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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 12/03/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00945/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01030/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2025, proposto da OC Di MA, SA AB, OL RO, LD LL, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Tor San Lorenzo Lido, LO Di UR, LL Scalamandrè, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Rispoli, Fabio Baglivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Ardea, non costituito in giudizio;
nei confronti
ON De UC, CO VA, AR NC Vecchione, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 21802/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Tor San Lorenzo Lido e di LO Di UR e di LL Scalamandrè;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Domenico Naso e Fabio Baglivo;
Rilevato che non ricorre il pericolo di un danno grave ed irreparabile suscettibile di derivare dalla attuale situazione, per come è stata conformata, in fatto e in diritto, dalla sentenza impugnata, che non ha inciso sull’assetto pre-esistente, lasciandolo sostanzialmente immutato nella condizione in cui versava da decenni;
ritenuto, pertanto, riservando la valutazione degli ulteriori profili al merito, che non ricorrono i presupposti per concedere la chiesta tutela cautelare e, ciò non di meno, di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1030/2025).
Compensa le spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO