TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/03/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9330/2018 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Russo e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Di Gennaro e con lo Controparte_1 stesso elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2018, la ricorrente indicata in epigrafe, premettendo di aver già lavorato dal 1992 al 06.12.2016 come collaboratrice domestica presso l'abitazione di
, genitore di , esponeva di aver prestato lavoro, dal Persona_1 Controparte_1
07.12.2008 al 31.12.2016, anche alle dipendenze di quest'ultimo, presso la sua abitazione, sita in Caserta alla via San Carlo, 66, sempre con mansioni di collaboratrice domestica, nei giorni del mercoledì e del sabato e con orario dalle 8,00 alle 12,00, svolgendo mansioni di addetta alle pulizie, alla cucina ed alla lavanderia rientranti nel livello B del CCNL “Lavoro domestico”, con assoggettamento al potete direttivo, gerarchico e disciplinare del sig.
, pur deducendo di non essere mai stata formalmente assunta;
assumeva, Controparte_1
inoltre, di aver percepito una retribuzione pari ad euro 100,00 per la mensilità relativa al dicembre 2008 e la somma di euro 150,00 mensili per la restante durata del rapporto di lavoro, senza il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali alla stessa dovuti.
Lamentava di non aver mai goduto di ferie né di aver percepito alcuna indennità sostitutiva né tantomeno di aver goduto di festività e permessi o percepito la relativa indennità sostitutiva ed, ancora, di non aver mai percepito la tredicesima mensilità ed, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta per licenziamento orale e senza alcun preavviso, l'indennità sostitutiva di preavviso ed il TFR.
Per tali ragioni, dunque, la ricorrente, con il presente procedimento, conveniva, in giudizio il sig. e concludeva chiedendo di “previa declaratoria della natura subordinata Controparte_1 del rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra ed il dal Parte_1 Controparte_1
07/12/2008 al 31/12/2016 […] 1) dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il trattamento economico e normativo così come previsto dal CCNL di Ctg. “Lavoro Domestico per i lavoratori appartenenti al livello B e, per l'effetto, in via principale;
2) condannare il sig. CP_1
via San Carlo n°66 – Caserta, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva
[...] somma di € 9.142,89, così come specificato nell'allegato prospetto contabile, una alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge;
3) in via subordinata, condannare il resistente, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa“, con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il sig. , che Controparte_1 eccepiva la nullità e/o inammissibilità nonché l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
In particolare, parte resistente negava la ricostruzione offerta dalla ricorrente, assumendo, in particolare, di conoscere la ricorrente in quanto la stessa aveva svolto l'attività di collaboratrice domestica presso la casa paterna, sita in Caserta al Parco del Corso, in occasione della malattia della madre e rimanendo fin poco dopo la morte del padre
, avvenuta in data 07.12.2008, successivamente alla quale affermava che la Persona_1
ricorrente avrebbe interrotto ogni prestazione di lavoro;
deduceva, ancora, di aver lasciato la casa paterna nel 1998 per ragioni di lavoro e di aver mantenuto rapporti cordiali con la ricorrente, pur frequentandola raramente anche dopo il suo rientro a Caserta, “tanto da riceverla dopo la morte del dott. nella propria abitazione in Caserta, alla via San Carlo, Per_1 ogniqualvolta la ricorrente stessa avesse bisogno di un parere professionale, di mostrargli esami diagnostici, di un consiglio medico” (cfr. pagina 2 della memoria di costituzione e risposta).
