Art. 233. Nullita' 1. I marchi di impresa registrati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 , sono soggetti, in quanto alle cause di nullita', alle norme di legge anteriori.
2. Non puo' essere dichiarata la nullita' del marchio se anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullita', il segno, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.
3. Non puo' essere dichiarata la nullita' del marchio se il marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullita'.
4. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 48 del regio decreto 29 giugno 1942, n. 929 , come sostituito dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 , il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Note all'art. 233:
- Per il dereto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, si veda la nota all'art. 231.
- Il testo dell' art. 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 , «Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1942, n. 203, e' il seguente:
«Art. 48. - 1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere d), e), g) e h), e il titolare di un diritto di preuso che importi notorieta' non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullita' del marchio posteriore ne' opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio e' stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede. Il titolare del marchio posteriore non puo' opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.
2. La preclusione all'azione di nullita' di cui al comma 1 si estende anche ai terzi.
3. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione dell'art. 18, comma 1, lettera f), e dell'art. 21.».
2. Non puo' essere dichiarata la nullita' del marchio se anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullita', il segno, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.
3. Non puo' essere dichiarata la nullita' del marchio se il marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullita'.
4. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 48 del regio decreto 29 giugno 1942, n. 929 , come sostituito dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 , il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Note all'art. 233:
- Per il dereto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, si veda la nota all'art. 231.
- Il testo dell' art. 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 , «Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1942, n. 203, e' il seguente:
«Art. 48. - 1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere d), e), g) e h), e il titolare di un diritto di preuso che importi notorieta' non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullita' del marchio posteriore ne' opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio e' stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede. Il titolare del marchio posteriore non puo' opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.
2. La preclusione all'azione di nullita' di cui al comma 1 si estende anche ai terzi.
3. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione dell'art. 18, comma 1, lettera f), e dell'art. 21.».