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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/09/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro in persona del dott. Alessandro Barenghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 1733/2024, cui sono stati riuniti, ai sensi degli artt. 274 cpc e 151 disp att. cpc, quelli portanti i numeri RG 1919/2024, RG
1935/2024, RG 1959/2024, RG 1976/2024, RG 2375/2024 e RG
3935/2024 promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7
rappresentate e difese dall'Avv. Paolo Languasco del Foro di Genova, per procure depositate nei fascicoli telematici domiciliata in Genova,
Vico Falamonica 1/13,
-ricorrenti
CONTRO
MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi promossi dalle ricorrenti, successivamente riuniti ai sensi dell'art 151 disp.att. cpc risultano fondati.
Le ricorrenti, sostengono di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto loro la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
L'inadempimento da parte del è proseguito nonostante le diffide delle ricorrenti.
Le ricorrenti , e hanno altresì chiesto il Parte_4 Pt_6 Pt_7
riconoscimento, di una particolare porzione della retribuzione contrattualmente prevista, la c.d. “Retribuzione Professionale Docenti”
(nel seguito, per brevità, anche solo “RPD”), istituita dall'art. 7 del
CCNL del 15 marzo 2001 per il personale del comparto scuola.
Il , infatti, da sempre riconosce la detta RPD ai soli docenti di CP_2
ruolo ed ai docenti precari con contatto a termine scadente il 31 agosto,
o il 30 giugno o alla conclusione delle attività didattiche, ma non ai docenti precari con supplenza breve e temporanea, resa ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. 124/1999, di durata inferiore a quella annuale, anche nel caso in cui il docente abbia lavorato per l'intero anno scolastico, ma con una sequenza di contratti brevi;
il mancato pagamento della RPD ai
“precari” con contratti brevi si pone in violazione del principio comunitario della parità di trattamento fra lavoratori a TD e lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla direttiva CE 70/99;
Poste tali premesse, le ricorrenti hanno chiesto, in principalità, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico, nel corso del quale hanno reso la propria attività lavorativa di docenti a tempo determinato;
nonché, la corresponsione della RPD.
Il , benché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia.
La causa, senza necessità di alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza, in seguito a discussione orale del difensore della parte, che ha richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
Il difensore delle parti ha dato atto che ciascuna delle ricorrenti è tuttora inserita nel circuito scolastico ditalchè permane l'interesse all'adempimento delle medesime essendo interne al sistema educativo scolastico, in quanto: , , e Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 Pt_5
sono immesse in ruolo;
Lingua iscritta nelle GPS;
Pt_6
I ricorsi sono fondati e devono essere accolti. È altresì pacifico che le lavoratrici non abbiano percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro, oggetto di domanda.
Quanto alla disciplina applicabile alla prestazione oggetto delle domande, la carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co.
121 ss. legge n. 107/2015. Da ultimo la Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c. (Cass.
27 ottobre 2023 n. 29961), ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue: - la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle
“dotazioni lavorative individuali in senso stretto”; -la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
L'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”; non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
Dunque, per ciascuno degli aa.ss. caratterizzati da periodi di servizio di durata complessivamente inferiore a quella sopra indicata
(gg. 150 circa), il docente ha diritto - quantificata in 302 giorni la durata delle supplenze “annuali” (sull'organico di fatto) di minor durata, dunque da utilizzarsi quale parametro di riferimento per il calcolo pro rata temporis - a tanti trecentoduesimi della somma complessiva (euro 500,00) spettante per a.s., quanti sono i giorni di durata delle supplenze svolte nello stesso a.s.
Applicando tale parametro di riferimento deve ritenersi che la posizione delle ricorrenti vada così riassunta;
- la ricorrente , per l'a.s. 2019/2020 ha diritto al Parte_4
riconoscimento integrale della carta del docente.
- la ricorrente per l'a.s. 2019/2020 in cui ha svolto 114 Pt_6
giorni ha diritto al riconoscimento della somma di euro 188,74
( ). C.F._1
- la ricorrente per l'a.s. 2019/2020, in cui ha svolto 100 Pt_7
giorni ha diritto al riconoscimento della somma di euro 165,56
(1/302x500x100).
La Suprema Corte, intervenuta nel procedimento ex art 363 bis
CPC, ha dettato i seguenti principi: l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame;
la carta è utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla prestazione della carta per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione di scopo;
rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
RPD
Venendo alla RPD, di cui alla domanda delle ricorrenti deve richiamarsi, innanzitutto, quanto recentemente e condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte:
<
2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »; 5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n.
22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e
Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass.
17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno… [v. supra]; b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5),
«non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui CP_2
la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere,… che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del
CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni CP_2
di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»>> (Cass. ord. n. 20015/2018; conf. Cass. ord. 6293/2020).
La Suprema Corte, nel provvedimento, ha enunciato, dunque, il principio di diritto secondo il quale:
<l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio>>.
Allora, deve ritenersi che anche alle richiedenti spettasse, in relazione ai periodi di lavoro a tempo determinato dedotti nel ricorso,
a.s. 2019/2020 e aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 la Parte_4 Pt_6
componente della retribuzione prevista per il personale docente, costituita dalla “Retribuzione Professionale Docenti”, e che esse abbiano diritto, quindi, ad ottenerne la corresponsione.
Del resto, non può dubitarsi che, svolgendo una supplenza in sostituzione di altro docente (di ruolo), abbiano reso una prestazione lavorativa sostanzialmente corrispondente a quella del personale sostituito.
In merito alla (piena) comparabilità dei docenti a termine con quelli in ruolo, non può che richiamarsi, comunque, quanto supra.
Dunque, non delineandosi, in generale e con particolare riguardo alla situazione delle ricorrenti negli anni per cui vi è domanda, significative difformità nell'attività svolta a tempo determinato, rispetto a quella del personale di ruolo, e pertanto ragioni oggettive di differenziazione, anche le domande inerenti alla RPD devono essere accolte.
Vi è richiesta di condanna generica, in punto RPD, e ad essa il
Tribunale deve attenersi.
Va altresì dichiarato, quindi, il diritto delle ricorrenti alla corresponsione della RPD in relazione ai periodi lavorati in qualità di docente a tempo determinato e dunque compresi tra il 20.11.19 al
16.12.19 e tra il 13.1.20 al 25.6.20 per la ricorrente;
per l'a.s. Parte_4
2019/2020 tra il 18/02/2020 e il 05.03.2020; tra il 06.03.2020 e il
20.03.2020; tra il 21.03.2020 e il 27.03.2020; tra il 28.03.2020 e il
13.04.2020; tra il 14.04.2020 e il 13.05.2020; tra il 14.05.2020 e il
10.06.2020 e per l'a.s. 2020/2021 tra il 12.10.2020 e il 9.6.2021 per la ricorrente per l'a.s. 2019/2020 tra il 10.10.2019 e il Pt_6 30.10.2019; tra il 31.10.2019 e il 15.11.2019; tra il 20.1.2020 e il
31.1.2020; tra il 1.2.2020 e il 7.2.2020; tra il 8.2.2020 e il 12.2.2020; tra il 13.2.2020 e il 23.2.2020; tra il 24.2.2020 e il 8.3.2020; tra il
9.3.2020 e il 22.3.2020 oltre accessori di legge.
Non competono gli interessi maggiorati ex art. 1284 co. 4 c.c., benché richiesti, atteso che - come suggerito da Cass. SS.UU. n.
12449/2024 - tra i presupposti applicativi di tale fattispecie rientra quello relativo alla tipologia dell'obbligazione guardando alla fonte di essa, con conseguente individuazione, tra le altre, dell'“area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ.)”; crediti “per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione” (Cass. SS.UU. cit.) ed anzi deve escludersi, stante l'esistenza di una disciplina speciale e di favore, rispetto a quella ordinaria. Né può giungersi a differente conclusione quanto ai crediti di lavoro nei confronti dei datori di lavoro pubblici, la cui disciplina, sotto l'aspetto degli “accessori” del credito, è delineata dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che richiamando l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, esclude il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria. Infatti, come ritenuto dalla Corte costituzionale (sent. n. 82/2003), la differenza di disciplina rispetto al lavoro “privato” si giustifica in quanto la pubblica amministrazione “… conserva pur sempre - anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato - una connotazione peculiare
(sentenza n. 275 del 2001), sotto il profilo - per quanto qui rileva - della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa”.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro
500,00 per ogni anno scolastico
Dichiara il diritto di:
alla costituzione della carta elettronica per gli anni Parte_1
scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, per un totale di 3 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 1.500,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
alla costituzione della carta elettronica per gli anni Parte_2
scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un totale di 4 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 2.000,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
l'a.s. 2022/2023, per un totale di 1 a.s. e, quindi, Parte_8
per complessivi euro 500,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_4
2021/2022, 2022/2023, per un totale di 4 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 2.000,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, per un Parte_5
totale di 2 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 1.000,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un totale di 3 Parte_6
aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 1.500,00; oltre alla somma di euro
188,74 per l'a.s. 2019/2020; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
a , 2020/2021, 2023/2024 per un totale di 2 aa.ss. e, Parte_7
quindi, per complessivi euro 1.000,00; oltre la somma di euro 165,56 per l'a.s. 2019/2020; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo.
Condanna il , in persona del Controparte_3
pro tempore, ad assegnare alle ricorrenti la “carta elettronica CP_4
per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi sopra indicati, oltre i menzionati accessori;
dichiara altresì tenuto e pertanto condanna il Controparte_3
, in persona di cui sopra, a corrispondere la Retribuzione
[...] Professionale Docenti alle ricorrenti , e in Parte_4 Pt_6 Pt_7
ogni caso oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
condanna, infine, il e del merito a rifondere Controparte_3
alle ricorrenti le spese del giudizio, spese che liquida in € 3200,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato a beneficio di , , Pt_1 Pt_3 Parte_4
e oltre accessori di legge e con distrazione a favore Pt_6 Pt_7
del procuratore antistatario.
Genova 18/09/2025
IL GIUDICE
Alessandro Barenghi