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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 05/12/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 159/2020 R.G.
REPUBBLICA IT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del dott. Giuseppe Izzo, spirati i termini per il deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 01/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 159 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: azione di accertamento negativo e ripetizione di in- debito, vertente
TRA
(C.F./P.IVA , in per- Parte_1 C.F._1
sona del titolare e del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti, dall'avv. Carlo Scorza, con questi elettivamente domiciliati in
Sala Consilina, Via Trinità n. 85 presso lo Studio dell'Avvocato Domenico Cartolano
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Volino CP_1 P.IVA_1
(C.F. ) e in una ad esso elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_2
studio in Avellino, Via Casale n. 5, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_3 conveniva in giudizio la deducendo l'illegittima gestione dei rap- Controparte_2
porti di conto corrente n. 475 e di conto anticipi n. 7460, e chiedendo che fosse dichiara-
1
ta la nullità delle clausole contrattuali regolanti i rapporti, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente addebitate a titolo di interessi ultralegali, anatocismo trimestrale, commissioni di massimo scoperto, spese non pattuite e valute retrodatate o posticipate. L'attrice allegava altresì il superamento del tasso so- glia usura in diversi trimestri, producendo estratti conto e una perizia econometrica di parte, dalla quale risultava un saldo attivo di euro 36.535,71 in suo favore.
Si costituiva la convenuta la quale contestava integralmente la Controparte_2 domanda, eccependo in via preliminare la temerarietà dell'azione per difetto di produ- zione dei contratti, la improcedibilità per mancata mediazione effettiva, nonché la pre- scrizione decennale delle rimesse solutorie anteriori al 2010. La banca chiedeva il riget- to delle istanze istruttorie di CTU e di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ritenute esplorative, e sosteneva la legittimità delle condizioni applicate.
Con ordinanza del 9/02/2023, il Giudice ordinava alla convenuta l'esibizione ex CP_2
art. 210 c.p.c. dei contratti di conto corrente ordinario n. 475 e di conto anticipi n. 7460, rigettando invece la richiesta di esibizione di estratti conto e scalari, in quanto generica.
La banca non ottemperava all'ordine di esibizione.
Il processo proseguiva con udienze sostituite da trattazione scritta ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.: dapprima il 26/06/2023, quindi il 27/02/2024, il 12/11/2024 e il 7/10/2025, si- no all'udienza cartolare del 01/12/2025 fissata per la discussione e decisione ex art. 281- sexies c.p.c.
All'udienza cartolare del 01/12/2025, entrambe le parti depositavano note di trattazione scritta riportandosi integralmente alle rispettive memorie conclusionali e chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni, con vittoria di spese.
Ciò posto, le risultanze processuali impongono il rigetto della domanda attorea, per le ragioni che ci si accinge a chiarire.
Occorre anzitutto premettere come, stante il principio dispositivo della prova che regge il processo civile (a mente del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.), colui il quale intende far valere in giudizio un diritto è chiamato a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Ebbene, in caso di domanda di accertamento negativo del saldo e correlata domanda di ripetizione di indebito oggettivo – come quelle spiegate in questa sede – l'onere proba- torio che grava sul creditore istante (in questo caso il correntista) è quello di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in
2
giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto (tra le tante, Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2006, n. 5896; più di recente, vedasi Cass. n. 11294/2020).
In particolare, laddove l'incompletezza degli estratti conto può essere sanata – anche at- traverso il ricorso alla consulenza tecnica, come chiarito dalla giurisprudenza ormai maggioritaria – l'omessa produzione dei titoli contrattuali non consente un effettivo va- glio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del documento contrattuale è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. 1547/2022; Cass. 33009/2019).
E infatti il correntista, che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive
– assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari, anatoci- stici o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto, costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo corren- tista promuova mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass. 9201/2015; conf. Cass.
n. 20693/2016).
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mu- tuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particola- re, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente;
il titolare di un rap- porto di conto corrente o di mutuo, infatti, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B., il cui primo comma impone testualmente la consegna di una copia di esso al cliente;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate (cfr. Cass. n. 33009/2019:
“Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restitu- zione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la pro- duzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto
3
che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di rego- la, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”).
Peraltro, non è ultroneo rilevare come l'art. 119 del T.U.B. riconosca al cliente un vero e proprio diritto di ricevere, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preven- tivamente accettato dal cliente stesso, una comunicazione chiara in merito allo svolgi- mento del rapporto, e che tale diritto, con precipuo riguardo alla consegna dei documen- ti contrattuali, non soggiace nemmeno al limite decennale di cui al comma 4 dell'art. 119 cit., poiché tale comma, relativo esclusivamente alla documentazione inerente “a singole operazioni”, non può estendere la propria portata applicativa ai documenti con- trattuali, che rappresentano l'atto costitutivo del rapporto, per il quale, dunque, è pre- scritta ex art. 117 T.U.B. la forma scritta, e pertanto sono esigibili dal cliente nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, ovvero nei dieci anni dalla chiusura del rapporto (in termini, Tribunale Bari 7.10.2020; Tribunale Cosenza 31.1.2021; Tribunale
Napoli 19.6.2019; Tribunale Catania 14.01.2020).
Dunque, non essendo stata offerta, da parte dell'attore, la prova dell'infruttuoso esperi- mento, ante causam, dell'istanza ex art. 119 T.U.B., non può che sullo stesso farsi rica- dere la conseguenza dell'omessa produzione in giudizio del contratto di conto corrente.
L'ordine di esibizione, infatti, non è suscettibile di esecuzione coattiva, né per iniziativa del giudice, non esistendo nel codice di procedura disposizioni analoghe a quelle del codice di procedura penale circa il potere di ricercare documenti o cose pertinenti al rea- to, né ad iniziativa della parte interessata, non costituendo quell'ordinanza titolo esecu- tivo e non potendo essere, quindi, attuata con gli strumenti di cui all'art. 605 e segg.
c.p.c. Tale strumento istruttorio non svolge, in altri termini, una funzione sostitutiva dell'onere probatorio, né produce un effetto modificativo dell'incombenza legale deri- vante dall'applicazione dell'art. 2697 c.c., posto che l'istante avrebbe potuto (e dovuto) attivarsi di propria iniziativa per reperire la documentazione bancaria (Tribunale Verona
6.11.2018 in expartecreditoris.it, secondo il quale, in mancanza dell'autonomo esercizio del diritto previsto dall'art. 119 T.U.B. da parte del correntista, la richiesta di esibizione non è invocabile, in quanto finalizzata a supplire una lacuna probatoria nella quale è in- corsa la parte onerata della produzione).
Infatti, è ormai principio acquisito quello per cui, nell'ambito di una domanda di accer- tamento negativo del saldo di un rapporto di conto corrente, sia il correntista (attore) ad essere onerato della produzione del contratto del quale sono contestate le pattuizioni
(produzione la cui mancanza non può essere sopperita dalla non contestazione dell'altra
4
parte, attesa la generalizzazione dell'obbligo di forma scritta dei contratti bancari, ex art. 117 T.U.B.); tale principio subisce una deroga in sole due ipotesi, ovvero qualora venga dallo stesso correntista dedotto che non è stato stipulato alcun rapporto contrat- tuale per iscritto [nel qual caso è la banca ad essere onerata della produzione (Cass. n.
6480/2021; Cass. n. 24051/2019)] oppure laddove il correntista, pur attore, sia destina- tario di una domanda riconvenzionale, tesa ad ottenere la condanna al pagamento dell'eventuale saldo negativo (Tribunale Sassari 9.8.2014, in ilcaso.it; Tribunale Spole- to 20.6.2017, in ilcaso.it).
Orbene, pacificamente non ricorrendo la seconda ipotesi, con riguardo alla prima va os- servato come, perché possa dirsi applicabile il principio di vicinanza o inerenza della prova, e dunque il citato ribaltamento dell'onere probatorio, è necessario che sia conte- stata, dal correntista che agisce in giudizio, la mancata stipulazione di un contratto per iscritto [la relativa forma, introdotta dall'art. 3, comma 1, della legge n. 154/1992, è in- vero stata dalla giurisprudenza predicata anche per i rapporti precedenti, in ragione della necessità che pattuizioni ultra legali, ai sensi dell'art. 1284 c.c., fossero concretate per iscritto (Cass. n. 5609 del 7/3/2017)], circostanza che, però, non può dirsi concretatasi nel caso de quo, poiché le prospettazioni attoree contenute in citazione appaiono incom- patibili con la negazione della stipula di un contratto in forma scritta.
