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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 5044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5044 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
r.g.: 5521/2022
VERBALE DI UDIENZA DEL 10.12.2025
Sono comparsi:
- per parte attrice l'avv. PP EN;
- per la l'avv. Volpe in sostituzione dell'avv. Tuccillo. Controparte_1
Entrambi i difensori si riportano ai rispettivi scritti e alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'accoglimento e contestando quelli di controparte.
***
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
CO NI
1 RG 5521/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. CO NI, all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n.5521/2022, avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale, vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PP EN, giusta procura alle liti in calce dell'atto di citazione, e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cava de' Tirreni alla via Sante Di Marino
n.34;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tuccillo, giusta procura alle Controparte_1 liti in calce alla comparsa di costituzione, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Benedetto Lembo in Campagna, alla S.S. 91 per Eboli n. 291.
CONVENUTA nonchè in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Putignano, Via S.F. d'Assisi Controparte_2 snc;
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale di precisazione delle conclusioni e discussione del 10.12.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
2 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1 dinnanzi al Tribunale di Salerno, e . per ottenere il risarcimento Controparte_2 Controparte_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti a seguito di un sinistro avvenuto in data 07.11.2020, sulla S.S. Amalfitana n.163, in direzione Minori (SA).
1.1. Premetteva:
• che nelle predette circostanze di tempo e di luogo era alla guida della propria bici
Controparte_3
• che mentre percorreva la S.S. Amalfitana 163, in direzione Minori, effettuava una curva volgente a destra ubicata all'altezza del ristorante “Il Boschetto”;
• che giunto all'altezza delle strisce pedonali – tra la curva volgente a sinistra e quella sul lato opposto volgente a destra – veniva investito frontalmente da un autobus tipo KING
LONG tg ET549LV che procedeva in direzione opposta;
• che l'urto avveniva sulla corsia di marcia della bici tra lo spigolo anteriore sinistro dell'autobus e la ruota anteriore della bici;
• che, a seguito dell'urto, sbatteva in avanti con la coscia sinistra contro il manubrio della bici e con la testa contro il parabrezza anteriore dell'autobus;
• che, a seguito del violento urto, riportava gravi ferite mentre l'autobus, dopo lo scontro, completava la manovra di svolta a destra e di remissione nella propria corsia in direzione
Amalfi avvicinandosi al margine destro della carreggiata;
• che sul luogo intervenivano i Carabinieri di Amalfi i quali redigevano verbale;
• che veniva trasportato in eliambulanza presso il presidio ospedaliero di Salerno e ricoverato per lesioni gravissime come da referto, riportando postumi nella misura del
18%, ITT 30, TPT 120, come da CTP effettuata, oltre a dover sopportare esborsi per visite e cure mediche.
Deduceva, altresì, che a seguito delle richieste di risarcimento e di messa in mora la CP_1 stimava i postumi per il tramite di un proprio fiduciario nella misura del 16%, ITT 30, IPT 30 al
50% 30 al 25% 120, oltre esborsi.
1.2. In definitiva, rassegnava le seguenti conclusioni: “acclarare la responsabilità del conducente
l'autobus nella produzione del sinistro e la fondatezza delle domande attoree di cui in premessa;
per l'effetto condannare al risarcimento dei danni per le causali di cui in Controparte_1 premessa nella misura accertata e ritenuta di giustizia, oltre interessi e danno da ritardo. Con
3 vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario di giudizio con distrazione al procuratore antistatario”.
2. Con comparsa di risposta si costituiva la , la quale eccepiva la nullità dell'atto Controparte_1 di citazione e contestava la ricostruzione del fatto storico così come operata dall'attore.
2.1. In particolare, la compagnia di assicurazione richiamava il verbale dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, vagliato anche dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno
(ove il procedimento n.3938/2020 Mod.45 aperto per verificare eventuali responsabilità e condotte penalmente rilevanti veniva archiviato) nel quale si evidenziava l'assoluta assenza di responsabilità del conducente dell'autobus, che viaggiava strettamente sul margine destro della corsia di marcia percorsa e veniva urtato nello spigolo anteriore dal ciclista che, probabilmente, aveva impegnato la curva destrorsa a velocità sostenuta perdendo il controllo della biciletta.
La convenuta, a sostegno della propria difesa, invocava anche le fotografie eseguite dai C.C. di
Amalfi, affermando che le stesse ritraevano l'autobus a ridosso del margine destro della carreggiata della corsia che stava percorrendo, ed il punto d'urto posizionato sullo spigolo anteriore sinistro.
2.2. Pertanto, così concludeva: “in via preliminare, verificare i presupposti di ammissibilità, procedibilità e proponibilità della domanda;
- sempre in via preliminare, dichiarare la nullità della citazione, con ogni consequenziale provvedimento;
- nel merito, rigettare la domanda attorea ovvero limitare il risarcimento del danno dovuto all'attrice nei limiti del giusto e del provato. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi secondo i parametri di cui alle vigenti tariffe forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e/o integrazioni, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.”
3. Nonostante la regolare notifica la convenuta rimaneva contumace. CP_2
4. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, espletata prova testimoniale e CTU medico- legale, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
***
1. Preliminarmente va rigettata la generica eccezione di nullità dell'atto introduttivo per asserita indeterminatezza del suo oggetto: invero, dal contenuto della citazione emergono chiaramente delineati sia il petitum (domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, analiticamente indicati) che la causa petendi (sinistro rientrante nella r.c.), con la esaustiva descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo e tempo del suo verificarsi, sicchè non
4 sussiste alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della editio actionis di cui all'art. 164 c.p.c.
