Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 19/03/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Composta dai seguenti magistrati:
IC UZ Presidente IS EN IM referendario UI RA IM referendario relatore
SENTENZA
Nel giudizio di conto iscritto al n. 24095, relativo ai conti giudiziali resi dall’agente contabile del Comune di San Giovanni di GE (RC) RS AN:
n° 42305 avente ad oggetto la riscossione dei diritti sul rilascio delle carte di identità elettroniche nell’esercizio finanziario 2022;
n° 42875 avente ad oggetto la riscossione dei diritti sul rilascio delle carte di identità elettroniche nell’esercizio finanziario 2023;
- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- nella pubblica udienza del 14 ottobre 2025, letta la relazione e udito per la procura il S.P.G. dott. Pasquale Pedace che concludeva come da verbale d’udienza; nessuno è comparso per l’agente contabile e per l’amministrazione.
PREMESSO IN FATTO
1. La relazione n. 192/2024 rappresentava che i conti depositati rendicontano le somme di seguito indicate:
Sentenza n. 70/2026
- Conto giudiziale n. 42305 Euro 0,00;
- Conto giudiziale n. 42875 Euro 0,00.
e a colonna note dei conti giudiziali contiene la seguente annotazione: “i versamenti relativi al rilascio CIE vengono effettuati direttamente dagli utenti sul conto corrente postale intestato al Comune di San Giovanni di GE”.
Dunque, secondo il Magistrato istruttore, acclarato che le gestioni rendicontate dall’agente contabile non tengono conto degli importi introitati in forme diverse rispetto al contante, i conti non presentano i richiesti requisiti di “sufficienza”
necessari per il loro esame.
Pertanto, richiamata la giurisprudenza in materia, rappresentava che l’obbligo della rendicontazione da parte dell’agente contabile deve riguardare tutte le forme di pagamento utilizzate dagli utenti e non solo le somme riscosse per contanti e concludeva per la declaratoria d’improcedibilità dei conti giudiziali.
2. Con memoria del 20.5.2025 l’agente contabile segnalava un errore materiale presente in entrambi i documenti contabili,
“i quali riportano, in modo inesatto, l’assenza di incassi relativi ai suddetti esercizi”.
L’errore risiede nella circostanza che, male interpretando le norme sul conto, sono state riportate soltanto le cifre relative agli incassi avvenuti a mezzo contante.
Dunque, evidenziava che, erroneamente, ha indicato negativamente le entrate ricevute, perché nessun pagamento di diritti è stato effettuato in contanti, omettendo di indicare le somme versate nel conto corrente del Comune a tale titolo e per correggere tale errore formale, allegava il modello 21 relativo agli anni 2022 e 2023 con la indicazione degli importi riscossi e le modalità di versamento.
3. All’udienza del 14.10.2025 il pubblico ministero concludeva per la regolarità del conto e discarico dell’agente contabile.
La causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. La relazione del magistrato designato è condivisibile, nei termini che seguono.
L’art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 dispone che
“Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di danaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”.
La disposizione sopra richiamata introduce un’ampia fattispecie soggettiva dell’agente contabile dell’ente locale, individuandola non solo nel tesoriere dell’ente ma anche in tutti coloro i quali abbiano, a qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico; tenuto altresì conto che per “maneggio di danaro pubblico” non si intende solo la “materiale detenzione” ma la “disponibilità di denaro” e che, pertanto, una tale disponibilità sussiste indipendentemente dalla concreta modalità utilizzata.
Questa corte ha più volte osservato, infatti, che il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse (cfr. Sez. giur. Calabria, sentenzeordinanze nn. 58/2023 e 61/2023, in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA e sentenza n. 234/2022 sui pagamenti tramite bonifico bancario; Sez. giur. Toscana, sentenza n.
285/2017; Sez. giur. Sardegna n. 294/2018; da ultimo, Sez.
giur. Calabria, sentenze nn. 219, 221 e 222 del 2024). Ne deriva che l’espressione “maneggio di danaro pubblico” deve essere considerata nel senso più ampio possibile, perché deve comprendere tutti i crediti dell’amministrazione che, per un medesimo titolo, il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, PagoPA et cetera). Diversamente, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico non sarebbero più oggetto del necessario giudizio di conto.
Appare dunque necessario che l’agente contabile debba rendere il conto giudiziale per l’intera gestione (anche dematerializzata)
perché non solo ha la disponibilità del danaro versato dal contribuente, ma ne dispone in piena autonomia ancorché non vi sia la materiale apprensione dello stesso, essendo titolare di ciascuna operazione contabile che, per legge e per provvedimento di nomina, cura dall’inizio alla fine.
Per tali ragioni, in piena adesione con la giurisprudenza elaborata dalla sezione che si richiama a fini motivazionali (ex plurimis, sentenza n. 155/2025) i conti giudiziali della riscossione devono necessariamente mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell’esercizio finanziario di riferimento, indipendentemente dalle modalità con le quali è stato eseguito il versamento.
Ne deriva, pertanto, l’improcedibilità dei conti giudiziali che si limitano a descrivere la gestione solo con riferimento alle operazioni effettuate in contanti e non anche a quelle dematerializzate o con attestazioni di operazioni solo in maniera dematerializzata.
Inoltre, per completezza si rappresenta che con riferimento ai conti giudiziali rispetto ai quali vi è l’attestazione che non ci sono state riscossioni né per contanti, né con strumenti telematici, presentando un saldo finale pari a zero, si assiste ad una assenza di gestione.
Alla luce di tali considerazioni il conto giudiziale deve considerarsi improcedibile.
Va infine evidenziato che i conti dichiarati improcedibili devono nuovamente essere compilati dall’agente contabile – come risulta effettuato dalla documentazione depositata dall’agente –
con la esaustiva descrizione dell’intera gestione nei termini sopra indicati, e devono, quindi, essere presentati all’amministrazione, per il controllo e la conseguente parifica, e da quest’ultima depositati presso la Sezione giurisdizionale e che, in caso di mancata nuova compilazione, l’agente contabile sarà esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della procura regionale, ai sensi dell’art. 141 c.g.c.
5. Nulla per le spese ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 24095 del Registro di Segreteria:
- dichiara il conto improcedibile;
- spese compensate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Relatore Il Presidente
UI RA IC UZ
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in segreteria il 18/03/2026 Il Funzionario Responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente