta in decisione sulle conclusioni congiunte, come da verbale di udienza del 28/11/2024.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis e segg. cpc., Pt_1
ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli
[...]
nato il [...], e , nata il Persona_1 Per_2
16/10/2015, con collocazione prevalente presso la madre e permanenza presso di sé (in ipotesi del mancato rientro dei minori a Roma, in tesi concordato) come specificato nel ricorso stesso;
ha inoltre chiesto di stabilire il contributo di mantenimento a suo carico in euro 300,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Negando l'accordo sul trasferimento, ha CP_1 chiesto a sua volta l'affidamento condiviso e la collocazione dei minori presso di sé, domandando di regolare la visita paterna come da memoria di costituzione;
ha inoltre chiesto il contributo di euro 1.000,00 mensili per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre alla restituzione dell'assegno unico, indebitamente goduto da controparte negli anni 2020 e 2021.
Nella pendenza dei termini di rito, successivamente alla comunicazione al PM, è stata in via urgente autorizzata l'iscrizione scolastica della minore in accoglimento della richiesta della Persona_3 convenuta.
Dopo il deposito delle memorie integrative, sono state sentite le parti ed è stata formulata la proposta conciliativa, successivamente modificata ed assentita dalle parti stesse, nei termini di seguito riportati: “a) trasferimento della madre con i minori a Roma o zone limitrofe, entro l'inizio dell'anno scolastico 2025/2026; b) contributo fisso di euro
2 700,00 mensili per l'affitto di un'abitazione a Roma
o zone limitrofe (quale contributo la cui destinazione non è vincolante); c) contributo per il mantenimento ordinario di euro 150,00 per figlio e così per euro 300,00 mensili oltre alle spese straordinarie al 50%, d) contributo in via temporanea fino al trasferimento di euro 500,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) nelle more del trasferimento, permanenza infra-settimanale dei minori presso la madre, che trascorreranno con il padre due fine settimana consecutivi alternati ad uno della madre, con riaccompagno a carico di ciascuno al
50%; f) rilascio di garanzia a carico del per Pt_1 il pagamento dei canoni locativi;
g) versamento della cauzione fino ad euro 2.100,00 per la stipula della locazione, quale somma che verrà restituita integralmente alla sig.ra al termine della CP_1 durata contrattuale della locazione;
h) pagamento della somma almeno pari ad euro 2.600,00, o a quella maggior non impiegata per la cauzione, mediante due rate entro il termine finale del 15 settembre 2025;
i) regolazione della permanenza dei minori al rientro a Roma con collocazione prevalente presso la madre, fine settimana alternati e pomeriggi infra- settimanali nei seguenti termini: mediante due pomeriggi settimanali, individuati in maniera fissa, fino alle 21,00 al padre nelle settimane in cui il fine settimana è di permanenza della madre, un pomeriggio a settimana fino alle 21,00 quando il fine settimana è di spettanza del padre;
l) le vacanze scolastiche saranno divise equamente (50%), con in particolare il periodo estivo suddiviso in due metà,
3 senza rotazioni ogni due settimane. I calendari di festività saranno definiti con almeno due mesi di anticipo, modificabili solo per circostanze eccezionali;
i genitori si impegnano a mantenere un comportamento civile nei momenti di scambio, evitando urla e atteggiamenti aggressivi in presenza dei figli;
inoltre non potranno presentarsi a scuola o presso l'abitazione dell'altro al di fuori dei giorni stabiliti o senza preavviso, salvo stretta necessità
e con previo accordo”.
I procuratori delle parti hanno quindi formulato corrispondenti conclusioni congiunte.
Tanto premesso, va innanzitutto constatato che non sussiste contrasto sull'affidamento condiviso, secondo il regime stabilito in via ordinaria ex art. 337 bis e segg. cc..
Secondo l'accordo fra le parti, inoltre, i minori sono collocati presso la convenuta in Torre Alfina, trascorrendo con il padre due fine settimana consecutivi -alternati ad uno della madre- con riparto al 50% dell'impegno al trasferimento presso l'uno o l'altra; il contributo è stabilito in euro
500,00 complessivi (e quindi in euro 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Va poi dato atto dell'impegno della al suo CP_1 trasferimento con i minori “a Roma o zone limitrofe, entro l'inizio dell'anno scolastico 2025/2026”.
In tale diverso contesto, ferma la collocazione prevalente presso la madre, i minori staranno con il padre nei “fine settimana alternati e pomeriggi infra-settimanali nei seguenti termini: mediante due
4 pomeriggi settimanali, individuati in maniera fissa, fino alle 21,00 al padre nelle settimane in cui il fine settimana è di permanenza della madre, un pomeriggio a settimana fino alle 21,00 quando il fine settimana è di spettanza del padre”.
Sul piano economico, il contributo per il mantenimento ordinario sarà ridotto ad euro 150,00 per figlio, e così sino ad euro 300,00 mensili oltre alle spese straordinarie al 50%. Al contempo, il ricorrente si è impegnato al pagamento del
“contributo fisso di euro 700,00 mensili per l'affitto di un'abitazione a Roma o zone limitrofe
(quale contributo la cui destinazione non è vincolante)”, altresì provvedendo al rilascio della garanzia per i canoni locativi ed al versamento della cauzione fino ad euro 2.100,00 “quale somma che verrà restituita integralmente alla sig.ra al termine CP_1 della durata contrattuale della locazione”; il Pt_1 si è inoltre obbligato al pagamento della “somma almeno pari ad euro 2.600,00, o a quella maggior non impiegata per la cauzione, mediante due rate entro il termine finale del 15 settembre 2025”: tale complessiva regolamentazione è funzionale alla definizione transattiva della vertenza, rispetto alla domanda della di restituzione delle somme pari CP_1 all'assegno unico del 2020/2021.
I periodi festivi/extra-scolastici sono sin d'ora regolati nei seguenti termini: “l) le vacanze scolastiche saranno divise equamente (50%), con in particolare il periodo estivo suddiviso in due metà, senza rotazioni ogni due settimane. I calendari di festività saranno definiti con almeno due mesi di
5 anticipo, modificabili solo per circostanze eccezionali”; resta inoltre sempre attuale l'impegno
“a mantenere un comportamento civile nei momenti di scambio, evitando urla e atteggiamenti aggressivi in presenza dei figli;
inoltre non potranno presentarsi a scuola o presso l'abitazione dell'altro al di fuori dei giorni stabiliti o senza preavviso, salvo stretta necessità e con previo accordo”.
Ciò posto, non sussistono ragioni ostative all'accoglimento di tali conclusioni, in quanto conformi all'interesse della prole in assenza di contrarietà a norma imperativa.
Stante l'esito del giudizio, le spese restano integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dispone l'affido condiviso dei minori
[...]
nato il [...], e Persona_4 _3
, nata il [...], con collocazione
[...] prevalente presso la madre e CP_1 permanenza presso il padre come Parte_1 da accordo riportato in motivazione;
- pone a carico di l'obbligo di Parte_1 versare a il contributo pari ad CP_1 euro 250,00 per il mantenimento di ciascun figlio e così complessivamente la somma di euro
500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie, come da accordo riportato in motivazione;
6 - dà atto degli ulteriori impegni reciprocamente assunti come da accordo riportato in motivazione;
- compensa integralmente le spese del procedimento.
VITERBO, 3/12/2024
Il GIUDICE EST. Il PRESIDENTE
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