Negava, tuttavia, di aver intrattenuto rapporti lavorativi con la ricorrente, assumendo di essersi avvalso, nel periodo indicato dalla ricorrente, del lavoro di una collaboratrice familiare presso la propria abitazione, sita in Caserta, alla via San Carlo, 66, prestato dalla signora , di nazionalità filippina, regolarmente assunta con Parte_2
decorrenza dal 05.03.2009, la cui prestazione aveva ad oggetto nn. 25 ore settimanali di lavoro, distribuite in nn. 6 giornate di lavoro, dal lunedì al sabato, la quale avrebbe lavorato fino al 01.07.2009, allorquando la stessa sarebbe stata costretta a rientrare improvvisamente nelle Filippine per un grave incidente occorso ad uno dei figli, per poi provvedere ad una nuova e regolare assunzione della stessa, in data 21.09.2009, una volta rientrata in Italia, sempre con la qualifica di collaboratrice familiare per nn. 12 ore settimanali, distribuite in nn. 4 giornate lavorative;
al riguardo, precisava che, durante tali periodi, la signora sarebbe stata l'unica persona a svolgere le mansioni di collaboratrice domestica Pt_2 alle dipendenze del resistente, specificando, in ogni caso, che il rapporto sarebbe cessato in data 03.07.2010, “dal momento che il dott. di lì a poco avrebbe cominciato a prestare servizio CP_1 come medico specialista fuori regione” (cfr. pagina 4 della memoria di costituzione e risposta).
Il resistente, infatti, assumeva di aver ricevuto una serie di incarichi temporanei quale medico specialista in oculistica nei periodi e presso le sedi indicate in memoria di costituzione e risposta;
deduceva, pertanto, che, avendo prestato lavoro fuori regione, sarebbe stato costretto a rimanere lontano da casa per intere settimane, addirittura, spesso, senza rientrare nel fine settimana.
Per tali ragioni, dunque, contestava l'assunto attoreo in ordine all'assoggettamento della ricorrente al suo potere direttivo, gerarchico e disciplinare ed alla sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, impugnando, in ogni caso, i conteggi prodotti dalla ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso.
Ammesso l'interrogatorio formale del resistente, espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento. Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente, avendo parte ricorrente sufficientemente illustrato le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda consentendo, così, alla resistente di poter articolare la propria difesa ed alla giudicante di delibare sul fondamento della domanda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa del resistente, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Tanto premesso, venendo al merito della controversia, le richieste della ricorrente si fondano sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con il resistente, nella qualità di collaboratrice domestica, nei termini descritti in ricorso e per il periodo in esso indicato.
Si ritiene, tuttavia, che parte ricorrente non abbia fornito la prova di quanto dedotto in ricorso, ovvero della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei termini e modi ivi indicati.
Appare, in ogni caso, opportuno precisare che, sul piano propriamente processuale, alla luce dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di lavoro posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU
761/2002; Cass. 535/2003).
L'istruttoria svolta, tuttavia, non ha consentito di ritenere provato il dedotto vincolo di subordinazione.
Ed, invero, nulla è emerso in ordine a quello che, per consolidato orientamento, può ritenersi elemento qualificante la subordinazione, ovverosia la sottoposizione del lavoratore ad un potere di direzione ed organizzazione da parte del datore che ne conformi in maniera incisiva la prestazione, determinandone contenuti e modalità esecutive;
nulla è emerso in ordine al concreto e costante esercizio da parte del convenuto di un potere di controllo sulla regolarità delle prestazioni lavorative e di un potere di tipo disciplinare che ne raffiguri una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto all'attore; nulla, ancora, è emerso in ordine all'obbligo del lavoratore di tenere stabilmente a disposizione del datore le proprie energie lavorative, di essere quindi costantemente presente al lavoro, di giustificare eventuali assenze ovvero di richiedere preventiva autorizzazione in caso di interruzione della prestazione lavorativa.
Né dai dati positivi raccolti in sede istruttoria è dato evincere la sussistenza di altri elementi che pure, globalmente valutati, possono apparire sintomatici della subordinazione, quali ad esempio la predeterminazione da parte del datore dell'articolazione temporale della prestazione lavorativa ed il conseguente vincolo di orario a carico del lavoratore.
In particolare, all'esito della prova orale espletata, tali elementi non sono sufficientemente emersi, in considerazione del tenore delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Sul punto, invero, il teste – amico della ricorrente – escusso all'udienza del TIone_1
23.11.2021, per quanto qui rileva, ha dichiarato: “ADR: “sono amico della ricorrente, so che la ricorrente si occupava delle faccende domestiche presso l'abitazione del resistente, che era sita in via TI San Carlo in Caserta;
non conosco personalmente il resistente;
“sono a conoscenza di detta circostanza perché spesso, abitando nello stesso paese, davo un passaggio alla ricorrente fin sotto casa del resistente;
ADR: “ciò capitava negli anni dal 2008 al 2016, preciso che ci recavamo insieme alla ricorrente e con mia moglie a Caserta: mia moglie infatti ha un negozio di parrucchiere a Caserta e TI accompagnavamo prima la ricorrente e poi mia moglie” “accompagnavo la ricorrente solo nei giorni in cui ero disponibile, in base ai miei turni di lavoro, all'epoca infatti facevo portierato e TI lavoravo secondo turni” “ricordo che accompagnavo la ricorrente intorno alle 8.00, verso le
7.45/7.50” ADR: “in qualche occasione mi è capitato di dare un passaggio alla ricorrente per rientrare
a casa dal lavoro intorno alle 12.00/12.30; ADR: “la ricorrente non aveva automobile che io sappia”
ADR: “non sono mai entrato in casa del sig. . CP_1
Ancora, la teste – sorella del resistente nonché conoscente della ricorrente – TIone_3 escusso all'udienza dell'11.04.2024, sempre con riferimento all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, ha riferito: “ADR: “Sono la sorella del resistente, sig. . Controparte_1
ADR: “Conosco la ricorrente perché in passato ha lavorato alle dipendenze di mio padre come collaboratrice domestica e, più precisamente, fino al suo decesso nel 2008”; ADR: “So che, successivamente, la ricorrente ha lavorato per mio fratello, perché con la signora eravamo Pt_1 rimaste in buoni rapporti e, quindi, sentendola occasionalmente per gli auguri nel corso degli anni, ricordo che mi informò del fatto che la stessa stesse lavorando anche per mio fratello. Tuttavia, non per quanto tempo ha lavorato lì e se con continuità; non ho una conoscenza diretta ma ricordo che la ricorrente me lo ha riferito e mi sembra di ricordare che tale circostanza mi è stata occasionalmente riferita al telefono anche da mio fratello. Tuttavia, io non ho mai visto la ricorrente lavorare presso mio fratello, anche perché ho lasciato da tempo Caserta per trasferirmi a Siena né sono mai stata presso
l'abitazione di mio fratello” A domanda dell'avv. “So che fino al 2007-2008, mio fratello CP_2 viveva in via San Carlo;
non so riferire per il periodo successivo, dato che si sono interrotti i rapporti tra me e mio fratello. Non so riferire se presso la sua abitazione ci fossero altre persone come collaboratori domestici”.
I testi escussi non riferiscono alcuna circostanza significativa al fine di fornire riscontro a quanto sostenuto al riguardo in ricorso, stante il tenore delle deposizioni.
Entrambi – non presenti nell'arco della giornata lavorativa – non sono stati in grado di riferire alcuna circostanza circa la sussistenza di elementi sintomatici della subordinazione, oltre che della continuità della prestazione, limitandosi a riferire di un rapporto di lavoro in termini molto vaghi – e, dunque, insufficienti ai fini del raggiungimento della prova.
Più specificamente, il teste si è limitato a dichiarare di aver TIone_1
occasionalmente accompagnato o ripreso, in auto, la ricorrente a lavoro, specificando di non essere neppure entrato nella casa della famiglia , riferendo, pertanto, unicamente di CP_1
tali passaggi, circoscritti a brevi ed episodici lassi di tempo nonché ad isolate occasioni.
Entrambi i testi, in ogni caso, riferiscono genericamente circostanze di cui non erano a diretta conoscenza, in quanto apprese de relato actoris e, dunque, inidonee a supportare, sul piano probatorio, quanto dedotto in ricorso, in assenza di ulteriori elementi.
Con specifico riferimento al carattere della continuità della prestazione, occorre, tra l'altro, evidenziare in questa sede che, in considerazione del tenore delle dichiarazioni rese, tale elemento non emerge.
Ed, invero, il teste riferisce espressamente, in modo del tutto generico e TIone_1
lacunoso, che accompagnava la ricorrente solamente nei giorni in cui era disponibile in base ai suoi turni di lavoro, senza neppure specificare quali fossero i giorni della settimana in cui la ricorrente lavorava, avendo, invece, parte ricorrente dedotto di aver lavorato presso l'abitazione del nelle giornate del mercoledì e del sabato;
ancora, la teste CP_1 Tes_3
riferisce di non sapere per quanto tempo la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze
[...]
di suo fratello né se ciò sia avvenuto con continuità.
Le circostanze riferite, pertanto, non sono in alcun modo idonee a far ritenere configurabile la sussistenza del rapporto di lavoro della ricorrente, in assenza dell'indefettibile carattere
– qualificante della subordinazione – della continuità nella disponibilità delle energie lavorative da parte del lavoratore in favore del datore di lavoro.
Diversamente da quanto dedotto dalla parte ricorrente con note autorizzate del 13.03.2025, il carente quadro probatorio neppure può essere colmato dalla valutazione del comportamento processuale del resistente, non comparso in corso di causa per rendere l'interrogatorio formale;
al riguardo, si osserva, infatti, che gli elementi desumibili dal contegno processuale della parte a cui è deferito l'interrogatorio formale non sono da sé idonei a costruire la piattaforma probatoria. Essi, infatti, possono assumere rilievo in quanto integrativi di altri elementi di prova, del tutto manchevoli nel caso di specie ed all'esito di una valutazione complessiva di questi ultimi.
Nella fattispecie in esame, dunque, si ritiene che le emergenze probatorie non consentano di ritenere raggiunta la prova che la collaborazione tra le parti abbia assunto in sede esecutiva i connotati tipici della subordinazione, per il periodo indicato in ricorso.
La domanda va, quindi, rigettata.
Il rigetto della domanda volta all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato comporta l'assorbimento della richiesta avente ad oggetto le spettanze retributive azionate con il presente giudizio, in ordine alle quali, in ogni caso, per le stesse ragioni già esposte in precedenza, non si ritiene che, all'esito della prova orale, sia stata raggiunta la prova.
La natura della decisione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 19.03.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9330/2018 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Russo e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Di Gennaro e con lo Controparte_1 stesso elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2018, la ricorrente indicata in epigrafe, premettendo di aver già lavorato dal 1992 al 06.12.2016 come collaboratrice domestica presso l'abitazione di
, genitore di , esponeva di aver prestato lavoro, dal Persona_1 Controparte_1
07.12.2008 al 31.12.2016, anche alle dipendenze di quest'ultimo, presso la sua abitazione, sita in Caserta alla via San Carlo, 66, sempre con mansioni di collaboratrice domestica, nei giorni del mercoledì e del sabato e con orario dalle 8,00 alle 12,00, svolgendo mansioni di addetta alle pulizie, alla cucina ed alla lavanderia rientranti nel livello B del CCNL “Lavoro domestico”, con assoggettamento al potete direttivo, gerarchico e disciplinare del sig.
, pur deducendo di non essere mai stata formalmente assunta;
assumeva, Controparte_1
inoltre, di aver percepito una retribuzione pari ad euro 100,00 per la mensilità relativa al dicembre 2008 e la somma di euro 150,00 mensili per la restante durata del rapporto di lavoro, senza il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali alla stessa dovuti.
Lamentava di non aver mai goduto di ferie né di aver percepito alcuna indennità sostitutiva né tantomeno di aver goduto di festività e permessi o percepito la relativa indennità sostitutiva ed, ancora, di non aver mai percepito la tredicesima mensilità ed, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta per licenziamento orale e senza alcun preavviso, l'indennità sostitutiva di preavviso ed il TFR.
Per tali ragioni, dunque, la ricorrente, con il presente procedimento, conveniva, in giudizio il sig. e concludeva chiedendo di “previa declaratoria della natura subordinata Controparte_1 del rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra ed il dal Parte_1 Controparte_1
07/12/2008 al 31/12/2016 […] 1) dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il trattamento economico e normativo così come previsto dal CCNL di Ctg. “Lavoro Domestico per i lavoratori appartenenti al livello B e, per l'effetto, in via principale;
2) condannare il sig. CP_1
via San Carlo n°66 – Caserta, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva
[...] somma di € 9.142,89, così come specificato nell'allegato prospetto contabile, una alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge;
3) in via subordinata, condannare il resistente, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa“, con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il sig. , che Controparte_1 eccepiva la nullità e/o inammissibilità nonché l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
In particolare, parte resistente negava la ricostruzione offerta dalla ricorrente, assumendo, in particolare, di conoscere la ricorrente in quanto la stessa aveva svolto l'attività di collaboratrice domestica presso la casa paterna, sita in Caserta al Parco del Corso, in occasione della malattia della madre e rimanendo fin poco dopo la morte del padre
, avvenuta in data 07.12.2008, successivamente alla quale affermava che la Persona_1
ricorrente avrebbe interrotto ogni prestazione di lavoro;
deduceva, ancora, di aver lasciato la casa paterna nel 1998 per ragioni di lavoro e di aver mantenuto rapporti cordiali con la ricorrente, pur frequentandola raramente anche dopo il suo rientro a Caserta, “tanto da riceverla dopo la morte del dott. nella propria abitazione in Caserta, alla via San Carlo, Per_1 ogniqualvolta la ricorrente stessa avesse bisogno di un parere professionale, di mostrargli esami diagnostici, di un consiglio medico” (cfr. pagina 2 della memoria di costituzione e risposta).
Negava, tuttavia, di aver intrattenuto rapporti lavorativi con la ricorrente, assumendo di essersi avvalso, nel periodo indicato dalla ricorrente, del lavoro di una collaboratrice familiare presso la propria abitazione, sita in Caserta, alla via San Carlo, 66, prestato dalla signora , di nazionalità filippina, regolarmente assunta con Parte_2
decorrenza dal 05.03.2009, la cui prestazione aveva ad oggetto nn. 25 ore settimanali di lavoro, distribuite in nn. 6 giornate di lavoro, dal lunedì al sabato, la quale avrebbe lavorato fino al 01.07.2009, allorquando la stessa sarebbe stata costretta a rientrare improvvisamente nelle Filippine per un grave incidente occorso ad uno dei figli, per poi provvedere ad una nuova e regolare assunzione della stessa, in data 21.09.2009, una volta rientrata in Italia, sempre con la qualifica di collaboratrice familiare per nn. 12 ore settimanali, distribuite in nn. 4 giornate lavorative;
al riguardo, precisava che, durante tali periodi, la signora sarebbe stata l'unica persona a svolgere le mansioni di collaboratrice domestica Pt_2 alle dipendenze del resistente, specificando, in ogni caso, che il rapporto sarebbe cessato in data 03.07.2010, “dal momento che il dott. di lì a poco avrebbe cominciato a prestare servizio CP_1 come medico specialista fuori regione” (cfr. pagina 4 della memoria di costituzione e risposta).
Il resistente, infatti, assumeva di aver ricevuto una serie di incarichi temporanei quale medico specialista in oculistica nei periodi e presso le sedi indicate in memoria di costituzione e risposta;
deduceva, pertanto, che, avendo prestato lavoro fuori regione, sarebbe stato costretto a rimanere lontano da casa per intere settimane, addirittura, spesso, senza rientrare nel fine settimana.
Per tali ragioni, dunque, contestava l'assunto attoreo in ordine all'assoggettamento della ricorrente al suo potere direttivo, gerarchico e disciplinare ed alla sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, impugnando, in ogni caso, i conteggi prodotti dalla ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso.
Ammesso l'interrogatorio formale del resistente, espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento. Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente, avendo parte ricorrente sufficientemente illustrato le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda consentendo, così, alla resistente di poter articolare la propria difesa ed alla giudicante di delibare sul fondamento della domanda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa del resistente, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Tanto premesso, venendo al merito della controversia, le richieste della ricorrente si fondano sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con il resistente, nella qualità di collaboratrice domestica, nei termini descritti in ricorso e per il periodo in esso indicato.
Si ritiene, tuttavia, che parte ricorrente non abbia fornito la prova di quanto dedotto in ricorso, ovvero della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei termini e modi ivi indicati.
Appare, in ogni caso, opportuno precisare che, sul piano propriamente processuale, alla luce dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di lavoro posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU
761/2002; Cass. 535/2003).
L'istruttoria svolta, tuttavia, non ha consentito di ritenere provato il dedotto vincolo di subordinazione.
Ed, invero, nulla è emerso in ordine a quello che, per consolidato orientamento, può ritenersi elemento qualificante la subordinazione, ovverosia la sottoposizione del lavoratore ad un potere di direzione ed organizzazione da parte del datore che ne conformi in maniera incisiva la prestazione, determinandone contenuti e modalità esecutive;
nulla è emerso in ordine al concreto e costante esercizio da parte del convenuto di un potere di controllo sulla regolarità delle prestazioni lavorative e di un potere di tipo disciplinare che ne raffiguri una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto all'attore; nulla, ancora, è emerso in ordine all'obbligo del lavoratore di tenere stabilmente a disposizione del datore le proprie energie lavorative, di essere quindi costantemente presente al lavoro, di giustificare eventuali assenze ovvero di richiedere preventiva autorizzazione in caso di interruzione della prestazione lavorativa.
Né dai dati positivi raccolti in sede istruttoria è dato evincere la sussistenza di altri elementi che pure, globalmente valutati, possono apparire sintomatici della subordinazione, quali ad esempio la predeterminazione da parte del datore dell'articolazione temporale della prestazione lavorativa ed il conseguente vincolo di orario a carico del lavoratore.
In particolare, all'esito della prova orale espletata, tali elementi non sono sufficientemente emersi, in considerazione del tenore delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Sul punto, invero, il teste – amico della ricorrente – escusso all'udienza del TIone_1
23.11.2021, per quanto qui rileva, ha dichiarato: “ADR: “sono amico della ricorrente, so che la ricorrente si occupava delle faccende domestiche presso l'abitazione del resistente, che era sita in via TI San Carlo in Caserta;
non conosco personalmente il resistente;
“sono a conoscenza di detta circostanza perché spesso, abitando nello stesso paese, davo un passaggio alla ricorrente fin sotto casa del resistente;
ADR: “ciò capitava negli anni dal 2008 al 2016, preciso che ci recavamo insieme alla ricorrente e con mia moglie a Caserta: mia moglie infatti ha un negozio di parrucchiere a Caserta e TI accompagnavamo prima la ricorrente e poi mia moglie” “accompagnavo la ricorrente solo nei giorni in cui ero disponibile, in base ai miei turni di lavoro, all'epoca infatti facevo portierato e TI lavoravo secondo turni” “ricordo che accompagnavo la ricorrente intorno alle 8.00, verso le
7.45/7.50” ADR: “in qualche occasione mi è capitato di dare un passaggio alla ricorrente per rientrare
a casa dal lavoro intorno alle 12.00/12.30; ADR: “la ricorrente non aveva automobile che io sappia”
ADR: “non sono mai entrato in casa del sig. . CP_1
Ancora, la teste – sorella del resistente nonché conoscente della ricorrente – TIone_3 escusso all'udienza dell'11.04.2024, sempre con riferimento all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, ha riferito: “ADR: “Sono la sorella del resistente, sig. . Controparte_1
ADR: “Conosco la ricorrente perché in passato ha lavorato alle dipendenze di mio padre come collaboratrice domestica e, più precisamente, fino al suo decesso nel 2008”; ADR: “So che, successivamente, la ricorrente ha lavorato per mio fratello, perché con la signora eravamo Pt_1 rimaste in buoni rapporti e, quindi, sentendola occasionalmente per gli auguri nel corso degli anni, ricordo che mi informò del fatto che la stessa stesse lavorando anche per mio fratello. Tuttavia, non per quanto tempo ha lavorato lì e se con continuità; non ho una conoscenza diretta ma ricordo che la ricorrente me lo ha riferito e mi sembra di ricordare che tale circostanza mi è stata occasionalmente riferita al telefono anche da mio fratello. Tuttavia, io non ho mai visto la ricorrente lavorare presso mio fratello, anche perché ho lasciato da tempo Caserta per trasferirmi a Siena né sono mai stata presso
l'abitazione di mio fratello” A domanda dell'avv. “So che fino al 2007-2008, mio fratello CP_2 viveva in via San Carlo;
non so riferire per il periodo successivo, dato che si sono interrotti i rapporti tra me e mio fratello. Non so riferire se presso la sua abitazione ci fossero altre persone come collaboratori domestici”.