D'altro canto, l'analitica difesa esplicata dalla compagnia convenuta fin dalla comparsa di costituzione e risposta conferma che la stessa abbia ben inteso il contenuto delle avverse argomentazioni, con la conseguenza che non risulta configurabile la denunciata lesione del suo diritto di difesa.
2. Venendo al merito, va premesso in diritto che lai sensi dell'art. 2054 c.c., secondo comma,
“Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Dalla norma si evince che la responsabilità del conducente ha un contenuto oggettivo derivante dal collegamento tra l'attività del conducente e la circolazione del veicolo. Il conducente non si libera con la prova di aver posto in essere un comportamento ineccepibile, avuto conto delle circostanze di tempo e di luogo del sinistro;
è necessario che egli fornisca l'indicazione di una causa esterna alla sua sfera di comportamento inevitabile ed imprevedibile. Per liberarsi dalla responsabilità di cui all'art.2054 c.c., non basta la prova di aver condotto il veicolo diligentemente, osservando tutte le prescrizioni del codice del strada, ivi compresa quella di adeguare l'andatura del mezzo alle condizioni di tempo e di luogo della rete viaria;
infatti, secondo l'orientamento prevalente, il conducente del veicolo coinvolto nell'incidente, anche se non ha violato le norme sulla circolazione, è tenuto a compiere una manovra di emergenza per evitare il sinistro.
In particolare, quindi, solo l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 13672/2019).
La norma del secondo comma dell'art. 2054 ha però una funzione sussidiaria, ossia mira a risolvere la questione della responsabilità in caso di scontro, eliminando le difficoltà di prova circa la ricostruzione delle precise modalità del sinistro: come chiarito dalla Suprema Corte, la presunzione di eguale concorso di colpa opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. civ. Sez. III, Ordinanza n.3696/2018).
3. Passando alla disamina del caso di specie ed applicando i principi richiamati, può ritenersi accertato:
5 • che il sinistro si è verificato nella zona costiera lungo il tratto della SS163 (Strada statale
Amalfitana), strada senza banchina, a doppio senso di marcia e notoriamente caratterizzata da una serie di curve a raggio ridotto;
• che la carreggiata in entrambi i sensi si presentava di dimensioni e visibilità ridotta;
• che la bici condotta dall'attore procedeva in direzione di marcia Ravello/Salerno, mentre il pullman percorreva l'opposta direzione di marcia;
• che l'impatto tra i due veicoli avveniva frontalmente in prossimità del ristorante il
“Boschetto”, come si desume sia dai danni riportati dai veicoli coinvolti ossia, quanto al pullman, danni sul fronte, oltre a danneggiamento del cristallo parabrezza dovuto al caricamento del corpo dell'attore, e quanto alla bici, impatto sulla ruota anteriore, sia della posizione di quiete dei medesimi (il tutto come da risultanze della relazione di sinistro degli operanti successivamente intervenuti).
3.1.Orbene, tenuto conto della dinamica del sinistro e valutate le caratteristiche dei luoghi così come descritte (condizioni stradali notoriamente conosciute per chi percorre la “Costiera
Amalfitana”) entrambi i conducenti erano tenuto in pari misura alla massima attenzione alla guida, essendo prevedibile la possibilità del sopraggiungere di altri veicoli sul lato opposto della carreggiata e la possibilità di non riuscire a scorgerli nell'immediatezza per una ridotta visuale del percorso come nel caso de quo.
Entrambi avrebbero dovuto, pertanto, tenersi strettamente a destra, sì da evitare impatti frontali con i veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia.
Sul punto non è emerso che la condotta del conducente del pullman, sebbene imprudente, sia stata di una tale gravità da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'attore; parimenti, la condotta di guida del conducente della bici – parimenti non rispettosa dell'obbligo di tenere strettamente la destra, non è idonea a vincere la presunzione di corresponsabilità di cui al citato art. 2054 c.c., consentendo al conducente del bus – qualora egli stesso avesse tenuto una condotta di guida strettamente a destra e maggiormente prudente in considerazione dello stato dei luoghi, di evitare l'impatto: “L'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art.2054, comma 2, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. È pertanto falsamente applicato l'art.2054, comma 2, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad
6 uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione” (Cass. civ. n. 29927/2024).
3.2 Si aggiunga – ad ulteriore riprova della pari corresponsabilità nella causazione del sinistro - che dal verbale dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro non è possibile stabilire con esattezza il grado di colpa dei conducenti che hanno cagionato il sinistro. Infatti gli stessi operanti, pur avendo ritenuto una responsabilità da invasione di corsia del conducente della bici, sono intervenuti solo in un secondo momento, fornendo una ricostruzione postuma;
parimenti, l'unico teste escusso sulla dinamica del sinistro, pur riferendo dell'invasione di corsia ad opera del bus CP_
, non ha offerto un contributo conoscitivo specifico in ordine alla condotta tenuta dal ciclista e cioè se quest'ultimo avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno osservando un comportamento diligente e conforme alle regole del codice della strada e della comune prudenza
(soffermandosi solo sulla descrizione della manovra in curva del pullman).
