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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 03/02/2026, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 649/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI ES, Presidente LAUDANI MARINELLA, Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3333/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1.r.l. -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_2 Spa -
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15457/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30 e pubblicata il 28/12/2023 Atti impositivi:
- FATTURA n. 1459357 DL 4/22 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2406/2025 depositato il 19/09/2025
Richieste delle parti:
La parte appellante conclude riportandosi al ricorso per dichiarare la giurisdizione tributaria e rimettere il processo al giudice tribuatrio di primo grado.
Nominativo_1IN FATTO DIRITTO Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato, la società .r.l., in persona del legale rappresentante, impugnava davanti alla Corte di Giustizia di primo grado di Roma la fattura n. 1459357 del 13 ottobre 2022 e il preliminare di fattura n. RID 10-2022 dd. del
Resistente_110 ottobre 2022, emessi dal (da qui in poi semplicemente GSE) ai sensi dell' art. 15 bis D.L. n. 4/2022 e della delibera ARERA n. 280/07, e ne chiedeva l'annullamento, con vittoria di spese.
La ricorrente, premessa la natura di tributo del credito azionato dalla GSE, affidava il ricorso ai seguenti motivi: 1) contrasto dell'art. 15-BIS del D. L. 4/2022 e della delibera
ARERA 266/2022 con gli artt. 6, 7 e 8 del Regolamento 2022/1854/EU, articoli da interpretarsi anche alla luce dei 'Considerando' N. 11, 27, 28 e 30 del medesimo regolamento. 2) illegittimità dell'art. 15-BIS D.L. 4/22, modif. dall'art. 11 D.L. 115/22, per violazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.; 3) mancanza di un valido provvedimento di attuazione dell'art. 15 BIS D.L. 4/22; 4) abnormità degli atti di manifestazione della pretesa autoritativa da parte del GSE;
5) violazione dell'art. 7, nonché dell'art. 6, comma 3 dello Statuto dei Diritti del Contribuente.
Il GSE si costituiva in giudizio e chiedeva in via preliminare che la Corte dichiarasse il proprio difetto di giurisdizione, ricorrendo, nel caso di specie, la giurisdizione del Giudice Amministrativo, e comunque nel merito il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.
Con sentenza n. 15457\2023, depositata il 28\12\2023, I primi giudici dichiaravano il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo ed assegnavano alla parte ricorrente i termini di legge per la riassunzione del processo dinanzi al giudice competente, spese compensate. La società soccombente propone gravame avverso detta pronuncia, di cui chiede la riforma con l'accertamento della giurisdizione del giudice adito e l'annullamento degli atti impugnati, vinte le spese. La parte appellata si costituisce per resistere al gravame, con il favore delle spese.
La causa, discussa in pubblica udienza del 17\9\2025 e posta in riserva ai sensi dell'art. 35 del dec. lgl. N. 546\92, viene decisa dal collegio nella camera di consiglio del
3\10\2025. L'oggetto del contendere verte, in via pregiudiziale, sulla natura giuridica della pretesa azionata con le fatture impugnate, questione dirimente per l'individuazione dell'Autorità
Giudiziaria alla quale appartiene la giurisdizione della presente controversia.
L'art. 15-bis del d.L. 27 gennaio 2022 n. 4 (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022) introduce un meccanismo di “compensazione a due vie” sul prezzo dell'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili e immessa in rete nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 ed il 31 dicembre 2022.
In base a tale normativa temporanea i produttori interessati, su richiesta del Gestore
Resistente_1 Società_2 – S.p.A., società a capitale pubblico, devono trasmettere una dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 con la quale attestano le informazioni necessarie per l'attuazione del meccanismo;
il GSE calcola la differenza tra il prezzo di riferimento previsto e quello effettivamente applicato;
ove emerga una differenza di segno positivo, il GSE eroga il relativo importo al produttore, mentre, ove tale differenza abbia segno negativo, la richiederà al produttore.
La disciplina è stata integrata dalla Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (“ARERA”) del 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/eel, che ha chiarito le modalità di attuazione dell'intero meccanismo.
Secondo il giudice di prime cure “L'art. 15-bis, D.L. n. 4/2022 introduce una misura centrata sulle oscillazioni del prezzo di mercato rispetto ad un prezzo di riferimento, sicché se il primo supera il secondo si determina un differenziale che, sulla base delle regole di attuazione disposte dall'ARERA, il produttore deve versare al GSE, mentre nel caso contrario il GSE eroga il relativo importo al produttore. La variazione del costo del combustibile, con le correlate ricadute sui prezzi di mercato dell'energia, rappresenta, nell'attuale contesto internazionale, un fattore di rischio rispetto alle esigenze di tutela del sistema economico, dei clienti finali e degli stessi produttori di energia, a fronte del quale il legislatore ha predisposto un meccanismo a due vie che non si pone nella logica propria del prelievo tributario.”
“ Ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. o) del cod. proc. amm., sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotto”.
L'ampia formula che delinea la giurisdizione esclusiva in materia impone di ricomprendervi anche quelle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti
Resistente_1mediante i quali il Gestore dei s.p.a., in applicazione del meccanismo di compensazione a due vie di cui all'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, provvede al recupero degli extraprofitti conseguiti dai produttori di energia elettrica emettendo apposita fattura. A tale conclusione, d'altra parte, si perviene sulla base dei principi generali, secondo i quali non ogni prestazione imposta, in favore dell'amministrazione, ha natura tributaria. Peraltro, nel caso di specie, come si è evidenziato nella descrizione dell'articolato meccanismo, è ben possibile che – secondo
l'andamento del mercato dell'energia – il produttore riceva un contributo anziché versarlo. Tanto dimostra ulteriormente che il meccanismo descritto ha la funzione di riequilibrio del mercato (in un settore particolarmente sensibile per il quale lo Stato reputa opportuno il proprio intervento) e non quella di creare tout court un gettito in favore dell'erario”.
L'appellante si duole della decisione rilevando che: 1) il meccanismo a due vie non modificherebbe il sinallagma del contratto di cessione di energia, in quanto il limite dei ricavi è applicato solo al produttore, mentre tutti gli altri soggetti coinvolti nella catena distributiva, fino al consumatore finale, comprano e cedono l'energia al prezzo di mercato;
inoltre, se si trattasse di una rettifica del prezzo già corrisposto dal GSE, questi dovrebbe trattenere per sé le somme “restituite” dai cedenti, che invece riversa all'erario;
2) la decurtazione a carico dei produttori soggetti passivi è definitiva;
il meccanismo di compensazione a due vie può procurare una differenza a credito del produttore di elettricità solo nell'autonoma, distinta ipotesi in cui i ricavi prodotti siano inferiori ai ricavi garantiti;
3) il Regolamento 2022/1854/EU indica gli interventi che gli Stati membri possono porre in essere e attribuisce natura tributaria alla tipologia del meccanismo a due vie attuato dallo Stato italiano
Tutto ciò premesso, l'appello non può essere accolto. In primo luogo, ai fini di un corretto inquadramento giuridico dell'istituto, assume particolare rilievo la ratio della disposizione in esame ed il contesto normativo di riferimento, consistenti, rispettivamente, nell'esigenza di fronteggiare una situazione eccezionale di oscillazione imprevedibile del mercato e di tutelare l'equilibrato andamento dell'economia, attraverso meccanismi di calmieramento dei prezzi, e ambito di rapporti negoziali di natura privatistica, in assenza di posizioni autoritative del soggetto pubblico, come invece si verifica nel caso di rapporto tra privato ed ente impositore.
Fatta questa premessa, al fine e per una corretta interpretazione della disciplina di riferimento devono richiamarsi i requisiti delineati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 304 del 2013 (ed altre successive), la cui coesistenza è imprescindibile per qualificare una pretesa impositiva della P.A. come tributo: a) disciplina legale diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo;
b) sussistenza di una decurtazione che non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico;
c) risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, destinate a sovvenire pubbliche spese.
Ritiene il collegio che nella fattispecie in esame non ricorrano due dei requisiti citati (sub a e b).
Infatti, il meccanismo sopra citato determina una decurtazione patrimoniale del soggetto passivo solo in via eventuale, potendo ben determinare un incremento patrimoniale nel caso in cui il prezzo di mercato sia inferiore a quello di riferimento. Non coglie nel segno l'assunto dell'appellante, secondo il quale le due ipotesi di prelievo o di erogazione di somme da parte del GSE devono ritenersi distinte, alla stregua della differenza tra tributo e credito d'imposta. Infatti, il prelievo o l'erogazione di somme da parte del gestore hanno origine dal medesimo meccanismo di compensazione, che per questo motivo viene denominato “a due vie”, tra di loro perfettamente interscambiabili, al contrario del credito di imposta che, rispetto al tributo, ha una fonte ed un titolo del tutto differente.
Nemmeno può rilevare il fatto che, in via di fatto, tale disciplina abbia dato luogo ad un credito del produttore solo in casi marginali, dal momento che la natura giuridica dell'istituto deriva dai suoi elementi strutturali e non sulle concrete ricadute applicative.
Ancora, l'appellante ritiene che il meccanismo non incide sul sinallagma contrattuale, dal momento che il meccanismo di compensazione opera solo nel rapporto tra produttore e gestore e non sui successivi acquirenti, ivi compreso il consumatore finale, diversamente dalle ipotesi di prezzo imposto, di cui si avvantaggiano tutti i soggetti coinvolti, fino al consumatore finale.
Il suddetto argomento non appare pertinente, essendo sufficiente che la modifica del sinallagma contrattuale intervenga nel rapporto negoziale sul quale opera il meccanismo della compensazione, dal momento che le cessioni successive integrano rapporti negoziali del tutto distinti ed autonomi.
Nemmeno decisivo appare il richiamo alla legislazione eurounitaria, in quanto l'intervento in materia fiscale da parte degli stati membri previsto dal regolamento richiamato, è solo uno degli strumenti che gli Stati possono porre in essere, insieme ad altri, per fronteggiare situazioni eccezionali di mercato. Appare poi troncante il disposto di cui all'art. 133, comma 1, lett. o), del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010), che stabilisce la giurisdizione esclusiva
(dunque non solo in materia di interessi legittimi, ma anche di diritti soggettivi) del
Giudice amministrativo per tutte le controversie «attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia», quale quello per cui è processo.
Tale conclusione, contrariamente all'assunto dell'appellante, non comporta un'inammissibile deroga alla giurisdizione del giudice tributario di cui all'art. 2 del dec. leg. n. 546\1992, che sussisterebbe solo ove la pretesa in oggetto avesse natura fiscale.
In realtà, il citato art 133 non è altro che un ulteriore riferimento normativo, senz'altro applicabile alla fattispecie in esame secondo un criterio interpretativo testuale, che conferma la natura non fiscale della pretesa.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese, considerata la peculiarità e la complessità delle questioni giuridiche connesse alla fattispecie esaminata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio respinge l'appello e, per l'effetto, conferma il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice amministrativo;
spese compensate. Roma, 3 ottobre 2025.
La Rel .Est. Il Presidente Dott.ssa Marinella Laudani Dott. Francesco Oddi
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI ES, Presidente LAUDANI MARINELLA, Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3333/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1.r.l. -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_2 Spa -
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15457/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30 e pubblicata il 28/12/2023 Atti impositivi:
- FATTURA n. 1459357 DL 4/22 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2406/2025 depositato il 19/09/2025
Richieste delle parti:
La parte appellante conclude riportandosi al ricorso per dichiarare la giurisdizione tributaria e rimettere il processo al giudice tribuatrio di primo grado.
Nominativo_1IN FATTO DIRITTO Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato, la società .r.l., in persona del legale rappresentante, impugnava davanti alla Corte di Giustizia di primo grado di Roma la fattura n. 1459357 del 13 ottobre 2022 e il preliminare di fattura n. RID 10-2022 dd. del
Resistente_110 ottobre 2022, emessi dal (da qui in poi semplicemente GSE) ai sensi dell' art. 15 bis D.L. n. 4/2022 e della delibera ARERA n. 280/07, e ne chiedeva l'annullamento, con vittoria di spese.
La ricorrente, premessa la natura di tributo del credito azionato dalla GSE, affidava il ricorso ai seguenti motivi: 1) contrasto dell'art. 15-BIS del D. L. 4/2022 e della delibera
ARERA 266/2022 con gli artt. 6, 7 e 8 del Regolamento 2022/1854/EU, articoli da interpretarsi anche alla luce dei 'Considerando' N. 11, 27, 28 e 30 del medesimo regolamento. 2) illegittimità dell'art. 15-BIS D.L. 4/22, modif. dall'art. 11 D.L. 115/22, per violazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.; 3) mancanza di un valido provvedimento di attuazione dell'art. 15 BIS D.L. 4/22; 4) abnormità degli atti di manifestazione della pretesa autoritativa da parte del GSE;
5) violazione dell'art. 7, nonché dell'art. 6, comma 3 dello Statuto dei Diritti del Contribuente.
Il GSE si costituiva in giudizio e chiedeva in via preliminare che la Corte dichiarasse il proprio difetto di giurisdizione, ricorrendo, nel caso di specie, la giurisdizione del Giudice Amministrativo, e comunque nel merito il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.
