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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/11/2025, n. 15945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15945 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 28425/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. UC FR, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, iscritta al n. 28425/2023 r.g. e vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALERIA Parte_1 C.F._1
LE ( e dell'avv. ALFREDO FERRALDESCHI C.F._2
( ), elettivamente domiciliato in Roma, alla via Antonio Baiamonti, n. 10, presso C.F._3 lo studio degli avvocati LE e FERRALDESCHI;
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., con il patrocinio dell'avv. MASSIMO SERRA, elettivamente domiciliato in
Roma, alla via Flaminia, n. 357, presso lo studio dell'avv. MASSIMO SERRA;
CONVENUTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da processo verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor quale proprietario Parte_1 dell'immobile sito in Roma, alla , posto al piano terra e distinto con Controparte_1
l'interno 2, dolendosi del collasso del terrapieno condominiale e quindi della pavimentazione del terrazzino del proprio appartamento, del relativo camminamento esterno condominiale e del muro di recinzione divisorio tra proprietà privata e proprietà , collasso che deriverebbe CP_2 dall'ingresso di acqua piovana da aree condominiali, ha evocato in giudizio il
[...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, per ivi sentirlo condannare ex art. Controparte_1
2051 c.c. al risarcimento dei danni.
Si è costituito con comparsa di risposta il , che ha contestato l'avversa domanda di cui ha CP_1 chiesto il rigetto.
All'esito della ctu espletata, la domanda risulta infondata, sì da essere rigettata.
Non è provato il quantum del risarcimento richiesto (€ 9.500,00) per il dissesto della pavimentazione derivante dall'abbassamento del terrapieno;
non è provato già in punto di an il danno da ridotto godimento dell'immobile.
Non costituisce prova idonea a fondare la quantificazione del risarcimento il preventivo di spesa, del tutto privo di univocità; al fine di addivenire ad una quantificazione del danno l'attore avrebbe potuto avvalersi degli specifici strumenti approntati dall'ordinamento.
D'altra parte, l'importo indicato dal ctu (€ 15.806,31 più i.v.a.) riguarda gli interventi di riqualificazione complessiva, comprensivi non solo del rifacimento completo del terrazzo ma Pt_1 anche del muretto divisorio con la corte di accesso al nonché del pavimento del vialetto CP_1 adiacente a detto muro, laddove l'attore chiede solo il corrispettivo dell'intervento di restauro della pavimentazione del proprio terrazzo.
Quanto al danno da ridotto godimento dell'immobile, risulta dal contratto in atti che l'attore abbia percepito un canone locatizio pari a € 830,00 mensili. Tale importo è maggiore del valore di mercato del canone locatizio accertato dal ctu, che va da € 760,19 per il 2020 a € 788,34 per il 2023.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo sulla pagina 2 di 3 base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022. Restano a carico dell'attore soccombente le spese di ctu, già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Condanna altresì il alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 CP_1 per compensi di avvocato, più spese generali, c.p.a. e i.v.a. secondo le aliquote vigenti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito, nel termine di trenta giorni dall'udienza di discussione orale della causa (celebratasi in data 31 ottobre 2025), ai sensi del terzo comma della disposizione citata.
Così deciso in Roma, li 14 di novembre 2025.
Il giudice
UC FR
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. UC FR, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, iscritta al n. 28425/2023 r.g. e vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALERIA Parte_1 C.F._1
LE ( e dell'avv. ALFREDO FERRALDESCHI C.F._2
( ), elettivamente domiciliato in Roma, alla via Antonio Baiamonti, n. 10, presso C.F._3 lo studio degli avvocati LE e FERRALDESCHI;
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., con il patrocinio dell'avv. MASSIMO SERRA, elettivamente domiciliato in
Roma, alla via Flaminia, n. 357, presso lo studio dell'avv. MASSIMO SERRA;
CONVENUTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da processo verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor quale proprietario Parte_1 dell'immobile sito in Roma, alla , posto al piano terra e distinto con Controparte_1
l'interno 2, dolendosi del collasso del terrapieno condominiale e quindi della pavimentazione del terrazzino del proprio appartamento, del relativo camminamento esterno condominiale e del muro di recinzione divisorio tra proprietà privata e proprietà , collasso che deriverebbe CP_2 dall'ingresso di acqua piovana da aree condominiali, ha evocato in giudizio il
[...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, per ivi sentirlo condannare ex art. Controparte_1
2051 c.c. al risarcimento dei danni.
Si è costituito con comparsa di risposta il , che ha contestato l'avversa domanda di cui ha CP_1 chiesto il rigetto.
All'esito della ctu espletata, la domanda risulta infondata, sì da essere rigettata.
Non è provato il quantum del risarcimento richiesto (€ 9.500,00) per il dissesto della pavimentazione derivante dall'abbassamento del terrapieno;
non è provato già in punto di an il danno da ridotto godimento dell'immobile.
Non costituisce prova idonea a fondare la quantificazione del risarcimento il preventivo di spesa, del tutto privo di univocità; al fine di addivenire ad una quantificazione del danno l'attore avrebbe potuto avvalersi degli specifici strumenti approntati dall'ordinamento.
D'altra parte, l'importo indicato dal ctu (€ 15.806,31 più i.v.a.) riguarda gli interventi di riqualificazione complessiva, comprensivi non solo del rifacimento completo del terrazzo ma Pt_1 anche del muretto divisorio con la corte di accesso al nonché del pavimento del vialetto CP_1 adiacente a detto muro, laddove l'attore chiede solo il corrispettivo dell'intervento di restauro della pavimentazione del proprio terrazzo.
Quanto al danno da ridotto godimento dell'immobile, risulta dal contratto in atti che l'attore abbia percepito un canone locatizio pari a € 830,00 mensili. Tale importo è maggiore del valore di mercato del canone locatizio accertato dal ctu, che va da € 760,19 per il 2020 a € 788,34 per il 2023.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo sulla pagina 2 di 3 base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022. Restano a carico dell'attore soccombente le spese di ctu, già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Condanna altresì il alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 CP_1 per compensi di avvocato, più spese generali, c.p.a. e i.v.a. secondo le aliquote vigenti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito, nel termine di trenta giorni dall'udienza di discussione orale della causa (celebratasi in data 31 ottobre 2025), ai sensi del terzo comma della disposizione citata.
Così deciso in Roma, li 14 di novembre 2025.
Il giudice
UC FR
pagina 3 di 3