Si riporta quanto dichiarato dal teste “Quel giorno ero anche io che percorrevo il Testimone_1 tratto di cui al capo e in particolare ero dietro di lui di circa tre metri, con la mia bicicletta «»…. CP
ADR sul capo c) è vero. Ricordo che il conducente della , che veniva dalla parte opposta alla nostra, invadeva la nostra corsia facendo la curva e investiva il Pt_1
CP ADR d) è vero. Il conducente della , nel fare la curva a destra, si è allargato verso sinistra invadendo la corsia. Adr Al momento del sinistro io mi trovavo a circa 4 metri dietro al Pt_1
Adr più o meno viaggiavo alla stessa velocità del Pt_1
CP Adr quando c'è stato l'impatto tra la e il io ho evitato entrambi, spostandomi subito Pt_1 sulla destra e riuscendo ad oltrepassare il pullman per un po' di spazio rimasto al ciglio della strada.
Adr Attualmente non andiamo in bici insieme e non so se lui continua ad andare in bici.
Adr Il immediatamente prima dell'impatto, viaggiava a circa un metro dal muretto di Pt_1 destra.
Adr Ricordo che arrivò sul posto l'ambulanza e i Carabinieri per la viabilità del traffico. Non so chi sia arrivato per primo.”
4. Pertanto, alla luce della complessiva evidenza probatoria di cui si è dato conto, gli elementi raccolti non sono stati dirimenti al fine di accertare l'esclusiva responsabilità di uno dei due conducenti.
La complessiva valutazione del materiale probatorio acquisito costituito dalla relazione di sinistro redatta dai C.C. di Amalfi, dalle dichiarazioni testimoniali rese dal teste oculare Testimone_1
7 dalle foto del luogo del sinistro e dalla relazione tecnico ricostruttiva di parte, induce a ritenere non superata la presunzione di pari responsabilità di entrambi conducenti.
4.1.Per tutti questi motivi, pertanto, alla luce degli elementi probatori in atti complessivamente considerati si può concludere che, secondo giudizio di probabilità adeguata, la causazione del sinistro per cui è causa sia da addebitarsi alla concorrente condotta imprudente di entrambi i conducenti, certamente non consona rispetto allo stato dei luoghi.
5. Così accertata la dinamica del sinistro, non resta che procedere alla determinazione e liquidazione del danno.
5.1. Venendo alla quantificazione del danno, deve, innanzitutto, ritenersi dimostrato il danno connesso a spese mediche, come risulta dalla documentazione depositata (spese mediche) per euro 1.286,99, tenuto conto del nesso causale rispetto alle lesioni riportate dall'attore.
Per quel che concerne, invece, l'ulteriore danno patrimoniale da incapacità specifica di lavoro, che è riferito agli effetti economici che conseguono alla lesione subita dal danneggiato, e che comprende oltre al danno emergente, ossia le spese sostenute o da sostenersi a seguito della lesione, anche il lucro cessante, ossia la perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica
(essendo la menomazione della capacità lavorativa generica già ricompresa nel danno biologico, cfr. Cass. 2311/07, n. 15187/04), occorre rilevare che, come chiarito dalla Suprema Corte, “tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo;
ne consegue che, in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in eguale misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno” (cfr. Cass. Civ. n. 10031/06, n. 10026/04, n.
3867/2004).
Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene di conformarsi alle risultanze della CTU espletata dal dott. che non ha ritenuto la compromissione permanente della capacità Persona_1 lavorativa specifica dell'attore, il quale, d'altra parte, non ha adeguatamente dimostrato nulla di specifico in tal senso ai fini di una eventuale quantificazione.
5.2. Sul danno non patrimoniale (inclusivo del c.d. danno biologico e del c.d. danno morale soggettivo) ritiene, poi, il giudicante che - alla stregua della documentazione esibita e della espletata c.t.u. (pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata) – possono ritenersi provati i danni subiti dall'attore a seguito del sinistro.
Il tribunale ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuto il dott. in quanto Persona_1
– oltre a tenere correttamente conto dei dati oggettivi emersi dalle acquisizioni istruttorie e
8 dall'attività peritale - risultano essere il frutto di un apprezzabile itinerario argomentativo, immune da vizi logici, fondato su robuste cognizioni tecniche e percorso da un ausiliario del giudice che non solo è stato scelto ai sensi dell'art.61 co.2° c.p.c. ed ha, pertanto, un'indiscutibile competenza professionale, ma ha anche assunto, all'atto del conferimento e dell'accettazione dell'incarico, il solenne impegno di correttezza, lealtà ed imparzialità di cui all'art.193 c.p.c.
5.3. Prima di procedere alla quantificazione dei danni appare opportuno, però, operare una breve premessa. La più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che in ambito risarcitorio due sono le categorie di danno risarcibile, il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale (passando da un sistema risarcitorio tripolare ad un sistema bipolare;
cfr Cass. 8827
e 8828 del 31.05.2003 e n. 233/03 della Corte Costituzionale, poi ulteriormente integrate dalle sentenze gemelle del 2008). Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell' art.2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass.7281/03, sent. Cass. 7282/03, sent. Cass.
7282/03, sent. 8827/03, sent. Cass. 8827/03). Le SS.UU. hanno precisato, quindi, che il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, è una categoria unitaria, non suscettibile di divisioni in sottocategorie. Ed il riferimento a determinati tipi di danno in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze meramente descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (S.U. Cass. n. 26972/2008).
Ne consegue che la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di
9 unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso. Tuttavia, la selezione degli interessi risarcibili, da effettuare a livello normativo (negli specifici casi determinati dalla legge) o in via di interpretazione da parte del giudice (chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della
Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria), non basta per ottenere il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, essendo indispensabile valutare anche la gravità dell'offesa, nel senso che il diritto tutelato deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone pur sempre un grado minimo di tolleranza, da accertare secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (Cass. n. 20615/16, n. 16133/14). Viene, quindi, definitivamente accantonata la figura autonoma del c.d. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza morale, turbamento dell'animo, che, invece, devono rientrare nell'ampia e omnicomprensiva categoria di danno non patrimoniale, nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato - che deve rientrare nella più ampia categoria del danno non patrimoniale - può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tener conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità) e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es. derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tener conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita un'autonoma liquidazione.
5.4. Nel caso di specie, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce della documentazione in atti e sulla base della quantificazione operata dal CTU, dott. Per_1
, le cui conclusioni sono condivise dal Tribunale in quanto prive di vizi logici e fondate
[...] su un'attenta analisi, anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti, il danno biologico, permanente e temporaneo, subito da avente anni all'epoca Parte_1 dell'evento dannoso, può essere calcolato come di seguito indicato.
10 5.5. Il danno biologico è stato correttamente valutato dal CTU in 17 punti percentuali, e sono stati calcolati in complessivi gg.30 il periodo di invalidità temporanea totale, mentre per i giorni di invalidità temporanea parziale al 50% individuati 30 giorni, per i giorni di invalidità temporanea parziale al 25% individuati 90 giorni.
Rispetto al profilo della riduzione della capacità lavorativa generica va sottolineato come risponda ad orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che all'interno del risarcimento del danno alla persona, il danno da riduzione della capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia (in quanto lesione di un'attitudine o di un modo d'essere del soggetto) in una menomazione dell'integrità psico- fisica risarcibile quale danno biologico (v. Cass., 25/8/2014, n. 18161; Cass., 6/8/2004, n. 15187).
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente sofferto può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024-2025) contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti, compresa la cd lesione della capacità generica di lavoro.
Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (49 anni) avremo pertanto:
-Età del danneggiato alla data del sinistro: 49 anni
-Percentuale di invalidità permanente 17%
-Punto danno biologico € 3.450,98
-Punto base I.T.T. € 115,00
-Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 90
- Danno non patrimoniale risarcibile € 44.587,00
-Invalidità temporanea totale € 3.450,00
- Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
- Invalidità temporanea parziale al 25% € 718,75
-Totale danno biologico temporaneo € 5.893,75
- Totale generale: € 50.480,75
Non risultano allegati né provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie. D'altra parte, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate (nonché provate) dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello
11 stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 28988/19, n. 7513/18, n. 24471/14, n. 23778/14); circostanze non emerse nel caso di specie.
5.3. Per quanto attiene ai danni materiali relativi alla bici modello Controparte_4
, casco, indumenti, guanti, body, maglia, orologio, ciclocomputer wahoo, scarpe, occhiali,
[...] fascia cardio in dotazione al momento del sinistro, gli stessi sono stimati dall'attore in complessivi euro 11.650,00.
Sul punto, in ragione delle evidenze documentali acquisite e delle presunzioni ricavabili dalla dinamica del sinistro e dall'urto, questo Tribunale ritiene che possano essere riconosciuti – entro specifici limiti - i soli danni alla bici, mentre con riferimento agli altri danni materiali gli stessi non possono essere riconosciuti per mancanza di prova rispetto al nesso causale con il sinistro.
Tenuto conto che l'urto è stato frontale può ragionevolmente presumersi la rottura frontale della bici, così come del resto riportato nella sezione “danni e avarie riportate dai veicoli” nel verbale dei C.C. di Amalfi: ruota anteriore distrutta, forcella danneggiata, possibili danni telaio, bici non marciante.
In definitiva, tenuto conto del modello di bici e dell'entità dei Controparte_4 danni descritti nel rapporto dei carabinieri, della documentazione fotografica, si stima equo un risarcimento pari ad euro 1.500,00.
6. Sommando le spese mediche ammesse a rimborso, l'importo risarcitorio totale è pari ad euro
53.267,74 (50.480,75 + 1.286,99+ 1.500,00).
7. Applicata la diminuzione per il concorso di colpa al 50%, spetta quindi all'attore un risarcimento effettivamente liquidabile in euro 26.633,87. Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, e , nella qualità, vanno condannate, in solido, al CP_2 CP_1 pagamento di euro 26.633,87 in favore di . Parte_1
7.1. Tale somma, espressa all'attualità, va devalutata alla data del sinistro (7.11.2020) ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla pubblicazione della presente pronuncia e fino al soddisfo.
7.2 Non resta che disciplinare le spese di lite.
Le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori prossimi ai minimi, stante l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto, ex D.M. n. 55/14, sulla base del quantum di accoglimento della domanda, e vanno poste pertanto, in solido tra loro, a carico
12 dei convenuti soccombenti, con attribuzione al procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
Parimenti, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa come da separato decreto, seguono la soccombenza e sono poste per intero a definitivo carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. CO NI, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da nel giudizio n. Parte_1
5521/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) accerta che ciascuno dei conducenti dei veicoli coinvolti ha concorso ugualmente a produrre i danni;
3) per l'effetto, condanna, e , in persona dei rispettivi CP_2 Controparte_1 rapp.ti p.t., al pagamento, in solido fra loro, a favore di , della somma di euro Parte_1
26.633,87, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale dallo stesso subito, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione.
4) Condanna e , in persona del legale rapp. p.t., in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_1 al pagamento delle spese processuali, che si liquidano: in euro 264,00 per spese vive, ed euro
3.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
pone, altresì, le spese di CTU, come liquidate con decreto in corso di causa, parimenti a carico dei convenuti, in solido tra loro;
dispone la distrazione delle predette spese di lite a favore dell'Avvocato PP EN, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione orale in data 10.12.2025
Il Giudice
CO NI
13
SECONDA SEZIONE CIVILE
r.g.: 5521/2022
VERBALE DI UDIENZA DEL 10.12.2025
Sono comparsi:
- per parte attrice l'avv. PP EN;
- per la l'avv. Volpe in sostituzione dell'avv. Tuccillo. Controparte_1
Entrambi i difensori si riportano ai rispettivi scritti e alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'accoglimento e contestando quelli di controparte.
***
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
CO NI
1 RG 5521/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. CO NI, all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n.5521/2022, avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale, vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PP EN, giusta procura alle liti in calce dell'atto di citazione, e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cava de' Tirreni alla via Sante Di Marino
n.34;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tuccillo, giusta procura alle Controparte_1 liti in calce alla comparsa di costituzione, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Benedetto Lembo in Campagna, alla S.S. 91 per Eboli n. 291.
CONVENUTA nonchè in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Putignano, Via S.F. d'Assisi Controparte_2 snc;
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale di precisazione delle conclusioni e discussione del 10.12.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
2 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1 dinnanzi al Tribunale di Salerno, e . per ottenere il risarcimento Controparte_2 Controparte_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti a seguito di un sinistro avvenuto in data 07.11.2020, sulla S.S. Amalfitana n.163, in direzione Minori (SA).
1.1. Premetteva:
• che nelle predette circostanze di tempo e di luogo era alla guida della propria bici
Controparte_3
• che mentre percorreva la S.S. Amalfitana 163, in direzione Minori, effettuava una curva volgente a destra ubicata all'altezza del ristorante “Il Boschetto”;
• che giunto all'altezza delle strisce pedonali – tra la curva volgente a sinistra e quella sul lato opposto volgente a destra – veniva investito frontalmente da un autobus tipo KING
LONG tg ET549LV che procedeva in direzione opposta;
• che l'urto avveniva sulla corsia di marcia della bici tra lo spigolo anteriore sinistro dell'autobus e la ruota anteriore della bici;
• che, a seguito dell'urto, sbatteva in avanti con la coscia sinistra contro il manubrio della bici e con la testa contro il parabrezza anteriore dell'autobus;
• che, a seguito del violento urto, riportava gravi ferite mentre l'autobus, dopo lo scontro, completava la manovra di svolta a destra e di remissione nella propria corsia in direzione
Amalfi avvicinandosi al margine destro della carreggiata;
• che sul luogo intervenivano i Carabinieri di Amalfi i quali redigevano verbale;
• che veniva trasportato in eliambulanza presso il presidio ospedaliero di Salerno e ricoverato per lesioni gravissime come da referto, riportando postumi nella misura del
18%, ITT 30, TPT 120, come da CTP effettuata, oltre a dover sopportare esborsi per visite e cure mediche.
Deduceva, altresì, che a seguito delle richieste di risarcimento e di messa in mora la CP_1 stimava i postumi per il tramite di un proprio fiduciario nella misura del 16%, ITT 30, IPT 30 al
50% 30 al 25% 120, oltre esborsi.
1.2. In definitiva, rassegnava le seguenti conclusioni: “acclarare la responsabilità del conducente
l'autobus nella produzione del sinistro e la fondatezza delle domande attoree di cui in premessa;
per l'effetto condannare al risarcimento dei danni per le causali di cui in Controparte_1 premessa nella misura accertata e ritenuta di giustizia, oltre interessi e danno da ritardo. Con
3 vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario di giudizio con distrazione al procuratore antistatario”.
2. Con comparsa di risposta si costituiva la , la quale eccepiva la nullità dell'atto Controparte_1 di citazione e contestava la ricostruzione del fatto storico così come operata dall'attore.
2.1. In particolare, la compagnia di assicurazione richiamava il verbale dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, vagliato anche dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno
(ove il procedimento n.3938/2020 Mod.45 aperto per verificare eventuali responsabilità e condotte penalmente rilevanti veniva archiviato) nel quale si evidenziava l'assoluta assenza di responsabilità del conducente dell'autobus, che viaggiava strettamente sul margine destro della corsia di marcia percorsa e veniva urtato nello spigolo anteriore dal ciclista che, probabilmente, aveva impegnato la curva destrorsa a velocità sostenuta perdendo il controllo della biciletta.
La convenuta, a sostegno della propria difesa, invocava anche le fotografie eseguite dai C.C. di
Amalfi, affermando che le stesse ritraevano l'autobus a ridosso del margine destro della carreggiata della corsia che stava percorrendo, ed il punto d'urto posizionato sullo spigolo anteriore sinistro.
2.2. Pertanto, così concludeva: “in via preliminare, verificare i presupposti di ammissibilità, procedibilità e proponibilità della domanda;
- sempre in via preliminare, dichiarare la nullità della citazione, con ogni consequenziale provvedimento;
- nel merito, rigettare la domanda attorea ovvero limitare il risarcimento del danno dovuto all'attrice nei limiti del giusto e del provato. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi secondo i parametri di cui alle vigenti tariffe forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e/o integrazioni, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.”
3. Nonostante la regolare notifica la convenuta rimaneva contumace. CP_2
4. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, espletata prova testimoniale e CTU medico- legale, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
***
1. Preliminarmente va rigettata la generica eccezione di nullità dell'atto introduttivo per asserita indeterminatezza del suo oggetto: invero, dal contenuto della citazione emergono chiaramente delineati sia il petitum (domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, analiticamente indicati) che la causa petendi (sinistro rientrante nella r.c.), con la esaustiva descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo e tempo del suo verificarsi, sicchè non
4 sussiste alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della editio actionis di cui all'art. 164 c.p.c.
D'altro canto, l'analitica difesa esplicata dalla compagnia convenuta fin dalla comparsa di costituzione e risposta conferma che la stessa abbia ben inteso il contenuto delle avverse argomentazioni, con la conseguenza che non risulta configurabile la denunciata lesione del suo diritto di difesa.
2. Venendo al merito, va premesso in diritto che lai sensi dell'art. 2054 c.c., secondo comma,
“Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Dalla norma si evince che la responsabilità del conducente ha un contenuto oggettivo derivante dal collegamento tra l'attività del conducente e la circolazione del veicolo. Il conducente non si libera con la prova di aver posto in essere un comportamento ineccepibile, avuto conto delle circostanze di tempo e di luogo del sinistro;
è necessario che egli fornisca l'indicazione di una causa esterna alla sua sfera di comportamento inevitabile ed imprevedibile. Per liberarsi dalla responsabilità di cui all'art.2054 c.c., non basta la prova di aver condotto il veicolo diligentemente, osservando tutte le prescrizioni del codice del strada, ivi compresa quella di adeguare l'andatura del mezzo alle condizioni di tempo e di luogo della rete viaria;
infatti, secondo l'orientamento prevalente, il conducente del veicolo coinvolto nell'incidente, anche se non ha violato le norme sulla circolazione, è tenuto a compiere una manovra di emergenza per evitare il sinistro.
In particolare, quindi, solo l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 13672/2019).
La norma del secondo comma dell'art. 2054 ha però una funzione sussidiaria, ossia mira a risolvere la questione della responsabilità in caso di scontro, eliminando le difficoltà di prova circa la ricostruzione delle precise modalità del sinistro: come chiarito dalla Suprema Corte, la presunzione di eguale concorso di colpa opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. civ. Sez. III, Ordinanza n.3696/2018).
3. Passando alla disamina del caso di specie ed applicando i principi richiamati, può ritenersi accertato:
5 • che il sinistro si è verificato nella zona costiera lungo il tratto della SS163 (Strada statale
Amalfitana), strada senza banchina, a doppio senso di marcia e notoriamente caratterizzata da una serie di curve a raggio ridotto;
• che la carreggiata in entrambi i sensi si presentava di dimensioni e visibilità ridotta;
• che la bici condotta dall'attore procedeva in direzione di marcia Ravello/Salerno, mentre il pullman percorreva l'opposta direzione di marcia;
• che l'impatto tra i due veicoli avveniva frontalmente in prossimità del ristorante il
“Boschetto”, come si desume sia dai danni riportati dai veicoli coinvolti ossia, quanto al pullman, danni sul fronte, oltre a danneggiamento del cristallo parabrezza dovuto al caricamento del corpo dell'attore, e quanto alla bici, impatto sulla ruota anteriore, sia della posizione di quiete dei medesimi (il tutto come da risultanze della relazione di sinistro degli operanti successivamente intervenuti).
3.1.Orbene, tenuto conto della dinamica del sinistro e valutate le caratteristiche dei luoghi così come descritte (condizioni stradali notoriamente conosciute per chi percorre la “Costiera
Amalfitana”) entrambi i conducenti erano tenuto in pari misura alla massima attenzione alla guida, essendo prevedibile la possibilità del sopraggiungere di altri veicoli sul lato opposto della carreggiata e la possibilità di non riuscire a scorgerli nell'immediatezza per una ridotta visuale del percorso come nel caso de quo.
Entrambi avrebbero dovuto, pertanto, tenersi strettamente a destra, sì da evitare impatti frontali con i veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia.
Sul punto non è emerso che la condotta del conducente del pullman, sebbene imprudente, sia stata di una tale gravità da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'attore; parimenti, la condotta di guida del conducente della bici – parimenti non rispettosa dell'obbligo di tenere strettamente la destra, non è idonea a vincere la presunzione di corresponsabilità di cui al citato art. 2054 c.c., consentendo al conducente del bus – qualora egli stesso avesse tenuto una condotta di guida strettamente a destra e maggiormente prudente in considerazione dello stato dei luoghi, di evitare l'impatto: “L'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art.2054, comma 2, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. È pertanto falsamente applicato l'art.2054, comma 2, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad
6 uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione” (Cass. civ. n. 29927/2024).
3.2 Si aggiunga – ad ulteriore riprova della pari corresponsabilità nella causazione del sinistro - che dal verbale dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro non è possibile stabilire con esattezza il grado di colpa dei conducenti che hanno cagionato il sinistro. Infatti gli stessi operanti, pur avendo ritenuto una responsabilità da invasione di corsia del conducente della bici, sono intervenuti solo in un secondo momento, fornendo una ricostruzione postuma;
parimenti, l'unico teste escusso sulla dinamica del sinistro, pur riferendo dell'invasione di corsia ad opera del bus CP_
, non ha offerto un contributo conoscitivo specifico in ordine alla condotta tenuta dal ciclista e cioè se quest'ultimo avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno osservando un comportamento diligente e conforme alle regole del codice della strada e della comune prudenza
(soffermandosi solo sulla descrizione della manovra in curva del pullman).
Si riporta quanto dichiarato dal teste “Quel giorno ero anche io che percorrevo il Testimone_1 tratto di cui al capo e in particolare ero dietro di lui di circa tre metri, con la mia bicicletta «»…. CP
ADR sul capo c) è vero. Ricordo che il conducente della , che veniva dalla parte opposta alla nostra, invadeva la nostra corsia facendo la curva e investiva il Pt_1
CP ADR d) è vero. Il conducente della , nel fare la curva a destra, si è allargato verso sinistra invadendo la corsia. Adr Al momento del sinistro io mi trovavo a circa 4 metri dietro al Pt_1
Adr più o meno viaggiavo alla stessa velocità del Pt_1
CP Adr quando c'è stato l'impatto tra la e il io ho evitato entrambi, spostandomi subito Pt_1 sulla destra e riuscendo ad oltrepassare il pullman per un po' di spazio rimasto al ciglio della strada.
Adr Attualmente non andiamo in bici insieme e non so se lui continua ad andare in bici.
Adr Il immediatamente prima dell'impatto, viaggiava a circa un metro dal muretto di Pt_1 destra.
Adr Ricordo che arrivò sul posto l'ambulanza e i Carabinieri per la viabilità del traffico. Non so chi sia arrivato per primo.”
4. Pertanto, alla luce della complessiva evidenza probatoria di cui si è dato conto, gli elementi raccolti non sono stati dirimenti al fine di accertare l'esclusiva responsabilità di uno dei due conducenti.
La complessiva valutazione del materiale probatorio acquisito costituito dalla relazione di sinistro redatta dai C.C. di Amalfi, dalle dichiarazioni testimoniali rese dal teste oculare Testimone_1
7 dalle foto del luogo del sinistro e dalla relazione tecnico ricostruttiva di parte, induce a ritenere non superata la presunzione di pari responsabilità di entrambi conducenti.
4.1.Per tutti questi motivi, pertanto, alla luce degli elementi probatori in atti complessivamente considerati si può concludere che, secondo giudizio di probabilità adeguata, la causazione del sinistro per cui è causa sia da addebitarsi alla concorrente condotta imprudente di entrambi i conducenti, certamente non consona rispetto allo stato dei luoghi.
5. Così accertata la dinamica del sinistro, non resta che procedere alla determinazione e liquidazione del danno.
5.1. Venendo alla quantificazione del danno, deve, innanzitutto, ritenersi dimostrato il danno connesso a spese mediche, come risulta dalla documentazione depositata (spese mediche) per euro 1.286,99, tenuto conto del nesso causale rispetto alle lesioni riportate dall'attore.
Per quel che concerne, invece, l'ulteriore danno patrimoniale da incapacità specifica di lavoro, che è riferito agli effetti economici che conseguono alla lesione subita dal danneggiato, e che comprende oltre al danno emergente, ossia le spese sostenute o da sostenersi a seguito della lesione, anche il lucro cessante, ossia la perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica
(essendo la menomazione della capacità lavorativa generica già ricompresa nel danno biologico, cfr. Cass. 2311/07, n. 15187/04), occorre rilevare che, come chiarito dalla Suprema Corte, “tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo;
ne consegue che, in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in eguale misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno” (cfr. Cass. Civ. n. 10031/06, n. 10026/04, n.
3867/2004).
Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene di conformarsi alle risultanze della CTU espletata dal dott. che non ha ritenuto la compromissione permanente della capacità Persona_1 lavorativa specifica dell'attore, il quale, d'altra parte, non ha adeguatamente dimostrato nulla di specifico in tal senso ai fini di una eventuale quantificazione.
5.2. Sul danno non patrimoniale (inclusivo del c.d. danno biologico e del c.d. danno morale soggettivo) ritiene, poi, il giudicante che - alla stregua della documentazione esibita e della espletata c.t.u. (pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata) – possono ritenersi provati i danni subiti dall'attore a seguito del sinistro.
Il tribunale ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuto il dott. in quanto Persona_1
– oltre a tenere correttamente conto dei dati oggettivi emersi dalle acquisizioni istruttorie e
8 dall'attività peritale - risultano essere il frutto di un apprezzabile itinerario argomentativo, immune da vizi logici, fondato su robuste cognizioni tecniche e percorso da un ausiliario del giudice che non solo è stato scelto ai sensi dell'art.61 co.2° c.p.c. ed ha, pertanto, un'indiscutibile competenza professionale, ma ha anche assunto, all'atto del conferimento e dell'accettazione dell'incarico, il solenne impegno di correttezza, lealtà ed imparzialità di cui all'art.193 c.p.c.
5.3. Prima di procedere alla quantificazione dei danni appare opportuno, però, operare una breve premessa. La più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che in ambito risarcitorio due sono le categorie di danno risarcibile, il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale (passando da un sistema risarcitorio tripolare ad un sistema bipolare;
cfr Cass. 8827
e 8828 del 31.05.2003 e n. 233/03 della Corte Costituzionale, poi ulteriormente integrate dalle sentenze gemelle del 2008). Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell' art.2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass.7281/03, sent. Cass. 7282/03, sent. Cass.
7282/03, sent. 8827/03, sent. Cass. 8827/03). Le SS.UU. hanno precisato, quindi, che il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, è una categoria unitaria, non suscettibile di divisioni in sottocategorie. Ed il riferimento a determinati tipi di danno in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze meramente descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (S.U. Cass. n. 26972/2008).
Ne consegue che la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di
9 unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso. Tuttavia, la selezione degli interessi risarcibili, da effettuare a livello normativo (negli specifici casi determinati dalla legge) o in via di interpretazione da parte del giudice (chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della
Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria), non basta per ottenere il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, essendo indispensabile valutare anche la gravità dell'offesa, nel senso che il diritto tutelato deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone pur sempre un grado minimo di tolleranza, da accertare secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (Cass. n. 20615/16, n. 16133/14). Viene, quindi, definitivamente accantonata la figura autonoma del c.d. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza morale, turbamento dell'animo, che, invece, devono rientrare nell'ampia e omnicomprensiva categoria di danno non patrimoniale, nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato - che deve rientrare nella più ampia categoria del danno non patrimoniale - può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tener conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità) e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es. derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tener conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita un'autonoma liquidazione.
5.4. Nel caso di specie, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce della documentazione in atti e sulla base della quantificazione operata dal CTU, dott. Per_1
, le cui conclusioni sono condivise dal Tribunale in quanto prive di vizi logici e fondate
[...] su un'attenta analisi, anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti, il danno biologico, permanente e temporaneo, subito da avente anni all'epoca Parte_1 dell'evento dannoso, può essere calcolato come di seguito indicato.
10 5.5. Il danno biologico è stato correttamente valutato dal CTU in 17 punti percentuali, e sono stati calcolati in complessivi gg.30 il periodo di invalidità temporanea totale, mentre per i giorni di invalidità temporanea parziale al 50% individuati 30 giorni, per i giorni di invalidità temporanea parziale al 25% individuati 90 giorni.
Rispetto al profilo della riduzione della capacità lavorativa generica va sottolineato come risponda ad orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che all'interno del risarcimento del danno alla persona, il danno da riduzione della capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia (in quanto lesione di un'attitudine o di un modo d'essere del soggetto) in una menomazione dell'integrità psico- fisica risarcibile quale danno biologico (v. Cass., 25/8/2014, n. 18161; Cass., 6/8/2004, n. 15187).
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente sofferto può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024-2025) contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti, compresa la cd lesione della capacità generica di lavoro.
Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (49 anni) avremo pertanto:
-Età del danneggiato alla data del sinistro: 49 anni
-Percentuale di invalidità permanente 17%
-Punto danno biologico € 3.450,98
-Punto base I.T.T. € 115,00
-Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 90
- Danno non patrimoniale risarcibile € 44.587,00
-Invalidità temporanea totale € 3.450,00
- Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
- Invalidità temporanea parziale al 25% € 718,75
-Totale danno biologico temporaneo € 5.893,75
- Totale generale: € 50.480,75
Non risultano allegati né provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie. D'altra parte, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate (nonché provate) dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello
11 stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 28988/19, n. 7513/18, n. 24471/14, n. 23778/14); circostanze non emerse nel caso di specie.
5.3. Per quanto attiene ai danni materiali relativi alla bici modello Controparte_4
, casco, indumenti, guanti, body, maglia, orologio, ciclocomputer wahoo, scarpe, occhiali,
[...] fascia cardio in dotazione al momento del sinistro, gli stessi sono stimati dall'attore in complessivi euro 11.650,00.
Sul punto, in ragione delle evidenze documentali acquisite e delle presunzioni ricavabili dalla dinamica del sinistro e dall'urto, questo Tribunale ritiene che possano essere riconosciuti – entro specifici limiti - i soli danni alla bici, mentre con riferimento agli altri danni materiali gli stessi non possono essere riconosciuti per mancanza di prova rispetto al nesso causale con il sinistro.
Tenuto conto che l'urto è stato frontale può ragionevolmente presumersi la rottura frontale della bici, così come del resto riportato nella sezione “danni e avarie riportate dai veicoli” nel verbale dei C.C. di Amalfi: ruota anteriore distrutta, forcella danneggiata, possibili danni telaio, bici non marciante.
In definitiva, tenuto conto del modello di bici e dell'entità dei Controparte_4 danni descritti nel rapporto dei carabinieri, della documentazione fotografica, si stima equo un risarcimento pari ad euro 1.500,00.
6. Sommando le spese mediche ammesse a rimborso, l'importo risarcitorio totale è pari ad euro
53.267,74 (50.480,75 + 1.286,99+ 1.500,00).
7. Applicata la diminuzione per il concorso di colpa al 50%, spetta quindi all'attore un risarcimento effettivamente liquidabile in euro 26.633,87. Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, e , nella qualità, vanno condannate, in solido, al CP_2 CP_1 pagamento di euro 26.633,87 in favore di . Parte_1
7.1. Tale somma, espressa all'attualità, va devalutata alla data del sinistro (7.11.2020) ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla pubblicazione della presente pronuncia e fino al soddisfo.
7.2 Non resta che disciplinare le spese di lite.
Le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori prossimi ai minimi, stante l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto, ex D.M. n. 55/14, sulla base del quantum di accoglimento della domanda, e vanno poste pertanto, in solido tra loro, a carico
12 dei convenuti soccombenti, con attribuzione al procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
Parimenti, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa come da separato decreto, seguono la soccombenza e sono poste per intero a definitivo carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. CO NI, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da nel giudizio n. Parte_1
5521/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) accerta che ciascuno dei conducenti dei veicoli coinvolti ha concorso ugualmente a produrre i danni;
3) per l'effetto, condanna, e , in persona dei rispettivi CP_2 Controparte_1 rapp.ti p.t., al pagamento, in solido fra loro, a favore di , della somma di euro Parte_1
26.633,87, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale dallo stesso subito, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione.
4) Condanna e , in persona del legale rapp. p.t., in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_1 al pagamento delle spese processuali, che si liquidano: in euro 264,00 per spese vive, ed euro
3.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
pone, altresì, le spese di CTU, come liquidate con decreto in corso di causa, parimenti a carico dei convenuti, in solido tra loro;
dispone la distrazione delle predette spese di lite a favore dell'Avvocato PP EN, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione orale in data 10.12.2025
Il Giudice
CO NI
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