Come evidenziato dalla sin dalla propria comparsa di costituzio- Controparte_2
ne e risposta, la difesa attorea appare, infatti, postulare la esistenza di un contratto scrit- to tra le parti nella parte in cui:
- lamenta che l'Istituto di Credito convenuto ha gestito il rapporto di conto corren- te in modo del tutto anomalo, applicando tassi di interessi passivi ultralegali “in alcuni trimestri maggiori di quelli originariamente pattuiti”;
- denuncia la difformità tra tasso di interesse “espressamente convenuto” e tasso effettivamente applicato;
- denuncia l'illegittima corresponsione di spese non pattuite per iscritto (presup-
ponendo, dunque, che un contratto scritto esista);
- lamenta l'illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto poiché effettuata in difetto “di nuovo ed esplicito consenso” (presupponendo che una prima espressione di consenso vi sia stata);
- eccepisce la nullità della “previsione contrattuale” inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
Si deve pertanto concludere nel senso che parte attrice non ha debitamente ottemperato
5
all'onere probatorio su di sé incorrente, e pertanto le domande di accertamento del saldo del rapporto di conto corrente n. 475 e di ripetizione di indebito vanno rigettate, in quanto sprovviste di idoneo supporto probatorio.
Da ultimo, va rigettata la domanda con la quale parte convenuta ha chiesto la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., atteso che per giurisprudenza pacifica "in tema di re- sponsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'uffi- cio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr. ex plurimis,
Cass., nn. 5524/1983; 6637/1992; 13355/2004; 21393/2005; 3388/2007; 13395/2007;
Cass. sez. un. n. 7583/2004).
L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. presuppone infatti l'accertamento sia dell'elemento soggettivo, consistente nella mala fede o colpa grave, sia dell'elemento oggettivo estrinsecantesi nella entità del danno sofferto.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento pro- cessuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (cfr. ex plurimis Cass. nn. 3464/2017;19298/2016; 7726/2016;
3376/2016; 22289/2015; 3003/2014).
Nella fattispecie in esame, alcun elemento concreto può al riguardo desumersi dagli atti di causa, non risultando, in particolare, dimostrato - e prima ancora allegato - il pregiu- dizio asseritamente sofferto e non emergendo elementi di fatto in base ai quali even- tualmente operare una liquidazione equitativa.
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modi- ficato dal D.M. 147/2022 e sulla scorta del valore dichiarato della lite e della complessi- tà dell'attività svolta, seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede: Parte
- rigetta le domande avanzate nell'interesse di di Parte_1 Pt_1
[.. ;
- condanna di al pagamento in favore di Parte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di li- Controparte_2
6
te che si liquidano in euro 5.810,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15 %.
Lagonegro, 05/12/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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REPUBBLICA IT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del dott. Giuseppe Izzo, spirati i termini per il deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 01/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 159 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: azione di accertamento negativo e ripetizione di in- debito, vertente
TRA
(C.F./P.IVA , in per- Parte_1 C.F._1
sona del titolare e del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti, dall'avv. Carlo Scorza, con questi elettivamente domiciliati in
Sala Consilina, Via Trinità n. 85 presso lo Studio dell'Avvocato Domenico Cartolano
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Volino CP_1 P.IVA_1
(C.F. ) e in una ad esso elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_2
studio in Avellino, Via Casale n. 5, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_3 conveniva in giudizio la deducendo l'illegittima gestione dei rap- Controparte_2
porti di conto corrente n. 475 e di conto anticipi n. 7460, e chiedendo che fosse dichiara-
1
ta la nullità delle clausole contrattuali regolanti i rapporti, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente addebitate a titolo di interessi ultralegali, anatocismo trimestrale, commissioni di massimo scoperto, spese non pattuite e valute retrodatate o posticipate. L'attrice allegava altresì il superamento del tasso so- glia usura in diversi trimestri, producendo estratti conto e una perizia econometrica di parte, dalla quale risultava un saldo attivo di euro 36.535,71 in suo favore.
Si costituiva la convenuta la quale contestava integralmente la Controparte_2 domanda, eccependo in via preliminare la temerarietà dell'azione per difetto di produ- zione dei contratti, la improcedibilità per mancata mediazione effettiva, nonché la pre- scrizione decennale delle rimesse solutorie anteriori al 2010. La banca chiedeva il riget- to delle istanze istruttorie di CTU e di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ritenute esplorative, e sosteneva la legittimità delle condizioni applicate.
Con ordinanza del 9/02/2023, il Giudice ordinava alla convenuta l'esibizione ex CP_2
art. 210 c.p.c. dei contratti di conto corrente ordinario n. 475 e di conto anticipi n. 7460, rigettando invece la richiesta di esibizione di estratti conto e scalari, in quanto generica.
La banca non ottemperava all'ordine di esibizione.