Con sentenza n. 15457\2023, depositata il 28\12\2023, I primi giudici dichiaravano il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo ed assegnavano alla parte ricorrente i termini di legge per la riassunzione del processo dinanzi al giudice competente, spese compensate. La società soccombente propone gravame avverso detta pronuncia, di cui chiede la riforma con l'accertamento della giurisdizione del giudice adito e l'annullamento degli atti impugnati, vinte le spese. La parte appellata si costituisce per resistere al gravame, con il favore delle spese.
La causa, discussa in pubblica udienza del 17\9\2025 e posta in riserva ai sensi dell'art. 35 del dec. lgl. N. 546\92, viene decisa dal collegio nella camera di consiglio del
3\10\2025. L'oggetto del contendere verte, in via pregiudiziale, sulla natura giuridica della pretesa azionata con le fatture impugnate, questione dirimente per l'individuazione dell'Autorità
Giudiziaria alla quale appartiene la giurisdizione della presente controversia.
L'art. 15-bis del d.L. 27 gennaio 2022 n. 4 (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022) introduce un meccanismo di “compensazione a due vie” sul prezzo dell'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili e immessa in rete nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 ed il 31 dicembre 2022.
In base a tale normativa temporanea i produttori interessati, su richiesta del Gestore
Resistente_1 Società_2 – S.p.A., società a capitale pubblico, devono trasmettere una dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 con la quale attestano le informazioni necessarie per l'attuazione del meccanismo;
il GSE calcola la differenza tra il prezzo di riferimento previsto e quello effettivamente applicato;
ove emerga una differenza di segno positivo, il GSE eroga il relativo importo al produttore, mentre, ove tale differenza abbia segno negativo, la richiederà al produttore.
La disciplina è stata integrata dalla Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (“ARERA”) del 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/eel, che ha chiarito le modalità di attuazione dell'intero meccanismo.
Secondo il giudice di prime cure “L'art. 15-bis, D.L. n. 4/2022 introduce una misura centrata sulle oscillazioni del prezzo di mercato rispetto ad un prezzo di riferimento, sicché se il primo supera il secondo si determina un differenziale che, sulla base delle regole di attuazione disposte dall'ARERA, il produttore deve versare al GSE, mentre nel caso contrario il GSE eroga il relativo importo al produttore. La variazione del costo del combustibile, con le correlate ricadute sui prezzi di mercato dell'energia, rappresenta, nell'attuale contesto internazionale, un fattore di rischio rispetto alle esigenze di tutela del sistema economico, dei clienti finali e degli stessi produttori di energia, a fronte del quale il legislatore ha predisposto un meccanismo a due vie che non si pone nella logica propria del prelievo tributario.”
“ Ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. o) del cod. proc. amm., sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotto”.
L'ampia formula che delinea la giurisdizione esclusiva in materia impone di ricomprendervi anche quelle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti
Resistente_1mediante i quali il Gestore dei s.p.a., in applicazione del meccanismo di compensazione a due vie di cui all'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, provvede al recupero degli extraprofitti conseguiti dai produttori di energia elettrica emettendo apposita fattura. A tale conclusione, d'altra parte, si perviene sulla base dei principi generali, secondo i quali non ogni prestazione imposta, in favore dell'amministrazione, ha natura tributaria. Peraltro, nel caso di specie, come si è evidenziato nella descrizione dell'articolato meccanismo, è ben possibile che – secondo
l'andamento del mercato dell'energia – il produttore riceva un contributo anziché versarlo. Tanto dimostra ulteriormente che il meccanismo descritto ha la funzione di riequilibrio del mercato (in un settore particolarmente sensibile per il quale lo Stato reputa opportuno il proprio intervento) e non quella di creare tout court un gettito in favore dell'erario”.
L'appellante si duole della decisione rilevando che: 1) il meccanismo a due vie non modificherebbe il sinallagma del contratto di cessione di energia, in quanto il limite dei ricavi è applicato solo al produttore, mentre tutti gli altri soggetti coinvolti nella catena distributiva, fino al consumatore finale, comprano e cedono l'energia al prezzo di mercato;
inoltre, se si trattasse di una rettifica del prezzo già corrisposto dal GSE, questi dovrebbe trattenere per sé le somme “restituite” dai cedenti, che invece riversa all'erario;
2) la decurtazione a carico dei produttori soggetti passivi è definitiva;
il meccanismo di compensazione a due vie può procurare una differenza a credito del produttore di elettricità solo nell'autonoma, distinta ipotesi in cui i ricavi prodotti siano inferiori ai ricavi garantiti;
3) il Regolamento 2022/1854/EU indica gli interventi che gli Stati membri possono porre in essere e attribuisce natura tributaria alla tipologia del meccanismo a due vie attuato dallo Stato italiano
Tutto ciò premesso, l'appello non può essere accolto. In primo luogo, ai fini di un corretto inquadramento giuridico dell'istituto, assume particolare rilievo la ratio della disposizione in esame ed il contesto normativo di riferimento, consistenti, rispettivamente, nell'esigenza di fronteggiare una situazione eccezionale di oscillazione imprevedibile del mercato e di tutelare l'equilibrato andamento dell'economia, attraverso meccanismi di calmieramento dei prezzi, e ambito di rapporti negoziali di natura privatistica, in assenza di posizioni autoritative del soggetto pubblico, come invece si verifica nel caso di rapporto tra privato ed ente impositore.
Fatta questa premessa, al fine e per una corretta interpretazione della disciplina di riferimento devono richiamarsi i requisiti delineati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 304 del 2013 (ed altre successive), la cui coesistenza è imprescindibile per qualificare una pretesa impositiva della P.A. come tributo: a) disciplina legale diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo;
b) sussistenza di una decurtazione che non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico;
c) risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, destinate a sovvenire pubbliche spese.
Ritiene il collegio che nella fattispecie in esame non ricorrano due dei requisiti citati (sub a e b).
Infatti, il meccanismo sopra citato determina una decurtazione patrimoniale del soggetto passivo solo in via eventuale, potendo ben determinare un incremento patrimoniale nel caso in cui il prezzo di mercato sia inferiore a quello di riferimento. Non coglie nel segno l'assunto dell'appellante, secondo il quale le due ipotesi di prelievo o di erogazione di somme da parte del GSE devono ritenersi distinte, alla stregua della differenza tra tributo e credito d'imposta. Infatti, il prelievo o l'erogazione di somme da parte del gestore hanno origine dal medesimo meccanismo di compensazione, che per questo motivo viene denominato “a due vie”, tra di loro perfettamente interscambiabili, al contrario del credito di imposta che, rispetto al tributo, ha una fonte ed un titolo del tutto differente.
Nemmeno può rilevare il fatto che, in via di fatto, tale disciplina abbia dato luogo ad un credito del produttore solo in casi marginali, dal momento che la natura giuridica dell'istituto deriva dai suoi elementi strutturali e non sulle concrete ricadute applicative.
Ancora, l'appellante ritiene che il meccanismo non incide sul sinallagma contrattuale, dal momento che il meccanismo di compensazione opera solo nel rapporto tra produttore e gestore e non sui successivi acquirenti, ivi compreso il consumatore finale, diversamente dalle ipotesi di prezzo imposto, di cui si avvantaggiano tutti i soggetti coinvolti, fino al consumatore finale.
Il suddetto argomento non appare pertinente, essendo sufficiente che la modifica del sinallagma contrattuale intervenga nel rapporto negoziale sul quale opera il meccanismo della compensazione, dal momento che le cessioni successive integrano rapporti negoziali del tutto distinti ed autonomi.
Nemmeno decisivo appare il richiamo alla legislazione eurounitaria, in quanto l'intervento in materia fiscale da parte degli stati membri previsto dal regolamento richiamato, è solo uno degli strumenti che gli Stati possono porre in essere, insieme ad altri, per fronteggiare situazioni eccezionali di mercato. Appare poi troncante il disposto di cui all'art. 133, comma 1, lett. o), del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010), che stabilisce la giurisdizione esclusiva
(dunque non solo in materia di interessi legittimi, ma anche di diritti soggettivi) del
Giudice amministrativo per tutte le controversie «attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia», quale quello per cui è processo.
Tale conclusione, contrariamente all'assunto dell'appellante, non comporta un'inammissibile deroga alla giurisdizione del giudice tributario di cui all'art. 2 del dec. leg. n. 546\1992, che sussisterebbe solo ove la pretesa in oggetto avesse natura fiscale.
In realtà, il citato art 133 non è altro che un ulteriore riferimento normativo, senz'altro applicabile alla fattispecie in esame secondo un criterio interpretativo testuale, che conferma la natura non fiscale della pretesa.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese, considerata la peculiarità e la complessità delle questioni giuridiche connesse alla fattispecie esaminata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio respinge l'appello e, per l'effetto, conferma il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice amministrativo;
spese compensate. Roma, 3 ottobre 2025.
La Rel .Est. Il Presidente Dott.ssa Marinella Laudani Dott. Francesco Oddi