Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 20/06/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01134/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02010/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2010 del 2024, proposto da
RI CO, MI AT, SA RR, TI IA, AR AT, quest’ultima in qualità di erede di IL PI, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Conte, Francesca Dello Strologo e Andrea Ranfagni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1076/2023 emessa in data 1 dicembre 2023 dal Tribunale di Firenze - Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È chiesta al T.A.R. l’esecuzione della sentenza n. 1076/2023, in epigrafe, con la quale il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto delle signore RI CO, MI AT, SA RR, TI IA e del signor IL PI a percepire il beneficio economico di 500,00 euro annui di cui alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (c.d. “carta del docente”, istituita dall’art. 1 co. 121 della legge n. 107/2015), e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere i relativi importi, maggiorati di interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 22 co. 36 l. n. 724/1994, come segue:
- alla signora RI CO per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- alla signora MI AT per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- alla signora SA RR per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023;
- alla signora TI IA per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Contestualmente, il Tribunale di Firenze ha condannato il Ministero a pagare al signor IL PI, frattanto collocato in quiescenza, l’importo di 1.500,00 euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 a causa del mancato tempestivo riconoscimento del beneficio in questione, oltre agli accessori nella misura e con la decorrenza di legge, nonché al pagamento delle spese di lite sostenute dai ricorrenti liquidate in 855,00 euro, oltre al rimborso delle spese generali, del contributo unificato, se dovuto, e con l’aggiunta di I.V.A. e C.P.A..
Per l’ottemperanza agiscono, in particolare, le signore CO, AT, RR e IA, cui si aggiunge la signora AR AT quale erede del signor PI.
I ricorrenti sostengono che la sentenza n. 1076/2023, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita, e concludono affinché al Ministero debitore sia ordinato di ottemperare al giudicato mediante pagamento degli importi dovuti a ciascuno, con previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato.
1.1. Non si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.
1.2. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
2. La domanda è fondata.
In data 6 dicembre 2023, i ricorrenti hanno notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Avvocatura dello Stato la sentenza n. 1076/2023 del Tribunale di Firenze. Questa è passata in giudicato, come da relativa attestazione di cancelleria, come pure risulta osservato il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione (la notifica del ricorso per ottemperanza è del 6 dicembre 2024).
Di contro, non è contestata l’inottemperanza del Ministero, al quale deve pertanto ordinarsi di dare esecuzione al giudicato, provvedendo – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza – ad accreditare alle ricorrenti CO, AT, RR e IA, mediante “carta del docente”, gli importi loro spettanti come liquidati dal giudice civile, maggiorati di interessi o rivalutazione nei limiti di cui all’art. 22 co. 36 l. n. 724/1994, nonché a corrispondere alla ricorrente AT l’importo di euro 1.500,00, anche in tal caso con l’aggiunta degli accessori di legge dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
Al Ministero deve altresì ordinarsi il pagamento dell’importo liquidato dal Tribunale di Firenze a titolo di spese processuali.
Laddove l’inadempimento dovesse persistere, nei sessanta giorni successivi provvederà in veste di commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato, o un funzionario da lui delegato.
Non vi sono poi ragioni ostative a fare anche applicazione della penalità di mora chiesta dai ricorrenti ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., e compatibile sia con il contenuto del giudicato posto in esecuzione (condanna pecuniaria: sul punto, basti rinviare a Cons. Stato, A.P., 25 giugno 2014, n. 15), sia con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti. La somma da corrispondere a questo titolo può essere stabilita in misura pari agli interessi legali maturati, sugli importi dovuti in linea capitale, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino all’integrale pagamento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione a quanto disposto dal Tribunale di Firenze con la sentenza n. 1076/2023, in epigrafe, nei termini precisati in motivazione;
b) nomina per il caso di eventuale, ulteriore inottemperanza, il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato affinché, in veste di commissario ad acta , provveda nei sessanta giorni successivi agli adempimenti del caso, con facoltà di delega;
c) stabilisce in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino all’integrale soddisfo, la somma a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.;
d) condanna infine il Ministero intimato alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierpaolo Grauso | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO