Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/06/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG. 1958/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio
Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1958/2024 promossa da:
(C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. Parte 1
e dell'avv. FRATTIN FRANCESCO MARCELLO FRANCESCHINI DA
), elettivamente domiciliato in presso il difensoreC.F. 2 (
FRANCESCHINI DA;
avv.
APPELLANTE
contro con il patrocinio (C. F. P.IVA 1 Controparte 1 '
UNIBOSI PIERANGELO dell'avv. TASSINARI MARIA CRISTINA e dell'avv.
48018 FAENZA;
POPOLO 31 C.F. 3 ) PIAZZA DEL '
FAENZA presso il PO. N. 3 48018elettivamente domiciliato in P.
difensore avv. TASSINARI MARIA CRISTINA
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 4.6.2025
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
publicata il 21.2.2024, a definizione del giudizio n. 547/2023, ha respinto il ricorso proposto dal sig. Parte 1 avverso il verbale di accertamento
CX872003 e n. CX872709 elevati rispettivamente in data 5.9.2023 e in n.
data 9.9.2023 dal CP 2 di Polizia Locale dell' CP 1 CP 1
[...] per violazione dell'art. 142 co. 7 delle norme del codice della eccesso di velocità e per l'effetto ha confermato il verbale- strada impugnato.
In particolare, il giudice di prime cure ha respinto le doglianze del ricorrente in merito: i) alla carenza della segnaletica stradale in quanto non è stata fornita la prova della inidoneità in concreto della segnaletica, sul piano della percepibilità e della leggibilità, ad
assolvere la funzione di avviso del limite di velocità; ii) al difetto di pericolosità del tratto stradale in quanto non è stata fornita la prova di un illegittimo esercizio del potere discrezionale della PA; iii) alla
nullità del verbale di accertamento sostenendo la sostanziale equiparazione tra omologazione e certificazione dell'apparecchio utilizzato per il
rilevamento della velocità.
Con ricorso in appello del 19.9.2024 Parte 1 ha proposto impugnazione della sentenza di primo grado affidandosi a tre motivi: erronea od omessa adeguata motivazione in ordine alla dedotta insufficienza della segnaletica stradale;
erronea od omessa motivazione in ordine alla carenza dei requisiti di legge per la collocazione del dispositivo di rilevamento della velocità; contestazione dell'equiparazione tra approvazione ed
omologazione dell'apparecchio utilizzato per il rilevamento della
velocità. Ha chiesto quindi la riforma integrale dell'impugnata sentenza e l'annullamento dei verbali di accertamento. Si è ritualmente costituita Controparte_1 chiedendo il
rigetto integrale dell'appello e la conferma della impugnata sentenza.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
In ragione della ragione più liquida si osserva quanto segue.
Parte appellante si duole del fatto che l'eccesso di velocità contestatogli
è stato rilevato attraverso uno strumento di rilevazione della velocità
non omologato, come richiesto dall'art. 142 co. 6. C.d.S.. Sostiene in particolare che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il procedimento di approvazione della apparecchiatura utilizzata non possa essere equiparato a quello di omologazione.
Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte statuendo che: In tema di
violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità,
è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi,
in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d. P. R. n. 495 del 1992), di procedimenti con
caratteristiche, natura e finalità diverse." (Cassazione civile sez. II,
18/04/2024, n.10505).
Orientamento da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez.
II, 14 maggio 2025, n. 12924) che così si è espressa a riguardo (si riporta parte della motivazione): "il Collegio intende dare continuità
all'indirizzo sezionale (Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024, Rv. 670887 01; conf.: Cass. 20913/2024), da cui si discosta la sentenza in esame, la quale, per tale ragione, va cassata, secondo cui, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, illegittimo 1'accertamento eseguito con apparecchio "autovelox" è
approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d. P. R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse. Il Comune di non offre argomenti per discostarsi da Cass. n. : nella memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale, il precedente nomofilattico della
Corte è criticato con rilievi che, nella sostanza, quella decisione ha già
esplicitamente o implicitamente respinto. Nel dettaglio, non è persuasiva la tesi per la quale, in ricorso, non sarebbe stata impugnata l'autonoma ratio decidendi secondo cui essenziale sarebbe la "taratura" e non
I'"omologazione". È evidente, per le ragioni illustrate dalla giurisprudenza di questa Corte, l'esistenza О meno della taratura che -annuale dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità che, secondo la rappresentazione dell'ente territoriale, giocherebbe un ruolo decisivo ai fini della legittima verifica del superamento dei limiti di velocità
soggetto sanzionato, diversa e, in rapporto alle difese del Cosa
rispetto alla contemporanea necessità che l'apparecchiatura recessiva
"autovelox" sia stata (altresì, approvata e) "omologata". Inoltre, al contrario di quanto si sostiene nella memoria, Cass. n. 10505/2024 esamina e disattende il motivo di ricorso del in punto di Controparte_3 violazione e/o falsa applicazione di norme artt. 142, comma 6, 45, comma
-
6, e 201, comma 1 ter, c.d.s., artt. 345, comma 2, e 192, commi 2, 3 e 4,
del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo c.d.s. (d. P.R. n.
495/1992), art. 4, comma 3, d.l. n. 121/2002, d.m. n. 282 del 13/06/2017
che, secondo la prospettazione del non avrebbe Controparte_4 considerato e che, pertanto, costituirebbero un "nuovo argomento" per discostarsi dall'accezione della normativa di riferimento prescelta dal
(contestato) precedente sezionale. D'altro canto, è pur vero che, come da ultimo sottolinea il Comune di la circolare n. 995 del 23 gennaio 2025 del ministero dell'interno, uniformandosi al parere dell'Avvocatura Generale
dello Stato del 18 dicembre del 2024, facendo leva sull'asserita "identità tra le procedure di omologazione approvazione", invita gli uffici
interessati a predisporre un modello di "memoria" condiviso con la difesa erariale al fine di assicurare l'omogenea difesa dell'amministrazione in giudizio. Sotto questo profilo, tuttavia, in sintonia con Cass. n.
10505/2024 (v. pag. 6), non si può dimenticare che, naturalmente, non
possono avere un'influenza sul piano interpretativo a fronte di una
-
chiara esegesi basata sulle fonti normative primarie
- le circolari ministeriali, che avallano una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, la quale non trova supporto in fonti primarie. Ed infatti le circolari ministeriali sono meri atti amministrativi non provvedimentali, che non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'amministrazione da cui promanano (tra le più recenti,
Sez. 5, Ordinanza n. 23524 del 02/09/2024, Rv. 672115 01).".-
A lume della condivisibile giurisprudenza richiamata, ne discende che non può essere condivisa l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui il procedimento di approvazione è sostanzialmente assimilabile a quello di omologazione. L'ente appellato non ha fornito la prova della omologazione della
apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità.
L'amministrazione è infatti tenuta, per espresso comando di legge, non superabile da normativa di rango secondario, ad avvalersi di strumenti di rilevazione omologati. In difetto, non può che essere riscontrato un
utilizzo dello strumento non conforme a legge, senza che possa rilevare il fatto che l'amministrazione ha comunque sottoposto l'apparecchiatura ad una serie di controlli diversi poiché essi non corrispondono a quello specificamente richiesto dalla normativa di rango primario da cui
differiscono per caratteristiche, natura e finalità.
Ne segue che l'appello deve essere accolto e per l'effetto annullati i verbali emessi per eccesso di velocità, oggetto di impugnazione. Ogni altra questione assorbita. Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno integralmente compensate ex art. 92 co. 2 c.p.c. in virtù della novità della questione, obiettivamente controvertibile al momento in cui è sorta.
РОМ
Il Tribunale di Ravenna, in grado di appello, definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 1958/2024 RG, ogni diversa e ulteriore istanza,
eccezione e deduzione disattesa come in motivazione, così giudica:
riforma la sentenza diin accoglimento del gravame proposto da Parte 1 primo grado n. 42/2024 emessa dal Giudice di Pace di Faenza, e per l'effetto
Pt 2 i verbali n. CX872003 e CX872709 elevati nei confronti di Pt 1
[...] dalla Polizia Locale dell' Controparte 1
COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Termine di legge per il deposito della sentenza.
Ravenna, 04/06/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Valloni