I testi escussi non riferiscono alcuna circostanza significativa al fine di fornire riscontro a quanto sostenuto al riguardo in ricorso, stante il tenore delle deposizioni.
Entrambi – non presenti nell'arco della giornata lavorativa – non sono stati in grado di riferire alcuna circostanza circa la sussistenza di elementi sintomatici della subordinazione, oltre che della continuità della prestazione, limitandosi a riferire di un rapporto di lavoro in termini molto vaghi – e, dunque, insufficienti ai fini del raggiungimento della prova.
Più specificamente, il teste si è limitato a dichiarare di aver TIone_1
occasionalmente accompagnato o ripreso, in auto, la ricorrente a lavoro, specificando di non essere neppure entrato nella casa della famiglia , riferendo, pertanto, unicamente di CP_1
tali passaggi, circoscritti a brevi ed episodici lassi di tempo nonché ad isolate occasioni.
Entrambi i testi, in ogni caso, riferiscono genericamente circostanze di cui non erano a diretta conoscenza, in quanto apprese de relato actoris e, dunque, inidonee a supportare, sul piano probatorio, quanto dedotto in ricorso, in assenza di ulteriori elementi.
Con specifico riferimento al carattere della continuità della prestazione, occorre, tra l'altro, evidenziare in questa sede che, in considerazione del tenore delle dichiarazioni rese, tale elemento non emerge.
Ed, invero, il teste riferisce espressamente, in modo del tutto generico e TIone_1
lacunoso, che accompagnava la ricorrente solamente nei giorni in cui era disponibile in base ai suoi turni di lavoro, senza neppure specificare quali fossero i giorni della settimana in cui la ricorrente lavorava, avendo, invece, parte ricorrente dedotto di aver lavorato presso l'abitazione del nelle giornate del mercoledì e del sabato;
ancora, la teste CP_1 Tes_3
riferisce di non sapere per quanto tempo la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze
[...]
di suo fratello né se ciò sia avvenuto con continuità.
Le circostanze riferite, pertanto, non sono in alcun modo idonee a far ritenere configurabile la sussistenza del rapporto di lavoro della ricorrente, in assenza dell'indefettibile carattere
– qualificante della subordinazione – della continuità nella disponibilità delle energie lavorative da parte del lavoratore in favore del datore di lavoro.
Diversamente da quanto dedotto dalla parte ricorrente con note autorizzate del 13.03.2025, il carente quadro probatorio neppure può essere colmato dalla valutazione del comportamento processuale del resistente, non comparso in corso di causa per rendere l'interrogatorio formale;
al riguardo, si osserva, infatti, che gli elementi desumibili dal contegno processuale della parte a cui è deferito l'interrogatorio formale non sono da sé idonei a costruire la piattaforma probatoria. Essi, infatti, possono assumere rilievo in quanto integrativi di altri elementi di prova, del tutto manchevoli nel caso di specie ed all'esito di una valutazione complessiva di questi ultimi.
Nella fattispecie in esame, dunque, si ritiene che le emergenze probatorie non consentano di ritenere raggiunta la prova che la collaborazione tra le parti abbia assunto in sede esecutiva i connotati tipici della subordinazione, per il periodo indicato in ricorso.
La domanda va, quindi, rigettata.
Il rigetto della domanda volta all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato comporta l'assorbimento della richiesta avente ad oggetto le spettanze retributive azionate con il presente giudizio, in ordine alle quali, in ogni caso, per le stesse ragioni già esposte in precedenza, non si ritiene che, all'esito della prova orale, sia stata raggiunta la prova.
La natura della decisione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 19.03.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico