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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/06/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 987/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, relativa a giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in Catanzaro, via Citriniti n. 5, presso lo C.F._2
studio dell'avv. Luigi Pallone, rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Leporace, in virtù di procura in calce all'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c.
Attrici in riassunzione- Appellanti
E
(c.f. ), in qualità di erede di TR C.F._3 Persona_1
, elettivamente domiciliato in Cosenza, via Martorelli n. 36, presso lo studio
[...] dell'avv. Stefano Cavalcanti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio,
Convenuto in riassunzione- Appellato sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per e : “Voglia l'adita CORTE d'APPELLO, Parte_1 Parte_2
contrariis reiectis, accogliere la domanda di demolizione/rimozione delle opere arbitrariamente realizzate sul terreno di proprietà delle istanti e che andrà rilasciato alle istanti in virtù del giudicato formatosi: domanda, per come già accolta con sentenza depositata il 9-03-2009 n. 869, del Tribunale di Cosenza, Sezione Stralcio, confermata poi dalla Corte d'appello di Catanzaro con sentenza poi cassata sul punto. Con condanna del ricorrente principale in cassazione, al pagamento anche delle spese Persona_1
del detto giudizio di cassazione oltre che a quelle del presente giudizio di rinvio”.
Per “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, dichiarare TR
inammissibile, ovvero rigettare la domanda di demolizione/rimozione delle opere realizzate sul terreno per cui è causa, per le ragioni in fatto ed in diritto di cui in premessa, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarre in favore degli scriventi Procuratori antistatari. Salvis
Juribus”.
RILEVATO IN FATTO
1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_3 Controparte_2 CP_3
ved. premesso di essere proprietarie ed usufruttuaria la , di un
[...] Pt_3 CP_3 appezzamento di terreno sito in agro del Comune di Rende, loc. Capitano, in catasto alla partita n. 1115,foglio 40, part.lle 101, 106,107,120 e 123, convenivano in giudizio, dinanzi il Tribunale di Cosenza, per sentirlo condannare all'immediato Persona_1 pagamento del prezzo dei materiali arbitrariamente estratti e asportati dal predetto terreno, oltre al risarcimento dei danni, con obbligo di demolire i fabbricati ivi costruiti ed al conseguenziale risarcimento dei danni.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , deducendo di essere in CP_1 possesso del terreno oggetto di causa essendogli stato dato in godimento dal padre e chiedendo la chiamata in causa dello stesso. Persona_2
Si costituiva in giudizio deducendo di aver acquistato la proprietà Persona_2 dell'immobile controverso per maturata usucapione.
Intervenuto il decesso di e si costituivano, in qualità di Parte_3 CP_3 eredi, e . Parte_1 Controparte_2
Espletata l'istruttoria, la causa veniva incamerata per la decisione.
Con sentenza n. 869 del 2009, emessa il 9 marzo del 2009 e depositata in cancelleria in pari data, il Tribunale di Cosenza così statuiva:
<< accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il sig. a Persona_1 provvedere a proprie cure e spese al ripristino stato dei luoghi, con immediato rilascio del fondo di proprietà delle attrici libero e sgombero di cose;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio come quantificate in decreto, nonché al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.350,00 di cui euro 100,00 per spese, euro 350,00 per diritti ed euro 900,00 per onorario oltre iva e cpa come per legge >>.
In particolare, il Tribunale osservava che, alla luce delle risultanze probatorie, non erano emersi elementi volti a dimostrare l'asserita usucapione.
Né, proseguiva il giudicante, vi erano dubbi circa la reale titolarità del bene in capo alle attrici che, del resto, erano state riconosciute come proprietarie del bene proprio dal convenuto avendo lo stesso eccepito l'usucapione.
Il Tribunale condannava, quindi, a provvedere a proprie cure e spese Persona_1
al ripristino dello stato dei luoghi, con immediato rilascio del fondo libero e sgombero di cose.
2. Il giudizio di appello.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello , chiedendone Persona_1 la riforma.
Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto Parte_1 Parte_2 dell'appello e proponendo appello incidentale per l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., da parte del Tribunale, sulla domanda di risarcimento dei danni.
Si costituivano, altresì, nel giudizio, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., e Parte_4
, in qualità di eredi di . Parte_5 Persona_3
Gli intervenuti sostenevano di vantare un possesso continuo, pacifico e pubblico da oltre trenta anni su parte del terreno controverso, avendo, peraltro, ivi realizzato alcune costruzioni.
Domandavano, pertanto, la rimessione della causa al giudice di prime cure ai fini della integrazione del contraddittorio e, in subordine, il riconoscimento della usucapione in favore di . Persona_1
Precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza, salvo essere rimessa sul ruolo in considerazione della eccezione di giudicato sollevata da parte appellata.
All'udienza del 16 gennaio 2016 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 551 del 2016, pubblicata in data 21 aprile 2016, la Corte di Appello di
Catanzaro rigettava l'appello principale e l'appello incidentale nonché le domande proposte con l'atto di intervento da e , in qualità, Parte_4 Parte_6
confermando la sentenza impugnata.
In particolare, la Corte rigettava il primo motivo di appello, con il quale l'appellante lamentava l'“omessa valutazione da parte del primo giudice dell'eccezione riconvenzionale di usucapione”, osservando che il giudice di prime cure aveva correttamente valutato ed esaminato l'eccezione sollevata dal convenuto, il quale, tuttavia, non aveva offerto prova dei fatti posti a suo fondamento.
La Corte evidenziava, comunque, l'inammissibilità della doglianza “alla luce dell'eccezione di giudicato sollevata da parte appellata che deve invece ritenersi meritevole di accoglimento”, con la conseguenza che “l'accertamento compiuto dal Tribunale di
Cosenza, avente efficacia di giudicato tra le parti, preclude a questo Collegio ogni possibilità di deliberare in merito alla portata ed efficacia della eccezione di usucapione sollevata da parte appellante essendo la stessa ormai coperta da giudicato”.
Trovava parimenti rigetto il secondo motivo di appello, con il quale l'appellante - per quel che rileva in questa sede - lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa motivazione e pronuncia in ordine alla tempestività della domanda proposta dalle parti attrici ex art. 936 c.c.
La Corte osservava, preliminarmente, che “il termine di sei mesi trascorso il quale il proprietario del suolo non può più a norma dell'art. 936, 5° comma, c.c. chiedere al terzo la rimozione delle costruzioni da questi eseguite con materiali propri su detto fondo, integra un termine di decadenza disposto in materia non sottratta alla disponibilità delle parti”.
Richiamava, inoltre, il Collegio il principio giurisprudenziale secondo cui il decorso di detto termine non può essere rilevato d'ufficio, dovendo essere eccepito dall'interessato mediante conclusioni specifiche formulate in modo chiaro ed univoco.
Nella specie – proseguiva la Corte – dall'esame degli atti processuali non era stato possibile ravvisare alcuna formulazione specifica, chiara ed univoca dell'eccezione di decadenza ex art. 936 c.c., con la conseguenza che “non può configurarsi, a parere di questo Collegio, vizio di omessa pronuncia, giusta disposto di cui all'art. 112 cpc, in assenza di precisa eccezione di parte, non potendo il primo giudice pronunciarsi d'ufficio”.
Osservava , sul punto, ulteriormente, la Corte che “anche a voler considerare ammissibile, tenuto conto della applicabilità della disciplina di cui all'art. 345 cpc nel testo previgente alla riforma del 1990, la proposizione per la prima volta, in sede di appello, della presente eccezione di decadenza, la stessa appare comunque infondata, non ravvisandosi alcuna allegazione o elemento di prova in suo sostegno rispetto al contenuto dell'atto di citazione e risultanze dell'interrogatorio reso dalle attrici in ordine al momento dell'avvenuta conoscenza della occupazione del terreno e della realizzazione delle opere, che non appare resistito da elementi di segno contrario”.
Veniva, altresì, rigettato il terzo motivo di appello con il quale l'appellante lamentava l'“erronea nonché mancata valutazione delle risultanze istruttorie acquisite, con specifico riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, condivise e fatte proprie dal primo giudice nella sentenza oggetto di gravame”, condividendo la Corte d'Appello la valutazione effettuata dal giudice di prime cure del compendio probatorio.
La Corte procedeva, poi, all'esame dell'impugnazione incidentale, rigettata in quanto ritenuta infondata.
Trovavano, infine, rigetto le domande avanzate con comparsa di intervento volontario da e , in qualità di eredi di , Parte_4 Parte_5 Persona_3 non sussistendo alcun obbligo di integrare il contraddittorio in assenza di una situazione di litisconsorzio necessario che, nel caso di specie, non era configurabile.
3. Il giudizio davanti alla Corte di cassazione e la sentenza di annullamento con rinvio.
Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro proponeva ricorso per cassazione . Persona_1
Resistevano, con controricorso, e . Parte_1 Parte_2
Ricorrevano, altresì, per cassazione e , in qualità. Parte_4 Parte_5
La Suprema Corte, con ordinanza n. 1453/ 2022 emessa il 18 novembre del 2021 e depositata in cancelleria il 9 maggio 2022 accoglieva il terzo motivo del ricorso principale
(“violazione e falsa applicazione dell'art. 936 c.c.” in ordine alla valutazione dell'eccezione di decadenza e inammissibilità del ricorrente in relazione alla richiesta di rimozione delle opere avanzata da parte resistente”) e respingeva gli altri motivi e il ricorso incidentale, così statuendo:
<La sentenza impugnata va cassata in relazione al terzo motivo del ricorso principale e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio per quanto riguarda i rapporti tra ricorrente principale e le controricorrenti>>.
La Suprema Corte osservava, in particolare, che: a) “La Corte d'appello, con ragionamento non lineare, anzitutto afferma che l'eccezione di decorso del termine semestrale è eccezione che deve essere proposta dall'interessato e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice e che tale eccezione non è stata formulata dal ricorrente, per poi rilevare che tale eccezione è stata proposta in appello e che si trattava di eccezione proponibile secondo la formulazione dell'art. 345 c.p.c. ratione temporis applicabile”;
b) “il giudice d'appello ha poi ritenuto l'eccezione infondata in quanto non provata dal ricorrente. In tal modo la Corte d'appello ha addossato al ricorrente la prova del decorso di un termine superiore a sei mesi dalla notizia della incorporazione delle opere nel terreno delle controparti, non rispettando così il principio per cui una volta eccepita la decadenza è onere della controparte provare il rispetto del termine stabilito”.
4. Il presente giudizio di rinvio.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 hanno riassunto il giudizio, previa riproposizione delle argomentazioni di primo
[...] grado e, considerate le risultanze processuali, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
In particolare, le attrici in riassunzione hanno eccepito l'inammissibilità della eccezione di tardività ex articolo 936 c.c., giacché sollevata da controparte soltanto in sede di appello.
Hanno, poi, argomentato che il non aveva mai contestato la circostanza, più CP_1
volte evidenziata, secondo cui “da circa un mese le esponenti sono venute a conoscenza che tale sig. (…) abusivamente e senza alcun titolo si è immesso nel Persona_1 godimento di detto terreno dando corso ad una costruzione a due piani, ancora in corso di esecuzione, ed un'altra piccola costruzione”.
Hanno posto in rilievo che la circostanza della conoscenza, da soli due mesi rispetto alla data dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di primo grado, doveva intendersi come provata in base ai principi e alle disposizioni dell'articolo 115 cpc, con la conseguenza che doveva ritenersi provata anche la tempestività ex art. 936 cpc della domanda di rimozione delle opere.
A seguito dell'interruzione del giudizio per l'intervenuto decesso di e Persona_1
relativa riassunzione da parte della e della si costituiva Parte_1 Parte_2 CP_1
, in qualità di erede di , deducendo, in sintesi che:
[...] Persona_1 1) l'eccezione di tardività della domanda di rimozione delle opere realizzate dal Persona_1
era stata sollevata sia nella comparsa di risposta del 26.10.1977, sia nell'atto di
[...] citazione in appello del 7.4.2010;
2) l'eccezione, anche nella ipotesi in cui la si volesse considerare come proposta soltanto in grado d'appello, sarebbe, comunque, rituale e tempestiva ai sensi dell'art. 345 cpc ratione temporis applicabile;
3) nell'atto di citazione in appello è indicata copiosa documentazione che prova l'esistenza degli immobili costruiti sui terreni da molti anni prima rispetto all'introduzione del primo grado di giudizio, con la conseguenza che parte attrice non poteva non esserne a conoscenza in epoca anteriore all'anno 19771;
4) le appellanti non hanno offerto alcuna prova, come era loro onere, della tempestività della domanda di demolizione 2e la tardività dell'azione emergeva ex actis 3 1 Così in comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio: <Ed ancora, la consistenza dei beni immobili e degli impianti, così come l'affermazione riportata nell'atto di citazione del 1977 secondo la quale il Sig. si era appropriato di ingentissime quantità terra e di Persona_1 sabbia, in continuazione e quotidianamente, costituisce prova diretta o quantomeno prova per presunzioni (gravi precise e concordanti) non solo del fatto che parte attrice ne era perfettamente a conoscenza da molti anni, ma anche che erano stati realizzati dal convenuto con il pacifico consenso della medesima parte attrice e comunque che il Sig. li aveva Persona_1 realizzati in perfetta buona fede ex art. 1147 cc. Tanto determina la inammissibilità e la tardività dell'azione ex art. 936 cc e della domanda di demolizione>>. 2 Così alla pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio: <E proprio sulla scorta di quanto statuito dalla Corte di cassazione, che ha Cassato la Sentenza di secondo grado con Rinvio, accogliendo integralmente il terzo motivo del Ricorso, le Sigg. e Parte_1
odierne ricorrenti sulle quali grava l'onere probatorio, non hanno fornito alcuna Parte_2 prova circa la tempestività della domanda di demolizione. Ed infatti, per come dedotto nell'atto di riassunzione datato 8 Giugno 2023, a seguito del disposto rinvio, parte ricorrente (pag 7, 8 e 9 ric. in riass.), senza nulla dimostrare o argomentare, si limita a ribadire di essere venuta a conoscenza dell'esecuzione delle consistenti opere soltanto un mese prima della notifica dell'atto di citazione (del 1977) e che tale circostanza dovrebbe essere dimostrata in virtù dell'applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 e 167 cpc>>. 3Così alle pagg.7e 8 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio: <1) La Ctu dell'Ing. depositata in data 1 Settembre 2007 nel Giudizio di I Grado (RG 486/77) iscritto Per_4 presso il Tribunale di Cosenza e definito con Sentenza n. 869/2009, dimostra che il Sig. Per_1
costruì dei fabbricati su più piani, in parte ricadenti sulle particelle di terreno
[...] (contraddistinte in catasto al Foglio 40 P.lla 120) intestati alle controparti e che vi esercitava attività imprenditoriale, occupandolo già diversi anni prima del 1977 e tale circostanza non poteva non essere conosciuta dalle Sig.re e e , attrici nel Giudizio Parte_3 CP_2 CP_3 di Rilascio.2)Per come riportato a pag. 10 del Ricorso in Cassazione a firma dell'Avv. Cortese, la Sig.ra all'udienza del 24 Luglio 1981 dichiarava nel verbale di udienza in atti, che Parte_3 sin dal 1941 il marito si recava per conto del padre sul terreno per cui è causa un Parte_7 paio di volte l'anno e che circa tre - quattro anni prima si sarebbe accorto della presenza del fabbricato e dell'attività estrattiva;
Nel contestare le avverse dichiarazioni, e con riserva di ogni Ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto della domanda di demolizione e/o rimozione delle opere realizzate sul terreno controverso.
All'udienza del 3.12.2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note, le parti depositavano note di conclusioni e la causa è stata assegnata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, deve evidenziarsi che per evidente errore materiale di scrittura nella comparsa di costituzione nel presente giudizio, a seguito di riassunzione ex art. 303 c.p.c., risulta indicato quale parte “ ” anziché . Persona_1 TR
Depongono univocamente in tal senso:
a) la procura alle liti per la costituzione in riassunzione conferita da (cfr. TR
procura in atti),
a) l'indicazione, nella comparsa di costituzione in riassunzione, accanto al nome
“ ”, della data di nascita e del codice fiscale di Persona_1 TR
(“nato a [...] il [...] CF ”); CodiceFiscale_4
b) l'esame della comparsa di costituzione da cui emerge espressamente che a costituirsi in giudizio è stato in qualità di erede di . TR Persona_5
Tanto osservato, deve rilevarsi che la e la sul presupposto che la Parte_1 Parte_2
Suprema Corte non ha affrontato la questione relativa della inammissibilità della eccezione di tardività, ex articolo 345 c.pc., della domanda, avanzata ex art. 936 c.c., di rimozione delle costruzioni sollevata da controparte genericamente solo in appello, hanno riproposto l'eccezione nella presente sede.
diritto, azione e ragione se davvero il marito della avesse a quel tempo effettuato gli Pt_3 accessi sul terreno, avrebbe rilevato molti anni prima del 1977 (non due mesi prima) la costruzione dei fabbricati ricadenti nella p.lla 120 e degli impianti estrattivi, considerata la loro consistenza ed il tempo necessario per la loro realizzazione, così come l'attività estrattiva era iniziata addirittura alcuni decenni prima, circostanze pacifiche ed incontestate. 3) In tali condizioni, oltre ad essere stata raggiunta la prova della tardività dell'azione di demolizione, è applicabile altresì la presunzione di cui all'art. 2727cc>>. Ebbene, rileva il Collegio la Suprema Corte non essendo stata investita della questione, con apposito motivo di ricorso, ed essendosi, dunque, in ordine alla proposizione della nuova eccezione in appello - ritenuta ammissibile da parte del giudice di secondo grado - formato il giudicato, ha accolto il terzo motivo di ricorso avanzato da , date Persona_1 causa di , rinviando per l'esame, nel merito, dell'eccezione in questione TR
(decadenza per decorso del termine semestrale di cui all'art. 936 c.p.c.)
Ed infatti, il Supreme Collegio dopo aver rilevato che ragionamento non lineare, anzitutto afferma che l'eccezione di decorso del termine semestrale che deve essere proposta dall'interessato e non può essere rilevata dal giudice
d'ufficio e che tale eccezione non è stata formulata dal ricorrente, per poi rilevare che tale eccezione è stata proposta in a appello e che si trattava di eccezione proponibile secondo la formulazione delll'art.345 c.p.c. ratione temporis applicabile >> ha precisato che tal modo la Corte d'appello ha addossato al ricorrente la prova del decorso di un termine superiore a sei mesi dalla notizia dell'incorporazione delle opere nel terreno delle controparti, non rispettando così il principio per cui una volta eccepita la decadenza è onere della controparte provare il rispetto del termine stabilito (vedere per un'applicazione del principio in materia di denuncia dei vizi della cosa venduta, Cass. n. 24348/2019) >>.
Tanto considerato, deve rilevarsi che dall'esame complessivo della vicenda, emerge che, alla eccepita decadenza dall'azione ex art. 936 c.c., non ha trovato riscontro la dimostrazione, da parte della e della dell'osservanza del termine Parte_1 Parte_2 decadenziale stabilito dalla previsione normativa succitata, secondo cui - nella parte di interesse -, “la rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione”.
Del resto, che il rispetto del termine decadenziale costituisca condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, la cui prova è posta a carico di colui che la esercita, integra un principio che emerge anche dalle pronunce rese in materia di garanzia per vizi della cosa venduta, ove “eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, l'onere della prova di aver denunciato i vizi nel termine di legge
(art. 1495 cc) incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione” (cfr., sul punto, Cass. civ n. 24348 del 2019, quale precedente richiamato, a titolo esemplificativo, dall'ordinanza di cassazione con rinvio alla Corte d'appello). Nel caso di specie, la e la non hanno assolto l'onere probatorio a loro Parte_1 Parte_2
carico, limitandosi a delle deduzioni del seguente tenore: <Assolutamente inconferente è infine l'avverso rilievo secondo cui non sarebbe stata data la prova della tempestività dell'azione di primo grado con riferimento al termine semestrale di cui all'ultimo comma dell'art. 936. Ed infatti la questione non interferisce assolutamente con la domanda volta alla restituzione ed al rilascio del terreno abusivamente occupato dal su cui CP_1 ovviamente non incide il detto termine. Si aggiunga che una eventuale intempestività rispetto al detto termine semestrale non è mai stata eccepita da controparte in primo grado
e comunque era onere ed è, eventualmente, onere del dimostrare la suddetta Per_1 presunta e nemmeno dedotta intempestività” (così a pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello).
Tali deduzioni, oltre ad essere sfornite di valenza probatoria, si fondano, in ogni caso, su un assunto contrario al principio di diritto consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, sopra compendiato.
Parimenti prive di consistenza probatoria appaiono le deduzioni svolte nella presente sede, che si risolvono essenzialmente nella prospettazione secondo cui, sin dal 1977, avevano più volte dichiarato che “Da circa un mese le esponenti sono venute a conoscenza che tale Sig.
residente in [...]contrada S. Chiara n. 33, abusivamente e senza Persona_1 alcun titolo si è immesso nel godimento di detto terreno dando corso ad una costruzione a due piani, ancora in corso di esecuzione, e ad un'altra piccola costruzione”.
Si tratta, a ben vedere, di argomentazioni che si pongono esclusivamente su di un piano di allegazione senza poter assurgere ad effettiva dimostrazione dell'osservanza del termine decadenziale previsto dall'art. 936 c.c.
Ed in effetti, dall'esame del compendio probatorio di primo grado emerge, piuttosto, che le opere contestate, per ampiezza e numero, sono state realizzate molti anni prima del 1977 e, date le loro caratteristiche, appare più probabile che non che le attrici ne abbiamo avuto conoscenza ben prima del periodo dichiarato.
In particolare, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel primo grado di giudizio emerge che, nell'area controversa, risultavano insistenti numerose opere, in tutto o in parte ricadenti sulla particella di proprietà della quali: Controparte_4
1) “Palazzina Uffici” di circa 165 mq, di circa 3 metri;
2) edificio abitativo, due piani fuori terra con struttura in muratura mista in mattoni e cemento armato della superficie di 642 mq e dell'altezza di ml 7;
3) “locale ricovero macchine” in muratura di blocchi a vista e copertura metallica di
379 mq;
4) “impianto di lavorazione inerti” funzionante con relativa frantumazione;
5) “impianto di confezionamento del cls” con relativa tramoggia e “impianto di produzione del conglomerato bituminoso”, con piccolo locale rustico;
6) “capannone officina” con adiacente tettoia in muratura di blocchi e copertura metallica di complessivi 360 mq.
La circostanza che tali opere, numerose e di una certa consistenza, siano da collocarsi ben prima dell'introduzione del giudizio di primo grado integra circostanza del tutto verosimile anche alla luce delle deduzioni difensive di nei cui confrontiè stato Persona_2
integrato il contraddittorio in primo grado, il quale nella comparsa di costituzione e risposta, riferendosi al terreno controverso, ha dichiarato che “dal 1941 e che dal 1962 lo ha dato in godimento al figlio che vi ha costruito un impianto di inerti ed ha ampliato la Per_1
casetta che aveva fatto nel 1942”. Per_2
Non appare, invece, verosimile che le allora attrici si siano accorte di tali opere soltanto due mesi prima dell'introduzione del giudizio di primo grado, trattandosi, come evidenziato, di opere di una certa consistenza, certamente visibili, considerato, oltretutto, che, come dichiarato da in sede di interrogatorio formale, il proprio marito - incaricato Parte_3 di amministrare il fondo per conto del padre - si recava più volte all'anno sui luoghi per cui
è causa, fatta eccezione solamente per l'anno precedente all'introduzione del primo grado di giudizio5.
Né l'osservanza del termine decadenziale di cui all'art. 936 c.c. può ritenersi provata - al contrario di quanto prospettato dalla e dalla in virtù del principio di Parte_1 Parte_2 non contestazione6, considerando che tale deduzione, da un lato, si pone in aperto contrasto con il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “una volta eccepita la decadenza è onere della controparte provare il rispetto del termine stabilito” e, dall'altro, non trova riscontro negli atti difensivi del che, eccepita la decadenza, CP_1
ha specificamente contestato, in sede di appello, l'inosservanza del termine decadenziale.
Dagli svolti rilievi, avuto riguardo alla decadenza di e Parte_1 Parte_2
dall'eccezione ex art. 936 c.c., consegue il rigetto della domanda avente ad oggetto
[...] la demolizione/rimozione delle opere realizzate da , dante causa di Persona_1
, dalle stesse avanzate. TR
3. Le spese processuali seguono la soccombenza di e Parte_1 Parte_2
e vengono così liquidate:
[...]
-per il giudizio di primo grado in euro 1.250,00, di cui euro 900,00 per compensi professionali ed euro 350,00 per diritti, oltre rimb. forf, iva e cpa , come per legge, e spese di ctu già liquidate con decreto dal giudice di primo grado;
-per il giudizio di appello in complessivi euro 5.105,50, di cui euro 4.757,50 per compensi professionali (DM n. 55/2024, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, fase di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria – cfr. Cass. ord. ord. n.29857/2023. e decisoria, con riduzione del 50% in ragione della non particolare difficoltà della causa) ed euro 348,00 per spese, oltre rimb. forf, iva e c.p.c., come per legge;
-per il giudizio di cassazione in euro 2.625,00 per compensi professionali (DM n. 55/2014, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria, con riduzione del 50% in ragione della non particolare difficoltà della causa);
-per il presente giudizio di rinvio - con distrazione - in complessivi euro 4.995,50 per compenso professionale (D.M. n. 55/2024, come mod. dal DM n. 147/2022, scaglione da euro 26.000,01 ad ero 52.000,00, fase di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria – cfr.
Cass. n. 29857/2023, cit, con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della causa), oltre rimb. forf, iva e cpa, come per legge
grado, deve intendersi come provata in base ai principi ed alle disposizioni dell'articolo 115 cpc ed articolo 167 cpc anche nelle formulazioni precedenti alle attuali vigenti)>>.
P.Q.M.
La Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte di cassazione, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata da e avente ad Controparte_5 Parte_2
oggetto la demolizione/rimozione delle opere realizzate da sul Persona_1 terreno oggetto di causa;
-condanna e al pagamento delle spese processuali Controparte_5 Parte_2
che si liquidano per il primo grado in complessivi euro 1.250,00 di cui euro 900,00 per compenso professionale ed euro 350,00 per diritti, oltre rimb. forf, iva e cpa, come per legge, e spese di ctu già liquidate con decreto dal giudice di primo grado;
per il secondo grado in complessivi euro 5.105,50, di cui euro 4.757,50 per compenso professionale ed euro 348,00 per spese, oltre rimb. forf, iva e cpa, come per legge;
per il giudizio di cassazione in euro 2.625,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf, iva e cpa, come per legge;
per il presente giudizio di rinvio - con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del richiedente difensore - in euro 4.995,50 per compenso professionale, oltre rimb. forf., iva e cpa, come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, tenutasi da remoto il 9.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Così alla pag.3 della comparsa di costituzione in riassunzione: “Si costituisce nel presente
Giudizio il Sig. , nella qualità di figlio ed erede del Sig. , il TR Persona_1 quale, nel contestare …” ed alla pag.8: “Per tali motivi il Sig. , nella qualità di TR figlio ed erede di , rassegna le seguenti richieste e conclusioni…” Persona_1 5 Così in sede di interrogatorio formale, udienza del 14 luglio 1981:<sin dal 1941 mio marito si interessava per conto di mio padre della amministrazione del fondo, recandosi un po' di volte all'anno, al tempo della mietitura (…) so che mio padre aveva permesso al di Persona_2 pascolare qualche bestia a titolo di amicizia. Da ultimo, circa quattro anni fa, mio marito, che per l'anno precedente non si era potuto recare a Cosenza, per ragioni di salute e di famiglia, ha constatato che sul terreno nostro era sorto un fabbricato>>. 6 Così nell'atto di citazione in riassunzione: <È di tutta evidenza che detta circostanza della conoscenza da soli due mesi rispetto alla data dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di primo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 987/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, relativa a giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in Catanzaro, via Citriniti n. 5, presso lo C.F._2
studio dell'avv. Luigi Pallone, rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Leporace, in virtù di procura in calce all'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c.
Attrici in riassunzione- Appellanti
E
(c.f. ), in qualità di erede di TR C.F._3 Persona_1
, elettivamente domiciliato in Cosenza, via Martorelli n. 36, presso lo studio
[...] dell'avv. Stefano Cavalcanti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio,
Convenuto in riassunzione- Appellato sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per e : “Voglia l'adita CORTE d'APPELLO, Parte_1 Parte_2
contrariis reiectis, accogliere la domanda di demolizione/rimozione delle opere arbitrariamente realizzate sul terreno di proprietà delle istanti e che andrà rilasciato alle istanti in virtù del giudicato formatosi: domanda, per come già accolta con sentenza depositata il 9-03-2009 n. 869, del Tribunale di Cosenza, Sezione Stralcio, confermata poi dalla Corte d'appello di Catanzaro con sentenza poi cassata sul punto. Con condanna del ricorrente principale in cassazione, al pagamento anche delle spese Persona_1
del detto giudizio di cassazione oltre che a quelle del presente giudizio di rinvio”.
Per “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, dichiarare TR
inammissibile, ovvero rigettare la domanda di demolizione/rimozione delle opere realizzate sul terreno per cui è causa, per le ragioni in fatto ed in diritto di cui in premessa, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarre in favore degli scriventi Procuratori antistatari. Salvis
Juribus”.
RILEVATO IN FATTO
1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_3 Controparte_2 CP_3
ved. premesso di essere proprietarie ed usufruttuaria la , di un
[...] Pt_3 CP_3 appezzamento di terreno sito in agro del Comune di Rende, loc. Capitano, in catasto alla partita n. 1115,foglio 40, part.lle 101, 106,107,120 e 123, convenivano in giudizio, dinanzi il Tribunale di Cosenza, per sentirlo condannare all'immediato Persona_1 pagamento del prezzo dei materiali arbitrariamente estratti e asportati dal predetto terreno, oltre al risarcimento dei danni, con obbligo di demolire i fabbricati ivi costruiti ed al conseguenziale risarcimento dei danni.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , deducendo di essere in CP_1 possesso del terreno oggetto di causa essendogli stato dato in godimento dal padre e chiedendo la chiamata in causa dello stesso. Persona_2
Si costituiva in giudizio deducendo di aver acquistato la proprietà Persona_2 dell'immobile controverso per maturata usucapione.
Intervenuto il decesso di e si costituivano, in qualità di Parte_3 CP_3 eredi, e . Parte_1 Controparte_2
Espletata l'istruttoria, la causa veniva incamerata per la decisione.
Con sentenza n. 869 del 2009, emessa il 9 marzo del 2009 e depositata in cancelleria in pari data, il Tribunale di Cosenza così statuiva:
<< accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il sig. a Persona_1 provvedere a proprie cure e spese al ripristino stato dei luoghi, con immediato rilascio del fondo di proprietà delle attrici libero e sgombero di cose;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio come quantificate in decreto, nonché al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.350,00 di cui euro 100,00 per spese, euro 350,00 per diritti ed euro 900,00 per onorario oltre iva e cpa come per legge >>.
In particolare, il Tribunale osservava che, alla luce delle risultanze probatorie, non erano emersi elementi volti a dimostrare l'asserita usucapione.
Né, proseguiva il giudicante, vi erano dubbi circa la reale titolarità del bene in capo alle attrici che, del resto, erano state riconosciute come proprietarie del bene proprio dal convenuto avendo lo stesso eccepito l'usucapione.
Il Tribunale condannava, quindi, a provvedere a proprie cure e spese Persona_1
al ripristino dello stato dei luoghi, con immediato rilascio del fondo libero e sgombero di cose.
2. Il giudizio di appello.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello , chiedendone Persona_1 la riforma.
Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto Parte_1 Parte_2 dell'appello e proponendo appello incidentale per l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., da parte del Tribunale, sulla domanda di risarcimento dei danni.
Si costituivano, altresì, nel giudizio, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., e Parte_4
, in qualità di eredi di . Parte_5 Persona_3
Gli intervenuti sostenevano di vantare un possesso continuo, pacifico e pubblico da oltre trenta anni su parte del terreno controverso, avendo, peraltro, ivi realizzato alcune costruzioni.
Domandavano, pertanto, la rimessione della causa al giudice di prime cure ai fini della integrazione del contraddittorio e, in subordine, il riconoscimento della usucapione in favore di . Persona_1
Precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza, salvo essere rimessa sul ruolo in considerazione della eccezione di giudicato sollevata da parte appellata.
All'udienza del 16 gennaio 2016 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 551 del 2016, pubblicata in data 21 aprile 2016, la Corte di Appello di
Catanzaro rigettava l'appello principale e l'appello incidentale nonché le domande proposte con l'atto di intervento da e , in qualità, Parte_4 Parte_6
confermando la sentenza impugnata.
In particolare, la Corte rigettava il primo motivo di appello, con il quale l'appellante lamentava l'“omessa valutazione da parte del primo giudice dell'eccezione riconvenzionale di usucapione”, osservando che il giudice di prime cure aveva correttamente valutato ed esaminato l'eccezione sollevata dal convenuto, il quale, tuttavia, non aveva offerto prova dei fatti posti a suo fondamento.
La Corte evidenziava, comunque, l'inammissibilità della doglianza “alla luce dell'eccezione di giudicato sollevata da parte appellata che deve invece ritenersi meritevole di accoglimento”, con la conseguenza che “l'accertamento compiuto dal Tribunale di
Cosenza, avente efficacia di giudicato tra le parti, preclude a questo Collegio ogni possibilità di deliberare in merito alla portata ed efficacia della eccezione di usucapione sollevata da parte appellante essendo la stessa ormai coperta da giudicato”.
Trovava parimenti rigetto il secondo motivo di appello, con il quale l'appellante - per quel che rileva in questa sede - lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa motivazione e pronuncia in ordine alla tempestività della domanda proposta dalle parti attrici ex art. 936 c.c.
La Corte osservava, preliminarmente, che “il termine di sei mesi trascorso il quale il proprietario del suolo non può più a norma dell'art. 936, 5° comma, c.c. chiedere al terzo la rimozione delle costruzioni da questi eseguite con materiali propri su detto fondo, integra un termine di decadenza disposto in materia non sottratta alla disponibilità delle parti”.
Richiamava, inoltre, il Collegio il principio giurisprudenziale secondo cui il decorso di detto termine non può essere rilevato d'ufficio, dovendo essere eccepito dall'interessato mediante conclusioni specifiche formulate in modo chiaro ed univoco.
Nella specie – proseguiva la Corte – dall'esame degli atti processuali non era stato possibile ravvisare alcuna formulazione specifica, chiara ed univoca dell'eccezione di decadenza ex art. 936 c.c., con la conseguenza che “non può configurarsi, a parere di questo Collegio, vizio di omessa pronuncia, giusta disposto di cui all'art. 112 cpc, in assenza di precisa eccezione di parte, non potendo il primo giudice pronunciarsi d'ufficio”.
Osservava , sul punto, ulteriormente, la Corte che “anche a voler considerare ammissibile, tenuto conto della applicabilità della disciplina di cui all'art. 345 cpc nel testo previgente alla riforma del 1990, la proposizione per la prima volta, in sede di appello, della presente eccezione di decadenza, la stessa appare comunque infondata, non ravvisandosi alcuna allegazione o elemento di prova in suo sostegno rispetto al contenuto dell'atto di citazione e risultanze dell'interrogatorio reso dalle attrici in ordine al momento dell'avvenuta conoscenza della occupazione del terreno e della realizzazione delle opere, che non appare resistito da elementi di segno contrario”.
Veniva, altresì, rigettato il terzo motivo di appello con il quale l'appellante lamentava l'“erronea nonché mancata valutazione delle risultanze istruttorie acquisite, con specifico riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, condivise e fatte proprie dal primo giudice nella sentenza oggetto di gravame”, condividendo la Corte d'Appello la valutazione effettuata dal giudice di prime cure del compendio probatorio.
La Corte procedeva, poi, all'esame dell'impugnazione incidentale, rigettata in quanto ritenuta infondata.
Trovavano, infine, rigetto le domande avanzate con comparsa di intervento volontario da e , in qualità di eredi di , Parte_4 Parte_5 Persona_3 non sussistendo alcun obbligo di integrare il contraddittorio in assenza di una situazione di litisconsorzio necessario che, nel caso di specie, non era configurabile.
3. Il giudizio davanti alla Corte di cassazione e la sentenza di annullamento con rinvio.
Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro proponeva ricorso per cassazione . Persona_1
Resistevano, con controricorso, e . Parte_1 Parte_2
Ricorrevano, altresì, per cassazione e , in qualità. Parte_4 Parte_5
La Suprema Corte, con ordinanza n. 1453/ 2022 emessa il 18 novembre del 2021 e depositata in cancelleria il 9 maggio 2022 accoglieva il terzo motivo del ricorso principale
(“violazione e falsa applicazione dell'art. 936 c.c.” in ordine alla valutazione dell'eccezione di decadenza e inammissibilità del ricorrente in relazione alla richiesta di rimozione delle opere avanzata da parte resistente”) e respingeva gli altri motivi e il ricorso incidentale, così statuendo:
<La sentenza impugnata va cassata in relazione al terzo motivo del ricorso principale e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio per quanto riguarda i rapporti tra ricorrente principale e le controricorrenti>>.
La Suprema Corte osservava, in particolare, che: a) “La Corte d'appello, con ragionamento non lineare, anzitutto afferma che l'eccezione di decorso del termine semestrale è eccezione che deve essere proposta dall'interessato e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice e che tale eccezione non è stata formulata dal ricorrente, per poi rilevare che tale eccezione è stata proposta in appello e che si trattava di eccezione proponibile secondo la formulazione dell'art. 345 c.p.c. ratione temporis applicabile”;
b) “il giudice d'appello ha poi ritenuto l'eccezione infondata in quanto non provata dal ricorrente. In tal modo la Corte d'appello ha addossato al ricorrente la prova del decorso di un termine superiore a sei mesi dalla notizia della incorporazione delle opere nel terreno delle controparti, non rispettando così il principio per cui una volta eccepita la decadenza è onere della controparte provare il rispetto del termine stabilito”.
4. Il presente giudizio di rinvio.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 hanno riassunto il giudizio, previa riproposizione delle argomentazioni di primo
[...] grado e, considerate le risultanze processuali, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
In particolare, le attrici in riassunzione hanno eccepito l'inammissibilità della eccezione di tardività ex articolo 936 c.c., giacché sollevata da controparte soltanto in sede di appello.
Hanno, poi, argomentato che il non aveva mai contestato la circostanza, più CP_1
volte evidenziata, secondo cui “da circa un mese le esponenti sono venute a conoscenza che tale sig. (…) abusivamente e senza alcun titolo si è immesso nel Persona_1 godimento di detto terreno dando corso ad una costruzione a due piani, ancora in corso di esecuzione, ed un'altra piccola costruzione”.
Hanno posto in rilievo che la circostanza della conoscenza, da soli due mesi rispetto alla data dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di primo grado, doveva intendersi come provata in base ai principi e alle disposizioni dell'articolo 115 cpc, con la conseguenza che doveva ritenersi provata anche la tempestività ex art. 936 cpc della domanda di rimozione delle opere.
A seguito dell'interruzione del giudizio per l'intervenuto decesso di e Persona_1
relativa riassunzione da parte della e della si costituiva Parte_1 Parte_2 CP_1
, in qualità di erede di , deducendo, in sintesi che:
[...] Persona_1 1) l'eccezione di tardività della domanda di rimozione delle opere realizzate dal Persona_1
era stata sollevata sia nella comparsa di risposta del 26.10.1977, sia nell'atto di
[...] citazione in appello del 7.4.2010;
2) l'eccezione, anche nella ipotesi in cui la si volesse considerare come proposta soltanto in grado d'appello, sarebbe, comunque, rituale e tempestiva ai sensi dell'art. 345 cpc ratione temporis applicabile;
3) nell'atto di citazione in appello è indicata copiosa documentazione che prova l'esistenza degli immobili costruiti sui terreni da molti anni prima rispetto all'introduzione del primo grado di giudizio, con la conseguenza che parte attrice non poteva non esserne a conoscenza in epoca anteriore all'anno 19771;
4) le appellanti non hanno offerto alcuna prova, come era loro onere, della tempestività della domanda di demolizione 2e la tardività dell'azione emergeva ex actis 3 1 Così in comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio: <Ed ancora, la consistenza dei beni immobili e degli impianti, così come l'affermazione riportata nell'atto di citazione del 1977 secondo la quale il Sig. si era appropriato di ingentissime quantità terra e di Persona_1 sabbia, in continuazione e quotidianamente, costituisce prova diretta o quantomeno prova per presunzioni (gravi precise e concordanti) non solo del fatto che parte attrice ne era perfettamente a conoscenza da molti anni, ma anche che erano stati realizzati dal convenuto con il pacifico consenso della medesima parte attrice e comunque che il Sig. li aveva Persona_1 realizzati in perfetta buona fede ex art. 1147 cc. Tanto determina la inammissibilità e la tardività dell'azione ex art. 936 cc e della domanda di demolizione>>. 2 Così alla pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio: <E proprio sulla scorta di quanto statuito dalla Corte di cassazione, che ha Cassato la Sentenza di secondo grado con Rinvio, accogliendo integralmente il terzo motivo del Ricorso, le Sigg. e Parte_1
odierne ricorrenti sulle quali grava l'onere probatorio, non hanno fornito alcuna Parte_2 prova circa la tempestività della domanda di demolizione. Ed infatti, per come dedotto nell'atto di riassunzione datato 8 Giugno 2023, a seguito del disposto rinvio, parte ricorrente (pag 7, 8 e 9 ric. in riass.), senza nulla dimostrare o argomentare, si limita a ribadire di essere venuta a conoscenza dell'esecuzione delle consistenti opere soltanto un mese prima della notifica dell'atto di citazione (del 1977) e che tale circostanza dovrebbe essere dimostrata in virtù dell'applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 e 167 cpc>>. 3Così alle pagg.7e 8 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio: <1) La Ctu dell'Ing. depositata in data 1 Settembre 2007 nel Giudizio di I Grado (RG 486/77) iscritto Per_4 presso il Tribunale di Cosenza e definito con Sentenza n. 869/2009, dimostra che il Sig. Per_1
costruì dei fabbricati su più piani, in parte ricadenti sulle particelle di terreno
[...] (contraddistinte in catasto al Foglio 40 P.lla 120) intestati alle controparti e che vi esercitava attività imprenditoriale, occupandolo già diversi anni prima del 1977 e tale circostanza non poteva non essere conosciuta dalle Sig.re e e , attrici nel Giudizio Parte_3 CP_2 CP_3 di Rilascio.2)Per come riportato a pag. 10 del Ricorso in Cassazione a firma dell'Avv. Cortese, la Sig.ra all'udienza del 24 Luglio 1981 dichiarava nel verbale di udienza in atti, che Parte_3 sin dal 1941 il marito si recava per conto del padre sul terreno per cui è causa un Parte_7 paio di volte l'anno e che circa tre - quattro anni prima si sarebbe accorto della presenza del fabbricato e dell'attività estrattiva;
Nel contestare le avverse dichiarazioni, e con riserva di ogni Ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto della domanda di demolizione e/o rimozione delle opere realizzate sul terreno controverso.
All'udienza del 3.12.2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note, le parti depositavano note di conclusioni e la causa è stata assegnata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, deve evidenziarsi che per evidente errore materiale di scrittura nella comparsa di costituzione nel presente giudizio, a seguito di riassunzione ex art. 303 c.p.c., risulta indicato quale parte “ ” anziché . Persona_1 TR
Depongono univocamente in tal senso:
a) la procura alle liti per la costituzione in riassunzione conferita da (cfr. TR
procura in atti),
a) l'indicazione, nella comparsa di costituzione in riassunzione, accanto al nome
“ ”, della data di nascita e del codice fiscale di Persona_1 TR
(“nato a [...] il [...] CF ”); CodiceFiscale_4
b) l'esame della comparsa di costituzione da cui emerge espressamente che a costituirsi in giudizio è stato in qualità di erede di . TR Persona_5
Tanto osservato, deve rilevarsi che la e la sul presupposto che la Parte_1 Parte_2
Suprema Corte non ha affrontato la questione relativa della inammissibilità della eccezione di tardività, ex articolo 345 c.pc., della domanda, avanzata ex art. 936 c.c., di rimozione delle costruzioni sollevata da controparte genericamente solo in appello, hanno riproposto l'eccezione nella presente sede.
diritto, azione e ragione se davvero il marito della avesse a quel tempo effettuato gli Pt_3 accessi sul terreno, avrebbe rilevato molti anni prima del 1977 (non due mesi prima) la costruzione dei fabbricati ricadenti nella p.lla 120 e degli impianti estrattivi, considerata la loro consistenza ed il tempo necessario per la loro realizzazione, così come l'attività estrattiva era iniziata addirittura alcuni decenni prima, circostanze pacifiche ed incontestate. 3) In tali condizioni, oltre ad essere stata raggiunta la prova della tardività dell'azione di demolizione, è applicabile altresì la presunzione di cui all'art. 2727cc>>. Ebbene, rileva il Collegio la Suprema Corte non essendo stata investita della questione, con apposito motivo di ricorso, ed essendosi, dunque, in ordine alla proposizione della nuova eccezione in appello - ritenuta ammissibile da parte del giudice di secondo grado - formato il giudicato, ha accolto il terzo motivo di ricorso avanzato da , date Persona_1 causa di , rinviando per l'esame, nel merito, dell'eccezione in questione TR
(decadenza per decorso del termine semestrale di cui all'art. 936 c.p.c.)
Ed infatti, il Supreme Collegio dopo aver rilevato che ragionamento non lineare, anzitutto afferma che l'eccezione di decorso del termine semestrale che deve essere proposta dall'interessato e non può essere rilevata dal giudice
d'ufficio e che tale eccezione non è stata formulata dal ricorrente, per poi rilevare che tale eccezione è stata proposta in a appello e che si trattava di eccezione proponibile secondo la formulazione delll'art.345 c.p.c. ratione temporis applicabile >> ha precisato che tal modo la Corte d'appello ha addossato al ricorrente la prova del decorso di un termine superiore a sei mesi dalla notizia dell'incorporazione delle opere nel terreno delle controparti, non rispettando così il principio per cui una volta eccepita la decadenza è onere della controparte provare il rispetto del termine stabilito (vedere per un'applicazione del principio in materia di denuncia dei vizi della cosa venduta, Cass. n. 24348/2019) >>.
Tanto considerato, deve rilevarsi che dall'esame complessivo della vicenda, emerge che, alla eccepita decadenza dall'azione ex art. 936 c.c., non ha trovato riscontro la dimostrazione, da parte della e della dell'osservanza del termine Parte_1 Parte_2 decadenziale stabilito dalla previsione normativa succitata, secondo cui - nella parte di interesse -, “la rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione”.
Del resto, che il rispetto del termine decadenziale costituisca condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, la cui prova è posta a carico di colui che la esercita, integra un principio che emerge anche dalle pronunce rese in materia di garanzia per vizi della cosa venduta, ove “eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, l'onere della prova di aver denunciato i vizi nel termine di legge
(art. 1495 cc) incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione” (cfr., sul punto, Cass. civ n. 24348 del 2019, quale precedente richiamato, a titolo esemplificativo, dall'ordinanza di cassazione con rinvio alla Corte d'appello). Nel caso di specie, la e la non hanno assolto l'onere probatorio a loro Parte_1 Parte_2
carico, limitandosi a delle deduzioni del seguente tenore: <Assolutamente inconferente è infine l'avverso rilievo secondo cui non sarebbe stata data la prova della tempestività dell'azione di primo grado con riferimento al termine semestrale di cui all'ultimo comma dell'art. 936. Ed infatti la questione non interferisce assolutamente con la domanda volta alla restituzione ed al rilascio del terreno abusivamente occupato dal su cui CP_1 ovviamente non incide il detto termine. Si aggiunga che una eventuale intempestività rispetto al detto termine semestrale non è mai stata eccepita da controparte in primo grado
e comunque era onere ed è, eventualmente, onere del dimostrare la suddetta Per_1 presunta e nemmeno dedotta intempestività” (così a pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello).
Tali deduzioni, oltre ad essere sfornite di valenza probatoria, si fondano, in ogni caso, su un assunto contrario al principio di diritto consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, sopra compendiato.
Parimenti prive di consistenza probatoria appaiono le deduzioni svolte nella presente sede, che si risolvono essenzialmente nella prospettazione secondo cui, sin dal 1977, avevano più volte dichiarato che “Da circa un mese le esponenti sono venute a conoscenza che tale Sig.
residente in [...]contrada S. Chiara n. 33, abusivamente e senza Persona_1 alcun titolo si è immesso nel godimento di detto terreno dando corso ad una costruzione a due piani, ancora in corso di esecuzione, e ad un'altra piccola costruzione”.
Si tratta, a ben vedere, di argomentazioni che si pongono esclusivamente su di un piano di allegazione senza poter assurgere ad effettiva dimostrazione dell'osservanza del termine decadenziale previsto dall'art. 936 c.c.
Ed in effetti, dall'esame del compendio probatorio di primo grado emerge, piuttosto, che le opere contestate, per ampiezza e numero, sono state realizzate molti anni prima del 1977 e, date le loro caratteristiche, appare più probabile che non che le attrici ne abbiamo avuto conoscenza ben prima del periodo dichiarato.
In particolare, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel primo grado di giudizio emerge che, nell'area controversa, risultavano insistenti numerose opere, in tutto o in parte ricadenti sulla particella di proprietà della quali: Controparte_4
1) “Palazzina Uffici” di circa 165 mq, di circa 3 metri;
2) edificio abitativo, due piani fuori terra con struttura in muratura mista in mattoni e cemento armato della superficie di 642 mq e dell'altezza di ml 7;
3) “locale ricovero macchine” in muratura di blocchi a vista e copertura metallica di
379 mq;
4) “impianto di lavorazione inerti” funzionante con relativa frantumazione;
5) “impianto di confezionamento del cls” con relativa tramoggia e “impianto di produzione del conglomerato bituminoso”, con piccolo locale rustico;
6) “capannone officina” con adiacente tettoia in muratura di blocchi e copertura metallica di complessivi 360 mq.
La circostanza che tali opere, numerose e di una certa consistenza, siano da collocarsi ben prima dell'introduzione del giudizio di primo grado integra circostanza del tutto verosimile anche alla luce delle deduzioni difensive di nei cui confrontiè stato Persona_2
integrato il contraddittorio in primo grado, il quale nella comparsa di costituzione e risposta, riferendosi al terreno controverso, ha dichiarato che “dal 1941 e che dal 1962 lo ha dato in godimento al figlio che vi ha costruito un impianto di inerti ed ha ampliato la Per_1
casetta che aveva fatto nel 1942”. Per_2
Non appare, invece, verosimile che le allora attrici si siano accorte di tali opere soltanto due mesi prima dell'introduzione del giudizio di primo grado, trattandosi, come evidenziato, di opere di una certa consistenza, certamente visibili, considerato, oltretutto, che, come dichiarato da in sede di interrogatorio formale, il proprio marito - incaricato Parte_3 di amministrare il fondo per conto del padre - si recava più volte all'anno sui luoghi per cui
è causa, fatta eccezione solamente per l'anno precedente all'introduzione del primo grado di giudizio5.
Né l'osservanza del termine decadenziale di cui all'art. 936 c.c. può ritenersi provata - al contrario di quanto prospettato dalla e dalla in virtù del principio di Parte_1 Parte_2 non contestazione6, considerando che tale deduzione, da un lato, si pone in aperto contrasto con il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “una volta eccepita la decadenza è onere della controparte provare il rispetto del termine stabilito” e, dall'altro, non trova riscontro negli atti difensivi del che, eccepita la decadenza, CP_1
ha specificamente contestato, in sede di appello, l'inosservanza del termine decadenziale.
Dagli svolti rilievi, avuto riguardo alla decadenza di e Parte_1 Parte_2
dall'eccezione ex art. 936 c.c., consegue il rigetto della domanda avente ad oggetto
[...] la demolizione/rimozione delle opere realizzate da , dante causa di Persona_1
, dalle stesse avanzate. TR
3. Le spese processuali seguono la soccombenza di e Parte_1 Parte_2
e vengono così liquidate:
[...]
-per il giudizio di primo grado in euro 1.250,00, di cui euro 900,00 per compensi professionali ed euro 350,00 per diritti, oltre rimb. forf, iva e cpa , come per legge, e spese di ctu già liquidate con decreto dal giudice di primo grado;
-per il giudizio di appello in complessivi euro 5.105,50, di cui euro 4.757,50 per compensi professionali (DM n. 55/2024, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, fase di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria – cfr. Cass. ord. ord. n.29857/2023. e decisoria, con riduzione del 50% in ragione della non particolare difficoltà della causa) ed euro 348,00 per spese, oltre rimb. forf, iva e c.p.c., come per legge;
-per il giudizio di cassazione in euro 2.625,00 per compensi professionali (DM n. 55/2014, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria, con riduzione del 50% in ragione della non particolare difficoltà della causa);
-per il presente giudizio di rinvio - con distrazione - in complessivi euro 4.995,50 per compenso professionale (D.M. n. 55/2024, come mod. dal DM n. 147/2022, scaglione da euro 26.000,01 ad ero 52.000,00, fase di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria – cfr.
Cass. n. 29857/2023, cit, con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della causa), oltre rimb. forf, iva e cpa, come per legge
grado, deve intendersi come provata in base ai principi ed alle disposizioni dell'articolo 115 cpc ed articolo 167 cpc anche nelle formulazioni precedenti alle attuali vigenti)>>.
P.Q.M.
La Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte di cassazione, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata da e avente ad Controparte_5 Parte_2
oggetto la demolizione/rimozione delle opere realizzate da sul Persona_1 terreno oggetto di causa;
-condanna e al pagamento delle spese processuali Controparte_5 Parte_2
che si liquidano per il primo grado in complessivi euro 1.250,00 di cui euro 900,00 per compenso professionale ed euro 350,00 per diritti, oltre rimb. forf, iva e cpa, come per legge, e spese di ctu già liquidate con decreto dal giudice di primo grado;
per il secondo grado in complessivi euro 5.105,50, di cui euro 4.757,50 per compenso professionale ed euro 348,00 per spese, oltre rimb. forf, iva e cpa, come per legge;
per il giudizio di cassazione in euro 2.625,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf, iva e cpa, come per legge;
per il presente giudizio di rinvio - con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del richiedente difensore - in euro 4.995,50 per compenso professionale, oltre rimb. forf., iva e cpa, come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, tenutasi da remoto il 9.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Così alla pag.3 della comparsa di costituzione in riassunzione: “Si costituisce nel presente
Giudizio il Sig. , nella qualità di figlio ed erede del Sig. , il TR Persona_1 quale, nel contestare …” ed alla pag.8: “Per tali motivi il Sig. , nella qualità di TR figlio ed erede di , rassegna le seguenti richieste e conclusioni…” Persona_1 5 Così in sede di interrogatorio formale, udienza del 14 luglio 1981:<sin dal 1941 mio marito si interessava per conto di mio padre della amministrazione del fondo, recandosi un po' di volte all'anno, al tempo della mietitura (…) so che mio padre aveva permesso al di Persona_2 pascolare qualche bestia a titolo di amicizia. Da ultimo, circa quattro anni fa, mio marito, che per l'anno precedente non si era potuto recare a Cosenza, per ragioni di salute e di famiglia, ha constatato che sul terreno nostro era sorto un fabbricato>>. 6 Così nell'atto di citazione in riassunzione: <È di tutta evidenza che detta circostanza della conoscenza da soli due mesi rispetto alla data dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di primo