Il processo proseguiva con udienze sostituite da trattazione scritta ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.: dapprima il 26/06/2023, quindi il 27/02/2024, il 12/11/2024 e il 7/10/2025, si- no all'udienza cartolare del 01/12/2025 fissata per la discussione e decisione ex art. 281- sexies c.p.c.
All'udienza cartolare del 01/12/2025, entrambe le parti depositavano note di trattazione scritta riportandosi integralmente alle rispettive memorie conclusionali e chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni, con vittoria di spese.
Ciò posto, le risultanze processuali impongono il rigetto della domanda attorea, per le ragioni che ci si accinge a chiarire.
Occorre anzitutto premettere come, stante il principio dispositivo della prova che regge il processo civile (a mente del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.), colui il quale intende far valere in giudizio un diritto è chiamato a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Ebbene, in caso di domanda di accertamento negativo del saldo e correlata domanda di ripetizione di indebito oggettivo – come quelle spiegate in questa sede – l'onere proba- torio che grava sul creditore istante (in questo caso il correntista) è quello di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in
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giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto (tra le tante, Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2006, n. 5896; più di recente, vedasi Cass. n. 11294/2020).
In particolare, laddove l'incompletezza degli estratti conto può essere sanata – anche at- traverso il ricorso alla consulenza tecnica, come chiarito dalla giurisprudenza ormai maggioritaria – l'omessa produzione dei titoli contrattuali non consente un effettivo va- glio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del documento contrattuale è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. 1547/2022; Cass. 33009/2019).
E infatti il correntista, che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive
– assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari, anatoci- stici o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto, costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo corren- tista promuova mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass. 9201/2015; conf. Cass.
n. 20693/2016).
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mu- tuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particola- re, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente;
il titolare di un rap- porto di conto corrente o di mutuo, infatti, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B., il cui primo comma impone testualmente la consegna di una copia di esso al cliente;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate (cfr. Cass. n. 33009/2019:
“Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restitu- zione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la pro- duzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto
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che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di rego- la, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”).
Peraltro, non è ultroneo rilevare come l'art. 119 del T.U.B. riconosca al cliente un vero e proprio diritto di ricevere, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preven- tivamente accettato dal cliente stesso, una comunicazione chiara in merito allo svolgi- mento del rapporto, e che tale diritto, con precipuo riguardo alla consegna dei documen- ti contrattuali, non soggiace nemmeno al limite decennale di cui al comma 4 dell'art. 119 cit., poiché tale comma, relativo esclusivamente alla documentazione inerente “a singole operazioni”, non può estendere la propria portata applicativa ai documenti con- trattuali, che rappresentano l'atto costitutivo del rapporto, per il quale, dunque, è pre- scritta ex art. 117 T.U.B. la forma scritta, e pertanto sono esigibili dal cliente nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, ovvero nei dieci anni dalla chiusura del rapporto (in termini, Tribunale Bari 7.10.2020; Tribunale Cosenza 31.1.2021; Tribunale
Napoli 19.6.2019; Tribunale Catania 14.01.2020).
Dunque, non essendo stata offerta, da parte dell'attore, la prova dell'infruttuoso esperi- mento, ante causam, dell'istanza ex art. 119 T.U.B., non può che sullo stesso farsi rica- dere la conseguenza dell'omessa produzione in giudizio del contratto di conto corrente.
L'ordine di esibizione, infatti, non è suscettibile di esecuzione coattiva, né per iniziativa del giudice, non esistendo nel codice di procedura disposizioni analoghe a quelle del codice di procedura penale circa il potere di ricercare documenti o cose pertinenti al rea- to, né ad iniziativa della parte interessata, non costituendo quell'ordinanza titolo esecu- tivo e non potendo essere, quindi, attuata con gli strumenti di cui all'art. 605 e segg.
c.p.c. Tale strumento istruttorio non svolge, in altri termini, una funzione sostitutiva dell'onere probatorio, né produce un effetto modificativo dell'incombenza legale deri- vante dall'applicazione dell'art. 2697 c.c., posto che l'istante avrebbe potuto (e dovuto) attivarsi di propria iniziativa per reperire la documentazione bancaria (Tribunale Verona
6.11.2018 in expartecreditoris.it, secondo il quale, in mancanza dell'autonomo esercizio del diritto previsto dall'art. 119 T.U.B. da parte del correntista, la richiesta di esibizione non è invocabile, in quanto finalizzata a supplire una lacuna probatoria nella quale è in- corsa la parte onerata della produzione).
Infatti, è ormai principio acquisito quello per cui, nell'ambito di una domanda di accer- tamento negativo del saldo di un rapporto di conto corrente, sia il correntista (attore) ad essere onerato della produzione del contratto del quale sono contestate le pattuizioni
(produzione la cui mancanza non può essere sopperita dalla non contestazione dell'altra
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parte, attesa la generalizzazione dell'obbligo di forma scritta dei contratti bancari, ex art. 117 T.U.B.); tale principio subisce una deroga in sole due ipotesi, ovvero qualora venga dallo stesso correntista dedotto che non è stato stipulato alcun rapporto contrat- tuale per iscritto [nel qual caso è la banca ad essere onerata della produzione (Cass. n.
6480/2021; Cass. n. 24051/2019)] oppure laddove il correntista, pur attore, sia destina- tario di una domanda riconvenzionale, tesa ad ottenere la condanna al pagamento dell'eventuale saldo negativo (Tribunale Sassari 9.8.2014, in ilcaso.it; Tribunale Spole- to 20.6.2017, in ilcaso.it).
Orbene, pacificamente non ricorrendo la seconda ipotesi, con riguardo alla prima va os- servato come, perché possa dirsi applicabile il principio di vicinanza o inerenza della prova, e dunque il citato ribaltamento dell'onere probatorio, è necessario che sia conte- stata, dal correntista che agisce in giudizio, la mancata stipulazione di un contratto per iscritto [la relativa forma, introdotta dall'art. 3, comma 1, della legge n. 154/1992, è in- vero stata dalla giurisprudenza predicata anche per i rapporti precedenti, in ragione della necessità che pattuizioni ultra legali, ai sensi dell'art. 1284 c.c., fossero concretate per iscritto (Cass. n. 5609 del 7/3/2017)], circostanza che, però, non può dirsi concretatasi nel caso de quo, poiché le prospettazioni attoree contenute in citazione appaiono incom- patibili con la negazione della stipula di un contratto in forma scritta.
Come evidenziato dalla sin dalla propria comparsa di costituzio- Controparte_2
ne e risposta, la difesa attorea appare, infatti, postulare la esistenza di un contratto scrit- to tra le parti nella parte in cui:
- lamenta che l'Istituto di Credito convenuto ha gestito il rapporto di conto corren- te in modo del tutto anomalo, applicando tassi di interessi passivi ultralegali “in alcuni trimestri maggiori di quelli originariamente pattuiti”;
- denuncia la difformità tra tasso di interesse “espressamente convenuto” e tasso effettivamente applicato;
- denuncia l'illegittima corresponsione di spese non pattuite per iscritto (presup-
ponendo, dunque, che un contratto scritto esista);
- lamenta l'illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto poiché effettuata in difetto “di nuovo ed esplicito consenso” (presupponendo che una prima espressione di consenso vi sia stata);
- eccepisce la nullità della “previsione contrattuale” inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
Si deve pertanto concludere nel senso che parte attrice non ha debitamente ottemperato
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all'onere probatorio su di sé incorrente, e pertanto le domande di accertamento del saldo del rapporto di conto corrente n. 475 e di ripetizione di indebito vanno rigettate, in quanto sprovviste di idoneo supporto probatorio.
Da ultimo, va rigettata la domanda con la quale parte convenuta ha chiesto la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., atteso che per giurisprudenza pacifica "in tema di re- sponsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'uffi- cio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr. ex plurimis,
Cass., nn. 5524/1983; 6637/1992; 13355/2004; 21393/2005; 3388/2007; 13395/2007;
Cass. sez. un. n. 7583/2004).
L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. presuppone infatti l'accertamento sia dell'elemento soggettivo, consistente nella mala fede o colpa grave, sia dell'elemento oggettivo estrinsecantesi nella entità del danno sofferto.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento pro- cessuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (cfr. ex plurimis Cass. nn. 3464/2017;19298/2016; 7726/2016;
3376/2016; 22289/2015; 3003/2014).
Nella fattispecie in esame, alcun elemento concreto può al riguardo desumersi dagli atti di causa, non risultando, in particolare, dimostrato - e prima ancora allegato - il pregiu- dizio asseritamente sofferto e non emergendo elementi di fatto in base ai quali even- tualmente operare una liquidazione equitativa.
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modi- ficato dal D.M. 147/2022 e sulla scorta del valore dichiarato della lite e della complessi- tà dell'attività svolta, seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede: Parte
- rigetta le domande avanzate nell'interesse di di Parte_1 Pt_1
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- condanna di al pagamento in favore di Parte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di li- Controparte_2
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te che si liquidano in euro 5.810,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15 %.
Lagonegro, 05/12/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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